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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 9498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA diciottesima sezione civile
In persona del giudice Corrado Bile, in funzione monocratica, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto diritti della personalità, introdotta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Pecorilla ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma al Piazzale Clodio n. 12
– attrice –
(C.F. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente Parte_2 C.F._2
che disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Necci e Francesco Minisci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Liegi 7
– convenuto –
Fatto
La IG.ra ha convenuto il IG. , domandando il risarcimento del danno alla Pt_1 Parte_2 persona, all'onore, al decoro e all'identità, all'immagine oltre che alla reputazione personale e professionale, asseritamente patito per effetto del processo penale celebrato a suo carico per il reato di cui all'art. 368 c.p.
L'attrice ha riferito che - sulla scorta della denuncia querela per calunnia sporta nei suoi confronti dal IG. nella piena consapevolezza della sua innocenza - il giudice dell'udienza Parte_2
preliminare, con decreto del 02.03.2016, aveva disposto il rinvio a giudizio.
In particolare, la IG.ra ha sostenuto che il convenuto avrebbe sporto la suddetta querela a Pt_1
seguito di una precedente denuncia dalla stessa presentata, presso la Stazione dei Carabinieri di
Roma San Lorenzo, con la quale l'istante chiedeva di accertare la responsabilità penale del IG. per aver perpetrato nei suoi confronti i reati di ingiuria e lesioni. Parte_2
Da tale querela sarebbe, dunque, derivato il procedimento recante il n. 2915/2017 Rg Dib. – n.
36792/13 R.g.n.r. presso il Tribunale di Roma nei confronti della . Pt_1 All'esito di detto procedimento penale è stata emessa la sentenza n. 2618/22 con cui il Tribunale di
Roma ha assolto l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.
Alla luce di tali accadimenti la IG.ra ha introdotto il presente giudizio chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e per l'effetto: In via principale:
• accertare e dichiarare il danno cagionato dal Dott. lesivo della persona, Parte_2 dell'onore, del decoro e dell'identità, dell'immagine oltre che della reputazione personale professionale della Sig. ; Parte_1
• per l'effetto condannare il IG. al pagamento a titolo risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale, non patrimoniale, lesivo della persona, dell'onore, del decoro e dell'identità, dell'immagine oltre che della reputazione personale professionale da quantificarsi in € 150.000,00
o della diversa somma che si riterrà di giustizia oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva)”.
Circa il danno, l'attrice ha dedotto che, a seguito della denuncia sporta dal convenuto, aveva perduto il rispetto e la stima dei colleghi di cui aveva sempre goduto sin dalla data di assunzione.
Inoltre, la situazione si era aggravata in quanto, nel 2016, era stata sottoposta a un procedimento disciplinare da parte dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, convertito, poi, in licenziamento
“poiché era venuta meno la fiducia tra il lavoratore e l'Azienda”.
Tale licenziamento era stato impugnato e il Tribunale Ordinario di Roma aveva disposto il reintegro della lavoratrice. Tuttavia, per effetto della sopra descritta vicenda, la IG.ra era stata sospesa Pt_3
dal luogo di lavoro per sei mesi, durante i quali aveva sofferto di depressione, crisi di ansia, aumento sconsiderato di peso fino ad essere stata dichiarata soggetto fragile ex DM 42/2022.
Si è costituito il convenuto in giudizio contestando preliminarmente di aver presentato denuncia/querela nei confronti della . Secondo quanto dedotto in comparsa, il rinvio a giudizio Pt_1
a carico dell'odierna attrice per il reato di cui all'art. 368 c.p. sarebbe stato disposto in base alla richiesta di rinvio a giudizio del 02.03.2016, dunque emesso autonomamente dal P.M., sulla scorta della denuncia/querela presentata proprio dalla nei confronti del Pt_1 Parte_2
Al riguardo, il convenuto ha specificato che dalla denuncia/querela dell'attrice sarebbero derivati due processi: il primo, nei confronti del per abuso di ufficio, definito con Parte_2 un'assoluzione e il secondo, a carico della IG.ra , per calunnia, anch'esso definito con Pt_1 un'assoluzione.
Dunque, “il rinvio a giudizio per il reato di calunnia della IG.ra non nasce perciò da alcuna Pt_1
“denuncia calunniosa”, per essere effetto come visto di una autonoma determinazione del Pubblico Ministero, e si riconnette, in ogni caso, all'eIGenza del dott. quale imputato, di Parte_2 difendere se stesso dall'accusa (poi accertata giudizialmente come fondata) mossa effettivamente nei suoi confronti dalla stessa ”. Pt_1
In ogni caso, nel merito, il ha sostenuto che la domanda andrebbe comunque rigettata Parte_2 poiché l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova né dell'effettiva sussistenza della lamentata lesione della dignità e dell'onore, né delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite.
Con memorie ex art. 171 ter c.p.c., la IG.ra ha eccepito la tardività della costituzione del Pt_1 convenuto, depositata solo in data 17.05.2024, insistendo nelle richieste sul rilievo che “secondo giurisprudenza consolidata la denuncia querela, che nel caso di specie ha condotto all'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, è fonte di responsabilità e di risarcimento del danno poiché il denunciante si è reso colpevole del reato di calunnia per aver incolpato la Sig. , Parte_1
di un illecito penale con la precisa volontà della falsità ed infondatezza delle accuse (ex multis
Cass. civ. 9322/2015)”.
Il convenuto ha contestato l'eccezione di tardività della sua costituzione evidenziando che la vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione ha fissato, quale udienza di comparizione, la data del
28 luglio 2024. Pertanto, il termine per la costituzione del convenuto andava a scadere il precedente
19 maggio 2024, a fronte della costituzione avvenuta il 17 maggio 2024.
Il giudice ha rinviato la causa al 25 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive prospettazioni.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte attrice relativa alla tardività della costituzione del convenuto.
La data di udienza indicata nell'atto di citazione notificato risulta essere quella del giorno
28.07.2024. Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
Dunque, nella specie, il termine per la costituzione del convenuto scadeva il giorno 17 maggio
2024, data in cui risulta costituito il Parte_2
2. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
La IG.ra ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno che la Pt_1
stessa avrebbe subito in conseguenza della diffamazione o calunnia integrata dal convenuto il quale sporgeva una presunta denuncia querela per calunnia nei suoi confronti. Il Tribunale, quindi, deve valutare, in via incidentale, se la condotta del convenuto possa integrare la fattispecie penale di cui all'art. 368 c.p., ai sensi del quale commette calunnia chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato.
In termini generali, può ricordarsi che, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la calunnia risulta incompatibile con il dolo eventuale, in quanto l'agente, per integrare il delitto, deve essere certo dell'innocenza del soggetto incolpato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “si è già tracciata in questa Sede (Sez. 6, n. 22922 del 23/05/2013, dep. 27/05/2013, Rv. 256628) una precisa linea di discrimine, allorquando si è affermato che solo l'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato. Quando invece l'erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia” (Cass. Sez. 6, Sent.
n. 37654/2014).
La Corte di cassazione, inoltre, ha affermato il principio secondo cui “la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
che conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante;
che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza” (Cass. sez.
III Civile, sent. 8 maggio 2015, n. 9322).
Dunque, per integrare la fattispecie devono ricorrere due condizioni: la formulazione di una falsa accusa e la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
Tutto ciò premesso, occorre muovere dalla considerazione che la domanda risarcitoria è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso che ci occupa, la IG.ra non ha provveduto a dimostrare l'esistenza dei presupposti Pt_1
della sua domanda: non vi è in atti alcuna prova che il abbia sporto una Parte_2
denuncia/querela nei confronti della . (E' appena il caso di osservare che tale circostanza ha Pt_1
carattere assorbente rispetto al danno lamentato e giustifica la scelta istruttoria di non ammettere la prova testimoniale).
Tali conclusioni risultano avvalorate dalle allegazioni del convenuto da cui emerge che i processi subiti dalle parti odierne sono scaturiti dalla denuncia della IG.ra . Pt_1
Invero, non solo entrambe le sentenze allegate hanno il medesimo numero di notizie di reato (il n.
36792/13), ma la sentenza n. 10328/2016 emessa dal tribunale di Roma in composizione collegiale chiarisce che “a seguito di udienza preliminare celebrata l'8.9.2015, il era rinviato a Parte_2 giudizio per rispondere del delitto di abuso in atti di ufficio…invero, unitamente al era Parte_2
rinviata a giudizio anche , principale accusatrice del per i fatti oggetto del Parte_1 Parte_2
delitto di abuso qui contestati;
la era chiamata a sua volta a rispondere di calunnia in danno Pt_1
del con riferimento ad altro fatto. Peraltro, la posizione della , su eccezione della Parte_2 Pt_1 difesa ritenuta fondata, è stata stralciata alla prima udienza…”.
Ciò, come anticipato, corrobora la ricostruzione di parte convenuta e comprova che le parti sono state tratte a giudizio in seguito alla denuncia della e, plausibilmente, alle difese del Pt_1
Parte_2
In assenza della denuncia querela, presupposto della richiesta di risarcimento danni da reato, la domanda va respinta.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, determinato sulla base dell'entità del risarcimento richiesto in citazione.
La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
La predetta norma configura un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte affermato che “l'art. 96 c.p.c. si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ. di modo che la responsabilità processuale aggravata, – ad integrare la quale è sufficiente nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana, – pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina normativa contenuta nel citato art. 96 c.p.c., né è configurabile un concorso, anche alternativo, dei due tipi di responsabilità” (Cass. civ. sez. VI – 3, Ord. 16 maggio 2017, n. 12029;
Cass. civ. sez. II, 12 marzo 2002, n. 3573).
Parte convenuta non ha allegato prova né dell'an né del quantum del presunto danno subito. Ed ancora, la giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eIGe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta la domanda dell'attrice; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Roma, 25 febbraio 2025
il giudice
Corrado Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA diciottesima sezione civile
In persona del giudice Corrado Bile, in funzione monocratica, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto diritti della personalità, introdotta da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Pecorilla ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma al Piazzale Clodio n. 12
– attrice –
(C.F. ), rappresentato e difeso, sia congiuntamente Parte_2 C.F._2
che disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea Necci e Francesco Minisci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Liegi 7
– convenuto –
Fatto
La IG.ra ha convenuto il IG. , domandando il risarcimento del danno alla Pt_1 Parte_2 persona, all'onore, al decoro e all'identità, all'immagine oltre che alla reputazione personale e professionale, asseritamente patito per effetto del processo penale celebrato a suo carico per il reato di cui all'art. 368 c.p.
L'attrice ha riferito che - sulla scorta della denuncia querela per calunnia sporta nei suoi confronti dal IG. nella piena consapevolezza della sua innocenza - il giudice dell'udienza Parte_2
preliminare, con decreto del 02.03.2016, aveva disposto il rinvio a giudizio.
In particolare, la IG.ra ha sostenuto che il convenuto avrebbe sporto la suddetta querela a Pt_1
seguito di una precedente denuncia dalla stessa presentata, presso la Stazione dei Carabinieri di
Roma San Lorenzo, con la quale l'istante chiedeva di accertare la responsabilità penale del IG. per aver perpetrato nei suoi confronti i reati di ingiuria e lesioni. Parte_2
Da tale querela sarebbe, dunque, derivato il procedimento recante il n. 2915/2017 Rg Dib. – n.
36792/13 R.g.n.r. presso il Tribunale di Roma nei confronti della . Pt_1 All'esito di detto procedimento penale è stata emessa la sentenza n. 2618/22 con cui il Tribunale di
Roma ha assolto l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.
Alla luce di tali accadimenti la IG.ra ha introdotto il presente giudizio chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e per l'effetto: In via principale:
• accertare e dichiarare il danno cagionato dal Dott. lesivo della persona, Parte_2 dell'onore, del decoro e dell'identità, dell'immagine oltre che della reputazione personale professionale della Sig. ; Parte_1
• per l'effetto condannare il IG. al pagamento a titolo risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale, non patrimoniale, lesivo della persona, dell'onore, del decoro e dell'identità, dell'immagine oltre che della reputazione personale professionale da quantificarsi in € 150.000,00
o della diversa somma che si riterrà di giustizia oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva)”.
Circa il danno, l'attrice ha dedotto che, a seguito della denuncia sporta dal convenuto, aveva perduto il rispetto e la stima dei colleghi di cui aveva sempre goduto sin dalla data di assunzione.
Inoltre, la situazione si era aggravata in quanto, nel 2016, era stata sottoposta a un procedimento disciplinare da parte dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, convertito, poi, in licenziamento
“poiché era venuta meno la fiducia tra il lavoratore e l'Azienda”.
Tale licenziamento era stato impugnato e il Tribunale Ordinario di Roma aveva disposto il reintegro della lavoratrice. Tuttavia, per effetto della sopra descritta vicenda, la IG.ra era stata sospesa Pt_3
dal luogo di lavoro per sei mesi, durante i quali aveva sofferto di depressione, crisi di ansia, aumento sconsiderato di peso fino ad essere stata dichiarata soggetto fragile ex DM 42/2022.
Si è costituito il convenuto in giudizio contestando preliminarmente di aver presentato denuncia/querela nei confronti della . Secondo quanto dedotto in comparsa, il rinvio a giudizio Pt_1
a carico dell'odierna attrice per il reato di cui all'art. 368 c.p. sarebbe stato disposto in base alla richiesta di rinvio a giudizio del 02.03.2016, dunque emesso autonomamente dal P.M., sulla scorta della denuncia/querela presentata proprio dalla nei confronti del Pt_1 Parte_2
Al riguardo, il convenuto ha specificato che dalla denuncia/querela dell'attrice sarebbero derivati due processi: il primo, nei confronti del per abuso di ufficio, definito con Parte_2 un'assoluzione e il secondo, a carico della IG.ra , per calunnia, anch'esso definito con Pt_1 un'assoluzione.
Dunque, “il rinvio a giudizio per il reato di calunnia della IG.ra non nasce perciò da alcuna Pt_1
“denuncia calunniosa”, per essere effetto come visto di una autonoma determinazione del Pubblico Ministero, e si riconnette, in ogni caso, all'eIGenza del dott. quale imputato, di Parte_2 difendere se stesso dall'accusa (poi accertata giudizialmente come fondata) mossa effettivamente nei suoi confronti dalla stessa ”. Pt_1
In ogni caso, nel merito, il ha sostenuto che la domanda andrebbe comunque rigettata Parte_2 poiché l'attrice non avrebbe fornito alcuna prova né dell'effettiva sussistenza della lamentata lesione della dignità e dell'onore, né delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite.
Con memorie ex art. 171 ter c.p.c., la IG.ra ha eccepito la tardività della costituzione del Pt_1 convenuto, depositata solo in data 17.05.2024, insistendo nelle richieste sul rilievo che “secondo giurisprudenza consolidata la denuncia querela, che nel caso di specie ha condotto all'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste, è fonte di responsabilità e di risarcimento del danno poiché il denunciante si è reso colpevole del reato di calunnia per aver incolpato la Sig. , Parte_1
di un illecito penale con la precisa volontà della falsità ed infondatezza delle accuse (ex multis
Cass. civ. 9322/2015)”.
Il convenuto ha contestato l'eccezione di tardività della sua costituzione evidenziando che la vocatio in ius contenuta nell'atto di citazione ha fissato, quale udienza di comparizione, la data del
28 luglio 2024. Pertanto, il termine per la costituzione del convenuto andava a scadere il precedente
19 maggio 2024, a fronte della costituzione avvenuta il 17 maggio 2024.
Il giudice ha rinviato la causa al 25 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con le note conclusionali le parti hanno ribadito le rispettive prospettazioni.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va respinta l'eccezione di parte attrice relativa alla tardività della costituzione del convenuto.
La data di udienza indicata nell'atto di citazione notificato risulta essere quella del giorno
28.07.2024. Ai sensi dell'art. 166 c.p.c. il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
Dunque, nella specie, il termine per la costituzione del convenuto scadeva il giorno 17 maggio
2024, data in cui risulta costituito il Parte_2
2. Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
La IG.ra ha agito nel presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno che la Pt_1
stessa avrebbe subito in conseguenza della diffamazione o calunnia integrata dal convenuto il quale sporgeva una presunta denuncia querela per calunnia nei suoi confronti. Il Tribunale, quindi, deve valutare, in via incidentale, se la condotta del convenuto possa integrare la fattispecie penale di cui all'art. 368 c.p., ai sensi del quale commette calunnia chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato.
In termini generali, può ricordarsi che, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la calunnia risulta incompatibile con il dolo eventuale, in quanto l'agente, per integrare il delitto, deve essere certo dell'innocenza del soggetto incolpato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “si è già tracciata in questa Sede (Sez. 6, n. 22922 del 23/05/2013, dep. 27/05/2013, Rv. 256628) una precisa linea di discrimine, allorquando si è affermato che solo l'ingiustificata attribuzione come fatto vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato. Quando invece l'erroneo convincimento riguardi, come avvenuto nel caso in esame, profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta oggetto di addebito, l'attribuzione dell'illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva, che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, è inidonea ad integrare il dolo tipico della calunnia” (Cass. Sez. 6, Sent.
n. 37654/2014).
La Corte di cassazione, inoltre, ha affermato il principio secondo cui “la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
che conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante;
che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza” (Cass. sez.
III Civile, sent. 8 maggio 2015, n. 9322).
Dunque, per integrare la fattispecie devono ricorrere due condizioni: la formulazione di una falsa accusa e la certezza dell'innocenza dell'incolpato.
Tutto ciò premesso, occorre muovere dalla considerazione che la domanda risarcitoria è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso che ci occupa, la IG.ra non ha provveduto a dimostrare l'esistenza dei presupposti Pt_1
della sua domanda: non vi è in atti alcuna prova che il abbia sporto una Parte_2
denuncia/querela nei confronti della . (E' appena il caso di osservare che tale circostanza ha Pt_1
carattere assorbente rispetto al danno lamentato e giustifica la scelta istruttoria di non ammettere la prova testimoniale).
Tali conclusioni risultano avvalorate dalle allegazioni del convenuto da cui emerge che i processi subiti dalle parti odierne sono scaturiti dalla denuncia della IG.ra . Pt_1
Invero, non solo entrambe le sentenze allegate hanno il medesimo numero di notizie di reato (il n.
36792/13), ma la sentenza n. 10328/2016 emessa dal tribunale di Roma in composizione collegiale chiarisce che “a seguito di udienza preliminare celebrata l'8.9.2015, il era rinviato a Parte_2 giudizio per rispondere del delitto di abuso in atti di ufficio…invero, unitamente al era Parte_2
rinviata a giudizio anche , principale accusatrice del per i fatti oggetto del Parte_1 Parte_2
delitto di abuso qui contestati;
la era chiamata a sua volta a rispondere di calunnia in danno Pt_1
del con riferimento ad altro fatto. Peraltro, la posizione della , su eccezione della Parte_2 Pt_1 difesa ritenuta fondata, è stata stralciata alla prima udienza…”.
Ciò, come anticipato, corrobora la ricostruzione di parte convenuta e comprova che le parti sono state tratte a giudizio in seguito alla denuncia della e, plausibilmente, alle difese del Pt_1
Parte_2
In assenza della denuncia querela, presupposto della richiesta di risarcimento danni da reato, la domanda va respinta.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, determinato sulla base dell'entità del risarcimento richiesto in citazione.
La richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
La predetta norma configura un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte affermato che “l'art. 96 c.p.c. si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ. di modo che la responsabilità processuale aggravata, – ad integrare la quale è sufficiente nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana, – pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina normativa contenuta nel citato art. 96 c.p.c., né è configurabile un concorso, anche alternativo, dei due tipi di responsabilità” (Cass. civ. sez. VI – 3, Ord. 16 maggio 2017, n. 12029;
Cass. civ. sez. II, 12 marzo 2002, n. 3573).
Parte convenuta non ha allegato prova né dell'an né del quantum del presunto danno subito. Ed ancora, la giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eIGe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: rigetta la domanda dell'attrice; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali.
Roma, 25 febbraio 2025
il giudice
Corrado Bile