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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 451/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA ARTARIA N. 34 con l'Avv. SANTE ARPONE contro
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIALE INNOCENZO XI N. 19 con l'Avv. SCAROLA GRAZIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 26/07/2003
(anno 2003, atto n. 67, parte I) separati con sentenza n. 289/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Como e pubblicata in data
20.2.2018 (passata in giudicato)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
(nata il [...] in [...]) e (nata il [...] in Parte_2 Parte_3
COMO) FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SI.ri e il Parte_1 Controparte_1
26/07/2003 a Como (Atto N. 67 parte I - anno 2003) alle seguenti
CONDIZIONI
1) I SI.ri e continueranno a vivere separatamente, ponendo la propria Pt_1 CP_1 residenza ove lo riterranno, con obbligo per ciascuno di comunicare all'altro tutte le variazioni di domicilio al fine dell'esercizio dei diritti/doveri inerenti alla prole.
2) Le figlie e sono maggiorenni;
Pt_2 Pt_3
3) Le figlie continueranno a stare con la madre;
il padre potrà frequentarle liberamente compatibilmente con i loro impegni di lavoro, studio, sportivi e di svago. Ciò al fine di mantenere un costante rapporto;
4) I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
gli stessi dovranno inoltre fornire reciprocamente – per ogni evenienza - l'indirizzo della località di dimora o di vacanza in cui si recheranno con le figlie;
5) Il SI. si impegna a corrispondere in favore della SI.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di Euro 500,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 100% delle spese scolastiche/universitarie ed al
60% delle altre spese straordinarie;
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal SI. . Parte_1
7) I coniugi sono entrambi economicamente autonomi, pertanto dichiarano di non vantare alcuna pretesa, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di contributo al mantenimento e/o alimenti avendo entrambi i coniugi una propria autonomia reddituale ed essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile di concorso al proprio mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
8) Le parti si impegnano a tener fede agli impegni assunti, danno atto di aver regolamentato ogni aspetto personale, economico e patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione ed azione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso relativamente al precedente rapporto matrimoniale:
9) Le spese e competenze del presente giudizio e dell'attività stragiudiziale restano integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 in data 26.7.2003, in Como (atto iscritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Como - anno 2003, atto n. 67, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA ARTARIA N. 34 con l'Avv. SANTE ARPONE contro
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIALE INNOCENZO XI N. 19 con l'Avv. SCAROLA GRAZIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Como, in data 26/07/2003
(anno 2003, atto n. 67, parte I) separati con sentenza n. 289/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Como e pubblicata in data
20.2.2018 (passata in giudicato)
con i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
(nata il [...] in [...]) e (nata il [...] in Parte_2 Parte_3
COMO) FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SI.ri e il Parte_1 Controparte_1
26/07/2003 a Como (Atto N. 67 parte I - anno 2003) alle seguenti
CONDIZIONI
1) I SI.ri e continueranno a vivere separatamente, ponendo la propria Pt_1 CP_1 residenza ove lo riterranno, con obbligo per ciascuno di comunicare all'altro tutte le variazioni di domicilio al fine dell'esercizio dei diritti/doveri inerenti alla prole.
2) Le figlie e sono maggiorenni;
Pt_2 Pt_3
3) Le figlie continueranno a stare con la madre;
il padre potrà frequentarle liberamente compatibilmente con i loro impegni di lavoro, studio, sportivi e di svago. Ciò al fine di mantenere un costante rapporto;
4) I ricorrenti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
gli stessi dovranno inoltre fornire reciprocamente – per ogni evenienza - l'indirizzo della località di dimora o di vacanza in cui si recheranno con le figlie;
5) Il SI. si impegna a corrispondere in favore della SI.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di Euro 500,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 100% delle spese scolastiche/universitarie ed al
60% delle altre spese straordinarie;
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal SI. . Parte_1
7) I coniugi sono entrambi economicamente autonomi, pertanto dichiarano di non vantare alcuna pretesa, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di contributo al mantenimento e/o alimenti avendo entrambi i coniugi una propria autonomia reddituale ed essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile di concorso al proprio mantenimento e/o alimenti l'uno nei confronti dell'altro;
8) Le parti si impegnano a tener fede agli impegni assunti, danno atto di aver regolamentato ogni aspetto personale, economico e patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione ed azione, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso relativamente al precedente rapporto matrimoniale:
9) Le spese e competenze del presente giudizio e dell'attività stragiudiziale restano integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 in data 26.7.2003, in Como (atto iscritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Como - anno 2003, atto n. 67, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao