CASS
Sentenza 21 agosto 2023
Sentenza 21 agosto 2023
Massime • 1
In tema di esenzione dai dazi antidumping e compensativo, per usufruire del beneficio previsto dagli artt. 2, comma 1, dei Regolamenti (CE) nn. 192 e 193 del 2007 è sufficiente l'avvenuta fatturazione e la conseguente spedizione della merce da parte del produttore all'importatore comunitario, mentre non è necessario che la stessa venga anche al predetto materialmente consegnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/08/2023, n. 24883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24883 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3843/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro AP s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo BI, presso il cui studio in Roma, via Curtatone n. 3, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al controricorso e da successiva comunicazione di variazione;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 527/05/2018, depositata il 3.08.2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 7 giugno 2023; Oggetto: Tributi - DA Civile Sent. Sez. 5 Num. 24883 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 21/08/2023 2 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentiti, per la ricorrente Agenzia delle dogane, l’avvocato dello Stato RA CI, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, l’avvocato Massimo BI e, su delega orale di quest’ultimo, l’avvocato Aurora Marrocco che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTP di Ancona accoglieva il ricorso proposto dalla AP s.r.l. avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 28138RU e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni prot. A 305000- 233-2012, emessi in data 28.09.2012 dall’Ufficio doganale di Ancona, con i quali, a seguito di revisione, erano stati ripresi a tassazione i dazi antidumping e compensativo, in relazione ad alcune importazioni di polietilene tereftalato (PET), proveniente dal fornitore indiano Reliance Industries Ltd, effettuate nell’anno 2011. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane (ADM), osservando che: - i Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007 stabilivano che alle importazioni del PET dall’India, Indonesia, Malasya, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia, se provenienti da alcune società identificate mediante determinati codici TARIC, non si applicavano i dazi antidumping e compensativo, in presenza di due condizioni: 1) il prodotto doveva essere fabbricato e spedito (“fatturato e spedito”) direttamente ad una società operante come importatore nella CEE;
2) il prodotto doveva essere accompagnato da valida fattura nella quale la società esportatrice garantiva espressamene il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;
3 - secondo l’ADM la AP s.r.l. aveva effettuato nell’anno 2011 diverse importazioni in totale esenzione dai dazi antidumping e compensativo, essendo il fornitore la società di diritto indiano Reliance Industries Ltd che rientrava fra quelle indicate nei citati Regolamenti, ma senza rispettare la condizione sub 1), in quanto il prodotto era stato spedito direttamente dall’India alla AP in Ancona, ma fatturato ad una società di diritto inglese con sede a Londra (la OP Ltd), sicchè si era in presenza di una operazione triangolare, finalizzata ad eludere il pagamento dei predetti dazi;
- l’Ufficio, tuttavia, non aveva spiegato per quale ragione, diversa da quella di mera forma, vi sarebbe stata violazione o elusione della normativa antidumping, non essendo stati indicati né il vantaggio che la contribuente avrebbe ottenuto indebitamente dall’ipotizzato meccanismo di “triangolazione” né la ragione per la quale la AP non avrebbe potuto importare direttamente il prodotto, atteso che un’operazione può dirsi elusiva, solo se consente di ottenere, con determinati strumenti giuridici appositamente individuati, risultati altrimenti vietati o non consentiti dalla legge;
- l’unica ragione della rettifica desumibile dall’atto di appello, di evitare un aggravio dell’attività di controllo da parte dell’ADM, non poteva da sola giustificare la contestazione di una operazione elusiva;
- nella specie, non si poteva comunque ravvisare alcuna operazione di triangolazione o importazione indiretta, posto che dalla documentazione versata in atti risultava che il fornitore indiano aveva emesso fattura nei confronti della società inglese e quest’ultima, a sua volta, aveva fatturato alla AP, 4 avendo la contribuente spiegato il doppio passaggio con la esclusiva necessità di sfruttare il maggior peso economico dell’importatore inglese al fine di ottenere nei confronti del produttore indiano prezzi più favorevoli e avendo poi la società inglese concordato con il fornitore indiano che la consegna della merce avvenisse in un altro Stato membro, diverso dal Regno Unito;
- poiché la merce risultava in ogni caso fatturata e spedita dal fornitore indiano direttamente ad Europoliycom nel territorio doganale dell’UE e, solo successivamente, fatturata dalla società inglese alla AP con una congrua percentuale di ricarico, doveva escludersi che la contribuente avesse potuto ottenere, mediante una supposta operazione di triangolazione, indebiti vantaggi, diversi da quello, del tutto lecito, di beneficiare indirettamente della maggiore forza contrattuale ed economica dell’importatore britannico nel concordare il prezzo di acquisto. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’ADM deducendo un unico articolato motivo. La AP resisteva con controricorso, illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dei Regolamenti CE n. 192/2007 e n. 193/2007 del 22.02.2007, per avere la CTR errato nel ritenere rispettata, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dai dazi antidumping e compensativo, la condizione dell’esportazione diretta basandosi solo sul fatto che l’intermediario comunitario avrebbe pattuito con il fornitore indiano un diverso luogo di consegna della merce, benchè la fornitura del PET indiano, giunta al porto di Ancora, non fosse stata poi spedita alla società inglese, ma consegnata alla AP, con la conseguenza che quest’ultima società doveva 5 essere considerata importatore, avendo ricevuto la merce di origine non unionale, posto che la consegna della merce ad un soggetto diverso dall’importatore (e non solo in un luogo diverso dalla sede dell’importatore) determina una triangolazione. Aggiunge che era irrilevante che l’accordo fra la società inglese OP e la AP prevedesse la clausola DDP (Delivery Duty Paid), in base alla quale il venditore sostiene gli oneri connessi allo sdoganamento della merce, in quanto detta clausola riguardava la sola ripartizione dei rischi e delle spese fra le parti, ma non incideva sul regime doganale;
a tale proposito precisa che l’intermediario inglese aveva solo sostenuto gli oneri finanziari, ma non aveva curato le operazioni di sdoganamento, atteso che le dichiarazioni doganali oggetto di rettifica erano state compiute in nome e per conto di AP, la cui denominazione era riportata nella casella 8 del Documento Amministrativo Unico - DAU, riservata al destinatario della merce, laddove lo stesso documento menzionava OP nella casella 2, riservata all'esportatore, e non recava il nominativo del fornitore indiano. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Secondo gli artt. 2, comma 1, dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e n. 193/2007, «le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un'impresa operante come importatore nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 3 (n.d.r.: imprese asiatiche specificamente individuate ed elencate in detto paragrafo, che si sono impegnate a non praticare prezzi molto più bassi di quelli vigenti nel mercato interno) sono esenti dai dazi ..., a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato ...(omissis)». 2.2 Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una fattispecie analoga (Cass. 27/05/2020, n. 9892), che, secondo 6 una interpretazione letterale della citata disposizione, l’unica condizione per l'esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese «invoiced and shipped») da una di tali imprese all’importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all'importatore avente sede nell'UE debba anche essergli materialmente consegnata. Né appare consentito giungere a detta conclusione in via interpretativa, perché la spedizione e la consegna costituiscono due concetti distinti e non è inusuale che il soggetto al quale la merce viene spedita (ovvero il soggetto che ne è destinatario e che assume l'obbligo del suo sdoganamento nel paese di destino) ne chieda la consegna - reso sdoganato - in un luogo diverso dalla propria sede. 2.3 Se ciò avviene, la ricorrenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione (ovvero la verifica del rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 cit.) è una questione di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. 2.4 Nel caso in esame, sia la CTR che la CTP hanno escluso che vi fosse stata un'illegittima triangolazione e che l'importazione fosse stata effettuata dalla AP, rilevando che la merce era stata "fatturata e spedita" ad OP Ltd che, a sua volta, quale importatrice, l'aveva poi rivenduta, con maggiorazione del prezzo, alla AP, per cui l’affermazione della ricorrente, secondo cui la qualifica di importatore avrebbe dovuto essere attribuita alla AP, rivestendo la OP la qualità di mera intermediaria - venditrice allo stato estero - si risolve dunque in una inammissibile censura avverso il predetto accertamento. 2.5 Quand’anche si volesse interpretare il motivo come volto a denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., lo stesso sarebbe comunque inammissibile sia ai sensi dell'ultimo comma 7 dell'art. 348-ter cod. proc. civ. - già entrato in vigore alla data di proposizione dell'appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della CTR (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053) -, sia ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., in quanto fondato su documenti (il DAU, il contratto stipulato fra OP e AP) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicata l'esatta collocazione processuale. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’ADM al pagamento, in favore della AP s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento, in favore della AP s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 527/05/2018, depositata il 3.08.2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 7 giugno 2023; Oggetto: Tributi - DA Civile Sent. Sez. 5 Num. 24883 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 21/08/2023 2 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentiti, per la ricorrente Agenzia delle dogane, l’avvocato dello Stato RA CI, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, l’avvocato Massimo BI e, su delega orale di quest’ultimo, l’avvocato Aurora Marrocco che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTP di Ancona accoglieva il ricorso proposto dalla AP s.r.l. avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 28138RU e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni prot. A 305000- 233-2012, emessi in data 28.09.2012 dall’Ufficio doganale di Ancona, con i quali, a seguito di revisione, erano stati ripresi a tassazione i dazi antidumping e compensativo, in relazione ad alcune importazioni di polietilene tereftalato (PET), proveniente dal fornitore indiano Reliance Industries Ltd, effettuate nell’anno 2011. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane (ADM), osservando che: - i Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007 stabilivano che alle importazioni del PET dall’India, Indonesia, Malasya, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia, se provenienti da alcune società identificate mediante determinati codici TARIC, non si applicavano i dazi antidumping e compensativo, in presenza di due condizioni: 1) il prodotto doveva essere fabbricato e spedito (“fatturato e spedito”) direttamente ad una società operante come importatore nella CEE;
2) il prodotto doveva essere accompagnato da valida fattura nella quale la società esportatrice garantiva espressamene il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;
3 - secondo l’ADM la AP s.r.l. aveva effettuato nell’anno 2011 diverse importazioni in totale esenzione dai dazi antidumping e compensativo, essendo il fornitore la società di diritto indiano Reliance Industries Ltd che rientrava fra quelle indicate nei citati Regolamenti, ma senza rispettare la condizione sub 1), in quanto il prodotto era stato spedito direttamente dall’India alla AP in Ancona, ma fatturato ad una società di diritto inglese con sede a Londra (la OP Ltd), sicchè si era in presenza di una operazione triangolare, finalizzata ad eludere il pagamento dei predetti dazi;
- l’Ufficio, tuttavia, non aveva spiegato per quale ragione, diversa da quella di mera forma, vi sarebbe stata violazione o elusione della normativa antidumping, non essendo stati indicati né il vantaggio che la contribuente avrebbe ottenuto indebitamente dall’ipotizzato meccanismo di “triangolazione” né la ragione per la quale la AP non avrebbe potuto importare direttamente il prodotto, atteso che un’operazione può dirsi elusiva, solo se consente di ottenere, con determinati strumenti giuridici appositamente individuati, risultati altrimenti vietati o non consentiti dalla legge;
- l’unica ragione della rettifica desumibile dall’atto di appello, di evitare un aggravio dell’attività di controllo da parte dell’ADM, non poteva da sola giustificare la contestazione di una operazione elusiva;
- nella specie, non si poteva comunque ravvisare alcuna operazione di triangolazione o importazione indiretta, posto che dalla documentazione versata in atti risultava che il fornitore indiano aveva emesso fattura nei confronti della società inglese e quest’ultima, a sua volta, aveva fatturato alla AP, 4 avendo la contribuente spiegato il doppio passaggio con la esclusiva necessità di sfruttare il maggior peso economico dell’importatore inglese al fine di ottenere nei confronti del produttore indiano prezzi più favorevoli e avendo poi la società inglese concordato con il fornitore indiano che la consegna della merce avvenisse in un altro Stato membro, diverso dal Regno Unito;
- poiché la merce risultava in ogni caso fatturata e spedita dal fornitore indiano direttamente ad Europoliycom nel territorio doganale dell’UE e, solo successivamente, fatturata dalla società inglese alla AP con una congrua percentuale di ricarico, doveva escludersi che la contribuente avesse potuto ottenere, mediante una supposta operazione di triangolazione, indebiti vantaggi, diversi da quello, del tutto lecito, di beneficiare indirettamente della maggiore forza contrattuale ed economica dell’importatore britannico nel concordare il prezzo di acquisto. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’ADM deducendo un unico articolato motivo. La AP resisteva con controricorso, illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dei Regolamenti CE n. 192/2007 e n. 193/2007 del 22.02.2007, per avere la CTR errato nel ritenere rispettata, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dai dazi antidumping e compensativo, la condizione dell’esportazione diretta basandosi solo sul fatto che l’intermediario comunitario avrebbe pattuito con il fornitore indiano un diverso luogo di consegna della merce, benchè la fornitura del PET indiano, giunta al porto di Ancora, non fosse stata poi spedita alla società inglese, ma consegnata alla AP, con la conseguenza che quest’ultima società doveva 5 essere considerata importatore, avendo ricevuto la merce di origine non unionale, posto che la consegna della merce ad un soggetto diverso dall’importatore (e non solo in un luogo diverso dalla sede dell’importatore) determina una triangolazione. Aggiunge che era irrilevante che l’accordo fra la società inglese OP e la AP prevedesse la clausola DDP (Delivery Duty Paid), in base alla quale il venditore sostiene gli oneri connessi allo sdoganamento della merce, in quanto detta clausola riguardava la sola ripartizione dei rischi e delle spese fra le parti, ma non incideva sul regime doganale;
a tale proposito precisa che l’intermediario inglese aveva solo sostenuto gli oneri finanziari, ma non aveva curato le operazioni di sdoganamento, atteso che le dichiarazioni doganali oggetto di rettifica erano state compiute in nome e per conto di AP, la cui denominazione era riportata nella casella 8 del Documento Amministrativo Unico - DAU, riservata al destinatario della merce, laddove lo stesso documento menzionava OP nella casella 2, riservata all'esportatore, e non recava il nominativo del fornitore indiano. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Secondo gli artt. 2, comma 1, dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e n. 193/2007, «le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un'impresa operante come importatore nella Comunità dalle imprese di cui al paragrafo 3 (n.d.r.: imprese asiatiche specificamente individuate ed elencate in detto paragrafo, che si sono impegnate a non praticare prezzi molto più bassi di quelli vigenti nel mercato interno) sono esenti dai dazi ..., a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato ...(omissis)». 2.2 Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad una fattispecie analoga (Cass. 27/05/2020, n. 9892), che, secondo 6 una interpretazione letterale della citata disposizione, l’unica condizione per l'esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese «invoiced and shipped») da una di tali imprese all’importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all'importatore avente sede nell'UE debba anche essergli materialmente consegnata. Né appare consentito giungere a detta conclusione in via interpretativa, perché la spedizione e la consegna costituiscono due concetti distinti e non è inusuale che il soggetto al quale la merce viene spedita (ovvero il soggetto che ne è destinatario e che assume l'obbligo del suo sdoganamento nel paese di destino) ne chieda la consegna - reso sdoganato - in un luogo diverso dalla propria sede. 2.3 Se ciò avviene, la ricorrenza in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione (ovvero la verifica del rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 cit.) è una questione di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. 2.4 Nel caso in esame, sia la CTR che la CTP hanno escluso che vi fosse stata un'illegittima triangolazione e che l'importazione fosse stata effettuata dalla AP, rilevando che la merce era stata "fatturata e spedita" ad OP Ltd che, a sua volta, quale importatrice, l'aveva poi rivenduta, con maggiorazione del prezzo, alla AP, per cui l’affermazione della ricorrente, secondo cui la qualifica di importatore avrebbe dovuto essere attribuita alla AP, rivestendo la OP la qualità di mera intermediaria - venditrice allo stato estero - si risolve dunque in una inammissibile censura avverso il predetto accertamento. 2.5 Quand’anche si volesse interpretare il motivo come volto a denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., lo stesso sarebbe comunque inammissibile sia ai sensi dell'ultimo comma 7 dell'art. 348-ter cod. proc. civ. - già entrato in vigore alla data di proposizione dell'appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della CTR (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053) -, sia ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., in quanto fondato su documenti (il DAU, il contratto stipulato fra OP e AP) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicata l'esatta collocazione processuale. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dell’ADM al pagamento, in favore della AP s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento, in favore della AP s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2023