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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1719/2023 promossa da:
(c.f. ed (c.f. ), quali eredi di Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
deceduto in data 12.09.2009, rappresentate e difese dall'avv.to Valentina De Giorgi, come Persona_1 da procura in atti
-appellanti-
contro
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-appellato-
avverso la sentenza n. 322/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. dell'11.6.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere l'appello proposto
e quindi disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione subita dal de cuius in occasione del ricovero presso l'ospedale di Livorno nel 1971 e la patologia tumorale causa ultima del decesso, e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, accertata e dichiarata la responsabilità del per la morte di e per il danno per aver contratto Controparte_1 Persona_1
a seguito della medesima trasfusione la gravissima patologia cronica dell'epatite Hcv e poi il tumore al fegato causa del decesso e quindi per fatto e colpa esclusiva dell'ente convenuto, condannare il Controparte_1 in persona del Ministro legale rappresentante pro- tempore al risarcimento dei danni nella misura che sarà a risultare di giustizia,, oltre interessi e rivalutazione , con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare rigettare l'appello proposto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, deceduto il 12.9.2009, avevano citato in giudizio, davanti il Tribunale di Firenze, il
[...] Controparte_1
al fine di ottenere - previo riconoscimento della sussistenza del nesso eziologico tra la trasfusione di
[...] sangue subìta dal proprio congiunto in occasione del ricovero del 1971 e la patologia tumorale sviluppata in seguito, che ne aveva determinato il decesso - la condanna del convenuto, quale soggetto preposto ai controlli sul sangue e quindi responsabile per la trasfusione infetta che aveva causato il tumore, al risarcimento del danno da loro subito.
A fondamento della domanda, avevano esposto che: 1) , rispettivamente coniuge e padre Persona_1 delle attrici, era stato ricoverato nel 1971 presso l'Ospedale militare di Livorno, ove è stato sopposto ad interventi di emotrasfusione resisi necessari a seguito di un attacco di melena;
2) nel gennaio 2007, al medesimo era stato diagnosticato un epatocarcinoma ricollegato all'evoluzione di un'epatite HCV cronica, presumibilmente contratta durante gli interventi di emotrasfusione del 1971; 3) con istanza del 12.03.2007, Pe l' aveva inoltrato domanda di indennizzo, ai sensi della L. 210/1992, presso la Commissione Militare di La
Spezia, che, nel riconoscere il diritto all'indennità con verbale del 19.11.2008, aveva accertato il nesso di causalità esistente tra la trasfusione e l'infermità di “epatocarcinoma in soggetto con epatite cronica HCV correlata”.
Si era costituito in giudizio il (di seguito ), che aveva eccepito il proprio difetto Controparte_1 CP_1 di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto vantato dalle attrici, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente e per mezzo di CTU medico-legale eseguita sulla cartella clinica del de cuius, era stata decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 322/2023, pubblicata in data 3.2.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, compensando tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“1 – Sulla prescrizione.
L'eccezione sollevata dal è priva di fondamento e va respinta. Controparte_1
Le odierne attrici hanno agito per il risarcimento del danno subìto iure proprio, per la perdita del rapporto parentale conseguita al decesso, in data 12.9.2009, del congiunto Persona_2
Costituendosi, il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto azionato ex adverso, ritenendo applicabile al caso de quo il termine di sei anni, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2947, comma 3, c.c. e 157
c.p. come modificato ad opera della L. 5 dicembre 2005, N. 251 (c.d. Legge ex Cirielli).
A mente dell'art. 2947, comma 3, c.c., è previsto, infatti, che, laddove il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e per esso sia stabilita una prescrizione più lunga di quella quinquennale di cui al primo comma del medesimo articolo, deve applicarsi anche in sede civile la prescrizione più lunga.
Nel caso di specie, il de cuius è deceduto nel 2009, per cui, al momento dell'instaurazione del presente giudizio
(20.01.2020), secondo l'assunto di parte convenuta sarebbero già decorsi i sei anni ed il diritto delle attrici si sarebbe prescritto, a nulla rilevando, per gli effetti interruttivi della prescrizione, la raccomandata A/R del
30.07.2019.
La soluzione passa attraverso i rilievi che seguono.
In ragione del citato art. 2947, comma 3, c.c., a fronte della domanda di risarcimento proposta dalle attrici iure proprio in conseguenza della morte del congiunto – che andrebbe ricondotta alle emotrasfusioni del 1971
–, il termine prescrizionale è quello previsto per la fattispecie penale di omicidio colposo.
Il de cuius è stato sottoposto alle emotrasfusioni nel 1971, per cui trova applicazione il regime antecedente alla riforma del 2005 (Legge ex Cirielli) e, quindi, il termine di prescrizione è decennale.
Vale, in tal caso, invero, il principio enunciato dalla Suprema Corte, per cui “La responsabilità del
[...]
per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al CP_1 risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c..
Ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Cass. Civ., III, 22.8.2018, N. 20882).
Dal che discende che, a fronte del decesso del congiunto intervenuto in data 12.9.2009 e della lettera raccomandata A/R inviata al Ministero il 30.7.2019 (vd. doc. 9 di produzione attorea), che integra costituzione in mora del debitore e quindi atto interruttivo della prescrizione, il diritto risarcitorio azionato in questa sede non è prescritto.
2 – Sull'an debeatur.
La domanda risarcitoria va, comunque, respinta, non potendosi ravvisare in capo al la prospettata CP_1 responsabilità.
[... Deve premettersi che: - le odierne attrici sono, rispettivamente, coniuge ) e figlia ( Parte_1
) di , deceduto il 12.09.2009 per “coma epatico”, come indicato nel certificato di Pt_2 Persona_2 morte in atti (vd. doc. 10 citazione); - la storia clinica del de cuius ha inizio col ricovero nel 1971 presso
l'Ospedale militare di Livorno, ove è stato sopposto ad interventi di emotrasfusione resisi necessari a seguito Pe di un attacco di melena (vd. doc. 2 citazione); - nel gennaio 2007 al signor è stato diagnosticato un epatocarcinoma ricollegato all'evoluzione di un'epatite HCV cronica, presumibilmente contratta durante gli Pe interventi di emotrasfusione del 1971 (vd. doc. 8 citazione); - con istanza del 12.03.2007 l' ha inoltrato domanda di indennizzo, ai sensi della L. 210/1992, presso la Commissione Militare di La Spezia, che, nel riconoscere il diritto all'indennità con verbale del 19.11.2008, ha accertato il nesso di causalità esistente tra la trasfusione e l'infermità di “epatocarcinoma in soggetto con epatite cronica HCV correlata” (doc. 3 citazione).
Sulla base di questi presupposti le attrici hanno chiesto, previo riconoscimento del nesso eziologico tra la trasfusione subìta dal de cuius in occasione del ricovero del 1971 e la patologia tumorale causa ultima del decesso, di accertare e dichiarare la responsabilità del per la morte di Controparte_1 Persona_1
.
[...]
Il , costituendosi in data 22.04.2020, ha concluso per il rigetto della domanda risarcitoria Controparte_1 per difetto di prova in ordine al nesso causale e per assenza di colpa ex art. 2043 c.c., evidenziando tra l'altro come l'accertamento effettuato dalla Commissione Medica Ospedaliera ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex L. 210/1992 non possa assurgere a prova nella presente causa civile, in ragione della diversità dei due giudizi: il procedimento amministrativo non soddisferebbe l'esigenza istruttoria richiesta dal processo civile secondo il criterio del “più probabile che non”.
Per stabilire se, nel caso di specie, sussistessero il nesso di causalità tra la trasfusione ed il decesso nonché la diretta consequenzialità tra la patologia tumorale e l'epatite HCV insorta a seguito della trasfusione di sangue infetto, è stata disposta CTU, le cui risultanze meritano di esser poste alla base della motivazione di questa pronuncia, poiché vanno indenni da vizi logici, metodologici e scientifici e si fondano su valutazioni ed argomentazioni puntuali e rigorose.
I consulenti, nello specifico, hanno dato conto di aver esaminato la documentazione medica versata in atti, oltre che la documentazione acquisita previa autorizzazione (due cartelle cliniche dall'Ospedale di Pontedera), rilevando che l'epatocarcinoma, diagnosticato occasionalmente nel 2006, in stadio già metastatizzato “è stato attribuito patogeneticamente all'evoluzione di una epatite cronica HCV, ma agli atti non risultano esami ematici e test di laboratorio che documentino la positività al test HCV”, per poi concludere nei termini che seguono: “non possiamo affermare, come richiesto in ambito civilistico, secondo il “criterio del più probabile che non”, che l'epatopatia HCV dalla quale sarebbe derivato l'epatocarcinoma (diagnosticato nel 2006), sia correlata alle due trasfusioni di sangue praticate nel 1971 anziché ad un altro dei fattori di rischio sopra riportati”.
A ciò consegue l'infondatezza della domanda ed, a ben vedere, la riconducibilità eziologica dell'evento morte alle trasfusioni praticate nel 1971 non può ritenersi provata – secondo i canoni propri del processo civile – neppure alla luce del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, reso all'esito del procedimento ex L. n.
210/1992: “Considerando che il Centro Trasfusionale allora responsabile della validazione del sangue somministrato non è più in grado di risalire ai singoli donatori al fine di isolare o meno una fonte certa di contagio, accettando nel dubbio l'evenienza più favorevole all'avente diritto, non si può escludere che
l'interessato sia stato contagiato a seguito del trattamento subito, e pertanto si esprime parere FAVOREVOLE alla concessione del beneficio richiesto. Il lungo periodo intercorrente tra il contagio e la piena conoscenza della epatopatia irreversibile è giustificabile dalle particolari modalità di progressione dell'infezione da HCV che può rimanere asintomatica per lungo periodo per poi appalesarsi durante l'esecuzione di accertamenti non mirati”.
La valutazione condensata nella locuzione “non si può escludere” si colloca nel campo della “possibilità” e, quindi, non soddisfa – come già si è detto – le esigenze criteriologiche ed istruttorie che presiedono a questo giudizio.
Vale, peraltro, l'insegnamento della Suprema Corte, per cui la decisione sul riconoscimento dell'indennizzo ha un "valore meramente relativo", dal momento che il verbale della Commissione Medica Ospedaliera fa prova nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dal giudice, il quale può valutare l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento" (Cass. Sez. Un. 11.01.2008 n. 577).
Giova solo ribadire, a questo punto, che inducono ad escludere il nesso causale tutte le considerazioni svolte
e, segnatamente, le risultanze della CTU espletata in questo giudizio, tanto più che i consulenti d'ufficio, richiesti di rassegnare chiarimenti per scritto (vd. ordinanza riservata del 22.10.2021), hanno confermato che
“la trasfusione è una causa possibile, stante il rischio trasfusionale dell'epoca, ma che altre cause possono essere ritenute possibili e fra queste la stessa ripetuta ospedalizzazione per il trattamento dell'ulcera e delle sue complicanze e principalmente le indagini endoscopiche”. Non resta che concludere che non è raggiunta la prova del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'evento morte, conseguendo a ciò che la domanda risarcitoria va necessariamente respinta, in mancanza di un elemento costitutivo ed indefettibile dell'illecito aquiliano. Considerato il giudizio nel suo complesso – ivi inclusa la statuizione sulla prescrizione –, oltre che la peculiare natura e la complessità della materia, si ravvisa la sussistenza dei presupposti della compensazione integrale delle spese di lite, anche con riferimento alle spese di CTU.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso detta sentenza, impugnando la stessa con due motivi di gravame (con il primo motivo hanno dedotto l'erronea valutazione delle prove documentali;
la nullità della c.t.u. e la violazione del principio “del più probabile che non”, mentre, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 2700 – 2729 e 2697 c.c. in relazione al valore del verbale della CMO).
Si è costituito in giudizio il , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
20.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno censurato l'erronea valutazione, da parte del giudice, delle prove documentali;
la nullità della c.t.u. e la violazione del principio “del più probabile che non”.
In particolare, le appellanti hanno sostenuto che i consulenti avevano basato le loro conclusioni su fatti estranei alla causa, che non erano stati neanche dedotti dal (quali l'avvenuta esecuzione di cure CP_1 odontoiatriche, ospedalizzazioni o esami endoscopici); che i medesimi, invece di dare rilevanza preponderante al verbale della CMO ed alla certificazione del Dott. avevano privilegiato fatti CP_2 incerti, concludendo che non era possibile escludere l'esistenza di ulteriori e supposti fattori di contagio e che il giudice di primo grado, aderendo acriticamente alle risultanze della c.t.u., aveva violato il principio probatorio del “più probabile che non” e del contraddittorio, dando credito ad elementi non documentati e non dedotti dalle parti in causa.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, rilevato che le appellanti, nel predetto motivo di gravame, non hanno indicato le ragioni della asserita nullità della c.t.u., essendosi, infatti, limitate ad esprimere delle valutazioni personali in ordine alla estraneità delle circostanze menzionate dai c.t.u. nella relazione peritale rispetto all'oggetto della causa, senza considerare il contesto in cui i consulenti avevano collocato le predette circostanze e la finalità della consulenza stessa.
Ciò detto, va premesso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte od abbia fornito (come nel caso in esame - vd supplemento di relazione depositato in data 27.12.2021), specifici chiarimenti al riguardo, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo
Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022).
Tanto premesso, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice (e non ai c.t.u.) di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr ex multis Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024 e sentenza n. 25884 del 2.9.2022) e va rilevato che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio predetto.
Ed invero - premesso che l'epatocarcinoma era stato diagnosticato all'Ali del tutto occasionalmente all'età di
80 anni (nel 2006), quando lo stesso era in uno stadio già avanzato e metastizzato - si osserva che, nel caso in esame: 1) non era stata prodotta alcuna documentazione attestante l'appartenenza del sangue trasfuso al medesimo nel 1971 a sacche di sangue infetto, né era stata acquisita alcuna indicazione in ordine ai soggetti donatori;
2) la CMO aveva attribuito patogeneticamente l'epatocarcinoma all'evoluzione di una epatite cronica HCV (peraltro, in apparente assenza di esami ematici e test di laboratorio che documentassero la positività al test HCV), senza, tuttavia, esprimersi, con riferimento alla causa della patologia, in termini di certezza, ma di mera possibilità (“non si può escludere che l'interessato sia stato contagiato dal trattamento trasfusionale subito” vd. Verbale di commissione del 19.11.2008 - doc. 3 del fascicolo di parte attrice); 3) le circostanze indicate dai c.t.u. (che avevano evidenziato che, negli anni '70, l'epatite C poteva essere causata non solo da una trasfusione di sangue infetto, ma anche da una ospedalizzazione con utilizzo di strumenti non adeguatamente sterilizzati, quali ad es. siringhe non monouso o da indagini endoscopiche effettuate con strumenti flessibili, quali la gastroscopia), quali ulteriori fattori di rischio di contagio che potevano essersi verificati per l'Ali, erano emerse dal verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera 1° di La Spezia in data 19.11.2008, depositato in giudizio (vd doc. 3 del fascicolo di parte attrice), in cui erano stati menzionati due ricoveri del medesimo presso l'Ospedale di Pontedera, uno risalente 1973 e l'altro al 1999; 4) in particolare, la documentazione sanitaria contenuta nella cartella relativa al ricovero dal 24.11.1973 al
8.12.1973 presso l'Ospedale di Pontedera avvenuto per “ da probabile recidiva ulcerosa in soggetto Pt_3 già resecato gastrico per ulcera gastrica” (legittimamente acquisita dai c.t.u. in quanto autorizzata dal giudice), aveva dato atto che, a seguito del ricovero, avvenuto due anni prima (1971) in occasione del primo episodio di melena, era stato eseguito un esame gastroscopico che aveva rivelato la presenza di un'ulcera recidiva e che gli esami di laboratorio eseguiti durante il ricovero riportavano valori di GOT (che potevano indicare la presenza dell'epatite) più che doppi rispetto ai valori di riferimento, mentre, nella cartella relativa al ricovero avvenuto dal 7 al 12 dicembre 1999 sempre presso l'Ospedale di Pontedera per laparocele, detti valori risultavano non significativi e 7) la circostanza dell'avvenuta esecuzione di trattamenti odontoiatrici era del tutto probabile se posta in relazione all'età anagrafica dell'Ali al momento dell'accertamento dell'esistenza della patologia tumorale (80 anni).
Pertanto, considerato che lo sviluppo di un epatocarcinoma non presuppone l'epatite HCV come unica causa possibile;
che, nel caso in esame, l'esistenza di una patologia HCV correlata al tumore non è stata attestata da alcuna documentazione (nessun test di positività per HCV è mai stato riportato in alcuna cartella clinica dell'Ali, neppure nei ricoveri per la valutazione dell'epatocarcinoma HCC) e che, comunque la stessa poteva essere stata determinata da trattamenti diversi dalle trasfusioni, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di ritenere che quest'ultime non rappresentassero la causa più probabile dell'insorgenza della epatite o, comunque, del tumore, appare immune da censure.
Non si procede all'esame del secondo motivo di gravame (con il quale le appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere il pieno valore probante del verbale della CMO) in quanto assorbito nella presente decisione.
Al riguardo, va, tuttavia, ricordato, per inciso, che la Cassazione, sia nell'ambito della motivazione della sentenza a sezioni unite n. 19129 del 2023, che successivamente (cfr Cass. civ.
5.12.2024 n. 31191), ha ribadito che, nel giudizio proposto nei confronti del per conseguire l'indennizzo di cui Controparte_1 alla l. n. 210 del 1992, l'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione (o la trasfusione, nel caso di specie)
e la patologia effettuato in sede amministrativa dalle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) - che sono articolazioni del della difesa, estranee, quindi, a quello della Salute - non ha valore di prova legale, CP_1 ma costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, sicché non è precluso all'amministrazione convenuta contestare la sussistenza di tale nesso, seppure affermato nel verbale della
CMO ed in tal caso, il giudice dovrà accertare tutti gli elementi costitutivi della prestazione richiesta, ivi compreso il nesso di causalità.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ed avverso la sentenza n. 322/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023, ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna ed , in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 sostenute dal nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso Controparte_1 professionale in totali euro 6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1719/2023 promossa da:
(c.f. ed (c.f. ), quali eredi di Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
deceduto in data 12.09.2009, rappresentate e difese dall'avv.to Valentina De Giorgi, come Persona_1 da procura in atti
-appellanti-
contro
(c.f. ), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_1 P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
-appellato-
avverso la sentenza n. 322/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. dell'11.6.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere l'appello proposto
e quindi disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, riconosciuto il nesso di causalità tra la trasfusione subita dal de cuius in occasione del ricovero presso l'ospedale di Livorno nel 1971 e la patologia tumorale causa ultima del decesso, e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, accertata e dichiarata la responsabilità del per la morte di e per il danno per aver contratto Controparte_1 Persona_1
a seguito della medesima trasfusione la gravissima patologia cronica dell'epatite Hcv e poi il tumore al fegato causa del decesso e quindi per fatto e colpa esclusiva dell'ente convenuto, condannare il Controparte_1 in persona del Ministro legale rappresentante pro- tempore al risarcimento dei danni nella misura che sarà a risultare di giustizia,, oltre interessi e rivalutazione , con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare rigettare l'appello proposto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1
, deceduto il 12.9.2009, avevano citato in giudizio, davanti il Tribunale di Firenze, il
[...] Controparte_1
al fine di ottenere - previo riconoscimento della sussistenza del nesso eziologico tra la trasfusione di
[...] sangue subìta dal proprio congiunto in occasione del ricovero del 1971 e la patologia tumorale sviluppata in seguito, che ne aveva determinato il decesso - la condanna del convenuto, quale soggetto preposto ai controlli sul sangue e quindi responsabile per la trasfusione infetta che aveva causato il tumore, al risarcimento del danno da loro subito.
A fondamento della domanda, avevano esposto che: 1) , rispettivamente coniuge e padre Persona_1 delle attrici, era stato ricoverato nel 1971 presso l'Ospedale militare di Livorno, ove è stato sopposto ad interventi di emotrasfusione resisi necessari a seguito di un attacco di melena;
2) nel gennaio 2007, al medesimo era stato diagnosticato un epatocarcinoma ricollegato all'evoluzione di un'epatite HCV cronica, presumibilmente contratta durante gli interventi di emotrasfusione del 1971; 3) con istanza del 12.03.2007, Pe l' aveva inoltrato domanda di indennizzo, ai sensi della L. 210/1992, presso la Commissione Militare di La
Spezia, che, nel riconoscere il diritto all'indennità con verbale del 19.11.2008, aveva accertato il nesso di causalità esistente tra la trasfusione e l'infermità di “epatocarcinoma in soggetto con epatite cronica HCV correlata”.
Si era costituito in giudizio il (di seguito ), che aveva eccepito il proprio difetto Controparte_1 CP_1 di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto vantato dalle attrici, nonché chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La causa, istruita documentalmente e per mezzo di CTU medico-legale eseguita sulla cartella clinica del de cuius, era stata decisa dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 322/2023, pubblicata in data 3.2.2023, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, compensando tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“1 – Sulla prescrizione.
L'eccezione sollevata dal è priva di fondamento e va respinta. Controparte_1
Le odierne attrici hanno agito per il risarcimento del danno subìto iure proprio, per la perdita del rapporto parentale conseguita al decesso, in data 12.9.2009, del congiunto Persona_2
Costituendosi, il convenuto ha eccepito la prescrizione del diritto azionato ex adverso, ritenendo applicabile al caso de quo il termine di sei anni, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2947, comma 3, c.c. e 157
c.p. come modificato ad opera della L. 5 dicembre 2005, N. 251 (c.d. Legge ex Cirielli).
A mente dell'art. 2947, comma 3, c.c., è previsto, infatti, che, laddove il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato e per esso sia stabilita una prescrizione più lunga di quella quinquennale di cui al primo comma del medesimo articolo, deve applicarsi anche in sede civile la prescrizione più lunga.
Nel caso di specie, il de cuius è deceduto nel 2009, per cui, al momento dell'instaurazione del presente giudizio
(20.01.2020), secondo l'assunto di parte convenuta sarebbero già decorsi i sei anni ed il diritto delle attrici si sarebbe prescritto, a nulla rilevando, per gli effetti interruttivi della prescrizione, la raccomandata A/R del
30.07.2019.
La soluzione passa attraverso i rilievi che seguono.
In ragione del citato art. 2947, comma 3, c.c., a fronte della domanda di risarcimento proposta dalle attrici iure proprio in conseguenza della morte del congiunto – che andrebbe ricondotta alle emotrasfusioni del 1971
–, il termine prescrizionale è quello previsto per la fattispecie penale di omicidio colposo.
Il de cuius è stato sottoposto alle emotrasfusioni nel 1971, per cui trova applicazione il regime antecedente alla riforma del 2005 (Legge ex Cirielli) e, quindi, il termine di prescrizione è decennale.
Vale, in tal caso, invero, il principio enunciato dalla Suprema Corte, per cui “La responsabilità del
[...]
per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al CP_1 risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c..
Ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Cass. Civ., III, 22.8.2018, N. 20882).
Dal che discende che, a fronte del decesso del congiunto intervenuto in data 12.9.2009 e della lettera raccomandata A/R inviata al Ministero il 30.7.2019 (vd. doc. 9 di produzione attorea), che integra costituzione in mora del debitore e quindi atto interruttivo della prescrizione, il diritto risarcitorio azionato in questa sede non è prescritto.
2 – Sull'an debeatur.
La domanda risarcitoria va, comunque, respinta, non potendosi ravvisare in capo al la prospettata CP_1 responsabilità.
[... Deve premettersi che: - le odierne attrici sono, rispettivamente, coniuge ) e figlia ( Parte_1
) di , deceduto il 12.09.2009 per “coma epatico”, come indicato nel certificato di Pt_2 Persona_2 morte in atti (vd. doc. 10 citazione); - la storia clinica del de cuius ha inizio col ricovero nel 1971 presso
l'Ospedale militare di Livorno, ove è stato sopposto ad interventi di emotrasfusione resisi necessari a seguito Pe di un attacco di melena (vd. doc. 2 citazione); - nel gennaio 2007 al signor è stato diagnosticato un epatocarcinoma ricollegato all'evoluzione di un'epatite HCV cronica, presumibilmente contratta durante gli Pe interventi di emotrasfusione del 1971 (vd. doc. 8 citazione); - con istanza del 12.03.2007 l' ha inoltrato domanda di indennizzo, ai sensi della L. 210/1992, presso la Commissione Militare di La Spezia, che, nel riconoscere il diritto all'indennità con verbale del 19.11.2008, ha accertato il nesso di causalità esistente tra la trasfusione e l'infermità di “epatocarcinoma in soggetto con epatite cronica HCV correlata” (doc. 3 citazione).
Sulla base di questi presupposti le attrici hanno chiesto, previo riconoscimento del nesso eziologico tra la trasfusione subìta dal de cuius in occasione del ricovero del 1971 e la patologia tumorale causa ultima del decesso, di accertare e dichiarare la responsabilità del per la morte di Controparte_1 Persona_1
.
[...]
Il , costituendosi in data 22.04.2020, ha concluso per il rigetto della domanda risarcitoria Controparte_1 per difetto di prova in ordine al nesso causale e per assenza di colpa ex art. 2043 c.c., evidenziando tra l'altro come l'accertamento effettuato dalla Commissione Medica Ospedaliera ai fini del riconoscimento dell'indennizzo ex L. 210/1992 non possa assurgere a prova nella presente causa civile, in ragione della diversità dei due giudizi: il procedimento amministrativo non soddisferebbe l'esigenza istruttoria richiesta dal processo civile secondo il criterio del “più probabile che non”.
Per stabilire se, nel caso di specie, sussistessero il nesso di causalità tra la trasfusione ed il decesso nonché la diretta consequenzialità tra la patologia tumorale e l'epatite HCV insorta a seguito della trasfusione di sangue infetto, è stata disposta CTU, le cui risultanze meritano di esser poste alla base della motivazione di questa pronuncia, poiché vanno indenni da vizi logici, metodologici e scientifici e si fondano su valutazioni ed argomentazioni puntuali e rigorose.
I consulenti, nello specifico, hanno dato conto di aver esaminato la documentazione medica versata in atti, oltre che la documentazione acquisita previa autorizzazione (due cartelle cliniche dall'Ospedale di Pontedera), rilevando che l'epatocarcinoma, diagnosticato occasionalmente nel 2006, in stadio già metastatizzato “è stato attribuito patogeneticamente all'evoluzione di una epatite cronica HCV, ma agli atti non risultano esami ematici e test di laboratorio che documentino la positività al test HCV”, per poi concludere nei termini che seguono: “non possiamo affermare, come richiesto in ambito civilistico, secondo il “criterio del più probabile che non”, che l'epatopatia HCV dalla quale sarebbe derivato l'epatocarcinoma (diagnosticato nel 2006), sia correlata alle due trasfusioni di sangue praticate nel 1971 anziché ad un altro dei fattori di rischio sopra riportati”.
A ciò consegue l'infondatezza della domanda ed, a ben vedere, la riconducibilità eziologica dell'evento morte alle trasfusioni praticate nel 1971 non può ritenersi provata – secondo i canoni propri del processo civile – neppure alla luce del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, reso all'esito del procedimento ex L. n.
210/1992: “Considerando che il Centro Trasfusionale allora responsabile della validazione del sangue somministrato non è più in grado di risalire ai singoli donatori al fine di isolare o meno una fonte certa di contagio, accettando nel dubbio l'evenienza più favorevole all'avente diritto, non si può escludere che
l'interessato sia stato contagiato a seguito del trattamento subito, e pertanto si esprime parere FAVOREVOLE alla concessione del beneficio richiesto. Il lungo periodo intercorrente tra il contagio e la piena conoscenza della epatopatia irreversibile è giustificabile dalle particolari modalità di progressione dell'infezione da HCV che può rimanere asintomatica per lungo periodo per poi appalesarsi durante l'esecuzione di accertamenti non mirati”.
La valutazione condensata nella locuzione “non si può escludere” si colloca nel campo della “possibilità” e, quindi, non soddisfa – come già si è detto – le esigenze criteriologiche ed istruttorie che presiedono a questo giudizio.
Vale, peraltro, l'insegnamento della Suprema Corte, per cui la decisione sul riconoscimento dell'indennizzo ha un "valore meramente relativo", dal momento che il verbale della Commissione Medica Ospedaliera fa prova nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 2700 c.c., "dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dal giudice, il quale può valutare l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento" (Cass. Sez. Un. 11.01.2008 n. 577).
Giova solo ribadire, a questo punto, che inducono ad escludere il nesso causale tutte le considerazioni svolte
e, segnatamente, le risultanze della CTU espletata in questo giudizio, tanto più che i consulenti d'ufficio, richiesti di rassegnare chiarimenti per scritto (vd. ordinanza riservata del 22.10.2021), hanno confermato che
“la trasfusione è una causa possibile, stante il rischio trasfusionale dell'epoca, ma che altre cause possono essere ritenute possibili e fra queste la stessa ripetuta ospedalizzazione per il trattamento dell'ulcera e delle sue complicanze e principalmente le indagini endoscopiche”. Non resta che concludere che non è raggiunta la prova del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'evento morte, conseguendo a ciò che la domanda risarcitoria va necessariamente respinta, in mancanza di un elemento costitutivo ed indefettibile dell'illecito aquiliano. Considerato il giudizio nel suo complesso – ivi inclusa la statuizione sulla prescrizione –, oltre che la peculiare natura e la complessità della materia, si ravvisa la sussistenza dei presupposti della compensazione integrale delle spese di lite, anche con riferimento alle spese di CTU.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso detta sentenza, impugnando la stessa con due motivi di gravame (con il primo motivo hanno dedotto l'erronea valutazione delle prove documentali;
la nullità della c.t.u. e la violazione del principio “del più probabile che non”, mentre, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 2700 – 2729 e 2697 c.c. in relazione al valore del verbale della CMO).
Si è costituito in giudizio il , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del
20.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 11.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno censurato l'erronea valutazione, da parte del giudice, delle prove documentali;
la nullità della c.t.u. e la violazione del principio “del più probabile che non”.
In particolare, le appellanti hanno sostenuto che i consulenti avevano basato le loro conclusioni su fatti estranei alla causa, che non erano stati neanche dedotti dal (quali l'avvenuta esecuzione di cure CP_1 odontoiatriche, ospedalizzazioni o esami endoscopici); che i medesimi, invece di dare rilevanza preponderante al verbale della CMO ed alla certificazione del Dott. avevano privilegiato fatti CP_2 incerti, concludendo che non era possibile escludere l'esistenza di ulteriori e supposti fattori di contagio e che il giudice di primo grado, aderendo acriticamente alle risultanze della c.t.u., aveva violato il principio probatorio del “più probabile che non” e del contraddittorio, dando credito ad elementi non documentati e non dedotti dalle parti in causa.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, rilevato che le appellanti, nel predetto motivo di gravame, non hanno indicato le ragioni della asserita nullità della c.t.u., essendosi, infatti, limitate ad esprimere delle valutazioni personali in ordine alla estraneità delle circostanze menzionate dai c.t.u. nella relazione peritale rispetto all'oggetto della causa, senza considerare il contesto in cui i consulenti avevano collocato le predette circostanze e la finalità della consulenza stessa.
Ciò detto, va premesso che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte od abbia fornito (come nel caso in esame - vd supplemento di relazione depositato in data 27.12.2021), specifici chiarimenti al riguardo, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo
Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022).
Tanto premesso, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice (e non ai c.t.u.) di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr ex multis Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024 e sentenza n. 25884 del 2.9.2022) e va rilevato che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del principio predetto.
Ed invero - premesso che l'epatocarcinoma era stato diagnosticato all'Ali del tutto occasionalmente all'età di
80 anni (nel 2006), quando lo stesso era in uno stadio già avanzato e metastizzato - si osserva che, nel caso in esame: 1) non era stata prodotta alcuna documentazione attestante l'appartenenza del sangue trasfuso al medesimo nel 1971 a sacche di sangue infetto, né era stata acquisita alcuna indicazione in ordine ai soggetti donatori;
2) la CMO aveva attribuito patogeneticamente l'epatocarcinoma all'evoluzione di una epatite cronica HCV (peraltro, in apparente assenza di esami ematici e test di laboratorio che documentassero la positività al test HCV), senza, tuttavia, esprimersi, con riferimento alla causa della patologia, in termini di certezza, ma di mera possibilità (“non si può escludere che l'interessato sia stato contagiato dal trattamento trasfusionale subito” vd. Verbale di commissione del 19.11.2008 - doc. 3 del fascicolo di parte attrice); 3) le circostanze indicate dai c.t.u. (che avevano evidenziato che, negli anni '70, l'epatite C poteva essere causata non solo da una trasfusione di sangue infetto, ma anche da una ospedalizzazione con utilizzo di strumenti non adeguatamente sterilizzati, quali ad es. siringhe non monouso o da indagini endoscopiche effettuate con strumenti flessibili, quali la gastroscopia), quali ulteriori fattori di rischio di contagio che potevano essersi verificati per l'Ali, erano emerse dal verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera 1° di La Spezia in data 19.11.2008, depositato in giudizio (vd doc. 3 del fascicolo di parte attrice), in cui erano stati menzionati due ricoveri del medesimo presso l'Ospedale di Pontedera, uno risalente 1973 e l'altro al 1999; 4) in particolare, la documentazione sanitaria contenuta nella cartella relativa al ricovero dal 24.11.1973 al
8.12.1973 presso l'Ospedale di Pontedera avvenuto per “ da probabile recidiva ulcerosa in soggetto Pt_3 già resecato gastrico per ulcera gastrica” (legittimamente acquisita dai c.t.u. in quanto autorizzata dal giudice), aveva dato atto che, a seguito del ricovero, avvenuto due anni prima (1971) in occasione del primo episodio di melena, era stato eseguito un esame gastroscopico che aveva rivelato la presenza di un'ulcera recidiva e che gli esami di laboratorio eseguiti durante il ricovero riportavano valori di GOT (che potevano indicare la presenza dell'epatite) più che doppi rispetto ai valori di riferimento, mentre, nella cartella relativa al ricovero avvenuto dal 7 al 12 dicembre 1999 sempre presso l'Ospedale di Pontedera per laparocele, detti valori risultavano non significativi e 7) la circostanza dell'avvenuta esecuzione di trattamenti odontoiatrici era del tutto probabile se posta in relazione all'età anagrafica dell'Ali al momento dell'accertamento dell'esistenza della patologia tumorale (80 anni).
Pertanto, considerato che lo sviluppo di un epatocarcinoma non presuppone l'epatite HCV come unica causa possibile;
che, nel caso in esame, l'esistenza di una patologia HCV correlata al tumore non è stata attestata da alcuna documentazione (nessun test di positività per HCV è mai stato riportato in alcuna cartella clinica dell'Ali, neppure nei ricoveri per la valutazione dell'epatocarcinoma HCC) e che, comunque la stessa poteva essere stata determinata da trattamenti diversi dalle trasfusioni, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di ritenere che quest'ultime non rappresentassero la causa più probabile dell'insorgenza della epatite o, comunque, del tumore, appare immune da censure.
Non si procede all'esame del secondo motivo di gravame (con il quale le appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di non riconoscere il pieno valore probante del verbale della CMO) in quanto assorbito nella presente decisione.
Al riguardo, va, tuttavia, ricordato, per inciso, che la Cassazione, sia nell'ambito della motivazione della sentenza a sezioni unite n. 19129 del 2023, che successivamente (cfr Cass. civ.
5.12.2024 n. 31191), ha ribadito che, nel giudizio proposto nei confronti del per conseguire l'indennizzo di cui Controparte_1 alla l. n. 210 del 1992, l'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione (o la trasfusione, nel caso di specie)
e la patologia effettuato in sede amministrativa dalle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) - che sono articolazioni del della difesa, estranee, quindi, a quello della Salute - non ha valore di prova legale, CP_1 ma costituisce materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, sicché non è precluso all'amministrazione convenuta contestare la sussistenza di tale nesso, seppure affermato nel verbale della
CMO ed in tal caso, il giudice dovrà accertare tutti gli elementi costitutivi della prestazione richiesta, ivi compreso il nesso di causalità.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ed avverso la sentenza n. 322/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 3.2.2023, ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna ed , in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 sostenute dal nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso Controparte_1 professionale in totali euro 6.946,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 2.9.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.