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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 395/23 da
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_1
13, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parlatano del Foro di Macerata, presso lo studio del quale in Manduria, via G.N. Costanzo 1\a, nel domicilio digitale avv. tudioparlatano, è Email_1
elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, Presidente del CdA, con sede in Via Udine n. 39, San Giorgio Controparte_2 della Richinvelda (PN), C.F. P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Sette del P.IVA_1
Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec Email_2
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 649/2023 resa dal Tribunale di Pordenone il
16.10.2023 in materia di vendita di beni mobili (barbatelle)
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in note scritte del 14.4.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: preliminarmente
- revocare l'ordinanza del 03.12.2024 nella parte in cui non ammette le CTU e la prova per titoli
e per testi e ammettere le prove così come richieste.
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 649.23 emessa dal Tribunale di Pordenone, Sezione
Civile, Giudice Dott. F. Tonon, nell'ambito del giudizio R.G. n° 2273.22 pubblicata in data 17.10.23, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare
• Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 786/22 del Tribunale di Pordenone;
Nel merito
• Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in riferimento al decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto;
• In subordine dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da e Parte_1
per lo effetto
Accertare e dichiarare che 3.000 barbatelle vendute dai Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al Sig. erano affette da
[...] Parte_1
vizi già al momento della consegna;
• Condannare i in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, nei confronti di , così come specificati Parte_1 in premessa e cioè al pagamento della somma, nei confronti di , di € 24.657,36, o di Parte_1
quella minore che risulterà di giustizia, oltre interessi;
• In subordine, previa compensazione di quanto eventualmente ancora dovuto dal Sig.
[...]
in persona del legale Parte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., condannare i medesimi Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ., al risarcimento dei danni, nei confronti del medesimo
e quindi al pagamento, sempre nei confronti di , della somma Parte_1 Parte_1
minore che risulterà di giustizia oltre interessi;
In ogni caso • Condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento delle spese, compensi e accessori di legge del presente procedimento
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: come da nota di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
-nel merito in via principale: rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone in data 17.10.2023.
- nel merito in via subordinata: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 786/2022 e preso atto del pagamento parziale di € 13.860,00 del 16.8.2022 condannare l'opponente al pagamento in Parte favore di della somma capitale residua di € 1.445,93 o la diversa somma che sarà accertata di giustizia oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs 231/02 con la maggiorazione del 4% dal 16.8.2022 al saldo.
Rigettare le domande riconvenzionali interposte da e in subordine ridurle alla minor Pt_1
somma che sarà accertata di giustizia comunque non maggiore di € 5.775,00. In ogni caso:
condannare al pagamento delle spese di lite anche del decreto ingiuntivo 786/2022. Pt_1
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'appellante
(CTU e prova orale) per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta”.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. , (di seguito CP_3 Controparte_1
Parte anche solo ) ricorreva in data 29.7.2022 al Tribunale di Pordenone esponendo di aver fornito a materiale vivaistico, in specie , come da documento di consegna Parte_1 Parte_4
sottoscritto dal compratore n. 35 del 14.3.2022 e dalla fattura n. 8161 del 29.3.2022 di € 13.860,00
scaduta il 30.4.2022. Esponeva che, essendo rimasto insoluto il debito, ne aveva intimato il pagamento in data 19.7.2022, con interessi di mora ai sensi dell'art. 4 lett. D.lgs n. 231/02, con la maggiorazione del 4% trattandosi di prodotti agricoli in specie piante vive ex art. 62 co 3 D.L. n. 1 del 24.1.2012 e relativo regolamento ministeriale di attuazione.
1.2. Il decreto ingiuntivo veniva emesso dal Tribunale di Pordenone in data 4.8.2022, inserito nel fascicolo telematico il successivo 17.8.2022 ed era notificato l'1.9.2022.
1.3. Con citazione notificata il 9.10.2022 proponeva opposizione Parte_1
eccependo preliminarmente la nullità insanabile del decreto ingiuntivo opposto in quanto non motivato.
Esponeva preliminarmente di aver pagato l'importo capitale di € 13.860,00 in data 12.08.2022, e quindi prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato. Tale pagamento precluderebbe al creditore di avvalersi della notifica del decreto ingiuntivo, divenuto in tesi invalido, ed effettuata al fine di indurre il debitore
Parte al pagamento delle spese legali e degli interessi maturati sul capitale già pagato e non dovuti.
avrebbe dovuto semmai rinunciare quantomeno parzialmente al decreto ingiuntivo.
1.4. Nel merito, sosteneva di essersi reso conto, dopo circa due mesi, che circa 3.000 barbatelle della qualità primitivo gioia VCR369 S04 157.11 UBA 01 non avevano dato alcun cenno di vegetatività, assumendo un colore nero, segno di patologie: in data 28.5.2022 denunciava i vizi chiedendo la sostituzione delle barbatelle ed il risarcimento dei danni. Effettuato un sopralluogo da
Parte parte dei tecnici gli stessi ritenevano di non dover dare riscontro positivo alle richieste del
Parte
, il quale successivamente in data 12.8.2022 pagava la fattura ed inviava ai diffida con Pt_1
contestuale invito alla negoziazione assistita, ricevendo per contro la notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Descriveva quindi l'attività svolta per mettere a dimora le barbatelle, allegando che la maggior concentrazione di fallanze si era verificata nella parte Ovest del fondo, e proprio dal lato da cui la macchina trapiantatrice aveva iniziato con la messa a dimora delle barbatelle 157—11, da ciò
dovendosi desumere che si potesse trattare di un problema originato dalle stesse. La deduzione riceveva conforto dalla perizia resa dal Dott. che aveva prelevato dei campioni di barbatelle Persona_1
e li aveva fatti analizzare da un laboratorio di diagnosi fitopatologiche, dalla quale emergeva la presenza di patogeni fungini caratteristici del complesso del cd. mal d'esca. Negata qualsiasi responsabilità della messa a dimora, quantificava i danni subiti concludendo come di seguito:
In via preliminare
Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 940\22 del Tribunale di Torre Annunizata;
nel merito Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., in riferimento al decreto ingiuntivo opposto;
[...]
In subordine dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvezionale spiegata d e per lo effetto
Parte_1 Accertare e dichiarare che 3.000 barbatelle vendute da Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. al Sig erano affette da vizi già al momento della consegna;
Parte_1 Condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 al risarcimento dei danni, nei confronti d , così come specificati in premessa e cioè al pagamento della
Parte_1 somma, nei confronti d , di € 24.657,36, o di quella minore che risulterà di giustizia, oltre interessi;
Parte_1
In subordine, previa compensazione di quanto eventualmente ancora dovuto dal Sig Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., condannare i medesimi Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., ., al risarcimento dei Controparte_3 danni, nei confronti del medesim e quindi al pagamento, sempre nei confronti d , Parte_1 Parte_1 della somma minore che risulterà di giustizia oltre interessi;
In ogni caso Condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese, compensi e accessori di legge del presente procedimento
Parte
1.6. Si costituiva esponendo che dopo aver ricevuto la richiesta di sostituzione di 4.000
Co barbatelle di primitivo di gioia VCR 369 157.11 UBA 01 e di risarcimento danni, in relazione alla fornitura del 14.3.2022, in data 1.6.2022 aveva contestato l'esistenza di vizi o difetti originari delle piante, anche in ragione del fatto che in data 24.5.2022 il capo area, il responsabile tecnico
Parte commerciale e l'agente di zona, su richiesta del , avevano eseguito un sopralluogo Pt_1
verificando che tutte le piante fornite erano verdi, idratate e vitali, e la maggior parte delle piante erano già germogliate, una parte stava germogliando e una piccola quantità doveva emettere ancora vegetazione, contestando per contro che le piante in ritardo di germogliamento erano localizzate in una zona del vigneto, dove il terreno si avvallava leggermente e l'acqua veniva trattenuta, dando anche consigli per le corrette cure agronomiche.
1.7. Richiamava poi le pattuizioni contrattuali contenute nel DDT sottoscritto dal compratore e
Parte che escludevano la garanzia dell'attecchimento da parte di in quanto la stessa poteva dipendere da numerosi fattori, anche concomitanti. Seguiva in data 4.7.2022 altro sopralluogo e si accertava che si erano seccate circa n.
2.100 piante, probabilmente a causa del fatto, riferito in opposizione, che il non aveva immerso in acqua le piante prima della posa. Pt_1
1.8. Quanto all'eccezione relativa alla tempistica dell'azione, precisava di essere ricorso al
Tribunale di Pordenone il 29.7.2022, il cui giudice in data 4 agosto 2022 emetteva il decreto ingiuntivo,
Parte inserito nel fascicolo telematico il successivo 17.8.2022. In data 16.8.2022 riceveva un bonifico
Parte da di € 13.860,00 che veniva visto da solo il successivo 22.8.2022, essendo pervenuto Pt_1 nella settimana di chiusura per la pausa estiva. A fronte dell'invito alla negoziazione del 12.8.2022, Parte rifiutato, in data 1.9.2022 procedeva a notificare il decreto ingiuntivo.
1.9. Ancora nel merito precisava di commercializzare annualmente circa settanta/ottanta milioni di barbatelle, tutte munite di passaporto sanitario secondo la normativa primaria e secondaria di settore, prive di vizi. Per contro il aveva ammesso di aver impiantato le barbatelle che erano state Pt_1 conservate, senza previamente immergerle nell'acqua, violando la prescrizione tecnica riportata per iscritto nelle scatole contenenti le barbatelle VCR- per evitare che con le alte temperature le piante si secchino prima di aver emesso radici idonee a consentire l'idratazione. Invocava comunque la clausola di esonero concordata all'art. 4 GARANZIA “il Venditore garantisce la conformità delle piante agli standard ed alle etichette del venditore. Il venditore non garantisce l'attecchimento delle barbatelle che può dipendere da numerosi fattori…”. Contestava poi espressamente che le piante oggetto di Parte perizia di parte fossero quelle vendute da lamentando il mancato rispetto della procedura pattiziamente concordata tra le parti per l'esame in contradditorio delle piante e di cui all'art. 4 del d.d.t. di consegna. Inoltre, contestava che i funghi patogeni asseritamente rinvenuti su eventuali piante fossero originariamente presenti al momento della consegna occorsa il 15.3.2022 e che si trattasse di funghi caratteristici del complesso del cd. mal d'esca.
1.10. Quanto alle domande risarcitorie, invocava il limite risarcitorio di cui all'art. 5 del DDT secondo cui “Ogni eventuale risarcimento del danno dovuto da VCR, se provato e se imputabile, è comunque limitato a non oltre il prezzo di acquisto pagato dal compratore per le piante viziate che hanno dato origine al risarcimento stesso”.
1.11. Effettuate le imputazioni delle somme ricevute, residuava un credito in conto capitale per
€ 1.445,93 oltre interessi liquidati nel D.I. 786/2022 dal 16.8.2022 al saldo, oltre alle spese liquidate.
Concludeva pertanto come di seguito:
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 786/2022 totale e/o
per la somma capitale di € 1.445,93 oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs 231/02 con la maggiorazione del 4%
con decorrenza dal 16.8.2022 al saldo;
Nel merito: rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 786/2022; In subordine rigettare l'op
posizione e preso atto del pagamento parziale di € 13.860,00 del 16.8.2022condannare l'opponente al paga Part
mento in favore di della somma capitale residua di € 1.445,93 o la diversa somma che sarà accertata di
giustizia oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs 231/02 con la maggiorazione del 4% dal 16.8.2022 al saldo. Riget
tare le domande riconvenzionali interposte da e in subordine ridurle alla minor somma che sarà accer Pt_1
tata di giustizia, comunque, non maggiore di € 5.775,00. In ogni caso: condannare al pagamento delle Pt_1
spese di lite anche del decreto ingiuntivo 786/2022”.
1.12. Alla prima udienza, a fronte della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice negava la stessa ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta.
1.13. Nella memoria ex art. 183, VI comma, cp.c. n. 1, parte attrice non effettuava alcuna contestazione, mentre parte convenuta specificava elementi in fatto come la rispondenza delle certificazioni alle piante fornite. Nella seconda memoria parte attrice, oltre a sostenere che l'autorizzazione alla commercializzazione non significherebbe che ogni singola piantina fosse stata analizzata e certificata come sana, così tardivamente si esprimeva, quanto alla contestata violazione delle regole di piantumazione: “In relazione alla circostanza evidenziata da controparte circa l'avere, il , disatteso le basilari norme di pratica agronomica, non si comprende da dove, la medesima Pt_1 controparte, abbia ricavato questa circostanza che vuole far passare come pacifica”.
1.14. Le parti articolavano istanze di prova orale e, rispettivamente, chiedevano e si opponevano alla c.t.u.
1.15. Il Tribunale di Pordenone disattendeva le istanze istruttorie orali in quanto non rilevanti al fine del decidere o contenenti valutazioni o giudizi, e non dava ingresso alla richiesta c.t.u. e con la sentenza appellata rigettava l'opposizione, ritenendola non fondata.
1.16. Rilevava in primo luogo che non era dato sapere se le barbatelle, oggetto della fornitura di
VCR e di cui parte opponente lamentava i vizi, fossero ancora disponibili per la CTU. Evidenziava inoltre la pattuizione di cui all'articolo 4 del documento di consegna sottoscritto dall'opponente, laddove si prevedeva che “il Venditore garantisce la conformità delle piante agli standard ed alle etichette del venditore. Il venditore non garantisce l'attecchimento delle barbatelle che può dipendere da numerosi fattori, anche concomitanti, quali le cure al momento del ricevimento, la preparazione del suolo, la piantagione o le opportune operazioni colturali nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora, oltre che dalle condizioni climatiche e meteoriche del luogo dove sono coltivate le barbatelle ed a tutti i fattori naturali che possono condizionare l'attecchimento o la crescita. È esclusa la garanzia di rendimento e l'assenza di malattie che non siano prevista del D.lvo 16 e 19 del 2.2.2021
e nei termini in essi definiti.” … “Eventuali test relativi a virus, fitoplasmi, funghi e batteri effettuati dopo la consegna della merce e/o dopo l'impianto, non saranno considerati prova dello stato sanitario
Parte originale delle barbatelle fornite”. Dava poi atto che tutte le piante acquistate da erano accompagnate dal passaporto sanitario e che nella stessa perizia di parte l'acquirente aveva ammesso di
“non aver proprio immerso le barbatelle in acqua, ma dalle scatole, sulla macchina trapiantatrice, Parte sono state preleva e messe a dimora”, con ciò contravvenendo quanto prescritto da sui cartoni contenti le piante in questione.
1.17. Posto quindi che la convenuta opposta attraverso la produzione di adeguata documentazione aveva assolto l'onere sulla stessa incombente, e cioè di aver consegnato al Pt_1
piante esenti da vizi e/o malattie, osservava che la circostanza del mancato attecchimento di circa 3.000 barbatelle poteva essere dipesa da plurimi fattori, a partire dalla mancata immersione delle stesse in acqua prima della piantumazione, tutti eziologicamente rilevanti.
1.18. Dato quindi atto1 che parte opponente aveva pagato il capitale dopo l'emissione del d.i. ma prima della notifica e ritenuti quindi dovuti gli interessi e le spese legali come liquidate nel decreto, revocava lo stesso con condanna a pagare a favore di somma pari ad Euro 1.445,93, Parte_5
oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n. 231/02, con la maggiorazione del 4%, dal 16 agosto 2022 al saldo,
e rigetto delle domande riconvenzionali.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
2. Con tempestivo atto di citazione il ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Pordenone, articolando sei motivi di impugnazione:
2.1. Errata qualificazione giuridica della fattispecie e dei documenti prodotti – mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste.
Con questo motivo si contesta la mancata ammissione delle prove orali articolate e decisive, la mancata attribuzione di incarico ad un c.t.u. e la mancata valutazione della perizia di parte depositata.
In particolare il mero assunto che le barbatelle non erano ancora disponibili per la c.t.u. sarebbe
“fallace”, così come l'affermazione che “la chiesta ctu sarebbe stata meramente esploratrice”: sarebbe risolutiva, al riguardo, la circostanza che il aveva provveduto a documentare le proprie Pt_1
legittime rimostranze al fornitore contestando la fornitura delle stesse barbatelle, e quindi il problema sarebbe quello della sussistenza di una valida fornitura, la cui dimostrazione sarebbe stata impedita dalla mancata ammissione delle prove.
2.2. Errata valutazione della documentazione prodotta - error in judicando.
Con il motivo si lamenta il fatto che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto esistenti le certificazioni fitosanitarie, e ciò in quanto le certificazioni richiamate “non ineriscono ogni singola barbatella venduta bensì l'intera fornitura cui viene effettuato un controllo a campione”. Lamenta, senza riferimento ad erronea valutazione di documenti, che non vi sarebbe prova che il avesse Pt_1
messo direttamente a dimora le piante e che i vizi del terreno potevano essere rilevati con la c.t.u. non ammessa. Allegava inoltre, per la prima volta, la circostanza che la fallanza del prodotto fornito sarebbe stata accertata per mezzo di sopralluogo con i tecnici della fornitrice già a maggio 2022, con dichiarazione di disponibilità alla sostituzione delle barbatelle non ancora germogliate.
2.3. Omessa applicazione dell'art. 5 c.I° bis D.Lgs. n°29.10 – mancata attivazione della procedura di mediazione.
Con questo motivo – che giova riportare per esteso - si “eccepisce la nullità del D.I. opposto per violazione dell'art. 5 c.I° bis D.Lgs. n°29.10 in applicazione del principio nomofilattico di cui alle SS.
UU. n. 19596/2020 nella parte in cui prevede che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta”. La sentenza non avrebbe rispettato questo principio e sarebbe pertanto nulla.
2.4. Violazione di legge – erroneo conteggio degli interessi - erronea imputazione somme
Nel motivo si lamenta la mancata considerazione del fatto che il pagamento della somma ingiunta avveniva, temporalmente, prima che il Giudice emettesse il decreto ingiuntivo: la controparte avrebbe dovuto pertanto soprassedere alla notifica dello stesso. Si cita a supporto Cass. Civ. sent.
n°9033/2010 secondo cui: “a seguito di tale pagamento della sorte capitale si è verificato un fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell'ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento dell'emissione del provvedimento”. Per tale ragione il Tribunale di Pordenone avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della somma ingiunta.
2.5. Error in judicando – errato conteggio delle somme liquidate in sentenza – erronea considerazione delle fasi processuali.
Con il quinto motivo si lamenta la liquidazione di somme non dovute per attività non svolta, in particolare in merito alla fase istruttoria, che seppur assente è stata comunque liquidata, sia pure nella sua misura minima. Non si sarebbe poi tenuto conto del fatto che l'opposta aveva comunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, e per tale ragione si chiede la compensazione delle spese di lite del grado.
favore ancora la somma pari ad Euro 1.445,93, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n. 231/02, con la maggiorazione Pt_5 del 4% trattandosi di prodotti agricoli, dal 16 agosto 2022 al saldo”.
2.6. Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale – error in procedendo
Si lamenta con l'ultimo motivo l'omissione di pronuncia sulle domande riconvenzionali, determinandosi in tal modo una situazione di soccombenza in capo alla parte che ha proposto la domanda illegittimamente pretermessa.
2.7. Ha concluso pertanto come in premessa.
3. Con memoria di costituzione in appello del 12.11.2024, si è costituito il convenuto rilevando innanzitutto che l'appellante contesta unicamente la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal
Tribunale di Pordenone, senza intaccare la coerenza logica argomentativa del Giudice di prime cure.
Quanto ai motivi di appello, l'appellato rileva che:
sub 1) (ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE E DEI DOCUMENTI
PRODOTTI. MANCATA IMMOTIVATA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE RICHIESTE): il Giudice ha espressamente indicato i motivi della decisione assunta in ordine alle istanze istruttorie, che ha ritenuto di non accogliere;
sub 2) (ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA VCR. ERROR IN
JUDICANDO): parte appellata ha pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente: ha provato documentalmente di aver venduto piante sane, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e riportate nel documento di consegna sottoscritto dal compratore.
In particolare, l'appellato ha prodotto sia le autorizzazioni che provano che ogni singola pianta venduta a è stata regolarmente autorizzata alla commercializzazione, sia il passaporto Pt_1
sanitario che attesta la sanità di ogni singola pianta: le autorizzazioni indicano il numero di piante che il può vendere per ogni singola varietà e per le quali può stampare il relativo passaporto Pt_6
sanitario.
Parte appellata puntualmente riporta gli estremi sia delle autorizzazioni che del passaporto sanitario delle singole barbatelle vendute al . Pt_1
Quanto alla relazione peritale di parte, dimessa da , l'appellato l'ha puntualmente Pt_1
contestata già in primo grado in quanto totalmente errata, irrilevante e non svolta in contraddittorio con il . Pt_6
Il mancato attecchimento di alcune delle piante poste da in determinate zone dei fondi Pt_1
sarebbe ascrivibile a fattori successivi alla consegna, che non potevano essere controllati dal produttore e sarebbe imputabile a sola responsabilità del compratore il quale, come riportato proprio nella perizia di parte, ha messo a dimora meccanicamente le barbatelle, a fine marzo 2022, dopo 15 giorni dal ricevimento, senza previamente immergerle nell'acqua. Parte
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, mai avrebbe riconosciuto alcuna responsabilità e mai avrebbe offerto sostituzioni gratuite.
Espressamente nel documento di consegna sottoscritto in ogni sua parte da e mai Pt_1
contestato, le parti hanno concordato all'art. 4 GARANZIA: “il Venditore garantisce la conformità delle piante agli standard ed alle etichette del venditore. Il venditore non garantisce l'attecchimento delle barbatelle che può dipendere da numerosi fattori, anche concomitanti, quali le cure al momento del ricevimento, la preparazione del suolo, la piantagione o le opportune operazioni colturali nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora, oltre che dalle condizioni climatiche e meteoriche del luogo dove sono coltivate le barbatelle ed a tutti i fattori naturali che possono condizionare l'attecchimento o la crescita. È esclusa la garanzia di rendimento e l'assenza di malattie che non siano prevista del D.lvo 16 e 19 del 2.2.2021 e nei termini in essi definiti.” “Eventuali test relativi a virus, fitoplasmi, funghi e batteri effettuati dopo la consegna della merce e/o dopo l'impianto, non saranno considerati prova dello stato sanitario originale delle barbatelle fornite”.
Sub 3) (MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE): il motivo d'appello è infondato in quanto la materia oggetto di causa non rientra tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria.
Sub 4) (ERRONEO CONTEGGIO DEGLI INTERESSI ED ERRONEA IMPUTAZIONE SOMME): la circostanza che parte opponente abbia pagato il capitale dopo l'emissione del d.i. ma prima della notifica comporta, per costante giurisprudenza, la debenza anche degli interessi e delle spese legali come liquidate nel decreto medesimo. L'acconto ricevuto da è stato correttamente imputato Pt_1 dalla creditrice opposta ai sensi dell'art. 1194 c.c.-
Sub 5) (ERRONEO CONTEGGIO DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA. ERRONEA
CONSIDERAZIONE DELLE FASI PROCESSUALI): il motivo è infondato atteso che le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono state correttamente liquidate dal Giudice di prime cure proprio in ragione del rigetto delle domande avanzate da . Pt_1
Sub 6) (ERROR IN GIUDICANDO PER OMESSA PRONUNCIA SULLA SUA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI DANNO): il motivo di appello è infondato in quanto il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale di risarcimento Pt_1
danni non è stata accolta in quanto infondata già nell'an, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Infine, parte appellata contesta puntualmente la perizia di controparte e si oppone alle istanze istruttorie (CTU e prova per testi) formulate dall'appellante per i motivi che espone nel dettaglio. Chiede, oltre alla conferma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande riconvenzionali interposte da e, in subordine, di ridurle alla minor somma che sarà accertata e, in ogni caso, Pt_1 per un importo non superiore ad € 5.775,00 (le condizioni generali di vendita, concordate tra le parti e di cui al d.d.t., prevedono all'art. 5 un Limite risarcitorio “Ogni eventuale risarcimento del danno Parte dovuto da se provato e se imputabile, è comunque limitato. a non oltre il prezzo di acquisto pagato dal compratore per le piante viziate che hanno dato origine al risarcimento stesso”).
4. In esito all'udienza del 3.12.2024 il Presidente istruttore, ritenute inammissibili2 le istanze di prova testimoniale e che in mancanza di prova dell'esistenza delle barbatelle originarie non sia utile disporre c.t.u. essendo sufficienti gli elementi fin qui acquisiti, ha rimesso la causa in decisione all'udienza del 15.4.2025, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. Solo l'appellato ha depositato in data 04.02.2025 nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale in data 12.03.2025; entrambe le parti hanno depositato note scritte per l'udienza del 15.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e deve essere disatteso.
7. Con il primo motivo di appello (Errata qualificazione giuridica della fattispecie e dei documenti prodotti – mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste) si contesta la mancata ammissione delle prove orali articolate e decisive, la mancata attribuzione di incarico ad un c.t.u. e la mancata valutazione della perizia di parte depositata.
Il motivo è generico ed infondato. È generico in quanto nessuna argomentazione viene mossa con riguardo alla specifica contestazione contenuta nella motivazione della sentenza e posta a base della mancata ammissione della c.t.u. (“non è dato sapere se e come eventualmente le barbatelle, oggetto della fornitura di VCR e di cui parte opponente lamenta i vizi, siano ancora disponibili per la CTU ad oltre un anno dai fatti di causa”): tale assunto viene definito “fallace”, ma null'altro scrive l'appellante.
Anche l'affermazione che “la chiesta ctu sarebbe stata meramente esploratrice” non è criticata in modo sufficiente, come insufficiente è il riferimento alla documentazione di parte con cui era stata contestata la fornitura delle barbatelle. Le prove orali non sono state ammesse per le ragioni, condivisibili ed ulteriormente integrate con l'ordinanza dell'istruttore riportata in nota e che il collegio conferma.
8. Col secondo motivo (Errata valutazione della documentazione prodotta - error in judicando) si lamenta che il giudice abbia ritenuto esistenti le certificazioni fitosanitarie, nel mentre ne sarebbe stata necessaria una per ogni piantina. Inoltre, non vi sarebbe prova che il avesse messo Pt_1
direttamente a dimora le piante e che i vizi del terreno potevano essere rilevati con la c.t.u. non ammessa. Infine, e per la prima volta, viene sollevata la circostanza che la fallanza del prodotto fornito sarebbe stata accertata per mezzo di sopralluogo con i tecnici della fornitrice già a maggio 2022, con dichiarazione di disponibilità alla sostituzione delle barbatelle non ancora germogliate.
Principiando da quest'ultima affermazione, la stessa è tardiva e comunque contestata dall'appellata.
La circostanza che il abbia messo direttamente a dimora le piante senza farle riposare Pt_1
prima in acqua, come imposto dalle indicazioni del produttore, è contenuta nella stessa perizia di parte, ed era stata tempestivamente contestata dall'opposta in comparsa di costituzione, senza replica nella prima memoria e con un'inammissibile offerta di prova nella memoria istruttoria diretta, attesa la mancata allegazione della circostanza stessa.
Diviene quindi irrilevante qualsiasi consulenza tecnica.
Quanto al valore delle certificazioni, a prescindere da un rapporto di impiego – in questo caso mancante – con la P.A., è noto che i soggetti autorizzati a compilare i passaporti delle piante si possono ritenere, con specifico riferimento a tale attività, dei pubblici ufficiali svolgenti una pubblica funzione amministrativa, ex art. 357 co.2 c.p. Non si può negare, infatti, che la loro attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, né, tantomeno, si può negare la sussistenza, in capo a tali soggetti, di un potere certificativo. Conseguentemente, si deve ritenere che il soggetto autorizzato alla compilazione che dovesse produrre un passaporto delle piante falso – materialmente o ideologicamente
– dovrebbe rispondere di falso in atto pubblico, ai sensi, rispettivamente, dell'art.476 c.p. o dell'art.479
c.p.. Le relative attestazioni (che devono ovviamente assistere le singole partite di piante e non la singola barbatella (altrimenti ne sarebbero necessarie milioni) sono quindi fededegne e sono specificamente riportate nella documentazione di parte opposta e appellata.
9. Quanto al terzo motivo (Omessa applicazione dell'art. 5 c.I° bis D.Lgs. n°29.10 – mancata attivazione della procedura di mediazione) la sentenza ha correttamente osservato che la causa non rientra tra quelle da deferire in mediazione: nulla di rilevante viene dedotto ex adverso, ed il motivo è solo apparente. 10. Quanto al quarto motivo (Violazione di legge – erroneo conteggio degli interessi - erronea imputazione somme) si lamenta la mancata considerazione del fatto che il pagamento della somma ingiunta avveniva, temporalmente, prima che il Giudice emettesse il decreto ingiuntivo: la
contro
-parte avrebbe dovuto pertanto soprassedere alla notifica dello stesso.
Giova ripercorrere la tempistica della vicenda.
29.07.2022: deposito del ricorso monitorio;
04.08.2022: emissione del decreto ingiuntivo telematico n. 786/2022 del Tribunale di Pordenone;
12.08.2022: invito alla negoziazione da parte di;
Pt_1
16.08.2022: pagamento del capitale da parte di;
Pt_1
22.08.2022: evidenza del pagamento sul conto dell'opposta appellata;
Parte 01.09.2022: rifiuto della negoziazione da parte di e notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Non è quindi vero che il decreto ingiuntivo sia stato emesso prima del pagamento, essendo invece corretto che la sua notificazione è stata eseguita dopo il pagamento.
La giurisprudenza richiamata, come anche quella di Cass. sent. n. 27234 del 2017, non è tuttavia pertinente al caso in esame, atteso che il pagamento non era comunque completo e satisfattivo, mancando gli interessi. Correttamente quindi il creditore rimasto in parte insoddisfatto ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, che altrettanto giustamente è stato revocato con condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto. L'acconto ricevuto da è stato poi imputato Pt_1 dalla creditrice opposta ai sensi dell'art. 1194 c.c.: VCR, tra l'altro, rendeva note a controparte in data
01.09.2022 sia l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo che l'imminente notifica del titolo, nonché
l'imputazione dell'acconto ricevuto il 16.08.2022 a detrazione delle spese, degli interessi e di parte del capitale (doc. 4 fascicolo monitorio VCR).
11. Col quinto motivo (Error in judicando – errato conteggio delle somme liquidate in sentenza – erronea considerazione delle fasi processuali) si lamenta la liquidazione di somme non dovute per attività non svolta, in particolare in merito alla fase istruttoria, che seppur assente è stata comunque liquidata, sia pure nella sua misura minima.
Il motivo è infondato.
In tema di spese processuali, la Suprema Corte di Cassazione ha insegnato (sent. 28627 del 2023) che è dovuta la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione. Nessuna rilevanza ha poi la circostanza che le conclusioni siano state formulate in modo comprensivo della conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la soccombenza dell'opposto è stata totale.
12. Quanto al sesto motivo (Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale – error in procedendo), con esso si lamenta l'omissione di pronuncia sulle domande riconvenzionali.
Le ragioni di infondatezza del motivo sono connesse e dipendenti dal rigetto dei primi due motivi di appello.
13. In conclusione, l'appello deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 395/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 649/2023 resa Parte_1
dal Tribunale di Pordenone il 16.10.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellato, liquidate a favore di ognuno in euro 3.966,00 per competenze oltre esborsi, oltre a I.V.A. e CNAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.
Trieste, 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con questa motivazione:
“Infine la circostanza che parte opponente abbia pagato il capitale dopo l'emissione del d.i. ma prima della notifica comporta, per costante giurisprudenza, la debenza anche degli interessi e delle spese legali come liquidate nel decreto medesimo.
Il pagamento dell'importo capitale dopo l'emissione del d.i. comporta necessariamente la sua revoca, e, attesa la corretta imputazione effettuata da parte opposta [creditrice] ai sensi dell'art. 1194 c.c. della somma ricevuta, risulta residuare a suo 2 Questo lo stralcio dell'ordinanza:
“Sciogliendo la riserva, e ritenute inammissibili le istanze di prova testimoniale per essere i relativi capitoli relativi a giudizi tecnici non demandabili a teste per la loro intrinseca natura valutativa (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9) o a fatti negativi (1) o irrilevanti (2, 5); stimato che in mancanza di prova dell'esistenza delle barbatelle originarie non è utile disporre c.t.u. essendo sufficienti gli elementi fin qui acquisiti;
”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Prima sezione civile
La Corte d'Appello di Trieste, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 395/23 da
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_1
13, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parlatano del Foro di Macerata, presso lo studio del quale in Manduria, via G.N. Costanzo 1\a, nel domicilio digitale avv. tudioparlatano, è Email_1
elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, Presidente del CdA, con sede in Via Udine n. 39, San Giorgio Controparte_2 della Richinvelda (PN), C.F. P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Sette del P.IVA_1
Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec Email_2
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 649/2023 resa dal Tribunale di Pordenone il
16.10.2023 in materia di vendita di beni mobili (barbatelle)
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in note scritte del 14.4.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: preliminarmente
- revocare l'ordinanza del 03.12.2024 nella parte in cui non ammette le CTU e la prova per titoli
e per testi e ammettere le prove così come richieste.
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 649.23 emessa dal Tribunale di Pordenone, Sezione
Civile, Giudice Dott. F. Tonon, nell'ambito del giudizio R.G. n° 2273.22 pubblicata in data 17.10.23, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via preliminare
• Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 786/22 del Tribunale di Pordenone;
Nel merito
• Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in riferimento al decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto;
• In subordine dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da e Parte_1
per lo effetto
Accertare e dichiarare che 3.000 barbatelle vendute dai Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. al Sig. erano affette da
[...] Parte_1
vizi già al momento della consegna;
• Condannare i in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al risarcimento dei danni, nei confronti di , così come specificati Parte_1 in premessa e cioè al pagamento della somma, nei confronti di , di € 24.657,36, o di Parte_1
quella minore che risulterà di giustizia, oltre interessi;
• In subordine, previa compensazione di quanto eventualmente ancora dovuto dal Sig.
[...]
in persona del legale Parte_2 Controparte_3
rappresentante p.t., condannare i medesimi Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., ., al risarcimento dei danni, nei confronti del medesimo
e quindi al pagamento, sempre nei confronti di , della somma Parte_1 Parte_1
minore che risulterà di giustizia oltre interessi;
In ogni caso • Condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento delle spese, compensi e accessori di legge del presente procedimento
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: come da nota di precisazione delle conclusioni del 4.2.2025:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
-nel merito in via principale: rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 649/2023 emessa dal Tribunale di
Pordenone in data 17.10.2023.
- nel merito in via subordinata: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 786/2022 e preso atto del pagamento parziale di € 13.860,00 del 16.8.2022 condannare l'opponente al pagamento in Parte favore di della somma capitale residua di € 1.445,93 o la diversa somma che sarà accertata di giustizia oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs 231/02 con la maggiorazione del 4% dal 16.8.2022 al saldo.
Rigettare le domande riconvenzionali interposte da e in subordine ridurle alla minor Pt_1
somma che sarà accertata di giustizia comunque non maggiore di € 5.775,00. In ogni caso:
condannare al pagamento delle spese di lite anche del decreto ingiuntivo 786/2022. Pt_1
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dall'appellante
(CTU e prova orale) per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta”.
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. , (di seguito CP_3 Controparte_1
Parte anche solo ) ricorreva in data 29.7.2022 al Tribunale di Pordenone esponendo di aver fornito a materiale vivaistico, in specie , come da documento di consegna Parte_1 Parte_4
sottoscritto dal compratore n. 35 del 14.3.2022 e dalla fattura n. 8161 del 29.3.2022 di € 13.860,00
scaduta il 30.4.2022. Esponeva che, essendo rimasto insoluto il debito, ne aveva intimato il pagamento in data 19.7.2022, con interessi di mora ai sensi dell'art. 4 lett. D.lgs n. 231/02, con la maggiorazione del 4% trattandosi di prodotti agricoli in specie piante vive ex art. 62 co 3 D.L. n. 1 del 24.1.2012 e relativo regolamento ministeriale di attuazione.
1.2. Il decreto ingiuntivo veniva emesso dal Tribunale di Pordenone in data 4.8.2022, inserito nel fascicolo telematico il successivo 17.8.2022 ed era notificato l'1.9.2022.
1.3. Con citazione notificata il 9.10.2022 proponeva opposizione Parte_1
eccependo preliminarmente la nullità insanabile del decreto ingiuntivo opposto in quanto non motivato.
Esponeva preliminarmente di aver pagato l'importo capitale di € 13.860,00 in data 12.08.2022, e quindi prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato. Tale pagamento precluderebbe al creditore di avvalersi della notifica del decreto ingiuntivo, divenuto in tesi invalido, ed effettuata al fine di indurre il debitore
Parte al pagamento delle spese legali e degli interessi maturati sul capitale già pagato e non dovuti.
avrebbe dovuto semmai rinunciare quantomeno parzialmente al decreto ingiuntivo.
1.4. Nel merito, sosteneva di essersi reso conto, dopo circa due mesi, che circa 3.000 barbatelle della qualità primitivo gioia VCR369 S04 157.11 UBA 01 non avevano dato alcun cenno di vegetatività, assumendo un colore nero, segno di patologie: in data 28.5.2022 denunciava i vizi chiedendo la sostituzione delle barbatelle ed il risarcimento dei danni. Effettuato un sopralluogo da
Parte parte dei tecnici gli stessi ritenevano di non dover dare riscontro positivo alle richieste del
Parte
, il quale successivamente in data 12.8.2022 pagava la fattura ed inviava ai diffida con Pt_1
contestuale invito alla negoziazione assistita, ricevendo per contro la notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Descriveva quindi l'attività svolta per mettere a dimora le barbatelle, allegando che la maggior concentrazione di fallanze si era verificata nella parte Ovest del fondo, e proprio dal lato da cui la macchina trapiantatrice aveva iniziato con la messa a dimora delle barbatelle 157—11, da ciò
dovendosi desumere che si potesse trattare di un problema originato dalle stesse. La deduzione riceveva conforto dalla perizia resa dal Dott. che aveva prelevato dei campioni di barbatelle Persona_1
e li aveva fatti analizzare da un laboratorio di diagnosi fitopatologiche, dalla quale emergeva la presenza di patogeni fungini caratteristici del complesso del cd. mal d'esca. Negata qualsiasi responsabilità della messa a dimora, quantificava i danni subiti concludendo come di seguito:
In via preliminare
Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 940\22 del Tribunale di Torre Annunizata;
nel merito Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., in riferimento al decreto ingiuntivo opposto;
[...]
In subordine dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al decreto ingiuntivo opposto;
In via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvezionale spiegata d e per lo effetto
Parte_1 Accertare e dichiarare che 3.000 barbatelle vendute da Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t. al Sig erano affette da vizi già al momento della consegna;
Parte_1 Condannare in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 al risarcimento dei danni, nei confronti d , così come specificati in premessa e cioè al pagamento della
Parte_1 somma, nei confronti d , di € 24.657,36, o di quella minore che risulterà di giustizia, oltre interessi;
Parte_1
In subordine, previa compensazione di quanto eventualmente ancora dovuto dal Sig Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., condannare i medesimi Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., ., al risarcimento dei Controparte_3 danni, nei confronti del medesim e quindi al pagamento, sempre nei confronti d , Parte_1 Parte_1 della somma minore che risulterà di giustizia oltre interessi;
In ogni caso Condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese, compensi e accessori di legge del presente procedimento
Parte
1.6. Si costituiva esponendo che dopo aver ricevuto la richiesta di sostituzione di 4.000
Co barbatelle di primitivo di gioia VCR 369 157.11 UBA 01 e di risarcimento danni, in relazione alla fornitura del 14.3.2022, in data 1.6.2022 aveva contestato l'esistenza di vizi o difetti originari delle piante, anche in ragione del fatto che in data 24.5.2022 il capo area, il responsabile tecnico
Parte commerciale e l'agente di zona, su richiesta del , avevano eseguito un sopralluogo Pt_1
verificando che tutte le piante fornite erano verdi, idratate e vitali, e la maggior parte delle piante erano già germogliate, una parte stava germogliando e una piccola quantità doveva emettere ancora vegetazione, contestando per contro che le piante in ritardo di germogliamento erano localizzate in una zona del vigneto, dove il terreno si avvallava leggermente e l'acqua veniva trattenuta, dando anche consigli per le corrette cure agronomiche.
1.7. Richiamava poi le pattuizioni contrattuali contenute nel DDT sottoscritto dal compratore e
Parte che escludevano la garanzia dell'attecchimento da parte di in quanto la stessa poteva dipendere da numerosi fattori, anche concomitanti. Seguiva in data 4.7.2022 altro sopralluogo e si accertava che si erano seccate circa n.
2.100 piante, probabilmente a causa del fatto, riferito in opposizione, che il non aveva immerso in acqua le piante prima della posa. Pt_1
1.8. Quanto all'eccezione relativa alla tempistica dell'azione, precisava di essere ricorso al
Tribunale di Pordenone il 29.7.2022, il cui giudice in data 4 agosto 2022 emetteva il decreto ingiuntivo,
Parte inserito nel fascicolo telematico il successivo 17.8.2022. In data 16.8.2022 riceveva un bonifico
Parte da di € 13.860,00 che veniva visto da solo il successivo 22.8.2022, essendo pervenuto Pt_1 nella settimana di chiusura per la pausa estiva. A fronte dell'invito alla negoziazione del 12.8.2022, Parte rifiutato, in data 1.9.2022 procedeva a notificare il decreto ingiuntivo.
1.9. Ancora nel merito precisava di commercializzare annualmente circa settanta/ottanta milioni di barbatelle, tutte munite di passaporto sanitario secondo la normativa primaria e secondaria di settore, prive di vizi. Per contro il aveva ammesso di aver impiantato le barbatelle che erano state Pt_1 conservate, senza previamente immergerle nell'acqua, violando la prescrizione tecnica riportata per iscritto nelle scatole contenenti le barbatelle VCR- per evitare che con le alte temperature le piante si secchino prima di aver emesso radici idonee a consentire l'idratazione. Invocava comunque la clausola di esonero concordata all'art. 4 GARANZIA “il Venditore garantisce la conformità delle piante agli standard ed alle etichette del venditore. Il venditore non garantisce l'attecchimento delle barbatelle che può dipendere da numerosi fattori…”. Contestava poi espressamente che le piante oggetto di Parte perizia di parte fossero quelle vendute da lamentando il mancato rispetto della procedura pattiziamente concordata tra le parti per l'esame in contradditorio delle piante e di cui all'art. 4 del d.d.t. di consegna. Inoltre, contestava che i funghi patogeni asseritamente rinvenuti su eventuali piante fossero originariamente presenti al momento della consegna occorsa il 15.3.2022 e che si trattasse di funghi caratteristici del complesso del cd. mal d'esca.
1.10. Quanto alle domande risarcitorie, invocava il limite risarcitorio di cui all'art. 5 del DDT secondo cui “Ogni eventuale risarcimento del danno dovuto da VCR, se provato e se imputabile, è comunque limitato a non oltre il prezzo di acquisto pagato dal compratore per le piante viziate che hanno dato origine al risarcimento stesso”.
1.11. Effettuate le imputazioni delle somme ricevute, residuava un credito in conto capitale per
€ 1.445,93 oltre interessi liquidati nel D.I. 786/2022 dal 16.8.2022 al saldo, oltre alle spese liquidate.
Concludeva pertanto come di seguito:
“In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 786/2022 totale e/o
per la somma capitale di € 1.445,93 oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs 231/02 con la maggiorazione del 4%
con decorrenza dal 16.8.2022 al saldo;
Nel merito: rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 786/2022; In subordine rigettare l'op
posizione e preso atto del pagamento parziale di € 13.860,00 del 16.8.2022condannare l'opponente al paga Part
mento in favore di della somma capitale residua di € 1.445,93 o la diversa somma che sarà accertata di
giustizia oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs 231/02 con la maggiorazione del 4% dal 16.8.2022 al saldo. Riget
tare le domande riconvenzionali interposte da e in subordine ridurle alla minor somma che sarà accer Pt_1
tata di giustizia, comunque, non maggiore di € 5.775,00. In ogni caso: condannare al pagamento delle Pt_1
spese di lite anche del decreto ingiuntivo 786/2022”.
1.12. Alla prima udienza, a fronte della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice negava la stessa ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta.
1.13. Nella memoria ex art. 183, VI comma, cp.c. n. 1, parte attrice non effettuava alcuna contestazione, mentre parte convenuta specificava elementi in fatto come la rispondenza delle certificazioni alle piante fornite. Nella seconda memoria parte attrice, oltre a sostenere che l'autorizzazione alla commercializzazione non significherebbe che ogni singola piantina fosse stata analizzata e certificata come sana, così tardivamente si esprimeva, quanto alla contestata violazione delle regole di piantumazione: “In relazione alla circostanza evidenziata da controparte circa l'avere, il , disatteso le basilari norme di pratica agronomica, non si comprende da dove, la medesima Pt_1 controparte, abbia ricavato questa circostanza che vuole far passare come pacifica”.
1.14. Le parti articolavano istanze di prova orale e, rispettivamente, chiedevano e si opponevano alla c.t.u.
1.15. Il Tribunale di Pordenone disattendeva le istanze istruttorie orali in quanto non rilevanti al fine del decidere o contenenti valutazioni o giudizi, e non dava ingresso alla richiesta c.t.u. e con la sentenza appellata rigettava l'opposizione, ritenendola non fondata.
1.16. Rilevava in primo luogo che non era dato sapere se le barbatelle, oggetto della fornitura di
VCR e di cui parte opponente lamentava i vizi, fossero ancora disponibili per la CTU. Evidenziava inoltre la pattuizione di cui all'articolo 4 del documento di consegna sottoscritto dall'opponente, laddove si prevedeva che “il Venditore garantisce la conformità delle piante agli standard ed alle etichette del venditore. Il venditore non garantisce l'attecchimento delle barbatelle che può dipendere da numerosi fattori, anche concomitanti, quali le cure al momento del ricevimento, la preparazione del suolo, la piantagione o le opportune operazioni colturali nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora, oltre che dalle condizioni climatiche e meteoriche del luogo dove sono coltivate le barbatelle ed a tutti i fattori naturali che possono condizionare l'attecchimento o la crescita. È esclusa la garanzia di rendimento e l'assenza di malattie che non siano prevista del D.lvo 16 e 19 del 2.2.2021
e nei termini in essi definiti.” … “Eventuali test relativi a virus, fitoplasmi, funghi e batteri effettuati dopo la consegna della merce e/o dopo l'impianto, non saranno considerati prova dello stato sanitario
Parte originale delle barbatelle fornite”. Dava poi atto che tutte le piante acquistate da erano accompagnate dal passaporto sanitario e che nella stessa perizia di parte l'acquirente aveva ammesso di
“non aver proprio immerso le barbatelle in acqua, ma dalle scatole, sulla macchina trapiantatrice, Parte sono state preleva e messe a dimora”, con ciò contravvenendo quanto prescritto da sui cartoni contenti le piante in questione.
1.17. Posto quindi che la convenuta opposta attraverso la produzione di adeguata documentazione aveva assolto l'onere sulla stessa incombente, e cioè di aver consegnato al Pt_1
piante esenti da vizi e/o malattie, osservava che la circostanza del mancato attecchimento di circa 3.000 barbatelle poteva essere dipesa da plurimi fattori, a partire dalla mancata immersione delle stesse in acqua prima della piantumazione, tutti eziologicamente rilevanti.
1.18. Dato quindi atto1 che parte opponente aveva pagato il capitale dopo l'emissione del d.i. ma prima della notifica e ritenuti quindi dovuti gli interessi e le spese legali come liquidate nel decreto, revocava lo stesso con condanna a pagare a favore di somma pari ad Euro 1.445,93, Parte_5
oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n. 231/02, con la maggiorazione del 4%, dal 16 agosto 2022 al saldo,
e rigetto delle domande riconvenzionali.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
2. Con tempestivo atto di citazione il ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Pordenone, articolando sei motivi di impugnazione:
2.1. Errata qualificazione giuridica della fattispecie e dei documenti prodotti – mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste.
Con questo motivo si contesta la mancata ammissione delle prove orali articolate e decisive, la mancata attribuzione di incarico ad un c.t.u. e la mancata valutazione della perizia di parte depositata.
In particolare il mero assunto che le barbatelle non erano ancora disponibili per la c.t.u. sarebbe
“fallace”, così come l'affermazione che “la chiesta ctu sarebbe stata meramente esploratrice”: sarebbe risolutiva, al riguardo, la circostanza che il aveva provveduto a documentare le proprie Pt_1
legittime rimostranze al fornitore contestando la fornitura delle stesse barbatelle, e quindi il problema sarebbe quello della sussistenza di una valida fornitura, la cui dimostrazione sarebbe stata impedita dalla mancata ammissione delle prove.
2.2. Errata valutazione della documentazione prodotta - error in judicando.
Con il motivo si lamenta il fatto che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto esistenti le certificazioni fitosanitarie, e ciò in quanto le certificazioni richiamate “non ineriscono ogni singola barbatella venduta bensì l'intera fornitura cui viene effettuato un controllo a campione”. Lamenta, senza riferimento ad erronea valutazione di documenti, che non vi sarebbe prova che il avesse Pt_1
messo direttamente a dimora le piante e che i vizi del terreno potevano essere rilevati con la c.t.u. non ammessa. Allegava inoltre, per la prima volta, la circostanza che la fallanza del prodotto fornito sarebbe stata accertata per mezzo di sopralluogo con i tecnici della fornitrice già a maggio 2022, con dichiarazione di disponibilità alla sostituzione delle barbatelle non ancora germogliate.
2.3. Omessa applicazione dell'art. 5 c.I° bis D.Lgs. n°29.10 – mancata attivazione della procedura di mediazione.
Con questo motivo – che giova riportare per esteso - si “eccepisce la nullità del D.I. opposto per violazione dell'art. 5 c.I° bis D.Lgs. n°29.10 in applicazione del principio nomofilattico di cui alle SS.
UU. n. 19596/2020 nella parte in cui prevede che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta”. La sentenza non avrebbe rispettato questo principio e sarebbe pertanto nulla.
2.4. Violazione di legge – erroneo conteggio degli interessi - erronea imputazione somme
Nel motivo si lamenta la mancata considerazione del fatto che il pagamento della somma ingiunta avveniva, temporalmente, prima che il Giudice emettesse il decreto ingiuntivo: la controparte avrebbe dovuto pertanto soprassedere alla notifica dello stesso. Si cita a supporto Cass. Civ. sent.
n°9033/2010 secondo cui: “a seguito di tale pagamento della sorte capitale si è verificato un fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell'ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento dell'emissione del provvedimento”. Per tale ragione il Tribunale di Pordenone avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della somma ingiunta.
2.5. Error in judicando – errato conteggio delle somme liquidate in sentenza – erronea considerazione delle fasi processuali.
Con il quinto motivo si lamenta la liquidazione di somme non dovute per attività non svolta, in particolare in merito alla fase istruttoria, che seppur assente è stata comunque liquidata, sia pure nella sua misura minima. Non si sarebbe poi tenuto conto del fatto che l'opposta aveva comunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, e per tale ragione si chiede la compensazione delle spese di lite del grado.
favore ancora la somma pari ad Euro 1.445,93, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs n. 231/02, con la maggiorazione Pt_5 del 4% trattandosi di prodotti agricoli, dal 16 agosto 2022 al saldo”.
2.6. Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale – error in procedendo
Si lamenta con l'ultimo motivo l'omissione di pronuncia sulle domande riconvenzionali, determinandosi in tal modo una situazione di soccombenza in capo alla parte che ha proposto la domanda illegittimamente pretermessa.
2.7. Ha concluso pertanto come in premessa.
3. Con memoria di costituzione in appello del 12.11.2024, si è costituito il convenuto rilevando innanzitutto che l'appellante contesta unicamente la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal
Tribunale di Pordenone, senza intaccare la coerenza logica argomentativa del Giudice di prime cure.
Quanto ai motivi di appello, l'appellato rileva che:
sub 1) (ERRONEA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE E DEI DOCUMENTI
PRODOTTI. MANCATA IMMOTIVATA AMMISSIONE DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE RICHIESTE): il Giudice ha espressamente indicato i motivi della decisione assunta in ordine alle istanze istruttorie, che ha ritenuto di non accogliere;
sub 2) (ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA VCR. ERROR IN
JUDICANDO): parte appellata ha pienamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente: ha provato documentalmente di aver venduto piante sane, anche alla luce delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti e riportate nel documento di consegna sottoscritto dal compratore.
In particolare, l'appellato ha prodotto sia le autorizzazioni che provano che ogni singola pianta venduta a è stata regolarmente autorizzata alla commercializzazione, sia il passaporto Pt_1
sanitario che attesta la sanità di ogni singola pianta: le autorizzazioni indicano il numero di piante che il può vendere per ogni singola varietà e per le quali può stampare il relativo passaporto Pt_6
sanitario.
Parte appellata puntualmente riporta gli estremi sia delle autorizzazioni che del passaporto sanitario delle singole barbatelle vendute al . Pt_1
Quanto alla relazione peritale di parte, dimessa da , l'appellato l'ha puntualmente Pt_1
contestata già in primo grado in quanto totalmente errata, irrilevante e non svolta in contraddittorio con il . Pt_6
Il mancato attecchimento di alcune delle piante poste da in determinate zone dei fondi Pt_1
sarebbe ascrivibile a fattori successivi alla consegna, che non potevano essere controllati dal produttore e sarebbe imputabile a sola responsabilità del compratore il quale, come riportato proprio nella perizia di parte, ha messo a dimora meccanicamente le barbatelle, a fine marzo 2022, dopo 15 giorni dal ricevimento, senza previamente immergerle nell'acqua. Parte
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, mai avrebbe riconosciuto alcuna responsabilità e mai avrebbe offerto sostituzioni gratuite.
Espressamente nel documento di consegna sottoscritto in ogni sua parte da e mai Pt_1
contestato, le parti hanno concordato all'art. 4 GARANZIA: “il Venditore garantisce la conformità delle piante agli standard ed alle etichette del venditore. Il venditore non garantisce l'attecchimento delle barbatelle che può dipendere da numerosi fattori, anche concomitanti, quali le cure al momento del ricevimento, la preparazione del suolo, la piantagione o le opportune operazioni colturali nel periodo immediatamente successivo alla messa a dimora, oltre che dalle condizioni climatiche e meteoriche del luogo dove sono coltivate le barbatelle ed a tutti i fattori naturali che possono condizionare l'attecchimento o la crescita. È esclusa la garanzia di rendimento e l'assenza di malattie che non siano prevista del D.lvo 16 e 19 del 2.2.2021 e nei termini in essi definiti.” “Eventuali test relativi a virus, fitoplasmi, funghi e batteri effettuati dopo la consegna della merce e/o dopo l'impianto, non saranno considerati prova dello stato sanitario originale delle barbatelle fornite”.
Sub 3) (MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE): il motivo d'appello è infondato in quanto la materia oggetto di causa non rientra tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria.
Sub 4) (ERRONEO CONTEGGIO DEGLI INTERESSI ED ERRONEA IMPUTAZIONE SOMME): la circostanza che parte opponente abbia pagato il capitale dopo l'emissione del d.i. ma prima della notifica comporta, per costante giurisprudenza, la debenza anche degli interessi e delle spese legali come liquidate nel decreto medesimo. L'acconto ricevuto da è stato correttamente imputato Pt_1 dalla creditrice opposta ai sensi dell'art. 1194 c.c.-
Sub 5) (ERRONEO CONTEGGIO DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA. ERRONEA
CONSIDERAZIONE DELLE FASI PROCESSUALI): il motivo è infondato atteso che le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono state correttamente liquidate dal Giudice di prime cure proprio in ragione del rigetto delle domande avanzate da . Pt_1
Sub 6) (ERROR IN GIUDICANDO PER OMESSA PRONUNCIA SULLA SUA DOMANDA
RICONVENZIONALE DI DANNO): il motivo di appello è infondato in quanto il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta da e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale di risarcimento Pt_1
danni non è stata accolta in quanto infondata già nell'an, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Infine, parte appellata contesta puntualmente la perizia di controparte e si oppone alle istanze istruttorie (CTU e prova per testi) formulate dall'appellante per i motivi che espone nel dettaglio. Chiede, oltre alla conferma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande riconvenzionali interposte da e, in subordine, di ridurle alla minor somma che sarà accertata e, in ogni caso, Pt_1 per un importo non superiore ad € 5.775,00 (le condizioni generali di vendita, concordate tra le parti e di cui al d.d.t., prevedono all'art. 5 un Limite risarcitorio “Ogni eventuale risarcimento del danno Parte dovuto da se provato e se imputabile, è comunque limitato. a non oltre il prezzo di acquisto pagato dal compratore per le piante viziate che hanno dato origine al risarcimento stesso”).
4. In esito all'udienza del 3.12.2024 il Presidente istruttore, ritenute inammissibili2 le istanze di prova testimoniale e che in mancanza di prova dell'esistenza delle barbatelle originarie non sia utile disporre c.t.u. essendo sufficienti gli elementi fin qui acquisiti, ha rimesso la causa in decisione all'udienza del 15.4.2025, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
5. Solo l'appellato ha depositato in data 04.02.2025 nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale in data 12.03.2025; entrambe le parti hanno depositato note scritte per l'udienza del 15.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e deve essere disatteso.
7. Con il primo motivo di appello (Errata qualificazione giuridica della fattispecie e dei documenti prodotti – mancata ammissione delle istanze istruttorie richieste) si contesta la mancata ammissione delle prove orali articolate e decisive, la mancata attribuzione di incarico ad un c.t.u. e la mancata valutazione della perizia di parte depositata.
Il motivo è generico ed infondato. È generico in quanto nessuna argomentazione viene mossa con riguardo alla specifica contestazione contenuta nella motivazione della sentenza e posta a base della mancata ammissione della c.t.u. (“non è dato sapere se e come eventualmente le barbatelle, oggetto della fornitura di VCR e di cui parte opponente lamenta i vizi, siano ancora disponibili per la CTU ad oltre un anno dai fatti di causa”): tale assunto viene definito “fallace”, ma null'altro scrive l'appellante.
Anche l'affermazione che “la chiesta ctu sarebbe stata meramente esploratrice” non è criticata in modo sufficiente, come insufficiente è il riferimento alla documentazione di parte con cui era stata contestata la fornitura delle barbatelle. Le prove orali non sono state ammesse per le ragioni, condivisibili ed ulteriormente integrate con l'ordinanza dell'istruttore riportata in nota e che il collegio conferma.
8. Col secondo motivo (Errata valutazione della documentazione prodotta - error in judicando) si lamenta che il giudice abbia ritenuto esistenti le certificazioni fitosanitarie, nel mentre ne sarebbe stata necessaria una per ogni piantina. Inoltre, non vi sarebbe prova che il avesse messo Pt_1
direttamente a dimora le piante e che i vizi del terreno potevano essere rilevati con la c.t.u. non ammessa. Infine, e per la prima volta, viene sollevata la circostanza che la fallanza del prodotto fornito sarebbe stata accertata per mezzo di sopralluogo con i tecnici della fornitrice già a maggio 2022, con dichiarazione di disponibilità alla sostituzione delle barbatelle non ancora germogliate.
Principiando da quest'ultima affermazione, la stessa è tardiva e comunque contestata dall'appellata.
La circostanza che il abbia messo direttamente a dimora le piante senza farle riposare Pt_1
prima in acqua, come imposto dalle indicazioni del produttore, è contenuta nella stessa perizia di parte, ed era stata tempestivamente contestata dall'opposta in comparsa di costituzione, senza replica nella prima memoria e con un'inammissibile offerta di prova nella memoria istruttoria diretta, attesa la mancata allegazione della circostanza stessa.
Diviene quindi irrilevante qualsiasi consulenza tecnica.
Quanto al valore delle certificazioni, a prescindere da un rapporto di impiego – in questo caso mancante – con la P.A., è noto che i soggetti autorizzati a compilare i passaporti delle piante si possono ritenere, con specifico riferimento a tale attività, dei pubblici ufficiali svolgenti una pubblica funzione amministrativa, ex art. 357 co.2 c.p. Non si può negare, infatti, che la loro attività è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, né, tantomeno, si può negare la sussistenza, in capo a tali soggetti, di un potere certificativo. Conseguentemente, si deve ritenere che il soggetto autorizzato alla compilazione che dovesse produrre un passaporto delle piante falso – materialmente o ideologicamente
– dovrebbe rispondere di falso in atto pubblico, ai sensi, rispettivamente, dell'art.476 c.p. o dell'art.479
c.p.. Le relative attestazioni (che devono ovviamente assistere le singole partite di piante e non la singola barbatella (altrimenti ne sarebbero necessarie milioni) sono quindi fededegne e sono specificamente riportate nella documentazione di parte opposta e appellata.
9. Quanto al terzo motivo (Omessa applicazione dell'art. 5 c.I° bis D.Lgs. n°29.10 – mancata attivazione della procedura di mediazione) la sentenza ha correttamente osservato che la causa non rientra tra quelle da deferire in mediazione: nulla di rilevante viene dedotto ex adverso, ed il motivo è solo apparente. 10. Quanto al quarto motivo (Violazione di legge – erroneo conteggio degli interessi - erronea imputazione somme) si lamenta la mancata considerazione del fatto che il pagamento della somma ingiunta avveniva, temporalmente, prima che il Giudice emettesse il decreto ingiuntivo: la
contro
-parte avrebbe dovuto pertanto soprassedere alla notifica dello stesso.
Giova ripercorrere la tempistica della vicenda.
29.07.2022: deposito del ricorso monitorio;
04.08.2022: emissione del decreto ingiuntivo telematico n. 786/2022 del Tribunale di Pordenone;
12.08.2022: invito alla negoziazione da parte di;
Pt_1
16.08.2022: pagamento del capitale da parte di;
Pt_1
22.08.2022: evidenza del pagamento sul conto dell'opposta appellata;
Parte 01.09.2022: rifiuto della negoziazione da parte di e notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Non è quindi vero che il decreto ingiuntivo sia stato emesso prima del pagamento, essendo invece corretto che la sua notificazione è stata eseguita dopo il pagamento.
La giurisprudenza richiamata, come anche quella di Cass. sent. n. 27234 del 2017, non è tuttavia pertinente al caso in esame, atteso che il pagamento non era comunque completo e satisfattivo, mancando gli interessi. Correttamente quindi il creditore rimasto in parte insoddisfatto ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo, che altrettanto giustamente è stato revocato con condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto. L'acconto ricevuto da è stato poi imputato Pt_1 dalla creditrice opposta ai sensi dell'art. 1194 c.c.: VCR, tra l'altro, rendeva note a controparte in data
01.09.2022 sia l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo che l'imminente notifica del titolo, nonché
l'imputazione dell'acconto ricevuto il 16.08.2022 a detrazione delle spese, degli interessi e di parte del capitale (doc. 4 fascicolo monitorio VCR).
11. Col quinto motivo (Error in judicando – errato conteggio delle somme liquidate in sentenza – erronea considerazione delle fasi processuali) si lamenta la liquidazione di somme non dovute per attività non svolta, in particolare in merito alla fase istruttoria, che seppur assente è stata comunque liquidata, sia pure nella sua misura minima.
Il motivo è infondato.
In tema di spese processuali, la Suprema Corte di Cassazione ha insegnato (sent. 28627 del 2023) che è dovuta la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione. Nessuna rilevanza ha poi la circostanza che le conclusioni siano state formulate in modo comprensivo della conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la soccombenza dell'opposto è stata totale.
12. Quanto al sesto motivo (Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale – error in procedendo), con esso si lamenta l'omissione di pronuncia sulle domande riconvenzionali.
Le ragioni di infondatezza del motivo sono connesse e dipendenti dal rigetto dei primi due motivi di appello.
13. In conclusione, l'appello deve essere disatteso, con conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell'attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva e decisoria, nonché del fatto che l'opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 395/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 649/2023 resa Parte_1
dal Tribunale di Pordenone il 16.10.2023; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore dell'appellato, liquidate a favore di ognuno in euro 3.966,00 per competenze oltre esborsi, oltre a I.V.A. e CNAP come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.
Trieste, 15 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con questa motivazione:
“Infine la circostanza che parte opponente abbia pagato il capitale dopo l'emissione del d.i. ma prima della notifica comporta, per costante giurisprudenza, la debenza anche degli interessi e delle spese legali come liquidate nel decreto medesimo.
Il pagamento dell'importo capitale dopo l'emissione del d.i. comporta necessariamente la sua revoca, e, attesa la corretta imputazione effettuata da parte opposta [creditrice] ai sensi dell'art. 1194 c.c. della somma ricevuta, risulta residuare a suo 2 Questo lo stralcio dell'ordinanza:
“Sciogliendo la riserva, e ritenute inammissibili le istanze di prova testimoniale per essere i relativi capitoli relativi a giudizi tecnici non demandabili a teste per la loro intrinseca natura valutativa (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9) o a fatti negativi (1) o irrilevanti (2, 5); stimato che in mancanza di prova dell'esistenza delle barbatelle originarie non è utile disporre c.t.u. essendo sufficienti gli elementi fin qui acquisiti;
”