Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 25/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2020, proposto da
S.G. Imballaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Di Gravio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avezzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Blandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'Ordinanza Sindacale n. Reg. 23 del 28/01/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede l’annullamento dell'Ordinanza sindacale n. 23 del 28.01.2020, che intima la rimozione della copertura in eternit e la bonifica dei materiali contenenti amianto del fabbricato sito in Via Cavour n. 62-64 nella disponibilità della stessa ricorrente.
Il fabbricato in questione, risalente agli anni 1964-1965, è destinato ad attività artigianale/commerciale.
Nel 2017, il Corpo di Polizia Locale diffidava la legale rappresentante della S.G. Imballaggi S.r.l., ad esibire la documentazione attestante il deposito presso la competente ASL della documentazione relativa alla copertura in eternit del fabbricato.
L’interessata, tuttavia, non era in grado di fornire detta documentazione, ma produceva una Relazione Tecnica di Valutazione del Rischio Amianto, all’uopo commissionata alla soc. “Ecopoint Engineering”, nella quale veniva sottolineata la necessità della rimozione della copertura perché contenete amianto risultato danneggiato e comportante rischio effettivo di esposizione alle relative fibre.
Ne conseguiva un nuovo accertamento dello stato dei luoghi e sulle cose, da cui si evinceva che nessun intervento di bonifica era stato effettuato e che la copertura si trovava nelle medesime condizioni critiche di cui alla relazione tecnica sopra descritta.
A tale accertamento faceva seguito il verbale di accertata violazione amministrativa del 13.07.2019, con cui veniva elevata sanzione esclusivamente a carico della Sg. Imballaggi Srl.
Successivamente, sulla base di accertamento tecnico sull’esposizione a rischio, il Comune ha ritenuto di intervenire con l’ordinanza contingibile e urgente impugnata.
Con ordinanza 83/2020, questo collegio respingeva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. La S.G. Imballaggi S.r.l. sostiene che l'ordinanza sindacale sia nulla e inefficace perché mancante della parte dispositiva.
La ricorrente invoca la violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione, nonché degli articoli 20, 27, 36 e 40 del D.P.R. 380/2001, sostiene che l'istruttoria sia stata carente e che l'ordinanza sia stata adottata senza un adeguato accertamento dei fatti. Ancora, la ricorrente invoca la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie e sostiene la illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
3.§. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si osserva, in primo luogo, che, da un punto di vista strutturale, l’ordinanza impugnata risulta completa in ogni sua parte e depositata agli atti del presente giudizio. L’eventuale errore materiale in cui potrebbe essere incorso il Comune all’atto della notifica avrebbe potuto, al più, determinare uno slittamento del termine di 90 giorni assegnato alla ricorrente per adempiere agli obblighi previsti nell’ordinanza e in una rimessione in termini ai fini della tutela giurisdizionale, ma non un vizio di legittimità del provvedimento stesso.
Sui presupposti legittimanti l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente e sulla completezza dell’istruttoria si osserva che l'ordinanza è stata preceduta da un procedimento articolato e complesso, con accertamenti dettagliati da parte della Polizia Locale e la produzione di una relazione tecnica che evidenziava la necessità di rimuovere la copertura in eternit.
Si sottolinea, inoltre, che la sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della l. n. 257/1992. Quindi il presupposto circa l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile che giustifica l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente va interpretato nel senso che non rileva la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, bensì la sussistenza della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici coinvolti, a prescindere dalla prevedibilità della situazione di pericolo che il provvedimento è volto a rimuovere. In definitiva, quindi, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza. Cosicché, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo.
Nel caso di specie l’ordinanza rinvia, quanto alla situazione urgente, alla relazione tecnica che evidenzia il rischio concreto di esposizione ad amianto.
Si legge a pagina 8 della relazione che “Le lastre ondulate della copertura non presentano rivestimenti o trattamenti superficiali e si è riscontrata la presenza di rotture in più punti della copertura. Allo stato visivo le lastre ondulate di materiale contenente amianto si presentano usurate e con bordi caratterizzati da spigoli smussati e ruvidi. Allo strofinamento della superficie si producono discrete quantità di granuli e polveri e i fasci di fibre sono diffusamente affioranti. Le lastre ondulate in matrice cementizia compatta contenente amianto possono essere sbriciolate o ridotte in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.
Complessivamente si è riscontrato uno spessore delle lastre ondulate variabile dai 3,5 ai 5,5 mm.
Nei canali di gronda, per la totalità della loro lunghezza, sono stati trovati e campionati residui di materiale friabile o polverulento”.
I presupposti di fatto, correttamente rilevati dal Comune, pertanto, certamente legittimavano l’Ente civico all’adozione di un provvedimento, anche extra ordimen, che potesse tutelare la salute dei cittadini. Si rileva, inoltre, che dalla lettura del provvedimento emerge in tutta chiarezza l’iter logico giuridico seguito dall’Ente e, attraverso il richiamo alla relazione tecnica citata, anche la motivazione dell’adozione del provvedimento di bonifica.
Le considerazioni che precedono circa la natura peculiare dell’atto impugnato, peraltro, rendono inappropriato anche il richiamo fatto dalla difesa della ricorrente al presunto mancato rispetto delle norme di cui alla L. 241/90, che disciplina, com’è noto, i procedimenti amministrativi ordinari, mentre nella fattispecie all’esame ci troviamo nell’ambito di provvedimenti extra ordinem, giustificati dalla sussistenza di una situazione di urgenza e indifferibilità.
Il provvedimento impugnato, inoltre, si configura ad ogni effetto come “vincolato”, ovvero un provvedimento il cui contenuto non sarebbe mai potuto essere diverso da quello in concreto adottato, anche in caso di eventuale comunicazione formale di avvio del procedimento all’interessata, con la conseguenza che l’eventuale partecipazione della ricorrente sarebbe risultata in ogni caso irrilevante ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.
Infine, la normativa urbanistica ed edilizia non è applicabile al caso di specie, che è invece disciplinato da leggi specifiche sull'amianto. In particolare, l'ordinanza impugnata e gli atti ad essa presupposti si fondano sulla violazione delle norme di cui alla Legge 257/92 sull'amianto e dei successivi decreti attuativi.
La Regione Abruzzo, inoltre, ha emanato normative specifiche in attuazione della Legge 257/92, tra cui la L.R.A. n. 11/2009 e il P.R.A. di cui alla Deliberazione di G.R. n. 101/2013.
4.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, per la presente fase, in euro 4000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO