Articolo 106 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
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25 aprile 1981
Art. 106. (Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali)

Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, e' costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981