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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 28.05.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità ed i termini di cui all' art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1865/2019 R.G.L.
TRA
C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 Consilina (SA), rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Vollaro con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Arabia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, n. 3;
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rapp.to e difeso come in atti, giusta procura speciale, dall'avv. Filippo Leporini;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. In data 20.07.2019, l'epigrafato ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto avverso il “ruolo n. 2879 anno 2020, della relativa cartella di pagamento n. 10020000050245744000, asseritamente notificata il 30.01.2003” relativo ad un presunto credito , pari ad Euro 2.979,01, per l'anno 1994. Deduceva di essere CP_1 venuto a conoscenza soltanto in data 21.06.2019 “dei ruoli e cartelle di pagamento oggi impugnati, mediante estratti di ruolo dall'agente della riscossione per la provincia di Salerno.” Premessa, tra le altre cose, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, eccepiva, in particolare, l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento e/o avvisi di mora, accertamenti, solleciti, e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, di “accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace gli atti impugnati ed ogni provvedimento presupposto e conseguente e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta all o ad CP_1 Controparte_3 [...]
in ragione degli atti impugnati;
accertare e dichiarare l'intervenuta
[...] prescrizione dei crediti previdenziali/assistenziali portati dagli atti impugnati e per l'effetto che nessuna somma è dovuta all' o ad CP_1 Controparte_3 ; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle
[...] cartelle/avvisi e di ogni atto presupposto o consequenziale comunque posto in essere e per l'effetto che nessuna somma è dovuta all' o ad CP_1 Controparte_3 ; accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' e dell'
[...] CP_1 [...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente, a Controparte_4 causa della inesistenza/nullità/invalidità del titolo esecutivo e per l'effetto che nessuna somma è dovuta all' o ad;
con vittoria di CP_1 Controparte_3 spese e competenze tutte di giudizio del presente procedimento.” Con provvedimento del 19.08.2019, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente. Successivamente, si costituivano in giudizio le resistenti. L' eccepiva l'inammissibilità della Controparte_3 domanda stante la non impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo e deduceva la rituale notifica della cartella di pagamento. Anche l' sollevava CP_1 eccezioni di rito e di merito, chiedendo dichiararsi la improponibilità o inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso. In data 22.04.2025, il ricorrente, con il patrocinio dell'avv. Vollaro Giuseppe, su richiesta del Tribunale, ha allegato copia della deliberazione n. 253 dell'11.09.2019 di ammissione al gratuito patrocinio. Esaminata la documentazione in atti, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 28.05.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Ebbene, va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un
Pag. 2 di 4 blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D. Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'odierno opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento del 28.07.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta
Pag. 3 di 4 sentenza). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Infine, va rilevato come nonostante l'istante abbia allegato di essere stato ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato, non è stata presentata alcuna istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio ex art. 82 DPR n.115/2002. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che l'eccezione inerente alla omessa notifica della cartella in oggetto è manifestamente infondata. L'Agente per la riscossione, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e provato che la cartella di pagamento n. 10020000050245744000 è stata correttamente notificata, in data 30.01.2003, a mani della moglie del ricorrente ( . Pertanto, la Parte_2 tesi relativa alla omessa conoscenza degli atti impugnati, l'unica che avrebbe potuto consentire la presente impugnazione, è da considerarsi manifestamente infondata;
l'odierno ricorrente era venuto a conoscenza, già in data 30.01.2003, del debito e non nel 2019 a mezzo di estratto di ruolo, come dedotto. Tutto ciò premesso, le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 18.06.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
TRA
C.F. , nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 Consilina (SA), rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Vollaro con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , CP_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Arabia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Cinque Giornate, n. 3;
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rapp.to e difeso come in atti, giusta procura speciale, dall'avv. Filippo Leporini;
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. In data 20.07.2019, l'epigrafato ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto avverso il “ruolo n. 2879 anno 2020, della relativa cartella di pagamento n. 10020000050245744000, asseritamente notificata il 30.01.2003” relativo ad un presunto credito , pari ad Euro 2.979,01, per l'anno 1994. Deduceva di essere CP_1 venuto a conoscenza soltanto in data 21.06.2019 “dei ruoli e cartelle di pagamento oggi impugnati, mediante estratti di ruolo dall'agente della riscossione per la provincia di Salerno.” Premessa, tra le altre cose, l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, eccepiva, in particolare, l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento e/o avvisi di mora, accertamenti, solleciti, e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, di “accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace gli atti impugnati ed ogni provvedimento presupposto e conseguente e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta all o ad CP_1 Controparte_3 [...]
in ragione degli atti impugnati;
accertare e dichiarare l'intervenuta
[...] prescrizione dei crediti previdenziali/assistenziali portati dagli atti impugnati e per l'effetto che nessuna somma è dovuta all' o ad CP_1 Controparte_3 ; accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza delle
[...] cartelle/avvisi e di ogni atto presupposto o consequenziale comunque posto in essere e per l'effetto che nessuna somma è dovuta all' o ad CP_1 Controparte_3 ; accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' e dell'
[...] CP_1 [...]
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente, a Controparte_4 causa della inesistenza/nullità/invalidità del titolo esecutivo e per l'effetto che nessuna somma è dovuta all' o ad;
con vittoria di CP_1 Controparte_3 spese e competenze tutte di giudizio del presente procedimento.” Con provvedimento del 19.08.2019, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente. Successivamente, si costituivano in giudizio le resistenti. L' eccepiva l'inammissibilità della Controparte_3 domanda stante la non impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo e deduceva la rituale notifica della cartella di pagamento. Anche l' sollevava CP_1 eccezioni di rito e di merito, chiedendo dichiararsi la improponibilità o inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto dello stesso. In data 22.04.2025, il ricorrente, con il patrocinio dell'avv. Vollaro Giuseppe, su richiesta del Tribunale, ha allegato copia della deliberazione n. 253 dell'11.09.2019 di ammissione al gratuito patrocinio. Esaminata la documentazione in atti, la scrivente che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 28.05.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Ebbene, va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un
Pag. 2 di 4 blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D. Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'odierno opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento del 28.07.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta
Pag. 3 di 4 sentenza). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Infine, va rilevato come nonostante l'istante abbia allegato di essere stato ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato, non è stata presentata alcuna istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio ex art. 82 DPR n.115/2002. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che l'eccezione inerente alla omessa notifica della cartella in oggetto è manifestamente infondata. L'Agente per la riscossione, infatti, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e provato che la cartella di pagamento n. 10020000050245744000 è stata correttamente notificata, in data 30.01.2003, a mani della moglie del ricorrente ( . Pertanto, la Parte_2 tesi relativa alla omessa conoscenza degli atti impugnati, l'unica che avrebbe potuto consentire la presente impugnazione, è da considerarsi manifestamente infondata;
l'odierno ricorrente era venuto a conoscenza, già in data 30.01.2003, del debito e non nel 2019 a mezzo di estratto di ruolo, come dedotto. Tutto ciò premesso, le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. Lagonegro, 18.06.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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