Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7947/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore dell'appellante, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.3.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 10.3.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la de- cisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocra- tica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7947/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - risarci- mento danni, vertente
tra
1
dagli avv.ti Salvatore Gitto (C.F. ) e Zina Scotti (C.F. C.F._1
) ed elett.te domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Er- C.F._2
colano (NA), alla via Marittima, 59 , in virtù di procura in atti;
- Appellante-
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Controparte_1 Controparte_2
Vitale dall'avv. Dario Mezzacapo elett.te domiciliati presso lo studio del primo in Casa- luce (CE) alla via Dante n. 17, in virtù di procura in atti;
-Appellati- nonchè
e della , entrambi domici- CP_3 Controparte_4 liati presso l' Parte_1
-Appellati contumace-
Nonché avv. Giuseppe Luongo, in proprio e n.q. di procuratore antistatario di entrambi gli atto- ri nel primo grado di giudizio;
- Appellato contumace–
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 10.3.25 tratta- ta con modalità cartolare.
Per gli appellati costituiti: come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L ha impugnato la sentenza in atti n. 6148/2022 con cui il giudice di Parte_1
pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei con- fronti di in quanto proprietaria e conducente del veicolo Mercedes-Benz CP_3
E200 CDI tg. IF 11 XTU , dal quale i signori e Controparte_1 Parte_2
assumono di essere stati investiti.
[...]
Più precisamente, gli attori in primo grado hanno dedotto di essere stati investiti a causa di una distrazione del conducente dell'auto Mercedes Benz il quale, nel percorrere via
Rimembranza non si avvedeva dei signori e Controparte_1 Controparte_2
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che attraversavano la strada sulle apposite strisce pedonali.
Gli attori in primo grado, hanno precisato che l'auto percorrendo la strada a velocità so- stenuta, non riusciva a frenare in tempo e li investiva, facendoli rovinare al suolo.
In seguito all'urto, gli attori hanno dedotto di aver subito delle lesioni per le quali veni- vano accompagnati al pronto soccorso di Frattamaggiore - San Giovanni di Dio.
La domanda è stata accolta in primo grado.
Infatti il giudice di prime cure ha ritenuto che la testimonianza assunta nel corso del giudizio fosse sufficiente a dimostrare l'evento e così statuiva:
“In accoglimento della domanda, ritenuta- dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, condanna ai sensi degli articoli CP_3
151 e successivi del decreto legislativo 209-2005 la convenuta Controparte_5
in persona di legale rappresentante al risarcimento dei danni in favore dell'attrice
[...]
nella misura di euro 12.389,70 ed in favore dell'attore Controparte_1 Controparte_2
nella misura di 16.495,08 oltre interessi legali dalla data dell'evento lesivo e
[...]
sino all'effettivo soddisfo;
condanna lo stesso al pagamento in favore dell'avvocato Lungo Parte_1
Giuseppe difensore anche se ne dichiara antistatario ex art. 93 del c.p.c delle spese di
CTU come liquidate in separato provvedimento e delle spese competenze di lite che si liquidano in euro 3.150 di cui 50 € per spese,oltre spese generali Iva e CA come per legge.”
L'odierno Appellante, , ha proposto il presente appello impu- Parte_1
gnando la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado sotto diversi profili.
Ha infatti sollevato eccezioni preliminari inerenti l'improcedibilità della domanda e il difetto di integrazione del contraddittorio;
nel merito ha poi dedotto l'assenza totale di prova del sinistro, delle lesioni subite e del nesso causale.
La sentenza è stata altresì censurata in ragione del ritenuto vizio di ultrapetizione, in quanto la domanda, a parere dell'appellante, sarebbe stata contenuta, con espressa clau- sola, nel limite di € 20.000,00, mentre il Giudice di Pace ha condannato ad una com- plessiva somma di € 28.000,00.
Dunque, parte appellante ha concluso chiedendo:
“a) in via pregiudiziale, fissare l'udienza di discussione dell'inibitoria ex art. 283 c.p.c.
e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sen- tenza sussistendo gravi e fondati motivi;
b) in via preliminare, accertare l'esistenza del vizio di ultrapetizione della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 112 c.p.c. e, per l'effetto, di-
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chiarare la nullità della stessa per le ragioni sopra dedotte;
c) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la palese violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata, dichiarando la domanda attorea improponibile e/o improcedibile, per tutte le ragioni dedotte;
d) in via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi di appello sopra dedotti e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata;
e) in via subordinata, in caso di accoglimento del quarto motivo di gravame (errata va- lutazione degli elementi di prova del danno e dell'esistenza del nesso causale – vizi lo- gico-giuridici della consulenza tecnica d'ufficio), disporre il rinnovo della CTU medi- co-legale sulle persone degli attori;
f) in ultimo, in caso di accoglimento integrale dell'appello e/o di riforma della sentenza gravata, condannare la Sig.ra Parte_3
[...
, il Sig. e l'avv. Giuseppe Luongo alla restituzione delle Controparte_2
somme che, eventualmente e a diverso titolo, fossero state pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, comprensive di interessi;
g) il tutto con vittoria delle spese di lite, spese generali, competenze ed onorari, oltre
IVA e C.A.P., per entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara che il valore della presente causa è compreso nel limite di € 26.000,00 e sconta il pagamento di un C.U. pari ad €
355,50.”
Parte appellata ha concluso chiedendo:
“1) In via preliminare verificare la tempestività della notifica dell'Atto di citazione in
Appello promosso dall' . Parte_1
2) in via principale dichiarare l'Inammissibilità dell'appello per violazione dell'onere di cui all'art. 342 c.p.c.;
3) In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa.
4) In via preliminare dichiarare infondata in fatto e diritto e pertanto rigettare
l'eccezione di esistenza del vizio di ultrapetizione per i motivi di cui in premessa;
5) in via principale e nel merito dichiarare il proposto appello dell' av- Parte_1
verso la sentenza n. 6148/2022 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere,
Dott. Pietro Fusaro in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa, rigettando le richieste di parte appellante nelle conclusioni dell'atto di appello compresa quella in via subordinata di rinnovo della ctu, confermando total- mente quanto statuito dal Giudice di Prime cure nella propria sentenza relativamente alla responsabilità del sinistro e al risarcimento dovuto ai sigg. Parte_2
e e alle spese di giudizio liquidate, comprese quelle delle CTU
[...] Controparte_1
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espletate tutte liquidate a favore del procuratore costituito Avvocato Giuseppe Luongo;
6) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio anche del secondo grado di giudizio, oltre che del primo, con distrazione a favore dei sotto- scritti procuratori oltre c.p.a. e 15% come per legge.
7) condannare l'appellante al pagamento di una somma ritenuta congrua dal Giudican- te ai sensi dell'art. 96 c.p.c. se ne dovesse rilevare le circostanze.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della deci- sione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. ri- chiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficiente- mente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Se- zioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un.
08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpreta- tivo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a
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quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere deci- sa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione ci- vile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni va- lutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dal teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) risulta di carattere estremamente generico con rife- Testimone_1
rimento a questioni rilevanti in merito al fatto storico posto a fondamento della doman- da, non consentendo di ricostruire con esattezza la dinamica con cui si sarebbe verifica- to il sinistro ed i profili di responsabilità delle parti coinvolte.
In particolare il teste non ha indicato il punto preciso della strada in cui si sarebbe veri- ficato il sinistro e la propria posizione rispetto al punto in cui sarebbe avvenuto l'investimento.
Il testimone inoltre non è stato in grado di precisare la posizione dei pedoni e le specifi- che modalità dell'investimento, nonostante si tratti di un investimento che ha coinvolto ben due persone contemporaneamente. Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con particolare rigore.
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impediscono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere inter- venute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante l' investimento abbia provocato lesioni di una certa gravità, coin- volgendo due pedoni contemporaneamente.
Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro.
L'ulteriore elemento in grado di generare incertezza in merito alla verificazione del si- nistro va individuato nella distanza del pronto soccorso presso cui sono stati accompa-
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gnati i danneggiati (Frattamaggiore) rispetto al luogo di verificazione del sinistro stesso
( ). Per_1
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, l'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, nonché la circostanza che pur essen- do stati investiti a in provincia di Caserta, i danneggiati si sono recati al pron- Per_1
to soccorso di Frattamaggiore inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudi- zio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsa- bilità delle parti che sarebbero state coinvolte.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
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Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni ap- pellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e;
Controparte_1 Controparte_2
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per onorari ed in € 360,00 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico degli odierni appellati;
- condanna e a restituire, in favore Controparte_1 Controparte_2
dell'appellante, gli importi percepiti in ragione della pronuncia impugnata;
- condanna l'avv. Giuseppe Luogo a restituire, in favore dell'appellante, gli importi percepiti in ragione della pronuncia impugnata.
- manda gli atti al P.M. per le valutazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 10.3.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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