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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11039-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo,
chiamata la causa iscritta al n. 11039/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
Daniele Piazza, anche in sostituzione dell'avv. Gatto, per e CP_1
l'avv. Caterina Cantiello, in sostituzione dell'avv. Porretto, per
[...]
. Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:22, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11039/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Gatto e Daniele Piazza Email_1
( per procura allegata al ricorso;
Email_2
- ricorrente -
E
( ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Stella Porretto ( t) per procura alle- Email_3
gata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
Oggetto: condannatorio.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata nell'ambito del presente giudizio da nei confronti della , CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il giorno 8 settembre 2023 e ritualmente notificato –
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la CP_1 [...]
per ottenere l'accertamento dell'obbligo della Controparte_3
stessa a farsi carico delle spese legali da lui sostenute per la sua difesa,
quale imputato per fatti dipendenti dall'ufficio svolto presso la medesima
, nel procedimento penale iscritto al n. Controparte_3
1482/2017 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di assoluzione piena del
Tribunale di Termini Imerese (n. 337/2022 del 23 febbraio 2022, deposi-
tata in data 15 giugno 2022) passata in giudicato, e, per l'effetto, per sen-
tire condannare la al pagamento della Controparte_3
somma complessiva di euro 21.295,35 - “pari alla differenza tra quanto
spettante (31.669,70) e quanto … già corrisposto (10.374,35)” - o della di-
versa somma dovuta, oltre interessi.
Deduceva, infatti, che la era tenuta a Controparte_3
farsi carico delle spese legali, sulla base della normativa di cui all'art. 39
della L. R. Sicilia n. 145/1980, come autenticamente interpretata dall'art.
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
24 della L.R. Sicilia n. 30/2000, di cui ricorrevano nella specie tutti i pre-
supposti.
La , costituitasi, assumeva che la dispo- Controparte_3
sizione applicabile era, invece, quella contenuta nell'art. 86, comma 5, se-
condo periodo, del D.lgs. n. 267/2000 e che la stessa aveva “agito sulla
falsariga del disposto del Regolamento adottato con Del. n.1 del
16.01.2019 dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio ed
in ragione di una prassi invalsa negli anni”.
Contestava, altresì, il quantum della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
❖❖❖
Tanto premesso nella fattispecie, procedendo allo scrutinio della prete-
sa dell'attore, va rilevato che “sulla base della legge Regione Sicilia n.
145/1990, modificata dalla legge Regione Sicilia n. 30/2000, i dipendenti
della Regione hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute per i
giudizi (penali) per responsabilità per atti e comportamenti connessi
all'espletamento del servizio, a condizione che detti giudizi si concludano
con una pronuncia di esenzione da qualsiasi responsabilità e che l'attività
di assistenza legale sia in diretta connessione con il fine pubblico” (Cass.,
sez. Lav., Ord. 5/3/2019 n. 6349).
In particolare, il diritto azionato da ex CP_1 CP_4
Straordinario della , rinviene il suo fonda- Controparte_5
mento nell'art. 39 della L.R. n. 145/80 secondo cui “Ai dipendenti che, in
conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei
compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, pe-
nale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le
spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da
responsabilità”.
L'art. 24 della Legge regionale siciliana n. 30/2000 (norme sull'ordinamento degli enti locali), poi, estende l'art. 39 della Legge regio-
nale siciliana n. 145/1980, riservata ai dipendenti regionali, “a tutti i sog-
getti, ivi inclusi i pubblici amministratori, - degli enti locali - che in conse-
guenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti
d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale
ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
La ratio delle disposizioni dell'art. 39 L.R. Sicilia n.145/80 e dell'art. 24 L.R. Sicilia n.30/2000 è, quindi, quella di evitare che i dipendenti re-
gionali e degli enti locali (oltre che gli amministratori di tali enti) debbano essere esposti all'onere delle spese legali per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all'espletamento del servizio (T.A.R. Lazio Ro-
ma, I, 26/4/2010, n. 8478; Cass. Civ., I, 3/1/2008, n. 2).
In altri termini, il pubblico funzionario o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali in-
giuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
Le norme in esame, infatti, costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione intervie-
ne a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito. Tale di-
retto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia, in defini-
tiva, imputabile all'ente stesso.
Nella specie, non vi è dubbio che sia stato imputato del CP_1
reato ascrittogli per condotte connesse strettamente all'esercizio delle mansioni a lui affidate.
Invero, nel procedimento penale n. 1482/2017 r.g.n.r. al ricorrente è
stata contestata, in concorso con , Sindaco pro tempore del Controparte_6
e rappresentante della società Controparte_7 Controparte_8
sportiva “Nuova Aquila Palermo” – l'imputazione del delitto di cui all'art.353 bis c.p. in quanto, nella sua qualità di Commissario Straordi-
nario della , “avrebbe turbato in data 17 Controparte_5
marzo 2016 il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del
bando di affidamento del palazzetto dello sport di in favore della CP_7
detta associazione sportiva” [ricorso, pag. 1].
Inoltre, ricorre l'ulteriore presupposto dei citati artt. 39 e 24, L.R. Pt_1
[..
, ossia l'accertamento della totale assenza di responsabilità del dipen-
dente o amministratore: infatti, è stato assolto CP_1
dall'imputazione a lui ascritta nel procedimento n. r.g.n.r. 1482/2017 con formula piena, perché il fatto non sussiste, con sentenze del Tribunale di
Termini Imerese n. 337/2022 del 23 febbraio 2022, depositata in data 15
giugno 2022, passata in autorità di giudicato [produzione parte ricorrente].
Il ricorrente ha, pertanto, diritto al rimborso delle spese legali sostenu-
te ai sensi degli artt. 39 e 24 L.R. Sicilia citate.
Per quanto attiene al quantum, l'art. 39 L.R. Sicilia più volte citato pre-
vede che il rimborso debba essere limitato alle spese sostenute “secondo
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
le tariffe ufficiali”.
Orbene, nella specie, il ricorrente ha documentato di essere stato assi-
stito e difeso, nel procedimento penale n. 1482/2017 dagli Avv.ti Marcello
Montalbano e Girolamo Rubino.
Va tuttavia rilevato che il rimborso può essere riconosciuto soltanto limitatamente alle spese di cui è stato documentato l'effettivo esborso.
Prova che nella fattispecie non è stata fornita dal ricorrente che si è limi-
tato a produrre le sole parcelle redatte dai professionisti, senza allegare la prova dell'effettivo esborso sostenuto.
Conseguentemente la domanda formulata da nei con- CP_1
fronti della non può trovare accoglimento. Controparte_3
❖❖❖
Tenuto conto dell'oggetto della causa e delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto, si reputano sussistenti i presup-
posti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 12 settembre 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 12 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo,
chiamata la causa iscritta al n. 11039/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv.
Daniele Piazza, anche in sostituzione dell'avv. Gatto, per e CP_1
l'avv. Caterina Cantiello, in sostituzione dell'avv. Porretto, per
[...]
. Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:22, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11039/2023 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv.ti Giuseppe Gatto e Daniele Piazza Email_1
( per procura allegata al ricorso;
Email_2
- ricorrente -
E
( ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Stella Porretto ( t) per procura alle- Email_3
gata alla comparsa di costituzione e risposta;
- resistente -
Oggetto: condannatorio.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata nell'ambito del presente giudizio da nei confronti della , CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. depositato il giorno 8 settembre 2023 e ritualmente notificato –
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la CP_1 [...]
per ottenere l'accertamento dell'obbligo della Controparte_3
stessa a farsi carico delle spese legali da lui sostenute per la sua difesa,
quale imputato per fatti dipendenti dall'ufficio svolto presso la medesima
, nel procedimento penale iscritto al n. Controparte_3
1482/2017 R.G.N.R. conclusosi con sentenza di assoluzione piena del
Tribunale di Termini Imerese (n. 337/2022 del 23 febbraio 2022, deposi-
tata in data 15 giugno 2022) passata in giudicato, e, per l'effetto, per sen-
tire condannare la al pagamento della Controparte_3
somma complessiva di euro 21.295,35 - “pari alla differenza tra quanto
spettante (31.669,70) e quanto … già corrisposto (10.374,35)” - o della di-
versa somma dovuta, oltre interessi.
Deduceva, infatti, che la era tenuta a Controparte_3
farsi carico delle spese legali, sulla base della normativa di cui all'art. 39
della L. R. Sicilia n. 145/1980, come autenticamente interpretata dall'art.
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
24 della L.R. Sicilia n. 30/2000, di cui ricorrevano nella specie tutti i pre-
supposti.
La , costituitasi, assumeva che la dispo- Controparte_3
sizione applicabile era, invece, quella contenuta nell'art. 86, comma 5, se-
condo periodo, del D.lgs. n. 267/2000 e che la stessa aveva “agito sulla
falsariga del disposto del Regolamento adottato con Del. n.1 del
16.01.2019 dal Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio ed
in ragione di una prassi invalsa negli anni”.
Contestava, altresì, il quantum della pretesa e ne chiedeva il rigetto.
❖❖❖
Tanto premesso nella fattispecie, procedendo allo scrutinio della prete-
sa dell'attore, va rilevato che “sulla base della legge Regione Sicilia n.
145/1990, modificata dalla legge Regione Sicilia n. 30/2000, i dipendenti
della Regione hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute per i
giudizi (penali) per responsabilità per atti e comportamenti connessi
all'espletamento del servizio, a condizione che detti giudizi si concludano
con una pronuncia di esenzione da qualsiasi responsabilità e che l'attività
di assistenza legale sia in diretta connessione con il fine pubblico” (Cass.,
sez. Lav., Ord. 5/3/2019 n. 6349).
In particolare, il diritto azionato da ex CP_1 CP_4
Straordinario della , rinviene il suo fonda- Controparte_5
mento nell'art. 39 della L.R. n. 145/80 secondo cui “Ai dipendenti che, in
conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei
compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, pe-
nale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le
spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da
responsabilità”.
L'art. 24 della Legge regionale siciliana n. 30/2000 (norme sull'ordinamento degli enti locali), poi, estende l'art. 39 della Legge regio-
nale siciliana n. 145/1980, riservata ai dipendenti regionali, “a tutti i sog-
getti, ivi inclusi i pubblici amministratori, - degli enti locali - che in conse-
guenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti
d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale
ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
La ratio delle disposizioni dell'art. 39 L.R. Sicilia n.145/80 e dell'art. 24 L.R. Sicilia n.30/2000 è, quindi, quella di evitare che i dipendenti re-
gionali e degli enti locali (oltre che gli amministratori di tali enti) debbano essere esposti all'onere delle spese legali per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all'espletamento del servizio (T.A.R. Lazio Ro-
ma, I, 26/4/2010, n. 8478; Cass. Civ., I, 3/1/2008, n. 2).
In altri termini, il pubblico funzionario o pubblico amministratore deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali in-
giuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
Le norme in esame, infatti, costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione intervie-
ne a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito. Tale di-
retto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia, in defini-
tiva, imputabile all'ente stesso.
Nella specie, non vi è dubbio che sia stato imputato del CP_1
reato ascrittogli per condotte connesse strettamente all'esercizio delle mansioni a lui affidate.
Invero, nel procedimento penale n. 1482/2017 r.g.n.r. al ricorrente è
stata contestata, in concorso con , Sindaco pro tempore del Controparte_6
e rappresentante della società Controparte_7 Controparte_8
sportiva “Nuova Aquila Palermo” – l'imputazione del delitto di cui all'art.353 bis c.p. in quanto, nella sua qualità di Commissario Straordi-
nario della , “avrebbe turbato in data 17 Controparte_5
marzo 2016 il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto del
bando di affidamento del palazzetto dello sport di in favore della CP_7
detta associazione sportiva” [ricorso, pag. 1].
Inoltre, ricorre l'ulteriore presupposto dei citati artt. 39 e 24, L.R. Pt_1
[..
, ossia l'accertamento della totale assenza di responsabilità del dipen-
dente o amministratore: infatti, è stato assolto CP_1
dall'imputazione a lui ascritta nel procedimento n. r.g.n.r. 1482/2017 con formula piena, perché il fatto non sussiste, con sentenze del Tribunale di
Termini Imerese n. 337/2022 del 23 febbraio 2022, depositata in data 15
giugno 2022, passata in autorità di giudicato [produzione parte ricorrente].
Il ricorrente ha, pertanto, diritto al rimborso delle spese legali sostenu-
te ai sensi degli artt. 39 e 24 L.R. Sicilia citate.
Per quanto attiene al quantum, l'art. 39 L.R. Sicilia più volte citato pre-
vede che il rimborso debba essere limitato alle spese sostenute “secondo
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
le tariffe ufficiali”.
Orbene, nella specie, il ricorrente ha documentato di essere stato assi-
stito e difeso, nel procedimento penale n. 1482/2017 dagli Avv.ti Marcello
Montalbano e Girolamo Rubino.
Va tuttavia rilevato che il rimborso può essere riconosciuto soltanto limitatamente alle spese di cui è stato documentato l'effettivo esborso.
Prova che nella fattispecie non è stata fornita dal ricorrente che si è limi-
tato a produrre le sole parcelle redatte dai professionisti, senza allegare la prova dell'effettivo esborso sostenuto.
Conseguentemente la domanda formulata da nei con- CP_1
fronti della non può trovare accoglimento. Controparte_3
❖❖❖
Tenuto conto dell'oggetto della causa e delle ragioni in base alle quali si è addivenuti alla decisione di rigetto, si reputano sussistenti i presup-
posti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 12 settembre 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile