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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11135 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, all'udienza del 04.11.025, nella causa RG. N. 20602/2025, ha pronunciato la seguente sentenza TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele De Girolamo pec: Parte_1
giusta procura in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
Oggetto: carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/06/25 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al pagamento in Controparte_1 favore di parte ricorrente, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre a quelli nel frattempo maturandi o al rilascio a parte ricorrente della “Carta elettronica” di cui sopra con una provvista della somma di €. 500,00 per ciascuno degli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023e quindi complessivamente per l'importo di € 1.500,00; 3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Sosteneva di aver lavorato con contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con i contratti indicati in ricorso;
che l'art 1 c 121 L 107/15 aveva riconosciuto la carta docenti solo agli assunti a tempo indeterminato e non a tempo determinato;
che tale esclusione era stata ribadita dal D.P.C.M. del 23/9/15 e dal D.P.C.M. 28/11/16; che tale esclusione violava la normativa contrattuale di cui agli artt 63 e 64 del CCNL e il Dlgs 297/94 che prevedevano l'aggiornamento e formazione per tutti i docenti;
che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo, in caso di mancato riconoscimento delle carta anche agli assunti a tempo determinato, violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99 che figurava nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/6/99, relativa all'accordo quadro CES UNICE ECEEP sul lavoro a tempo determinato;
che da ultimo era intervenuta la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, riconoscendo la carta docenti agli assunti a tempo determinato. Il non si costituiva e veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Per decidere la presente causa va esaminata la normativa in materia.
NORMATIVA IN MATERIA La carta docenti ha la sua fonte nell'art 1 c. 121 L. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demanda ad un successivo decreto di attuazione l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della suddetta carta. In attuazione del disposto legislativo, è stato adottato il D.P.C.M. 23.9.2015 che all'art 1 prevede:
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominativa, personale e non trasferibile;
2. Il assegna la carta a Controparte_2 ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il trami-te delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le Controparte_2 modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_2 scolastiche le carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1……….”
L'art. 4 (modalità di utilizzo della carta) stabilisce :
“ La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale……………” L'art. 5 precisa :
“ la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica……”. Il successivo D.P.C.M. del 28.11.16 ha confermato essere la carta destinata ai docenti di ruolo .Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. Con l'art. 15 del D.L. 69/23 la carta docenti è stata estesa ai precari per l'a.s 2023/2024 limitatamente ai docenti titolari di contratti a tempo determinato con scadenza 31.08. GIURISPRUDENZA SULLA CARTA DOCENTI Ciò posto, si ritiene che la predetta normativa sia contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accordo quadro. Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha affermato con la sentenza n. 1842/22 che: “ la sentenza appellata (quella del Tar che non aveva riconosciuto la carta docenti ai docenti non di ruolo) ricostruisce – come condivisibilmente lamentano gli appellanti
– un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.” Pertanto conclude affermando “in conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti CP_3 non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.” Pertanto il Consiglio di Stato ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 c. 121 cit., senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, ha ritenuto che la carta spettasse anche ai docenti non di ruolo dichiarando l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M. 23.9.15 e alla nota del
, ritenendo superfluo l'esame della normativa comunitaria. CP_2
Ciò detto, al di là delle condivisibili osservazioni del Consiglio di Stato che consentirebbero di escludere l'esame della normativa comunitaria, per completezza si sottolinea che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla questione inerente al contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 accordo quadro ed ha affermato con la recentissima Ordinanza della VI sezione del 18.05.2022 che: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_2 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EURO 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. In particolare nell'ordinanza si legge “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e CP_2 di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_2 precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, essendo la posizione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della carta come riconosciuto ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro. Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato.
48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , CP_2
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_2 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Alla luce delle argomentazioni indicate dalla Corte il possesso della carta deve essere ricondotto alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “alla differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). Né si può assumere che sussista differenza tra docenti di ruolo e non, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Si ricorda, poi, che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). In ultimo è intervenuta sulla questione la Suprema Corte con la sentenza del 27.10.2023 n. 29961 la quale ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_2 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
CASO SPECIFICO DEL RICORRENTE Alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte il ricorrente ha dimostrato di aver avuto contratti a tempo determinato nel seguente modo:
-A.S. 2020/2021 contratti dal 9/11/20-15/11/20; 16/11/20-30/11/20; 1/12/20-16/12/20; 16/02/21- 25/02/21; 26/02/21-07/03/21; 08/03/21-17/3/21; 18/03/21-27/03/21; 28/03/21- 06/04/21; 07/04/21-16/04/21; 17/04/21-26/04/21; 27/04/21-06/05/21; 07/05/21- 08/06/21 per n. 18 ore settimanali -A.S. 2021/2022 contratti dal 4/11/21- 4/11/21 ; 26/11- 30/11/21; 01/12-22/12/21; 07/01-17/01/22; 18/01/22-8/6/22 per n. 18 ore settimanali
-A.S. 2022/2023 contratto dal 14.10.2022 al 30.06.2023, per n. 18 ore settimanali
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in base ai contratti a tempo Controparte_2 determinato per incarico fino all'8 giugno per gli aa.ss 2020/2021 e 2021/2022 e del 30 giugno per l'a.s. 2022/2023 e di essere interno al sistema delle docenze scolastiche al momento della decisione, in quanto risulta inserito nelle graduatorie provinciali Gps biennio 2024/2026 (docc. depositati in data 10.10.2025) Pertanto con riferimento agli aa.ss 2020/2021 e 2021/2022 il ricorrente è stato incaricato con alcuni contratti di supplenza breve fino ad arrivare all'08.06. Quanto a tali anni scolastici, si esula dalla fattispecie espressamente considerata dalla Suprema Corte con la pronuncia da ultimo citata, non vertendosi in materia di incarichi annuali fino al 31/8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge n. 124/1999, o di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30/6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 124/1999. Si condivide quanto sostenuto da questo Tribunale con la sentenza n 991/24 cui ci si richiama ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c.. In essa si legge: < questione, poiché non rilevante per la decisione del caso sottoposto al suo esame: “resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica
“annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”. Tale argomentazione ripropone le precedenti, anticipate dalla Corte al punto 7.5 della motivazione, ove, nell'affermare l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, riguardanti specifici fenomeni (come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo ex art. 489 D.Lgs. n. 297/94, la retribuzione dei mesi estivi ex art. 527 D.Lgs. n. 297/94, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso dell'“annualità” di una “didattica” ai fini dell'attribuzione della Carta Docenti, la Corte ha affermato che, semmai, “il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999” Valorizzando i richiamati passaggi delle condivisibili argomentazioni espresse dalla Corte, si ritiene che possa giungersi a considerare utili, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, anche i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, raggiungano quantomeno la durata, pur discontinua, di 180 giorni.>>
Va inoltre segnalata la recentissima sentenza del 3.7.2025 (causa C‑268/24) attraverso la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta sul tema, precisando che “…la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EURO 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”; secondo la Corte , quindi , il carattere breve e saltuario di alcune supplenze svolte dai docenti non di ruolo non comporta di per sé la modifica sostanziale delle funzioni di tali docenti, o addirittura la natura o le condizioni di esercizio del loro lavoro, e “… la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino CP_4 avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole…”. Proprio al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, appare del tutto incoerente escludere i docenti non di ruolo incaricati di supplenze brevi. Per questo motivo il Giudice dovrà, di volta in volta addivenire ad una valutazione del singolo caso.
Nel caso in esame è documentato che la parte ricorrente sia stata incaricata, negli anni scolastici di riferimento, con contratti di docenza riferibili, per tutte le annualità oggetto del presente ricorso, ad un unico insegnamento (scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e per un periodo superiore a 180 giorni, pertanto si deve riconoscere la carta anche per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 essendo dimostrata la necessaria formazione legata ad un unico insegnamento effettuato in ciascun anno scolastico .
Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche o al docente incaricato con supplenze brevi riconducibili ad un unico insegnamento anche se le supplenze sono eventualmente discontinue. Ne deriva che va affermato il diritto del ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per gli aa.ss 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ed il va condannato a provvedere all' attribuzione della Carta Docente, secondo CP_2 il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Il ricorso va accolto nei termini indicati e risulta superata ogni altra questione. SPESE PROCESSUALI Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto della serialità della questione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara il diritto della parte ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a provvedere all'attribuzione della Carta CP_2
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 721,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi
Roma 04.11.2025 Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)