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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 941/2024 R.G.A.C.
FRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
18/02/79 rapp. e dif. dall'Avv. Enrico Valenti
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA DOTT.SSA
RE IA E PER ESSA QUALE MANDATARIA
IN PERSONA DEL SUO Controparte_2
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Calogero Alaimo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
opposizione avverso il pignoramento presso terzi in suo danno eseguito dalla Deduceva Controparte_1
l'opponente a sostegno dell'azione oggi intrapresa che l'avversato provvedimento era stato emanato al culmine di una procedura esecutiva formalmente viziata e pertanto concludeva instando affinché previa interinale sospensione dell'esecuzione il pignoramento impugnato venisse dichiarato privo di giuridica efficacia. La Controparte_1
costituendosi in giudizio preliminarmente e nel rito eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione e nel merito contestava il fondamento dell'avverso rimedio. Celebrata
l'istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali all'udienza del 19/03/2025 la causa veniva infine posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non ha meritato accoglimento.
Preliminarmente, piace ricordare come nel processo d'esecuzione le opposizioni tendano non già come nelle impugnazioni alla sostituzione di una pronuncia ritenuta non conforme al diritto nel caso concreto mediante la nuova pronuncia che si chiede al giudice dell'impugnazione bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi
2 dell'esecuzione diretto al fine di stabilire secondo le due previsioni degli artt. 615 e 617 c.p.c. la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente ovvero la regolarità formale dello stesso titolo del precetto dei singoli atti d'esecuzione. Pertanto come il giudice dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. non può che emettere una decisione che puramente e semplicemente accolga o rigetti l'opposizione a seconda che riconosca o meno come in qualsiasi giudizio di cognizione il diritto di chi agisce in executivis del pari l'opposizione agli esecutivi disciplinata dall'art. 617 stesso codice consiste in una mera querela nullitatis che non consente al giudice adito di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è rivolta l'opposizione. Va a questo punto osservato che la presente causa è stata iscritta al contenzioso ordinario senza il previo svolgimento della fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente per l'eventuale sospensione dell'esecuzione iniziata a seguito del pignoramento di somme detenute dal terzo debitor debitoris.
Invero con la novella legislativa entrata in vigore nel marzo del 2006 il legislatore ha introdotto una censura netta tra la fase sommaria di sospensione dell'esecuzione che si svolge innanzi al giudice dell'esecuzione e quella del giudizio di
3 opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi che si svolge innanzi al giudice istruttore. La nuova struttura del giudizio di opposizione ha enfatizzato l'autonomia e la peculiarità del procedimento sommario davanti al giudice dell'esecuzione che diventa momento imprescindibile per l'instaurazione del giudizio ordinario per opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi al punto che tale giudizio potrebbe non svolgersi mai qualora le parti non introducessero il la controversia in ossequio al dettato degli artt. 616 e 624 c.p.c. Pertanto
l'opposizione non può essere iscritta al ruolo contenzioso ordinario senza che prima si sia svolta la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione competente dovendo l'iscrizione a ruolo seguire la fissazione del termine perentorio a sensi degli artt. 616 o 618 c.p.c. Dall'illustrata peculiarità ed imprescindibilità della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione discende l'inammissibilità del giudizio incardinato direttamente davanti al giudice ordinario. Peraltro la scelta dell'opponente di iscrivere a ruolo la causa prima del ricorso al giudice dell'esecuzione non ha rimedio avendo la parte di fatto omesso un passaggio procedurale ben definito costituente necessario presupposto per dettato normativo della successiva iscrizione a ruolo. Sussistono ritenuta la novità della questione giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
AGRIGENTO 24/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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