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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 997/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], nella qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore della C.F. e P. IVA , con sede legale in CO P.IVA_1
Milazzo (ME), nella Via Luigi Rizzo, n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianclaudio Puglisi, del Foro di
Messina, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, con elezione digitale di domicilio all'indirizzo Email_1
attore
c o n t r o
nata in [...], il [...], C.F. ivi residente nella Controparte_2 C.F._1
Via Trinità, n° 45, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME), nella Via Umberto I, n° 396, presso lo studio professionale dell'Avv. La Rosa Antonino Filippo, il quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto alla Comparsa di Costituzione e Risposta
convenuto
, nata in [...] il [...], residente in [...], C.F.: CP_3
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Claudia D'Anna, del Foro di Trapani ed elett.e C.F._2
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Alcamo, nella Via S. Pellico, n. 49, giusta procura in calce alla
Comparsa di Costituzione e Risposta
convenuto
O g g e t t o : Mediazione.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Rappresentava l'attore, IG. , nella sua qualità, di aver ricevuto, in data 1.10.2019, incarico, da Parte_1
parte della IG.ra , al fine di procedere alla vendita dell'immobile di proprietà della Parte_2
stessa e sito in Milazzo (ME), nella Via J.F. Kennedy, n. 92. Sosteneva, l'attore, in data 14.11.2019 trasmetteva, a mezzo mail, alla IG.ra , il link relativo alla CP_3
pagina web affinchè la stessa procedesse alla visualizzazione dell'immobile di cui sopra, con la fissazione di un appuntamento per la visita in presenza dello stesso immobile.
Riferiva, l'attore, che qualche mese dopo dai fatti di cui sopra esso riceveva, a mezzo racc.ta A/R, dalla IG.ra lettera di recesso dall'incarico e che successivamente apprendeva che in data CP_2 Parte_2
11.5.2020 era stato stipulato tra le odierne convenute, un contratto di compravendita dell'immobile summenzionato al prezzo di €. 290.000,00.
In seguito, l'attore affermava di aver intimato alle convenute il pagamento della sua provvigione per l'attività
di mediazione da esso svolta e sulla base dei motivi meglio nell'atto introduttivo del giudizio espressi.
Concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di €. 12.810,00, a titolo di mediazione.
Si costituiva la IG.ra la quale contestava l'assunto avverso sulla base delle Parte_2
circostanze meglio descritte e specificate nei propri scritti difensivi.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva la IG.ra , che oppugnava i fatti così come descritti da parte dell'attore per i motivi CP_3
meglio spiegati nel proprio atto di costituzione in giudizio e concludendo con la richiesta di rigetto delle avverse domande.
Con ordinanza emessa in data 7.3.2023, il G.I. dell'epoca ammetteva le prove così come richieste dalle parti e come può evincersi dal contenuto del provvedimento di cui prima. Successivamente, all'udienza del 17.10.2024, venivano escussi i testi, IGg.ri , Testimone_1 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Il teste, IG.ra , confermava tutte le circostanze di cui alla Memoria ex art. 183, comma 6, Testimone_1
n. 2 di parte convenuta, IG.ra , con le specifiche di cui al verbale di assunzione della Parte_2
prova testimoniale.
Il teste IG.ra , dipendente receptionista all'epoca dei fatti della 2 F Immobiliare, affermava Testimone_2
che la IG.ra era alla ricerca di una villetta a Milazzo e di aver fissato, per tale fine, un appuntamento CP_3
con il suo datore di lavoro, IG. ; di non ricordare se avesse provveduto all'invio alla IG.ra Parte_1
di entrambe le documentazioni relativa agli immobili LI e;
di non avere conoscenza diretta CP_3 CP_2
delle visite agli immobili perché effettuate dal suo titolare;
di non ricordare se avesse o meno comunicato la visita dell'immobile alla IG.ra ed infine di aver preso personalmente l'appuntamento con la IG.ra CP_2
ma di non ricordare se per la villetta dell' o della . CP_3 CP_4 CP_2
Il teste, IG. , cognato della IG.ra , affermava di non conoscere a chi Testimone_3 CP_3
appartenesse l'immobile che si trovava a circa 100/200 metri da quello dell' ma di ricordare che lo CP_4
stesso fu aperto dal IG. che aveva le chiavi;
di aver saputo a chi appartenesse il predetto immobile Pt_1
solo il giorno dell'udienza precedente a quella in cui veniva escusso, per concludere confermando le circostanze di cui ai capitolati n. 1, 2 e 3 della Memoria ex art. 183 della D'amico.
Nel merito, preliminarmente in ordine al recesso formalizzato dalla convenuta, IG.ra Parte_2
si rileva che lo stesso risulta essere stato regolarmente posto in essere per come previsto dal contratto
[...]
di mediazione all'art.
7.1. Per quanto riguarda, invece, la riferita attività di mediazione posta in essere dall'attore, che avrebbe a suo dire messo in contatto la IG. , proprietaria dell'immobile poi compravenduto e la Parte_2
IG. , futura acquirente dell'immobile di cui prima, dalla deposizione testimoniale resa dai testi CP_3
escussi è emerso che tale fatto non si è determinato. Infatti la teste, IG.ra , affermava che Testimone_1
la conoscenza tra la IG.ra e la IG.ra avveniva, in sua presenza, presso la studio medico Parte_2 CP_3
di quest'ultima e che solo in tale occasione la veniva a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_3 Parte_2
aveva intenzione di vendere il suo immobile e ciò veniva, anche, confermato dal teste. IG. il Testimone_3
quale, pur riferendo di aver visionato altro immobile sito a circa 100/200 metri da quello di proprietà del IG.
, dichiarava di essere venuto a conoscenza della proprietà dello stesso in capo alla IG.ra CP_4 Parte_2
soltanto all'udienza precedente a quella in cui il medesimo veniva escusso.
In conclusione, quindi, per tutto quanto sopra ritenuto, essendo emersi riscontri probatori che hanno di fatto smentito quanto sostenuto da parte dell'attore in ordine alle circostanze dallo stesso rappresentate, la domanda dallo stesso formulata non può essere accolta.
Il rigetto della domande formulate da parte attorea, IG. , nella sua qualità di Amministratore Parte_1
unico e legale rapp.te pro tempore della comporta la condanna dello stesso, al pagamento CO
nei confronti della convenuta IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto Parte_2
conto della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Si condanna, inoltre, l'attore, IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te Parte_1
pro tempore della al pagamento nei confronti della convenuta IG.ra , delle CO CP_3
spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con
[...]
, dal IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore Parte_3 Parte_1
della nei confronti delle convenute, IGg.re e , CO Parte_2 CP_3
sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
1) Rigetta le domande così come avanzate da parte dell'attore, IG. , nella sua qualità Parte_1
di Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore della per quanto in parte CO
motiva;
2) Condanna l'attore, IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te Parte_1
pro tempore della al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore CO della convenuta IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto Parte_2
conto della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla
base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni
di Legge;
3) Condanna, ancora, l'attore, IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale Parte_1
rapp.te pro tempore della al pagamento nei confronti della convenuta IG.ra CO
, delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura e dello CP_3
svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 13.5.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 997/2021 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...], il [...], nella qualità di amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante pro tempore della C.F. e P. IVA , con sede legale in CO P.IVA_1
Milazzo (ME), nella Via Luigi Rizzo, n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianclaudio Puglisi, del Foro di
Messina, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, con elezione digitale di domicilio all'indirizzo Email_1
attore
c o n t r o
nata in [...], il [...], C.F. ivi residente nella Controparte_2 C.F._1
Via Trinità, n° 45, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME), nella Via Umberto I, n° 396, presso lo studio professionale dell'Avv. La Rosa Antonino Filippo, il quale la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto alla Comparsa di Costituzione e Risposta
convenuto
, nata in [...] il [...], residente in [...], C.F.: CP_3
rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Claudia D'Anna, del Foro di Trapani ed elett.e C.F._2
domiciliata presso lo studio della stessa sito in Alcamo, nella Via S. Pellico, n. 49, giusta procura in calce alla
Comparsa di Costituzione e Risposta
convenuto
O g g e t t o : Mediazione.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Rappresentava l'attore, IG. , nella sua qualità, di aver ricevuto, in data 1.10.2019, incarico, da Parte_1
parte della IG.ra , al fine di procedere alla vendita dell'immobile di proprietà della Parte_2
stessa e sito in Milazzo (ME), nella Via J.F. Kennedy, n. 92. Sosteneva, l'attore, in data 14.11.2019 trasmetteva, a mezzo mail, alla IG.ra , il link relativo alla CP_3
pagina web affinchè la stessa procedesse alla visualizzazione dell'immobile di cui sopra, con la fissazione di un appuntamento per la visita in presenza dello stesso immobile.
Riferiva, l'attore, che qualche mese dopo dai fatti di cui sopra esso riceveva, a mezzo racc.ta A/R, dalla IG.ra lettera di recesso dall'incarico e che successivamente apprendeva che in data CP_2 Parte_2
11.5.2020 era stato stipulato tra le odierne convenute, un contratto di compravendita dell'immobile summenzionato al prezzo di €. 290.000,00.
In seguito, l'attore affermava di aver intimato alle convenute il pagamento della sua provvigione per l'attività
di mediazione da esso svolta e sulla base dei motivi meglio nell'atto introduttivo del giudizio espressi.
Concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della somma di €. 12.810,00, a titolo di mediazione.
Si costituiva la IG.ra la quale contestava l'assunto avverso sulla base delle Parte_2
circostanze meglio descritte e specificate nei propri scritti difensivi.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva la IG.ra , che oppugnava i fatti così come descritti da parte dell'attore per i motivi CP_3
meglio spiegati nel proprio atto di costituzione in giudizio e concludendo con la richiesta di rigetto delle avverse domande.
Con ordinanza emessa in data 7.3.2023, il G.I. dell'epoca ammetteva le prove così come richieste dalle parti e come può evincersi dal contenuto del provvedimento di cui prima. Successivamente, all'udienza del 17.10.2024, venivano escussi i testi, IGg.ri , Testimone_1 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Il teste, IG.ra , confermava tutte le circostanze di cui alla Memoria ex art. 183, comma 6, Testimone_1
n. 2 di parte convenuta, IG.ra , con le specifiche di cui al verbale di assunzione della Parte_2
prova testimoniale.
Il teste IG.ra , dipendente receptionista all'epoca dei fatti della 2 F Immobiliare, affermava Testimone_2
che la IG.ra era alla ricerca di una villetta a Milazzo e di aver fissato, per tale fine, un appuntamento CP_3
con il suo datore di lavoro, IG. ; di non ricordare se avesse provveduto all'invio alla IG.ra Parte_1
di entrambe le documentazioni relativa agli immobili LI e;
di non avere conoscenza diretta CP_3 CP_2
delle visite agli immobili perché effettuate dal suo titolare;
di non ricordare se avesse o meno comunicato la visita dell'immobile alla IG.ra ed infine di aver preso personalmente l'appuntamento con la IG.ra CP_2
ma di non ricordare se per la villetta dell' o della . CP_3 CP_4 CP_2
Il teste, IG. , cognato della IG.ra , affermava di non conoscere a chi Testimone_3 CP_3
appartenesse l'immobile che si trovava a circa 100/200 metri da quello dell' ma di ricordare che lo CP_4
stesso fu aperto dal IG. che aveva le chiavi;
di aver saputo a chi appartenesse il predetto immobile Pt_1
solo il giorno dell'udienza precedente a quella in cui veniva escusso, per concludere confermando le circostanze di cui ai capitolati n. 1, 2 e 3 della Memoria ex art. 183 della D'amico.
Nel merito, preliminarmente in ordine al recesso formalizzato dalla convenuta, IG.ra Parte_2
si rileva che lo stesso risulta essere stato regolarmente posto in essere per come previsto dal contratto
[...]
di mediazione all'art.
7.1. Per quanto riguarda, invece, la riferita attività di mediazione posta in essere dall'attore, che avrebbe a suo dire messo in contatto la IG. , proprietaria dell'immobile poi compravenduto e la Parte_2
IG. , futura acquirente dell'immobile di cui prima, dalla deposizione testimoniale resa dai testi CP_3
escussi è emerso che tale fatto non si è determinato. Infatti la teste, IG.ra , affermava che Testimone_1
la conoscenza tra la IG.ra e la IG.ra avveniva, in sua presenza, presso la studio medico Parte_2 CP_3
di quest'ultima e che solo in tale occasione la veniva a conoscenza del fatto che la IG.ra CP_3 Parte_2
aveva intenzione di vendere il suo immobile e ciò veniva, anche, confermato dal teste. IG. il Testimone_3
quale, pur riferendo di aver visionato altro immobile sito a circa 100/200 metri da quello di proprietà del IG.
, dichiarava di essere venuto a conoscenza della proprietà dello stesso in capo alla IG.ra CP_4 Parte_2
soltanto all'udienza precedente a quella in cui il medesimo veniva escusso.
In conclusione, quindi, per tutto quanto sopra ritenuto, essendo emersi riscontri probatori che hanno di fatto smentito quanto sostenuto da parte dell'attore in ordine alle circostanze dallo stesso rappresentate, la domanda dallo stesso formulata non può essere accolta.
Il rigetto della domande formulate da parte attorea, IG. , nella sua qualità di Amministratore Parte_1
unico e legale rapp.te pro tempore della comporta la condanna dello stesso, al pagamento CO
nei confronti della convenuta IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto Parte_2
conto della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022,
pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni di Legge.
Si condanna, inoltre, l'attore, IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te Parte_1
pro tempore della al pagamento nei confronti della convenuta IG.ra , delle CO CP_3
spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23
ottobre 2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con
[...]
, dal IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore Parte_3 Parte_1
della nei confronti delle convenute, IGg.re e , CO Parte_2 CP_3
sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
1) Rigetta le domande così come avanzate da parte dell'attore, IG. , nella sua qualità Parte_1
di Amministratore unico e legale rapp.te pro tempore della per quanto in parte CO
motiva;
2) Condanna l'attore, IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale rapp.te Parte_1
pro tempore della al pagamento delle spese e compensi di giudizio, in favore CO della convenuta IG.ra , delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto Parte_2
conto della natura e dello svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla
base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile
2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, in complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso le dichiarazioni
di Legge;
3) Condanna, ancora, l'attore, IG. , nella sua qualità di Amministratore unico e legale Parte_1
rapp.te pro tempore della al pagamento nei confronti della convenuta IG.ra CO
, delle spese e compensi di giudizio, che, tenuto conto della natura e dello CP_3
svolgimento del giudizio, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell'
8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in
complessive €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 13.5.2025 Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)