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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3630/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3630/2018 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cocchi e dall'Avv. Roberto Rossi;
Attore
CONTRO
c.f. non costituita nel giudizio Controparte_1 C.F._2 riassunto;
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da verbale dell'udienza del 05/06/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, non essendo comparsa all'udienza del 05/06/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di premettendo di avere Parte_1 Controparte_1 intrattenuto con la convenuta una relazione, con convivenza presso l'abitazione di questa dal
2011 al 2014. Allegava che, in costanza di convivenza, egli aveva contribuito alle spese comuni per il mantenimento della compagna e dell'abitazione comune, nonché mutuato alla convenuta la complessiva somma di € 45.000,00 al fine di consentirle di acquistare, con atti del
07/07/2011 e del 13/03/2012, la piena proprietà di un immobile sito in Passignano sul
Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, oggetto di esecuzione forzata.
1 L'attore negava che l'esborso di tale somma costituisse una donazione o una contribuzione alla vita familiare, travalicandone i limiti di proporzionalità e adeguatezza, e dunque chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 45.000,00 o della somma maggiore o minore risultata di giustizia, proponendo, in via subordinata, domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituiva la convenuta, eccependo che le spese per la manutenzione della casa familiare erano state sostenute come contribuzione alla vita familiare e che tra le parti non erano mai intercorsi accordi per la restituzione delle somme. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva interrotto per la morte del difensore della parte convenuta. L'attore riassumeva la causa e, nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si costituiva nel giudizio riassunto. All'udienza del 05/06/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'oggetto del giudizio
L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla domanda di restituzione della somma di €
45.000,00, che l'attore assume mutuata in favore della convenuta. Tale domanda è stata calibrata, in via principale, a titolo contrattuale, quale restituzione di somma mutuata, e in subordine in guisa di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Al contrario, deve ritenersi estranea all'ambito di questo giudizio la richiesta di restituzione delle somme spese per la manutenzione della casa comune, atteso che, nelle conclusioni formulate sia nella citazione che all'udienza del 05/06/2024, non vi è alcun riferimento a tali spese né alcuna quantificazione delle stesse. Del resto, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. l'attore ha precisato come la domanda non abbia ad oggetto le spese per manutenzione bensì unicamente la somma oggetto di prestito finalizzato all'acquisto dell'immobile sottoposto ad esecuzione forzata1.
Conseguentemente, il giudizio deve intendersi circoscritto all'esame della domanda di restituzione della somma che si assume mutuata.
3. L'esborso di denaro
L'avvenuto esborso della somma di complessivi € 45.000,00 da parte dell'attore e in favore della convenuta, al fine dell'acquisto delle quote di proprietà dell'immobile sito in Passignano sul
Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, deve ritenersi adeguatamente provato da parte dell'attore. 1 Cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 2 In primo luogo, infatti, la convenuta, nella propria comparsa di costituzione, si è difesa unicamente sulle spese relative alla manutenzione dell'immobile, ma non ha svolto alcuna contestazione specifica circa l'avvenuto esborso della somma di € 45.000,00.
In secondo luogo, tale esborso in favore della convenuta trova puntuale riscontro documentale.
Con atto del 05/07/2011 la convenuta ha infatti acquistato da (per 1/6), CP_2 Per_1
(per 1/6) e Secondo (per 2/6) la proprietà di 4/6 dell'immobile sito in
[...] CP_1
Passignano sul Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, e censito al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al Fg. 23, part. 3497, sub. 2-3-4, al prezzo complessivo di € 40.000,00, di cui:
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005251-08, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di Per_1
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005252-09, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di CP_2
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005254-11, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di Per_1
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005253-10, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di CP_2
Tali assegni, del valore complessivo di € 20.000,00, corrispondono a quelli indicati dall'attore nel proprio atto di citazione.
La convenuta ha eccepito che tali assegni risultano emessi e sottoscritti da lei stessa e non dall'attore. Tale argomentazione, svolta solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e dunque oltre il termine per l'attività assertiva, essendo tale memoria riservata alla sola attività probatoria, da un lato contrasta con il contegno di mancata contestazione assunto dalla convenuta fino al termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e dall'altro lato è comunque superata dall'avvenuta produzione, da parte dell'attore, in sede di memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., degli estratti del conto corrente n. 306416 a lui intestato presso Banca Valdichiana
Filiale di Sanfatucchio.
Da tali estratti si evince che gli assegni n. 0009005251 e n. 0009005252, la cui data di emissione stampigliata sul titolo è il 13/05/20112, risultano incassati il 17/05/20113, mentre gli assegni n. 0009005254 e 0009005253, la cui data di emissione stampigliata sul titolo è il 05/07/20114, risultano incassati rispettivamente il 05/07/2011 e il 12/07/20115.
L'addebito degli assegni sul conto intestato al presso Banca Valdichiana costituisce Parte_1 un'adeguata prova documentale del fatto che, pur essendo tali assegni sottoscritti dalla convenuta e non dall'attore, titolare del conto, l'onere economico del pagamento è stato sostenuto da quest'ultimo. Né vi è la prova, di cui era onerata la convenuta, di una cointestazione del conto corrente n. 306416 presso Banca Valdichiana, ma anzi dagli estratti conto, indirizzati al solo una tale cointestazione deve escludersi. Parte_1
Acclarato quindi l'esborso di complessivi € 20.000,00 da parte dell'attore in favore della convenuta, per mezzo dell'emissione degli assegni sopra esaminati, occorre valutare l'ulteriore prestito che l'attore adduce in favore della convenuta, consistito nell'emissione di un assegno circolare del valore di € 25.000,00.
Va premesso che, in data 22/02/2012, la convenuta ha acquistato da la Parte_2 quota di proprietà di 2/6 dell'immobile sito in Passignano sul Trasimeno, Via dei Mandorli n.
21 e censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Fg. 23, part. 3497, sub. 2-3-4, nonché al Fg. 23 part. 941 e part. 3497 sub. 1, al prezzo complessivo di € 25.000,00. Nello stesso atto di cessione si evidenzia che tale prezzo è stato pagato con “un assegno circolare di pari importo N. 401842994611, emesso in data 16 febbraio 2012, dalla , filiale di Controparte_3
Sanfatucchio (PG), all'ordine della società Castello Finance S.r.l.”, laddove nel medesimo rogito si rappresenta come il pagamento a tale soggetto fosse “finalizzato all'estinzione della posizione debitoria della parte venditrice di cui alla procedura esecutiva (RGE 518/94), pendente presso il Tribunale di Perugia
(PG)”6. Con tale cessione, come dichiarato nello stesso atto, la convenuta “diviene piena proprietaria dei cespiti in oggetto, essendo la stessa già proprietaria dei restanti 4/6”7.
L'assegno risulta emesso in data 16/02/2012, e nella stessa data risulta addebitato sul conto corrente n. 306416 presso Banca Valdichiana Filiale Sanfatucchio un assegno circolare di analogo importo. Anche in tal caso, la convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione, sul piano storico-fattuale, circa l'effettivo esborso di denaro sopportato dal per tale Parte_1 assegno, onde la circostanza deve ritenersi adeguatamente provata.
4. Sulle domande di restituzione e indennizzo Ciò posto in punto di fatto, va esaminata la domanda proposta in via principale dall'attore, calibrata, come detto, sulla configurazione di un mutuo erogato dall'attore in favore della convenuta.
Tale domanda non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto con cui “una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. La consegna della cosa costituisce quindi un elemento essenziale del contratto e ne determina la conclusione. Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mutuo
è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Civ., n. 14/2011).
Nel caso di specie, il pagamento del prezzo delle compravendite da parte della non è CP_1 stato preceduto da un trasferimento di denaro nei suoi confronti da parte del Al Parte_1 contrario, la ha pagato il prezzo della vendita usando il denaro del CP_1 Parte_1 sottoscrivendo gli assegni addebitati poi sul conto corrente esclusivo dell'attore.
La fattispecie non è inquadrabile nel mutuo, poiché l'attore non ha consegnato alla CP_1 una somma di denaro che questa ha a sua volta utilizzato per pagare il venditore. Al contrario,
l'attore, subendo l'addebito degli assegni sottoscritti dalla ha di fatto sopportato CP_1
l'onere economico della compravendita, pagando con risorse proprie l'adempimento altrui.
Una tale fattispecie integra un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., laddove, come detto, l'attore, senza un previo trasferimento delle somme alla convenuta, ha pagato il prezzo da quest'ultima dovuto.
Così inquadrata la vicenda, ne deriva che, se da un lato il terzo può pretendere la restituzione di quanto pagato in assenza di un valido titolo giuridico, dall'altro lato, però, tale domanda non può essere inquadrata nell'ambito del contratto di mutuo, ma unicamente nell'ambito dei rimedi restitutori.
Infatti, posto che nel caso di specie il era senz'altro consapevole di pagare un debito Parte_1 altrui e non proprio, trova applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 9446/2009, secondo cui il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.
Nel caso di specie l'attore ha proposto, oltre alla domanda principale a titolo contrattuale, anche quella subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c.
5 Una tale domanda è invece fondata.
Posto infatti che l'esborso di denaro da parte del è avvenuto nell'ambito di una Parte_1 convivenza more uxorio, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 14732/2018).
Nel caso di specie, i presupposti per considerare tale esborso come rientrante nell'ambito dei doveri scaturenti dal rapporto di convivenza non sussistono.
In primo luogo, infatti, tali somme hanno consentito alla convenuta l'acquisto della piena proprietà dell'immobile sito in Passignano sul Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, e dunque di ottenere un vantaggio patrimoniale esclusivo, senza alcun coinvolgimento del convivente more uxorio, con conseguente impossibilità di ravvisare un qualche nesso funzionale tra tale esborso e convivenza.
In secondo luogo, la finalità per la quale è stato compiuto l'esborso è esterna al ménage familiare, essendo incontestato che l'acquisto dell'immobile da parte della era finalizzato ad CP_1 estinguere la procedura esecutiva pendente a carico della madre della convenuta, come del resto si evince dal contratto di compravendita, in cui si dà atto della pendenza del giudizio esecutivo n. RGE 518/94 a carico della venditrice e del pagamento direttamente alla creditrice Castello
Finance S.r.l.
Per tali ragioni, gli esborsi compiuti dall'attore si pongono al di fuori dei limiti di proporzionalità e di adeguatezza che regolano l'applicazione dell'art. 2034 c.c., essendo destinati a soddisfare esigenze estranee alla famiglia di fatto e afferenti, invece, alla sfera patrimoniale esclusiva della convenuta.
La difesa della convenuta circa l'esclusiva volontà dell'attore di apportare migliorie all'abitazione familiare è del tutto irrilevante, poiché, come detto sopra, l'oggetto del giudizio non è la restituzione di tali spese, ma piuttosto delle somme utilizzate dalla convenuta per acquistare il compendio immobiliare di Via dei Mandorli n. 21.
È parimenti irrilevante l'assenza tra le parti di un accordo di restituzione, per l'evidente ragione che, nel caso di specie, la restituzione avviene in base al titolo legale di cui all'art. 2041 c.c. e non già in base a quello contrattuale.
6 Va infine esaminata l'eccezione della convenuta, contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c., secondo cui ella avrebbe restituito all'attore, in data 31/08/2010, la somma di €
10.500,00.
Tale eccezione è infondata.
In primo luogo, gli assegni in questione sono stati emessi a partire dal 13/05/2011, e dunque sono evidentemente successivi al trasferimento delle somme operato dalla convenuta, che invece, come risulta dall'estratto conto prodotto dalla medesima parte, è stato effettuato in data
31/08/2010.
Considerato che
il bonifico in esame è anteriore agli esborsi oggetto di causa, non
è possibile ravvisare nel suddetto bonifico una restituzione degli importi pagati dal maggio
2011. Occorre infatti osservare che il bonifico del 31/08/2010 reca come causale “restituzione prestito”, e dunque sottende la restituzione di denaro già trasferito dal alla Parte_1 CP_1 che dunque, essendo anteriore al 13/05/2011, non può identificarsi nello stesso denaro pagato a partire da tale data.
In secondo luogo, la stessa convenuta, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha evidenziato come tale denaro fosse destinato alla restituzione di una parte delle somme spese dall'attore per le spese straordinarie sull'immobile, con ciò confermando l'estraneità di tale bonifico alla restituzione della somma di € 45.000,00 che costituisce l'oggetto di questa causa8.
5. Conclusioni
Alla luce di quanto finora esposto, non può essere accolta la domanda in termini di restituzione di somma mutuata, ma deve ritenersi sussistente il diritto dell'attore all'indennizzo ex art. 2041
c.c. della complessiva somma di € 45.000,00, pagata dal per consentire alla convenuta Parte_1 di acquistare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Passignano sul Trasimeno in
Via dei Mandorli n. 21.
Tale indennizzo, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione (cfr. Cass. Civ., n. 21292/2007): viste le diverse date dei pagamenti, il dies a quo della rivalutazione va distinto per ciascuno di essi, con particolare riferimento alla data di incasso degli assegni.
Come detto sopra, gli assegni n. 0009005251 e n. 0009005252, per complessivi € 10.000,00, sono stati incassati il 17/05/2011, mentre gli assegni n. 0009005254 e 0009005253, del valore di
€ 5.000,00 ciascuno, risultano incassati rispettivamente il 05/07/2011 e il 12/07/2011.
Invece, l'assegno circolare di € 25.000,00 risulta incassato il 16/02/2012. 8 Cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta 7
6. Sulle spese di lite
Tra le parti sussiste soccombenza reciproca, in quanto è stata rigettata la domanda principale e accolta quella subordinata, laddove le due domande sono fondate su presupposti giuridici differenti (cfr. Cass. Civ., n. 26043/2020). Le spese di lite devono quindi essere compensate, sebbene solo per metà, tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata comunque accolta per l'intero importo richiesto.
Per la metà non compensata, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a € 45.000,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione dal 17/05/2011, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione dal 05/07/2011, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione dal 12/07/2011, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione dal 16/02/2012, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.808,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché € 545,00 per contributo unificato e bollo.
- Compensa le spese di lite per la restante metà.
Perugia, 15/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 4 di parte attrice 3 Cfr. doc. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice 3 4 Cfr. doc. 5 di parte attrice 5 Cfr. doc. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice 6 Cfr. doc. 6 di parte attrice 7 Ibidem 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3630/2018 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cocchi e dall'Avv. Roberto Rossi;
Attore
CONTRO
c.f. non costituita nel giudizio Controparte_1 C.F._2 riassunto;
Convenuta
Conclusioni per l'attore: come da verbale dell'udienza del 05/06/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta, non essendo comparsa all'udienza del 05/06/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti di premettendo di avere Parte_1 Controparte_1 intrattenuto con la convenuta una relazione, con convivenza presso l'abitazione di questa dal
2011 al 2014. Allegava che, in costanza di convivenza, egli aveva contribuito alle spese comuni per il mantenimento della compagna e dell'abitazione comune, nonché mutuato alla convenuta la complessiva somma di € 45.000,00 al fine di consentirle di acquistare, con atti del
07/07/2011 e del 13/03/2012, la piena proprietà di un immobile sito in Passignano sul
Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, oggetto di esecuzione forzata.
1 L'attore negava che l'esborso di tale somma costituisse una donazione o una contribuzione alla vita familiare, travalicandone i limiti di proporzionalità e adeguatezza, e dunque chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 45.000,00 o della somma maggiore o minore risultata di giustizia, proponendo, in via subordinata, domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.
Si costituiva la convenuta, eccependo che le spese per la manutenzione della casa familiare erano state sostenute come contribuzione alla vita familiare e che tra le parti non erano mai intercorsi accordi per la restituzione delle somme. Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio veniva interrotto per la morte del difensore della parte convenuta. L'attore riassumeva la causa e, nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si costituiva nel giudizio riassunto. All'udienza del 05/06/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'oggetto del giudizio
L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla domanda di restituzione della somma di €
45.000,00, che l'attore assume mutuata in favore della convenuta. Tale domanda è stata calibrata, in via principale, a titolo contrattuale, quale restituzione di somma mutuata, e in subordine in guisa di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Al contrario, deve ritenersi estranea all'ambito di questo giudizio la richiesta di restituzione delle somme spese per la manutenzione della casa comune, atteso che, nelle conclusioni formulate sia nella citazione che all'udienza del 05/06/2024, non vi è alcun riferimento a tali spese né alcuna quantificazione delle stesse. Del resto, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. l'attore ha precisato come la domanda non abbia ad oggetto le spese per manutenzione bensì unicamente la somma oggetto di prestito finalizzato all'acquisto dell'immobile sottoposto ad esecuzione forzata1.
Conseguentemente, il giudizio deve intendersi circoscritto all'esame della domanda di restituzione della somma che si assume mutuata.
3. L'esborso di denaro
L'avvenuto esborso della somma di complessivi € 45.000,00 da parte dell'attore e in favore della convenuta, al fine dell'acquisto delle quote di proprietà dell'immobile sito in Passignano sul
Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, deve ritenersi adeguatamente provato da parte dell'attore. 1 Cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 2 In primo luogo, infatti, la convenuta, nella propria comparsa di costituzione, si è difesa unicamente sulle spese relative alla manutenzione dell'immobile, ma non ha svolto alcuna contestazione specifica circa l'avvenuto esborso della somma di € 45.000,00.
In secondo luogo, tale esborso in favore della convenuta trova puntuale riscontro documentale.
Con atto del 05/07/2011 la convenuta ha infatti acquistato da (per 1/6), CP_2 Per_1
(per 1/6) e Secondo (per 2/6) la proprietà di 4/6 dell'immobile sito in
[...] CP_1
Passignano sul Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, e censito al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al Fg. 23, part. 3497, sub. 2-3-4, al prezzo complessivo di € 40.000,00, di cui:
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005251-08, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di Per_1
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005252-09, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di CP_2
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005254-11, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di Per_1
- € 5.000,00 corrisposti con assegno bancario n. 0009005253-10, tratto sulla Banca
Valdichiana Filiale di Sanfatucchio (PG) e all'ordine di CP_2
Tali assegni, del valore complessivo di € 20.000,00, corrispondono a quelli indicati dall'attore nel proprio atto di citazione.
La convenuta ha eccepito che tali assegni risultano emessi e sottoscritti da lei stessa e non dall'attore. Tale argomentazione, svolta solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e dunque oltre il termine per l'attività assertiva, essendo tale memoria riservata alla sola attività probatoria, da un lato contrasta con il contegno di mancata contestazione assunto dalla convenuta fino al termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e dall'altro lato è comunque superata dall'avvenuta produzione, da parte dell'attore, in sede di memoria ex art. 183, comma
6, n. 2 c.p.c., degli estratti del conto corrente n. 306416 a lui intestato presso Banca Valdichiana
Filiale di Sanfatucchio.
Da tali estratti si evince che gli assegni n. 0009005251 e n. 0009005252, la cui data di emissione stampigliata sul titolo è il 13/05/20112, risultano incassati il 17/05/20113, mentre gli assegni n. 0009005254 e 0009005253, la cui data di emissione stampigliata sul titolo è il 05/07/20114, risultano incassati rispettivamente il 05/07/2011 e il 12/07/20115.
L'addebito degli assegni sul conto intestato al presso Banca Valdichiana costituisce Parte_1 un'adeguata prova documentale del fatto che, pur essendo tali assegni sottoscritti dalla convenuta e non dall'attore, titolare del conto, l'onere economico del pagamento è stato sostenuto da quest'ultimo. Né vi è la prova, di cui era onerata la convenuta, di una cointestazione del conto corrente n. 306416 presso Banca Valdichiana, ma anzi dagli estratti conto, indirizzati al solo una tale cointestazione deve escludersi. Parte_1
Acclarato quindi l'esborso di complessivi € 20.000,00 da parte dell'attore in favore della convenuta, per mezzo dell'emissione degli assegni sopra esaminati, occorre valutare l'ulteriore prestito che l'attore adduce in favore della convenuta, consistito nell'emissione di un assegno circolare del valore di € 25.000,00.
Va premesso che, in data 22/02/2012, la convenuta ha acquistato da la Parte_2 quota di proprietà di 2/6 dell'immobile sito in Passignano sul Trasimeno, Via dei Mandorli n.
21 e censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Fg. 23, part. 3497, sub. 2-3-4, nonché al Fg. 23 part. 941 e part. 3497 sub. 1, al prezzo complessivo di € 25.000,00. Nello stesso atto di cessione si evidenzia che tale prezzo è stato pagato con “un assegno circolare di pari importo N. 401842994611, emesso in data 16 febbraio 2012, dalla , filiale di Controparte_3
Sanfatucchio (PG), all'ordine della società Castello Finance S.r.l.”, laddove nel medesimo rogito si rappresenta come il pagamento a tale soggetto fosse “finalizzato all'estinzione della posizione debitoria della parte venditrice di cui alla procedura esecutiva (RGE 518/94), pendente presso il Tribunale di Perugia
(PG)”6. Con tale cessione, come dichiarato nello stesso atto, la convenuta “diviene piena proprietaria dei cespiti in oggetto, essendo la stessa già proprietaria dei restanti 4/6”7.
L'assegno risulta emesso in data 16/02/2012, e nella stessa data risulta addebitato sul conto corrente n. 306416 presso Banca Valdichiana Filiale Sanfatucchio un assegno circolare di analogo importo. Anche in tal caso, la convenuta non ha svolto alcuna specifica contestazione, sul piano storico-fattuale, circa l'effettivo esborso di denaro sopportato dal per tale Parte_1 assegno, onde la circostanza deve ritenersi adeguatamente provata.
4. Sulle domande di restituzione e indennizzo Ciò posto in punto di fatto, va esaminata la domanda proposta in via principale dall'attore, calibrata, come detto, sulla configurazione di un mutuo erogato dall'attore in favore della convenuta.
Tale domanda non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto con cui “una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. La consegna della cosa costituisce quindi un elemento essenziale del contratto e ne determina la conclusione. Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il mutuo
è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (cfr. Cass. Civ., n. 14/2011).
Nel caso di specie, il pagamento del prezzo delle compravendite da parte della non è CP_1 stato preceduto da un trasferimento di denaro nei suoi confronti da parte del Al Parte_1 contrario, la ha pagato il prezzo della vendita usando il denaro del CP_1 Parte_1 sottoscrivendo gli assegni addebitati poi sul conto corrente esclusivo dell'attore.
La fattispecie non è inquadrabile nel mutuo, poiché l'attore non ha consegnato alla CP_1 una somma di denaro che questa ha a sua volta utilizzato per pagare il venditore. Al contrario,
l'attore, subendo l'addebito degli assegni sottoscritti dalla ha di fatto sopportato CP_1
l'onere economico della compravendita, pagando con risorse proprie l'adempimento altrui.
Una tale fattispecie integra un'ipotesi di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., laddove, come detto, l'attore, senza un previo trasferimento delle somme alla convenuta, ha pagato il prezzo da quest'ultima dovuto.
Così inquadrata la vicenda, ne deriva che, se da un lato il terzo può pretendere la restituzione di quanto pagato in assenza di un valido titolo giuridico, dall'altro lato, però, tale domanda non può essere inquadrata nell'ambito del contratto di mutuo, ma unicamente nell'ambito dei rimedi restitutori.
Infatti, posto che nel caso di specie il era senz'altro consapevole di pagare un debito Parte_1 altrui e non proprio, trova applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 9446/2009, secondo cui il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.
Nel caso di specie l'attore ha proposto, oltre alla domanda principale a titolo contrattuale, anche quella subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c.
5 Una tale domanda è invece fondata.
Posto infatti che l'esborso di denaro da parte del è avvenuto nell'ambito di una Parte_1 convivenza more uxorio, va rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 14732/2018).
Nel caso di specie, i presupposti per considerare tale esborso come rientrante nell'ambito dei doveri scaturenti dal rapporto di convivenza non sussistono.
In primo luogo, infatti, tali somme hanno consentito alla convenuta l'acquisto della piena proprietà dell'immobile sito in Passignano sul Trasimeno, Via dei Mandorli n. 21, e dunque di ottenere un vantaggio patrimoniale esclusivo, senza alcun coinvolgimento del convivente more uxorio, con conseguente impossibilità di ravvisare un qualche nesso funzionale tra tale esborso e convivenza.
In secondo luogo, la finalità per la quale è stato compiuto l'esborso è esterna al ménage familiare, essendo incontestato che l'acquisto dell'immobile da parte della era finalizzato ad CP_1 estinguere la procedura esecutiva pendente a carico della madre della convenuta, come del resto si evince dal contratto di compravendita, in cui si dà atto della pendenza del giudizio esecutivo n. RGE 518/94 a carico della venditrice e del pagamento direttamente alla creditrice Castello
Finance S.r.l.
Per tali ragioni, gli esborsi compiuti dall'attore si pongono al di fuori dei limiti di proporzionalità e di adeguatezza che regolano l'applicazione dell'art. 2034 c.c., essendo destinati a soddisfare esigenze estranee alla famiglia di fatto e afferenti, invece, alla sfera patrimoniale esclusiva della convenuta.
La difesa della convenuta circa l'esclusiva volontà dell'attore di apportare migliorie all'abitazione familiare è del tutto irrilevante, poiché, come detto sopra, l'oggetto del giudizio non è la restituzione di tali spese, ma piuttosto delle somme utilizzate dalla convenuta per acquistare il compendio immobiliare di Via dei Mandorli n. 21.
È parimenti irrilevante l'assenza tra le parti di un accordo di restituzione, per l'evidente ragione che, nel caso di specie, la restituzione avviene in base al titolo legale di cui all'art. 2041 c.c. e non già in base a quello contrattuale.
6 Va infine esaminata l'eccezione della convenuta, contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c., secondo cui ella avrebbe restituito all'attore, in data 31/08/2010, la somma di €
10.500,00.
Tale eccezione è infondata.
In primo luogo, gli assegni in questione sono stati emessi a partire dal 13/05/2011, e dunque sono evidentemente successivi al trasferimento delle somme operato dalla convenuta, che invece, come risulta dall'estratto conto prodotto dalla medesima parte, è stato effettuato in data
31/08/2010.
Considerato che
il bonifico in esame è anteriore agli esborsi oggetto di causa, non
è possibile ravvisare nel suddetto bonifico una restituzione degli importi pagati dal maggio
2011. Occorre infatti osservare che il bonifico del 31/08/2010 reca come causale “restituzione prestito”, e dunque sottende la restituzione di denaro già trasferito dal alla Parte_1 CP_1 che dunque, essendo anteriore al 13/05/2011, non può identificarsi nello stesso denaro pagato a partire da tale data.
In secondo luogo, la stessa convenuta, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha evidenziato come tale denaro fosse destinato alla restituzione di una parte delle somme spese dall'attore per le spese straordinarie sull'immobile, con ciò confermando l'estraneità di tale bonifico alla restituzione della somma di € 45.000,00 che costituisce l'oggetto di questa causa8.
5. Conclusioni
Alla luce di quanto finora esposto, non può essere accolta la domanda in termini di restituzione di somma mutuata, ma deve ritenersi sussistente il diritto dell'attore all'indennizzo ex art. 2041
c.c. della complessiva somma di € 45.000,00, pagata dal per consentire alla convenuta Parte_1 di acquistare la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile sito in Passignano sul Trasimeno in
Via dei Mandorli n. 21.
Tale indennizzo, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione (cfr. Cass. Civ., n. 21292/2007): viste le diverse date dei pagamenti, il dies a quo della rivalutazione va distinto per ciascuno di essi, con particolare riferimento alla data di incasso degli assegni.
Come detto sopra, gli assegni n. 0009005251 e n. 0009005252, per complessivi € 10.000,00, sono stati incassati il 17/05/2011, mentre gli assegni n. 0009005254 e 0009005253, del valore di
€ 5.000,00 ciascuno, risultano incassati rispettivamente il 05/07/2011 e il 12/07/2011.
Invece, l'assegno circolare di € 25.000,00 risulta incassato il 16/02/2012. 8 Cfr. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta 7
6. Sulle spese di lite
Tra le parti sussiste soccombenza reciproca, in quanto è stata rigettata la domanda principale e accolta quella subordinata, laddove le due domande sono fondate su presupposti giuridici differenti (cfr. Cass. Civ., n. 26043/2020). Le spese di lite devono quindi essere compensate, sebbene solo per metà, tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata comunque accolta per l'intero importo richiesto.
Per la metà non compensata, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a € 45.000,00. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex
DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione dal 17/05/2011, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione dal 05/07/2011, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione dal 12/07/2011, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in favore di Controparte_1
della somma di € 25.000,00, oltre rivalutazione dal 16/02/2012, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi € 3.808,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, nonché € 545,00 per contributo unificato e bollo.
- Compensa le spese di lite per la restante metà.
Perugia, 15/01/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 4 di parte attrice 3 Cfr. doc. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice 3 4 Cfr. doc. 5 di parte attrice 5 Cfr. doc. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice 6 Cfr. doc. 6 di parte attrice 7 Ibidem 4