Decreto cautelare 16 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 8183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8183 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05005/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5005 del 2024, proposto da
SANDI LEONESSA S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andreottola e Gabriele Romano dell’Avvocatura Comunale, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 152 del 16 settembre 2024, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione, condotta dalla società ricorrente nel territorio comunale alla Riviera di Chiaia n. 181/183, per sette giorni e, precisamente, nelle date del 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2024;
b) dei verbali della Polizia Municipale n. VV/22990033350 del 26 marzo 2024 e n. VV/22990086551 del 17 giugno 2024, di accertamento di illecito amministrativo ai sensi della legge n. 689/1981 per esercizio dell’attività di somministrazione in violazione della normativa in materia di impatto acustico;
c) delle note della Polizia Municipale PG/560204/2024 e PG/321525/2024, di trasmissione dei predetti verbali di accertamento di illecito amministrativo, richiamate nella comunicazione di avvio del procedimento PG/736393 del 30 agosto 2024;
d) del regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, con particolare riferimento all’art. 18.
e) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2265 dell’8 novembre 2024, con la quale, nel bilanciamento degli opposti interessi, è stata accolta l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, disponendo la sospensione della gravata ordinanza comunale di sospensione dell’attività di somministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. CA ELIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la società ricorrente espone di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un bar/pasticceria ubicato in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 181/183;
- essa società è stata destinataria dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 152 del 16 settembre 2024, con la quale veniva disposta la sospensione dell’attività di somministrazione per sette giorni, ossia nelle date del 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2024;
- detto provvedimento trae linfa motivazionale dalla comunicazione di avvio del procedimento PG/736393 del 30 agosto 2024, nella quale si riportavano due casi di violazione della normativa di impatto acustico rispettivamente accertati con i verbali della Polizia Municipale n. VV/22990033350 del 26 marzo 2024 e n. VV/22990086551 del 17 giugno 2024, consistenti entrambi nella rilevata emissione di musica in assenza di relazione e/o nulla osta di impatto acustico. Più in dettaglio, mentre nel primo verbale si faceva riferimento alla sola diffusione di musica all’interno dei locali adibiti alla somministrazione, nel secondo verbale si dava conto anche dell’esistenza di un impianto di diffusione sonora, nello specifico una cassa a soffitto;
- la sospensione dell’attività è stata comminata in applicazione dell’art. 18, comma 5, del regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana (nel testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 75 del 5 dicembre 2022), a termini del quale “(i)n presenza di una prima recidiva della violazione di legge o regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come “abuso del titolo” ai sensi dei precedenti commi (tra cui rientrano anche le ipotesi di violazione della normativa vigente sull’impatto acustico, ndr.), l’ufficio competente al rilascio del titolo, oltre alle sanzioni stabilite dalle specifiche normative e, previa comunicazione dell’avvio del procedimento, dispone la sanzione della sospensione dell’attività a 7 (sette) giorni, alla seconda recidiva dispone la sanzione della sospensione dell’attività a 30 (trenta) giorni, alla terza recidiva dispone la sanzione della revoca del titolo”;
- la società ricorrente impugna la succitata ordinanza, deducendo censure attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nonché evidenziando di aver ottenuto comunque il nulla osta di impatto acustico in data 13 settembre 2024, sebbene dopo gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale e la conseguente comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;
- l’impugnativa è estesa agli altri atti in epigrafe individuati;
Rilevato, in via preliminare, che:
- come preannunciato nell’odierna udienza di discussione della causa, va ravvisata l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla contestazione dei verbali della Polizia Municipale n. VV/22990033350 del 26 marzo 2024 e n. VV/22990086551 del 17 giugno 2024 di accertamento di illecito amministrativo ai sensi della legge n. 689/1981, delle note della Polizia Municipale PG/560204/2024 e PG/321525/2024 di trasmissione dei predetti verbali, nonché del regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana (con particolare riferimento all’art. 18);
- infatti, le relative impugnative si profilano del tutto inammissibili in virtù delle seguenti ragioni: i) verbali della Polizia Municipale di accertamento di illecito amministrativo: difetto di giurisdizione. Invero, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la situazione giuridica di cui si chiede la tutela assume la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio di attività sanzionatoria è espressione non di attività discrezionale ma di attività vincolata dell’amministrazione, perché retta da rigidi presupposti di legge, sicché ove l’autorità accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito amministrativo previsto da una norma, deve applicare la correlativa sanzione pecuniaria, senza alcun margine di scelta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2013 n. 3786; TAR Campania Napoli, Sez. III, 3 aprile 2024 n. 2173 e 20 novembre 2019 n. 5443; TAR Lazio Roma, Sez. II, 7 febbraio 2017 n. 2066). Ne discende la sussistenza del difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; ii) note della Polizia Municipale di trasmissione dei predetti verbali: carenza di interesse, giacché si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento sanzionatorio finale e, quindi, di atti privi di autonoma lesività; iii) regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana (con particolare riferimento all’art. 18): genericità della domanda, poiché non sono state dedotte specifiche doglianze volte ad infirmare tale atto normativo;
- quanto alla domanda di annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 152 del 16 settembre 2024, il ricorso, invece, si presenta sicuramente procedibile, nonostante sia stata disposta la sospensione cautelare di detta ordinanza e siano ormai trascorsi i sette giorni, tutti collocati nel mese di ottobre 2024, in cui l’attività di somministrazione doveva rimanere interdetta;
- difatti, non può certamente configurarsi, nella specie, l’esaurimento dell’interesse della ricorrente ad ottenere una decisione nel merito della causa, ben potendo il gravato provvedimento inibitorio, in caso di esito infruttuoso dell’impugnativa, essere portato ad esecuzione successivamente, attraverso l’individuazione di altro arco temporale – sempre pari a sette giorni – di operatività della sospensione;
- giova richiamare, al riguardo, le condivise osservazioni rese da questo Tribunale in analoga controversia, attinente a chiusura di esercizio commerciale disposta in giorni prefissati: “Ravvisata dunque la necessità di precisare che, in ragione di quanto sopra indicato, la previsione nella specie di un determinato giorno per l’esecuzione non fa sì che il provvedimento abbia esaurito la propria efficacia, occorrendo distinguere tra la concreta eseguibilità nella data fissata (che è un elemento accessorio del provvedimento amministrativo, volto a rendere l’atto immediatamente operativo), rispetto alla (perdurante) validità ed efficacia del provvedimento di cui non è stato pronunciato l’annullamento e che, pertanto, resta intangibile quanto ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato nonché alla sua esecutività, atteso che sul contenuto dispositivo del provvedimento, individuabile nell’ordine di cessare l’attività commerciale, è solo intervenuto in via del tutto provvisoria, ed ai limitati effetti di cui sopra, il decreto cautelare di sospensione” (così TAR Campania Napoli, Sez. III, 4 febbraio 2020 n. 525);
Considerato, con riferimento alla gravata ordinanza di sospensione, che:
- si palesa fondata la censura, articolata al paragrafo IV dell’unico motivo di gravame, con cui parte ricorrente stigmatizza la mancanza di un compiuto accertamento circa la presenza in loco di un impianto di diffusione sonora, in modo da rendere concretamente applicabile la disciplina in materia di impatto acustico delineata dall’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011;
- il Collegio osserva che il regime autorizzativo (puro o semplificato), previsto in tema di impatto acustico dal succitato art. 4, può applicarsi agli esercizi di somministrazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e bar, a patto che detti esercizi si avvalgano di impianti di diffusione sonora, oppure svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (cfr. comma 1);
- ebbene, come accennato in premessa, soltanto il secondo verbale di accertamento del 17 giugno 2024 riferiva della presenza di un impianto di diffusione sonora, mentre il primo verbale del 26 marzo 2024 riportava solo il dato della diffusione di musica all’interno dei locali senza connetterlo all’esistenza di un apposito impianto, il che non esclude che la musica potesse essere prodotta occasionalmente da un dispositivo sonoro portatile, quale una radio, un lettore digitale di brani musicali o un semplice telefono cellulare;
- ne discende che risulta carente proprio il doppio accertamento della violazione della normativa in tema di impatto acustico, con correlativa insussistenza della recidiva sanzionata dall’art. 18, comma 5, del regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana, dando conto il primo verbale del 26 marzo 2024 di un’attività di diffusione sonora in sé non assoggettabile all’iter autorizzativo contemplato dall’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011, appunto perché non ricollegabile ad un impianto predisposto ad hoc;
- alla luce di quanto esposto, va affermata l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione per eccesso di potere da difetto di istruttoria e per violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011, con la conseguenza che la medesima va rimossa dal mondo giuridico, precisandosi che il vizio qui rinvenuto comporta l’assorbimento delle rimanenti censure meno invasive non esaminate;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le superiori considerazioni, l’odierno ricorso in parte va dichiarato inammissibile ed in parte va accolto mediante l’annullamento della gravata ordinanza dirigenziale n. 152 del 16 settembre 2024;
- le spese processuali vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell’esito composito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie mediante l’annullamento della gravata ordinanza dirigenziale n. 152 del 16 settembre 2024, nei termini meglio precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Napoli a rifondere le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendosi l’attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA IA OR, Presidente
CA ELIO, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ELIO | LA IA OR |
IL SEGRETARIO