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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12016/2021
-TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
12016/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Fiorella
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Amendolito, Maria
Di Biase e Valentina Giacalone
1 RESISTENTE
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Selletti, Marco Marzani e
Emanuele Poggi
RESISTENTE
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Sante Caputo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte convenuta per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente lamenta di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata (6° Livello CCNL Terzo Settore) come operatore addetto alle postazioni AntiCovid, alle dipendenze dell'Associazione di Promozione in qualità anche di CP_4
associato. Deduceva di aver lavorato – dal 06.09.2020 al
09.10.2020 - e che tale attività sarebbe stata prestata in favore della Committente presso lo Controparte_1
Stabilimento Magneti Marelli Sistemi Sospensioni di Melfi, nell'ambito di un contratto di appalto intercorso tra la
[...]
e la Primus Forlì Medical Center s.r.l., sub CP_1
appaltato da quest'ultima società all'Associazione di Promozione
Sociale Ayur, per il servizio di rilevazione della temperatura in ingresso dei lavoratori e dei controlli necessari al fine di evitare il diffondersi dei contagi.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'adesione del ricorrente come socio della
imposta da quest'ultima al fine di sottrarsi alle dovute CP_3
tutele previste dalla vigente normativa in favore del lavoratore, e
l'estraneità del ricorrente alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della associa-zione;
2. Accertare e dichiarare che l'istante ha lavorato, senza soluzione di continuità, dal 06.09.2020 al 09.10.2020, con turni mediamente di 8 ore al dì, inclusi sabato e domenica, alle dipendenze della svolgendo mansioni di lavoratore di CP_3
sesto livello in base al menzionato c.c.n.l. di categoria, come operatore addetto alle postazioni AntiCovid presso lo stabili-mento
Magneti Marelli Sistemi Sospensioni, sito in Melfi (PZ), di proprietà della (GI , avendo Controparte_1 Controparte_5
3 pertanto diritto al conseguente trattamento economico e contributivo;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale e diretta dei resistenti ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, degli artt. 1655 e ss. del codice civile e del c.c.n.l. di categoria;
4.
Condannare i resistenti in solido tra loro, o secondo le rispettive responsabilità che si accerteranno in corso di causa, per le ragioni in diritto ed in fatto esposte innanzi, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli e le causali di cui in ricorso, della complessiva somma di € 2.726,10, giusti conteggi analitici riportati nel presente ricorso o, in subordine, per le ragioni indicate in narrativa, della minor somma di € 1.475,00, o di quell'altra maggiore o minore che si accerterà essere dovuta a mezzo C.T.U. contabile che espressamente si richiede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
36 della Costituzione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge;
5. Condannare i resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio la eccependo difetto Controparte_1
di legittimazione passiva ritenendo di non aver posto in essere alcun contratto di appalto o subappalto che invero era intervenuto tra la e la Controparte_6
Primus Forlì Medical Center s.r.l. e che quest'ultima società, a sua volta e previa autorizzazione della effettiva società committente lo aveva Controparte_6
subappaltato alla Associazione di Promozione Sociale Ayur.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva ritualmente anche la Primus Forlì Medical Center che in via principale chiedeva il rigetto della domanda ed in via
4 subordinata formulava nei confronti dell'associazione Ayur espressa domanda riconvenzionale trasversale, al fine di essere manlevata dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande di parte ricorrente e in ragione del vincolo di solidarietà passiva vigente ex art. 29
d.lgs. 276/2003.
Si costituiva tardivamente l'Associazione Ayur che in via principale chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni da quantificarsi in giudizio.
A seguito delle riconvenzionali spiegate dalle parti resistenti, il ricorrente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della rigettata con Controparte_6
provvedimento del 17.10.2023.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito riportati.
La vicenda in esame si radica nel pieno periodo emergenziale sanitario da “Covid - 19” e trae origine da un contratto di appalto posto in essere tra la Controparte_6
(committente) e la Primus Forlì Medical Center s.r.l. (appaltatore), che a sua volta subappaltava alla resistente alcune CP_3
attività di volontariato per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da svolgersi in Melfi (PZ), presso lo stabilimento
Magneti Marelli Sistemi Sospensioni, di proprietà della
[...]
che a sua volta fa parte del Gruppo Marelli CP_1
Holdings.
Come si evince dalle visure camerali allegate dalla società resistente, nel corso del tempo sono intervenute diverse operazioni di fusione acquisto e trasformazione dell'intero gruppo ragione per cui non può accogliersi l'eccepito difetto di CP_6
5 legittimazione passiva sollevato dalla società , Controparte_1
laddove anche nello stesso contratto di subappalto viene sempre riportata la indicazione generica dello stabilimento CP_6
E' documentato in atti (cfr. doc. 2 esibito dalla Primus Forlì
Medical Center S.r.l.) che in data 25 marzo 2020 tra la Primus
Forlì Medical Center e l'associazione Ayur veniva sottoscritto un contratto di subappalto rispetto al contratto primario di appalto intercorso tra la e la stessa Primus. Si è trattato di un CP_6
accordo in esecuzione di quanto previsto dal Protocollo del
14.3.2020, condiviso dai vari interessati e le parti sociali CP_7
e relativo alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, proprio per agevolare le imprese con la prosecuzione delle attività produttive, possibile solo con l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio ed in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Con l'art. 2 del contratto intercorso tra le parti prevedeva, segnatamente al punto 2.1 che “il servizio di misurazione della temperatura degli operatori in entrata agli stabilimenti di – CP_6
tra cui quello di Melfi – da svolgersi “esclusivamente mediante propri soci”.
Al successivo punto 2.2 si precisava:“l'associazione si CP_3
impegna a garantire un servizio con l'impiego di soccorritori e/o operatori di primo soccorso, da adibire al presidio nei turni stabiliti, secondo le indicazioni fornite da . CP_6
Che il ricorrente fosse iscritto all'associazione e che abbia CP_3
fornito la propria disponibilità, in quanto associato, alle operazioni di assistenza e attività di allestimento delle postazioni anti COVID 19 presso lo stabilimento di Melfi della non CP_6
è in contestazione in quanto dichiarato dalla stessa parte
6 ricorrente nei propri scritti difensivi, laddove riferiva di aver sottoscritto per accettazione ed in qualità di associato le disposizioni stabilite dall'Ayur con delibera del 4 aprile 2020 (cfr. doc. n. 5, indice ricorr.).
In tale deliberato si legge:“Tutti Soci Operatori dell'Associazione in testo, impegnati nelle attività AntiCovid presso le Sedi a noi CP_6
Sub Appaltate dal Gruppo Primus CA (come da contratto), percepiranno un rimborso contributivo come da specifica:
1) Per i Residenti delle Sedi euro 1.000 mensili;
CP_6
2) Per i non Residenti delle sedi euro 1.000 mensili più euro CP_6
50 settimanali di vitto.
Sarà a carico sempre dell'associazione in testo coprire i costi dell'alloggio e del carburante”.
Le ore e i giorni di svolgimento delle attività AntiCovid nelle sedi non potranno essere definite in quanto dovranno le stesse, CP_6
essere adeguate alle esigenze dell'Emergenza covid e delle esigenze aziendali;
pertanto, le ore e i giorni impegnati nelle attività summenzionate potranno essere soggette a continui cambiamenti in base all'organizzazione emergenza.
I riconoscimenti contributivi su indicati saranno bonificati all'Associazione dall'Ente appaltatore entro 40/60 giorni CP_3
di ogni fine mese collaborativo come da contratto. I riconoscimenti contributivi saranno riconosciuti ai Soci da parte dell'Associazione
Ayur con bonifico….”
Ciò posto, alla luce degli accordi intervenuti tra le parti, è evidente che il lavoro prestato dagli associati della CP_3
(soccorritori e operatori di primo soccorso) presso lo stabilimento di Melfi è consistito in una vera e propria attività a carattere volontario espletata in un periodo di grave emergenza sanitaria e regolamentata con la previsione di un mero rimborso contributivo
7 per coloro che vi avevano aderito e partecipato. Nello stesso contratto di erogazione del servizio, veniva espressamente specificato “senza riconoscimento alcuno di rapporto di subordinazione tra il personale messo a disposizione dall' e CP_3
la società sub appaltante” (cfr. art. 2 contratto subappalto).
Pertanto, stante altresì l'assenza di indici sintomatici della subordinazione e verificata la modesta entità del periodo di lavoro prestato e del rimborso spese, privo di una connotazione retributiva, deve escludersi la natura subordinata del rapporto intercorrente tra socio-volontario e l'associazione , CP_3
rimanendosi, dunque, nell'ambito e nella disciplina del volontariato, per giunta espletato in un periodo particolare di emergenza sanitaria. La prestazione è consistita nella mera distribuzione delle mascherine al momento dell'arrivo dei dipendenti nello stabilimento.
Pervero, nell'ambito di un analogo giudizio promosso dinanzi a questo Tribunale (vedasi pronuncia n. 4288/2024) è emerso che in merito al servizio di misurazione della temperatura corporea,
“tutte le aziende si attivarono tempestivamente con l'installazione dei termo-scanner ubicati proprio all'ingresso delle sedi ed a far data dal 25.05.2020 presso lo stabilimento di Melfi, risultavano definitivamente operativi gli apparecchi automatizzati di rilevamento della temperatura corporea, la cui gestione e controllo veniva affidata integralmente agli addetti alla vigilanza dello stabilimento (dipendenti della )”. CP_8
In coerenza con quanto affermato più volte dalla stessa giurisprudenza, è vero che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma è altrettanto vero che può essere ricondotta ad un rapporto diverso ove risulti dimostrata la
8 sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 7/02/2019, n. 5753
Cass. 03/07/2012 n. 11089; Cass. 26/02/2009 n. 1833; Cass.
02/03/2004 n. 4255; Cass. 06/04/1999 n. 3304; Cass. 09
02/1996 n. 1024). Inoltre, la opposta presunzione di gratuità della prestazione, si può ritenere sussistere in relazione a particolari ipotesi, tra le quali si possono sicuramente annoverare quelle relative al lavoro svolto nell'ambito di associazioni di volontariato, soprattutto quando hanno ad oggetto la fornitura di un servizio di prevenzione e assistenza sanitaria, come appunto quella nel caso de quo.
Ritiene il Giudicante che nella fattispecie in esame non si può qualificare ed inquadrare l'attività prestata dall'istante come rapporto di lavoro subordinato, da considerarsi, invece, in base alle allegazioni ed elementi accertati in fatto, in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione quale lavoro svolto a titolo di volontariato, aderendo anche a quanto condiviso da questa Sezione con le sentenze nn. 4288/2024, 4289/2024,
4645/2024 e 4646/2024.
Pertanto, la prospettazione di parte ricorrente in ordine all'invocato rapporto di lavoro subordinato, sesto livello c.c.n.l. di categoria ed il pagamento delle differenze retributive, lavoro straordinario, tfr, ferie non godute, indennità di trasferta vanno totalmente rigettate.
Va invece accolta la domanda in via subordinata di pagamento del rimborso contributivo per i giorni di attività prestata come volontario presso lo stabilimento di Melfi, nel periodo indicato in atti (dal 06.09.2020 al 09.10.2020), il cui pagamento, detratto l'importo di € 300,00 GI incassato dal ricorrente, va posto a carico dell'associazione convenuta Ayur, in virtù di quanto
9 espressamente previsto nell'adesione sottoscritta e accettata dal
(cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Parte_1
Occorre evidenziare che la tardiva costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c. dell'associazione convenuta ha determinato la sua decadenza da tutti i mezzi di prova documentali ed istruttori, nonché dal formulare domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente far valere mere difese e deduzioni.
Ciò posto, il versamento parziale del rimborso contributivo a favore di alcuni soci, tra cui il ricorrente, è circostanza ammessa dalla stessa associazione sin dalla fase stragiudiziale (cfr. corrispondenza intercorsa tra i difensori ed allegata dal ricorrente).
Pertanto, in virtù di quanto stabilito nella delibera del 4.4.2020, il credito maturato dal in base alla richiesta dallo Parte_1
stesso rivendicata in via subordinata è pari ad € 1.099,00 per il rimborso contributivo maggiorato di € 200,00 per vitto settimanale (associato non residente a [...]), per un totale complessivo di € 1.299,00, che, detratta la somma di € 300,00 GI versata conduce ad un totale a saldo da ricevere pari ad €
999,00. Tale somma dovrà essere corrisposta dall'associazione di promozione sociale , oltre accessori come per legge. CP_3
Per quanto attiene al preteso rimborso della somma di € 275,00 a titolo di spese di benzina, lo stesso va accolto stante il deposito di documenti giustificativi a titolo di spese di viaggio sostenute dal lavoratore.
Sicché l'importo complessivamente spettante al ricorrente risulta pari ad € 1.274,00.
Non può, invero, invocarsi ai fini della condanna solidale a carico della società la tutela prevista ex art. 29 Controparte_1
10 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto il regime di solidarietà tra committente e ogni sub-appaltatore sussiste per i crediti maturati con riguardo unicamente ai "trattamenti retributivi", per cui dovendo la norma essere interpretata rigorosamente, deve trattarsi di emolumenti di natura strettamente retributiva, con conseguente esclusione di quei trattamenti che pur spettando ai lavoratori, tale natura non hanno, quali le indennità ed i rimborsi di spese carburante, vitto e alloggio, come nel caso di specie, il cui rimborso contributivo veniva erogato a fronte di attività a base volontaria di associati (operatori di primo soccorso e soccorritori) per un servizio di assistenza nella gestione di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19.
Ciò vale anche per la società Controparte_2
sottoscrittrice del contratto in data 25.3.2020 per l'erogazione di prestazioni infermieristiche con l'associazione Ayur Club
Benessere e Formazione Culp, laddove all'interno dell'accordo
(art. 2 punto 2.3) veniva espressamente previsto che:“l'Associazione AYUR garantisce di essere dotata di organizzazione idonea ad eseguire con diligenza ed in autonomia le prestazioni oggetto del presente contratto, disponendo di personale con professionalità ed esperienza adeguate all'espletamento del servizio richiesto. E' escluso qualsiasi collegamento, rapporto di subordinazione, di collaborazione e/o gerarchico fra il personale impiegato da Associazione AYUR nell'esecuzione del contratto e ogni caso l'associazione Pt_2
si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne da CP_3 Pt_3
qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima dal personale preposto all'erogazione dei servizi oggetto del contratto e/o da qualsivoglia ente, relativamente al
11 rapporto di lavoro in essere con coloro che saranno impiegati nell'esecuzione del presente contratto”.
E per tali servizi infermieristici e prestazioni veniva infatti stabilito che la società Primus si impegnava Controparte_2
a corrispondere all'associazione la somma di € 400,00 CP_3
giornaliera ed € 600,00 in caso di aggiunta di posto fisso giornaliero. L'avvenuto pagamento di quanto dovuto dalla società all'associazione non è circostanza contestata in atti.
Alla luce delle ragioni innanzi esposte, la domanda ex art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'associazione di promozione sociale Ayur e vengono liquidate in dispositivo. Vanno compensate integralmente le spese tra tutte le altre parti.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- condanna l'associazione di promozione sociale Ayur, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 1.274,00 a favore di per i titoli di cui in Parte_1
motivazione;
- rigetta nel il resto il ricorso;
- condanna l'associazione di promozione sociale Ayur al pagamento delle spese di giudizio a favore di che Parte_1
12 liquida in € 1.314,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa per intero le spese tra il ricorrente e le altre parti.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
13
-TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 27.05.2025 dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g.
12016/2021 vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggiero Fiorella
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Amendolito, Maria
Di Biase e Valentina Giacalone
1 RESISTENTE
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Selletti, Marco Marzani e
Emanuele Poggi
RESISTENTE
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Sante Caputo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte convenuta per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
2 Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente lamenta di aver prestato attività lavorativa di natura subordinata (6° Livello CCNL Terzo Settore) come operatore addetto alle postazioni AntiCovid, alle dipendenze dell'Associazione di Promozione in qualità anche di CP_4
associato. Deduceva di aver lavorato – dal 06.09.2020 al
09.10.2020 - e che tale attività sarebbe stata prestata in favore della Committente presso lo Controparte_1
Stabilimento Magneti Marelli Sistemi Sospensioni di Melfi, nell'ambito di un contratto di appalto intercorso tra la
[...]
e la Primus Forlì Medical Center s.r.l., sub CP_1
appaltato da quest'ultima società all'Associazione di Promozione
Sociale Ayur, per il servizio di rilevazione della temperatura in ingresso dei lavoratori e dei controlli necessari al fine di evitare il diffondersi dei contagi.
In virtù di tanto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:“
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'adesione del ricorrente come socio della
imposta da quest'ultima al fine di sottrarsi alle dovute CP_3
tutele previste dalla vigente normativa in favore del lavoratore, e
l'estraneità del ricorrente alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della associa-zione;
2. Accertare e dichiarare che l'istante ha lavorato, senza soluzione di continuità, dal 06.09.2020 al 09.10.2020, con turni mediamente di 8 ore al dì, inclusi sabato e domenica, alle dipendenze della svolgendo mansioni di lavoratore di CP_3
sesto livello in base al menzionato c.c.n.l. di categoria, come operatore addetto alle postazioni AntiCovid presso lo stabili-mento
Magneti Marelli Sistemi Sospensioni, sito in Melfi (PZ), di proprietà della (GI , avendo Controparte_1 Controparte_5
3 pertanto diritto al conseguente trattamento economico e contributivo;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità solidale e diretta dei resistenti ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003, degli artt. 1655 e ss. del codice civile e del c.c.n.l. di categoria;
4.
Condannare i resistenti in solido tra loro, o secondo le rispettive responsabilità che si accerteranno in corso di causa, per le ragioni in diritto ed in fatto esposte innanzi, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli e le causali di cui in ricorso, della complessiva somma di € 2.726,10, giusti conteggi analitici riportati nel presente ricorso o, in subordine, per le ragioni indicate in narrativa, della minor somma di € 1.475,00, o di quell'altra maggiore o minore che si accerterà essere dovuta a mezzo C.T.U. contabile che espressamente si richiede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
36 della Costituzione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge;
5. Condannare i resistenti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio la eccependo difetto Controparte_1
di legittimazione passiva ritenendo di non aver posto in essere alcun contratto di appalto o subappalto che invero era intervenuto tra la e la Controparte_6
Primus Forlì Medical Center s.r.l. e che quest'ultima società, a sua volta e previa autorizzazione della effettiva società committente lo aveva Controparte_6
subappaltato alla Associazione di Promozione Sociale Ayur.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva ritualmente anche la Primus Forlì Medical Center che in via principale chiedeva il rigetto della domanda ed in via
4 subordinata formulava nei confronti dell'associazione Ayur espressa domanda riconvenzionale trasversale, al fine di essere manlevata dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'eventuale accoglimento, totale o parziale, delle domande di parte ricorrente e in ragione del vincolo di solidarietà passiva vigente ex art. 29
d.lgs. 276/2003.
Si costituiva tardivamente l'Associazione Ayur che in via principale chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni da quantificarsi in giudizio.
A seguito delle riconvenzionali spiegate dalle parti resistenti, il ricorrente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della rigettata con Controparte_6
provvedimento del 17.10.2023.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito riportati.
La vicenda in esame si radica nel pieno periodo emergenziale sanitario da “Covid - 19” e trae origine da un contratto di appalto posto in essere tra la Controparte_6
(committente) e la Primus Forlì Medical Center s.r.l. (appaltatore), che a sua volta subappaltava alla resistente alcune CP_3
attività di volontariato per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da svolgersi in Melfi (PZ), presso lo stabilimento
Magneti Marelli Sistemi Sospensioni, di proprietà della
[...]
che a sua volta fa parte del Gruppo Marelli CP_1
Holdings.
Come si evince dalle visure camerali allegate dalla società resistente, nel corso del tempo sono intervenute diverse operazioni di fusione acquisto e trasformazione dell'intero gruppo ragione per cui non può accogliersi l'eccepito difetto di CP_6
5 legittimazione passiva sollevato dalla società , Controparte_1
laddove anche nello stesso contratto di subappalto viene sempre riportata la indicazione generica dello stabilimento CP_6
E' documentato in atti (cfr. doc. 2 esibito dalla Primus Forlì
Medical Center S.r.l.) che in data 25 marzo 2020 tra la Primus
Forlì Medical Center e l'associazione Ayur veniva sottoscritto un contratto di subappalto rispetto al contratto primario di appalto intercorso tra la e la stessa Primus. Si è trattato di un CP_6
accordo in esecuzione di quanto previsto dal Protocollo del
14.3.2020, condiviso dai vari interessati e le parti sociali CP_7
e relativo alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, proprio per agevolare le imprese con la prosecuzione delle attività produttive, possibile solo con l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio ed in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Con l'art. 2 del contratto intercorso tra le parti prevedeva, segnatamente al punto 2.1 che “il servizio di misurazione della temperatura degli operatori in entrata agli stabilimenti di – CP_6
tra cui quello di Melfi – da svolgersi “esclusivamente mediante propri soci”.
Al successivo punto 2.2 si precisava:“l'associazione si CP_3
impegna a garantire un servizio con l'impiego di soccorritori e/o operatori di primo soccorso, da adibire al presidio nei turni stabiliti, secondo le indicazioni fornite da . CP_6
Che il ricorrente fosse iscritto all'associazione e che abbia CP_3
fornito la propria disponibilità, in quanto associato, alle operazioni di assistenza e attività di allestimento delle postazioni anti COVID 19 presso lo stabilimento di Melfi della non CP_6
è in contestazione in quanto dichiarato dalla stessa parte
6 ricorrente nei propri scritti difensivi, laddove riferiva di aver sottoscritto per accettazione ed in qualità di associato le disposizioni stabilite dall'Ayur con delibera del 4 aprile 2020 (cfr. doc. n. 5, indice ricorr.).
In tale deliberato si legge:“Tutti Soci Operatori dell'Associazione in testo, impegnati nelle attività AntiCovid presso le Sedi a noi CP_6
Sub Appaltate dal Gruppo Primus CA (come da contratto), percepiranno un rimborso contributivo come da specifica:
1) Per i Residenti delle Sedi euro 1.000 mensili;
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2) Per i non Residenti delle sedi euro 1.000 mensili più euro CP_6
50 settimanali di vitto.
Sarà a carico sempre dell'associazione in testo coprire i costi dell'alloggio e del carburante”.
Le ore e i giorni di svolgimento delle attività AntiCovid nelle sedi non potranno essere definite in quanto dovranno le stesse, CP_6
essere adeguate alle esigenze dell'Emergenza covid e delle esigenze aziendali;
pertanto, le ore e i giorni impegnati nelle attività summenzionate potranno essere soggette a continui cambiamenti in base all'organizzazione emergenza.
I riconoscimenti contributivi su indicati saranno bonificati all'Associazione dall'Ente appaltatore entro 40/60 giorni CP_3
di ogni fine mese collaborativo come da contratto. I riconoscimenti contributivi saranno riconosciuti ai Soci da parte dell'Associazione
Ayur con bonifico….”
Ciò posto, alla luce degli accordi intervenuti tra le parti, è evidente che il lavoro prestato dagli associati della CP_3
(soccorritori e operatori di primo soccorso) presso lo stabilimento di Melfi è consistito in una vera e propria attività a carattere volontario espletata in un periodo di grave emergenza sanitaria e regolamentata con la previsione di un mero rimborso contributivo
7 per coloro che vi avevano aderito e partecipato. Nello stesso contratto di erogazione del servizio, veniva espressamente specificato “senza riconoscimento alcuno di rapporto di subordinazione tra il personale messo a disposizione dall' e CP_3
la società sub appaltante” (cfr. art. 2 contratto subappalto).
Pertanto, stante altresì l'assenza di indici sintomatici della subordinazione e verificata la modesta entità del periodo di lavoro prestato e del rimborso spese, privo di una connotazione retributiva, deve escludersi la natura subordinata del rapporto intercorrente tra socio-volontario e l'associazione , CP_3
rimanendosi, dunque, nell'ambito e nella disciplina del volontariato, per giunta espletato in un periodo particolare di emergenza sanitaria. La prestazione è consistita nella mera distribuzione delle mascherine al momento dell'arrivo dei dipendenti nello stabilimento.
Pervero, nell'ambito di un analogo giudizio promosso dinanzi a questo Tribunale (vedasi pronuncia n. 4288/2024) è emerso che in merito al servizio di misurazione della temperatura corporea,
“tutte le aziende si attivarono tempestivamente con l'installazione dei termo-scanner ubicati proprio all'ingresso delle sedi ed a far data dal 25.05.2020 presso lo stabilimento di Melfi, risultavano definitivamente operativi gli apparecchi automatizzati di rilevamento della temperatura corporea, la cui gestione e controllo veniva affidata integralmente agli addetti alla vigilanza dello stabilimento (dipendenti della )”. CP_8
In coerenza con quanto affermato più volte dalla stessa giurisprudenza, è vero che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma è altrettanto vero che può essere ricondotta ad un rapporto diverso ove risulti dimostrata la
8 sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 7/02/2019, n. 5753
Cass. 03/07/2012 n. 11089; Cass. 26/02/2009 n. 1833; Cass.
02/03/2004 n. 4255; Cass. 06/04/1999 n. 3304; Cass. 09
02/1996 n. 1024). Inoltre, la opposta presunzione di gratuità della prestazione, si può ritenere sussistere in relazione a particolari ipotesi, tra le quali si possono sicuramente annoverare quelle relative al lavoro svolto nell'ambito di associazioni di volontariato, soprattutto quando hanno ad oggetto la fornitura di un servizio di prevenzione e assistenza sanitaria, come appunto quella nel caso de quo.
Ritiene il Giudicante che nella fattispecie in esame non si può qualificare ed inquadrare l'attività prestata dall'istante come rapporto di lavoro subordinato, da considerarsi, invece, in base alle allegazioni ed elementi accertati in fatto, in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione quale lavoro svolto a titolo di volontariato, aderendo anche a quanto condiviso da questa Sezione con le sentenze nn. 4288/2024, 4289/2024,
4645/2024 e 4646/2024.
Pertanto, la prospettazione di parte ricorrente in ordine all'invocato rapporto di lavoro subordinato, sesto livello c.c.n.l. di categoria ed il pagamento delle differenze retributive, lavoro straordinario, tfr, ferie non godute, indennità di trasferta vanno totalmente rigettate.
Va invece accolta la domanda in via subordinata di pagamento del rimborso contributivo per i giorni di attività prestata come volontario presso lo stabilimento di Melfi, nel periodo indicato in atti (dal 06.09.2020 al 09.10.2020), il cui pagamento, detratto l'importo di € 300,00 GI incassato dal ricorrente, va posto a carico dell'associazione convenuta Ayur, in virtù di quanto
9 espressamente previsto nell'adesione sottoscritta e accettata dal
(cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Parte_1
Occorre evidenziare che la tardiva costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c. dell'associazione convenuta ha determinato la sua decadenza da tutti i mezzi di prova documentali ed istruttori, nonché dal formulare domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, potendo semplicemente far valere mere difese e deduzioni.
Ciò posto, il versamento parziale del rimborso contributivo a favore di alcuni soci, tra cui il ricorrente, è circostanza ammessa dalla stessa associazione sin dalla fase stragiudiziale (cfr. corrispondenza intercorsa tra i difensori ed allegata dal ricorrente).
Pertanto, in virtù di quanto stabilito nella delibera del 4.4.2020, il credito maturato dal in base alla richiesta dallo Parte_1
stesso rivendicata in via subordinata è pari ad € 1.099,00 per il rimborso contributivo maggiorato di € 200,00 per vitto settimanale (associato non residente a [...]), per un totale complessivo di € 1.299,00, che, detratta la somma di € 300,00 GI versata conduce ad un totale a saldo da ricevere pari ad €
999,00. Tale somma dovrà essere corrisposta dall'associazione di promozione sociale , oltre accessori come per legge. CP_3
Per quanto attiene al preteso rimborso della somma di € 275,00 a titolo di spese di benzina, lo stesso va accolto stante il deposito di documenti giustificativi a titolo di spese di viaggio sostenute dal lavoratore.
Sicché l'importo complessivamente spettante al ricorrente risulta pari ad € 1.274,00.
Non può, invero, invocarsi ai fini della condanna solidale a carico della società la tutela prevista ex art. 29 Controparte_1
10 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto il regime di solidarietà tra committente e ogni sub-appaltatore sussiste per i crediti maturati con riguardo unicamente ai "trattamenti retributivi", per cui dovendo la norma essere interpretata rigorosamente, deve trattarsi di emolumenti di natura strettamente retributiva, con conseguente esclusione di quei trattamenti che pur spettando ai lavoratori, tale natura non hanno, quali le indennità ed i rimborsi di spese carburante, vitto e alloggio, come nel caso di specie, il cui rimborso contributivo veniva erogato a fronte di attività a base volontaria di associati (operatori di primo soccorso e soccorritori) per un servizio di assistenza nella gestione di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19.
Ciò vale anche per la società Controparte_2
sottoscrittrice del contratto in data 25.3.2020 per l'erogazione di prestazioni infermieristiche con l'associazione Ayur Club
Benessere e Formazione Culp, laddove all'interno dell'accordo
(art. 2 punto 2.3) veniva espressamente previsto che:“l'Associazione AYUR garantisce di essere dotata di organizzazione idonea ad eseguire con diligenza ed in autonomia le prestazioni oggetto del presente contratto, disponendo di personale con professionalità ed esperienza adeguate all'espletamento del servizio richiesto. E' escluso qualsiasi collegamento, rapporto di subordinazione, di collaborazione e/o gerarchico fra il personale impiegato da Associazione AYUR nell'esecuzione del contratto e ogni caso l'associazione Pt_2
si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne da CP_3 Pt_3
qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima dal personale preposto all'erogazione dei servizi oggetto del contratto e/o da qualsivoglia ente, relativamente al
11 rapporto di lavoro in essere con coloro che saranno impiegati nell'esecuzione del presente contratto”.
E per tali servizi infermieristici e prestazioni veniva infatti stabilito che la società Primus si impegnava Controparte_2
a corrispondere all'associazione la somma di € 400,00 CP_3
giornaliera ed € 600,00 in caso di aggiunta di posto fisso giornaliero. L'avvenuto pagamento di quanto dovuto dalla società all'associazione non è circostanza contestata in atti.
Alla luce delle ragioni innanzi esposte, la domanda ex art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'associazione di promozione sociale Ayur e vengono liquidate in dispositivo. Vanno compensate integralmente le spese tra tutte le altre parti.
Tali considerazioni sono dirimenti ed assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- condanna l'associazione di promozione sociale Ayur, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 1.274,00 a favore di per i titoli di cui in Parte_1
motivazione;
- rigetta nel il resto il ricorso;
- condanna l'associazione di promozione sociale Ayur al pagamento delle spese di giudizio a favore di che Parte_1
12 liquida in € 1.314,00, oltre accessori di legge e di tariffa, da distrarsi in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa per intero le spese tra il ricorrente e le altre parti.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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