Sentenza 2 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/09/2004, n. 17679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17679 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2004 |
Testo completo
ORIGINALE17679/04 REPUBBLICA IT IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AZIONE REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 27961/01 - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - .28541 Cron. Consigliere - Dott. Carlo PICCININNI - Rep. 4167 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO - Ud.22/04/04 Consigliere Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ER AR IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIPRO 77, presso l'avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati FELICE RUSSILLO, ANTONIO TITOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO NO DI NO PA & C. S.N.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 326/01 della Corte d'Appello di 2004 NAPOLI, depositata il 12/02/01; causa svolta nella pubblica 956 udita la relazione della udienza del 22/04/2004 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
del Procuratore udito il P.M. in persona Sostituto Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 13.2.1993 il fallimento della società Bru- no di RU AS s.n.c. e del socio D'LT Car- lo, dichiarato il 13.4.1989 dal Tribunale di Napoli, convenne in giudizio D'LT MA ER perché fosse dichiarata la inefficacia ai sensi dell'art. 67 con cui il socio 1° C. L.F. della vendita 2.7.1987, fallito aveva venduto alla sorella un appartamento in Giugliano al prezzo di L. 48.000.000, notevolmente in- feriore al valore di mercato. Il Tribunale di Napoli con sentenza 25.5.1998 ac- colse la domanda. La sentenza fu impugnata;
la Corte di Appello di Napoli con sentenza 12.2.2001 ha respinto l'appello, giudicando che, pur con l'accredito alla appellante delle spese sostenute per 11, ripristino dell'appartamento e pur con la riduzione del valore a causa della presenza sull'immobile di תנך diritto di abitazione per uno dei vani, il prezzo versato fosse inferiore di oltre il 25% al valore di mercato del be- 2 F 1 ne. 1 Ha inoltre accertato che nessuna prova era stata data per superare la presunzione di scientia decoctio- nis in capo alla acquirente. Propone ricorso per cassazione con un motivo illu- strato da memoria D'LT MA ER;
non ha pre- sentato difese il fallimento. Motivi della decisione Denunzia la ricorrente il vizio logico della moti- vazione della sentenza impugnata, contestando alla avere operato la riduzione del corte territoriale di valore dell'immobile, considerando un solo vano, mentre il soggetto titolare del diritto di abitazione aveva anche l'uso dell'ingresso, dei servizi e della cucina, così rendendo in pratica incommerciabile l'intero ap- partamento. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha tenuto conto, nel compara- re il prezzo contrattuale di L. 48.000.000 al valore di mercato dell'immobile, stimato in L. 103.000.000,del valore del diritto di abitazione che su di esso gravava ed avendolo quantificato, nel sup intero, nel 60% dell'importo stimato, lo ha poi ridotto al solo vano dei 5,5 accertati soggetto a quel diritto reale;
sic- - del valore ché è pervenuta alla determinazione 7 3 dell'appartamento, al netto della deduzione del diritto di abitazione, in ragione di oltre L. 91.000.000, ben maggiore del prezzo versato e tale da giustificare pie- namente la azione revocatoria esercitata. Con la censura, che nessuna contestazione muove al criterio tecnico di quantificazione del diritto reale, la ricorrente si duole del fatto che la corte territo- riale abbia omesso di considerare che il diritto di un si solo vano, abitazione " anche limitato ad se non nella occupazione di esso, ma estrinseca solo nell'uso dell'ingresso anche dida parte eventuali ospiti e familiari, dei servizi e della cucina e --> Co- stituisce nei confronti degli occupanti del resto della casa un concreto ed intollerabile pregiudizio alla loro libertà e alla loro privacy". In tal modo la doglianza, lungi dal denunziare vizi di motivazione, prospetta valutazioni di fatto, che la parte nemmeno deduce se siano state sottoposte ai giu- dici di merito e comunque insuscettibili del sindacato di legittimità, al di là di ogni giudizio sulla corret- tezza in astratto della loro prospettazione e della lo- ro rilevanza, a fronte della notevole sproporzione tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato टु dell'immobile.
P.Q.M.
D La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Roma 22.4.2004. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Donato Plenteda Polyuns لسلات IA R CANCELLERIA E L L (Dr. Finomena Perrone), E C N DU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 2 SET. 2004 CANCELLIERE IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA (Dr. Puomen a Perrone) 5