TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/07/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il giudice, dr. Enrico Quaranta
decidendo sul ricorso per la omologa del piano di ristrutturazione familiare formulata ai sensi degli artt. 67 e ss., presentato da:
Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 e CP "
[...] nata a [...] U.S.A. il 12/11/1970 C.F. C.F. 2 residenti in
, "
Sparanise, alla via Don Mattia Chicchi n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Armando di Tella, CF: domiciliati presso il di lui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via C.F. 3
Roberto D'Angiò, ang. P.zza San Francesco, n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
- Ricorrenti -
Con la partecipazione di:
CP_3 società soggetta all'attività di direzione e (già Controparte_2
coordinamento della con sede legale in Torino, via Bellini n. 2 (C.F. Controparte_4
P.IVA_1 ,P.I. P.IVA_2 , in persona della procuratrice speciale Dr.ssa CP_5 giusta procura speciale conferita con atto del Notaio Persona_1 in data 6/12/2017, n. rep. 54081, n.
d'ordine 10280, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Minoli del Foro di Torino (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Viotti n. 4, C.F._4
giusta procura in atti. L'avv. Paolo Minoli ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo EC n. fax 0118127553 [in Email_1
Cont seguito ];
Controparte_7 con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo n. P.IVA_3 appartenente al Gruppo IVA
Controparte_8 con partita IVA P.IVA_4 Capitale sociale di Euro 205.722.715,00 i.v., iscritta con il numero R.E.A. 413233, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Controparte_8 in persona del procuratore
,
speciale, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano Parte_2 del Foro di Roma, cod. fisc.: Codice Fiscale_5 (che ai sensi dell'art. 70 co. II del C.C.I. ha Email_2dichiarato di voler ricevere le comunicazioni via pec all'indirizzo: ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.
"quale procuratore di se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., cod. fisc. [...] Controparte_9
il quale elegge domicilio presso il proprio studio in RT alla Via M. Ferrara C.F._6
,
n. 11-c.
- creditori opponenti -
letti gli atti e i documenti del procedimento;
letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi dell'art. 37, 66, 67 e 68 CCII per la ristrutturazione dei debiti e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dr. Commercialista
[...]
Per_2;
lette le note scritte, in atti allegate, di cui all'udienza del 10.07.2025, in cui le parti erano presenti e concludevano come segue:
per parte ricorrente, Parte_1 e Controparte_1 , l'Avv. Armando di Tella che si riporta alla richiesta di omologa e così conclude: "Non si comprendono le motivazioni sottese alle doglianze sollevate atteso che, come appare evidente, l'OCC in data 11/03/2025, notificava all'Avv. CP_9
[...] ben 2 EC e precisamente una alle ore 15.52 ed un'altra, nella qualità di difensore della
Sig.ra Parte_3 alle 18.50. Le note, quindi, erano notificate nel termine prescritto e disposto di 30 giorni dall'emissione del provvedimento avvenuto in data 19.02.205. Si conclude, pertanto, per il rigetto delle eccezioni sollevate che, allo stato, hanno conseguito solo il poco onorevole risultato di ritardare una procedura che, per sua essenza, trae la ratio da una necessità di salvaguardare, salvaguardando parte del patrimonio, l'equilibrio psico fisico dei soggetti indebitati. Chiede, quini, che il Giudice adotti le necessarie censure nei confronti dell'opponente"
Per P_ , l'avv. Dario Cusumano che così conclude: si oppone alla richiesta di omologa del piano del consumatore proposto, per le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate nelle osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti (trasmesse all'O.C.C. in data 18.03.2025 e depositate nel fascicolo telematico della procedura) ed alle quali integralmente si riporta. Al contempo, non possiamo esimerci dal ribadire che l'istanza dei debitori non potrà trovare accoglimento per insussistenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 69 del C.C.I.I., avendo i debitori determinato la lamentata situazione di sovraindebitamento con colpa grave e/o malafede per avere contratto debiti nella piena consapevolezza di non poterli onorare.si riporta alla memoria difensiva.
quale procuratore di se stesso, che così conclude: ci si riporta alle L'avv. Controparte_9 و
difese svolte in comparsa e con riferimento al riscontro depositato in data odierna dal Parte_4
[...] si fa rilevare che il domicilio eletto dalle eredi del compianto avv. Persona_3 nel richiamato atto di precetto era limitato alla mera procedura esecutiva e non ad ulteriori attività, pertanto il Gestore avrebbe dovuto ritualmente comunicare personalmente alle medesime il decreto entro i termini previsti. Inoltre, il Gestore ha confermato di aver estromesso lo scrivente dall'elenco dei creditori, avendo inopinatamente inserito in sua vece la sig.ra Parte_3 nonostante abbia preso atto che la sentenza n. 4052/2024, emessa a definizione del giudizio RG 1860/16, ha espressamente liquidato la somma di € 2.906,00 oltre spese generale e accessori di legge, in favore del procuratore antistatario. Non solo. Appare inoltre evidente che la predetta somma andava tra l'altro inclusa tra quelle assistite da privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., tenuto conto che le stesse sono state liquidate con la sentenza n. 4052/2024 emessa il 4.11.2024, pertanto entro i due anni dalla relazione per cui è causa. Infine, nel condividere pienamente le osservazioni formulate dai creditori e nel ravvisare la sussistenzaControparte_7, CP0 e CP1 e Controparte_2
di ragioni soggettive e oggettive ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ci si oppone all'omologa con ogni consequenziale provvedimento
Il dot. Persona_2 quale gestore della crisi, che così conclude: In merito alla notifica del decreto و
si evidenzia, come risulta dalle EC e dalle relative ricevute di consegna, che le stesse sono state effettuate dal sottoscritto in data 11/03/2025 e quindi nei termini previsti. Nello specifico sono state notificate all'Avv. una EC alle ore 15.52 ed una seconda EC, nella qualità di Controparte_9
Parte_3 alle 18.50 del 11/03/2025. Le rispettive ricevute di consegna difensore della Sig.ra riportano data 11/03/2025 ore 15.52 e 11/03/2025 ore 18.51. In merito al residuo credito vantato
(sentenza nr. 1958/2013), di € 4.986,06 spettantedagli eredi del compianto Avv. Persona_3
Parte_5 e alla sig.ra Parte_6 alla sig.ra risulta dall'atto di precetto che le stesse sono difese e rappresentate dall'avv. e dallo stesso atto risulta che tutte le Controparte_9
comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo EC dell'Avv. Controparte_9 come
,
effettivamente è stato fatto. In merito al secondo punto il sottoscritto Parte_4 venuto a conoscenza dal debitore della sentenza nr. 4052/2024, richiedeva tramite EC in data 20/11/2024
all'Avv. CP_9 l'aggiornamento del credito vantato nei confronti della sig.ra CP
e del sig. Parte_1
[...] In data 02/12/2024 lo stesso Avv. Controparte_9
trasmetteva mediante EC copia della sentenza citata relativa al Procedimento RG n. 1860/2016 da cui emergeva la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di [...] Parte 3 liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA attribuita all'Avv. antistatario e che il sottoscritto provvedeva a inserire nel Controparte_9
Piano per un importo complessivo pari a € 4.240,20 sotto dicitura "Spese Legali Sentenza
Procedimento RG 1860/2016" con titolo di prelazione "Chirografario". Si specifica a tal fine che il credito è attribuito all'Avv. Controparte_9 in qualità di procuratore antistatario.
ha pronunciato ex art. 70 CCII, la seguente:
SENTENZA
I coniugi Parte_1 e Controparte_1 hanno presentato un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 CCII, con istanza di omologa e relazione del professionista incaricato.
I ricorrenti hanno esposto:
- di essere il Guida dipendente presso Controparte_12 Esterna di Roma U.E.P.E.; la CP_1 di essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di professoressa di inglese presso l'istituto Comprensivo di Castel Volturno Centro;
di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. c) del
-
D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
che, sussistono i presupposti di ammissibilità ed in particolare: di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) CCII;
- di non essere soggetti a procedure concorsuali;
- di non aver avuto accesso all'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda e comunque di non averne avuto accesso per più di due volte;
che, su ricorso degli istanti, l'Organismo Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell' Controparte_13 ha nominato il dott. Persona_2 con studio a San Prisco, alla Via A. Stellato, indirizzo EC
,
quale Gestore della crisi, incaricato della redazioneEmail_3 della relazione alla "Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore"; che il gestore della crisi ha depositato la relazione particolareggiata e la proposta di piano del consumatore;
IN FATTO E IN DIRITTO I sig.ri Pt_1 e CP , dopo una breve permanenza presso l'abitazione dei genitori, completavano in modo sommario la costruzione di una villetta a schiera situata in Calvi Risorta (CE),
CP le aveva donato. alla via Armando e Luigi Fuoco n. 49, immobile che il padre della un contratto di mutuo fondiarioIn data 15 marzo 2004, stipulavano con la Controparte_14
dell'importo di €150.000, della durata di 25 anni, da restituire in 300 rate mensili posticipate di
€968,29. Le rate venivano regolarmente corrisposte fino alla n. 41, che scadeva il 31 agosto 2007, momento in cui il debito residuo ammontava a €140.204,14.
La somma ricevuta a titolo di mutuo veniva destinata in parte ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione in via Armando e Luigi Fuoco e in parte all'acquisto di un terreno edificabile in via
Bizzarri, sempre in Calvi Risorta (CE), ove i coniugi iniziavano la costruzione di una nuova villa.
Non riuscendo più a far fronte alle spese, i coniugi Parte_7 mettevano in vendita la villetta di via Armando e Luigi Fuoco. Il 10 novembre 2006, Controparte_1 stipulava con i coniugi Parte_8 e Parte_3 un contratto preliminare di compravendita, con il quale si impegnava a cedere l'immobile al prezzo complessivo di €120.000.
Al momento della stipula, riceveva dai promissari acquirenti una caparra confirmatoria di €25.000; il saldo residuo di €95.000 sarebbe stato versato alla stipula del contratto definitivo, prevista entro il 30 marzo 2007, previa concessione di un mutuo richiesto dai Pt_8 alla Controparte_15
La promittente veditrice ( CP ), contestualmente, si impegnava a estinguere l'ipoteca da cui era gravato l'immobile promesso in vendita, pari a €142.529,83, garantendo il trasferimento dell'unità immobiliare libera da vincoli di sorta. Nondimeno, alla scadenza del termine previsto, la CP non riusciva ad ottemperare al predetto impegno.
Di comune accordo, i coniugi Pt_8 versavano un'ulteriore somma di €40.000 e prendevano possesso dell'immobile nel luglio 2007.
Con una successiva scrittura privata, del 14 gennaio 2008, la venditrice prendeva atto delle somme ricevute e ribadiva l'impegno a estinguere l'ipoteca a favore della al fine di procedere CP4
alla stipula del contratto definitivo.
Nel frattempo, i coniugi Pt_1 e CP a causa dei costi legati alla costruzione della nuova villa sul terreno acquistato, non riuscivano né a versare le rate del mutuo né a estinguere l'ipoteca gravante sull'abitazione promessa in vendita. Con sentenza n. 1958/2013, pubblicata in data 4 novembre 2013 (RG n. 5133/2008), il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere: - accertava e dichiarava la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 10 novembre 2006, per grave inadempimento da parte della sig.ra CP_1
[...] ;- condannava Controparte_1 al pagamento, in favore dei promissari acquirenti
Parte_3 , dell'importo complessivo di €95.000,00, di cui €65.000,00 a titolo Parte_8 e
di restituzione della caparra confirmatoria versata e €30.000,00 a titolo di risarcimento danni, come previsto dalla clausola penale contenuta nello stesso contratto preliminare, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
condannava, altresì, la
CP al pagamento delle spese di lite, liquidate in €390,00 per esborsi e €7.500,00 per compenso professionale, ai sensi del D.M. 140/2012, oltre IVA e CPA.
I coniugi Parte_7 'in forte difficoltà economica, venivano attinti da una serie di esecuzioni immobiliari avviate dalla Banca, IT (già Controparte_14 ) e dai promissari acquirenti
(Pt 8 e Pt_3 ), per inadempienze contrattuali e debiti non adempiuti.
Segnatamente, Controparte_16 (già Controparte_14 avviava la procedura di pignoramento e Parte_7 situato in Calvisuccessiva esecuzione immobiliare sull'immobile dei coniugi
Risorta (CE), traversa di via Armando e Luigi Fuoco n. 49. Tale immobile veniva quindi trasferito a seguito di vendita giudiziaria in data 17 dicembre 2018, come da atto di repertorio n. 2172/2018.
A seguito di tale vendita forzata, perdeva efficacia l'atto di precetto notificato in data 8 febbraio 2016 dai promissari acquirenti Parte_8 con cui si era ingiunto alla sig.rae Parte_3
Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 97.352,69.
Non avendo ottenuto soddisfazione dal ricavato della prima esecuzione, i medesimi creditori procedevano a pignorare una seconda unità immobiliare intestata ai coniugi, ubicata in Calvi Risorta
(CE), via Bizzarri s.n.c., identificata al Catasto Fabbricati - Foglio 12, Particella 5277, consistenza
11,5 vani. Anche questo immobile veniva assoggettato a esecuzione forzata e trasferito con atto giudiziario in data 7 ottobre 2022 (Repertorio n. 1249/2022).
Detto in altri termini, il primo immobile veniva venduto all'asta, e ciò tuttavia non era stato sufficiente a coprire quanto dovuto ai creditori, i quali, pertanto, procedevano a pignoramento anche di un secondo immobile.
La situazione finanziaria dei coniugi Parte_7 risultava notevolmente compromessa, in quanto, per sostenere i lavori di costruzione della villa sita in Calvi Risorta (CE), via Bizzarri s.n.c., oltre ad aver utilizzato le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria dai promissari acquirenti avevano altresì fatto ricorso ad una serie di finanziamenti. Ed وParte_3 Parte_8 e
Parte_1infatti, nel 2010, il sig. contraeva un debito di € 20.000,00 con il sig. CP7 [...] , nel 2016, otteneva un finanziamento di € 44.280,00 dalla società Dynamica Retail, nel
2018, accedeva a un ulteriore prestito di € 45.120,00 erogato da Santander Consumer Bank S.p.A.
Con l'obiettivo di rinegoziare o consolidare i debiti pregressi, i coniugi stipulavano nuovi contratti di finanziamento;
infatti, nel 2022 la sig.ra sottoscriveva altri due prestiti, di cuiControparte_1 un primo del valore di € 30.000,00 con P_ ed un secondo del valore di € 35.400,00 con
Creditis. Nel 2023, il sig. Pt 1 otteneva un ulteriore finanziamento di € 39.960,00 con CP_4
In virtù di quanto sopra, chiedevano si dichiarasse aperta la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Nel dettaglio, sulla base delle allegazioni di parti ricorrenti e procedendo ad un esame delle singole posizioni debitorie, risulta quanto segue:
Indirizzo Titolo di Creditore P.IVA/CF Importo Debito Prelazione creditore
Via Galileo
1 OCC c/o ODCEC di RT Galilei, 2-81100 3.826,33 Prededuzione
RT (CE)
Viale Consiglio
d'Europa, 39- 2 Avv. Di Tella Armando 7.088,60 Privilegio Santa Maria C.V.
(CE)
Data stipula Ammontar Tipologia Rata Debito Titolo di 0 e debito Debitore Creditore concessione Mensile Residuo Contratto Prelazione iniziale prestito
Cessione del EL (Credit 14/02/2023 1 Guida Andrea 39.960,00 333,00 34.965,00 Chirografario SpA) Quinto
Cessione del Dynamica 11/01/2019 2 Guida Andrea 44.280,00 369,00 21.402,00 Chirografario Quinto Retail
Santander Delegazione
3 Guida Andrea 26/03/2018 di 45.120,00 376,00 20.494,00 Chirografario Consumer
Bank SpA Pagamento
Prestiti da Pignoramento 17/05/2019 4 Guida Andrea 34.872,51 250,00 9.900,00 Chirografario Cucinella Terzi
Credito al 5 Guida Andrea FCA Bank 15/12/2017 27.456,00 286,00 11.632,53 Chirografario Consumo
Guida Apertura di CI AAK NO 6 credito in 25.388,40 Chirografario NA SA C/C (cointestato)
123.781,93 Data stipula Ammontar 0 Tipologia Rata Debito Titolo di Debitore Creditore e debito concessione Contratto Mensile Residuo Prelazione iniziale prestito
AR PRISMA 1 104.427,71 Chirografario NA SPV
AR Creditis Cessione del 2 09/09/2022 35.400,00 295,00 24.939,68 Chirografario NA SpA Quinto
AR Prestitalia Delegazione di 3 03/03/2022 30.000,00 250,00 20.121,59 Chirografario NA SpA Pagamento
Finanziamento Banca PSA 4 Maciariello 29/12/2021 Acquisto Auto 18.182,93 171,68 13.376,42 Chirografario Italia SpA NA Peugeot 2008
162.896,40
Quanto al dettaglio dei debiti tributari, suddivisi per classe di prelazione, emergenti dalla situazione debitoria in essere presso l'Agenzia Entrate Riscossione del 09.11.2024: Debitore
1 Guida Andrea 2 Guida Andrea 3 Guida Andrea
4 Guida Andrea
5 Guida Andrea 6 Guida Andrea
7 Guida Andrea 8 Guida Andrea
9 Guida Andrea
101 Guida Andrea 0 11 Guida Andrea 12 Guida Andrea
13 Guida Andrea
14 Guida Andrea
15 Guida Andrea
AR 16 NA
AR 17 NA
Residuo debito Residuo Titolo di Creditore Ente Impositore imposte Priv/Chiro Prelazione
Agenzia della Privilegio Amministraz. 1.305,00 Riscossione 3.192,90 Mobiliare Finanziaria Dir. Prov.le Caserta 1.887,90 Chirografario
Agenzia della Privilegio Amministraz. 1.459,00 Riscossione 3.354,40 Mobiliare Finanziaria Dir. Prov.le RT 1.895,40 Chirografario
Agenzia della Privilegio Amministraz. 88,00 183,65 Mobiliare Riscossione Finanziaria Dir. Prov.le RT 95,65 Chirografario
Agenzia della Privilegio 323,73 Regione Campania area 393,37 Mobiliare Riscossione Generale coord. BI Caserta 69,64 Chirografario
Agenzia della Privilegio Regione Campania area 323,73 Mobiliare Riscossione 393,22 Generale coord. BI Caserta 69,49 Chirografario
Agenzia della Privilegio Regione Campania area 323,73 407,45 Mobiliare Riscossione Generale coord. BI RT 83,72 Chirografario
Privilegio Agenzia della 1.343,00 Mobiliare Multiente 2.688,42 Riscossione
Chirografario RT 1.345,42
Privilegio Agenzia della Amministraz. 88,00 130,94 Mobiliare Riscossione Finanziaria Dir. Prov.le 42,94 Chirografario RT
Privilegio Agenzia della 196,02 Regione Campania area 354,27 Mobiliare Riscossione Como Generale coord. Bl 158,25 Chirografario
Privilegio Comune di Cantù 92,95 Agenzia della 115,26 Mobiliare Riscossione Como Polizia Urbana 22,31 Chirografario
Privilegio Comune di 84,50 Agenzia della Mondragone Polizia 121,98 Mobiliare Riscossione Como Urbana 37,48 Chirografario
Privilegio Agenzia della Comune di Napoli 586,80 640,16 Mobiliare Dipartimento Tributi Riscossione Como 53,36 Chirografario
Privilegio Agenzia della 60,00 Ufficio del Giudice di 65,88 Mobiliare Riscossione Como Pace di Salerno 5,88 Chirografario
Agenzia delle Privilegio Agenzia delle Entrate 4.430,00 4.430,00 Entrate Mod. Mobiliare 730/2023
Agenzia delle Privilegio Agenzia delle Entrate 5.618,00 5.618,00 Entrate Mod. Mobiliare 730/2024
Privilegio Agenzia della Amministraz.Finanziari 2.850,00 4.606,31 Mobiliare Riscossione a Dir.Prov.le RT 1.756,31 Chirografario
Comune di Privilegio Agenzia della 1.735,50 Mondragone Polizia 2.454,40 Mobiliare Riscossione Como Urbana 718,90 Chirografario Comune di Privilegio Agenzia della 584,00 AR Mobiliare Mondragone Polizia 959,10 18 NA Riscossione Como Chirografario Urbana 375,10
Agenzia della Privilegio AR Amministraz.Finanziari 88,00 130,94 Mobiliare 19 Riscossione NA a Dir.Prov.le 42,94 Chirografario RT
Comune di Calvi AR Comune di Calvi Privilegio 20 11.261,51 11.261,51 NA Mobiliare Risorta Risorta
Totale Totale 41.502,16 Chirografario Privilegio
32.841,47 8.660,69
Attivo disponibile
Beni immobili:
I Sigg.ri Parte_1 e Controparte_1
,a seguito delle due procedure esecutive sopra dettagliate, sono comproprietari al 50% esclusivamente di un terreno sito in Calvi Risorta (CE) alla
Via Bizzarri, avente valore commerciale stimato in soli € 472,17 – tale per cui risulta privo di reale appetibilità sul mercato, sia per l'esiguità del valore sia per le scarse potenzialità di alienazione.
I coniugi Parte_1 e Controparte_1 non risultano proprietari di ulteriori immobili.
Beni mobili registrati:
Data Intestatario Tipo Modello Targa Gravami Immatricolazione
Fermo Amm.vo Equitalia Guida Andrea Motociclo Benelli MJ 3 26 EG26595 11/07/2016 RT del 19/06/2017
Alfa Romeo 940 Guida Andrea Autoveicolo EX976TR 30/12/2014 FXD1A03E (Giulietta)
Peugeot UDYHSK- AR (Peugeot GH434CA 10/01/2022 Autoveicolo R2B500 NA 2008)
Crediti da lavoro dipendente:
Parte_1 come risultante dai modelli 730 relativamente agli anni 2023, 2022I redditi del sig.
e 2021 sono stati i seguenti:
- Anno d'imposta 2023 (Mod. 730/2024): Reddito lordo € 60.319,00 Reddito Netto € 41.168,00;
- Anno d'imposta 2022 (Mod. 730/2023): Reddito lordo € 58.292,00 Reddito Netto € 40.675,00;
- Anno d'imposta 2021 (Mod. 730/2022): Reddito lordo € 30.061,00 Reddito Netto € 25.502,00; come risultante dai modelli I redditi da lavoro dipendente lordi della sig.ra Controparte_1
730 relativamente agli anni 2023, 2022 e 2021 sono stati i seguenti:
- Anno d'imposta 2023 (Mod. 730/2024): Reddito lordo € 32.303,00 Reddito Netto € 24.658,00;
- Anno d'imposta 2022 (Mod. 730/2023): Reddito lordo € 29.934,00 Reddito Netto € 23.419,00;
- Anno d'imposta 2021 (Mod. 730/2022): Reddito lordo € 25.662,00 Reddito Netto € 19.874,00;
Disponibilità liquide:
Alla data del 2 novembre 2024, il sig. Parte_1 non dispone di somme sul proprio conto corrente
(saldo pari a € 0,00).
La sig.ra Controparte_1 detiene un saldo di € 958,50 su una carta Postepay, ritenuto irrilevante ai fini del piano.
Non risultano altri rapporti bancari o finanziari intestati ai ricorrenti.
Crediti futuri: Il sig. Parte_1 vanta un credito TFS di € 28.118,13 (al lordo delle imposte);
Controparte_1 ha un credito TFR di € 24.642,82 (al lordo delle imposte).la sig.ra
Nucleo familiare:
Il nucleo familiare è composto da:
Parte_1 nato a [...] il [...] - codice fiscale: C.F. 1 nata a ME NN (USA) il 12/11/1970 - codice fiscale: Controparte_1
C.F._2
nato a [...] il [...] professione studente Parte_9
nato a [...] il [...] professione studente. Parte_10
Spese mensili: il debitore ha altresì prodotto un elenco autocertificato delle mantenimento del suo nucleo familiare.
Dettaglio Spese
Nucleo Familiare composto da n. 4 persone
Spese Alimentari
Spese Sanitarie
Abbigliamento/Calzature
Ricreazione/Cultura
Canoni di locazione
Spese Condominiali
Utenze (luce, gas, acqua, spazzatura)
Telefono Cellulare
Televisori
Altra Elettronica di Consumo
Assicurazione sulla Vita
Assicurazione Auto
Spese Auto (manutenzione, carburante)
Bolli
Mobili/Articoli/Servizi per la Casa
Scuole/Università/Master
spese mensili necessarie al
Media Mensile
950,00 €
100,00 €
250,00 €
100,00 €
800,00 €
€
250,00 €
40,00 €
15,00 €
€
18,00 €
160,00 €
350,00 €
30,00 €
40,00 €
250,00 € Assegni Familiari
- €
Altro 270,00 €
Totale Spese Mensili Familiari 3.623,00 €
Le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore, ad avviso dell'OCC: appaiono in linea con le statistiche ISTAT sui consumi delle famiglie italiane.
L'ultima pubblicazione Istat sulle Spese per i consumi delle famiglia - Anno 2023 pubblicato il 10 ottobre 2024 ha evidenziato che nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022.
Esposizione della proposta
Il piano è stato predisposto dal debitore con tre obiettivi principali:
- garantire ai creditori un recupero del proprio credito, almeno pari a quello che otterrebbero se la situazione di insolvenza del debitore continuasse senza soluzione, ma con la certezza dei tempi e delle modalità di pagamento;
- stabilizzare la situazione economica del debitore, assicurando che i debiti siano pagati in modo sostenibile e, al tempo stesso, tutelare le esigenze fondamentali del nucleo familiare, permettendo un tenore di vita dignitoso.
-trovare un equilibrio tra i debiti da pagare e il reddito realmente disponibile, facendo riferimento agli strumenti previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Il debitore provvederà al soddisfacimento dei creditori mettendo a disposizione della procedura il reddito disponibile al netto delle spese mensili necessarie alla sussistenza familiare come da seguente prospetto.
Per rispettare tali obiettivi, il debitore si impegna a versare nella procedura tutto il reddito, al netto delle spese mensili essenziali per mantenimento suo e della sua famiglia, secondo il seguente prospetto: Reddito disponibile
Guida Andrea
AR NA
TOTALI
Di seguito il dettaglio
Elenco dei creditori
OCC c/o ODCEC di
RT
Avv. Di Tella Armando
+ interessi legali
Agenzia della
Riscossione Guida + interessi legali
Agenzia delle Entrate
Guida + interessi legali
Agenzia della
Riscossione
AR + interessi legali
Comune di Calvi
Risorta + interessi legali
EL (Credit SpA)
AK NO SA
Dynamica Retail
Santander Consumer
Bank SpA
Pignoramento
Cucinella Annuo Mensile Spese Mensili Disponibili alla procedura (mensili)
41.168,00 3.430,67
24.658,00 2.054,83
65.826,00 5.485,50 3.623,00 1.862,50
analitico:
Debito
% di Debito Titolo di residuo N. di rate soddisfacimento Residuo prelazione proposto
3.826,33 Prededuzione 100% 3.826,33 10 7.939,22 Privilegio 100% 7.939,22 72
Privilegio 7.027,40 100% 7.027,40 72 Mobiliare
Privilegio 11.253,76 100% 11.253,76 72 Mobiliare
Privilegio 5.888,40 100% 5.888,40 2272 Mobiliare
Privilegio 1 12.612,89 100% 12.612,89 272 Mobiliare
34.965,00 Chirografario 24,68% 8.628,24 72
Chirografario
24,68% 6.265,04 72
25.388,40
Chirografario 24,68% 5.281,32 72 21.402,00
20.494,00 Chirografario 24,68% 5.057,26 2 272
2 9.900,00 Chirografario 24,68% 2.443,00 272 FCA Bank 11.632,53 Chirografario 24,68% 3.870,53 72 PRISMA SPV 104.427,71 Chirografario 24,68% 25.769,39 72
Creditis SpA 24.939,68 Chirografario 24,68% 6.154,31 72
Prestitalia SpA 20.121,59 Chirografario 24,68% 4.965,36 72
Banca PSA Italia SpA 13.407,42 Chirografario 24,68% 3.308,52 72
Agenzia della 5.767,44 Chirografario 24,68% 1.423,22 722 2 Riscossione
Agenzia della 2.893,25 Chirografario 24,68% 713,96 72 Riscossione
Barbato Gabriella 42.125,03 Chirografario 24,68% 10.395,10 72
Eredi Avv. Antonio 4.986,06 Chirografario 24,68% 1.230,40 72 Battista
Barbato Gabriella -
Spese Legali 4.240,20 Chirografario 24,68% 1.046,34 2 272
Proced.1860/2016
395.238,31 134.100,00
Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti:
Ante omologa Post omologa
Reddito Mensile 5.485,50 5.485,50
Spese Mensili 3.623,00 3.623,00
Rate Mensili Medie 4.186,20 1.862,50
Rapporto rata/Reddito mensile 76,31% 33,95%
Reddito mensile rimanente per spese 1.299,30 3.623,00
Hanno proposto osservazioni all'omologa
EL Peronal Credit, denunziando la colpa grave nella condotta del Guida che al momento della richiesta di finanziamento taceva dell'esistenza di altri finanziamento e di una cessione del quinto del proprio stipendio.
P_ evidenziando l'esistenza delle esposizioni riferite ut supra pregresse alla stipula della cessione di delegazione dello stipendio conclusa in data 03.03.2022; quindi che i ricorrenti avevano contratto con essa la relativa obbligazione nella piena consapevolezza di non poterle adempiere
Controparte_9 opponendosi al piano redatto in quanto non minimamente satisfattivo delle relative ragioni, per essere stato estromesso dall'elenco dei creditori, pur avendo la sentenza n.
4052/2024, emessa a definizione del giudizio RG 1860/16, espressamente liquidato la somma di €
2.906,00 oltre spese generale e accessori di legge, in favore del procuratore antistatario. (doc. 2), somma che evidentemente andava tra l'altro inclusa tra quelle assistite da privilegio.
Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, riferendo sulle osservazioni pervenute ai debitori sovraindebitati e al proprio difensore, rilevava l'infondatezza delle accuse di colpa grave rivolte ai debitori . Inoltre aggiungeva di aver comunicato il deposito del piano al CP_9 e che, comunque, il relativo credito era inserito nell'elenco dei creditori con collocazione chirografaria.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può esser accolto.
Invero, a proposito delle censure al comportamento dei debitori ricorrenti al momento della stipula dei relativi finanziamenti, mosse da l'OCC ha ritenuto di Parte_11 "
controbattere richiamando la disciplina di cui all'art. 124 bis TUB e violazione della medesima da parte dei finanziatori.
Ebbene è vero che l'art. 124 bis TUB pone a carico del finanziatore un obbligo di indagine.
All'uopo occorre ricordare che nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la Banca d'Italia ha tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.
In particolare, l'ABE ha affermato che "nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovraindebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note.
4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure.
Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari.
4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del 4 consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento.
4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento". La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.
In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti alla tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.
Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.
Del pari, è tuttavia richiesta al cliente una condotta diligente, quale quella di non fornire dichiarazioni mendaci, tali da indurre in errore l'istituto finanziario, tantopiù in ipotesi in cui non ricorrano situazioni (personali o familiari) tanto gravi da giustificare in qualche modo omissioni.
Ebbene, nel caso di specie risultano, tanto per cominciare, dichiarazioni mendaci dei debitori sulla relativa situazione debitoria, economica e finanziaria sia a CP_2 che a P_ (la cui falsità
è sanzionata dall'art. 55 co. 3 del d.lgs. n. 231/2007) (v. in tal senso Corte Appello Genova n.
38/2025).
In ogni caso, qualora il finanziatore violi i principi dell'art. 124 bis TUB, la sanzione prevista per tale comportamento dal codice della crisi consiste nella impossibilità di opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta, non influendo sulla valutazione distinta e doverosa della verifica delle condizioni ostative in capo all'istante (cfr. Corte d'Appello Genova n. 38/2025 del
13.6.2025).
Mette conto evidenziare, al punto, quanto da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui "In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta" (Cass. Civ. n. 20672/2025). Ne deriva che ai fini di tale valutazione e, in speciale modo, dell'ammissibilità giuridica, il Giudice possa e debba tener conto delle osservazioni e/o dell'opposizione di un creditore che, a sua volta, nell'erogare il finanziamento abbia violato la disciplina sul merito creditizio.
Ebbene, elemento fondamentale che il giudice è chiamato a valutare è quello della meritevolezza del consumatore, declinato dall'art. 69 CCII in termini di assenza colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
Occorre ricordare che in merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla L. n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.
In particolare, la giurisprudenza di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria
25 gennaio 2024), allineandosi ai precedenti di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass.
27 luglio 2023, n. 22890) formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in
-
considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di tatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando il debitore, al momento in cui ha contratto i debiti, ha agito in modo ragionevole, confidando nella propria capacità di far fronte agli impegni assunti grazie al reddito e al patrimonio di cui dispone.
In altre parole, è considerato meritevole chi ha agito in buona fede, pensando realisticamente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte alla scadenza.
- -Al contrario, il consumatore non è meritevole nell'accezione esaminata se ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, per esempio contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio. Guardando le tabelle riguardanti le esposizioni dei debitori si può cogliere chiaramente la relativa consapevolezza nell' assumere reiteratamente obbligazioni non estinguibili:
Data stipula Ammontar 0 Tipologia Titolo di Debito Rata e debito Debitore Creditore Mensile concessione Contratto Residuo Prelazione iniziale prestito
EL (Credit Cessione del 14/02/2023 1 Guida Andrea 39.960,00 333,00 34.965,00 Chirografario Quinto SpA)
Dynamica Cessione del 2 Guida Andrea 11/01/2019 44.280,00 369,00 21.402,00 Chirografario Retail Quinto
Santander Delegazione
3 Guida Andrea 26/03/2018 di 45.120,00 376,00 20.494,00 Chirografario Consumer
Bank SpA Pagamento
Pignoramento Prestiti da 4 Guida Andrea 17/05/2019 34.872,51 250,00 9.900,00 Chirografario Cucinella Terzi
Credito al 5 Guida Andrea FCA Bank 15/12/2017 27.456,00 286,00 11.632,53 Chirografario Consumo
Guida Apertura di CI AAK NO credito in 25.388,40 Chirografario 6 NA SA C/C (cointestato)
123.781,93
Data stipula Ammontar Rata Debito Tipologia Titolo di 0 Debitore Creditore e debito Mensile Residuo Prelazione Contratto concessione iniziale prestito
AR PRISMA 1 104.427,71 Chirografario NA SPV
Cessione del AR Creditis 35.400,00 295,00 24.939,68 Chirografario 2 09/09/2022 NA SpA Quinto
AR Prestitalia Delegazione di 3 03/03/2022 30.000,00 250,00 20.121,59 Chirografario NA SpA Pagamento
Finanziamento Banca PSA Acquisto Auto 18.182,93 171,68 13.376,42 Chirografario 4 AR 29/12/2021 Italia SpA Peugeot 2008 NA
162.896,40
Per Pt 1 per altro sottoposto a pignoramento nel 2019 - quindi nell'incapacità di adempiere - si evidenziano: a) il credito al consumo richiesto a CP_18 nel 2017, non ottemperato, con residuo di € 11.63253; b) la delegazione di pagamento con Santander del 2018, con residuo di € 20.494,00; c) la cessione del quinto con Dynamic Retail nel 2019, con residuo di € 21.402,00; d) l'ulteriore cessione di quinto con CP_2 del 2023, ottenuta senza rendere informazioni su quanto ai punti da a) a c), con debito residuo di € 34.965.
Per la CP : e) lo scoperto di mutuo pari ad € 104.427,71; f) nonostante ciò, il finanziamento contratto con Banca PSA nel 2021 per acquisito di un veicolo, con residuo ancora dovuto di €
13.376,42; g) una cessione del quinto ed una delegazione di pagamento nel 2022 ( la seconda con
CP 7 ) tacendo le informazioni sulla propria situazione debitoria e un residuo complessivo di circa 45.000 euro.
A tacere delle origini della debitoria riferibili alle controverse vicende delle iniziative immobiliari assunte dai ricorrenti nell'assenza di mezzi economici adeguati a fronteggiarle, appare evidente che la loro situazione di sovraindebitamento sia insorta in epoca non vicina e per il continuo accesso al credito dei debitori nella piena consapevolezza di aggravare la situazione e di non poter in alcun modo porvi rimedio con mezzi normali e nei tempi previsti.
Peraltro con richiesta di finanziamenti nelle varie forme, come per CP_2 e P_
avvalendosi anche di dichiarazioni mendaci sulla loro condizione.
In definitiva, alla luce degli elementi disponibili si può ritenere che la condotta dei ricorrenti, consistente nell'irrazionale e reiterato ricorso ad innumerevoli finanziamenti senza alcuna ponderazione dei rischi associati, debba imputarsi a una colpa grave.
In assenza, pertanto, di elementi idonei a far ritenere la ricorrenza del requisito soggettivo, ossia l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore in assenza di dolo o colpa grave, il ricorso non può
che essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Designato dr. Enrico Quaranta, letti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII:
Rigetta il ricorso;
dichiara inefficaci le misure protettive concesse.
Si comunichi ai creditori ed ai debitori. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.
Così deciso in Santa Maria C.V., 25/07/2025
Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta
Il giudice, dr. Enrico Quaranta
decidendo sul ricorso per la omologa del piano di ristrutturazione familiare formulata ai sensi degli artt. 67 e ss., presentato da:
Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. C.F._1 e CP "
[...] nata a [...] U.S.A. il 12/11/1970 C.F. C.F. 2 residenti in
, "
Sparanise, alla via Don Mattia Chicchi n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Armando di Tella, CF: domiciliati presso il di lui studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via C.F. 3
Roberto D'Angiò, ang. P.zza San Francesco, n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
- Ricorrenti -
Con la partecipazione di:
CP_3 società soggetta all'attività di direzione e (già Controparte_2
coordinamento della con sede legale in Torino, via Bellini n. 2 (C.F. Controparte_4
P.IVA_1 ,P.I. P.IVA_2 , in persona della procuratrice speciale Dr.ssa CP_5 giusta procura speciale conferita con atto del Notaio Persona_1 in data 6/12/2017, n. rep. 54081, n.
d'ordine 10280, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo Minoli del Foro di Torino (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Viotti n. 4, C.F._4
giusta procura in atti. L'avv. Paolo Minoli ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni all'indirizzo EC n. fax 0118127553 [in Email_1
Cont seguito ];
Controparte_7 con sede legale in Bergamo (BG), Via Stoppani, n. 15, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo n. P.IVA_3 appartenente al Gruppo IVA
Controparte_8 con partita IVA P.IVA_4 Capitale sociale di Euro 205.722.715,00 i.v., iscritta con il numero R.E.A. 413233, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa
Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Controparte_8 in persona del procuratore
,
speciale, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Cusumano Parte_2 del Foro di Roma, cod. fisc.: Codice Fiscale_5 (che ai sensi dell'art. 70 co. II del C.C.I. ha Email_2dichiarato di voler ricevere le comunicazioni via pec all'indirizzo: ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Boncompagni n. 93, presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.
"quale procuratore di se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., cod. fisc. [...] Controparte_9
il quale elegge domicilio presso il proprio studio in RT alla Via M. Ferrara C.F._6
,
n. 11-c.
- creditori opponenti -
letti gli atti e i documenti del procedimento;
letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi dell'art. 37, 66, 67 e 68 CCII per la ristrutturazione dei debiti e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dr. Commercialista
[...]
Per_2;
lette le note scritte, in atti allegate, di cui all'udienza del 10.07.2025, in cui le parti erano presenti e concludevano come segue:
per parte ricorrente, Parte_1 e Controparte_1 , l'Avv. Armando di Tella che si riporta alla richiesta di omologa e così conclude: "Non si comprendono le motivazioni sottese alle doglianze sollevate atteso che, come appare evidente, l'OCC in data 11/03/2025, notificava all'Avv. CP_9
[...] ben 2 EC e precisamente una alle ore 15.52 ed un'altra, nella qualità di difensore della
Sig.ra Parte_3 alle 18.50. Le note, quindi, erano notificate nel termine prescritto e disposto di 30 giorni dall'emissione del provvedimento avvenuto in data 19.02.205. Si conclude, pertanto, per il rigetto delle eccezioni sollevate che, allo stato, hanno conseguito solo il poco onorevole risultato di ritardare una procedura che, per sua essenza, trae la ratio da una necessità di salvaguardare, salvaguardando parte del patrimonio, l'equilibrio psico fisico dei soggetti indebitati. Chiede, quini, che il Giudice adotti le necessarie censure nei confronti dell'opponente"
Per P_ , l'avv. Dario Cusumano che così conclude: si oppone alla richiesta di omologa del piano del consumatore proposto, per le ragioni di fatto e di diritto meglio argomentate nelle osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti (trasmesse all'O.C.C. in data 18.03.2025 e depositate nel fascicolo telematico della procedura) ed alle quali integralmente si riporta. Al contempo, non possiamo esimerci dal ribadire che l'istanza dei debitori non potrà trovare accoglimento per insussistenza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 69 del C.C.I.I., avendo i debitori determinato la lamentata situazione di sovraindebitamento con colpa grave e/o malafede per avere contratto debiti nella piena consapevolezza di non poterli onorare.si riporta alla memoria difensiva.
quale procuratore di se stesso, che così conclude: ci si riporta alle L'avv. Controparte_9 و
difese svolte in comparsa e con riferimento al riscontro depositato in data odierna dal Parte_4
[...] si fa rilevare che il domicilio eletto dalle eredi del compianto avv. Persona_3 nel richiamato atto di precetto era limitato alla mera procedura esecutiva e non ad ulteriori attività, pertanto il Gestore avrebbe dovuto ritualmente comunicare personalmente alle medesime il decreto entro i termini previsti. Inoltre, il Gestore ha confermato di aver estromesso lo scrivente dall'elenco dei creditori, avendo inopinatamente inserito in sua vece la sig.ra Parte_3 nonostante abbia preso atto che la sentenza n. 4052/2024, emessa a definizione del giudizio RG 1860/16, ha espressamente liquidato la somma di € 2.906,00 oltre spese generale e accessori di legge, in favore del procuratore antistatario. Non solo. Appare inoltre evidente che la predetta somma andava tra l'altro inclusa tra quelle assistite da privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., tenuto conto che le stesse sono state liquidate con la sentenza n. 4052/2024 emessa il 4.11.2024, pertanto entro i due anni dalla relazione per cui è causa. Infine, nel condividere pienamente le osservazioni formulate dai creditori e nel ravvisare la sussistenzaControparte_7, CP0 e CP1 e Controparte_2
di ragioni soggettive e oggettive ostative all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ci si oppone all'omologa con ogni consequenziale provvedimento
Il dot. Persona_2 quale gestore della crisi, che così conclude: In merito alla notifica del decreto و
si evidenzia, come risulta dalle EC e dalle relative ricevute di consegna, che le stesse sono state effettuate dal sottoscritto in data 11/03/2025 e quindi nei termini previsti. Nello specifico sono state notificate all'Avv. una EC alle ore 15.52 ed una seconda EC, nella qualità di Controparte_9
Parte_3 alle 18.50 del 11/03/2025. Le rispettive ricevute di consegna difensore della Sig.ra riportano data 11/03/2025 ore 15.52 e 11/03/2025 ore 18.51. In merito al residuo credito vantato
(sentenza nr. 1958/2013), di € 4.986,06 spettantedagli eredi del compianto Avv. Persona_3
Parte_5 e alla sig.ra Parte_6 alla sig.ra risulta dall'atto di precetto che le stesse sono difese e rappresentate dall'avv. e dallo stesso atto risulta che tutte le Controparte_9
comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo EC dell'Avv. Controparte_9 come
,
effettivamente è stato fatto. In merito al secondo punto il sottoscritto Parte_4 venuto a conoscenza dal debitore della sentenza nr. 4052/2024, richiedeva tramite EC in data 20/11/2024
all'Avv. CP_9 l'aggiornamento del credito vantato nei confronti della sig.ra CP
e del sig. Parte_1
[...] In data 02/12/2024 lo stesso Avv. Controparte_9
trasmetteva mediante EC copia della sentenza citata relativa al Procedimento RG n. 1860/2016 da cui emergeva la condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di [...] Parte 3 liquidate in complessivi € 2.906,00 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA attribuita all'Avv. antistatario e che il sottoscritto provvedeva a inserire nel Controparte_9
Piano per un importo complessivo pari a € 4.240,20 sotto dicitura "Spese Legali Sentenza
Procedimento RG 1860/2016" con titolo di prelazione "Chirografario". Si specifica a tal fine che il credito è attribuito all'Avv. Controparte_9 in qualità di procuratore antistatario.
ha pronunciato ex art. 70 CCII, la seguente:
SENTENZA
I coniugi Parte_1 e Controparte_1 hanno presentato un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 CCII, con istanza di omologa e relazione del professionista incaricato.
I ricorrenti hanno esposto:
- di essere il Guida dipendente presso Controparte_12 Esterna di Roma U.E.P.E.; la CP_1 di essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di professoressa di inglese presso l'istituto Comprensivo di Castel Volturno Centro;
di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. c) del
-
D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
che, sussistono i presupposti di ammissibilità ed in particolare: di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) CCII;
- di non essere soggetti a procedure concorsuali;
- di non aver avuto accesso all'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda e comunque di non averne avuto accesso per più di due volte;
che, su ricorso degli istanti, l'Organismo Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell' Controparte_13 ha nominato il dott. Persona_2 con studio a San Prisco, alla Via A. Stellato, indirizzo EC
,
quale Gestore della crisi, incaricato della redazioneEmail_3 della relazione alla "Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore"; che il gestore della crisi ha depositato la relazione particolareggiata e la proposta di piano del consumatore;
IN FATTO E IN DIRITTO I sig.ri Pt_1 e CP , dopo una breve permanenza presso l'abitazione dei genitori, completavano in modo sommario la costruzione di una villetta a schiera situata in Calvi Risorta (CE),
CP le aveva donato. alla via Armando e Luigi Fuoco n. 49, immobile che il padre della un contratto di mutuo fondiarioIn data 15 marzo 2004, stipulavano con la Controparte_14
dell'importo di €150.000, della durata di 25 anni, da restituire in 300 rate mensili posticipate di
€968,29. Le rate venivano regolarmente corrisposte fino alla n. 41, che scadeva il 31 agosto 2007, momento in cui il debito residuo ammontava a €140.204,14.
La somma ricevuta a titolo di mutuo veniva destinata in parte ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione in via Armando e Luigi Fuoco e in parte all'acquisto di un terreno edificabile in via
Bizzarri, sempre in Calvi Risorta (CE), ove i coniugi iniziavano la costruzione di una nuova villa.
Non riuscendo più a far fronte alle spese, i coniugi Parte_7 mettevano in vendita la villetta di via Armando e Luigi Fuoco. Il 10 novembre 2006, Controparte_1 stipulava con i coniugi Parte_8 e Parte_3 un contratto preliminare di compravendita, con il quale si impegnava a cedere l'immobile al prezzo complessivo di €120.000.
Al momento della stipula, riceveva dai promissari acquirenti una caparra confirmatoria di €25.000; il saldo residuo di €95.000 sarebbe stato versato alla stipula del contratto definitivo, prevista entro il 30 marzo 2007, previa concessione di un mutuo richiesto dai Pt_8 alla Controparte_15
La promittente veditrice ( CP ), contestualmente, si impegnava a estinguere l'ipoteca da cui era gravato l'immobile promesso in vendita, pari a €142.529,83, garantendo il trasferimento dell'unità immobiliare libera da vincoli di sorta. Nondimeno, alla scadenza del termine previsto, la CP non riusciva ad ottemperare al predetto impegno.
Di comune accordo, i coniugi Pt_8 versavano un'ulteriore somma di €40.000 e prendevano possesso dell'immobile nel luglio 2007.
Con una successiva scrittura privata, del 14 gennaio 2008, la venditrice prendeva atto delle somme ricevute e ribadiva l'impegno a estinguere l'ipoteca a favore della al fine di procedere CP4
alla stipula del contratto definitivo.
Nel frattempo, i coniugi Pt_1 e CP a causa dei costi legati alla costruzione della nuova villa sul terreno acquistato, non riuscivano né a versare le rate del mutuo né a estinguere l'ipoteca gravante sull'abitazione promessa in vendita. Con sentenza n. 1958/2013, pubblicata in data 4 novembre 2013 (RG n. 5133/2008), il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere: - accertava e dichiarava la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 10 novembre 2006, per grave inadempimento da parte della sig.ra CP_1
[...] ;- condannava Controparte_1 al pagamento, in favore dei promissari acquirenti
Parte_3 , dell'importo complessivo di €95.000,00, di cui €65.000,00 a titolo Parte_8 e
di restituzione della caparra confirmatoria versata e €30.000,00 a titolo di risarcimento danni, come previsto dalla clausola penale contenuta nello stesso contratto preliminare, il tutto maggiorato degli interessi legali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
condannava, altresì, la
CP al pagamento delle spese di lite, liquidate in €390,00 per esborsi e €7.500,00 per compenso professionale, ai sensi del D.M. 140/2012, oltre IVA e CPA.
I coniugi Parte_7 'in forte difficoltà economica, venivano attinti da una serie di esecuzioni immobiliari avviate dalla Banca, IT (già Controparte_14 ) e dai promissari acquirenti
(Pt 8 e Pt_3 ), per inadempienze contrattuali e debiti non adempiuti.
Segnatamente, Controparte_16 (già Controparte_14 avviava la procedura di pignoramento e Parte_7 situato in Calvisuccessiva esecuzione immobiliare sull'immobile dei coniugi
Risorta (CE), traversa di via Armando e Luigi Fuoco n. 49. Tale immobile veniva quindi trasferito a seguito di vendita giudiziaria in data 17 dicembre 2018, come da atto di repertorio n. 2172/2018.
A seguito di tale vendita forzata, perdeva efficacia l'atto di precetto notificato in data 8 febbraio 2016 dai promissari acquirenti Parte_8 con cui si era ingiunto alla sig.rae Parte_3
Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 97.352,69.
Non avendo ottenuto soddisfazione dal ricavato della prima esecuzione, i medesimi creditori procedevano a pignorare una seconda unità immobiliare intestata ai coniugi, ubicata in Calvi Risorta
(CE), via Bizzarri s.n.c., identificata al Catasto Fabbricati - Foglio 12, Particella 5277, consistenza
11,5 vani. Anche questo immobile veniva assoggettato a esecuzione forzata e trasferito con atto giudiziario in data 7 ottobre 2022 (Repertorio n. 1249/2022).
Detto in altri termini, il primo immobile veniva venduto all'asta, e ciò tuttavia non era stato sufficiente a coprire quanto dovuto ai creditori, i quali, pertanto, procedevano a pignoramento anche di un secondo immobile.
La situazione finanziaria dei coniugi Parte_7 risultava notevolmente compromessa, in quanto, per sostenere i lavori di costruzione della villa sita in Calvi Risorta (CE), via Bizzarri s.n.c., oltre ad aver utilizzato le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria dai promissari acquirenti avevano altresì fatto ricorso ad una serie di finanziamenti. Ed وParte_3 Parte_8 e
Parte_1infatti, nel 2010, il sig. contraeva un debito di € 20.000,00 con il sig. CP7 [...] , nel 2016, otteneva un finanziamento di € 44.280,00 dalla società Dynamica Retail, nel
2018, accedeva a un ulteriore prestito di € 45.120,00 erogato da Santander Consumer Bank S.p.A.
Con l'obiettivo di rinegoziare o consolidare i debiti pregressi, i coniugi stipulavano nuovi contratti di finanziamento;
infatti, nel 2022 la sig.ra sottoscriveva altri due prestiti, di cuiControparte_1 un primo del valore di € 30.000,00 con P_ ed un secondo del valore di € 35.400,00 con
Creditis. Nel 2023, il sig. Pt 1 otteneva un ulteriore finanziamento di € 39.960,00 con CP_4
In virtù di quanto sopra, chiedevano si dichiarasse aperta la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Nel dettaglio, sulla base delle allegazioni di parti ricorrenti e procedendo ad un esame delle singole posizioni debitorie, risulta quanto segue:
Indirizzo Titolo di Creditore P.IVA/CF Importo Debito Prelazione creditore
Via Galileo
1 OCC c/o ODCEC di RT Galilei, 2-81100 3.826,33 Prededuzione
RT (CE)
Viale Consiglio
d'Europa, 39- 2 Avv. Di Tella Armando 7.088,60 Privilegio Santa Maria C.V.
(CE)
Data stipula Ammontar Tipologia Rata Debito Titolo di 0 e debito Debitore Creditore concessione Mensile Residuo Contratto Prelazione iniziale prestito
Cessione del EL (Credit 14/02/2023 1 Guida Andrea 39.960,00 333,00 34.965,00 Chirografario SpA) Quinto
Cessione del Dynamica 11/01/2019 2 Guida Andrea 44.280,00 369,00 21.402,00 Chirografario Quinto Retail
Santander Delegazione
3 Guida Andrea 26/03/2018 di 45.120,00 376,00 20.494,00 Chirografario Consumer
Bank SpA Pagamento
Prestiti da Pignoramento 17/05/2019 4 Guida Andrea 34.872,51 250,00 9.900,00 Chirografario Cucinella Terzi
Credito al 5 Guida Andrea FCA Bank 15/12/2017 27.456,00 286,00 11.632,53 Chirografario Consumo
Guida Apertura di CI AAK NO 6 credito in 25.388,40 Chirografario NA SA C/C (cointestato)
123.781,93 Data stipula Ammontar 0 Tipologia Rata Debito Titolo di Debitore Creditore e debito concessione Contratto Mensile Residuo Prelazione iniziale prestito
AR PRISMA 1 104.427,71 Chirografario NA SPV
AR Creditis Cessione del 2 09/09/2022 35.400,00 295,00 24.939,68 Chirografario NA SpA Quinto
AR Prestitalia Delegazione di 3 03/03/2022 30.000,00 250,00 20.121,59 Chirografario NA SpA Pagamento
Finanziamento Banca PSA 4 Maciariello 29/12/2021 Acquisto Auto 18.182,93 171,68 13.376,42 Chirografario Italia SpA NA Peugeot 2008
162.896,40
Quanto al dettaglio dei debiti tributari, suddivisi per classe di prelazione, emergenti dalla situazione debitoria in essere presso l'Agenzia Entrate Riscossione del 09.11.2024: Debitore
1 Guida Andrea 2 Guida Andrea 3 Guida Andrea
4 Guida Andrea
5 Guida Andrea 6 Guida Andrea
7 Guida Andrea 8 Guida Andrea
9 Guida Andrea
101 Guida Andrea 0 11 Guida Andrea 12 Guida Andrea
13 Guida Andrea
14 Guida Andrea
15 Guida Andrea
AR 16 NA
AR 17 NA
Residuo debito Residuo Titolo di Creditore Ente Impositore imposte Priv/Chiro Prelazione
Agenzia della Privilegio Amministraz. 1.305,00 Riscossione 3.192,90 Mobiliare Finanziaria Dir. Prov.le Caserta 1.887,90 Chirografario
Agenzia della Privilegio Amministraz. 1.459,00 Riscossione 3.354,40 Mobiliare Finanziaria Dir. Prov.le RT 1.895,40 Chirografario
Agenzia della Privilegio Amministraz. 88,00 183,65 Mobiliare Riscossione Finanziaria Dir. Prov.le RT 95,65 Chirografario
Agenzia della Privilegio 323,73 Regione Campania area 393,37 Mobiliare Riscossione Generale coord. BI Caserta 69,64 Chirografario
Agenzia della Privilegio Regione Campania area 323,73 Mobiliare Riscossione 393,22 Generale coord. BI Caserta 69,49 Chirografario
Agenzia della Privilegio Regione Campania area 323,73 407,45 Mobiliare Riscossione Generale coord. BI RT 83,72 Chirografario
Privilegio Agenzia della 1.343,00 Mobiliare Multiente 2.688,42 Riscossione
Chirografario RT 1.345,42
Privilegio Agenzia della Amministraz. 88,00 130,94 Mobiliare Riscossione Finanziaria Dir. Prov.le 42,94 Chirografario RT
Privilegio Agenzia della 196,02 Regione Campania area 354,27 Mobiliare Riscossione Como Generale coord. Bl 158,25 Chirografario
Privilegio Comune di Cantù 92,95 Agenzia della 115,26 Mobiliare Riscossione Como Polizia Urbana 22,31 Chirografario
Privilegio Comune di 84,50 Agenzia della Mondragone Polizia 121,98 Mobiliare Riscossione Como Urbana 37,48 Chirografario
Privilegio Agenzia della Comune di Napoli 586,80 640,16 Mobiliare Dipartimento Tributi Riscossione Como 53,36 Chirografario
Privilegio Agenzia della 60,00 Ufficio del Giudice di 65,88 Mobiliare Riscossione Como Pace di Salerno 5,88 Chirografario
Agenzia delle Privilegio Agenzia delle Entrate 4.430,00 4.430,00 Entrate Mod. Mobiliare 730/2023
Agenzia delle Privilegio Agenzia delle Entrate 5.618,00 5.618,00 Entrate Mod. Mobiliare 730/2024
Privilegio Agenzia della Amministraz.Finanziari 2.850,00 4.606,31 Mobiliare Riscossione a Dir.Prov.le RT 1.756,31 Chirografario
Comune di Privilegio Agenzia della 1.735,50 Mondragone Polizia 2.454,40 Mobiliare Riscossione Como Urbana 718,90 Chirografario Comune di Privilegio Agenzia della 584,00 AR Mobiliare Mondragone Polizia 959,10 18 NA Riscossione Como Chirografario Urbana 375,10
Agenzia della Privilegio AR Amministraz.Finanziari 88,00 130,94 Mobiliare 19 Riscossione NA a Dir.Prov.le 42,94 Chirografario RT
Comune di Calvi AR Comune di Calvi Privilegio 20 11.261,51 11.261,51 NA Mobiliare Risorta Risorta
Totale Totale 41.502,16 Chirografario Privilegio
32.841,47 8.660,69
Attivo disponibile
Beni immobili:
I Sigg.ri Parte_1 e Controparte_1
,a seguito delle due procedure esecutive sopra dettagliate, sono comproprietari al 50% esclusivamente di un terreno sito in Calvi Risorta (CE) alla
Via Bizzarri, avente valore commerciale stimato in soli € 472,17 – tale per cui risulta privo di reale appetibilità sul mercato, sia per l'esiguità del valore sia per le scarse potenzialità di alienazione.
I coniugi Parte_1 e Controparte_1 non risultano proprietari di ulteriori immobili.
Beni mobili registrati:
Data Intestatario Tipo Modello Targa Gravami Immatricolazione
Fermo Amm.vo Equitalia Guida Andrea Motociclo Benelli MJ 3 26 EG26595 11/07/2016 RT del 19/06/2017
Alfa Romeo 940 Guida Andrea Autoveicolo EX976TR 30/12/2014 FXD1A03E (Giulietta)
Peugeot UDYHSK- AR (Peugeot GH434CA 10/01/2022 Autoveicolo R2B500 NA 2008)
Crediti da lavoro dipendente:
Parte_1 come risultante dai modelli 730 relativamente agli anni 2023, 2022I redditi del sig.
e 2021 sono stati i seguenti:
- Anno d'imposta 2023 (Mod. 730/2024): Reddito lordo € 60.319,00 Reddito Netto € 41.168,00;
- Anno d'imposta 2022 (Mod. 730/2023): Reddito lordo € 58.292,00 Reddito Netto € 40.675,00;
- Anno d'imposta 2021 (Mod. 730/2022): Reddito lordo € 30.061,00 Reddito Netto € 25.502,00; come risultante dai modelli I redditi da lavoro dipendente lordi della sig.ra Controparte_1
730 relativamente agli anni 2023, 2022 e 2021 sono stati i seguenti:
- Anno d'imposta 2023 (Mod. 730/2024): Reddito lordo € 32.303,00 Reddito Netto € 24.658,00;
- Anno d'imposta 2022 (Mod. 730/2023): Reddito lordo € 29.934,00 Reddito Netto € 23.419,00;
- Anno d'imposta 2021 (Mod. 730/2022): Reddito lordo € 25.662,00 Reddito Netto € 19.874,00;
Disponibilità liquide:
Alla data del 2 novembre 2024, il sig. Parte_1 non dispone di somme sul proprio conto corrente
(saldo pari a € 0,00).
La sig.ra Controparte_1 detiene un saldo di € 958,50 su una carta Postepay, ritenuto irrilevante ai fini del piano.
Non risultano altri rapporti bancari o finanziari intestati ai ricorrenti.
Crediti futuri: Il sig. Parte_1 vanta un credito TFS di € 28.118,13 (al lordo delle imposte);
Controparte_1 ha un credito TFR di € 24.642,82 (al lordo delle imposte).la sig.ra
Nucleo familiare:
Il nucleo familiare è composto da:
Parte_1 nato a [...] il [...] - codice fiscale: C.F. 1 nata a ME NN (USA) il 12/11/1970 - codice fiscale: Controparte_1
C.F._2
nato a [...] il [...] professione studente Parte_9
nato a [...] il [...] professione studente. Parte_10
Spese mensili: il debitore ha altresì prodotto un elenco autocertificato delle mantenimento del suo nucleo familiare.
Dettaglio Spese
Nucleo Familiare composto da n. 4 persone
Spese Alimentari
Spese Sanitarie
Abbigliamento/Calzature
Ricreazione/Cultura
Canoni di locazione
Spese Condominiali
Utenze (luce, gas, acqua, spazzatura)
Telefono Cellulare
Televisori
Altra Elettronica di Consumo
Assicurazione sulla Vita
Assicurazione Auto
Spese Auto (manutenzione, carburante)
Bolli
Mobili/Articoli/Servizi per la Casa
Scuole/Università/Master
spese mensili necessarie al
Media Mensile
950,00 €
100,00 €
250,00 €
100,00 €
800,00 €
€
250,00 €
40,00 €
15,00 €
€
18,00 €
160,00 €
350,00 €
30,00 €
40,00 €
250,00 € Assegni Familiari
- €
Altro 270,00 €
Totale Spese Mensili Familiari 3.623,00 €
Le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore, ad avviso dell'OCC: appaiono in linea con le statistiche ISTAT sui consumi delle famiglie italiane.
L'ultima pubblicazione Istat sulle Spese per i consumi delle famiglia - Anno 2023 pubblicato il 10 ottobre 2024 ha evidenziato che nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022.
Esposizione della proposta
Il piano è stato predisposto dal debitore con tre obiettivi principali:
- garantire ai creditori un recupero del proprio credito, almeno pari a quello che otterrebbero se la situazione di insolvenza del debitore continuasse senza soluzione, ma con la certezza dei tempi e delle modalità di pagamento;
- stabilizzare la situazione economica del debitore, assicurando che i debiti siano pagati in modo sostenibile e, al tempo stesso, tutelare le esigenze fondamentali del nucleo familiare, permettendo un tenore di vita dignitoso.
-trovare un equilibrio tra i debiti da pagare e il reddito realmente disponibile, facendo riferimento agli strumenti previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Il debitore provvederà al soddisfacimento dei creditori mettendo a disposizione della procedura il reddito disponibile al netto delle spese mensili necessarie alla sussistenza familiare come da seguente prospetto.
Per rispettare tali obiettivi, il debitore si impegna a versare nella procedura tutto il reddito, al netto delle spese mensili essenziali per mantenimento suo e della sua famiglia, secondo il seguente prospetto: Reddito disponibile
Guida Andrea
AR NA
TOTALI
Di seguito il dettaglio
Elenco dei creditori
OCC c/o ODCEC di
RT
Avv. Di Tella Armando
+ interessi legali
Agenzia della
Riscossione Guida + interessi legali
Agenzia delle Entrate
Guida + interessi legali
Agenzia della
Riscossione
AR + interessi legali
Comune di Calvi
Risorta + interessi legali
EL (Credit SpA)
AK NO SA
Dynamica Retail
Santander Consumer
Bank SpA
Pignoramento
Cucinella Annuo Mensile Spese Mensili Disponibili alla procedura (mensili)
41.168,00 3.430,67
24.658,00 2.054,83
65.826,00 5.485,50 3.623,00 1.862,50
analitico:
Debito
% di Debito Titolo di residuo N. di rate soddisfacimento Residuo prelazione proposto
3.826,33 Prededuzione 100% 3.826,33 10 7.939,22 Privilegio 100% 7.939,22 72
Privilegio 7.027,40 100% 7.027,40 72 Mobiliare
Privilegio 11.253,76 100% 11.253,76 72 Mobiliare
Privilegio 5.888,40 100% 5.888,40 2272 Mobiliare
Privilegio 1 12.612,89 100% 12.612,89 272 Mobiliare
34.965,00 Chirografario 24,68% 8.628,24 72
Chirografario
24,68% 6.265,04 72
25.388,40
Chirografario 24,68% 5.281,32 72 21.402,00
20.494,00 Chirografario 24,68% 5.057,26 2 272
2 9.900,00 Chirografario 24,68% 2.443,00 272 FCA Bank 11.632,53 Chirografario 24,68% 3.870,53 72 PRISMA SPV 104.427,71 Chirografario 24,68% 25.769,39 72
Creditis SpA 24.939,68 Chirografario 24,68% 6.154,31 72
Prestitalia SpA 20.121,59 Chirografario 24,68% 4.965,36 72
Banca PSA Italia SpA 13.407,42 Chirografario 24,68% 3.308,52 72
Agenzia della 5.767,44 Chirografario 24,68% 1.423,22 722 2 Riscossione
Agenzia della 2.893,25 Chirografario 24,68% 713,96 72 Riscossione
Barbato Gabriella 42.125,03 Chirografario 24,68% 10.395,10 72
Eredi Avv. Antonio 4.986,06 Chirografario 24,68% 1.230,40 72 Battista
Barbato Gabriella -
Spese Legali 4.240,20 Chirografario 24,68% 1.046,34 2 272
Proced.1860/2016
395.238,31 134.100,00
Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti:
Ante omologa Post omologa
Reddito Mensile 5.485,50 5.485,50
Spese Mensili 3.623,00 3.623,00
Rate Mensili Medie 4.186,20 1.862,50
Rapporto rata/Reddito mensile 76,31% 33,95%
Reddito mensile rimanente per spese 1.299,30 3.623,00
Hanno proposto osservazioni all'omologa
EL Peronal Credit, denunziando la colpa grave nella condotta del Guida che al momento della richiesta di finanziamento taceva dell'esistenza di altri finanziamento e di una cessione del quinto del proprio stipendio.
P_ evidenziando l'esistenza delle esposizioni riferite ut supra pregresse alla stipula della cessione di delegazione dello stipendio conclusa in data 03.03.2022; quindi che i ricorrenti avevano contratto con essa la relativa obbligazione nella piena consapevolezza di non poterle adempiere
Controparte_9 opponendosi al piano redatto in quanto non minimamente satisfattivo delle relative ragioni, per essere stato estromesso dall'elenco dei creditori, pur avendo la sentenza n.
4052/2024, emessa a definizione del giudizio RG 1860/16, espressamente liquidato la somma di €
2.906,00 oltre spese generale e accessori di legge, in favore del procuratore antistatario. (doc. 2), somma che evidentemente andava tra l'altro inclusa tra quelle assistite da privilegio.
Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, riferendo sulle osservazioni pervenute ai debitori sovraindebitati e al proprio difensore, rilevava l'infondatezza delle accuse di colpa grave rivolte ai debitori . Inoltre aggiungeva di aver comunicato il deposito del piano al CP_9 e che, comunque, il relativo credito era inserito nell'elenco dei creditori con collocazione chirografaria.
Tutto ciò premesso, il ricorso non può esser accolto.
Invero, a proposito delle censure al comportamento dei debitori ricorrenti al momento della stipula dei relativi finanziamenti, mosse da l'OCC ha ritenuto di Parte_11 "
controbattere richiamando la disciplina di cui all'art. 124 bis TUB e violazione della medesima da parte dei finanziatori.
Ebbene è vero che l'art. 124 bis TUB pone a carico del finanziatore un obbligo di indagine.
All'uopo occorre ricordare che nell'attuare le richiamate disposizioni del TUB la Banca d'Italia ha tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore.
In particolare, l'ABE ha affermato che "nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovraindebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note.
4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure.
Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari.
4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del 4 consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento.
4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento". La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.
In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti alla tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento.
Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.
Del pari, è tuttavia richiesta al cliente una condotta diligente, quale quella di non fornire dichiarazioni mendaci, tali da indurre in errore l'istituto finanziario, tantopiù in ipotesi in cui non ricorrano situazioni (personali o familiari) tanto gravi da giustificare in qualche modo omissioni.
Ebbene, nel caso di specie risultano, tanto per cominciare, dichiarazioni mendaci dei debitori sulla relativa situazione debitoria, economica e finanziaria sia a CP_2 che a P_ (la cui falsità
è sanzionata dall'art. 55 co. 3 del d.lgs. n. 231/2007) (v. in tal senso Corte Appello Genova n.
38/2025).
In ogni caso, qualora il finanziatore violi i principi dell'art. 124 bis TUB, la sanzione prevista per tale comportamento dal codice della crisi consiste nella impossibilità di opporsi all'omologa per contestare la convenienza della proposta, non influendo sulla valutazione distinta e doverosa della verifica delle condizioni ostative in capo all'istante (cfr. Corte d'Appello Genova n. 38/2025 del
13.6.2025).
Mette conto evidenziare, al punto, quanto da ultimo sostenuto dalla Suprema Corte, secondo cui "In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta" (Cass. Civ. n. 20672/2025). Ne deriva che ai fini di tale valutazione e, in speciale modo, dell'ammissibilità giuridica, il Giudice possa e debba tener conto delle osservazioni e/o dell'opposizione di un creditore che, a sua volta, nell'erogare il finanziamento abbia violato la disciplina sul merito creditizio.
Ebbene, elemento fondamentale che il giudice è chiamato a valutare è quello della meritevolezza del consumatore, declinato dall'art. 69 CCII in termini di assenza colpa grave, mala fede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
Occorre ricordare che in merito al ricorso ai finanziamenti per esigenze di vita, si è espresso un recente orientamento giurisprudenziale (tra cui Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla L. n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.
In particolare, la giurisprudenza di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria
25 gennaio 2024), allineandosi ai precedenti di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass.
27 luglio 2023, n. 22890) formatasi sul punto, ha ritenuto che "diversamente dall'art. 12 bis L. n. 3 del 2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave", andando quindi ad eliminare "il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in
-
considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di tatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando il debitore, al momento in cui ha contratto i debiti, ha agito in modo ragionevole, confidando nella propria capacità di far fronte agli impegni assunti grazie al reddito e al patrimonio di cui dispone.
In altre parole, è considerato meritevole chi ha agito in buona fede, pensando realisticamente di poter ottemperare alle obbligazioni assunte alla scadenza.
- -Al contrario, il consumatore non è meritevole nell'accezione esaminata se ha fatto ricorso al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie possibilità economiche, per esempio contraendo finanziamenti eccessivi rispetto al proprio reddito e patrimonio. Guardando le tabelle riguardanti le esposizioni dei debitori si può cogliere chiaramente la relativa consapevolezza nell' assumere reiteratamente obbligazioni non estinguibili:
Data stipula Ammontar 0 Tipologia Titolo di Debito Rata e debito Debitore Creditore Mensile concessione Contratto Residuo Prelazione iniziale prestito
EL (Credit Cessione del 14/02/2023 1 Guida Andrea 39.960,00 333,00 34.965,00 Chirografario Quinto SpA)
Dynamica Cessione del 2 Guida Andrea 11/01/2019 44.280,00 369,00 21.402,00 Chirografario Retail Quinto
Santander Delegazione
3 Guida Andrea 26/03/2018 di 45.120,00 376,00 20.494,00 Chirografario Consumer
Bank SpA Pagamento
Pignoramento Prestiti da 4 Guida Andrea 17/05/2019 34.872,51 250,00 9.900,00 Chirografario Cucinella Terzi
Credito al 5 Guida Andrea FCA Bank 15/12/2017 27.456,00 286,00 11.632,53 Chirografario Consumo
Guida Apertura di CI AAK NO credito in 25.388,40 Chirografario 6 NA SA C/C (cointestato)
123.781,93
Data stipula Ammontar Rata Debito Tipologia Titolo di 0 Debitore Creditore e debito Mensile Residuo Prelazione Contratto concessione iniziale prestito
AR PRISMA 1 104.427,71 Chirografario NA SPV
Cessione del AR Creditis 35.400,00 295,00 24.939,68 Chirografario 2 09/09/2022 NA SpA Quinto
AR Prestitalia Delegazione di 3 03/03/2022 30.000,00 250,00 20.121,59 Chirografario NA SpA Pagamento
Finanziamento Banca PSA Acquisto Auto 18.182,93 171,68 13.376,42 Chirografario 4 AR 29/12/2021 Italia SpA Peugeot 2008 NA
162.896,40
Per Pt 1 per altro sottoposto a pignoramento nel 2019 - quindi nell'incapacità di adempiere - si evidenziano: a) il credito al consumo richiesto a CP_18 nel 2017, non ottemperato, con residuo di € 11.63253; b) la delegazione di pagamento con Santander del 2018, con residuo di € 20.494,00; c) la cessione del quinto con Dynamic Retail nel 2019, con residuo di € 21.402,00; d) l'ulteriore cessione di quinto con CP_2 del 2023, ottenuta senza rendere informazioni su quanto ai punti da a) a c), con debito residuo di € 34.965.
Per la CP : e) lo scoperto di mutuo pari ad € 104.427,71; f) nonostante ciò, il finanziamento contratto con Banca PSA nel 2021 per acquisito di un veicolo, con residuo ancora dovuto di €
13.376,42; g) una cessione del quinto ed una delegazione di pagamento nel 2022 ( la seconda con
CP 7 ) tacendo le informazioni sulla propria situazione debitoria e un residuo complessivo di circa 45.000 euro.
A tacere delle origini della debitoria riferibili alle controverse vicende delle iniziative immobiliari assunte dai ricorrenti nell'assenza di mezzi economici adeguati a fronteggiarle, appare evidente che la loro situazione di sovraindebitamento sia insorta in epoca non vicina e per il continuo accesso al credito dei debitori nella piena consapevolezza di aggravare la situazione e di non poter in alcun modo porvi rimedio con mezzi normali e nei tempi previsti.
Peraltro con richiesta di finanziamenti nelle varie forme, come per CP_2 e P_
avvalendosi anche di dichiarazioni mendaci sulla loro condizione.
In definitiva, alla luce degli elementi disponibili si può ritenere che la condotta dei ricorrenti, consistente nell'irrazionale e reiterato ricorso ad innumerevoli finanziamenti senza alcuna ponderazione dei rischi associati, debba imputarsi a una colpa grave.
In assenza, pertanto, di elementi idonei a far ritenere la ricorrenza del requisito soggettivo, ossia l'assunzione di obbligazioni da parte del debitore in assenza di dolo o colpa grave, il ricorso non può
che essere respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Designato dr. Enrico Quaranta, letti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII:
Rigetta il ricorso;
dichiara inefficaci le misure protettive concesse.
Si comunichi ai creditori ed ai debitori. Si dispone la pubblicazione sul sito web del Tribunale.
Così deciso in Santa Maria C.V., 25/07/2025
Il Giudice
Dr. Enrico Quaranta