Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1935/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RONDELLO FRANCESCO, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE N. 6 35131 PADOVA presso il difensore avv. RONDELLO FRANCESCO
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CELIN Controparte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Piazza De Gasperi 35131 PADOVA presso il difensore avv. CELIN MASSIMILIANO
Appellato
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte appellante Parte_2 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 27.2.2025;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata Sentenza n.
334/2024 del Giudice di Pace di Padova, emessa in data 11/02/2024 e depositata in data
12/02/2024, così giudicare:
- riformarsi integralmente la Sentenza n. 334/2024 del Giudice di Pace di Padova che ha accertato che le somme corrisposte dall'appellata a titolo di IVA sulla Tariffa Rifiuti non sono
pagina 1 di 7
“in via principale: rigettarsi integralmente le richieste di parte avversa, riconoscendosi dovuto quanto pagato dall'appellata ad a titolo di IVA, per i motivi tutti esposti in Pt_1 narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non intendesse rigettare le domande ex adverso formulate per l'intero periodo dedotto in giudizio, accertare che :
- quantomeno per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018, le somme pagate dall'appellata a titolo di IVA sono dovute per i motivi di cui al punto 1) – alla luce della pertinente giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite che qualifica pacificamente come corrispettivo la TIA2 – e, pertanto, non devono essere restituite dall'appellante;
- con riferimento agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, ha effettuato la Parte_1 misurazione puntuale ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 117/2017 e, pertanto, l'IVA è dovuta
e non deve essere restituita;
in via ulteriormente subordinata: accertare che, con riferimento alla parte fissa della Tariffa
Rifiuti, non dovendo essa essere parametrata ad alcuna misurazione, l'IVA è sempre dovuta e non deve essere restituita”;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati di spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Conclusioni per parte appellata : Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25.2.2025;
“Respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto.
Con integrale vittoria di spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Controparte_1
Giudice di Pace di Padova la società gestore del servizio rifiuti per il comune di Parte_1
Veggiano, chiedendo la restituzione delle somme da questa riscosse a titolo di Iva sulla tariffa rifiuti negli anni 2016 - 2022.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel comune Parte_1 interessato, nel periodo oggetto di causa, era stata adottata la c.d. TIA2 e comunque un corretto sistema di misurazione dei rifiuti, con conseguente applicazione dell'IVA.
Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n.334/2024 accoglieva la domanda di ripetizione proposta non essendo stata fornita prova dell'adozione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti. Rigettava poi la richiesta di parte attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c e condannava alla refusione delle spese di lite. Pt_1
pagina 2 di 7 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando l'omessa Parte_1 considerazione dell'evoluzione normativa sulla tariffa rifiuti e l'errata qualificazione della natura della tariffa applicata.
L'appellata si è costituita in giudizio ribadendo le difese già svolte in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza.
All'udienza del 2.10.2024, tenuta in modalità cartolare, la causa è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art 352 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 9.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
2.
Va premessa la ricostruzione della normativa succedutasi nel tempo.
Come già statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, a cui si intende aderire in questa sede, va in primo luogo ribadita la natura di tributo della TIA 1, mera variante della TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 238/2009 e ordinanza
64/2010) e dalla Corte di Cassazione, anche con sentenza a Sezioni Unite (cfr sentenze n.
453/2018, 16332/2018, 4273/2015, nonché Sezioni Unite n. 8631/2020 pagg. 15 e 16).
Dalla natura di tributo della TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, imposta che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015).
Diversamente, la TIA 2, introdotta con il d.lgs 152/2006, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass.
SS.UU. 8631/2020).
L'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012 (cfr sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti normativi e della disciplina transitoria il punto 6.2 della sentenza SU 8631/2020:«come detto, il D.Lgs. n.
152 del 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A.1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la
"Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
(comma 11). Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla
T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n. 208 del 2008, art. 5,comma
pagina 3 di 7 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i
Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238
e il D.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio
2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012».).
Per il periodo successivo, l'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la istituita con il d.lgs. 22/1997 e la CP_2
TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES). Il comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
L'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2014, dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.
Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, va quindi rilevato che il presupposto fondamentale che differenzia, in primo luogo, la TIA2 dalla TIA1 è la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente: mentre, infatti, la TIA2 è
«commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie» (cfr. art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006), la si fonda soltanto sull'utilizzo di CP_2 superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e sulla potenziale fruibilità del servizio rifiuti, e quindi su indici presuntivi.
Elemento fondamentale, pertanto, per poter individuare la natura corrispettiva della tariffa, e quindi l'applicazione dell'IVA, è l'implementazione, da parte del soggetto riscossore, di un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico.
pagina 4 di 7 E ciò tanto per l'ipotesi di TIA2, quanto per la tariffa di natura corrispettiva prevista in sostituzione della TARES, prima, e della TARI, dopo.
Fatta questa breve ricostruzione normativa, nel caso di specie oggetto della domanda di ripetizione di indebito da parte dell'appellante sono le annualità 2016 – 2022.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, in detto periodo non trova applicazione la c.d TIA
2, con conseguente infondatezza delle difese svolte sul punto da con il primo motivo di Pt_1 appello, ma eventualmente le tariffe corrispettive previste prima dal comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 e poi dal comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ove effettivamente previste da parte dell'ente locale (in sostituzione prima della TARES e poi della TARI).
3.
Ciò chiarito in merito al quadro normativo di riferimento, va compreso quale tipo di obbligazione – se tributo/tassa ovvero tariffa corrispettivo – sia stata concretamente pretesa da nel Comune di Veggiano nel periodo considerato. Pt_1
Sul punto, va in questo senso richiamato, ai sensi dell'art 118 disp. att c.p.c, quanto già statuito in caso sovrapponibile al presente da questo Tribunale (cfr sentenza 1221/2024 emessa nel giudizio RG 343/2024): “a tal riguardo, il Tribunale ritiene che non possa essere condivisa la lettura dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 11290 del 2021 svolta dal Giudice di prime cure (in questa sede dall'appellante ndr), per cui la Suprema Corte avrebbe ritenuto sufficiente, per considerare dimostrata l'applicazione della “tariffa-corrispettivo” all'interno di un determinato Comune le dichiarazioni e cioè gli impegni che l'Ente stesso aveva assunto con la mera approvazione del Regolamento di misurazione puntuale dei rifiuti. Il precedente citato, infatti, prende le mosse da un regolamento di giurisdizione e si limita a riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario valorizzando la presenza, nel Comune in questione, di
Regolamenti idonei ad applicare la tariffa-corrispettivo, così evidenziando la scelta dell'Ente di applicare la tariffa alternativa alla TARI;
non risolve però nel merito la differente questione dell'applicazione concreta di tale tariffa nel Comune in parola, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'IVA.
15. Per tali ragioni, si rende necessaria una disamina concreta circa la presenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Vigonza nel periodo cui la domanda di ripetizione è riferita”. Ebbene, anche nell'odierna controversia può dirsi accertato che, tra il 2016 ed il 2022, nel
Comune di Veggiano non è stato concretamente adottato da un sistema di rilevazione Pt_1 puntuale dei rifiuti conferiti, tale da giustificare l'applicazione di corrispettivi sinallagmatici soggetti a IVA.
È pacifico, infatti, che le fatture pagate dall'appellante (cfr doc. 1 del fascicolo di primo grado) fanno riferimento soltanto a fattori presuntivi, quali la superficie dell'immobile e i componenti del nucleo familiare, senza che sia possibile ricavarne un collegamento proporzionale tra la quantità di rifiuti conferiti e il dovuto. E ciò analogamente a quanto già avveniva per la c.d TIA1.
pagina 5 di 7 È assente, infatti, il riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie dal singolo utente e, così, al meccanismo di commisurazione richiesto dalla
TIA 2 (e poi dalla tariffa corrispettiva in sostituzione della TARES e della TARI).
Né si condividono le difese svolte da , secondo la quale il sistema così adottato Pt_1 introdurrebbe un sistema di misurazione presuntiva da ritenersi equivalente a quello c.d puntuale.
Ad avviso del Tribunale, infatti, il richiamo agli indici del d.p.r 158/1999 da parte dell'art 1 comma 668 della legge n. 147/2013, non sta ad indicare l'equivalenza tra un sistema di misurazione presuntivo e uno puntuale.
L'utilizzo, infatti, dei criteri presuntivi stabili da detta normativa deve accompagnarsi comunque ad una forma di misurazione effettiva della quantità di rifiuti prodotti: altrimenti, basarsi solo su quelli, significa mantenere un sistema del tutto sganciato dal rapporto tra quantità di rifiuti prodotti e il quantum dovuto, sistema proprio della e delle successive CP_2 voci con natura di tributo.
Quanto alle annualità dal 2019 al 2022 va rilevato quanto segue.
Secondo la richiesta di restituzione per detta annualità sarebbe infondata, in quanto Pt_1 fattura successiva all'adozione da parte del di un sistema di misurazione puntuale. CP_3
Dalla documentazione in atti si evince che la convenuta ha comunicato ai residenti che
“dall'1.7.2018, la parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del secco residuo” (cfr doc. 7 di parte ). Pt_1
L'appellante, su cui gravava il relativo onere stante l'eccezione formulata, tuttavia, non ha provato l'effettuazione di tale misurazione mediante il calcolo del numero di svuotamenti, considerato che le fatture riportano unicamente, come quelle degli anni precedenti, il riferimento agli indici presuntivi della metratura dell'immobile e del numero dei componenti familiari.
Non vi è nessun riferimento alle quantità di rifiuti prodotti, al numero di svuotamenti effettuati o anche al numero di svuotamenti consentiti a ciascuna famiglia.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non è corretta la distinzione tra IVA applicata sulla quota fissa (secondo ETRA sempre ammissibile) e IVA applicata sulla quota variabile.
Infatti, la tariffa, pur se formata da due voci, deve essere considerata nel suo complesso: la natura di corrispettivo è unica e riferita all'intero importo applicato, senza una distinzione in quote.
Pertanto, ove detta natura non può essere ravvisata, l'IVA deve ritenersi non dovuta sull'intero.
Per tali ragioni ed in conclusione sul punto, anche il secondo motivo di appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
4.
In conclusione, l'appello è infondato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 7 Non vi è stato appello incidentale sulla statuizione di rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale attesa la riproposizione delle difese già svolte.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
RIGETTA l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
CONDANNA società benefit al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 362 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
ACCERTA la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Padova 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 7 di 7