Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 321/2025 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SCAVO CHIARA e dall'avv. MARGARUCCI JOLITA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
DE LUCA GUGLIELMO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di seguito riportate] “SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE:
1) affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione sita in Agugliano (An) alla Via degli Olivi n. 44 di proprietà esclusiva del IGnor , che viene assegnata alla IG.ra in quanto con loro Parte_1 Parte_2 convivente. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli,
- 1 -
2) La permanenza dei minori con ciascun genitore seguirà le modalità riportate di seguito, con facoltà dei genitori di concordare liberamente delle diverse condizioni, laddove eIGenze straordinarie lo richiedano. Pertanto i minori staranno con il padre:
- nel periodo scolastico, dal mese di settembre al mese di giugno, il padre accompagnerà a scuola i bimbi tutte le mattine, mentre la madre li riprenderà all'uscita da scuola;
- il lunedì e il giovedì i bambini pernotteranno con il padre, che li terrà con sé dalle ore 19:00, prelevandoli dalla abitazione di residenza. Il padre porterà i bambini a scuola il mattino successivo, dove verranno presi, alla fine delle lezioni, dalla madre;
- a fine settimana alternati, i minori staranno con il padre che li prenderà il venerdì sera alle ore 19:00 dalla abitazione di residenza e li accompagnerà a scuola il lunedì mattina, dove verranno presi dalla madre al termine delle lezioni.
- i genitori trascorreranno con i figli minori ad anni alterni: la vigilia di Natale e/o il giorno di
Natale, La Pasqua e/o la Pasquetta, La sera dell'ultimo dell'anno e/o il Capodanno, il giorno dell'epifania, il giorno di Ferragosto, i giorni festivi ed i ponti (a titolo esemplificativo il 25
Aprile, il 1° novembre, l'8 dicembre etc.) nonché il giorno del compleanno di ciascun figlio;
nel periodo estivo di chiusura delle scuole, il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanza anche continuativo di gg. 21 (ventuno), da concordarsi preventivamente fra i genitori, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali luoghi di villeggiatura;
in ogni caso i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività ed i periodi di vacanza.
SUI RAPPORTI ECONOMICI.
3) il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese Parte_1 per il mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e così complessivamente la somma di € 500,00 (cinquecento/00) da rivalutarsi di anno in anno,
- 2 - secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario all'IBAN intestato alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese. Parte_2
Nella determinazione del contributo mensile corrisposto dal padre, si è tenuto conto del fatto che l'Assegno Unico e Universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Parte_2
Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Parte_1
dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
4) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario così come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e da intendersi come comprensive dei libri e del corredo scolastico necessario ad inizio anno (zaino, quaderni, materiali richiesti scuola).
Ogni spesa dovrà essere documentata da chi ne anticiperà il costo e sarà liquidata entro il mese successivo a quello in cui è stata sostenuta.
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, come ad esempio le ripetizioni di qualsiasi materia, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- 3 - - : costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e Controparte_1
ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
- Spese di custodia dei minori (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
5) l'Assegno Unico e Universale sarà percepito al 100% dalla IG.ra ed il IG. Parte_2
presterà tutte le autorizzazioni e/o svolgerà tutti gli adempimenti necessari Parte_1
affinché ciò si verifichi tempestivamente;
6) Ogni spesa ordinaria afferente alla casa di residenza dei figli minori sita in Agugliano, via degli Ulivi n. 44 sarà a carico della IGnora , madre collocataria, mentre le Parte_2 spese relative alla straordinaria amministrazione dell'immobile rimarranno a carico del IGnor
. Parte_1
Il locale garage sito ad Agugliano, via degli Ulivi snc, distinto al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 15, particella 922, sub.22 e 24, di proprietà esclusiva del IGnor Parte_1
, sarà da questi utilizzato in via esclusiva con completa assunzione di tutte le spese
[...]
ordinarie e straordinarie allo stesso afferenti.
ALTRO:
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza de figli.
8) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
9) i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono per conferma e ratifica;
10) le parti altresì dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o divorzile, nonché di aver regolato a parte ogni altra questione di carattere economica tra di loro pendente con reciproca soddisfazione.
11) le spese di lite saranno compensate fra le parti”.
- 4 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 17/07/2010, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 11/10/2011) e (in data 31/03/2019) Per_1 Per_2
e che il Tribunale di Ancona ha omologato la loro separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. ha dichiarato di intervenire e ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 12/02/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 14/09/2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 13/09/2022. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il
17/07/2010 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Agugliano al n. 13, parte
II, serie B, ufficio 1, dell'anno 2010.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
- 5 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Deve ritenersi che, in ordine alle spese straordinarie sostenute per i figli e , per Per_1 Per_2
quanto non ricompreso nell'elencazione fornita dalle parti dovrà tenersi conto del Protocollo in materia di spese straordinarie sottoscritto nell'ambito della Conferenza Distrettuale il 14 luglio
2024.
6. La definizione consensuale del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
d Ancona il 17/07/2010 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Pt_2
Agugliano al n. 13, parte II, serie B, ufficio 1, dell'anno 2010; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agugliano di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 23/04/2025
Il Presidente rel. dott. Silvia Corinaldesi
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