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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/09/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1468 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione nell'udienza del 23 settembre 2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Pierluigi Parte_1
Giordano, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
aggiudicatario del Contratto per l'affidamento Controparte_1
del servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” , sottoscritto con la CP_2
in persona del “Procuratore Speciale” Dr.ssa
[...] [...]
(giusta procura di cui al Rep. 2866, Racc. 1753, CP_3
registrata al n. 23437 del 23/11/2023 - Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 3 il giorno 23 novembre 2023 al n. 23437 serie 1T) del notar in Roma,, nella Persona_1
pagina 1 di 6 qualità di procuratore del R.T.I., rappresentato e difeso dall'Avv.
Carmine Cesarano, del Foro di Nocera Inferiore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via dei Mille, n.
40
Resistente
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio Controparte_2
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale in atti ed elett.te dom.ta in Napoli, Via S. Lucia 8
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo impugnava il preavviso di fermo amministrativo Parte_1
20240002130703058632111, del 29.01.2024, per € 23.601,89, relativo all' ingiunzione n. 0744910, che l'ente impositore assumeva notificata il 06/12/2019.
A sostegno del ricorso lamentava la mancata notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato, la prescrizione della pretesa e la intervenuta decadenza impositiva dell'Ente, nonchè il difetto di motivazione dell'atto e la strumentalità del bene indicato nel preavviso di fermo.
Chiedeva altresì una pronuncia di accertamento negativo del credito e formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituivano le resistenti. eccepiva il difetto di CP_1
giurisdizione in favore della CTP, ritenendo il credito ingiunto pagina 2 di 6 tassa automobilistica e contestava i motivi di opposizione. La
chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Si procedeva all'istruttoria; venivano ammesse ed espletate le prove articolate e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata.
Non sussiste il lamentato difetto di giurisdizione, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo amministrativo non fondato su crediti di natura tributaria, ma di restituzione di finanziamento alla microimpresa, quindi di azione di recupero di diritto privato.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici è infondata, risultando ritualmente notificata (in data 6.12.19) la ingiunzione presupposta al preavviso di fermo;
in proposito, deve rilevarsi che, in caso di notifica con modalità telematica (pec), il perfezionamento della notifica avviene quando il gestore del destinatario rende disponibile il messaggio nella sua casella, ma la prova definitiva per il notificante è la ricevuta di avvenuta consegna.
In caso di mancato recapito per "casella piena" o inattività, il notificante deve riattivare la procedura tramite forme ordinarie
(come un ufficiale giudiziario) o ritentare la PEC, con oneri di riattivazione tempestiva per evitare l'inammissibilità del ricorso.
La sola Ricevuta di Accettazione (RAC) da parte del mittente non
è sufficiente a dimostrare la validità della notifica.
Nella specie la notifica della prodromica ingiunzione risulta dagli atti, non essendo peraltro contestato l'indirizzo. L'avvenuta pagina 3 di 6 notifica della prodromica ingiunzione (in data 6.12.19) comporta la cristallizzazione della pretesa ed impedisce peraltro qualsiasi decadenza o prescrizione (che nella specie è decennale).
L'eccezione di impignorabilità del bene, in quanto strumentale all'attività imprenditoriale, è priva di pregio.
Secondo l'ultimo (restrittivo) orientamento della Suprema Corte
(Cass. ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025), la strumentalità del bene da sottoporre a fermo deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente;
la strumentalità non può essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
insufficienti appaiono, secondo la Corte, le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.
Ancora, “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata.
Secondo la Suprema Corte, occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un pagina 4 di 6 escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. Ai fini della prova della strumentalità del veicolo non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali.
Infine, nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all'esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività.
La ricorrente non ha dimostrato la strumentalità nel senso sopra evidenziato, all'uopo apparendo inidonea la deposizione resa dal teste escusso, estremamente generica, che non ha dimostrato la strumentalità intrinseca nel senso sopra evidenziato.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, evincendosi da esso gli elementi necessari a consentire un'adeguata difesa.
In proposito, secondo la Suprema Corte, se il provvedimento di fermo amministrativo contiene il richiamo al preavviso di fermo,
l'indicazione dell'ammontare delle cartelle di pagamento, nonché il numero di ruolo e dell'ente impositore esso si può dire completo;
non è pertanto privo degli elementi essenziali previsti dallo Statuto del Contribuente anche se allo stesso non sono allegati tutti gli atti presupposti ossia quelli precedenti ad esso. pagina 5 di 6 In conclusione, per escludere l'impugnazione del fermo amministrativo per difetto di motivazione è sufficiente che «esso sia motivato mediante il richiamo» agli elementi appena indicati,
i quali non devono per forza essere allegati.
Va peraltro evidenziato che il modello ministeriale utilizzato prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti… che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Nella specie, nell'atto impugnato risultano gli elementi sopra indicati.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione della strumentalità del fermo giustificano la compensazione delle spese
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso il preavviso di fermo indicato in Controparte_2
ricorso, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione
2)Compensa tra le parti le spese di lite
Benevento 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1468 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione nell'udienza del 23 settembre 2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Pierluigi Parte_1
Giordano, che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
aggiudicatario del Contratto per l'affidamento Controparte_1
del servizio riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” , sottoscritto con la CP_2
in persona del “Procuratore Speciale” Dr.ssa
[...] [...]
(giusta procura di cui al Rep. 2866, Racc. 1753, CP_3
registrata al n. 23437 del 23/11/2023 - Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 3 il giorno 23 novembre 2023 al n. 23437 serie 1T) del notar in Roma,, nella Persona_1
pagina 1 di 6 qualità di procuratore del R.T.I., rappresentato e difeso dall'Avv.
Carmine Cesarano, del Foro di Nocera Inferiore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via dei Mille, n.
40
Resistente
E
, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio Controparte_2
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale in atti ed elett.te dom.ta in Napoli, Via S. Lucia 8
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23 settembre 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo impugnava il preavviso di fermo amministrativo Parte_1
20240002130703058632111, del 29.01.2024, per € 23.601,89, relativo all' ingiunzione n. 0744910, che l'ente impositore assumeva notificata il 06/12/2019.
A sostegno del ricorso lamentava la mancata notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato, la prescrizione della pretesa e la intervenuta decadenza impositiva dell'Ente, nonchè il difetto di motivazione dell'atto e la strumentalità del bene indicato nel preavviso di fermo.
Chiedeva altresì una pronuncia di accertamento negativo del credito e formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto.
Si costituivano le resistenti. eccepiva il difetto di CP_1
giurisdizione in favore della CTP, ritenendo il credito ingiunto pagina 2 di 6 tassa automobilistica e contestava i motivi di opposizione. La
chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Si procedeva all'istruttoria; venivano ammesse ed espletate le prove articolate e, all'esito, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è infondata.
Non sussiste il lamentato difetto di giurisdizione, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo amministrativo non fondato su crediti di natura tributaria, ma di restituzione di finanziamento alla microimpresa, quindi di azione di recupero di diritto privato.
L'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici è infondata, risultando ritualmente notificata (in data 6.12.19) la ingiunzione presupposta al preavviso di fermo;
in proposito, deve rilevarsi che, in caso di notifica con modalità telematica (pec), il perfezionamento della notifica avviene quando il gestore del destinatario rende disponibile il messaggio nella sua casella, ma la prova definitiva per il notificante è la ricevuta di avvenuta consegna.
In caso di mancato recapito per "casella piena" o inattività, il notificante deve riattivare la procedura tramite forme ordinarie
(come un ufficiale giudiziario) o ritentare la PEC, con oneri di riattivazione tempestiva per evitare l'inammissibilità del ricorso.
La sola Ricevuta di Accettazione (RAC) da parte del mittente non
è sufficiente a dimostrare la validità della notifica.
Nella specie la notifica della prodromica ingiunzione risulta dagli atti, non essendo peraltro contestato l'indirizzo. L'avvenuta pagina 3 di 6 notifica della prodromica ingiunzione (in data 6.12.19) comporta la cristallizzazione della pretesa ed impedisce peraltro qualsiasi decadenza o prescrizione (che nella specie è decennale).
L'eccezione di impignorabilità del bene, in quanto strumentale all'attività imprenditoriale, è priva di pregio.
Secondo l'ultimo (restrittivo) orientamento della Suprema Corte
(Cass. ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025), la strumentalità del bene da sottoporre a fermo deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente;
la strumentalità non può essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
insufficienti appaiono, secondo la Corte, le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.
Ancora, “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata.
Secondo la Suprema Corte, occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un pagina 4 di 6 escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. Ai fini della prova della strumentalità del veicolo non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali.
Infine, nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all'esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività.
La ricorrente non ha dimostrato la strumentalità nel senso sopra evidenziato, all'uopo apparendo inidonea la deposizione resa dal teste escusso, estremamente generica, che non ha dimostrato la strumentalità intrinseca nel senso sopra evidenziato.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato, evincendosi da esso gli elementi necessari a consentire un'adeguata difesa.
In proposito, secondo la Suprema Corte, se il provvedimento di fermo amministrativo contiene il richiamo al preavviso di fermo,
l'indicazione dell'ammontare delle cartelle di pagamento, nonché il numero di ruolo e dell'ente impositore esso si può dire completo;
non è pertanto privo degli elementi essenziali previsti dallo Statuto del Contribuente anche se allo stesso non sono allegati tutti gli atti presupposti ossia quelli precedenti ad esso. pagina 5 di 6 In conclusione, per escludere l'impugnazione del fermo amministrativo per difetto di motivazione è sufficiente che «esso sia motivato mediante il richiamo» agli elementi appena indicati,
i quali non devono per forza essere allegati.
Va peraltro evidenziato che il modello ministeriale utilizzato prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti… che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Nella specie, nell'atto impugnato risultano gli elementi sopra indicati.
L'opposizione va dunque rigettata.
Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione della strumentalità del fermo giustificano la compensazione delle spese
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso il preavviso di fermo indicato in Controparte_2
ricorso, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione
2)Compensa tra le parti le spese di lite
Benevento 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
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