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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
CI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 3254/2017 vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Ministro in carica p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.:
, presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore, n. 34, legalmente PartitaIVA_2 domicilia
- parte opponente -
E
avv. Antonella, ( ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Massimo Nunnari {( ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso il suo studio legale sito alla via Veneto n. 1 in Catanzaro, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente presso il Tribunale di Catanzaro il 31.12.2016 nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 5772/16
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 393/2017
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Fatti controversi
Il in persona del ha proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n.393/2017 con il quale il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'avv. , la somma non corrisposta della doppia indennità per le presunte Controparte_2 attività di udienza espletate da parte opposta quale VPO presso il Tribunale di Cosenza relativamente ai periodi 2005/2008 e 2009/2015 per un totale di euro 9.318,71 oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Alla procedura monitoria venivano allegati, in copia, tra gli altri, gli statini di udienza e la diffida del 18.05.2008.
1 R.G. n. 3254/2017 A sostegno dell'opposizione parte opponente eccepiva, in via preliminare, la intervenuta parziale prescrizione del credito vantato assumendo che non risultava agli atti dell'Amministrazione la diffida del 18.05.2008.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avversa domanda, tanto con riferimento al periodo
2005/2008, quanto con riferimento al periodo 2009/2015. Sosteneva segnatamente parte opponente che, rispetto al primo segmento temporale (i) l'Amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente non competendo a parte opposta la doppia indennità attesa l'assenza della duplicità di udienze o di deleghe, (ii) non risultavano depositate le deleghe relative all'udienza del 06/12/2005 Giudice Pappalardo, proc. n. 5435/2005 e dell'udienza del 20/10/2006 Giudice
Santese, proc. n. 1795/2006 (iii) non risultava adeguatamente indicata la durata delle udienze, né la tipologia del rito che aveva definito il procedimento, erano state presentate deleghe “uniche” per ogni procedimento, in presenza delle quali l'Amministrazione non poteva che procedere al pagamento di un'unica udienza. Quanto al secondo segmento temporale parte opponente assumeva l'insussistenza del credito ingiunto atteso l'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione.
Chiedeva pertanto parte opponente, conclusivamente che venisse revocato e/o dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n 393/2017, emesso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, dichiarando in parte prescritto e comunque insussistente il diritto azionato con il provvedimento monitorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente. In particolare, parte opposta, contestava la eccepita parziale intervenuta prescrizione richiamando gli atti interruttivi prodotti nella procedura monitoria e, in ordine alle argomentazioni di parte opponente sulla infondatezza/inesistenza della pretesa creditoria, chiariva che (i) la corresponsione della doppia indennità scattava ratione temporis non già in base al concetto di udienza, bensì in relazione al lavoro profuso dal VPO nello specifico del procedimento trattato,
(ii) erano totalmente infondate le deduzioni della difesa erariale circa l'asserita necessità di una doppia (rectius distinta) delega in favore dello stesso Vice Procuratore Onorario da parte del
Procuratore della Repubblica di Cosenza per le udienze dibattimentali e per quelle camerali, invocando il giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Catanzaro n.114/2015 emessa il
23.01.2015 e prodotta agli atti (in funzione di giudice d'appello) pronunciata dal dott. Nania).
Quanto alla rivendicazione della doppia indennità relativamente al secondo segmento temporale, contestava la ricostruzione avversaria e quanto prodotto, che non poteva intendersi quale prova dell'avvenuto pagamento delle indennità oggetto di contestazione.
2 R.G. n. 3254/2017 Chiedeva, conclusivamente, parte opposta, il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio il diverso giudicante, con provvedimento del 16 novembre 2017 concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava per i provvedimenti ammissivi all'udienza del 13 settembre 2018.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2019 e, da ultimo, dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica all'udienza del 26 giugno 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, con provvedimento del 3 luglio 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo
3 R.G. n. 3254/2017 contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la ricostruzione fattuale della vicenda in uno con l'istruttoria documentale sono dirimenti per il convincimento di questo giudice in ordine alla infondatezza della spiegata opposizione, attese le ragioni dedotte che non possono essere condivise.
Segnatamente questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Fermo il superiore richiamo, preliminarmente disattendendo l'eccezione di intervenuta parziale prescrizione del credito sollevata da parte opponente, attesa la documentazione agli atti che conferma, secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente e dalla copiosa giurisprudenza radicatasi sul punto, la valida interruzione del periodo prescrizionale, questo giudice rileva che i profili di indagine attengono ai due segmenti temporali, durante i quali si è maturata la pretesa creditoria con correlata applicazione di specifica normativa e rileva la infondatezza delle argomentazioni sostenute da parte opponente.
Segnatamente, quanto ai rilievi riguardanti il primo periodo di riferimento (e cioè fino al 2008), si richiama, condividendola, la giurisprudenza di merito invocata da parte opposta (cfr. sentenza del
Tribunale di Catanzaro n.114/2015 emessa il 23.01.2015 prodotta agli atti - in funzione di giudice d'appello - pronunciata dal dott. Nania) in uno all'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis,
4 R.G. n. 3254/2017 Cass. 33502/2023), in base alle quali il diritto alla duplicazione dell'indennità va riconosciuto a fronte della diversificazione, come nel caso che ci occupa, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, di diverse fasi processuali che non costituiscono meri sviluppi in progressione del medesimo iter procedimentale.
Quanto al diritto alla doppia indennità nel secondo periodo di riferimento, questo giudice rileva che parte opposta ha dettagliato, specificato e documentato l'esistenza del titolo per il quale ha chiesto il pagamento, già vagliato nella fase monitoria, e che, viceversa, parte opponente, che non ha depositato scritti conclusionali, allo stato, non ha assolto l'onere probatorio fornendo la prova certa ed inequivocabile dell'avvenuto pagamento (avendo prodotto solo copia del registro contabile dal quale si rilevano ordini di accredito a favore dell'opposta per i semestri relativi agli anni in contestazione), rimanendo carente la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. la già richiamata pronuncia Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533 )
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.
393/2017 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, vengono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 393/2017 opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del procedimento che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 10 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria CI
5 R.G. n. 3254/2017
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
CI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 3254/2017 vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Ministro in carica p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F.:
, presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore, n. 34, legalmente PartitaIVA_2 domicilia
- parte opponente -
E
avv. Antonella, ( ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Massimo Nunnari {( ), ed elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 presso il suo studio legale sito alla via Veneto n. 1 in Catanzaro, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente presso il Tribunale di Catanzaro il 31.12.2016 nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 5772/16
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 393/2017
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Fatti controversi
Il in persona del ha proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n.393/2017 con il quale il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore dell'avv. , la somma non corrisposta della doppia indennità per le presunte Controparte_2 attività di udienza espletate da parte opposta quale VPO presso il Tribunale di Cosenza relativamente ai periodi 2005/2008 e 2009/2015 per un totale di euro 9.318,71 oltre interessi come da domanda e spese di lite.
Alla procedura monitoria venivano allegati, in copia, tra gli altri, gli statini di udienza e la diffida del 18.05.2008.
1 R.G. n. 3254/2017 A sostegno dell'opposizione parte opponente eccepiva, in via preliminare, la intervenuta parziale prescrizione del credito vantato assumendo che non risultava agli atti dell'Amministrazione la diffida del 18.05.2008.
Nel merito contestava la fondatezza dell'avversa domanda, tanto con riferimento al periodo
2005/2008, quanto con riferimento al periodo 2009/2015. Sosteneva segnatamente parte opponente che, rispetto al primo segmento temporale (i) l'Amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente non competendo a parte opposta la doppia indennità attesa l'assenza della duplicità di udienze o di deleghe, (ii) non risultavano depositate le deleghe relative all'udienza del 06/12/2005 Giudice Pappalardo, proc. n. 5435/2005 e dell'udienza del 20/10/2006 Giudice
Santese, proc. n. 1795/2006 (iii) non risultava adeguatamente indicata la durata delle udienze, né la tipologia del rito che aveva definito il procedimento, erano state presentate deleghe “uniche” per ogni procedimento, in presenza delle quali l'Amministrazione non poteva che procedere al pagamento di un'unica udienza. Quanto al secondo segmento temporale parte opponente assumeva l'insussistenza del credito ingiunto atteso l'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione.
Chiedeva pertanto parte opponente, conclusivamente che venisse revocato e/o dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n 393/2017, emesso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, dichiarando in parte prescritto e comunque insussistente il diritto azionato con il provvedimento monitorio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente. In particolare, parte opposta, contestava la eccepita parziale intervenuta prescrizione richiamando gli atti interruttivi prodotti nella procedura monitoria e, in ordine alle argomentazioni di parte opponente sulla infondatezza/inesistenza della pretesa creditoria, chiariva che (i) la corresponsione della doppia indennità scattava ratione temporis non già in base al concetto di udienza, bensì in relazione al lavoro profuso dal VPO nello specifico del procedimento trattato,
(ii) erano totalmente infondate le deduzioni della difesa erariale circa l'asserita necessità di una doppia (rectius distinta) delega in favore dello stesso Vice Procuratore Onorario da parte del
Procuratore della Repubblica di Cosenza per le udienze dibattimentali e per quelle camerali, invocando il giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Catanzaro n.114/2015 emessa il
23.01.2015 e prodotta agli atti (in funzione di giudice d'appello) pronunciata dal dott. Nania).
Quanto alla rivendicazione della doppia indennità relativamente al secondo segmento temporale, contestava la ricostruzione avversaria e quanto prodotto, che non poteva intendersi quale prova dell'avvenuto pagamento delle indennità oggetto di contestazione.
2 R.G. n. 3254/2017 Chiedeva, conclusivamente, parte opposta, il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatosi il contraddittorio il diverso giudicante, con provvedimento del 16 novembre 2017 concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava per i provvedimenti ammissivi all'udienza del 13 settembre 2018.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2019 e, da ultimo, dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica all'udienza del 26 giugno 2025. Alla detta udienza disposto da questo giudice lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice, con provvedimento del 3 luglio 2025, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo
3 R.G. n. 3254/2017 contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito, la ricostruzione fattuale della vicenda in uno con l'istruttoria documentale sono dirimenti per il convincimento di questo giudice in ordine alla infondatezza della spiegata opposizione, attese le ragioni dedotte che non possono essere condivise.
Segnatamente questo giudice osserva innanzitutto che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Fermo il superiore richiamo, preliminarmente disattendendo l'eccezione di intervenuta parziale prescrizione del credito sollevata da parte opponente, attesa la documentazione agli atti che conferma, secondo le indicazioni fornite dalla normativa vigente e dalla copiosa giurisprudenza radicatasi sul punto, la valida interruzione del periodo prescrizionale, questo giudice rileva che i profili di indagine attengono ai due segmenti temporali, durante i quali si è maturata la pretesa creditoria con correlata applicazione di specifica normativa e rileva la infondatezza delle argomentazioni sostenute da parte opponente.
Segnatamente, quanto ai rilievi riguardanti il primo periodo di riferimento (e cioè fino al 2008), si richiama, condividendola, la giurisprudenza di merito invocata da parte opposta (cfr. sentenza del
Tribunale di Catanzaro n.114/2015 emessa il 23.01.2015 prodotta agli atti - in funzione di giudice d'appello - pronunciata dal dott. Nania) in uno all'orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis,
4 R.G. n. 3254/2017 Cass. 33502/2023), in base alle quali il diritto alla duplicazione dell'indennità va riconosciuto a fronte della diversificazione, come nel caso che ci occupa, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, di diverse fasi processuali che non costituiscono meri sviluppi in progressione del medesimo iter procedimentale.
Quanto al diritto alla doppia indennità nel secondo periodo di riferimento, questo giudice rileva che parte opposta ha dettagliato, specificato e documentato l'esistenza del titolo per il quale ha chiesto il pagamento, già vagliato nella fase monitoria, e che, viceversa, parte opponente, che non ha depositato scritti conclusionali, allo stato, non ha assolto l'onere probatorio fornendo la prova certa ed inequivocabile dell'avvenuto pagamento (avendo prodotto solo copia del registro contabile dal quale si rilevano ordini di accredito a favore dell'opposta per i semestri relativi agli anni in contestazione), rimanendo carente la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. la già richiamata pronuncia Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533 )
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n.
393/2017 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, vengono poste a carico di parte opponente e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per tutte le fasi, considerando che la causa non presentava questioni complesse.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 393/2017 opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del procedimento che liquida in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Catanzaro, 10 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Maria CI
5 R.G. n. 3254/2017