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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2475/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al registro affari contenzioso n. 2475 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 1.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
, P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rosci, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Appia Nuova n. 555;
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma,via delle Fornaci 38;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 1° luglio 2025
FATTO E DIRITTO
La società ha citato in giudizio la società indicata Parte_3 in epigrafe deducendo che l'attrice aveva sottoscritto con la convenuta la polizza CP_1 assicurativa per responsabilità civile, n. 253270005, con copertura decorrente dalle ore 24.00 del giorno 28/07/2014 e scadenza al 28/07/2015; che, in data 26.8.2014 alle ore 11.30, si era verificato all'interno dell'esercizio commerciale dell'attrice un sinistro;
che, in particolare, il cliente
[...] mentre scendeva le scale che collegavano il piano superiore a quello inferiore era scivolato Pt_4 su liquido detergente ed era caduto a terra, riportando danni al capo e alla spalla sinistra;
che l'attrice aveva denunciato il sinistro alla convenuta;
che quest'ultima aveva aperto la pratica sinistro n. 255034323; che tuttavia la convenuta non aveva dato riscontro alla domanda risarcitoria;
che il sinistro rientrava nell'oggetto della polizza sottoscritta;
che sia l'attrice sia la convenuta avevano ricevuto da invito alla negoziazione assistita;
che la convenuta non aveva dato Parte_4
1 riscontro a detto invito;
che l'avv. Carelli per il aveva notificato all'attrice atto di citazione Pt_4 iscritto a ruolo n. R.G. 5721/17; che l'avv. Carelli aveva notificato, in data 13.3.18, all'attrice e alla odierna convenuta il verbale di udienza del predetto procedimento;
che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 191/2020 del Tribunale di Velletri di condanna della odierna attrice al risarcimento del danno occorso a quantificato in € 104.800,00 oltre spese legali e di CTU;
che tale Parte_4 sentenza era stata munita di formula esecutiva in data 11.6.2020; che l'attrice aveva quindi ricevuto, in data 17.6.2020, atto di precetto;
che l'attrice aveva comunicato, con pec del 10.9.2020, tali eventi alla odierna convenuta al fine di attivare la polizza;
che l'attrice aveva poi subito esecuzione mobiliare n. R.G.E. 1653/2020 intrapresa dal che parte convenuta non aveva partecipato al Pt_4 procedimento di mediazione incardinato dall'attrice, con la richiesta del 9.2.2021; che, in data 30.12.2021, era stata sospesa la procedura esecutiva intrapresa nei confronti dell'attrice; che sussisteva il diritto dell'attrice al risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta (omissiva) della convenuta;
che quest'ultima, pur essendo stata resa edotta del sinistro e della richiesta risarcitoria formulata dal sig. non aveva provveduto ad attivare la polizza sottoscritta con Pt_4
l'attrice; che tale danno andava individuato in una somma pari a tutti gli importi liquidati in favore del incluse le spese sostenute per il procedimento di esecuzione mobiliare;
che sussisteva Pt_4
l'interesse ad agire dell'attrice; che la condotta tenuta dalla convenuta integrava gli estremi di mala gestio, essendo rimasta silente a fronte delle richieste dell'attrice in violazione degli obblighi contrattuali e di buona fede e correttezza senza un apprezzabile motivo.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'operatività della polizza R.C. n. 253270005 con conseguente diritto dell'attrice ad essere mallevata dalla convenuta e la responsabilità contrattuale della convenuta nonché, per l'effetto, di condannare la convenuta alla corresponsione all'attrice di quanto da quest'ultima dovuto al pari ad € 118.328,74, e al risarcimento del danno da mala gestio, da quantificarsi in € 25.000, Pt_4 con condanna della convenuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si è costituita la società convenuta deducendo che la polizza sottoscritta con l'attrice non era operante;
che l'attrice, ricevuto l'atto di citazione notificatole dal non ne aveva dato notizia alla Pt_4 convenuta ai sensi dell'art. 1913 c.c., come ritenuto anche dalla Suprema Corte;
che, ai fini della perdita del beneficio assicurativo, non era necessario l'intento di creare un danno all'assicuratore essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo;
che tale condotta dell'attrice giustificava il rifiuto della convenuta all'indennizzo; che l'attrice aveva per altro omesso di costituirsi nel giudizio intentato dal omettendo quindi di formalizzare qualsiasi Pt_4 difesa;
che per altro l'attrice, con la sua condotta, aveva concorso a determinare ed aggravare il danno oggetto della presente domanda;
che il aveva dichiarato in occasione dell'accesso al PS di Pt_4 aver riportato lesioni a causa di “incidente domestico” e non per la caduta in un negozio;
che i danni allegati dal con una adeguata contestazione, potevano essere quantificati in misura inferiore Pt_4 al 5/6 punti di IP;
che il perito della convenuta aveva verificato lo stato dei luoghi teatro del sinistro senza riscontrare alcuna anomalia della scala ovvero insidie o mancanza di illuminazione;
che inoltre il titolare della società attrice aveva dichiarato che, all'orario dell'evento, non erano in corso operazioni di pulizia o lavaggio delle scale sicché era impossibile che le stesse fossero bagnate e/o umide;
che le scale erano infine di regolare corrimano sul lato della scala;
che, pertanto, se l'attrice si fosse costituita nel procedimento n. R.G. 5721/17 ed avesse chiamato in causa l'odierna convenuta, l'istruttoria sarebbe stata condotta sicuramente diversamente arricchendo la discussione tecnica e l'esito della CTU;
che l'attrice, quindi, con la sua condotta aveva omesso di compiere tutte quelle attività volte ad evitare o attenuare il danno;
che tale condotta andava valutata anche ai fini di cui all'art. 1227 c.c.; che la convenuta aveva legittimamente rifiutato il risarcimento per aver l'attrice dolosamente inadempiuto agli obblighi ex art. 1913, 1914 e 1915 c.c.; che nessuna mala gestio era imputabile alla convenuta;
che era onere dell'attrice dare prova della validità del contratto di
2 assicurazione e della responsabilità della convenuta;
che infondata era la domanda di risarcimento del danno da mala gestio, non provata nell'an con conseguente inammissibilità della chiesta relativa liquidazione equitativa;
che non si poteva poi concedere il cumulo di interessi e rivalutazione.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice ovvero, in subordine, considerare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la condotta tenuta dalla stessa attrice in sede di liquidazione dell'indennizzo.
Sentite le parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dall'attrice è parzialmente fondata.
Parte attrice ha agito per veder accertata l'operatività della polizza n. 253270005 sottoscritta con la convenuta (cfr. doc.1 allegato alla citazione) in relazione al sinistro occorso presso i suoi locali commerciali in data 26.8.2014 alle ore 11.30 da e per l'effetto la condanna della Parte_4 convenuta al pagamento delle somme liquidate in favore del dalla sentenza n. 191/2020 del Pt_4
Tribunale di Velletri, resa a conclusione del giudizio n. R.G. 5721/17, nonché al risarcimento del danno sia da mala gestio stante la condotta omissiva e silente della convenuta, sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato la polizza sottoscritta con la convenuta (cfr. doc. 1 allegato alla citazione), la richiesta risarcitoria formulata nell'interesse di in Parte_5 relazione al predetto sinistro inviata sia all'attrice sia all'odierna convenuta (cfr. doc. 2 allegato alla citazione), l'invito dell'attrice e della convenuta, a mezzo pec del 20.4.2017 dell'avv. Carelli nell'interesse del a stipulare convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 3), l'atto di Pt_4 citazione notificato alla odierna attrice nell'interesse di (cfr. doc. 4) iscritto a ruolo Parte_5
n. R.G. 5721/17, il verbale del 14.12.2017 notificato all'attrice nell'interesse del e la notifica Pt_4 di tale verbale dalla odierna attrice alla odierna convenuta (cfr. doc. 5), la sentenza n. 191/2020 (cfr. doc. 6) e successiva corrispondenza tra l'attrice e la convenuta avente ad oggetto la richiesta della prima di attivazione della polizza sottoscritta del 10.9.2020, del 2.3.2021 e l'esito negativo del procedimento di mediazione esperito in data 18.3.2021 per mancata comparizione della convenuta (cfr. rispettivamente doc. 9 – 12 -11 sempre allegati alla citazione).
Nel giudizio n. R.G. 5721/17 intrapreso da (cfr. doc. 4 allegato alla citazione), Parte_5
l'odierna parte attrice è stata dichiarata contumace, a fronte della regolare notifica della citazione, e ha poi ricevuto, come da ordine del giudice disposto in seno al verbale di udienza del 14.12.17, tale verbale di udienza di ammissione dell'interrogatorio formale deferito dall'attore al legale Pt_4 rappresentante della odierna attrice. Parte attrice ha allegato di aver a sua volta notificato tale verbale alla odierna convenuta: tale allegazione non trova riscontro nel doc. 5 allegato dall'attrice consistendo tale documento nel verbale del 14.12.17 munito di relata di notifica a firma dell'avv. Carelli nell'interesse del e quindi (cfr. pag. 5 6, doc. 5 sopra menzionato) della ricevuta Pt_4 dell'accettazione della raccomandata n. 15330613389-4, spedita dalla odierna attrice alla odierna convenuta in data 13.3.2018 e ricevuta da quest'ultima in data 16.3.18, senza tuttavia indicazione del documento notificato.
A fronte di tali emergenze, la convenuta ha allegato che la polizza azionata non era attiva in relazione al sinistro subito dal a fronte della condotta tenuta dalla stessa attrice, posta in violazione Pt_4 dell'art. 1914 c.c. (c.d, obbligo di salvataggio), con conseguente perdita totale ovvero in subordine
3 parziale da parte dell'attrice del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c., integrata dal fatto di non essersi costituita l'odierna attrice nel procedimento incardinato dal sfociato nella Pt_4 sentenza posta a fondamento della domanda sussistendo elementi per non riconoscere la sua responsabilità nella causazione del sinistro ovvero per contenere il risarcimento del danno.
Ciò posto, va rilevato che non risulta contestata da parte della convenuta la tempestiva denuncia nei termini di cui alla polizza azionata del sinistro occorso in data 26.8.2014 presso i locali assicurati al cliente , e sussistono pertanto, rientrando il sinistro nel rischio assicurato, i Parte_5 presupposti per accogliere la domanda di malleva formulata dall'attrice.
Come si evince dalla polizza sottoscritta tra le parti (cfr. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa per condizioni generali), la stessa aveva decorrenza delle ore 24.00 del 28.7.2014 sino al 28.7.2015 ed aveva ad oggetto, tra l'altro, anche la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività con la previsione che, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali, “l'impresa si obbliga, nei limiti dei massimali assicurati e con le franchigie/scoperti indicati nella Scheda di Polizza a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi
.. per lesioni personali.. in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione” (cfr. pag. 16, doc. 4 allegato alla comparsa).
Deve quindi ritenersi che la polizza in questione coprisse anche il sinistro occorso al in data Pt_4
26.8.2014 presso i locali commerciali della attrice, fatto per altro non contestato dalla convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Non risulta poi provata dalla convenuta l'allegata condotta dell'attrice posta in violazione dell'art. 1914 I comma c.c. integrata dal fatto che quest'ultima avesse deciso, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione da parte del di non costituirsi in giudizio e quindi di non partecipare Pt_4 all'istruttoria chiamando direttamente in causa l'odierna convenuta al fine di consentire anche a quest'ultima di fornire un apporto alla discussione processuale.
Sul punto, va rilevato, in primo luogo, che la convenuta era stata chiamata dal danneggiato Pt_4 all'esperimento della negoziazione assistita con invito anteriore alla proposizione della domanda risarcitoria (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa) e non ha provato di aver aderito a tale istanza sicché la stessa ben sapeva dell'intenzione del di procedere al recupero del risarcimento. Pt_4
In secondo luogo, si deve osservare che non è vero, come allegato dalla convenuta, che il Pt_4 avesse dichiarato in sede di accesso al PS dopo il sinistro che quest'ultimo era un incidente domestico. Come risulta dalla cartella clinica del PS riferibile al (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa), Pt_4 risulta invero annotato in entrata “lussazione della spalla sinistra e flc dell'arcata periorbitraria omolaterale in seguito a caduta accidentale” e in sede di anamnesi “caduta accidentale dalle scale di esercizio pubblico”.
Appare pertanto evidente che eventuali contestazioni, nel giudizio, circa la riconducibilità delle allegate lesioni ad un incidente domestico non avrebbero avuto accoglimento sulla base delle risultanze della predetta cartella clinica. A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro rappresentata dal è stata ritenuta provata, nella sentenza n. 191/2020 posta a fondamento della domanda Pt_4 risarcitoria, sulla base di un'approfondita istruttoria condotta mediante due testi e il danno liquidato è stato riconosciuto sulla base degli esiti di una CTU medico legale. Sotto tale aspetto, va rilevato che parte convenuta non ha dato evidenza della consistenza del suo ipotetico apporto al procedimento n. R.G. 5721/17 e in particolare all'esito della CTU ivi disposta circa l'eventuale diversa determinazione
4 del danno biologico riconoscibile al danneggiato quantificato in CTU e in sentenza nel 28% Pt_4 mentre nella prospettazione di parte convenuta solo nel 5/6%.
Non emergono pertanto elementi per ritenere che l'eventuale costituzione di parte attrice e l'eventuale (e non necessaria, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario) chiamata in causa della odierna convenuta nel procedimento n. R.G. 5721/17 potesse determinare un diverso (totalmente o parzialmente) esito del procedimento.
Si deve, quindi, concludere che parte attrice non abbia tenuto alcuna condotta contraria all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 I comma c.c. che possa determinare la perdita totale ovvero parziale del diritto all'indennità, come previsto dall'art. 1916 c.c..
In conclusione, ritenuta operativa la polizza azionata in relazione al sinistro oggetto di causa e reputata assente qualsivoglia condotta dell'attrice idonea a inficiare ai sensi dell'art. 1914 c.c. l'operatività del contratto assicurativo, la domanda formulata dall'attrice va sostanzialmente accolta e quindi parte convenuta va condannata alla ripetizione, trattandosi di domanda di malleva, in favore dell'attrice di tutte le somme poste a suo carico dalla sentenza n. 191/2020.
Non risulta, invece, fondata la domanda tesa alla condanna della convenuta al risarcimento del danno per le spese relative al giudizio n. R.G.E. 1653/2020, in quanto non documentate in atti e frutto dell'inottemperanza della attrice all'ordine di pagamento in favore del delle somme di cui Pt_6 alla sentenza n. 191/2020, passata in giudicato, che ha condannato solo la società odierna attrice e non anche la odierna convenuta, in quanto non parte del giudizio, al pagamento del risarcimento del non rilevando poi nei rapporti tra quest'ultimo e la odierna attrice il rapporto contrattuale Pt_6 assicurativo tra quest'ultima e la odierna convenuta.
A fronte, tuttavia, della condotta extraprocessuale della convenuta che non ha depositato documentazione attestante il riscontro, anche eventualmente negativo, alle richieste di attivazione della polizza avanzate da parte attrice e che ha omesso di partecipare all'incontro di mediazione intrapreso dall'attrice prima dell'introduzione del presente giudizio (cfr. doc. 99 – 12 -11 sempre allegati alla citazione), sussistono i presupposti per ritenere integrata una mala gestio della pratica da parte della convenuta intesa come violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (assicurativo) stipulato con l'attrice. Tuttavia se provato per i motivi sopra sviluppati il danno, non provato appare invece il quantum richiesto e pertanto, in via puramente equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., lo si può liquidare in € 3000, tenuto conto delle 3 richieste inviate a parte convenuta e non riscontrate da quest'ultima con giustificato motivo.
Non sussistono invece i presupposti per la chiesta condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. stante che i fatti posti a relativo fondamento sono gli stessi posti a fondamento della domanda di risarcimento per mala gestio sopra esaminata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato da parte attrice e applicati i parametri medi, vanno poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attrice;
5 2) dichiara l'operatività della polizza sottoscritta tra le parti R.C. n. 253270005 in relazione al sinistro occorso a in data 26.8.2014; Parte_7
3) accerta il diritto di parte attrice di essere mallevata in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti da detto sinistro e per l'effetto condanna la convenuta a tenere indenne parte attrice di tutte le somme poste a suo carico dalla sentenza n. 191/2020;
4) condanna la convenuta al risarcimento del danno da mala gestio in favore dell'attrice liquidato in
€ 3000 oltre interessi dalla domanda al saldo;
5) rigetta per il resto le domande spigate dall'attrice;
6) condanna la convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 759,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al registro affari contenzioso n. 2475 del 2022, posta in delibazione all'udienza del 1.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
, P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Rosci, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Appia Nuova n. 555;
ATTRICE
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Alberici, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma,via delle Fornaci 38;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 1° luglio 2025
FATTO E DIRITTO
La società ha citato in giudizio la società indicata Parte_3 in epigrafe deducendo che l'attrice aveva sottoscritto con la convenuta la polizza CP_1 assicurativa per responsabilità civile, n. 253270005, con copertura decorrente dalle ore 24.00 del giorno 28/07/2014 e scadenza al 28/07/2015; che, in data 26.8.2014 alle ore 11.30, si era verificato all'interno dell'esercizio commerciale dell'attrice un sinistro;
che, in particolare, il cliente
[...] mentre scendeva le scale che collegavano il piano superiore a quello inferiore era scivolato Pt_4 su liquido detergente ed era caduto a terra, riportando danni al capo e alla spalla sinistra;
che l'attrice aveva denunciato il sinistro alla convenuta;
che quest'ultima aveva aperto la pratica sinistro n. 255034323; che tuttavia la convenuta non aveva dato riscontro alla domanda risarcitoria;
che il sinistro rientrava nell'oggetto della polizza sottoscritta;
che sia l'attrice sia la convenuta avevano ricevuto da invito alla negoziazione assistita;
che la convenuta non aveva dato Parte_4
1 riscontro a detto invito;
che l'avv. Carelli per il aveva notificato all'attrice atto di citazione Pt_4 iscritto a ruolo n. R.G. 5721/17; che l'avv. Carelli aveva notificato, in data 13.3.18, all'attrice e alla odierna convenuta il verbale di udienza del predetto procedimento;
che tale giudizio si era concluso con la sentenza n. 191/2020 del Tribunale di Velletri di condanna della odierna attrice al risarcimento del danno occorso a quantificato in € 104.800,00 oltre spese legali e di CTU;
che tale Parte_4 sentenza era stata munita di formula esecutiva in data 11.6.2020; che l'attrice aveva quindi ricevuto, in data 17.6.2020, atto di precetto;
che l'attrice aveva comunicato, con pec del 10.9.2020, tali eventi alla odierna convenuta al fine di attivare la polizza;
che l'attrice aveva poi subito esecuzione mobiliare n. R.G.E. 1653/2020 intrapresa dal che parte convenuta non aveva partecipato al Pt_4 procedimento di mediazione incardinato dall'attrice, con la richiesta del 9.2.2021; che, in data 30.12.2021, era stata sospesa la procedura esecutiva intrapresa nei confronti dell'attrice; che sussisteva il diritto dell'attrice al risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta (omissiva) della convenuta;
che quest'ultima, pur essendo stata resa edotta del sinistro e della richiesta risarcitoria formulata dal sig. non aveva provveduto ad attivare la polizza sottoscritta con Pt_4
l'attrice; che tale danno andava individuato in una somma pari a tutti gli importi liquidati in favore del incluse le spese sostenute per il procedimento di esecuzione mobiliare;
che sussisteva Pt_4
l'interesse ad agire dell'attrice; che la condotta tenuta dalla convenuta integrava gli estremi di mala gestio, essendo rimasta silente a fronte delle richieste dell'attrice in violazione degli obblighi contrattuali e di buona fede e correttezza senza un apprezzabile motivo.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare l'operatività della polizza R.C. n. 253270005 con conseguente diritto dell'attrice ad essere mallevata dalla convenuta e la responsabilità contrattuale della convenuta nonché, per l'effetto, di condannare la convenuta alla corresponsione all'attrice di quanto da quest'ultima dovuto al pari ad € 118.328,74, e al risarcimento del danno da mala gestio, da quantificarsi in € 25.000, Pt_4 con condanna della convenuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si è costituita la società convenuta deducendo che la polizza sottoscritta con l'attrice non era operante;
che l'attrice, ricevuto l'atto di citazione notificatole dal non ne aveva dato notizia alla Pt_4 convenuta ai sensi dell'art. 1913 c.c., come ritenuto anche dalla Suprema Corte;
che, ai fini della perdita del beneficio assicurativo, non era necessario l'intento di creare un danno all'assicuratore essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo;
che tale condotta dell'attrice giustificava il rifiuto della convenuta all'indennizzo; che l'attrice aveva per altro omesso di costituirsi nel giudizio intentato dal omettendo quindi di formalizzare qualsiasi Pt_4 difesa;
che per altro l'attrice, con la sua condotta, aveva concorso a determinare ed aggravare il danno oggetto della presente domanda;
che il aveva dichiarato in occasione dell'accesso al PS di Pt_4 aver riportato lesioni a causa di “incidente domestico” e non per la caduta in un negozio;
che i danni allegati dal con una adeguata contestazione, potevano essere quantificati in misura inferiore Pt_4 al 5/6 punti di IP;
che il perito della convenuta aveva verificato lo stato dei luoghi teatro del sinistro senza riscontrare alcuna anomalia della scala ovvero insidie o mancanza di illuminazione;
che inoltre il titolare della società attrice aveva dichiarato che, all'orario dell'evento, non erano in corso operazioni di pulizia o lavaggio delle scale sicché era impossibile che le stesse fossero bagnate e/o umide;
che le scale erano infine di regolare corrimano sul lato della scala;
che, pertanto, se l'attrice si fosse costituita nel procedimento n. R.G. 5721/17 ed avesse chiamato in causa l'odierna convenuta, l'istruttoria sarebbe stata condotta sicuramente diversamente arricchendo la discussione tecnica e l'esito della CTU;
che l'attrice, quindi, con la sua condotta aveva omesso di compiere tutte quelle attività volte ad evitare o attenuare il danno;
che tale condotta andava valutata anche ai fini di cui all'art. 1227 c.c.; che la convenuta aveva legittimamente rifiutato il risarcimento per aver l'attrice dolosamente inadempiuto agli obblighi ex art. 1913, 1914 e 1915 c.c.; che nessuna mala gestio era imputabile alla convenuta;
che era onere dell'attrice dare prova della validità del contratto di
2 assicurazione e della responsabilità della convenuta;
che infondata era la domanda di risarcimento del danno da mala gestio, non provata nell'an con conseguente inammissibilità della chiesta relativa liquidazione equitativa;
che non si poteva poi concedere il cumulo di interessi e rivalutazione.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice ovvero, in subordine, considerare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la condotta tenuta dalla stessa attrice in sede di liquidazione dell'indennizzo.
Sentite le parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 1.7.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda spiegata dall'attrice è parzialmente fondata.
Parte attrice ha agito per veder accertata l'operatività della polizza n. 253270005 sottoscritta con la convenuta (cfr. doc.1 allegato alla citazione) in relazione al sinistro occorso presso i suoi locali commerciali in data 26.8.2014 alle ore 11.30 da e per l'effetto la condanna della Parte_4 convenuta al pagamento delle somme liquidate in favore del dalla sentenza n. 191/2020 del Pt_4
Tribunale di Velletri, resa a conclusione del giudizio n. R.G. 5721/17, nonché al risarcimento del danno sia da mala gestio stante la condotta omissiva e silente della convenuta, sia ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato la polizza sottoscritta con la convenuta (cfr. doc. 1 allegato alla citazione), la richiesta risarcitoria formulata nell'interesse di in Parte_5 relazione al predetto sinistro inviata sia all'attrice sia all'odierna convenuta (cfr. doc. 2 allegato alla citazione), l'invito dell'attrice e della convenuta, a mezzo pec del 20.4.2017 dell'avv. Carelli nell'interesse del a stipulare convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 3), l'atto di Pt_4 citazione notificato alla odierna attrice nell'interesse di (cfr. doc. 4) iscritto a ruolo Parte_5
n. R.G. 5721/17, il verbale del 14.12.2017 notificato all'attrice nell'interesse del e la notifica Pt_4 di tale verbale dalla odierna attrice alla odierna convenuta (cfr. doc. 5), la sentenza n. 191/2020 (cfr. doc. 6) e successiva corrispondenza tra l'attrice e la convenuta avente ad oggetto la richiesta della prima di attivazione della polizza sottoscritta del 10.9.2020, del 2.3.2021 e l'esito negativo del procedimento di mediazione esperito in data 18.3.2021 per mancata comparizione della convenuta (cfr. rispettivamente doc. 9 – 12 -11 sempre allegati alla citazione).
Nel giudizio n. R.G. 5721/17 intrapreso da (cfr. doc. 4 allegato alla citazione), Parte_5
l'odierna parte attrice è stata dichiarata contumace, a fronte della regolare notifica della citazione, e ha poi ricevuto, come da ordine del giudice disposto in seno al verbale di udienza del 14.12.17, tale verbale di udienza di ammissione dell'interrogatorio formale deferito dall'attore al legale Pt_4 rappresentante della odierna attrice. Parte attrice ha allegato di aver a sua volta notificato tale verbale alla odierna convenuta: tale allegazione non trova riscontro nel doc. 5 allegato dall'attrice consistendo tale documento nel verbale del 14.12.17 munito di relata di notifica a firma dell'avv. Carelli nell'interesse del e quindi (cfr. pag. 5 6, doc. 5 sopra menzionato) della ricevuta Pt_4 dell'accettazione della raccomandata n. 15330613389-4, spedita dalla odierna attrice alla odierna convenuta in data 13.3.2018 e ricevuta da quest'ultima in data 16.3.18, senza tuttavia indicazione del documento notificato.
A fronte di tali emergenze, la convenuta ha allegato che la polizza azionata non era attiva in relazione al sinistro subito dal a fronte della condotta tenuta dalla stessa attrice, posta in violazione Pt_4 dell'art. 1914 c.c. (c.d, obbligo di salvataggio), con conseguente perdita totale ovvero in subordine
3 parziale da parte dell'attrice del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c., integrata dal fatto di non essersi costituita l'odierna attrice nel procedimento incardinato dal sfociato nella Pt_4 sentenza posta a fondamento della domanda sussistendo elementi per non riconoscere la sua responsabilità nella causazione del sinistro ovvero per contenere il risarcimento del danno.
Ciò posto, va rilevato che non risulta contestata da parte della convenuta la tempestiva denuncia nei termini di cui alla polizza azionata del sinistro occorso in data 26.8.2014 presso i locali assicurati al cliente , e sussistono pertanto, rientrando il sinistro nel rischio assicurato, i Parte_5 presupposti per accogliere la domanda di malleva formulata dall'attrice.
Come si evince dalla polizza sottoscritta tra le parti (cfr. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa per condizioni generali), la stessa aveva decorrenza delle ore 24.00 del 28.7.2014 sino al 28.7.2015 ed aveva ad oggetto, tra l'altro, anche la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività con la previsione che, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali, “l'impresa si obbliga, nei limiti dei massimali assicurati e con le franchigie/scoperti indicati nella Scheda di Polizza a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi
.. per lesioni personali.. in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione” (cfr. pag. 16, doc. 4 allegato alla comparsa).
Deve quindi ritenersi che la polizza in questione coprisse anche il sinistro occorso al in data Pt_4
26.8.2014 presso i locali commerciali della attrice, fatto per altro non contestato dalla convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Non risulta poi provata dalla convenuta l'allegata condotta dell'attrice posta in violazione dell'art. 1914 I comma c.c. integrata dal fatto che quest'ultima avesse deciso, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione da parte del di non costituirsi in giudizio e quindi di non partecipare Pt_4 all'istruttoria chiamando direttamente in causa l'odierna convenuta al fine di consentire anche a quest'ultima di fornire un apporto alla discussione processuale.
Sul punto, va rilevato, in primo luogo, che la convenuta era stata chiamata dal danneggiato Pt_4 all'esperimento della negoziazione assistita con invito anteriore alla proposizione della domanda risarcitoria (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa) e non ha provato di aver aderito a tale istanza sicché la stessa ben sapeva dell'intenzione del di procedere al recupero del risarcimento. Pt_4
In secondo luogo, si deve osservare che non è vero, come allegato dalla convenuta, che il Pt_4 avesse dichiarato in sede di accesso al PS dopo il sinistro che quest'ultimo era un incidente domestico. Come risulta dalla cartella clinica del PS riferibile al (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa), Pt_4 risulta invero annotato in entrata “lussazione della spalla sinistra e flc dell'arcata periorbitraria omolaterale in seguito a caduta accidentale” e in sede di anamnesi “caduta accidentale dalle scale di esercizio pubblico”.
Appare pertanto evidente che eventuali contestazioni, nel giudizio, circa la riconducibilità delle allegate lesioni ad un incidente domestico non avrebbero avuto accoglimento sulla base delle risultanze della predetta cartella clinica. A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro rappresentata dal è stata ritenuta provata, nella sentenza n. 191/2020 posta a fondamento della domanda Pt_4 risarcitoria, sulla base di un'approfondita istruttoria condotta mediante due testi e il danno liquidato è stato riconosciuto sulla base degli esiti di una CTU medico legale. Sotto tale aspetto, va rilevato che parte convenuta non ha dato evidenza della consistenza del suo ipotetico apporto al procedimento n. R.G. 5721/17 e in particolare all'esito della CTU ivi disposta circa l'eventuale diversa determinazione
4 del danno biologico riconoscibile al danneggiato quantificato in CTU e in sentenza nel 28% Pt_4 mentre nella prospettazione di parte convenuta solo nel 5/6%.
Non emergono pertanto elementi per ritenere che l'eventuale costituzione di parte attrice e l'eventuale (e non necessaria, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario) chiamata in causa della odierna convenuta nel procedimento n. R.G. 5721/17 potesse determinare un diverso (totalmente o parzialmente) esito del procedimento.
Si deve, quindi, concludere che parte attrice non abbia tenuto alcuna condotta contraria all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 I comma c.c. che possa determinare la perdita totale ovvero parziale del diritto all'indennità, come previsto dall'art. 1916 c.c..
In conclusione, ritenuta operativa la polizza azionata in relazione al sinistro oggetto di causa e reputata assente qualsivoglia condotta dell'attrice idonea a inficiare ai sensi dell'art. 1914 c.c. l'operatività del contratto assicurativo, la domanda formulata dall'attrice va sostanzialmente accolta e quindi parte convenuta va condannata alla ripetizione, trattandosi di domanda di malleva, in favore dell'attrice di tutte le somme poste a suo carico dalla sentenza n. 191/2020.
Non risulta, invece, fondata la domanda tesa alla condanna della convenuta al risarcimento del danno per le spese relative al giudizio n. R.G.E. 1653/2020, in quanto non documentate in atti e frutto dell'inottemperanza della attrice all'ordine di pagamento in favore del delle somme di cui Pt_6 alla sentenza n. 191/2020, passata in giudicato, che ha condannato solo la società odierna attrice e non anche la odierna convenuta, in quanto non parte del giudizio, al pagamento del risarcimento del non rilevando poi nei rapporti tra quest'ultimo e la odierna attrice il rapporto contrattuale Pt_6 assicurativo tra quest'ultima e la odierna convenuta.
A fronte, tuttavia, della condotta extraprocessuale della convenuta che non ha depositato documentazione attestante il riscontro, anche eventualmente negativo, alle richieste di attivazione della polizza avanzate da parte attrice e che ha omesso di partecipare all'incontro di mediazione intrapreso dall'attrice prima dell'introduzione del presente giudizio (cfr. doc. 99 – 12 -11 sempre allegati alla citazione), sussistono i presupposti per ritenere integrata una mala gestio della pratica da parte della convenuta intesa come violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (assicurativo) stipulato con l'attrice. Tuttavia se provato per i motivi sopra sviluppati il danno, non provato appare invece il quantum richiesto e pertanto, in via puramente equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., lo si può liquidare in € 3000, tenuto conto delle 3 richieste inviate a parte convenuta e non riscontrate da quest'ultima con giustificato motivo.
Non sussistono invece i presupposti per la chiesta condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. stante che i fatti posti a relativo fondamento sono gli stessi posti a fondamento della domanda di risarcimento per mala gestio sopra esaminata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa dichiarato da parte attrice e applicati i parametri medi, vanno poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande spiegate dall'attrice;
5 2) dichiara l'operatività della polizza sottoscritta tra le parti R.C. n. 253270005 in relazione al sinistro occorso a in data 26.8.2014; Parte_7
3) accerta il diritto di parte attrice di essere mallevata in relazione alle conseguenze pregiudizievoli derivanti da detto sinistro e per l'effetto condanna la convenuta a tenere indenne parte attrice di tutte le somme poste a suo carico dalla sentenza n. 191/2020;
4) condanna la convenuta al risarcimento del danno da mala gestio in favore dell'attrice liquidato in
€ 3000 oltre interessi dalla domanda al saldo;
5) rigetta per il resto le domande spigate dall'attrice;
6) condanna la convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 759,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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