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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2975 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
, rappresento e difeso dagli avv.ti Albino Angelillo e Erica Temporini, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5380/2023 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 24/5/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado , premesso di avere ricevuto il 7.12.2021 avviso di Parte_1 addebito n. 39720210006073970000 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.404,72 CP_1
a titolo di contributi per il periodo aprile 2014/maggio 2015; di avere impugnato con ricorso amministrativo, rimasto senza esito, il verbale presupposto con il quale gli era stata comunicata l'iscrizione d'ufficio alla gestione Commercianti, notificatogli in data 11.6.2019; di essere l'avviso di addebito carente di motivazione e di essere maturata la prescrizione e la decadenza delle pretese CP_ creditorie avanzate, ha chiamato in giudizio l' davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione. 2) Accertare e dichiarare per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, l'intervenuta decadenza dell'Ente previdenziale, e degli aventi causa eventuali dall'esercizio della pretesa contributiva. Ancora in via preliminare: 3) Accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto ed in diritto sin qui esposte, la nullità del verbale di accertamento per carenza degli elementi minimi normativamente previsti, nonché per genericità e difetto di motivazione. In via principale: 4)
Accertata e dichiarata la genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso a far data dal 7 dicembre 2007 al 2 maggio 2015 tra il Sig. e la poi fallita, Parte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare non dovute le pretese di cui al provvedimento impugnato;
In ogni caso 5) annullare e/o dichiarare nullo, anche solo parzialmente, il provvedimento impugnato in oggetto;
6)
In via subordinata, ridurre o rideterminare l'importo eventualmente dovuto, in sorte ed in sanzioni, da determinarsi all'esito di eventuale CTU contabile. Con vittoria di competenze, spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori e refusione del contributo unificato versato”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' che aveva preliminarmente eccepito la tardività CP_1 dell'opposizione, ha rigettato il ricorso e condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il primo giudice, all'esito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che:
i) l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione doveva essere rigettata per essere stato depositato il ricorso tempestivamente, cadendo il quarantesimo giorno utile per proporre l'opposizione nella giornata di domenica con slittamento del termine al lunedì successivo (17/12/2022); ii) era invece tardiva l'opposizione per la parte relativa alla doglianza dei vizi formali dell'avviso di addebito che, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., andava proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
ii) nel merito, richiamata la giurisprudenza di legittimità riguardo la compatibilità fra la qualifica di lavoratore subordinato e quella di titolare di quote societarie, anche di amministratore non unico purché non unico titolare del potere di gestione, le circostanze emerse dall'istruttoria avevano evidenziato il contrasto fra l'inquadramento del quale operaio pulitore come da contratto di Pt_1 lavoro sottoscritto ed emergente dalle buste paga in atti, con la qualifica di delegato alla somministrazione e di preposto alla gestione tecnica, pacificamente rivestita dal nell'ambito Pt_1 della società, come da visura camerale, e le mansioni dallo stesso effettivamente svolte, emerse dalle dichiarazioni testimoniali;
iii) non erano stati acquisiti sufficienti elementi < esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società in assenza Parte_2 delle caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, ossia l'assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, con obbligo di rispettare tempi e modalità di lavoro da questo imposti>>, essendo piuttosto emerso che il ricorrente avesse svolto attività amministrativa all'interno della società; iv) la richiesta di pagamento contenuta nell'opposto avviso di addebito doveva ritenersi pertanto fondata mentre doveva essere disattesa l'eccezione di prescrizione il cui termine era stato interrotto con la notifica in data 11.6.2019 del verbale ispettivo, atto presupposto dell'avviso di addebito.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata Parte_1 per: 1) erronea applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. nonché degli artt. 24 e 25 D.l. n. 46/1999 che aveva determinato il rigetto delle eccezioni di decadenza e di nullità dell'avviso di addebito;
2) errata applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995 relativamente all'eccezione di prescrizione;
3) errata applicazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 29 l. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, errata applicazione dell'art. 2697 c.c., totale travisamento dei rilievi testimoniali.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di censura l'appellante lamenta la erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 25 D. lgs. 46/1999 e l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione, ritenuti vizi da far valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Sostiene l'appellante che l'assenza di riferimento al verbale di accertamento dell'11.6.2019, inficiando la validità dell'avviso di addebito, renderebbe illecita la pretesa dell' in maniera del CP_3 tutto assimilabile all'eccezione di mancata notifica dello stesso e, come questa, da ricondurre nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. proponibile sine die. Stesso discorso per l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999 che, quale motivo impeditivo della pretesa, doveva essere ugualmente qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le doglianze non sono condivisibili.
Vale premettere che, come ribadito e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n.
21534/2019, sentenza n. 18256/2020), il sistema normativo delle riscossioni delineato dagli artt. 17, co. 1, 24, 25 e 29 D.lgs. n. 46/1999, dall'art. 30, co.1 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, dal
D.P.R. n602/1973 e dal D.lgs. n. 112/del 1999 consente al debitore dei premi o contributi, dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, co. 5 e 6
D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al Giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, co. 1 cpc) ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, co. 2 cpc e art. 618 bis cpc); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc, ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al Giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno. Tali tutele giudiziali si correlano alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento e, a monte, si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva, che si conclude con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l' , CP_1 con l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 30, comma
1, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010; peraltro, in materia di riscossione di crediti previdenziali regolata dagli artt. 24 e ss. del D.lgs. n. 46/1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia tributaria e di applicazione delle sanzioni amministrative (art. 14 L. n. 689/1981), la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'Istituto (Cass. sent. n. 4225/2018; n.
3269/2009). E'possibile che con un unico atto sia proposta l'opposizione sia per motivi di merito della pretesa contributiva sia per vizi di forma della cartella, valendo per ciascuna opposizione il termine proprio (art. 29, co. 2 per l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'opposizione di merito, art. 24, co. 5 D.lgs. n. 46/1999); ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24, co. 5 D.lgs. n. 46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 cpc, va ritenuta la tardività delle sole eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. La Cassazione a Sezioni
Unite, con sentenza n. 23397/2016, ha altresì precisato che la scadenza del termine di cui all'art. 24, co. 5 D.lgs. n. 46/1999 per proporre opposizione a cartella di pagamento (ovvero ad avviso di addebito), pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, co.
9 e 10 L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cc.
Correttamente il giudice di prime cure, nell'ambito normativo così richiamato, e in applicazione dei principi giurisprudenziali espressi dalla S.C., ha ritenuto che la denunciata violazione di vizi formali, quali il lamentato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento opposto, rientrasse tra i vizi strettamente attinenti al titolo, da far valere nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non rispettato nel caso di specie essendo stata proposta l'opposizione dopo
40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito del 7/12/2021.
In merito all'eccepita decadenza si osserva che ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento, in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per
i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”, e che l'art. 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo stabilisce che : “Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004”. Il dies a quo della prevista decadenza decorre, quindi, non dalla data di maturazione dei contributi dovuti e/o dalle scadenze dei relativi pagamenti, ma da quella di accertamento delle somme medesime.
Nel caso in giudizio il dies a quo del prescritto termine di decadenza è decorso dall'accertamento ispettivo eseguito dall' di cui al verbale unico di accertamento dell'11 giugno 2019, notificato CP_1 in data 26 giugno 2019, notifica dalla quale va computato il termine di decadenza, con conseguente rigetto del motivo di appello formulato.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure per avere rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008572 dell'11 giugno 2019 costituisse regolare atto presupposto dell'avviso di addebito opposto, con effetto interruttivo della prescrizione. Sostiene l'appellante che la pretesa creditoria sarebbe prescritta in ragione del fatto che il termine di prescrizione maturi entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento e che, quindi, con riferimento all'anno 2014, il termine sarebbe spirato il 31.12.2020 o, tenendo in considerazione la sospensione per il diffondersi della epidemia di Covid 19 (art. 37 D.l. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.l. 183/2020), il 7.11.2021 a nulla rilevando la notifica del verbale di accertamento.
Osserva il Collegio, richiamando le argomentazioni esposte nell'analisi del primo motivo di appello in ordine alla eccezione di decadenza, che risulta esente da censure la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto infondata la sollevata eccezione di prescrizione per essere stato il relativo termine
“tempestivamente interrotto con la notifica del verbale ispettivo costituente il presupposto dell'avviso di addebito opposto, pacificamente avvenuta l'11.6.19, come espressamente ammesso dal ricorrente, a fronte di contributi e sanzioni richiesti per il periodo aprile 2014/maggio 2015”, con conseguente rigetto del motivo di gravame.
Con il terzo motivo di impugnazione, infine, l'appellante censura la gravata sentenza per erronea applicazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 29 l. n. 160/1975, come sostituito dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, per errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e per travisamento dei rilievi testimoniali.
Rileva la Corte che dalla documentazione allegata dalle parti risulta che tra il e la Pt_1 ra stato stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza Parte_2 dal 7/12/2007, con riferimento al CCNL Pulizia e Multiservizi, senza indicazione di mansioni e inquadramento del lavoratore, risultando invece dalle buste paga in atti la qualifica di operaio pulizie
(doc. 6 e doc. 3 fascicolo di primo grado parte ricorrente). Compiti che sono stati ritenuti dal giudice di prime cure in contrasto con quelli emersi dalle dichiarazioni testimoniali, che di seguito si riportano.
Il teste ha riferito: “Il era dipendente della società ed ha lavorato occupandosi Tes_1 Pt_1 dell'attività di segreteria. Prendeva ogni giorno disposizioni da me su quello che c'era da fare.
Osservava un orario di lavoro dalle 9,00 alle 18,00 con una pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. Si occupava di prendere gli appuntamenti, di rispondere al telefono, un po' di ragioneria, anche se per le fatture la società si avvaleva di un commercialista, prendeva le presenze dei dipendenti, che poi passava al commercialista per la redazione delle buste paga. In caso di impedimento doveva chiedere
l'autorizzazione, così come per ferie e permessi. In caso di malattia doveva portare il certificato medico. Veniva retribuito mensilmente con busta paga. Tutti i dipendenti, compreso il ricorrente, sono stati messi forzatamente in ferie nel periodo precedente al licenziamento. Tutti i dipendenti sono stati licenziati ad ottobre-novembre 2016, non ricordo il giorno preciso. Io ero presente tutti i giorni, tranne impedimenti personali e mi occupavo di tutto ciò che quotidianamente serviva all'andamento dell'azienda, tipo anche ordinare il materiale necessario, nonché del controllo economico dell'azienda, dei rapporti con i committenti, della gestione del personale. Il non si è mai Pt_1 occupato delle attività di amministrazione della società e nemmeno di reperire committenti. Io per un periodo ho avuto un contratto di collaborazione con la suppongo firmato da me Pt_2 stesso. Tale contratto riguardava l'attività che svolgevo come amministratore”, confermato, quanto al lavoro di segreteria, anche dalla teste che ha dichiarato: “Il sig. era il Testimone_2 Pt_1 segretario dell'azienda e si occupava di raccogliere le firme, controllare le presenze, di effettuare la lista dei materiali che occorreva acquistare per gli appalti, di raccogliere le nostre richieste di ferie”.
Dichiarazioni da cui non emergono sufficienti elementi a supporto della asserita natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dall'appellante, in assenza delle caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, quali l'assoggettamento al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, il rispetto di orari e modalità di lavoro etero imposti, su cui ha riferito il solo teste nulla emergendo Tes_1 in merito dalle dichiarazioni della teste Pienamente condivisibili sono, pertanto, le Tes_2 conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in merito all'attività amministrativa svolta dal Pt_1 all'interno della società ed alla natura di lavoro autonomo espletata con carattere di abitualità e CP_ prevalenza, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e fondatezza della pretesa di pagamento di cui all'avviso di addebito opposto.
Alla stregua delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore CP_ dell' liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa