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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2052/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2052/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...] GIA' ) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 13/05/2025 ad ore 10,17 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per 'avv. DISCEPOLO LARA in sostituzione dell'avv. GIACON GIUSEPPE. Parte_1 Per ora 'avv. OLIVIERI ORLANDO. CP_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. DISCEPOLO precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 31/07/2024. L'avv. OLIVIERI precisa le conclusioni come da note conclusive in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18,05 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIACON GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR) Via Camporosolo n.
26 presso il difensore avv. GIACON GIUSEPPE
RICORRENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ORLANDO, elettivamente domiciliata in Senigallia (AN)
Corso 2 Giugno n. 64 presso il difensore avv. OLIVIERI ORLANDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 02/05/2022 la soc. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2022 del 21/03/2022 (R.G. n. 1185/2022), notificato in data 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Ancona per l'importo di € 30.844,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a seguito di ricorso della ditta per il pagamento dei canoni di CP_1 affitto d'azienda per le mensilità da novembre 2021 a marzo 2022 come da contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti in data 12/03/2014 a rogito del Notaio rep. 2509, racc. Persona_1
1812, “in virtù del quale la ditta concedeva in affitto alla il ramo d'azienda CP_1 Parte_1 ubicato in Comune di Serra de' Conti, Via Severino Memè n. 28, costituito da a) diritto di godimento e detenzione dei locali ove è ubicato il ramo d'azienda di commercio per complessivi mq. 920 circa….b) il godimento delle attezzature e degli impianti presenti nei locali…; c) l'intestazione pro tempore per
pagina 2 di 6 trasferimento in gestione dell'autorizzazione amministrativa al commercio di cui in premessa per
l'esercizio di un supermercato, per la durata di 18 anni, con decorrenza dal 12/03/2014”.
A motivi di opposizione la eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva in capo alla ditta Parte_1
in ordine alla richiesta di pagamento del corrispettivo inerente il godimento dell'immobile; CP_1
2) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla odierna opposta.
Sosteneva parte opponente: che l'azienda oggetto di contratto ha ad oggetto anche l'immobile sito in
CP Serra De Conti, Via Memè 28, ove viene svolta l'attività di supermercato da parte di MA Di s . il quale da tempo non sarebbe più nella disponibilità di come disposto dall'ordinanza del CP_1
Tribunale di Roma n. 13273/2014, e che a decorrere dal mese di novembre 2021 sia la ditta individuale che Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.a. avevano avanzato a CP_1 Parte_1 richiesta di pagamento del corrispettivo per l'occupazione del predetto immobile. Deduceva che nella situazione di totale incertezza circa il soggetto legittimato a ricevere il pagamento della quota parte canone di affitto di ramo d'azienda era stata costretta a depositare avanti il Tribunale di Ancona ricorso per sequestro liberatorio ante causam iscritto al ruolo con il n. 1216/2022 R.G. per tentare di tutelarsi da eventuali azioni giudiziarie e, successivamente, individuare il soggetto che ha realmente diritto al pagamento di detto canone. Sosteneva che della situazione di incertezza la opposta era ben consapevole al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la aveva inviato Parte_1 molteplici comunicazioni con le quali rendeva nota l'impossibilità di determinare con sicurezza il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del corrispettivo per il godimento dell'immobile, nonché quantificare la relativa quota di canone a ciò deputata. Sosteneva, pertanto, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver intrapreso l'azione monitoria, peraltro omettendo di indicare le questioni sopra descritte.
Nel corso del giudizio il procuratore di dava inoltre atto che il procedimento di sequestro Parte_1
liberatorio si era concluso in data 27/07/2022 con ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di
Ancona in sede di reclamo, e che i canoni oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo erano stati sottoposti a sequestro liberatorio, nonché della pendenza del giudizio di merito iscritto al n. 4437/2022
R.G. e, in virtù di ciò, chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del merito del sequestro liberatorio, o comunque la riunione dei giudizi;
concludeva: in via preliminare, per la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta per quanto concerne il corrispettivo per il godimento dell'immobile facendo parte del ramo d'azienda oggetto del contratto del 12/03/2014; nel merito, in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarsi che nulla è dovuto da all'opposta quale corrispettivo per il godimento dell'immobile, con condanna ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio titolare omonima ditta individuale, eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla in quanto tardiva e, nel merito, Parte_1
resisteva all'opposizione sostenendo che l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento dei canoni d'affitto del ramo d'azienda, ivi compresa la parte relativa al godimento dell'immobile, era esclusivamente la ditta in virtù del contratto stipulato in data 12/03/2014 e che nessuna CP_1
legittima pretesa creditoria poteva invece vantare la società Investire Società di Gestione del Risparmio
S.p.a. nei confronti della società non avendo con la stessa alcun tipo di rapporto. Quanto Parte_1 all'asserita indennità di occupazione dell'immobile vantata dalla proprietaria del bene sosteneva che non era mai stata accertata giudizialmente, e non risultava determinata né per quanto attiene all'an, né per quanto riguarda il quantum. In via subordinata rimarcava il proprio diritto di credito per lo meno per quanto riguarda la parte del canone d'affitto del ramo d'azienda relativa al godimento delle attrezzature, degli impianti e della licenza amministrativa. Contestava, inoltre, l'avversa domanda di condanna per lite temeraria sostendo di aver agito in giudizio facendo valere un proprio legittimo diritto - quello ad ottenere il pagamento dei canoni dell'affitto d'azienda, omesso dalla opponente sin dal mese di novembre 2021 – proprio in considerazione dell'inadempimento di controparte.
Concludeva: in via principale, per il rigetto delle domande di parte opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare che la (già ditta Controparte_1
è creditrice nei confronti della società della somma di € 30.844,20, o di CP_1 Parte_1
quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi moratori, e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore della opposta della Parte_1 somma di € 30.844,20 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, respingere la domanda avversaria di condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., in quanto illegittima ed infondata.
In data 20/01/2023 si costituiva in giudizo la riferendo di essere subentrata alla ditta Controparte_1
individuale società costituita con atto a rogito del Notaio del CP_1 Persona_2
06/10/2022, facendo proprie tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni già proposte dalla ditta CP_1
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate dalla parte opposta.
[...]
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti termine di 15 gg per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria - che si concludeva con verbale negativo - la causa veniva istruita mediante produzione documentale e perveniva all'udienza del 13/05/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
pagina 4 di 6 In via preliminare, si osserva che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è stato tempestivamente depositato in data 02/05/2022, quindi nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto in data
22/03/2022, sicchè l'eccezione di tardività dell'opposizione si appalesa infondata.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti (e non è oggetto di specifica contestazione) che il procedimento di sequestro instaurato avanti il Tribunale di Ancona sul reclamo iscritto al R.G. n.
2879/2022 si è concluso con ordinanza di accoglimento in data 27/07/2022.
Il Collegio ha rilevato “la situazione di obiettiva incertezza dedotta e provata dalla a Parte_1
fronte della duplice richiesta di pagamento ricevuta dai due reclamati con riferimento al medesimo immobile” e in accoglimento del reclamo proposto dalla ha autorizzato “il sequestro Parte_1
liberatorio di tutte le somme offerte - ad ogni titolo - dalla società reclamante relativamente all'immobile, oggetto di lite, sito a Serra De' Conti (AN), alla Via Memè n. 28” nominando Custode giudiziario delle suddette somme l'avv. Ubaldo Sassaroli, e disponendo che le somme offerte dalla società reclamante ed oggetto di sequestro liberatorio siano depositate su conto corrente presso istituto bancario individuato dal nominato Custode giudiziario, con vincolo all'ordine dell'Autorità giudiziaria.
La ha allegato di aver eseguito il sequestro producendo la contabile bancaria del Parte_1
10/08/2022 del bonifico di € 70.620,45 a favore di “Tribunale di Ancona” con causale “causa civile
R.G. 2879/2022” ed entrambe le parti hanno poi dato atto della pendenza del giudizio di merito del procedimento di sequestro liberatorio rubricato al n. 4437/2022 R.G. avente ad oggetto, tra l'altro,
l'accertamento del soggetto legittimato a ricevere dalla il pagamento dei canoni d'affitto Parte_1 del ramo d'azienda, tra cui la somma ingiunta con il decreto qui opposto.
Ripercorso brevemente l'iter dell'odierna controversia, ciò che ha rilievo in questa sede è che la somma oggetto di ingiunzione (canoni per le mensilità da novembre 2021 a marzo 2022) dovuta dalla Pt_1
sia stata depositata sul conto corrente individuato dal Custode giudiziario nominato, liberandosi
[...]
l'odierna opponente dall'obbligazione.
Alla luce di quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo n. 327/2022 deve essere revocato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nel caso di specie, la complessa situazione sottesa non consente di ritenere manifestamente temeraria l'iniziativa assunta dalla considerato che il sequestro liberatorio è intervenuto nelle more del presente giudizio. CP_1
Per gli stessi motivi sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo oggetto di lite;
pagina 5 di 6 compensa le spese di lite.
Ancona, 13/05/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2052/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...] GIA' ) Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 13/05/2025 ad ore 10,17 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per 'avv. DISCEPOLO LARA in sostituzione dell'avv. GIACON GIUSEPPE. Parte_1 Per ora 'avv. OLIVIERI ORLANDO. CP_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. DISCEPOLO precisa le conclusioni come da note conclusive depositate il 31/07/2024. L'avv. OLIVIERI precisa le conclusioni come da note conclusive in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 18,05 all'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2052/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIACON GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in San Bonifacio (VR) Via Camporosolo n.
26 presso il difensore avv. GIACON GIUSEPPE
RICORRENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ORLANDO, elettivamente domiciliata in Senigallia (AN)
Corso 2 Giugno n. 64 presso il difensore avv. OLIVIERI ORLANDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/05/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 02/05/2022 la soc. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2022 del 21/03/2022 (R.G. n. 1185/2022), notificato in data 22/03/2022 emesso dal Tribunale di Ancona per l'importo di € 30.844,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a seguito di ricorso della ditta per il pagamento dei canoni di CP_1 affitto d'azienda per le mensilità da novembre 2021 a marzo 2022 come da contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le parti in data 12/03/2014 a rogito del Notaio rep. 2509, racc. Persona_1
1812, “in virtù del quale la ditta concedeva in affitto alla il ramo d'azienda CP_1 Parte_1 ubicato in Comune di Serra de' Conti, Via Severino Memè n. 28, costituito da a) diritto di godimento e detenzione dei locali ove è ubicato il ramo d'azienda di commercio per complessivi mq. 920 circa….b) il godimento delle attezzature e degli impianti presenti nei locali…; c) l'intestazione pro tempore per
pagina 2 di 6 trasferimento in gestione dell'autorizzazione amministrativa al commercio di cui in premessa per
l'esercizio di un supermercato, per la durata di 18 anni, con decorrenza dal 12/03/2014”.
A motivi di opposizione la eccepiva: 1) il difetto di legittimazione attiva in capo alla ditta Parte_1
in ordine alla richiesta di pagamento del corrispettivo inerente il godimento dell'immobile; CP_1
2) la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla odierna opposta.
Sosteneva parte opponente: che l'azienda oggetto di contratto ha ad oggetto anche l'immobile sito in
CP Serra De Conti, Via Memè 28, ove viene svolta l'attività di supermercato da parte di MA Di s . il quale da tempo non sarebbe più nella disponibilità di come disposto dall'ordinanza del CP_1
Tribunale di Roma n. 13273/2014, e che a decorrere dal mese di novembre 2021 sia la ditta individuale che Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.a. avevano avanzato a CP_1 Parte_1 richiesta di pagamento del corrispettivo per l'occupazione del predetto immobile. Deduceva che nella situazione di totale incertezza circa il soggetto legittimato a ricevere il pagamento della quota parte canone di affitto di ramo d'azienda era stata costretta a depositare avanti il Tribunale di Ancona ricorso per sequestro liberatorio ante causam iscritto al ruolo con il n. 1216/2022 R.G. per tentare di tutelarsi da eventuali azioni giudiziarie e, successivamente, individuare il soggetto che ha realmente diritto al pagamento di detto canone. Sosteneva che della situazione di incertezza la opposta era ben consapevole al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto la aveva inviato Parte_1 molteplici comunicazioni con le quali rendeva nota l'impossibilità di determinare con sicurezza il soggetto legittimato a ricevere il pagamento del corrispettivo per il godimento dell'immobile, nonché quantificare la relativa quota di canone a ciò deputata. Sosteneva, pertanto, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per aver intrapreso l'azione monitoria, peraltro omettendo di indicare le questioni sopra descritte.
Nel corso del giudizio il procuratore di dava inoltre atto che il procedimento di sequestro Parte_1
liberatorio si era concluso in data 27/07/2022 con ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di
Ancona in sede di reclamo, e che i canoni oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo erano stati sottoposti a sequestro liberatorio, nonché della pendenza del giudizio di merito iscritto al n. 4437/2022
R.G. e, in virtù di ciò, chiedeva la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del merito del sequestro liberatorio, o comunque la riunione dei giudizi;
concludeva: in via preliminare, per la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta per quanto concerne il corrispettivo per il godimento dell'immobile facendo parte del ramo d'azienda oggetto del contratto del 12/03/2014; nel merito, in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarsi che nulla è dovuto da all'opposta quale corrispettivo per il godimento dell'immobile, con condanna ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio titolare omonima ditta individuale, eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla in quanto tardiva e, nel merito, Parte_1
resisteva all'opposizione sostenendo che l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento dei canoni d'affitto del ramo d'azienda, ivi compresa la parte relativa al godimento dell'immobile, era esclusivamente la ditta in virtù del contratto stipulato in data 12/03/2014 e che nessuna CP_1
legittima pretesa creditoria poteva invece vantare la società Investire Società di Gestione del Risparmio
S.p.a. nei confronti della società non avendo con la stessa alcun tipo di rapporto. Quanto Parte_1 all'asserita indennità di occupazione dell'immobile vantata dalla proprietaria del bene sosteneva che non era mai stata accertata giudizialmente, e non risultava determinata né per quanto attiene all'an, né per quanto riguarda il quantum. In via subordinata rimarcava il proprio diritto di credito per lo meno per quanto riguarda la parte del canone d'affitto del ramo d'azienda relativa al godimento delle attrezzature, degli impianti e della licenza amministrativa. Contestava, inoltre, l'avversa domanda di condanna per lite temeraria sostendo di aver agito in giudizio facendo valere un proprio legittimo diritto - quello ad ottenere il pagamento dei canoni dell'affitto d'azienda, omesso dalla opponente sin dal mese di novembre 2021 – proprio in considerazione dell'inadempimento di controparte.
Concludeva: in via principale, per il rigetto delle domande di parte opponente e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, accertare e dichiarare che la (già ditta Controparte_1
è creditrice nei confronti della società della somma di € 30.844,20, o di CP_1 Parte_1
quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi moratori, e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore della opposta della Parte_1 somma di € 30.844,20 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, respingere la domanda avversaria di condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., in quanto illegittima ed infondata.
In data 20/01/2023 si costituiva in giudizo la riferendo di essere subentrata alla ditta Controparte_1
individuale società costituita con atto a rogito del Notaio del CP_1 Persona_2
06/10/2022, facendo proprie tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni già proposte dalla ditta CP_1
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate dalla parte opposta.
[...]
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti termine di 15 gg per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria - che si concludeva con verbale negativo - la causa veniva istruita mediante produzione documentale e perveniva all'udienza del 13/05/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
pagina 4 di 6 In via preliminare, si osserva che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è stato tempestivamente depositato in data 02/05/2022, quindi nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto in data
22/03/2022, sicchè l'eccezione di tardività dell'opposizione si appalesa infondata.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti (e non è oggetto di specifica contestazione) che il procedimento di sequestro instaurato avanti il Tribunale di Ancona sul reclamo iscritto al R.G. n.
2879/2022 si è concluso con ordinanza di accoglimento in data 27/07/2022.
Il Collegio ha rilevato “la situazione di obiettiva incertezza dedotta e provata dalla a Parte_1
fronte della duplice richiesta di pagamento ricevuta dai due reclamati con riferimento al medesimo immobile” e in accoglimento del reclamo proposto dalla ha autorizzato “il sequestro Parte_1
liberatorio di tutte le somme offerte - ad ogni titolo - dalla società reclamante relativamente all'immobile, oggetto di lite, sito a Serra De' Conti (AN), alla Via Memè n. 28” nominando Custode giudiziario delle suddette somme l'avv. Ubaldo Sassaroli, e disponendo che le somme offerte dalla società reclamante ed oggetto di sequestro liberatorio siano depositate su conto corrente presso istituto bancario individuato dal nominato Custode giudiziario, con vincolo all'ordine dell'Autorità giudiziaria.
La ha allegato di aver eseguito il sequestro producendo la contabile bancaria del Parte_1
10/08/2022 del bonifico di € 70.620,45 a favore di “Tribunale di Ancona” con causale “causa civile
R.G. 2879/2022” ed entrambe le parti hanno poi dato atto della pendenza del giudizio di merito del procedimento di sequestro liberatorio rubricato al n. 4437/2022 R.G. avente ad oggetto, tra l'altro,
l'accertamento del soggetto legittimato a ricevere dalla il pagamento dei canoni d'affitto Parte_1 del ramo d'azienda, tra cui la somma ingiunta con il decreto qui opposto.
Ripercorso brevemente l'iter dell'odierna controversia, ciò che ha rilievo in questa sede è che la somma oggetto di ingiunzione (canoni per le mensilità da novembre 2021 a marzo 2022) dovuta dalla Pt_1
sia stata depositata sul conto corrente individuato dal Custode giudiziario nominato, liberandosi
[...]
l'odierna opponente dall'obbligazione.
Alla luce di quanto sopra esposto il decreto ingiuntivo n. 327/2022 deve essere revocato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Nel caso di specie, la complessa situazione sottesa non consente di ritenere manifestamente temeraria l'iniziativa assunta dalla considerato che il sequestro liberatorio è intervenuto nelle more del presente giudizio. CP_1
Per gli stessi motivi sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo oggetto di lite;
pagina 5 di 6 compensa le spese di lite.
Ancona, 13/05/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 6 di 6