Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4367/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 10/06/2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 in atti, dall'Avv. DI MAJO GIORGIO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. POSILLIPO CARMELA, presso la quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: Come riportato nel verbale di udienza del 10/06/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 06/05/1995 in Marcianise
(CE) – dal quale erano nati due figli (Rossella, nata il [...]; Giovanni, nato il [...]) – e la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e dell'assegnazione della casa coniugale, il rilascio dell'immobile. Parte resistente, costituitasi in giudizio, deduceva che il ricorrente aveva accumulato un ingente debito per l'omesso contributo al mantenimento dei figli, ormai maggiorenni e autosufficienti;
che il padre aveva donato immobili ai figli e, nonostante l'impegno assunto, non aveva versato le connesse imposte e tasse;
di svolgere la professione di insegnante e che tuttavia sussistevano i presupposti per la previsione dell'assegno divorzile in suo favore, in quanto la dedizione alla famiglia aveva precluso la ricerca di attività maggiormente remunerata. Concludeva chiedendo la previsione dell'assegno di mantenimento per i figli sino al pagamento della somma di € 50,000,00 dovuta dal resistente per gli arretrati e disporre che la casa coniugale rimanga nella disponibilità dei figli;
prevedere l'assegno divorzile in suo favore, quantificato in € 1500,00, vittoria delle spese di lite. All'udienza del 15.04.2025, il g. delegato, sentite le parti, revocava l'assegno per i figli, ormai economicamente autosufficienti, rilevava l'inammissibilità delle domande non caratterizzate da connessione qualificata -domanda di rilascio dell'immobile spiegata dal ricorrente in quanto titolare del diritto di abitazione e correlata domanda volta a garantire ai figli la disponibilità della casa coniugale- e riservava altre decisioni.
Nel corso del procedimento, veniva emessa sentenza sullo status, revocata l'assegnazione della casa coniugale e proposto alle parti di transigere la controversia con la conferma dei provvedimenti emessi. Infine, all'udienza del 10/06/25, parte ricorrente dichiarava di aderire alla proposta conciliativa e parte resistente di aderire alla proposta con la precisazione che “la casa allo stato è occupata dai figli, legittimi proprietari, e dalla resistente, con la conseguenza che la controparte dovrà attenersi alle
Considerato che i figli -di circa 29 e 26 anni- sono autosufficienti economicamente, circostanza ammessa dalla resistente, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in loro favore.
Invero, la domanda spiegata dalla resistente di prevedere a carico della controparte l'assegno di mantenimento sino all'estinzione del debito accumulato dal ricorrente snatura la funzione dell'obbligo di contribuzione economica a carico dei genitori.
Va revocata, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che tutela esclusivamente il diritto dei figli minori e dei figli maggiorenni non autosufficienti di godere dell'habitat domestico.
La domanda di rilascio dell'immobile, che implica l'accertamento della titolarità del diritto di abitazione del ricorrente e la contrapposta domanda volta all'accertamento dei diritto di godimento dell'immobile da parte dei figli, in quanto proprietari, sono inammissibili nella presente sede processuale, come rilevato tempestivamente dal giudice delegato. Invero, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40 c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia),
34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) (Cass.
22 ottobre 2004 n. 20638). Ciò posto, è evidente che le domande sopra indicate non presentano elementi di connessione “forte” con l'oggetto del giudizio di separazione. Ciò è confermato dalla giurisprudenza dominante allorché, ad esempio, nega che ci sia connessine “forte” tra le domande tipiche del giudizio di separazione e le domande di scioglimento della comunione (Cass. 21 maggio
2009, n. 11828).
La domanda di accertamento del diritto dell'assegno divorzile non è stata coltivata, in ogni caso, parte resistente ha sempre svolto la professione di insegnante e non ha provato, né chiesto di provare di aver rinunciato a realistiche attività di lavoro maggiormente remunerate. In definitiva, la domanda non avrebbe trovato accoglimento. Le spese processuali in considerazione dell'adesione delle parti vanno compensate integralmente
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4367/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) revoca l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli;
b) revoca l'assegnazione della casa coniugale;
c) rigetta la domanda di accertamento del diritto all'assegno divorzile;
d) dichiara inammissibili le altre domande;
e) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio dell'11/06/2025
La Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso