Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/08/2023, n. 24883
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Sentenza 21 agosto 2023

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In tema di esenzione dai dazi antidumping e compensativo, per usufruire del beneficio previsto dagli artt. 2, comma 1, dei Regolamenti (CE) nn. 192 e 193 del 2007 è sufficiente l'avvenuta fatturazione e la conseguente spedizione della merce da parte del produttore all'importatore comunitario, mentre non è necessario che la stessa venga anche al predetto materialmente consegnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/08/2023, n. 24883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24883
    Data del deposito : 21 agosto 2023

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