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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4147 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Di Stefano in virtù di procura in atti, domiciliato,
per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale
di Napoli Nord;
opponente
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente e rappresentante p.t. avv. Giuseppe Salzano, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Antonio Fusco in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in alla via G. Amato n. 50; CP_1
opposto
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
1 Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 21.03.2023 dal
[...]
, con il quale è stato intimato il Controparte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 293.168,45, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Napoli- Sezione Distaccata di Casoria n. 170 del 19.03.2013.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'esecuzione per l'estinzione del credito portato dalla sentenza n. 170/2013, in ragione dell'avvenuto pagamento degli importi stabiliti nell'accordo transattivo stipulato con il Controparte_1
contestando altresì l'efficacia del titolo esecutivo portato dalla suddetta sentenza, alla luce delle pattuizioni intervenute mediante la transazione.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il
[...]
, eccependo l'infondatezza dei motivi formulati;
Controparte_1
ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 576.176,63 per l'omesso e/o parziale pagamento delle quote ordinarie di partecipazione al , relative alle annualità riportate in atti, nonché CP_1
delle penali indicate nello statuto consortile.
Attesa la natura documentale della controversia, il procedimento è stato, quindi, rinviato per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione va accolta.
Ed invero, con l'accordo rinvenibile nell'atto datato 16.09.2014, le parti hanno definito in via transattiva il contenzioso relativo alla sentenza n. 170/2013, stabilendo che, a titolo di transazione ed a stralcio di qualsiasi pretesa vantata dal , il CP_1 Parte_1
si è obbligato al pagamento, in favore del , della somma di euro Controparte_1
2 735.692, 95, comprensiva degli interessi e delle spese legali liquidate in sentenza,
rateizzando il pagamento nelle annualità degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.
La rateizzazione della somma di euro 735.692,95 è stata concordata nel seguente modo:
- euro 245.230,98, da gravare sull'esercizio finanziario 2014;
- euro 245.230,98, da gravare sull'esercizio finanziario 2015;
- euro 245.230,98, da gravare sull'esercizio finanziario 2016.
Tali somme, inoltre, sono state detratte dalle quote di contribuzione ordinaria deliberate dal per il bilancio pluriennale 2014, 2015 e 2016. Controparte_1
Ebbene, così come dimostrato dai mandati di pagamento nn. 3124/2014, 1651/2015 e
196/2017, depositati in atti, il ha provveduto al pagamento integrale Parte_1
delle tre rate, in completa esecuzione di quanto stabilito nell'accordo transattivo.
L'integrale adempimento da parte del degli obblighi derivanti dalla Parte_1
transazione, dunque, ha determinato l'estinzione del rapporto originario, data la natura novativa della transazione.
Il carattere novativo dell'accordo si desume, in particolare, dal tenore letterale dell'atto di transazione, nel quale emerge sia il cd. animus novandi, rinvenibile nell'inequivoca e comune intenzione da parte del di e del di estinguere Pt_1 Pt_1 CP_1
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova;
sia dal c.d. aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.
L'avvenuto adempimento, da parte del , degli obblighi nascenti dalla Parte_1
transazione ha, dunque, determinato la perdita di efficacia della sentenza n. 170/2013 e l'impossibilità di azionare legittimamente ulteriori pretese creditorie.
Non merita, invero, accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto transattivo formulata dalla parte convenuta, con riferimento alla sottoscrizione dell'accordo da parte di soggetto non avente la legale rappresentanza del ed alla mancanza degli Parte_1
elementi essenziali del contratto.
Da un lato, va invero ricordato che l'atto transattivo è stato approvato dal Commissario
Straordinario del correttamente sottoscritto dal Dirigente dell'area Parte_1
legale. Ebbene, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (art. 107, commi 2 e 3), spettano al
3 Dirigente “… tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno […]; la stipulazione dei contratti;
gli atti di gestione
finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa”. Tra le competenze proprie del
Dirigente dell'area legale, quindi, rientra la sottoscrizione di contratti, tra cui l'atto transattivo in esame.
Del resto, lo statuto del all'art. 73, terzo comma, prevede che i Parte_1
dirigenti provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Il successivo art. 74, poi,
espressamente prevede che i dirigenti stipulino, in rappresentanza dell'ente, i contratti già
deliberati.
Dall'altro lato, deve osservarsi che le ipotesi di invalidità della transazione sono tassative e disciplinate espressamente dal codice civile.
L'art. 1972 c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto avente ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti. L'oggetto del contratto in esame non risulta, tuttavia, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Non sussiste, poi, l'ipotesi di invalidità di cui all'art.1974 c.c., essendo entrambe le parti a conoscenza della sentenza passata in giudicato, con cui era stata definita la lite oggetto di transazione. Né sono riscontrabili, nel caso di specie, l'ipotesi di invalidità per stipula della transazione sulla base di documenti che in seguito siano stati riconosciuti falsi, di cui all'art. 1973 c.c., o di invalidità per la scoperta di documenti che provino che una delle parti non aveva alcun diritto, di cui all'art 1975, secondo comma, c.c.
Nello stesso senso, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'accordo per difetto degli elementi essenziali del contratto, tra cui la mancanza di un sacrificio economico bilaterale che, ad avviso del , determinerebbe uno sbilanciamento di Controparte_1
prestazioni corrispettive, ad unico vantaggio del . Parte_1
Ebbene, a tal proposito, occorre rilevare che al momento della stipula dell'accordo transattivo, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, non risulta commesso alcun
4 errore di diritto - né di fatto - relativo alle questioni oggetto di transazione, tale da determinare l'annullamento dell'atto transattivo, ai sensi dell'art. 1969 c.c.
Al contrario, emerge in modo inequivocabile la comune intenzione, da parte del
[...]
e del , di estinguere l'originaria obbligazione;
del resto, è stato il Parte_1 CP_1
stesso, con nota del 07.06.2014, a proporre al il pagamento CP_1 Parte_1
della somma di euro 735.692,95, a saldo e tacitazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza n. 170/2013.
In definitiva, l'accordo transattivo è da considerarsi pienamente efficace.
Inoltre, avendo il adempiuto integralmente agli obblighi nascenti dalla Pt_1 Parte_1
transazione novativa, nessuna ulteriore pretesa creditoria può essere azionata dal convenuto. CP_1
Alla luce dell'accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...
i Comuni , così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'invalidità dell'atto di precetto impugnato, non sussistendo il diritto del tra i Controparte_1 Parte_3
di procedere in via esecutiva;
[...]
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio Cimiteriale
tra i Comuni di CP_1 Pt_1 CP_1
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 12.046,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
5 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.02.2025.
Il giudice monocratico
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4147 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
, C.F. , in persona del Sindaco p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Di Stefano in virtù di procura in atti, domiciliato,
per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale
di Napoli Nord;
opponente
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente e rappresentante p.t. avv. Giuseppe Salzano, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Antonio Fusco in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in alla via G. Amato n. 50; CP_1
opposto
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
1 Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 21.03.2023 dal
[...]
, con il quale è stato intimato il Controparte_1 Controparte_1
pagamento della somma di euro 293.168,45, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Napoli- Sezione Distaccata di Casoria n. 170 del 19.03.2013.
Nel merito, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'esecuzione per l'estinzione del credito portato dalla sentenza n. 170/2013, in ragione dell'avvenuto pagamento degli importi stabiliti nell'accordo transattivo stipulato con il Controparte_1
contestando altresì l'efficacia del titolo esecutivo portato dalla suddetta sentenza, alla luce delle pattuizioni intervenute mediante la transazione.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito il
[...]
, eccependo l'infondatezza dei motivi formulati;
Controparte_1
ha proposto, altresì, domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto il pagamento dell'ulteriore somma di euro 576.176,63 per l'omesso e/o parziale pagamento delle quote ordinarie di partecipazione al , relative alle annualità riportate in atti, nonché CP_1
delle penali indicate nello statuto consortile.
Attesa la natura documentale della controversia, il procedimento è stato, quindi, rinviato per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione va accolta.
Ed invero, con l'accordo rinvenibile nell'atto datato 16.09.2014, le parti hanno definito in via transattiva il contenzioso relativo alla sentenza n. 170/2013, stabilendo che, a titolo di transazione ed a stralcio di qualsiasi pretesa vantata dal , il CP_1 Parte_1
si è obbligato al pagamento, in favore del , della somma di euro Controparte_1
2 735.692, 95, comprensiva degli interessi e delle spese legali liquidate in sentenza,
rateizzando il pagamento nelle annualità degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.
La rateizzazione della somma di euro 735.692,95 è stata concordata nel seguente modo:
- euro 245.230,98, da gravare sull'esercizio finanziario 2014;
- euro 245.230,98, da gravare sull'esercizio finanziario 2015;
- euro 245.230,98, da gravare sull'esercizio finanziario 2016.
Tali somme, inoltre, sono state detratte dalle quote di contribuzione ordinaria deliberate dal per il bilancio pluriennale 2014, 2015 e 2016. Controparte_1
Ebbene, così come dimostrato dai mandati di pagamento nn. 3124/2014, 1651/2015 e
196/2017, depositati in atti, il ha provveduto al pagamento integrale Parte_1
delle tre rate, in completa esecuzione di quanto stabilito nell'accordo transattivo.
L'integrale adempimento da parte del degli obblighi derivanti dalla Parte_1
transazione, dunque, ha determinato l'estinzione del rapporto originario, data la natura novativa della transazione.
Il carattere novativo dell'accordo si desume, in particolare, dal tenore letterale dell'atto di transazione, nel quale emerge sia il cd. animus novandi, rinvenibile nell'inequivoca e comune intenzione da parte del di e del di estinguere Pt_1 Pt_1 CP_1
l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova;
sia dal c.d. aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.
L'avvenuto adempimento, da parte del , degli obblighi nascenti dalla Parte_1
transazione ha, dunque, determinato la perdita di efficacia della sentenza n. 170/2013 e l'impossibilità di azionare legittimamente ulteriori pretese creditorie.
Non merita, invero, accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto transattivo formulata dalla parte convenuta, con riferimento alla sottoscrizione dell'accordo da parte di soggetto non avente la legale rappresentanza del ed alla mancanza degli Parte_1
elementi essenziali del contratto.
Da un lato, va invero ricordato che l'atto transattivo è stato approvato dal Commissario
Straordinario del correttamente sottoscritto dal Dirigente dell'area Parte_1
legale. Ebbene, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (art. 107, commi 2 e 3), spettano al
3 Dirigente “… tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno […]; la stipulazione dei contratti;
gli atti di gestione
finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa”. Tra le competenze proprie del
Dirigente dell'area legale, quindi, rientra la sottoscrizione di contratti, tra cui l'atto transattivo in esame.
Del resto, lo statuto del all'art. 73, terzo comma, prevede che i Parte_1
dirigenti provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Il successivo art. 74, poi,
espressamente prevede che i dirigenti stipulino, in rappresentanza dell'ente, i contratti già
deliberati.
Dall'altro lato, deve osservarsi che le ipotesi di invalidità della transazione sono tassative e disciplinate espressamente dal codice civile.
L'art. 1972 c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto avente ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti. L'oggetto del contratto in esame non risulta, tuttavia, contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Non sussiste, poi, l'ipotesi di invalidità di cui all'art.1974 c.c., essendo entrambe le parti a conoscenza della sentenza passata in giudicato, con cui era stata definita la lite oggetto di transazione. Né sono riscontrabili, nel caso di specie, l'ipotesi di invalidità per stipula della transazione sulla base di documenti che in seguito siano stati riconosciuti falsi, di cui all'art. 1973 c.c., o di invalidità per la scoperta di documenti che provino che una delle parti non aveva alcun diritto, di cui all'art 1975, secondo comma, c.c.
Nello stesso senso, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'accordo per difetto degli elementi essenziali del contratto, tra cui la mancanza di un sacrificio economico bilaterale che, ad avviso del , determinerebbe uno sbilanciamento di Controparte_1
prestazioni corrispettive, ad unico vantaggio del . Parte_1
Ebbene, a tal proposito, occorre rilevare che al momento della stipula dell'accordo transattivo, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, non risulta commesso alcun
4 errore di diritto - né di fatto - relativo alle questioni oggetto di transazione, tale da determinare l'annullamento dell'atto transattivo, ai sensi dell'art. 1969 c.c.
Al contrario, emerge in modo inequivocabile la comune intenzione, da parte del
[...]
e del , di estinguere l'originaria obbligazione;
del resto, è stato il Parte_1 CP_1
stesso, con nota del 07.06.2014, a proporre al il pagamento CP_1 Parte_1
della somma di euro 735.692,95, a saldo e tacitazione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza n. 170/2013.
In definitiva, l'accordo transattivo è da considerarsi pienamente efficace.
Inoltre, avendo il adempiuto integralmente agli obblighi nascenti dalla Pt_1 Parte_1
transazione novativa, nessuna ulteriore pretesa creditoria può essere azionata dal convenuto. CP_1
Alla luce dell'accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
[...
i Comuni , così provvede: Controparte_2
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'invalidità dell'atto di precetto impugnato, non sussistendo il diritto del tra i Controparte_1 Parte_3
di procedere in via esecutiva;
[...]
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio Cimiteriale
tra i Comuni di CP_1 Pt_1 CP_1
- condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 12.046,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
5 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.02.2025.
Il giudice monocratico
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