Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici determinera' di concerto col Ministro per il tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approvera' il programma dei lavori da eseguire. Questo sara' formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Prefetti delle diverse province di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere gia' iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il piu' largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalita' e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.
Il Ministro per i lavori pubblici determinera' di concerto col Ministro per il tesoro il riparto della suindicata spesa per regioni ed approvera' il programma dei lavori da eseguire. Questo sara' formulato dai Provveditori alle opere pubbliche d'intesa con i Prefetti delle diverse province di ciascuna regione, con preferenza ai lavori di completamento di opere gia' iniziate ed a quelli che per la loro natura consentano il piu' largo impiego di mano d'opera disoccupata, abbiano per se stessi carattere di funzionalita' e possano essere ultimati entro il termine massimo di quattro mesi.