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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
3969/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE Patti, ha pronunciato ex art 281 sexies c. p. c la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3969/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Franco Furore, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Napoli, 6/d, presso il difensore avv. Franco Furore;
- ricorrente - contro
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Maria Zingaro, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore;
- resistente –
. CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23.12.2025, entrambe chiedendo la cessazione della materia del contendere. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c. p. c, depositato in data 26.08.2024 e regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t, esponendo: CP_1
- di aver inviato a in data 08.05.2024 istanza di accesso ex art. 119 Controparte_1
T.u.b. al fine di ottenere il rilascio dei contratti di apertura conto corrente;
2) contratti deposito e gestione titoli e prodotti finanziari con relative profilature ed informative;
3) contratti di mutuo e/o finanziamenti: 4) estratti conto corrente quanto meno relativi agli ultimi 10 anni;
5) polizze assicurative o piano di accumulo;
6) contratti di fideiussione;
titoli azionari e/o obbligazionari intestati al proprio dante causa;
- che, con pec di riscontro del 10.05.2024, ha comunicato che per il Controparte_1 ritiro della documentazione fosse necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale presente nel territorio ed eventualmente pagare i relativi costi di copia;
- che, pertanto, in data 15.05.2024 ha depositato presso la filiale di poste italiane di Accadia istanza ex art. 119 T.u.b. chiedendo anche il blocco dei conti intestati al de cuius;
pagina 1 di 3 - che poste italiane non ha provveduto a consegnare alla ricorrente la documentazione richiesta nel termine di 90 giorni previsto dalla legge, sicché in data 17.07.2024 ha provveduto ad inoltrare sollecito a mezzo mail. Sulla base di tali premesse, ha chiesto la condanna di alla consegna della Controparte_1 documentazione richiesta nonché ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese di giudizio. Con comparsa del 10.01.2025 si è costituita la società resistente chiedendo, preliminarmente, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per Controparte_1 la consegna di documentazione inerente a rapporti intercorsi tra il de cuius e la società e e nel merito ha contestato la ricostruzione dei fatti Controparte_2 Controparte_3 contenuta in ricorso, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo provveduto al deposito in giudizio della documentazione richiesta, con condanna di controparte alle spese e compensi di giudizio ed in via subordinata la compensazione delle spese di giudizio. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c. p. c all'udienza del 23.12.2025. Nel corso dell'udienza entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
********** Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere, avendo parte resistente provveduto al deposito della documentazione oggetto di istanza a norma dell'art. 119 T.u.b. D'altronde, all'udienza del 23.12.2025, entrambe le parti hanno invocato una pronuncia di cessazione della materia del contendere, fatta eccezione per le spese legali di giudizio di cui hanno chiesto la liquidazione, ciascuna in proprio favore. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Corte di Cassazione Civile, sez. II., ordinanza del 31 ottobre 2023 n. 30251); Per quanto concerne le spese di lite va considerato che “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 24714/2022). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il pagina 2 di 3 principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie vi sono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese. Risulta ex actis che - a seguito della pec trasmessa in data 08.05.2024 - Controparte_1 non ha opposto un diniego alla lavorazione dell'istanza né è rimasta inerte, avendo immediatamente comunicato con pec del 09.05.2024 che la stessa avrebbe potuto essere presentata presso un qualsiasi ufficio postale dagli aventi diritto e pagando una commissione. Ciò posto, deve osservarsi - per un verso - che parte ricorrente non ha documentato se e quando sarebbe stata depositata l'istanza presso l'Ufficio Postale di Accadia, così come richiesto dal resistente, sicché non vi è prova che il termine di cui all'art. 119 T.U.B. fosse decorso al momento della introduzione del giudizio avvenuta in data 26.08.2024 e - per altro verso - che parte resistente ha provveduto a mettere a disposizione detta documentazione mediante deposito nel fascicolo, unitamente alla memoria di costituzione, sebbene solo in data 10.01.2025, allorquando era decorso il termine se si tiene conto della mail trasmessa dal difensore di parte ricorrente alla filiale di Accadia in data 17.07.2024 (da ritenersi rituale proprio alla stregua della comunicazione del 09.05.2024, ove CP_1 ha comunicato che l'istanza ex art. 119 T.u.b. avrebbe dovuto essere presentata dinanzi a qualsiasi ufficio postale) e comunque della data di notifica del ricorso. A fronte di tale quadro fattuale e probatorio, considerato altresì il ristretto arco temporale in cui si sono verificate le vicende oggetto di giudizio, si reputano ricorrere i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese interamente compensate. Foggia, 23.12.2025 Il Giudice
dott.ssa LE Patti
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