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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:59, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
FUNARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINICUCCI
MASSIMILIANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI CP_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI, 118 57126 LIVORNO presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 24.1.2025 l adiva il Giudice del Pt_1 lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento azionato, dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto e per l'effetto revocarlo;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava l' ricorrente di essere stato raggiunto da un atto di precetto illegittimo poiché tra lo CP_2 stesso e la notifica dell'ordinanza non erano trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge.
Si costituiva evidenziando che, con ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 CP_1
c.p.c. datata 11.10.2024, l'Ente odierno ricorrente era stato condannato al pagamento in favore di esso convenuto dei ratei della pensione di sua competenza a far data dal mese di luglio 2024, sottolineando che a fronte dell'inattività dell lo stesso lo sollecitava a mezzo PEC il Pt_1
2.12.2024 ed il 10.12.2024 per poi notificare, il 13.1.2025 atto di precetto in ragione del proprio grave stato di bisogno, tenuto conto che l'erogazione della pensione era stata sospesa a decorrere dal luglio 2024. Il dava comunque atto che, con comunicazione di riliquidazione del CP_1
31.1.2025, recapitata il 18.2.2025, l' lo informava che la sua pensione era stata ricalcolata ed Pt_1 era emerso un conguaglio lordo pari ad euro 27.895,37 comprensivo anche dei ratei pensionistici di gennaio e febbraio 2025, di talché rinunciava all'atto di precetto e chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere a spese compensate.
Alla udienza odierna entrambe le parti rappresentavano che la rinuncia all'atto di precetto in uno con il ricalcolo della pensione avevano comportato il venir meno dell'interesse alla pronuncia del
Giudice e, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie, la rinuncia all'atto di precetto per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo pagina 2 di 3 grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:59, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 66/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
FUNARI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MINICUCCI
MASSIMILIANO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI CP_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI, 118 57126 LIVORNO presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso in opposizione a precetto depositato in data 24.1.2025 l adiva il Giudice del Pt_1 lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento azionato, dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto e per l'effetto revocarlo;
”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava l' ricorrente di essere stato raggiunto da un atto di precetto illegittimo poiché tra lo CP_2 stesso e la notifica dell'ordinanza non erano trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge.
Si costituiva evidenziando che, con ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 CP_1
c.p.c. datata 11.10.2024, l'Ente odierno ricorrente era stato condannato al pagamento in favore di esso convenuto dei ratei della pensione di sua competenza a far data dal mese di luglio 2024, sottolineando che a fronte dell'inattività dell lo stesso lo sollecitava a mezzo PEC il Pt_1
2.12.2024 ed il 10.12.2024 per poi notificare, il 13.1.2025 atto di precetto in ragione del proprio grave stato di bisogno, tenuto conto che l'erogazione della pensione era stata sospesa a decorrere dal luglio 2024. Il dava comunque atto che, con comunicazione di riliquidazione del CP_1
31.1.2025, recapitata il 18.2.2025, l' lo informava che la sua pensione era stata ricalcolata ed Pt_1 era emerso un conguaglio lordo pari ad euro 27.895,37 comprensivo anche dei ratei pensionistici di gennaio e febbraio 2025, di talché rinunciava all'atto di precetto e chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere a spese compensate.
Alla udienza odierna entrambe le parti rappresentavano che la rinuncia all'atto di precetto in uno con il ricalcolo della pensione avevano comportato il venir meno dell'interesse alla pronuncia del
Giudice e, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere a spese integralmente compensate (v. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie, la rinuncia all'atto di precetto per come esplicitato e dichiarato a verbale di udienza odierna elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate alla luce di quanto dichiarato dai procuratori al verbale di udienza odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo pagina 2 di 3 grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
LIVORNO, 6 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3