Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Decreto presidenziale 9 giugno 2022
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 18/04/2025, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11823/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11823 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Linguaglossa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Divisione dello sport - Commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate a seguito della pubblicazione del bando “ Sport e Periferie ” - anno 2020), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- del Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Cavalcanti e Piergiovanni Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- dei Comuni di Carmiano e Serracapriola, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
- della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 13.09.2021 presentati nell'ambito del Bando “ Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie ”;
- del verbale di valutazione della Commissione, con cui è stato attribuito al ricorrente Comune il punteggio di 34,75, nonché della relativa scheda di valutazione e del suddetto punteggio;
- del decreto del 13.09.2021;
- della nota n. 12300 – P – 19.10.2021;
- dei provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione delle somme nella parte in cui non hanno incluso il Comune ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, attuativo ed integrativo e sequenziale;
nonché per il riconoscimento
del punteggio di ulteriori punti 15 pari al totale di 49,75 (34,75 già assegnati);
b) quanto al ricorso per motivi aggiunti
- della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 25.03.2022;
- del punteggio complessivo di 34,75, attribuito al ricorrente Comune;
- del decreto del 25.03.2022;
- dei provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione delle somme nella parte in cui non hanno incluso il Comune ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, attuativo ed integrativo e sequenziale;
nonché per il riconoscimento
del punteggio di ulteriori punti 15 pari al totale di 49,75 (34,75 già assegnati);
c) quanto al ricorso incidentale proposto dal Comune di Mendicino:
- del decreto del 13 settembre 2021, nella parte in cui ha attribuito al suddetto Comune n. 35 punti;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e, in particolare, dei verbali della Commissione di valutazione riferiti all’esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino;
- nonché per l’attribuzione ovvero l’accertamento dell’interesse del suddetto Comune ad ottenere un punteggio coerente al rapporto tra bando e progetto presentato, vale a dire almeno un punteggio pari a 45 anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 c.p.a. e per il riconoscimento del suo interesse ad essere inserito in graduatoria con la collocazione discendente dal diverso e maggiore punteggio;
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Mendicino;
Visto il ricorso incidentale di quest’ultimo Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato, in particolare, la graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell’ambito del Bando “ Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del fondo sport e periferie ”, nonché gli atti che hanno determinato il suo punteggio di 34,75, parimenti contestato, sostenendo che le sarebbe spettato il superiore punteggio di 49,75.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che l'intimata amministrazione, con avviso del 20.07.2020, ha indetto la selezione pubblica in parola;
- di avere partecipato al suddetto bando al fine di ottenere un finanziamento di euro 646.547,88, per il progetto “ Manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in Via Antonio Puglisi del Comune di Linguaglossa ”;
- che, il 22.06.2021, l'intimato Ufficio ha chiesto documentazione integrativa, riscontrata il successivo 28.06.2021;
- che, all'esito della valutazione della domanda, parte ricorrente ha ottenuto il contestato punteggio di 34,75, non modificato all’esito della successiva corrispondenza intercorsa con l’intimata amministrazione.
1.2. Parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti censure.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( Violazione e falsa applicazione art. 3 della legge 241/1990 – Violazione e falsa applicazione par. 7 del bando. - Eccesso di potere per difetto di motivazione – Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta ) ha sostenuto che le sarebbe spettato l'ulteriore punteggio di 15 punti, previsto dalla lettera d) del paragrafo 7 del bando (" livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti "). In particolare, nonostante il ricorrente Comune avesse presentato un progetto di tipo esecutivo , tale circostanza non sarebbe stata considerata in sede di valutazione del progetto, come emergerebbe dalla nota del 19 ottobre 2021 dell’intimata amministrazione, da cui invece risultano n. 0 punti.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( Violazione e falsa applicazione art. 23, 26 d.lgs. 50/2016 e art. 33 e 55 d.P.R. 207/2010, - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta. Disparità di trattamento – Sviamento - Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 – art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di imparzialità e trasparenza ) ha contestato:
(i) la riqualificazione del proprio progetto come “ definitivo ” (laddove - come si è visto - lo stesso sarebbe stato " esecutivo "), in quanto asseritamente avvenuta in violazione della specifica disciplina individuante le caratteristiche dei progetti definitivi o esecutivi all’epoca vigente;
(ii) in subordine, la carente motivazione alla base dell'anzidetta riqualificazione.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso ( Violazione e falsa applicazione art. 23 e 26 d.lgs. 50/2016 e art. 33 d.P.R. 207/2010. Violazione par. 6 e 7 lett. d) bando di concorso. - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti. Irragionevolezza manifesta ) ha ulteriormente ribadito la natura di progetto esecutivo di quello presentato e contestato la sua riqualificazione in termini di progetto " definitivo ".
2. Si è costituita la Presidenza del Consiglio che, con successiva memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso in ragione della ritenuta sufficienza della motivazione in forma numerica. Ha poi precisato che, dalla piattaforma interna, emergerebbe che la dequotazione del progetto di parte ricorrente sarebbe dipesa dalla mancanza di un adeguato livello di approfondimento (sarebbe mancata l'APE post intervento e i dettagli grafici degli impianti adeguati), affermando che una simile valutazione ben rientrerebbe nella discrezionalità tecnica della Commissione.
3. Con memoria del 10 dicembre 2021 parte ricorrente ha contestato il valore della menzionata “ annotazione interna ”, costituendo essa – a suo dire – un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento e sostenendo che, nel caso di specie, la valutazione numerica non sarebbe stata comunque sufficiente.
4. Con ordinanza n. 7509 del 21 dicembre 2021 questo Tribunale ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente, stante l'insussistenza del periculum in mora .
5. Con ricorso incidentale il Comune di Mendicino ha esposto in fatto quanto segue:
- di aver anch'esso partecipato al bando in questione, conseguendo il punteggio di 35;
- di aver vanamente istato alla Presidenza del Consiglio per conoscere le voci del punteggio finale;
- di aver quindi inferito le suddette voci sulla base di un ragionamento deduttivo.
5.1. Il ricorrente incidentale, contestata la fondatezza del ricorso principale, ha quindi articolato un’unica doglianza ( eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle regole del bando - eccesso di potere per difetto di istruttoria – errata valutazione di elementi progettuali – errata attribuzione del punteggio ), con la quale ha contestato alcune voci del proprio punteggio per carenza di istruttoria.
6. Con ricorso per motivi aggiunti il Comune di Linguaglossa ha impugnato la graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 25.03.2022, evidenziando come la stessa non avrebbe rettificato il punteggio in tesi spettantele e contestandola pertanto per i medesimi motivi dedotti con il ricorso introduttivo.
7. Con decreto n. 4518 del 9 giugno 2022 è stata autorizzata la notificazione del ricorso per pubblici proclami, del cui adempimento il ricorrente principale ha fornito prova.
8. Il 16 dicembre 2024 il Comune di Mendicino, dato atto che la nuova graduatoria lo ha posizionato in una posizione ritenuta soddisfacente, ha chiesto di dichiarare il ricorso incidentale improcedibile.
9. Con memoria dell'11 febbraio 2025 il Comune di Linguaglossa ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze.
10. Il 26 febbraio 2025 il Comune di Mendicino ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale.
11. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, previo avviso a parte ricorrente della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la graduatoria ivi impugnata è stata superata dalla graduatoria impugnata con i motivi aggiunti (art. 73, c. 3, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, verte sulla pretesa del ricorrente principale di ottenere ulteriori n. 15 punti nell'ambito della graduatoria impugnata, non attribuitigli in ragione della riqualificazione del proprio progetto da " esecutivo " a " definitivo ".
2. Vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni in rito.
2.1. Come risulta dalla narrativa, il 25 marzo 2022 è stata pubblicata una nuova graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati, all'esito della quale è stato confermato il punteggio di 34,75 al Comune di Linguaglossa. Quest'ultimo ha impugnato siffatta graduatoria in sede di motivi aggiunti, formulando le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo.
Il Comune di Mendicino ha invece ritenuto di non formulare motivi aggiunti al ricorso incidentale, istando per la sua improcedibilità.
2.2. Dando seguito all'istanza del Comune di Mendicino e all'avviso reso in udienza al Comune di Linguaglossa, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso incidentale, in quanto mossi avverso un atto ormai sostituito da quello impugnato con i motivi aggiunti.
3. Nel merito, i motivi di ricorso per motivi aggiunti, di seguito analizzati congiuntamente in ragione della loro stretta correlazione, sono fondati e vanno accolti, alla luce delle seguenti considerazioni.
3.1. Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su un'analoga controversia (TAR Lazio, sez. IV- bis , 17 giugno 2024, n. 12278), accogliendo la doglianza del Comune ivi ricorrente in ordine alla natura di progetto esecutivo di quello proposto, stigmatizzando la carente motivazione della Presidenza del Consiglio sulla natura del progetto presentato.
3.2. Ciò premesso, appare utile ricostruire la normativa rilevante ratione temporis per l'individuazione del livello di progettazione " esecutivo ".
L'art. 23, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 prevede che " Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita ".
L'art. 35, d.P.R. n. 207/2010 individua i documenti che compongono il progetto esecutivo, vale a dire:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
Il livello di progettazione è verificato in contraddittorio con il progettista (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 50/2016) e, laddove si discuta di lavori di importo inferiore al milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile del procedimento (art. 26, c. 6, lett. d , d.lgs. n. 50/2016).
Alla verifica fa seguito la validazione, che è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica (art. 26, c. 8, d.lgs. n. 50/2016); essa è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista (art. 55, c. 1, d.P.R. n. 207/2010).
3.3. Nel caso di specie, il bando ha espressamente previsto che alla domanda avrebbe dovuto essere allegato - tra l'altro - il " progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ", nonché la " verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " (art. 6; cfr. in particolare i punti c . e d. di p. 6 del bando, prodotto in allegato al ricorso introduttivo). Il bando ha altresì previsto la produzione dell'atto di validazione del progetto ex art. 26, d.lgs. n. 50/2016, a espressa pena di inammissibilità della domanda (cfr. art. 7 del bando, voce " punteggio lettera d) ", di cui a p. 8 del bando medesimo).
Come emerge dalla narrativa, l'art. 7, lett. d), del bando attribuisce fino a un massimo di 15 punti al livello di progettazione. Tale punteggio viene attribuito secondo un meccanismo " on/off ": un livello di progettazione esecutivo comporta l'attribuzione di punti 15; un livello di progettazione definitivo comporta la mera ammissibilità della domanda (cfr. la menzionata voce " punteggio lettera d) " del bando).
L'attività di valutazione della Commissione è disciplinata dall'art. 9 del bando. Essa è tenuta ad assegnare a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti " secondo i criteri di selezione indicati al paragrafo 7 " del bando, che quindi vincola l'attività della Commissione medesima.
3.4. Ne discende che, con riguardo al livello di progettazione, ciò che avrebbe dovuto verificare la Commissione era la presenza di un progetto definitivo o esecutivo previamente verificato e validato, secondo le disposizioni del codice dei contratti all'epoca vigente.
Non emerge espressamente la possibilità per la Commissione di riqualificare d'ufficio un progetto previamente verificato e validato come esecutivo in termini di progetto definitivo , men che meno in assenza di qualsivoglia motivazione.
3.5. Il progetto di parte ricorrente (prodotto come all. 15 al ricorso introduttivo) riguarda la manutenzione e messa in pristino di una struttura sportiva esistente in via Antonino Puglisi in Linguaglossa. I lavori sono di importo inferiore a un milione di euro (precisamente: euro 646.547,88); di talché trova applicazione il meccanismo di validazione interna di cui si è detto.
Dalla proposta della delibera di Giunta n. 50/2020, che ha approvato il suddetto progetto emerge il parere favorevole dell'Azienda sanitaria provinciale di TA (pure prodotto nell'ambito del menzionato all. 15 di parte ricorrente) e che il progetto per cui è causa è stato validato giusto verbale del 16 ottobre 2020, redatto ai sensi del visto art. 26, c. 8, d.lgs. n. 50/2016; il progetto ha infine ottenuto il parere favorevole del responsabile unico del procedimento in pari data.
Dal verbale di validazione risulta effettuato il controllo della completezza e della qualità della documentazione secondo le indicazioni degli artt. 33 ss., del d.P.R. n. 207/2010 (cfr. p. 5 della proposta di delibera). Il ricorrente principale ha prodotto anche un puntuale schema per il controllo della documentazione del progetto esecutivo (cfr. l'omologo allegato nell'ambito del progetto esecutivo), da cui emerge che è stata appurata, punto per punto, la presenza dei documenti di cui al menzionato art. 33, d.P.R. n. 207/2010.
3.6. A fronte di una simile documentazione, l'amministrazione resistente di fatto non ha reso note le ragioni che l'hanno determinata ad attribuire il punteggio di “ 0 ” al progetto di parte ricorrente.
Dalla nota del 19 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta unicamente che il livello di progettazione " presentato " era quello di " progetto esecutivo " e il livello di progettazione " verificato " era quello di " progetto definitivo " (l'anzidetta nota è stata prodotta come all. 9 di parte ricorrente; cfr. in particolare p. 3).
La difesa erariale, con la propria memoria, ha poi riferito (senza produrla agli atti) di un'annotazione interna, da cui sarebbe emersa la declassazione del progetto perché privo del livello di approfondimento tipico di un progetto esecutivo; in particolare ha segnalato la mancanza dell'APE post intervento e di dettagli grafici adeguati degli impianti.
Al riguardo, si osserva che: (i) non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di una simile annotazione (doverosa ex art. 64, c. 1, c.p.a.); (ii) non si comprende perché la stessa non sia stata resa nota al Comune ricorrente in sede di riscontro alle sue reiterate richieste di chiarimenti (cfr. la menzionata nota del 19 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al menzionato all. 9 di parte ricorrente).
Di talché tale affermazione non può essere presa in considerazione nel presente giudizio, dovendosi qualificare in termini di motivazione postuma contenuta in un atto difensivo, in quanto tale pacificamente inammissibile (cfr ., Cass. civ., sez. un., 4 settembre 2023, n. 25665 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata).
Né colgono nel segno le ulteriori difese dell'amministrazione resistente, posto che nel caso di specie non si discute di un voto numerico tra un minimo e un massimo, ma dell'attribuzione di un punteggio predeterminato in base alla sussunzione del progetto in termini di progetto definitivo o esecutivo, da effettuare nel rispetto dell'allora vigente disciplina in materia di contratti pubblici e senza che il bando consentisse espressamente alla Commissione di riqualificare un progetto, come quello del ricorrente, che fosse stato redatto in conformità di tale normativa.
E fermo restando che, anche ove una simile valutazione fosse stata possibile nell'ambito della discrezionalità tecnica della Commissione (pure evocata dalla difesa erariale), questa avrebbe richiesto una congrua motivazione a fronte della mole dei documenti prodotti dal ricorrente Comune. Motivazione, si ribadisce, del tutto insussistente nel caso di specie.
4. Stante quanto precede:
- il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
- il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto; per l'effetto sono annullati gli atti ivi impugnati per quanto di interesse di parte ricorrente;
- le spese di lite sono regolate come segue: (i) esse seguono la soccombenza tra il ricorrente principale e l'amministrazione resistente e sono liquidate come da dispositivo; (ii) possono invece trovare compensazione con il ricorrente incidentale, tenuto conto dell’estraneità di quest’ultimo alle ragioni che hanno determinato l’illegittimità degli atti impugnati; (iii) non è luogo a provvedere con riguardo alle altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e annulla, per l’effetto, gli atti impugnati per quanto di interesse per parte ricorrente;
- condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del Comune di Linguaglossa in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
- compensa le spese di lite con il Comune di Mendicino;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO