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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11002 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA AN UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8999/2025 , vertente
TRA
(TIVOLI (RM), 12/07/1972), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ROMEO DANIELA;
ricorrente
E
(LI (RM), 04/06/1969), con il patrocinio CP_1 dell'avv. AMBROSIO DOMITILLA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il CP_1
matrimonio era stato celebrato in data 12/09/2003 e che nel tempo la 2 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, CP_1
ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi giuste le ragioni riportate in narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
2) Disporre che la casa coniugale, sita in Marcellina, Roma, Via Monte
Grappa n. 19, venga assegnata alla ricorrente, convivente con il figlio Per_1
maggiorenne non autonomo, con ogni arredo e corredo e disporre che il marito se ne allontani entro il giorno 05.08.2025, asportando entro quella data tutti i propri beni ed arredi personali;
3) Porre a carico signor l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente in quanto studente, con la corresponsione, a decorrere dal giorno
05.08.25, della somma mensile di € 1.000,00 (mille/00), da versarsi €. 600,00
alla sig.ra ed €. 400,00 direttamente al figlio , in via Parte_1 Per_1
anticipata a mezzo bonifico bancario a valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche,
ludiche, sportive) in ragione del 50%;
4) Spese di lite compensate”. 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle conclusioni proposte.
le spese di lite vengono compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TIVOLI (RM), 12/07/1972) e LI (RM), CP_1
04/06/1969), che hanno contratto matrimonio in Fara in Sabina in data
12/09/2003 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune
al n. 107, Parte II , Serie A, Anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/07/2025
La UD est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
IA AN UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8999/2025 , vertente
TRA
(TIVOLI (RM), 12/07/1972), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ROMEO DANIELA;
ricorrente
E
(LI (RM), 04/06/1969), con il patrocinio CP_1 dell'avv. AMBROSIO DOMITILLA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il CP_1
matrimonio era stato celebrato in data 12/09/2003 e che nel tempo la 2 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, CP_1
ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi giuste le ragioni riportate in narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
2) Disporre che la casa coniugale, sita in Marcellina, Roma, Via Monte
Grappa n. 19, venga assegnata alla ricorrente, convivente con il figlio Per_1
maggiorenne non autonomo, con ogni arredo e corredo e disporre che il marito se ne allontani entro il giorno 05.08.2025, asportando entro quella data tutti i propri beni ed arredi personali;
3) Porre a carico signor l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente in quanto studente, con la corresponsione, a decorrere dal giorno
05.08.25, della somma mensile di € 1.000,00 (mille/00), da versarsi €. 600,00
alla sig.ra ed €. 400,00 direttamente al figlio , in via Parte_1 Per_1
anticipata a mezzo bonifico bancario a valuta fissa entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche,
ludiche, sportive) in ragione del 50%;
4) Spese di lite compensate”. 3
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle conclusioni proposte.
le spese di lite vengono compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(TIVOLI (RM), 12/07/1972) e LI (RM), CP_1
04/06/1969), che hanno contratto matrimonio in Fara in Sabina in data
12/09/2003 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune
al n. 107, Parte II , Serie A, Anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/07/2025
La UD est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ