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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummari Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/06/2025 al n. 1738/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. VISONE GIOVANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. BIFULCO ILARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in BRUSCIANO (NA) il 06.02.2016, dalla cui unione nascevano due figli, nato il [...] in [...], e Persona_1 Pt_3
, nato il [...] in [...], evidenziavano che il Tribunale di Nola
[...]
aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n.
1982/2023 del 03.07.2023 resa nel procedimento R.G. n. 4352/2022.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è
2 perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Brusciano il
06.02.2016, trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune, Atto n. 2 parte I anno 2016;
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Brusciano;
3) confermare per quanto necessario e di ragione le disposizioni della sentenza di separazione emssa dal Tribunale di Nola II sezione civile in data 26.06.2023 a margine della procedura n. 4352/2022
R.G. con le ulteriori condizioni di separazione:
4) di comune accordo, preso atto delle reciproche condizioni economiche, entrambi rinunciano agli alimenti, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
5) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
6) i coniugi consentono al rilascio senza limitazioni dei rispettivi passaporti e carta d'identità valide per l'espatrio e all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il giorno 06.02.2016 in Brusciano (NA) tra nata a Parte_1
NAPOLI il 17.03.1984 e nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 2, Parte I,
Anno 2016);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummari Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/06/2025 al n. 1738/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio promosso da nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. VISONE GIOVANNA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. BIFULCO ILARIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in BRUSCIANO (NA) il 06.02.2016, dalla cui unione nascevano due figli, nato il [...] in [...], e Persona_1 Pt_3
, nato il [...] in [...], evidenziavano che il Tribunale di Nola
[...]
aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n.
1982/2023 del 03.07.2023 resa nel procedimento R.G. n. 4352/2022.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre dodici mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è
2 perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in Brusciano il
06.02.2016, trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune, Atto n. 2 parte I anno 2016;
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brusciano di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Brusciano;
3) confermare per quanto necessario e di ragione le disposizioni della sentenza di separazione emssa dal Tribunale di Nola II sezione civile in data 26.06.2023 a margine della procedura n. 4352/2022
R.G. con le ulteriori condizioni di separazione:
4) di comune accordo, preso atto delle reciproche condizioni economiche, entrambi rinunciano agli alimenti, dichiarando di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
5) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
6) i coniugi consentono al rilascio senza limitazioni dei rispettivi passaporti e carta d'identità valide per l'espatrio e all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il giorno 06.02.2016 in Brusciano (NA) tra nata a Parte_1
NAPOLI il 17.03.1984 e nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 2, Parte I,
Anno 2016);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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