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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Federico Bressan, consigliere delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 637/2024 R.G. V.G., iscritto in data 19.11.2024 su ricorso proposto ex artt. 3 e segg. legge n. 89/2001 da:
P.I. rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli, con domicilio eletto in Padova, Via
Tommaseo 78/C, presso lo studio dell'avvocato Marcello Poggioli, ricorrente nei confronti del
, C.F. in persona del Ministro pro tempore in Controparte_1 P.IVA_2 carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in
Venezia, San Marco 63, resistente avente ad oggetto: richiesta di riconoscimento di equo indennizzo per la durata irragionevole del processo ai sensi dell'art. 2 della L. 89/2001.
§
1. Letto il ricorso con il quale la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto il riconoscimento a proprio favore dell'indennità per i danni morali sofferti a causa e in dipendenza dell'eccessiva durata del procedimento concorsuale presupposto indicato in ricorso;
2. letta la documentazione allegata;
3. ritenuta la competenza di questa Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3, comma 1,
L. 89/2001, essendosi svolto il procedimento fallimentare presupposto avanti al
Tribunale di RO ( dichiarato con sentenza in Controparte_2 data 15.1.2015, chiuso con decreto depositato il 9.4.2024);
4. ritenuti sussistenti i requisiti stabiliti dalla legge n. 89/2001 per l'ammissibilità della domanda;
1 5. ritenuta la domanda tempestivamente proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 L. n. 89/2001;
6. ritenuto il ricorso procedibile, tenuto conto che al caso in esame non trova applicazione la disposizione di cui al combinato disposto degli artt.
1-ter, co. 1, e 2, co. 1, L. 89/2001, come modificata dalla legge 208/2015, art. 1, co. 777, 781, 782, atteso che nessuno dei rimedi preventivi legalmente previsti fa riferimento (e può quindi trovare applicazione) alla procedura fallimentare, riferendosi ai soli procedimenti specificamente individuati, né risulta possibile una loro interpretazione analogica, trattandosi di norma preclusiva dell'accesso alla giurisdizione e come tale di stretta interpretazione;
7. rilevato che la ricorrente, peraltro solo nella nota integrativa depositata in pct l'11.1.2025 afferma il proprio diritto all'equa riparazione deducendo di essere divenuta titolare del credito ammesso al passivo del fallimento, già di titolarità della
TT S.p.a. (poi , per effetto della scissione operata nel 2021 in Controparte_3 esito alla quale (società risultante dalla fusione per incorporazione della CP_4 del 2017) le ha attribuito tutti i propri “crediti commerciali o verso Controparte_3 fornitori”, e tuttavia, non allega – né tanto meno comprova – che la cessione del credito in commento sia stata accompagnata anche dalla cessione dell'eventuale credito per l'indennizzo derivante dalla durata non ragionevole del processo, il che vale – di per sé solo – ad evidenziare l'infondatezza della pretesa fatta valere in questa sede (e ancora spettante, in astratto, alla cedente);
8. rilevato altresì che la cessione del credito – come documentato dalla stessa ricorrente – si è verificata nel 2021 a seguito dell'operazione di scissione summenzionata, sicché, a fronte di un fallimento tuttora aperto, non sarebbe neppure dato ravvisare un credito per l'indennizzo spettante alla ricorrente/cessionaria;
9. ritenuto, ancora, che non vi è neanche prova che la ricorrente abbia comunicato la cessione al curatore ex art. 115, comma 2, L. Fall., con la conseguenza che difetta anche la sua qualità di “parte processuale” (v. Cass. Sez. 2, ord. n. 8053 del
21/03/2019);
10. ritenuto, quindi, il ricorso manifestamente infondato e che non possa essere accolto, con conseguente applicazione della sanzione processuale di cui all'art.
5- quater L 89/2001
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
2 condanna la ricorrente al pagamento, a favore della Parte_1
, della sanzione di euro 2.000,00 (duemila); Controparte_5 avverte l'istante che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art.
5-ter L. 89/2001 avanti a Questa Corte d'Appello di Venezia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Si comunichi.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il Consigliere delegato dott. Federico Bressan
3
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Federico Bressan, consigliere delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 637/2024 R.G. V.G., iscritto in data 19.11.2024 su ricorso proposto ex artt. 3 e segg. legge n. 89/2001 da:
P.I. rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Bruno Guaraldi e Marcello Poggioli, con domicilio eletto in Padova, Via
Tommaseo 78/C, presso lo studio dell'avvocato Marcello Poggioli, ricorrente nei confronti del
, C.F. in persona del Ministro pro tempore in Controparte_1 P.IVA_2 carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in
Venezia, San Marco 63, resistente avente ad oggetto: richiesta di riconoscimento di equo indennizzo per la durata irragionevole del processo ai sensi dell'art. 2 della L. 89/2001.
§
1. Letto il ricorso con il quale la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto il riconoscimento a proprio favore dell'indennità per i danni morali sofferti a causa e in dipendenza dell'eccessiva durata del procedimento concorsuale presupposto indicato in ricorso;
2. letta la documentazione allegata;
3. ritenuta la competenza di questa Corte d'Appello ai sensi dell'art. 3, comma 1,
L. 89/2001, essendosi svolto il procedimento fallimentare presupposto avanti al
Tribunale di RO ( dichiarato con sentenza in Controparte_2 data 15.1.2015, chiuso con decreto depositato il 9.4.2024);
4. ritenuti sussistenti i requisiti stabiliti dalla legge n. 89/2001 per l'ammissibilità della domanda;
1 5. ritenuta la domanda tempestivamente proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 L. n. 89/2001;
6. ritenuto il ricorso procedibile, tenuto conto che al caso in esame non trova applicazione la disposizione di cui al combinato disposto degli artt.
1-ter, co. 1, e 2, co. 1, L. 89/2001, come modificata dalla legge 208/2015, art. 1, co. 777, 781, 782, atteso che nessuno dei rimedi preventivi legalmente previsti fa riferimento (e può quindi trovare applicazione) alla procedura fallimentare, riferendosi ai soli procedimenti specificamente individuati, né risulta possibile una loro interpretazione analogica, trattandosi di norma preclusiva dell'accesso alla giurisdizione e come tale di stretta interpretazione;
7. rilevato che la ricorrente, peraltro solo nella nota integrativa depositata in pct l'11.1.2025 afferma il proprio diritto all'equa riparazione deducendo di essere divenuta titolare del credito ammesso al passivo del fallimento, già di titolarità della
TT S.p.a. (poi , per effetto della scissione operata nel 2021 in Controparte_3 esito alla quale (società risultante dalla fusione per incorporazione della CP_4 del 2017) le ha attribuito tutti i propri “crediti commerciali o verso Controparte_3 fornitori”, e tuttavia, non allega – né tanto meno comprova – che la cessione del credito in commento sia stata accompagnata anche dalla cessione dell'eventuale credito per l'indennizzo derivante dalla durata non ragionevole del processo, il che vale – di per sé solo – ad evidenziare l'infondatezza della pretesa fatta valere in questa sede (e ancora spettante, in astratto, alla cedente);
8. rilevato altresì che la cessione del credito – come documentato dalla stessa ricorrente – si è verificata nel 2021 a seguito dell'operazione di scissione summenzionata, sicché, a fronte di un fallimento tuttora aperto, non sarebbe neppure dato ravvisare un credito per l'indennizzo spettante alla ricorrente/cessionaria;
9. ritenuto, ancora, che non vi è neanche prova che la ricorrente abbia comunicato la cessione al curatore ex art. 115, comma 2, L. Fall., con la conseguenza che difetta anche la sua qualità di “parte processuale” (v. Cass. Sez. 2, ord. n. 8053 del
21/03/2019);
10. ritenuto, quindi, il ricorso manifestamente infondato e che non possa essere accolto, con conseguente applicazione della sanzione processuale di cui all'art.
5- quater L 89/2001
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
2 condanna la ricorrente al pagamento, a favore della Parte_1
, della sanzione di euro 2.000,00 (duemila); Controparte_5 avverte l'istante che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art.
5-ter L. 89/2001 avanti a Questa Corte d'Appello di Venezia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Si comunichi.
Così deciso il 5 giugno 2025
Il Consigliere delegato dott. Federico Bressan
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