TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 177/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavio Grimaldi Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena C.F._1
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del l.r.p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mediati
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso del 03.02.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione nei confronti dell' e dell' avverso l'avviso di addebito n. CP_1 CP_2
33420230004665724000, notificatole in data 27.12.2023, afferente al mancato pagamento di contributi previdenziali IVS -annualità 2021-2022- “Gestione
Commercianti”, per l'importo di € 4.559,10, deducendo che nel periodo oggetto di contestazione risultava già iscritta alla “Gestione Separata”, in quanto amministratrice della società Vapology Srls, e che per i compensi percepiti a tale titolo aveva già assolto ai propri obblighi contributivi;
di contro, nel medesimo periodo non aveva espletato attività tale da far sorgere alcun obbligo contributivo afferente alla diversa “Gestione
Commercianti”.
Si sono costituite le parti convenute, le quali hanno variamente argomentato per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza dell'opposizione.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. In particolare, con le note di trattazione scritta del 26.01.2025, l ha CP_1
documentato che nelle more del giudizio è intervenuto lo sgravio dell'avviso di addebito opposto, chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Parte ricorrente ha aderito alla chiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere ma ha insistito per la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite alla luce del principio della soccombenza virtuale. L ha insistito nelle conclusioni di cui al proprio atto di costituzione. CP_2
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
2 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, è stata documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse della parte ricorrente all'accoglimento del ricorso, avendo l' CP_1
dichiarato e documentato di aver proceduto ad adottare, in data 24.01.2025, formale provvedimento di sgravio dell'avviso di addebito n. 33420230004665724000.
Per tali ragioni, dunque, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, l' adottando il provvedimento di annullamento in CP_1
autotutela del provvedimento opposto ha sostanzialmente riconosciuto le ragioni della parte ricorrente, né, con le note scritte del 26.01.2025, l' ha esplicitato le specifiche CP_1
ragioni che l'hanno determinato in tal senso.
In definitiva, dunque, alla luce delle deduzioni e della documentazione offerta dalle parti, in assenza del provvedimento di annullamento in autotutela, intervenuto soltanto il
24.01.2025, il ricorso sarebbe stato accolto.
Ne consegue, alla luce del principio della soccombenza virtuale, che nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di lite vanno poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate CP_1
come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), dell'assenza di una fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione 1.101-5.200).
Le spese processuali sono integralmente compensate tra parte ricorrente e alla CP_2
luce della peculiare posizione processuale assunta da quest'ultima nel presente giudizio.
3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per esborsi, € 886,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Si comunichi.
Paola, 24.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
4