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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8034 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazioni scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 13810/2024, promossa da in persona del rapp.te Parte_1 legale pro tempore sig. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Arnaldo Todisco;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Adinolfi;
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_3 sa dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva :accertarsi e dichiararsi la nullità degli avvisi di addebito n.n.°37120180013016767000, 37120190001392861000 e 37120220000961063000 per omessa notifica da parte dell'ente creditore. Esponeva che in data 28.05.2024 l' Controparte_1 gli aveva notificato un'intimazione di pagamento 07120249027617862000 ex art 50 co. 2 dpr 602/73. Dichiarava che tale intimazione era relativa al mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito insoluti:
- Avviso n°37120180013016767000, notificato presuntivamente in data 13/11/2018 ad oggetto l'iscrizione a ruolo Modello DM10 anno 2017 dell'ente - sede di Napoli per importo pari a CP_2 euro 13.375,82; - Avviso di addebito n° 37120190001392861000 notificato presuntivamente in data 11/05/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Modello DM10 anno 2014-2015-2019 dell'ente -sede CP_2 di Napoli per importo pari a euro 11.365,90;
- Avviso di addebito n° 37120220000961063000, notificato presuntivamente in data 19/03/2022, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Modello DM10 anno 2019-2020-2021 dell'ente - sede CP_2 di Napoli per importo pari a euro 38.926,56. Contestava la nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito evidenziati. In data 17.2.2025 si costituiva l' , anche per conto della CP_2 [...]
deducendo preliminarmente la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva, e contestando la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. In data 18.2.2025, l' , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell' . Controparte_5
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere esclusivamente vizi procedurali, ovvero la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento censurata, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero all . CP_2
Occorre, altresì, evidenziare che i crediti vantati dagli odierni enti resistenti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, traggono origine da vari avvisi di addebito che, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, sono stati notificati correttamente al ricorrente, dunque erano ben conoscibili Parte_1 dallo stesso. Gli avvisi di addebito evidenziati, infatti, sono stati ritualmente notificati a mezzo pec all'indirizzo del consorzio opponente
. Email_1
In particolare l'avviso di addebito n°37120180013016767000, è stato notificato in data 13/11/2018, mentre l'avviso di addebito n° 37120190001392861000 è stato notificato in data 11/05/2019, e l'avviso di addebito n° 37120220000961063000 è stato notificato in data 19/03/2022. Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione e altresì la validità della stessa, l'opposizione va dunque rigettata. Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
- Estromette dal giudizio l' ; Controparte_1
- Rigetta l'opposizione;
- Spese compensate.
Così deciso in data 5/11/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note di trattazioni scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg. 13810/2024, promossa da in persona del rapp.te Parte_1 legale pro tempore sig. rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Arnaldo Todisco;
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Adinolfi;
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
nonché contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_3 sa dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva :accertarsi e dichiararsi la nullità degli avvisi di addebito n.n.°37120180013016767000, 37120190001392861000 e 37120220000961063000 per omessa notifica da parte dell'ente creditore. Esponeva che in data 28.05.2024 l' Controparte_1 gli aveva notificato un'intimazione di pagamento 07120249027617862000 ex art 50 co. 2 dpr 602/73. Dichiarava che tale intimazione era relativa al mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito insoluti:
- Avviso n°37120180013016767000, notificato presuntivamente in data 13/11/2018 ad oggetto l'iscrizione a ruolo Modello DM10 anno 2017 dell'ente - sede di Napoli per importo pari a CP_2 euro 13.375,82; - Avviso di addebito n° 37120190001392861000 notificato presuntivamente in data 11/05/2019, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Modello DM10 anno 2014-2015-2019 dell'ente -sede CP_2 di Napoli per importo pari a euro 11.365,90;
- Avviso di addebito n° 37120220000961063000, notificato presuntivamente in data 19/03/2022, ad oggetto l'iscrizione a ruolo Modello DM10 anno 2019-2020-2021 dell'ente - sede CP_2 di Napoli per importo pari a euro 38.926,56. Contestava la nullità della intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito evidenziati. In data 17.2.2025 si costituiva l' , anche per conto della CP_2 [...]
deducendo preliminarmente la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva, e contestando la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda. In data 18.2.2025, l' , ritualmente Controparte_1 costituitasi, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito deduceva la correttezza del proprio operato e contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che in materia di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell' Controparte_1
, la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può
[...] sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, esclusivamente nella ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione.( Cass. Civ., Sez. Un., n. 7514 del 8.3.2022). Mentre, laddove l'opposizione abbia ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell' . Controparte_5
Orbene, nella presente disamina parte ricorrente con la opposizione fa valere esclusivamente vizi procedurali, ovvero la mancata notifica degli atti presupposti alla intimazione di pagamento censurata, dunque in tale ipotesi la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, ovvero all . CP_2
Occorre, altresì, evidenziare che i crediti vantati dagli odierni enti resistenti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, traggono origine da vari avvisi di addebito che, come emerge dai documenti versati in atti dalle parti, sono stati notificati correttamente al ricorrente, dunque erano ben conoscibili Parte_1 dallo stesso. Gli avvisi di addebito evidenziati, infatti, sono stati ritualmente notificati a mezzo pec all'indirizzo del consorzio opponente
. Email_1
In particolare l'avviso di addebito n°37120180013016767000, è stato notificato in data 13/11/2018, mentre l'avviso di addebito n° 37120190001392861000 è stato notificato in data 11/05/2019, e l'avviso di addebito n° 37120220000961063000 è stato notificato in data 19/03/2022. Alla luce delle suesposte ragioni, dimostrata la sussistenza dei presupposti individuati dagli enti resistenti per l'irrogazione di tale intimazione e altresì la validità della stessa, l'opposizione va dunque rigettata. Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
- Estromette dal giudizio l' ; Controparte_1
- Rigetta l'opposizione;
- Spese compensate.
Così deciso in data 5/11/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio