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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/09/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 462/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Alvaro Carmelita;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE nei confronti di C.F. , in persona del legale rappresentante pro NT P.IVA_1 tempore, con l'avv. Romeo Anna;
CONVENUTA e di
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, e Parte_1 NT CP Controparte_5 per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti da essa attrice a seguito del sinistro stradale verificatosi – in data 23.12.2020 – per (asserita) esclusiva responsabilità di . Controparte_5
A sostegno della propria domanda, deduceva: Parte_1
a) che, in data 23.12.2020, verso le ore 09:45, essa attrice si trovava a Rosarno e percorreva la strada statale 18, con direzione Gioia Tauro, alla guida del veicolo Ford FI (tg. CV625NN) assicurato presso Controparte_6
b) che essa attrice, giunta all'altezza dell'intersezione con la via Ligabue, era stata investita da
, che guidava una Volkswagen Golf (tg. FM305HA) di proprietà di e Controparte_5 CP assicurata presso NT
c) che, in particolare, essa attrice, dopo essersi inizialmente accostata sulla banchina posta sul lato destro della strada statale per far scendere la figlia dalla vettura, aveva effettuato, sulla medesima corsia destra della strada, una manovra in retromarcia allo scopo di parcheggiare l'autovettura posizionandola parallelamente all'asse stradale e che, durante l'esecuzione di tale manovra, era
1 sopraggiunta a forte velocità la vettura condotta da , che aveva investito il veicolo di Controparte_5 essa attrice all'altezza dello sportello anteriore sinistro e della parte laterale anteriore sinistra;
d) che, in seguito al violento impatto, il veicolo condotto da essa attrice era stato scaraventato sul lato sinistro della strada, arrestandosi nei pressi di un impianto di colonnina Enel, posto subito dopo l'intersezione con la via Ligabue;
e) che, a causa dell'urto improvviso tra i veicoli, essa attrice aveva riportato delle gravi lesioni, consistite in “lussazione esposta TT sin. Frattura dell'ala sacrale dx e branca ileo-ischio pubica sin., frattura anteriore acetabolo sin. Diastasi sinfisi pubica” e, in conseguenza di ciò, veniva sottoposta due interventi chirurgici (“riduzione cruenta della Tibio-tarsica sin. Con F.E. tipo Orthofix e fili di Kirschner e stabilizzazione del bacino con F.E. Orthofix” e “riduzione e sintesi sinfisi pubica con placca e viti;
osteosintesi ala sacrale dx con vite cannulata e rimozione del F.E. dal bacino”); f) che, inoltre, in data 25 gennaio 2021, essa attrice aveva effettuato una visita odontoiatrica e lo specialista aveva riscontrato un “trauma dentale con frattura dell'incisivo centrale di sx e mobilità del gruppo pontale superiore”, preventivando una spesa di euro € 3.000,00 per il ripristino della situazione dentale;
g) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di il quale Controparte_5 viaggiava a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e oltre il limite consentito;
h) che, quindi, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essa attrice avrebbero dovuto essere risarciti da , responsabile della verificazione del sinistro, in solido con Controparte_5 CP
(proprietario del veicolo) e con l'impresa assicurativa convenuta;
[...]
i) che essa attrice aveva comunque già ricevuto, a titolo di acconto, una somma pari a € 50.000,00 per il risarcimento del danno subito da essa attrice. si costituiva in giudizio e, pur non contestando la circostanza NT dell'elevata velocità tenuta da al momento del sinistro, eccepiva l'imprudenza della Controparte_5 condotta di guida dell'attrice, la quale si era (asseritamente) posizionata al centro della carreggiata per effettuare una manovra di inversione. A sostegno di tale ricostruzione, la compagnia evidenziava che alla stessa attrice era stata elevata una contravvenzione dalla Polizia Municipale per avere effettuato tale manovra imprudente. L'assicurazione convenuta chiedeva, dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo che il sinistro oggetto di causa si era verificato per colpa esclusiva dell'attrice, e proponeva, di conseguenza, anche domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme già versate all'attrice. In via subordinata, l'impressa assicurativa chiedeva l'accertamento della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e, per l'effetto, il riconoscimento della congruità e sufficienza della somma già corrisposta all'attrice. e , pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e Controparte_5 CP rimanevano contumaci. Alla prima udienza del 16.06.2023, il giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_5
e assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. CP
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 2 testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2024, il giudice, con ordinanza del 30.09.2024, riteneva, la causa matura per la decisione e, infine, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la
2 causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per i motivi di Parte_1 seguito esposti.
2.1. Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 23.12.2020 a causa dell'asserita esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Volkswagen Golf (tg. Controparte_5
FM305HA), di proprietà di e assicurato presso CP NT
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che: a) il sinistro si è verificato nel comune di Rosarno lungo la strada statale 18, dove era consentito il traffico a doppio senso di marcia ad una velocità massima di 50 Km/h, trattandosi di strada del centro abitato;
dette circostanze trovano conferma nel verbale redatto dalla Polizia municipale (v. allegato 12 all'atto di citazione) nonché nelle dichiarazioni rese dalle testi e Testimone_1 Tes_2
(della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare);
[...]
b) al momento del sinistro, procedeva ad una velocità sostenuta e Controparte_5 assolutamente non commisurata alle condizioni della strada e, più precisamente, alla velocità di 98 km/h; detta circostanza, mai specificamente contestata da parte convenuta, è stata, in ogni caso, confermata nel corso dell'istruttoria orale (v. dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 all'udienza del 15.03.2024: “se non erro la macchina del era provvista di scatola nera ed Pt_2 abbiamo chiesto i dati , ed è risultato che la momento dell'impatto la velocità era di 98Kmh”); il dato è inoltre stato riportato anche nel verbale redatto dalla polizia locale intervenuta sul luogo nell'immediatezza dei fatti, cui è allegato anche il report del dispositivo satellitare installato sul veicolo condotto da (v. doc. nr. 12 di parte attrice). Controparte_5
2.2. Ciò che è in contestazione è, unicamente, la condotta tenuta da e la Parte_1 possibilità di ravvisare un profilo di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, avendo l'assicurazione convenuta dedotto che al momento dell'incidente, stava Parte_1 occupando trasversalmente la carreggiata per eseguire un'imprudente inversione di marcia in prossimità di una curva, così costituendo un ostacolo imprevedibile dal conducente dell'altro veicolo. Sul punto, risulta decisiva la testimonianza di , la quale ha dichiarato di aver Testimone_2 assistito al sinistro, in quanto, poco prima dello stesso, era scesa dal veicolo condotto da
[...]
(v. dichiarazioni rese al verbale di udienza del 15.03.2024 “conosco i fatti di causa in Parte_1 quanto ero presente il giorno dell'incidente avvenuto a mia madre”; “quindi mi ha fatto scendere dall'auto, a quel punto ho attraversato la strada andando dalla parte opposta, e mentre la aspettavo sul marciapiede in attesa che lei parcheggiasse, nel mentre faceva la manovra per parcheggiare”). Orbene, la stessa teste ha riferito (v. verbale di udienza del 15.03.2024): a) che, al momento del sinistro, l'attrice stava eseguendo una manovra di retromarcia finalizzata a parcheggiare lungo il margine destro della carreggiata (nella stessa corsia che stava percorrendo) e non una manovra di inversione di marcia (“in un primo momento mia madre parcheggiava ma si era resa conto che la parte posteriore dell'auto rimaneva fuori dalla banchina, e quindi mi ha fatto scendere dall'auto, a quel punto ho attraversato la strada andando dalla parte opposta, e mentre la aspettavo sul marciapiede in attesa che lei parcheggiasse, nel mentre faceva la manovra per parcheggiare, ha messo la freccia per segnalare la manovra, ho visto che mia madre ha girato la testa per vedere se arrivassero macchine e nel mentre stava facendo retromarcia a quel punto all'improvviso ho visto una macchina nera che viaggiava a forte velocità”);
3 b) che, prima di eseguire la manovra di parcheggio, aveva ispezionato Parte_1 visivamente lo spazio retrostante, accertandosi che non sopraggiungessero veicoli, e aveva attivato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di effettuare la manovra (“nel mentre faceva la manovra per parcheggiare, ha messo la freccia per segnalare la manovra, ho visto che mia madre ha girato la testa per vedere se arrivassero macchine”); è, peraltro, da escludersi che la manovra sia stata effettuata in prossimità di una curva vera e propria, non risultando tale dato compatibile con i rilievi effettuati dalla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (v. all. 12 di parte attrice); la teste ha, invero, chiarito – conformemente a quanto risulta dai suddetti rilievi - che la strada Tes_1 stradale dove si è verificato il sinistro è piuttosto caratterizzata da una “lieve curva” e che, comunque, la conformazione della strada non poneva problemi di visibilità, che avrebbero altrimenti reso pericolosa la manovra compiuta dall'attrice; secondo la teste il sinistro sarebbe addirittura Tes_2 avvenuto in un tratto di rettilineo circa 100 metri dopo la lieve curva predetta (v. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.03.2024 “devo precisare che il tratto in cui è avvenuto Testimone_1
l'impatto è in un tratto di lieve curva , in ogni caso il arrivava ad alta velocità (quella zona Pt_2
è centro abitato quindi la velocità è di 50 e lui probabilmente da dove proveniva poteva averla vista rispetto a dove era posizionata la attrice”; v. dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_2
15.03.2024: “nel punto dell'impatto la strada era rettilinea. In quella zona forse all'ingresso del paese c'è una semicurva ma circa 100 metri prima dell'impatto”); c) che, durante il compimento della manovra di parcheggio, il veicolo condotto da
[...] era sopraggiunto da tergo a una velocità sostenuta e aveva violentemente investito il veicolo CP_5 condotto da (“all'improvviso ho visto una macchina nera che viaggiava a forte Parte_1 velocità e che ha investito la macchina di mia madre sul lato sinistro e precisamente tra lo sportello del conducente e la ruota e l'ha trascinata dall'altra parte della strada fino ad una via laterale in un angolo ed ha terminato la sua corsa ed ha sbattuto su un palo della luce, mentre l'altra macchina ha sbandato ed è andata a finire sul lato opposto ed ha finito la sua corsa su un muro sotto un cartellone pubblicitario”). Le predette dichiarazioni non sono in alcun modo state smentite dall'assicurazione convenuta (neppure sul piano delle mere allegazioni) ovvero superate da ulteriori prove offerte dalla medesima parte convenuta. Né è stato dedotto o dimostrato che, nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro, non fosse consentito il parcheggio delle autovetture. Né, ancora, potrebbe, sul punto, assumere rilevanza probatoria la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia municipale che ha contestato a la violazione dell'art. 154 Parte_1 co. 6 e 7 del Codice della Strada (v. verbale di contestazione n. 100/2021), atteso che gli agenti sono intervenuti solo successivamente al sinistro e non hanno assistito direttamente alla dinamica del fatto (v. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.03.2025 “se non erro era di mattina noi Testimone_1 siamo arrivati intorno alle ore 10.00 circa l'incidente era già avvenuto”); in altri termini, nel caso di specie, la sanzione amministrativa non può costituire prova certa della condotta di guida tenuta da al momento del sinistro né sul punto potrebbero rilevare le ricostruzioni della Parte_1
Polizia municipale intervenuta sul luogo, che non ha – pacificamente – assistito al sinistro. Peraltro, la sanzione amministrativa è stata annullata con sentenza nr. 214/2022 del Giudice di Pace di Palmi proprio per difetto di prova della condotta contestata. Dagli elementi probatori emersi in questa sede deve, dunque, concludersi che la manovra eseguita da sia stata effettuata con modalità consentite e compatibili con le norme Parte_1
4 del Codice della strada e che, invece, la condotta di sia stata altamente imprudente Controparte_5
e pericolosa, posto che le caratteristiche del tratto di strada de quo (centro abitato) richiedevano necessariamente una velocità di percorrenza moderata e, comunque, rispettosa del limite di velocità stabilito per i centri urbani. In definitiva, la condotta del convenuto risulta abnorme e, in quanto tale, imprevedibile da parte degli altri utenti della strada (invero, nell'eseguire la manovra di retromarcia, Parte_1 non poteva ragionevolmente prefigurarsi che un altro utente percorresse il centro urbano alla velocità di 98 km/h, ovvero una velocità pari al doppio di quella consentita;
del resto, tale velocità non avrebbe neppure consentito all'attrice di accorgersi della presenza del veicolo condotto da e Controparte_5 adottare per tempo delle manovre volte ad evitare l'impatto e, dunque, la produzione del danno;
specularmente, è evidente che, invece, se avesse tenuto una velocità adeguata, non Controparte_5 solo si sarebbe potuta attivare con una condotta diligente, ma lo stesso Parte_1 [...] avrebbe ben potuto accorgersi, una volta terminato il tratto curvilineo della strada statale, CP_5 della presenza del veicolo condotto da ed avrebbe ben potuto evitare l'impatto). Parte_1
In altri termini, risulta, quindi, provato: a) che la condotta di è stata di gravità tale da assurgere a causa esclusiva del Controparte_5 sinistro, tenuto conto che la velocità mantenuta dal convenuto non era adeguata alle condizioni della strada e superava di quasi il doppio il limite di velocità consentito;
b) che comunque l'attrice ha tenuto una condotta diligente, azionando l'indicatore di direzione e accertandosi che non sopravvenissero veicoli prima di intraprendere la manovra di retromarcia finalizzata al parcheggio. Può, quindi, trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità esclusiva del sinistro può essere addebitata al conducente che abbia commesso un'infrazione grave una volta che si è accertata l'assenza di colpa dell'altro conducente (ovvero, nel caso in esame, l'assenza di colpa di parte attrice;
cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 14451/2021; Cass. civ. nr. 6941/2021; Cass. civ. nr. 19115/2020). Deve, cioè, concludersi che, nel caso di specie, nessun altro comportamento di diligenza – oltre a intraprendere la manovra dopo avere ispezionato lo spazio retrostante e avere attivato l'indicatore di direzione – sarebbe stato concretamente esigibile dall'attrice a fronte della condotta abnorme, imprevedibile e improvvisa del conducente della Golf (ed infatti, se è vero che, nel campo della circolazione dei veicoli, la misura della diligenza che si pretende dai conducenti è massima, tanto da comportare l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone, è pacifico che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità, sul punto v., ex multis, Cass. civ. nr. 14451/2021).
2.3. Sempre sotto il profilo dell'an della responsabilità, si rileva, infine, che l'attrice, in ossequio ai principi in materia di onere probatorio, ha provato il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e parte dei danni lamentati, come confermato anche dal CTU nominato in questo procedimento (le cui conclusioni sono condivise interamente da questo giudice, in quanto logiche, coerenti e ben argomentate, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico). Ed infatti, il CTU ha accertato che l'attrice, a causa del sinistro in questione, ha riportato delle lesioni agli arti inferiori (“frattura della branca ischiopubica sinistra con diastasi della sinfisi pubica e frattura dell'ala sacrale destra, trattate chirurgicamente, e frattura composta dell'acetabolo sinistro trattata in maniera conservativa;
frattura bimalleolare esposta con lussazione tibiotarsica sinistra trattata chirurgicamente in due tempi con fissatore esterno e successiva vite malleolare,
5 esitata in pseudoartrosi;
cicatrici chirurgiche con pregiudizio estetico lieve”), risultando tali lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente riferita dall'attrice. Non risultano provato, invece, il nesso di causalità tra il sinistro e le asserite lesioni dentarie;
come, condivisibilmente evidenziato dal CTU, dette lesioni, attestate a più di un mese di distanza dall'evento e in assenza di precedenti e attendibili riscontri nell'immediatezza dell'incidente, non sono state riscontrate in sede di indagine peritale (v. pag. 11 della CTU).
2.4. Quanto, poi, al quantum del danno non patrimoniale subito dall'attrice, deve rilevarsi che, anche sotto questo profilo, si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU (non smentite, di fatto, dai consulenti di parte).
2.4.1. Nella specie, il CTU ha accertato il seguente danno biologico: a) nr. 61 giorni di invalidità temporanea assoluta;
b) nr. 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; c) nr. 125 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; d) nr. 94 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %; e) l'invalidità permanente del 35%, così calcolata in considerazione degli esiti di: “frattura della branca ischiopubica sinistra con diastasi della sinfisi pubica e frattura dell'ala sacrale destra, trattate chirurgicamente, e frattura composta dell'acetabolo sinistro trattata in maniera conservativa, pari al 15%, con riferimento alla limitazione del movimento di flessione dell'anca con escursione articolare possibile fino a 90°, associata a deficit degli altri movimenti;
frattura bimalleolare esposta con lussazione tibiotarsica sinistra trattata chirurgicamente in due tempi con fissatore esterno e successiva vite malleolare, esitata in pseudoartrosi, pari al 15%, con riferimento agli esiti in pseudoartrosi di frattura della tibia;
cicatrici chirurgiche con pregiudizio estetico lieve, pari all'8%, con riferimento alla specifica voce”.
2.4.2. Orbene, con riferimento al danno non patrimoniale, deve ricordarsi che il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna, fermo restando che le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 26972-26975 dell'11.11.2008, hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc;
v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019; Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010). In definitiva, ai fini della liquidazione del danno, il giudice deve tener conto, oltre al danno biologico eventualmente accertato dal CTU (che riguarda il danno subito alla sfera dinamico relazione del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, del 13/10/2017 n. 24075; Corte Cass. Sez. III, del 09/06/2015 n. 11851). E', cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
in altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento
6 medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019). Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzazione del danno in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. “dinamico-relazionale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018). Il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In concreto, la liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
2.4.3. Nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale, secondo la normativa pro tempore vigente, deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano. Orbene, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico. Il giudice, prima di procedere alla liquidazione applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudizio morale, deve sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria. Ed infatti, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”). In definitiva, il ricorso alle presunzioni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. In ogni caso, si ricorda, sul punto, che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della
7 salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020). Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, purché la personalizzazione del danno trovi giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
non può, quindi, essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr. 27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr. 25164/2020).
2.4.4. Nel caso di specie, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, deve riconoscersi, oltre il danno biologico riconosciuto dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle. Lo stesso, infatti, si può ritenere provato presuntivamente da considerati: Parte_1 la natura dei postumi subiti;
i postumi permanenti riportati e gli interventi chirurgici subiti;
l'entità del danno accertato (35% IP); il lungo periodo in cui l'attrice è stata incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana (gg. 400). Inoltre, confermano la sofferenza interiore patita dal danneggiato anche le dichiarazioni rese dalla teste (“dopo le operazioni la degenza è stata critica è stata molto lunga, mia Testimone_2 madre è rimasta scioccata. Per lungo tempo non ricordava cosa fosse successo, ancora oggi non ricorda bene cosa sia successo, Ricorda solo di avere fatto la retromarcia e di avere guardato dagli specchietti che non ci fosse nessuno”; “io personalmente ho preso ansiolitici e sonniferi per qualche mese ed anche mia madre”). Non può, invece, procedersi ad alcuna ulteriore personalizzazione, non avendo il ricorrente allegato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod plerumque accidit, nel tipo di menomazione subita (di cui, cioè, già tengono conto le tabelle sulla scorta delle quali è avvenuta la liquidazione). Dunque, applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, si arriva, ex art. 1226 cod. civ, alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale, complessivamente pari alla somma di € 228.868,00:
1) invalidità permanente del 35%, pari a € 201.613,00 (punto base danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, pari ad € 8.409,32; età, all'epoca del sinistro, 64 anni);
2) invalidità temporanea complessiva pari ad € 27.255,00, di cui:
• ITA = gg. nr. 61, pari € 7.015,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 75 %) = gg. 120, pari ad € 10.350,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 50 %) = gg. 125, pari ad € 7.187,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 25 %) = gg. 94, pari ad € 2.702,50 (punto base € 115,00), per un totale di € 228.868,00. 2.5. Quanto al danno patrimoniale, invece, l'attrice ha chiesto il risarcimento derivante dalle spese mediche sostenute, dai danni subiti dal veicolo di sua proprietà e dalle spese sostenute per la custodia e il trasporto dello stesso a seguito del sinistro. L'attrice ha, inoltre, chiesto il risarcimento
8 derivante dalle spese sostenute per il canone di locazione relativo all'appartamento sito in Milano, affittato per consentire alla figlia di risiedervi per motivi di studio. Testimone_2
2.5.1. Orbene, quanto alle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, è stato provato che ha sostenuto spese mediche necessarie per un importo pari a € 4.446,98 (v. Parte_1 pag. 18 CTU). Si precisa che nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto per le spese dentarie sostenute dall'attrice, non essendo stato provato – come già evidenziato – il nesso di causalità tra dette lesioni e il sinistro di cui è causa. Non può essere neppure riconosciuto l'ulteriore importo di € 242,00 di cui alla documentazione depositata in data 14.04.2025, non avendo la parte dimostrato che si tratta di spese necessarie.
2.5.2. Quanto, invece, al risarcimento del danno relativo al veicolo, l'attrice ha dedotto di avere subito una perdita patrimoniale pari a € 2.000,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo, di seguito rottamato, senza, tuttavia, fornire alcuna prova né del valore indicato né dell'effettiva rottamazione. In difetto di prova del danno, dunque, la domanda di risarcimento rispetto a questo specifica voce di danno non può trovare accoglimento.
2.5.3. Occorre, poi, rilevare che l'attrice ha dedotto di avere subito un danno patrimoniale della somma di € 500,00, versata per la custodia e il trasporto del veicolo stesso. A dimostrazione di tale danno, ha prodotto in atti una fattura (v. allegato Parte_1
23 all'atto di citazione) in cui risulta il recupero della Ford FI (tg. CV625NN) e la custodia del mezzo;
si tratta, in particolare, della fattura n. 6 del 29.01.2021 di € 500,00 rilasciata dalla ditta
NO IN, dove viene esplicitamente indicato che l'intervento di recupero e custodia del veicolo è conseguenza del sinistro stradale del 23.12.2020 verificatosi lungo la strada statale 18 in Rosarno e che, per tali operazioni, è stato eseguito un pagamento in contanti. Tale voce di danno, non specificatamente contestata dall'assicurazione convenuta, deve, quindi, essere riconosciuta.
2.5.4. inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante Parte_1 dalle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione, di importo pari a € 220,00 mensili, di un appartamento sito in Milano, affittato per la figlia per motivi di studio. Testimone_2
In particolare, l'attrice ha dedotto che, a seguito del sinistro, i canoni di locazione sarebbero stati infruttuosamente corrisposti, in quanto la figlia avrebbe dovuto sospendere gli studi e trasferirsi presso l'abitazione dall'attrice per prestarle assistenza e per occuparsi della sorella invalida. Orbene, dal compendio probatorio in atti, è emerso che a seguito del sinistro, , Testimone_2 iscritta all'università statale di Milano, si era trasferita presso l'abitazione della madre per prestarle assistenza durante il periodo di convalescenza, oltre che per occuparsi della sorella invalida
[...]
) di cui normalmente si prendeva cura la madre. CP_7
Tuttavia, non è stato provato che fosse effettivamente locataria di un immobile a Testimone_2
Milano né l'importo del relativo canone né, ancora, l'importo eventualmente effettivamente corrisposto da a tale titolo, avendo dichiarato che era lei stessa a Parte_1 Testimone_2 pagare il canone, sebbene con il supporto della mamma, odierna attrice (v. dichiarazioni rese da al verbale di udienza del 15.03.2024: “io studiavo a Milano mi dovevo laureare in Testimone_2 lettere Classiche, in quale momento ho dovuto interrompere gli studio fino a ottobre 2021, per stare con mia madre ed accudire mia sorella che è disabile, mi sono laureata a dicembre 2021 sempre a
9 Milano. Oggi sto ancora a Milano. Quando ho sospeso l'università ho continuato a pagare l'affitto della casa a Milano e mia madre mi dava una mano”). Orbene, ai fini del riconoscimento del danno, avrebbe dovuto Parte_1 specificatamente provare gli importi effettivamente versati alla figlia a titolo di contributo per l'affitto della casa di Milano. Tuttavia, sul punto, nulla provano le ricevute di pagamento di cui all'allegato 14bis di parte attrice, che non consentono di stabilire né chi abbia corrisposto l'importo di € 220,00 né a chi fosse destinato lo stesso né ancora quale fosse la causale di detto pagamento. In difetto di una simile prova, la voce di danno in esame non può essere riconosciuta.
2.5.5. Il danno patrimoniale complessivamente riconoscibile in capo a è, Parte_1 dunque, pari a € 4.946,98. 2.5.6. In definitiva, il danno patrimoniale e non patrimoniale da risarcire a parte attrice è pari a
€ 233.814,98. 2.6. Ai fini della corretta individuazione del danno da liquidarsi, deve, poi, tenersi conto che, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale;
inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. Secondo questo giudice, l'operazione dev'essere eseguita applicando il tasso di interesse legale e rivalutando la somma dovuta anno per anno, secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
2.7. Inoltre, ai fini della corretta individuazione della somma che i convenuti dovranno corrispondere all'attrice è necessario scomputare, dall'importo dovuto, la somma Parte_1 di € 50.000,00 già corrisposta da all'attrice in data 20.06.2022 a titolo di NT acconto (trattandosi di circostanza pacifica tra le parti).
2.8. Orbene, nel caso di specie, essendo stato già versato un acconto, per calcolare correttamente gli interessi compensativi, occorre tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per
10 anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 23927/2023). L'operazione da compiersi nel caso in esame è, dunque, la seguente:
1) in primo luogo, bisogna individuare l'importo del credito come attuale al giorno della produzione del danno e si individua così la somma di € 196.318,20 (ottenuta devalutando alla data del sinistro l'importo di € 233.814,98, essendo quest'ultimo attualizzato alla data odierna);
2) in secondo luogo, bisogna applicare sull'importo così individuato gli interessi compensativi al tasso legale con rivalutazione anno per anno sino alla data di liquidazione dell'acconto (per rendere omogenee le poste del calcolo) e procedere alla detrazione dell'acconto, così ottenendosi la somma di € 166.052,48 (calcolata sottraendo l'acconto di € 50.000,00 dall'importo di € 216.052,48, ottenuto rivalutando con interessi la somma di € 196.318,20 dalla data del sinistro alla data del pagamento dell'acconto 20.06.2022);
3) in terzo luogo, bisogna applicare gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del pagamento dell'acconto, con rivalutazione anno per anno, sul credito residuo sino alla data della presente sentenza, così ottenendosi l'importo residuo del credito pari a € 197.244,12. Su detta somma di € 197.244,12 saranno poi dovuti interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2.9. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , e deve essere accolta e i CP Controparte_5 NT convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido fra loro, a favore di Parte_1 della somma di € 197.244,12 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale da pare, NT innanzitutto, opportuno chiarire che, pur mancando un'esplicita qualificazione in tal senso, le pretese formulate dalla convenuta assumono, di fatto, contenuto di domanda riconvenzionale. Ed invero, come noto, il giudice di merito non è condizionato dalla formula letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. civ. nr. 8645/2024). Nel caso di specie, l'impresa assicurativa– per come, da ultimo, precisato nella propria comparsa conclusionale del 24.05.2025 – non si è limitata a formulare delle eccezioni e a contestare la domanda proposta da parte attrice, ma ha chiesto espressamente al tribunale adito di ottenere la restituzione delle somme versate a a titolo di acconto, previo accertamento della Parte_1 responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del sinistro.
3.1. Tanto premesso, l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella Controparte_5 causazione del sinistro rende infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla compagnia assicurativa, che, pertanto, deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
, e devono, quindi, essere condannati, CP Controparte_5 NT in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite (che comprendono le spese per la fase stragiudiziale) sostenute da che, in conformità alle tabelle di cui al DM 147/2022, devono Parte_1 liquidarsi nel valore di € 9.142,00 (causa di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, fase istruttoria e decisionale ai minimi in considerazione dell'attività in concreto svolta), tenuto conto
11 della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. A parte attrice spetta – come da domanda - altresì il rimborso della somma di € 854,00, trattandosi di spese sostenute per l'attività del consulente tecnico di parte (v. allegato 15 all'atto di citazione), non essendo peraltro state mosse specifiche contestazioni sul punto dall'assicurazione convenuta (cfr. Cass. civ. nr. 84/2013; Cass. Civ. nr. 3380/2015). Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di NT [...]
e . CP_5 CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 NT
e e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_5 CP NT [...]
e , in solido fra loro, al pagamento, in favore di della CP_5 CP Parte_1 somma di € 197.244,12, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di NT
Parte_1
3) condanna e , in solido, alla rifusione NT Controparte_5 CP delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 9.142,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese di introduzione della lite e delle spese di CTP, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU in capo ad NT Controparte_5
e , in solido fra loro. CP
Così deciso in Palmi, il 3 settembre 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. ), con l'avv. Alvaro Carmelita;
Parte_1 C.F._1
ATTRICE nei confronti di C.F. , in persona del legale rappresentante pro NT P.IVA_1 tempore, con l'avv. Romeo Anna;
CONVENUTA e di
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, e Parte_1 NT CP Controparte_5 per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti da essa attrice a seguito del sinistro stradale verificatosi – in data 23.12.2020 – per (asserita) esclusiva responsabilità di . Controparte_5
A sostegno della propria domanda, deduceva: Parte_1
a) che, in data 23.12.2020, verso le ore 09:45, essa attrice si trovava a Rosarno e percorreva la strada statale 18, con direzione Gioia Tauro, alla guida del veicolo Ford FI (tg. CV625NN) assicurato presso Controparte_6
b) che essa attrice, giunta all'altezza dell'intersezione con la via Ligabue, era stata investita da
, che guidava una Volkswagen Golf (tg. FM305HA) di proprietà di e Controparte_5 CP assicurata presso NT
c) che, in particolare, essa attrice, dopo essersi inizialmente accostata sulla banchina posta sul lato destro della strada statale per far scendere la figlia dalla vettura, aveva effettuato, sulla medesima corsia destra della strada, una manovra in retromarcia allo scopo di parcheggiare l'autovettura posizionandola parallelamente all'asse stradale e che, durante l'esecuzione di tale manovra, era
1 sopraggiunta a forte velocità la vettura condotta da , che aveva investito il veicolo di Controparte_5 essa attrice all'altezza dello sportello anteriore sinistro e della parte laterale anteriore sinistra;
d) che, in seguito al violento impatto, il veicolo condotto da essa attrice era stato scaraventato sul lato sinistro della strada, arrestandosi nei pressi di un impianto di colonnina Enel, posto subito dopo l'intersezione con la via Ligabue;
e) che, a causa dell'urto improvviso tra i veicoli, essa attrice aveva riportato delle gravi lesioni, consistite in “lussazione esposta TT sin. Frattura dell'ala sacrale dx e branca ileo-ischio pubica sin., frattura anteriore acetabolo sin. Diastasi sinfisi pubica” e, in conseguenza di ciò, veniva sottoposta due interventi chirurgici (“riduzione cruenta della Tibio-tarsica sin. Con F.E. tipo Orthofix e fili di Kirschner e stabilizzazione del bacino con F.E. Orthofix” e “riduzione e sintesi sinfisi pubica con placca e viti;
osteosintesi ala sacrale dx con vite cannulata e rimozione del F.E. dal bacino”); f) che, inoltre, in data 25 gennaio 2021, essa attrice aveva effettuato una visita odontoiatrica e lo specialista aveva riscontrato un “trauma dentale con frattura dell'incisivo centrale di sx e mobilità del gruppo pontale superiore”, preventivando una spesa di euro € 3.000,00 per il ripristino della situazione dentale;
g) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di il quale Controparte_5 viaggiava a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi e oltre il limite consentito;
h) che, quindi, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essa attrice avrebbero dovuto essere risarciti da , responsabile della verificazione del sinistro, in solido con Controparte_5 CP
(proprietario del veicolo) e con l'impresa assicurativa convenuta;
[...]
i) che essa attrice aveva comunque già ricevuto, a titolo di acconto, una somma pari a € 50.000,00 per il risarcimento del danno subito da essa attrice. si costituiva in giudizio e, pur non contestando la circostanza NT dell'elevata velocità tenuta da al momento del sinistro, eccepiva l'imprudenza della Controparte_5 condotta di guida dell'attrice, la quale si era (asseritamente) posizionata al centro della carreggiata per effettuare una manovra di inversione. A sostegno di tale ricostruzione, la compagnia evidenziava che alla stessa attrice era stata elevata una contravvenzione dalla Polizia Municipale per avere effettuato tale manovra imprudente. L'assicurazione convenuta chiedeva, dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, deducendo che il sinistro oggetto di causa si era verificato per colpa esclusiva dell'attrice, e proponeva, di conseguenza, anche domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme già versate all'attrice. In via subordinata, l'impressa assicurativa chiedeva l'accertamento della corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e, per l'effetto, il riconoscimento della congruità e sufficienza della somma già corrisposta all'attrice. e , pur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio e Controparte_5 CP rimanevano contumaci. Alla prima udienza del 16.06.2023, il giudice dichiarava la contumacia di e Controparte_5
e assegnava alle parti i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. CP
La causa veniva istruita mediante l'escussione di nr. 2 testi ( e ) Testimone_1 Testimone_2
e mediante l'espletamento di una CTU medico-legale. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.09.2024, il giudice, con ordinanza del 30.09.2024, riteneva, la causa matura per la decisione e, infine, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la
2 causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta per i motivi di Parte_1 seguito esposti.
2.1. Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'attrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in data 23.12.2020 a causa dell'asserita esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Volkswagen Golf (tg. Controparte_5
FM305HA), di proprietà di e assicurato presso CP NT
Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, è pacifico tra le parti che: a) il sinistro si è verificato nel comune di Rosarno lungo la strada statale 18, dove era consentito il traffico a doppio senso di marcia ad una velocità massima di 50 Km/h, trattandosi di strada del centro abitato;
dette circostanze trovano conferma nel verbale redatto dalla Polizia municipale (v. allegato 12 all'atto di citazione) nonché nelle dichiarazioni rese dalle testi e Testimone_1 Tes_2
(della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare);
[...]
b) al momento del sinistro, procedeva ad una velocità sostenuta e Controparte_5 assolutamente non commisurata alle condizioni della strada e, più precisamente, alla velocità di 98 km/h; detta circostanza, mai specificamente contestata da parte convenuta, è stata, in ogni caso, confermata nel corso dell'istruttoria orale (v. dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 all'udienza del 15.03.2024: “se non erro la macchina del era provvista di scatola nera ed Pt_2 abbiamo chiesto i dati , ed è risultato che la momento dell'impatto la velocità era di 98Kmh”); il dato è inoltre stato riportato anche nel verbale redatto dalla polizia locale intervenuta sul luogo nell'immediatezza dei fatti, cui è allegato anche il report del dispositivo satellitare installato sul veicolo condotto da (v. doc. nr. 12 di parte attrice). Controparte_5
2.2. Ciò che è in contestazione è, unicamente, la condotta tenuta da e la Parte_1 possibilità di ravvisare un profilo di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, avendo l'assicurazione convenuta dedotto che al momento dell'incidente, stava Parte_1 occupando trasversalmente la carreggiata per eseguire un'imprudente inversione di marcia in prossimità di una curva, così costituendo un ostacolo imprevedibile dal conducente dell'altro veicolo. Sul punto, risulta decisiva la testimonianza di , la quale ha dichiarato di aver Testimone_2 assistito al sinistro, in quanto, poco prima dello stesso, era scesa dal veicolo condotto da
[...]
(v. dichiarazioni rese al verbale di udienza del 15.03.2024 “conosco i fatti di causa in Parte_1 quanto ero presente il giorno dell'incidente avvenuto a mia madre”; “quindi mi ha fatto scendere dall'auto, a quel punto ho attraversato la strada andando dalla parte opposta, e mentre la aspettavo sul marciapiede in attesa che lei parcheggiasse, nel mentre faceva la manovra per parcheggiare”). Orbene, la stessa teste ha riferito (v. verbale di udienza del 15.03.2024): a) che, al momento del sinistro, l'attrice stava eseguendo una manovra di retromarcia finalizzata a parcheggiare lungo il margine destro della carreggiata (nella stessa corsia che stava percorrendo) e non una manovra di inversione di marcia (“in un primo momento mia madre parcheggiava ma si era resa conto che la parte posteriore dell'auto rimaneva fuori dalla banchina, e quindi mi ha fatto scendere dall'auto, a quel punto ho attraversato la strada andando dalla parte opposta, e mentre la aspettavo sul marciapiede in attesa che lei parcheggiasse, nel mentre faceva la manovra per parcheggiare, ha messo la freccia per segnalare la manovra, ho visto che mia madre ha girato la testa per vedere se arrivassero macchine e nel mentre stava facendo retromarcia a quel punto all'improvviso ho visto una macchina nera che viaggiava a forte velocità”);
3 b) che, prima di eseguire la manovra di parcheggio, aveva ispezionato Parte_1 visivamente lo spazio retrostante, accertandosi che non sopraggiungessero veicoli, e aveva attivato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di effettuare la manovra (“nel mentre faceva la manovra per parcheggiare, ha messo la freccia per segnalare la manovra, ho visto che mia madre ha girato la testa per vedere se arrivassero macchine”); è, peraltro, da escludersi che la manovra sia stata effettuata in prossimità di una curva vera e propria, non risultando tale dato compatibile con i rilievi effettuati dalla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro (v. all. 12 di parte attrice); la teste ha, invero, chiarito – conformemente a quanto risulta dai suddetti rilievi - che la strada Tes_1 stradale dove si è verificato il sinistro è piuttosto caratterizzata da una “lieve curva” e che, comunque, la conformazione della strada non poneva problemi di visibilità, che avrebbero altrimenti reso pericolosa la manovra compiuta dall'attrice; secondo la teste il sinistro sarebbe addirittura Tes_2 avvenuto in un tratto di rettilineo circa 100 metri dopo la lieve curva predetta (v. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.03.2024 “devo precisare che il tratto in cui è avvenuto Testimone_1
l'impatto è in un tratto di lieve curva , in ogni caso il arrivava ad alta velocità (quella zona Pt_2
è centro abitato quindi la velocità è di 50 e lui probabilmente da dove proveniva poteva averla vista rispetto a dove era posizionata la attrice”; v. dichiarazioni rese da all'udienza del Testimone_2
15.03.2024: “nel punto dell'impatto la strada era rettilinea. In quella zona forse all'ingresso del paese c'è una semicurva ma circa 100 metri prima dell'impatto”); c) che, durante il compimento della manovra di parcheggio, il veicolo condotto da
[...] era sopraggiunto da tergo a una velocità sostenuta e aveva violentemente investito il veicolo CP_5 condotto da (“all'improvviso ho visto una macchina nera che viaggiava a forte Parte_1 velocità e che ha investito la macchina di mia madre sul lato sinistro e precisamente tra lo sportello del conducente e la ruota e l'ha trascinata dall'altra parte della strada fino ad una via laterale in un angolo ed ha terminato la sua corsa ed ha sbattuto su un palo della luce, mentre l'altra macchina ha sbandato ed è andata a finire sul lato opposto ed ha finito la sua corsa su un muro sotto un cartellone pubblicitario”). Le predette dichiarazioni non sono in alcun modo state smentite dall'assicurazione convenuta (neppure sul piano delle mere allegazioni) ovvero superate da ulteriori prove offerte dalla medesima parte convenuta. Né è stato dedotto o dimostrato che, nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro, non fosse consentito il parcheggio delle autovetture. Né, ancora, potrebbe, sul punto, assumere rilevanza probatoria la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia municipale che ha contestato a la violazione dell'art. 154 Parte_1 co. 6 e 7 del Codice della Strada (v. verbale di contestazione n. 100/2021), atteso che gli agenti sono intervenuti solo successivamente al sinistro e non hanno assistito direttamente alla dinamica del fatto (v. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.03.2025 “se non erro era di mattina noi Testimone_1 siamo arrivati intorno alle ore 10.00 circa l'incidente era già avvenuto”); in altri termini, nel caso di specie, la sanzione amministrativa non può costituire prova certa della condotta di guida tenuta da al momento del sinistro né sul punto potrebbero rilevare le ricostruzioni della Parte_1
Polizia municipale intervenuta sul luogo, che non ha – pacificamente – assistito al sinistro. Peraltro, la sanzione amministrativa è stata annullata con sentenza nr. 214/2022 del Giudice di Pace di Palmi proprio per difetto di prova della condotta contestata. Dagli elementi probatori emersi in questa sede deve, dunque, concludersi che la manovra eseguita da sia stata effettuata con modalità consentite e compatibili con le norme Parte_1
4 del Codice della strada e che, invece, la condotta di sia stata altamente imprudente Controparte_5
e pericolosa, posto che le caratteristiche del tratto di strada de quo (centro abitato) richiedevano necessariamente una velocità di percorrenza moderata e, comunque, rispettosa del limite di velocità stabilito per i centri urbani. In definitiva, la condotta del convenuto risulta abnorme e, in quanto tale, imprevedibile da parte degli altri utenti della strada (invero, nell'eseguire la manovra di retromarcia, Parte_1 non poteva ragionevolmente prefigurarsi che un altro utente percorresse il centro urbano alla velocità di 98 km/h, ovvero una velocità pari al doppio di quella consentita;
del resto, tale velocità non avrebbe neppure consentito all'attrice di accorgersi della presenza del veicolo condotto da e Controparte_5 adottare per tempo delle manovre volte ad evitare l'impatto e, dunque, la produzione del danno;
specularmente, è evidente che, invece, se avesse tenuto una velocità adeguata, non Controparte_5 solo si sarebbe potuta attivare con una condotta diligente, ma lo stesso Parte_1 [...] avrebbe ben potuto accorgersi, una volta terminato il tratto curvilineo della strada statale, CP_5 della presenza del veicolo condotto da ed avrebbe ben potuto evitare l'impatto). Parte_1
In altri termini, risulta, quindi, provato: a) che la condotta di è stata di gravità tale da assurgere a causa esclusiva del Controparte_5 sinistro, tenuto conto che la velocità mantenuta dal convenuto non era adeguata alle condizioni della strada e superava di quasi il doppio il limite di velocità consentito;
b) che comunque l'attrice ha tenuto una condotta diligente, azionando l'indicatore di direzione e accertandosi che non sopravvenissero veicoli prima di intraprendere la manovra di retromarcia finalizzata al parcheggio. Può, quindi, trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità esclusiva del sinistro può essere addebitata al conducente che abbia commesso un'infrazione grave una volta che si è accertata l'assenza di colpa dell'altro conducente (ovvero, nel caso in esame, l'assenza di colpa di parte attrice;
cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 14451/2021; Cass. civ. nr. 6941/2021; Cass. civ. nr. 19115/2020). Deve, cioè, concludersi che, nel caso di specie, nessun altro comportamento di diligenza – oltre a intraprendere la manovra dopo avere ispezionato lo spazio retrostante e avere attivato l'indicatore di direzione – sarebbe stato concretamente esigibile dall'attrice a fronte della condotta abnorme, imprevedibile e improvvisa del conducente della Golf (ed infatti, se è vero che, nel campo della circolazione dei veicoli, la misura della diligenza che si pretende dai conducenti è massima, tanto da comportare l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone, è pacifico che l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità, sul punto v., ex multis, Cass. civ. nr. 14451/2021).
2.3. Sempre sotto il profilo dell'an della responsabilità, si rileva, infine, che l'attrice, in ossequio ai principi in materia di onere probatorio, ha provato il nesso di causalità tra il sinistro oggetto di causa e parte dei danni lamentati, come confermato anche dal CTU nominato in questo procedimento (le cui conclusioni sono condivise interamente da questo giudice, in quanto logiche, coerenti e ben argomentate, oltre che basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico). Ed infatti, il CTU ha accertato che l'attrice, a causa del sinistro in questione, ha riportato delle lesioni agli arti inferiori (“frattura della branca ischiopubica sinistra con diastasi della sinfisi pubica e frattura dell'ala sacrale destra, trattate chirurgicamente, e frattura composta dell'acetabolo sinistro trattata in maniera conservativa;
frattura bimalleolare esposta con lussazione tibiotarsica sinistra trattata chirurgicamente in due tempi con fissatore esterno e successiva vite malleolare,
5 esitata in pseudoartrosi;
cicatrici chirurgiche con pregiudizio estetico lieve”), risultando tali lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente riferita dall'attrice. Non risultano provato, invece, il nesso di causalità tra il sinistro e le asserite lesioni dentarie;
come, condivisibilmente evidenziato dal CTU, dette lesioni, attestate a più di un mese di distanza dall'evento e in assenza di precedenti e attendibili riscontri nell'immediatezza dell'incidente, non sono state riscontrate in sede di indagine peritale (v. pag. 11 della CTU).
2.4. Quanto, poi, al quantum del danno non patrimoniale subito dall'attrice, deve rilevarsi che, anche sotto questo profilo, si ritengono condivisibili le conclusioni del CTU (non smentite, di fatto, dai consulenti di parte).
2.4.1. Nella specie, il CTU ha accertato il seguente danno biologico: a) nr. 61 giorni di invalidità temporanea assoluta;
b) nr. 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; c) nr. 125 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; d) nr. 94 giorni di invalidità temporanea parziale al 25 %; e) l'invalidità permanente del 35%, così calcolata in considerazione degli esiti di: “frattura della branca ischiopubica sinistra con diastasi della sinfisi pubica e frattura dell'ala sacrale destra, trattate chirurgicamente, e frattura composta dell'acetabolo sinistro trattata in maniera conservativa, pari al 15%, con riferimento alla limitazione del movimento di flessione dell'anca con escursione articolare possibile fino a 90°, associata a deficit degli altri movimenti;
frattura bimalleolare esposta con lussazione tibiotarsica sinistra trattata chirurgicamente in due tempi con fissatore esterno e successiva vite malleolare, esitata in pseudoartrosi, pari al 15%, con riferimento agli esiti in pseudoartrosi di frattura della tibia;
cicatrici chirurgiche con pregiudizio estetico lieve, pari all'8%, con riferimento alla specifica voce”.
2.4.2. Orbene, con riferimento al danno non patrimoniale, deve ricordarsi che il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna, fermo restando che le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 26972-26975 dell'11.11.2008, hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc;
v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019; Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010). In definitiva, ai fini della liquidazione del danno, il giudice deve tener conto, oltre al danno biologico eventualmente accertato dal CTU (che riguarda il danno subito alla sfera dinamico relazione del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, del 13/10/2017 n. 24075; Corte Cass. Sez. III, del 09/06/2015 n. 11851). E', cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
in altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento
6 medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019). Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzazione del danno in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. “dinamico-relazionale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018). Il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. In concreto, la liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
2.4.3. Nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale, secondo la normativa pro tempore vigente, deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano. Orbene, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico. Il giudice, prima di procedere alla liquidazione applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudizio morale, deve sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria. Ed infatti, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”). In definitiva, il ricorso alle presunzioni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. In ogni caso, si ricorda, sul punto, che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico- presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della
7 salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020). Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, purché la personalizzazione del danno trovi giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
non può, quindi, essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr. 27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr. 25164/2020).
2.4.4. Nel caso di specie, applicando i richiamati principi giurisprudenziali, deve riconoscersi, oltre il danno biologico riconosciuto dal CTU, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle. Lo stesso, infatti, si può ritenere provato presuntivamente da considerati: Parte_1 la natura dei postumi subiti;
i postumi permanenti riportati e gli interventi chirurgici subiti;
l'entità del danno accertato (35% IP); il lungo periodo in cui l'attrice è stata incapace di attendere alle ordinarie attività della vita quotidiana (gg. 400). Inoltre, confermano la sofferenza interiore patita dal danneggiato anche le dichiarazioni rese dalla teste (“dopo le operazioni la degenza è stata critica è stata molto lunga, mia Testimone_2 madre è rimasta scioccata. Per lungo tempo non ricordava cosa fosse successo, ancora oggi non ricorda bene cosa sia successo, Ricorda solo di avere fatto la retromarcia e di avere guardato dagli specchietti che non ci fosse nessuno”; “io personalmente ho preso ansiolitici e sonniferi per qualche mese ed anche mia madre”). Non può, invece, procedersi ad alcuna ulteriore personalizzazione, non avendo il ricorrente allegato l'esistenza di circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie, normalmente ricomprese, secondo l'id quod plerumque accidit, nel tipo di menomazione subita (di cui, cioè, già tengono conto le tabelle sulla scorta delle quali è avvenuta la liquidazione). Dunque, applicando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, si arriva, ex art. 1226 cod. civ, alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale, complessivamente pari alla somma di € 228.868,00:
1) invalidità permanente del 35%, pari a € 201.613,00 (punto base danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale, pari ad € 8.409,32; età, all'epoca del sinistro, 64 anni);
2) invalidità temporanea complessiva pari ad € 27.255,00, di cui:
• ITA = gg. nr. 61, pari € 7.015,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 75 %) = gg. 120, pari ad € 10.350,00 (punto base € 115,00);
• ITP (al 50 %) = gg. 125, pari ad € 7.187,50 (punto base € 115,00);
• ITP (al 25 %) = gg. 94, pari ad € 2.702,50 (punto base € 115,00), per un totale di € 228.868,00. 2.5. Quanto al danno patrimoniale, invece, l'attrice ha chiesto il risarcimento derivante dalle spese mediche sostenute, dai danni subiti dal veicolo di sua proprietà e dalle spese sostenute per la custodia e il trasporto dello stesso a seguito del sinistro. L'attrice ha, inoltre, chiesto il risarcimento
8 derivante dalle spese sostenute per il canone di locazione relativo all'appartamento sito in Milano, affittato per consentire alla figlia di risiedervi per motivi di studio. Testimone_2
2.5.1. Orbene, quanto alle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, è stato provato che ha sostenuto spese mediche necessarie per un importo pari a € 4.446,98 (v. Parte_1 pag. 18 CTU). Si precisa che nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto per le spese dentarie sostenute dall'attrice, non essendo stato provato – come già evidenziato – il nesso di causalità tra dette lesioni e il sinistro di cui è causa. Non può essere neppure riconosciuto l'ulteriore importo di € 242,00 di cui alla documentazione depositata in data 14.04.2025, non avendo la parte dimostrato che si tratta di spese necessarie.
2.5.2. Quanto, invece, al risarcimento del danno relativo al veicolo, l'attrice ha dedotto di avere subito una perdita patrimoniale pari a € 2.000,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo, di seguito rottamato, senza, tuttavia, fornire alcuna prova né del valore indicato né dell'effettiva rottamazione. In difetto di prova del danno, dunque, la domanda di risarcimento rispetto a questo specifica voce di danno non può trovare accoglimento.
2.5.3. Occorre, poi, rilevare che l'attrice ha dedotto di avere subito un danno patrimoniale della somma di € 500,00, versata per la custodia e il trasporto del veicolo stesso. A dimostrazione di tale danno, ha prodotto in atti una fattura (v. allegato Parte_1
23 all'atto di citazione) in cui risulta il recupero della Ford FI (tg. CV625NN) e la custodia del mezzo;
si tratta, in particolare, della fattura n. 6 del 29.01.2021 di € 500,00 rilasciata dalla ditta
NO IN, dove viene esplicitamente indicato che l'intervento di recupero e custodia del veicolo è conseguenza del sinistro stradale del 23.12.2020 verificatosi lungo la strada statale 18 in Rosarno e che, per tali operazioni, è stato eseguito un pagamento in contanti. Tale voce di danno, non specificatamente contestata dall'assicurazione convenuta, deve, quindi, essere riconosciuta.
2.5.4. inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale derivante Parte_1 dalle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione, di importo pari a € 220,00 mensili, di un appartamento sito in Milano, affittato per la figlia per motivi di studio. Testimone_2
In particolare, l'attrice ha dedotto che, a seguito del sinistro, i canoni di locazione sarebbero stati infruttuosamente corrisposti, in quanto la figlia avrebbe dovuto sospendere gli studi e trasferirsi presso l'abitazione dall'attrice per prestarle assistenza e per occuparsi della sorella invalida. Orbene, dal compendio probatorio in atti, è emerso che a seguito del sinistro, , Testimone_2 iscritta all'università statale di Milano, si era trasferita presso l'abitazione della madre per prestarle assistenza durante il periodo di convalescenza, oltre che per occuparsi della sorella invalida
[...]
) di cui normalmente si prendeva cura la madre. CP_7
Tuttavia, non è stato provato che fosse effettivamente locataria di un immobile a Testimone_2
Milano né l'importo del relativo canone né, ancora, l'importo eventualmente effettivamente corrisposto da a tale titolo, avendo dichiarato che era lei stessa a Parte_1 Testimone_2 pagare il canone, sebbene con il supporto della mamma, odierna attrice (v. dichiarazioni rese da al verbale di udienza del 15.03.2024: “io studiavo a Milano mi dovevo laureare in Testimone_2 lettere Classiche, in quale momento ho dovuto interrompere gli studio fino a ottobre 2021, per stare con mia madre ed accudire mia sorella che è disabile, mi sono laureata a dicembre 2021 sempre a
9 Milano. Oggi sto ancora a Milano. Quando ho sospeso l'università ho continuato a pagare l'affitto della casa a Milano e mia madre mi dava una mano”). Orbene, ai fini del riconoscimento del danno, avrebbe dovuto Parte_1 specificatamente provare gli importi effettivamente versati alla figlia a titolo di contributo per l'affitto della casa di Milano. Tuttavia, sul punto, nulla provano le ricevute di pagamento di cui all'allegato 14bis di parte attrice, che non consentono di stabilire né chi abbia corrisposto l'importo di € 220,00 né a chi fosse destinato lo stesso né ancora quale fosse la causale di detto pagamento. In difetto di una simile prova, la voce di danno in esame non può essere riconosciuta.
2.5.5. Il danno patrimoniale complessivamente riconoscibile in capo a è, Parte_1 dunque, pari a € 4.946,98. 2.5.6. In definitiva, il danno patrimoniale e non patrimoniale da risarcire a parte attrice è pari a
€ 233.814,98. 2.6. Ai fini della corretta individuazione del danno da liquidarsi, deve, poi, tenersi conto che, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale;
inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. Secondo questo giudice, l'operazione dev'essere eseguita applicando il tasso di interesse legale e rivalutando la somma dovuta anno per anno, secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995, nella parte in cui ha precisato che “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
2.7. Inoltre, ai fini della corretta individuazione della somma che i convenuti dovranno corrispondere all'attrice è necessario scomputare, dall'importo dovuto, la somma Parte_1 di € 50.000,00 già corrisposta da all'attrice in data 20.06.2022 a titolo di NT acconto (trattandosi di circostanza pacifica tra le parti).
2.8. Orbene, nel caso di specie, essendo stato già versato un acconto, per calcolare correttamente gli interessi compensativi, occorre tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per
10 anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 23927/2023). L'operazione da compiersi nel caso in esame è, dunque, la seguente:
1) in primo luogo, bisogna individuare l'importo del credito come attuale al giorno della produzione del danno e si individua così la somma di € 196.318,20 (ottenuta devalutando alla data del sinistro l'importo di € 233.814,98, essendo quest'ultimo attualizzato alla data odierna);
2) in secondo luogo, bisogna applicare sull'importo così individuato gli interessi compensativi al tasso legale con rivalutazione anno per anno sino alla data di liquidazione dell'acconto (per rendere omogenee le poste del calcolo) e procedere alla detrazione dell'acconto, così ottenendosi la somma di € 166.052,48 (calcolata sottraendo l'acconto di € 50.000,00 dall'importo di € 216.052,48, ottenuto rivalutando con interessi la somma di € 196.318,20 dalla data del sinistro alla data del pagamento dell'acconto 20.06.2022);
3) in terzo luogo, bisogna applicare gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del pagamento dell'acconto, con rivalutazione anno per anno, sul credito residuo sino alla data della presente sentenza, così ottenendosi l'importo residuo del credito pari a € 197.244,12. Su detta somma di € 197.244,12 saranno poi dovuti interessi legali dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2.9. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , e deve essere accolta e i CP Controparte_5 NT convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido fra loro, a favore di Parte_1 della somma di € 197.244,12 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale da pare, NT innanzitutto, opportuno chiarire che, pur mancando un'esplicita qualificazione in tal senso, le pretese formulate dalla convenuta assumono, di fatto, contenuto di domanda riconvenzionale. Ed invero, come noto, il giudice di merito non è condizionato dalla formula letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. civ. nr. 8645/2024). Nel caso di specie, l'impresa assicurativa– per come, da ultimo, precisato nella propria comparsa conclusionale del 24.05.2025 – non si è limitata a formulare delle eccezioni e a contestare la domanda proposta da parte attrice, ma ha chiesto espressamente al tribunale adito di ottenere la restituzione delle somme versate a a titolo di acconto, previo accertamento della Parte_1 responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del sinistro.
3.1. Tanto premesso, l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella Controparte_5 causazione del sinistro rende infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla compagnia assicurativa, che, pertanto, deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
, e devono, quindi, essere condannati, CP Controparte_5 NT in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite (che comprendono le spese per la fase stragiudiziale) sostenute da che, in conformità alle tabelle di cui al DM 147/2022, devono Parte_1 liquidarsi nel valore di € 9.142,00 (causa di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, fase istruttoria e decisionale ai minimi in considerazione dell'attività in concreto svolta), tenuto conto
11 della natura della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. A parte attrice spetta – come da domanda - altresì il rimborso della somma di € 854,00, trattandosi di spese sostenute per l'attività del consulente tecnico di parte (v. allegato 15 all'atto di citazione), non essendo peraltro state mosse specifiche contestazioni sul punto dall'assicurazione convenuta (cfr. Cass. civ. nr. 84/2013; Cass. Civ. nr. 3380/2015). Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di NT [...]
e . CP_5 CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 NT
e e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_5 CP NT [...]
e , in solido fra loro, al pagamento, in favore di della CP_5 CP Parte_1 somma di € 197.244,12, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di NT
Parte_1
3) condanna e , in solido, alla rifusione NT Controparte_5 CP delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 9.142,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre al rimborso delle spese di introduzione della lite e delle spese di CTP, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU in capo ad NT Controparte_5
e , in solido fra loro. CP
Così deciso in Palmi, il 3 settembre 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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