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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1275/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente;
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1275/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3696/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 12/09/2023, pubblicata notificata l'
8/11/2023,
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Parte_1
Bifano e avv.to Annamaria Goglia ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Dei Principati n. 78, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Grasso ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Luca Giordano n.
82;
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3696/2023 del Tribunale di Salerno – Azione di rilascio di immobile detenuto “sine titulo”
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/11 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 6/12/2023 presso il procuratore costituito in primo grado, e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 13/12/2023, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 3696/2023 del
Tribunale di Salerno, depositata in data 12/09/2023, notificata l'8/11/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Salerno alla Parte_1
via Marchiafava n. 12 scala D int.1; 2) Condanna al Parte_1
pagamento in favore di , della somma complessiva di Controparte_1
euro 13.600,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sino a soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali iva e cnap”. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, Parte_1
per sentirlo condannare al rilascio dell'alloggio sito in Salerno, alla via Marchiafava n. 12, scala D, int. 1, detenuto sine titulo dal convenuto, con condanna al risarcimento dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese.
pag. 3/11 Esponeva l'attore di essere proprietaria del complesso residenziale in cui era presente il suddetto alloggio e che, a seguito di bando del 02.02.1991, la Filiale di Salerno CP_1
aveva elaborato una graduatoria di dipendenti postali aspiranti all'assegnazione di n. 72 alloggi in via di costruzione in Via
Marchiafava nn. 10/12, i cui esiti venivano comunicati agli interessati dall'allora Direzione Provinciale P.T. di Salerno con invito a produrre la relativa documentazione per procedere alla scelta dell'alloggio. Tuttavia, a causa della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici interessanti la zona di Salerno, il complesso residenziale veniva requisito dal Comune di Salerno con ordinanza del 10.11.1992 per destinarlo alla sistemazione di alcuni senza tetto e, quindi, prima della consegna agli aventi diritto in base alla graduatoria citata.
L'ordinanza comunale veniva impugnata dalla Controparte_2
con ricorso al TAR che sospendeva il
[...]
provvedimento impugnato e, con intervento del Prefetto, la quasi totalità degli alloggi liberati fu affidata direttamente dal
Comune ai dipendenti postali in graduatoria;
nel corso della consegna, alcuni soggetti non inclusi in graduatoria,
pag. 4/11 approfittando della situazione caotica creatasi, occuparono abusivamente gli alloggi.
Tra gli occupanti senza titolo vi era anche Parte_1
nei cui confronti parte attrice introduceva pertanto il giudizio de quo per il rilascio dell'immobile e per il risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il quale Parte_1
deduceva il difetto di preventivo tentativo di mediazione, la sospensione del giudizio, per pendenza di altro giudizio analogo presso la Corte di Appello di Salerno, tendente alla regolarizzazione del rapporto di fatto intercorrente tra le parti in contratto di locazione, oltre a contestare nel merito la pretesa attorea. .
Alla udienza dell'8/10/2013, il G.I., rilevata la natura petitoria dava corso alla trattazione della causa., e rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa era decisa con la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile e contestuale domanda risarcitoria.
pag. 5/11 Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Errata e7o incompleta ricostruzione in punto di fatto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 5, terzo periodo della L. 431/98, impugnando la qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., per il riconoscimento della illegittima occupazione;
2. Violazione e/o falsa applicazione della L. 431/98 in relazione alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno, in relazione alla valutazione del danno da occupazione illegittima “in re ipsa”. Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima, di accogliere i motivi di cui all'atto di appello. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente si costituiva in giudizio quale parte appellata, che chiedeva nel Controparte_1
merito di rigettare l'interposto gravame, insistendo per l'accertata occupazione senza titolo, e facendo presente che aveva lasciata l'abitazione, per cui rilevava la Parte_1
cassata materia del contendere, con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio.
pag. 6/11 Fissata la prima udienza e, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare e depositate le note di trattazione scritta, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione, che veniva accolta sul presupposto del valuto pericolo grave ed irreparabile, con fissazione dell'udienza ex art. 352 cpc.
Depositate le comparse conclusionali e la memoria di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate.
In primo luogo, va osservato che non ricorre una ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto
[...]
a interesse alla pronuncia sia in ordine all'ordine di Pt_1
rilascio, ma anche per la parte relativa alla condanna risarcitoria, e tra le parti non può dirsi cessata la contesa, permanendo una diversa prospettazione delle rispettive istanze. Passando ai motivi di appello, il primo motivo è relativo alla qualificazione giudica della domanda della
[...]
nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la CP_1
domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in pag. 7/11 quanto ha ad oggetto il riconoscimento della illegittima occupazione dell'immobile da parte del in Parte_1
assenza di qualsiasi titolo. Peraltro, lo stesso Parte_1
riconosce di aver partecipato al bando di assegnazione dell'alloggio senza la conseguente assegnazione dell'immobile, ed occupando confidando nella futura attribuzione dello stesso. Il giudice di primo grado ha escluso sulla base delle prove e delle affermazioni di parte la possibile configurazione di un rapporto locatizio di fatto, da sottoporre a regolamentazione successiva. L'appellante, sul punto, sostiene, viceversa che le non fossero nella CP_1
piena disponibilità degli alloggi e che comunque, pur in assenza della assegnazione, vi fosse una condizione di locazione di fatto tollerata nel tempo, e sostenuta dal pagamento delle utenze da parte dell'occupante e delle opere di conservazione dell'immobile. Orbene, il sostenuto difetto di disponibilità degli immobili, per non essere collaudati, non incide sulla proprietà del bene che non viene in contestazione, in ragione del riconoscimento della qualità di potenziale assegnatario dell'alloggio da parte dell'appellante, assegnazione mai perfezionatasi. Orbene, se è vero che la pag. 8/11 locazione di fatto configura un rapporto locatizio non perfezionato attraverso la forma scritta, ma desumibile da comportamenti e circostanze concrete che dimostrano l'esistenza di un accordo locativo, deve appunto provarsi l'accordo locativo che nel caso di specie è escluso a monte dalla consapevolezza dell'occupante di essere un potenziale assegnatario dell'alloggio in seguito al perfezionamento della relativa procedura di gara e di assegnazione. Da ciò ne deriva la corretta qualificazione dell'azione come azione di rivendicazione volta al recupero della disponibilità materiale dell'immobile occupato senza titolo legittimante. Il motivo è infondato. Il secondo motivo di appello relativo al risarcimento del danno è viceversa fondato. In relazione al danno da occupazione senza titolo se esso può dirsi collegato alla mancata possibilità di utilizzo immediato o mediato dell'immobile, inteso come presunzione iuris tantum della sussistenza del pregiudizio, da determinarsi anche in via equitativa, va osservato che in presenza di contestazione sulla ricorrenza del danno, come nel caso di specie, in relazione alla mancata prova di parametri oggettivi della perdita patrimoniale subita, in assenza di elementi di fatto o presuntivi pag. 9/11 dell'utilizzo alternativo e del maggior aver, rispetto agli esborsi operati dall'occupante e non contestati dalle Controparte_1
Il criterio scelto dal primo giudice pertanto di riferimento
[...]
a elementi estranei al processo per addivenire alla liquidazione equitativa appare pertanto priva di riferimenti oggettivi desumibili dall'istruttoria e come tale va riformata, accogliendo il motivo di appello. L'esito complessivo del giudizio, in relazione al primo e secondo grado giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 3696/2023 del Controparte_1
Tribunale di Salerno, depositata in data 12/09/2023, notificata l'8/11/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Controparte_1
confermata per il resto la decisione di primo grado.
[...]
2. Compensa le spese tra le parti;
pag. 10/11 Da atto che non sussistono per l'appellante i presupposti di legge per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di
Salerno 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 21/05/2025
Il Consigliere Il Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Vito Colucci
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1275/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente;
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1275/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3696/2023 del Tribunale di Salerno, depositata in data 12/09/2023, pubblicata notificata l'
8/11/2023,
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Carmelo Parte_1
Bifano e avv.to Annamaria Goglia ed elettivamente domiciliato in Salerno (SA), alla Dei Principati n. 78, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Carlo Grasso ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Luca Giordano n.
82;
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3696/2023 del Tribunale di Salerno – Azione di rilascio di immobile detenuto “sine titulo”
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/11 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 6/12/2023 presso il procuratore costituito in primo grado, e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 13/12/2023, Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 3696/2023 del
Tribunale di Salerno, depositata in data 12/09/2023, notificata l'8/11/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Salerno alla Parte_1
via Marchiafava n. 12 scala D int.1; 2) Condanna al Parte_1
pagamento in favore di , della somma complessiva di Controparte_1
euro 13.600,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali sino a soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio liquidate in € 2.906,00, oltre spese generali iva e cnap”. Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Salerno, Parte_1
per sentirlo condannare al rilascio dell'alloggio sito in Salerno, alla via Marchiafava n. 12, scala D, int. 1, detenuto sine titulo dal convenuto, con condanna al risarcimento dei danni subiti, il tutto con vittoria di spese.
pag. 3/11 Esponeva l'attore di essere proprietaria del complesso residenziale in cui era presente il suddetto alloggio e che, a seguito di bando del 02.02.1991, la Filiale di Salerno CP_1
aveva elaborato una graduatoria di dipendenti postali aspiranti all'assegnazione di n. 72 alloggi in via di costruzione in Via
Marchiafava nn. 10/12, i cui esiti venivano comunicati agli interessati dall'allora Direzione Provinciale P.T. di Salerno con invito a produrre la relativa documentazione per procedere alla scelta dell'alloggio. Tuttavia, a causa della situazione di emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici interessanti la zona di Salerno, il complesso residenziale veniva requisito dal Comune di Salerno con ordinanza del 10.11.1992 per destinarlo alla sistemazione di alcuni senza tetto e, quindi, prima della consegna agli aventi diritto in base alla graduatoria citata.
L'ordinanza comunale veniva impugnata dalla Controparte_2
con ricorso al TAR che sospendeva il
[...]
provvedimento impugnato e, con intervento del Prefetto, la quasi totalità degli alloggi liberati fu affidata direttamente dal
Comune ai dipendenti postali in graduatoria;
nel corso della consegna, alcuni soggetti non inclusi in graduatoria,
pag. 4/11 approfittando della situazione caotica creatasi, occuparono abusivamente gli alloggi.
Tra gli occupanti senza titolo vi era anche Parte_1
nei cui confronti parte attrice introduceva pertanto il giudizio de quo per il rilascio dell'immobile e per il risarcimento dei danni.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il quale Parte_1
deduceva il difetto di preventivo tentativo di mediazione, la sospensione del giudizio, per pendenza di altro giudizio analogo presso la Corte di Appello di Salerno, tendente alla regolarizzazione del rapporto di fatto intercorrente tra le parti in contratto di locazione, oltre a contestare nel merito la pretesa attorea. .
Alla udienza dell'8/10/2013, il G.I., rilevata la natura petitoria dava corso alla trattazione della causa., e rinviata per la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La causa era decisa con la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile e contestuale domanda risarcitoria.
pag. 5/11 Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Errata e7o incompleta ricostruzione in punto di fatto – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 comma 5, terzo periodo della L. 431/98, impugnando la qualificazione giuridica della domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., per il riconoscimento della illegittima occupazione;
2. Violazione e/o falsa applicazione della L. 431/98 in relazione alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno, in relazione alla valutazione del danno da occupazione illegittima “in re ipsa”. Chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima, di accogliere i motivi di cui all'atto di appello. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente si costituiva in giudizio quale parte appellata, che chiedeva nel Controparte_1
merito di rigettare l'interposto gravame, insistendo per l'accertata occupazione senza titolo, e facendo presente che aveva lasciata l'abitazione, per cui rilevava la Parte_1
cassata materia del contendere, con vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio.
pag. 6/11 Fissata la prima udienza e, disposta la trattazione del giudizio secondo il rito cartolare e depositate le note di trattazione scritta, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione, che veniva accolta sul presupposto del valuto pericolo grave ed irreparabile, con fissazione dell'udienza ex art. 352 cpc.
Depositate le comparse conclusionali e la memoria di replica, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione e la causa viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate.
In primo luogo, va osservato che non ricorre una ipotesi di cessazione della materia del contendere in quanto
[...]
a interesse alla pronuncia sia in ordine all'ordine di Pt_1
rilascio, ma anche per la parte relativa alla condanna risarcitoria, e tra le parti non può dirsi cessata la contesa, permanendo una diversa prospettazione delle rispettive istanze. Passando ai motivi di appello, il primo motivo è relativo alla qualificazione giudica della domanda della
[...]
nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la CP_1
domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., in pag. 7/11 quanto ha ad oggetto il riconoscimento della illegittima occupazione dell'immobile da parte del in Parte_1
assenza di qualsiasi titolo. Peraltro, lo stesso Parte_1
riconosce di aver partecipato al bando di assegnazione dell'alloggio senza la conseguente assegnazione dell'immobile, ed occupando confidando nella futura attribuzione dello stesso. Il giudice di primo grado ha escluso sulla base delle prove e delle affermazioni di parte la possibile configurazione di un rapporto locatizio di fatto, da sottoporre a regolamentazione successiva. L'appellante, sul punto, sostiene, viceversa che le non fossero nella CP_1
piena disponibilità degli alloggi e che comunque, pur in assenza della assegnazione, vi fosse una condizione di locazione di fatto tollerata nel tempo, e sostenuta dal pagamento delle utenze da parte dell'occupante e delle opere di conservazione dell'immobile. Orbene, il sostenuto difetto di disponibilità degli immobili, per non essere collaudati, non incide sulla proprietà del bene che non viene in contestazione, in ragione del riconoscimento della qualità di potenziale assegnatario dell'alloggio da parte dell'appellante, assegnazione mai perfezionatasi. Orbene, se è vero che la pag. 8/11 locazione di fatto configura un rapporto locatizio non perfezionato attraverso la forma scritta, ma desumibile da comportamenti e circostanze concrete che dimostrano l'esistenza di un accordo locativo, deve appunto provarsi l'accordo locativo che nel caso di specie è escluso a monte dalla consapevolezza dell'occupante di essere un potenziale assegnatario dell'alloggio in seguito al perfezionamento della relativa procedura di gara e di assegnazione. Da ciò ne deriva la corretta qualificazione dell'azione come azione di rivendicazione volta al recupero della disponibilità materiale dell'immobile occupato senza titolo legittimante. Il motivo è infondato. Il secondo motivo di appello relativo al risarcimento del danno è viceversa fondato. In relazione al danno da occupazione senza titolo se esso può dirsi collegato alla mancata possibilità di utilizzo immediato o mediato dell'immobile, inteso come presunzione iuris tantum della sussistenza del pregiudizio, da determinarsi anche in via equitativa, va osservato che in presenza di contestazione sulla ricorrenza del danno, come nel caso di specie, in relazione alla mancata prova di parametri oggettivi della perdita patrimoniale subita, in assenza di elementi di fatto o presuntivi pag. 9/11 dell'utilizzo alternativo e del maggior aver, rispetto agli esborsi operati dall'occupante e non contestati dalle Controparte_1
Il criterio scelto dal primo giudice pertanto di riferimento
[...]
a elementi estranei al processo per addivenire alla liquidazione equitativa appare pertanto priva di riferimenti oggettivi desumibili dall'istruttoria e come tale va riformata, accogliendo il motivo di appello. L'esito complessivo del giudizio, in relazione al primo e secondo grado giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 3696/2023 del Controparte_1
Tribunale di Salerno, depositata in data 12/09/2023, notificata l'8/11/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Controparte_1
confermata per il resto la decisione di primo grado.
[...]
2. Compensa le spese tra le parti;
pag. 10/11 Da atto che non sussistono per l'appellante i presupposti di legge per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di
Salerno 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 21/05/2025
Il Consigliere Il Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Vito Colucci
pag. 11/11