TRIB
Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/08/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2362/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SENTINELLI MARIA FRANCESCA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SENTINELLI MARIA FRANCESCA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO che l'Ill.mo Sig. Presidente, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, rimetta la causa in decisione affinché Codesta Spett.le A.G. Voglia così provvedere: -dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Cerreto
D'Esi (AN) il 10/03/2018, trascritto agli Atti di matrimonio del Comune di Cerreto D'Esi al n. 1 parte I serie ufficio 1 dell'anno 2018, in regime di separazione dei beni, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di
- 1 - omologa di separazione proposta consensualmente dalle parti nr. 323/2024 nel procedimento rubricato al nr. 2362/2024 RG di Codesto Tribunale”.
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria dimora ove ritengono opportuno, nel mutuo rispetto.
2) La abitazione coniugale, condotta in locazione, è assegnata al Sig. che vi Parte_2 risiederà e si obbliga, al più presto e comunque entro l'omologa della separazione, a subentrare in via esclusiva nel contratto di locazione e a volturare a proprio nome i contratti relativi alla fornitura delle utenze che servono la ridetta abitazione.
3)I coniugi provvederanno entrambi al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e nulla corrispondendosi vicendevolmente.
4) Entrambi i coniugi si impegnano a regolare in altra sede le altre questioni patrimoniali non oggetto del presente atto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Cerreto D'Esi il 10/03/2018, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione non sono nati figli e che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente ed a chiedere contestualmente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 20/11/2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e , omologando l'accordo intervenuto tra le Parte_1 Parte_2 parti alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, rappresentando che – dall'epoca della separazione – non hanno ripreso la convivenza coniugale ed hanno confermato di non volersi riconciliare.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha apposto il proprio visto in data 09/01/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 20/11/2024, passata in giudicato.
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cerreto D'Esi il 10/03/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cerreto D'Esi al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2018.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non contrastano con l'ordine pubblico e con il superiore interesse della famiglia, tenuto conto che dal matrimonio non sono nati figli e non si verte in materia di diritti indisponibili.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Cerreto D'Esi il 10/03/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cerreto
D'Esi al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2018; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerreto D'Esi di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2362/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SENTINELLI MARIA FRANCESCA;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SENTINELLI MARIA FRANCESCA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CHIEDONO che l'Ill.mo Sig. Presidente, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, rimetta la causa in decisione affinché Codesta Spett.le A.G. Voglia così provvedere: -dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Cerreto
D'Esi (AN) il 10/03/2018, trascritto agli Atti di matrimonio del Comune di Cerreto D'Esi al n. 1 parte I serie ufficio 1 dell'anno 2018, in regime di separazione dei beni, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di
- 1 - omologa di separazione proposta consensualmente dalle parti nr. 323/2024 nel procedimento rubricato al nr. 2362/2024 RG di Codesto Tribunale”.
“CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria dimora ove ritengono opportuno, nel mutuo rispetto.
2) La abitazione coniugale, condotta in locazione, è assegnata al Sig. che vi Parte_2 risiederà e si obbliga, al più presto e comunque entro l'omologa della separazione, a subentrare in via esclusiva nel contratto di locazione e a volturare a proprio nome i contratti relativi alla fornitura delle utenze che servono la ridetta abitazione.
3)I coniugi provvederanno entrambi al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e nulla corrispondendosi vicendevolmente.
4) Entrambi i coniugi si impegnano a regolare in altra sede le altre questioni patrimoniali non oggetto del presente atto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Cerreto D'Esi il 10/03/2018, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni ivi indicate e poi anche, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che dalla loro unione non sono nati figli e che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente ed a chiedere contestualmente lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 20/11/2024 il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e , omologando l'accordo intervenuto tra le Parte_1 Parte_2 parti alle condizioni della separazione indicate nel ricorso, e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti, con le quali i coniugi hanno ribadito la domanda di scioglimento del matrimonio, rappresentando che – dall'epoca della separazione – non hanno ripreso la convivenza coniugale ed hanno confermato di non volersi riconciliare.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha apposto il proprio visto in data 09/01/2025.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati in forza della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 20/11/2024, passata in giudicato.
Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Cerreto D'Esi il 10/03/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cerreto D'Esi al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2018.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non contrastano con l'ordine pubblico e con il superiore interesse della famiglia, tenuto conto che dal matrimonio non sono nati figli e non si verte in materia di diritti indisponibili.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Cerreto D'Esi il 10/03/2018 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cerreto
D'Esi al n. 1, parte I, ufficio 1, dell'anno 2018; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerreto D'Esi di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -