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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice Delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, iscritta al n. 2011/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. AR IA NN in forza di mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato; 2
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 , premettendo di Parte_1
essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del
Comune di Menfi meglio infra descritti, esponeva che, in occasione delle intense piogge verificatesi nelle giornate tra l'8 e l'11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del confinante Vallone San ZO, le cui acque avevano sommerso le colture esistenti arrecando danni, dettagliatamente descritti nelle c.t.p. redatte dall'Ing. e dal Dott. Persona_1 Persona_2
. Citava, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto
[...]
Idrografico della Sicilia – dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia
competente in materia di demanio idrico fluviale – deducendone la responsabilità
ex art 2051 e/o ex art 2043 cod. civ., con condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nell'importo di euro 22.197,50 ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa depositata in data 11 gennaio 2023 si costituiva l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della presso la Presidenza della Regione CP_1
Sicilia (nel proseguo solo Autorità di Bacino) che deduceva l'assenza di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, sostenendo il carattere eccezionale del fenomeno meteorico di cui ai fatti di causa;
in ogni caso,
addebitava al ricorrente l'omesso compimento degli interventi manutentivi previsti 3
dalla legge a carico dei proprietari frontisti, richiamando a tal fine gli artt. 9, 12, 58
del R.D. 523 del 1904 e le disposizioni degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. In
subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento in virtù delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1127 c.c..
All'udienza del 20.03.2023 il Giudice delegato disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo apposito incarico all'Ing. Per_3
e al Dott. .
[...] Persona_4
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa, trattata in forma “scritta”, è stata posta in decisione dal Collegio con ordinanza del 12 agosto 2025.
***
Il ricorrente evoca quale fatto dannoso l'esondazione del Vallone San ZO
derivante dal perdurante stato di abbandono e dalla totale assenza di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso. In particolare, segnala la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione infestante e di materiale solido di vario tipo, che, depositandosi sul fondo e sulle sponde dell'alveo, ne aveva ridotto la sezione limitando il regolare deflusso delle acque.
Quanto asserito dal ricorrente trova conferma nelle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, costituendo frutto di accertamenti tecnici eseguiti secondo metodi coerenti e lineari.
Gli ausiliari hanno innanzitutto precisato che la proprietà del ricorrente si trova nel territorio del Comune di Menfi (AG), a circa 3 chilometri dal centro abitato;
trattasi di tre appezzamenti ricadenti in c.da San ZO, catastalmente identificati al foglio di mappa n. 40, p.lle 223 e 224, costituenti un unico corpo esteso 4
complessivamente 1.21.40 ettari, ed al foglio 42, p.lla 67, esteso mq. 850 circa;
le particelle n. 224 e la n. 67 risultano separate e poste ai lati del torrente San
ZO, affluente del Torrente Bertolino Misilbesi, e lo straripamento del detto corso d'acqua ha interessato la sola p.lla 224 del foglio 40, posta sulla destra idraulica.
Tanto premesso, i consulenti hanno proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico alimentato dal Torrente San
ZO nel periodo di interesse (9-11 novembre 2021), mediante la suddivisione in distinte aree e l'individuazione del perimetro di riferimento in base alla rete di pluviometri registratori presenti sul territorio, gestiti dal SIAS (Servizio
Informativo Agrometeorologico Siciliano). Tale ripartizione è stata effettuata facendo ricorso al metodo grafico di Thiessen, secondo cui “all'interno di
ciascuna area, definita topoieto, può ritenersi costante il valore dell'altezza di
pioggia che vi precipita”; nella specie, il bacino ricade all'interno di un solo topoieto, quello di CC NU (vedi pag. 19 della relazione di c.t.u.).
All'esito dell'elaborazione dei dati raccolti, i consulenti hanno dedotto che l'altezza di pioggia raggiunta nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino idrografico di riferimento, risulta caratterizzata da c.d.
“tempi di ritorno” poco maggiori di 20 anni, e ritenuto, in conclusione, che le portate defluite nella sezione esaminata sono state generate da un evento di pioggia intenso ma di natura non eccezionale. Durante il sopralluogo, i periti hanno poi accertato che il sinistro denunciato dal ricorrente ha tratto origine dal crollo di un tratto della sponda destra del torrente che scorre lungo la particella n. 5
224, crollo che ha ulteriormente ostruito, e conseguentemente limitato, la capacità di deflusso della sezione idraulica del corso d'acqua, già ridotta dalla vegetazione spontanea ivi presente. Tanto, secondo la ricostruzione degli eventi accertata dai c.t.u., ha favorito un rialzo della corrente che, fuoriuscita dalla sezione idraulica, ha allagato i confinanti terreni, trasportando detriti di vario genere, costituiti perlopiù da fango pietrisco e materiale vegetale raccolto durante il percorso (ibidem, pag. 21), lasciando segni ancora visibili alla data del sopralluogo (pag.12).
Sulla scorta di quanto fin qui argomentato, deve affermarsi la responsabilità della
P.A. resistente per gli allagamenti e i per i danni cagionati alla proprietà del ricorrente.
Va ricordato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi discendenti dalla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c. (Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del
05.12.2011) sono transitati all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia, istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione, che annovera fra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del
rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici,
la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali
nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. CP_1
Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio 6
idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Appurato il carattere non eccezionale dell'evento piovoso in esame –
caratterizzato da tempi di ritorno pari a circa 20 anni – va inoltre esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale, idoneo ad escludere,
ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'Autorità amministrativa resistente.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'intensità tale da poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, gravando, pertanto, sul custode l'onore della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ. n.
20943/2022), nonché dalla dimostrazione di aver scrupolosamente provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque e che, nonostante ciò,
l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. Ord. n. 18856/2017). Tale
prova, difetta nella fattispecie in esame. I consulenti, infatti, dopo aver evidenziato che le cause dell'esondazione sono addebitabili all'insufficienza idraulica del torrente, derivante dalle ridotte dimensioni delle sezioni idrauliche,
hanno precisato che l'evento dannoso avrebbe potuto essere evitato mediante la realizzazione di opere di ampliamento delle dette sezioni ma anche di stabilizzazione delle sponde nonché attraverso la realizzazione di arginature in 7
rilevato, non risultando a tale scopo sufficiente la sola rimozione della vegetazione infestante (ibidem pag. 26).
Privo di rilievo appare il richiamo operato dalla difesa erariale alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 12 del R.D. 523/1904, concernenti le c.d. opere di quarta categoria e la regolamentazione degli interventi di sistemazione dell'alveo di corso d'acqua minori, trovando applicazione nel caso di specie le previsioni di cui all'art 2 del R.D. cit., che assegna alla Autorità amministrativa il compito di statuire e provvedere sulle opere di qualunque natura riguardanti il buon regime delle acque pubbliche e le condizioni di regolarità dei ripari ed argini e qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, opere di cui all'evidenza non può farsi carico il singolo privato frontista.
Parimenti irrilevante è il riferimento alle norme di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c.
che risultano destinate a disciplinare unicamente il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. n. 10287/2015).
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha sostenuto, senza tuttavia fornire alcun appiglio fattuale, la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella verificazione o nell'aggravamento del danno. Tale concorso è stato però espressamente negato dai consulenti di ufficio i quali hanno escluso la sussistenza di comportamenti da parte del danneggiato,
anche di tipo omissivo, tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati,
precisando anche che le colture non insistevano sulla fascia di rispetto fluviale
(ibidem pag. 26-27). 8
Passando alla liquidazione del pregiudizio, si presenta rigoroso e congruo, oltre che incontestato dalle parti, il giudizio estimativo effettuato dagli ausiliari in relazione alle singole voci di spesa per come riportato nell'elaborato peritale, cui si rinvia.
Pertanto, in assenza di motivi per discostarsi da tale stima, il danno patito dall'uliveto dell'odierno ricorrente è stato quantificato in € 3.231,00 (di cui €
900,00 per costi emergenti di ripristino, € 542,19 per mancati redditi e € 1.788,80
per danni patrimoniali per la avulsione di terreno e piante).
Siffatto importo, frutto delle stime effettuate a maggio del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, alla data di questa decisione.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno
(Cass. SS.UU., Sent. n. 1712/1995).
In definitiva, all'esito dei relativi conteggi, l'Autorità di Bacino va condannata a pagare a l'importo di euro 3.308,75 (di cui euro 339,42 per Parte_1
interessi), oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al decisum
e secondo tariffa (nei valori minimi per le fasi “studio”, “introduttiva” e
“decisionale”, stante la semplicità e serialità della causa, in quelli medi per la fase
“istruttoria”) nella misura complessiva di euro 1.954,00 per onorari, oltre euro
264,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/2024, 9
C.P.A. e IVA come per legge. Di essi si dispone la distrazione a favore dell'avv.
AR IA NN ai sensi dell'art.93 c.p.c..
Vanno da ultimo definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto del 23.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunziando:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3.308,75, oltre Parte_1
interessi legali dalla di deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 1.954,00 per onorari, oltre euro 264,00
per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/2024, C.P.A. e IVA
come per legge, con distrazione di pagamento a favore dell'avv. AR IA
NN ai sensi dell'art.93 c.p.c..
pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino i costi della c.t.u., già
liquidati con decreto in atti.
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice Delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, iscritta al n. 2011/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. AR IA NN in forza di mandato in atti;
ricorrente
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato; 2
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2022 , premettendo di Parte_1
essere proprietario di alcuni appezzamenti di terreno ricadenti nel territorio del
Comune di Menfi meglio infra descritti, esponeva che, in occasione delle intense piogge verificatesi nelle giornate tra l'8 e l'11 novembre 2021, tali fondi erano stati interessati dalla esondazione del confinante Vallone San ZO, le cui acque avevano sommerso le colture esistenti arrecando danni, dettagliatamente descritti nelle c.t.p. redatte dall'Ing. e dal Dott. Persona_1 Persona_2
. Citava, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del Distretto
[...]
Idrografico della Sicilia – dipartimento della Presidenza della Regione Sicilia
competente in materia di demanio idrico fluviale – deducendone la responsabilità
ex art 2051 e/o ex art 2043 cod. civ., con condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati nell'importo di euro 22.197,50 ovvero nell'ammontare che sarebbe stato accertato all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa depositata in data 11 gennaio 2023 si costituiva l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della presso la Presidenza della Regione CP_1
Sicilia (nel proseguo solo Autorità di Bacino) che deduceva l'assenza di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, sostenendo il carattere eccezionale del fenomeno meteorico di cui ai fatti di causa;
in ogni caso,
addebitava al ricorrente l'omesso compimento degli interventi manutentivi previsti 3
dalla legge a carico dei proprietari frontisti, richiamando a tal fine gli artt. 9, 12, 58
del R.D. 523 del 1904 e le disposizioni degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. In
subordine, chiedeva la riduzione del risarcimento in virtù delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art 1127 c.c..
All'udienza del 20.03.2023 il Giudice delegato disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, conferendo apposito incarico all'Ing. Per_3
e al Dott. .
[...] Persona_4
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa, trattata in forma “scritta”, è stata posta in decisione dal Collegio con ordinanza del 12 agosto 2025.
***
Il ricorrente evoca quale fatto dannoso l'esondazione del Vallone San ZO
derivante dal perdurante stato di abbandono e dalla totale assenza di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso. In particolare, segnala la presenza, all'epoca dei fatti, di vegetazione infestante e di materiale solido di vario tipo, che, depositandosi sul fondo e sulle sponde dell'alveo, ne aveva ridotto la sezione limitando il regolare deflusso delle acque.
Quanto asserito dal ricorrente trova conferma nelle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi, costituendo frutto di accertamenti tecnici eseguiti secondo metodi coerenti e lineari.
Gli ausiliari hanno innanzitutto precisato che la proprietà del ricorrente si trova nel territorio del Comune di Menfi (AG), a circa 3 chilometri dal centro abitato;
trattasi di tre appezzamenti ricadenti in c.da San ZO, catastalmente identificati al foglio di mappa n. 40, p.lle 223 e 224, costituenti un unico corpo esteso 4
complessivamente 1.21.40 ettari, ed al foglio 42, p.lla 67, esteso mq. 850 circa;
le particelle n. 224 e la n. 67 risultano separate e poste ai lati del torrente San
ZO, affluente del Torrente Bertolino Misilbesi, e lo straripamento del detto corso d'acqua ha interessato la sola p.lla 224 del foglio 40, posta sulla destra idraulica.
Tanto premesso, i consulenti hanno proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico alimentato dal Torrente San
ZO nel periodo di interesse (9-11 novembre 2021), mediante la suddivisione in distinte aree e l'individuazione del perimetro di riferimento in base alla rete di pluviometri registratori presenti sul territorio, gestiti dal SIAS (Servizio
Informativo Agrometeorologico Siciliano). Tale ripartizione è stata effettuata facendo ricorso al metodo grafico di Thiessen, secondo cui “all'interno di
ciascuna area, definita topoieto, può ritenersi costante il valore dell'altezza di
pioggia che vi precipita”; nella specie, il bacino ricade all'interno di un solo topoieto, quello di CC NU (vedi pag. 19 della relazione di c.t.u.).
All'esito dell'elaborazione dei dati raccolti, i consulenti hanno dedotto che l'altezza di pioggia raggiunta nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino idrografico di riferimento, risulta caratterizzata da c.d.
“tempi di ritorno” poco maggiori di 20 anni, e ritenuto, in conclusione, che le portate defluite nella sezione esaminata sono state generate da un evento di pioggia intenso ma di natura non eccezionale. Durante il sopralluogo, i periti hanno poi accertato che il sinistro denunciato dal ricorrente ha tratto origine dal crollo di un tratto della sponda destra del torrente che scorre lungo la particella n. 5
224, crollo che ha ulteriormente ostruito, e conseguentemente limitato, la capacità di deflusso della sezione idraulica del corso d'acqua, già ridotta dalla vegetazione spontanea ivi presente. Tanto, secondo la ricostruzione degli eventi accertata dai c.t.u., ha favorito un rialzo della corrente che, fuoriuscita dalla sezione idraulica, ha allagato i confinanti terreni, trasportando detriti di vario genere, costituiti perlopiù da fango pietrisco e materiale vegetale raccolto durante il percorso (ibidem, pag. 21), lasciando segni ancora visibili alla data del sopralluogo (pag.12).
Sulla scorta di quanto fin qui argomentato, deve affermarsi la responsabilità della
P.A. resistente per gli allagamenti e i per i danni cagionati alla proprietà del ricorrente.
Va ricordato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8 dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi discendenti dalla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c. (Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del
05.12.2011) sono transitati all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia, istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione, che annovera fra i suoi compiti, quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del
rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici,
la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali
nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. CP_1
Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio 6
idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Appurato il carattere non eccezionale dell'evento piovoso in esame –
caratterizzato da tempi di ritorno pari a circa 20 anni – va inoltre esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale, idoneo ad escludere,
ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'Autorità amministrativa resistente.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'intensità tale da poter essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, gravando, pertanto, sul custode l'onore della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (Cass.Civ. n.
20943/2022), nonché dalla dimostrazione di aver scrupolosamente provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque e che, nonostante ciò,
l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. Ord. n. 18856/2017). Tale
prova, difetta nella fattispecie in esame. I consulenti, infatti, dopo aver evidenziato che le cause dell'esondazione sono addebitabili all'insufficienza idraulica del torrente, derivante dalle ridotte dimensioni delle sezioni idrauliche,
hanno precisato che l'evento dannoso avrebbe potuto essere evitato mediante la realizzazione di opere di ampliamento delle dette sezioni ma anche di stabilizzazione delle sponde nonché attraverso la realizzazione di arginature in 7
rilevato, non risultando a tale scopo sufficiente la sola rimozione della vegetazione infestante (ibidem pag. 26).
Privo di rilievo appare il richiamo operato dalla difesa erariale alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 12 del R.D. 523/1904, concernenti le c.d. opere di quarta categoria e la regolamentazione degli interventi di sistemazione dell'alveo di corso d'acqua minori, trovando applicazione nel caso di specie le previsioni di cui all'art 2 del R.D. cit., che assegna alla Autorità amministrativa il compito di statuire e provvedere sulle opere di qualunque natura riguardanti il buon regime delle acque pubbliche e le condizioni di regolarità dei ripari ed argini e qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, opere di cui all'evidenza non può farsi carico il singolo privato frontista.
Parimenti irrilevante è il riferimento alle norme di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c.
che risultano destinate a disciplinare unicamente il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. n. 10287/2015).
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha sostenuto, senza tuttavia fornire alcun appiglio fattuale, la sussistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella verificazione o nell'aggravamento del danno. Tale concorso è stato però espressamente negato dai consulenti di ufficio i quali hanno escluso la sussistenza di comportamenti da parte del danneggiato,
anche di tipo omissivo, tali da provocare o aumentare l'entità dei danni accertati,
precisando anche che le colture non insistevano sulla fascia di rispetto fluviale
(ibidem pag. 26-27). 8
Passando alla liquidazione del pregiudizio, si presenta rigoroso e congruo, oltre che incontestato dalle parti, il giudizio estimativo effettuato dagli ausiliari in relazione alle singole voci di spesa per come riportato nell'elaborato peritale, cui si rinvia.
Pertanto, in assenza di motivi per discostarsi da tale stima, il danno patito dall'uliveto dell'odierno ricorrente è stato quantificato in € 3.231,00 (di cui €
900,00 per costi emergenti di ripristino, € 542,19 per mancati redditi e € 1.788,80
per danni patrimoniali per la avulsione di terreno e piante).
Siffatto importo, frutto delle stime effettuate a maggio del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e, trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, alla data di questa decisione.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno
(Cass. SS.UU., Sent. n. 1712/1995).
In definitiva, all'esito dei relativi conteggi, l'Autorità di Bacino va condannata a pagare a l'importo di euro 3.308,75 (di cui euro 339,42 per Parte_1
interessi), oltre gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al decisum
e secondo tariffa (nei valori minimi per le fasi “studio”, “introduttiva” e
“decisionale”, stante la semplicità e serialità della causa, in quelli medi per la fase
“istruttoria”) nella misura complessiva di euro 1.954,00 per onorari, oltre euro
264,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/2024, 9
C.P.A. e IVA come per legge. Di essi si dispone la distrazione a favore dell'avv.
AR IA NN ai sensi dell'art.93 c.p.c..
Vanno da ultimo definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto del 23.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunziando:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 3.308,75, oltre Parte_1
interessi legali dalla di deposito della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 1.954,00 per onorari, oltre euro 264,00
per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art 2 D.M. n. 55/2024, C.P.A. e IVA
come per legge, con distrazione di pagamento a favore dell'avv. AR IA
NN ai sensi dell'art.93 c.p.c..
pone definitivamente a carico dell'Autorità di Bacino i costi della c.t.u., già
liquidati con decreto in atti.
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo