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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere On. dott. Massimiliano Mazzotta Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 51003/2024 e 51004/2024
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ), padre della minore Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Riccardi, ERona_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Costantino Morin n. 45
APPELLANTE nel proc n. 51003/2024 R.G.
, nata in [...] il [...] (c.f. ), madre Parte_2 C.F._2 delle minori , nata a [...] il [...], , nata a [...] il ERona_1 ERona_2
23.02.2019 e , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Niccolò Miceli Picardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Costantino Morin n. 45
APPELLANTE nel proc. n. 51004/2024
E
padre delle minori e Controparte_1 ERona_2 Parte_3
, non costituito in appello
[...]
, nonna paterna della minore , non costituita in appello Controparte_2 ERona_1
Avv. Avv. Niccolò AS (cod. fisc. ), in qualità di Curatore speciale delle CodiceFiscale_3 minori , nata a [...] il [...], , nata a [...] il ERona_1 ERona_2
23.02.2019 e , nata a Roma il [...], in [...] nomina Parte_3 del Tribunale per i Minorenni di Roma n. cronologico 6805/2023 e n. cronologico 6803/2023 del
1 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
22.06.2023, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Ulpiano n. 29
SINDACO del Comune di Roma, quale Tutore provvisorio delle minori , nata a ERona_1
Roma il 02.12.2022, , nata a [...] il [...] e ERona_2 Parte_3
, nata a [...] il [...], non costituito in appello
[...]
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI
nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 277/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di abbandono delle minori , nata a ERona_1
Roma il 02.12.2022, , nata a [...] il [...] e ERona_2 Parte_3
, nata a [...] il [...]
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 277/2024 del 24 aprile 2024, ha dichiarato lo stato di abbandono delle minori , nata a [...] il [...], ERona_1 Per_2
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] Parte_3 con divieto di contatti e rapporti con i genitori e con i familiari, nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale di , di e di Parte_1 Parte_2 [...]
e ha disposto il collocamento delle suddette minori presso coppie idonee, a fini Controparte_1 adottivi. In particolare, il TMM, sulla base dell'istruttoria svolta, ha ritenuto i genitori delle minori inidonei a garantire lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico delle stesse;
ha segnalato l'incapacità dei genitori di avviare percorsi di sostegno tali da consentire l'acquisizione delle risorse necessarie all'esercizio della genitorialità, in tempi compatibili con il superiore interesse delle figlie;
ha riscontrato la mancanza di parenti idonei a farsi carico della situazione e ad offrire un adeguato sostegno ai genitori.
Avverso la pronuncia di primo grado hanno proposto impugnazione innanzi a questa Corte, Pt_1
(proc n. 51003/2024), padre di e madre delle tre
[...] ERona_1 Parte_2 minori (proc. n. 51003/2024), e i due distinti appelli, entrambi proposti in data 26 giugno 2024, sono stati riuniti con decreto del Presidente di questa Sezione in data 24 luglio 2024.
A sostegno della proposta impugnazione, gli appellanti hanno entrambi dedotto:
- l'assenza di presupposti per la declaratoria dello stato di abbandono;
- la omessa valutazione del legame affettivo padre/figlia, per il , e madre-figlie, per la Per_1
Parte_2
- la non configurabilità di condotte “abbandoniche” poste in essere dagli appellanti;
- il mancato ricorso a soluzioni alternative, quali l'affidamento etero-familiare delle minori;
2 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
- la omessa predisposizione di idonei sostegni in favore dei genitori;
- l'esistenza di una nuova “figura familiare” disponibile all'affido (lo zio paterno Per_3
);
[...]
- il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli appellanti durante l'espletamento dell'istruttoria, interamente svolta dal Servizio Sociale e dal Centro Fregosi senza alcuna partecipazione delle parti costituite in giudizio;
- La omessa valutazione dell'avvenuto miglioramento delle condizioni personali, abitative ed economiche degli appellanti;
- L'omesso espletamento di una consulenza tecnica di ufficio diretta alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti e alla individuazione di soluzioni meno drastiche di quella assunta dal primo giudice.
Il ha concluso chiedendo di: “dichiarare il non luogo a provvedere rispetto all'accertamento Per_1 dello stato di abbandono della minore , con ogni pronuncia consequenziale rispetto ad ERona_1 un progetto di graduale rientro familiare presso il padre o altro familiare ritenuto idoneo, anche all'esito della CTU, valutando l'opportunità di autorizzare il Servizio Sociale Territorialmente competente ad attivare un progetto di affidamento familiare o etero-familiare o riferito all'individuazione di una famiglia d'appoggio, che garantisca il mantenimento dei rapporti tra la minore ed il padre, in un'ottica di ricongiungimento familiare, con revoca della decadenza Contr genitoriale e della disposta apertura del procedimento autorizzando la ripresa dei rapporti padre/figlia
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione, si chiede alla Corte d'Appello adita di mantenere i rapporti del ricorrente con la figlia nell'interesse Per_1 superiore della minore a preservare il legame affettivo esistente con il padre. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di una CTU sull'intero nucleo, per l'elaborazione del migliore progetto di tutela delle minori, l'ascolto dello zio paterno , nonché l'incarico al Servizio Sociale ERona_3
Territoriale competente di svolgere un'indagine di aggiornamento socio ambientale sul ricorrente.”.
La ha chiesto di “dichiarare il non luogo a provvedere rispetto all'accertamento dello Parte_2 stato di abbandono delle minori , e , con ogni Parte_3 ERona_2 ERona_1 pronuncia consequenziale rispetto ad un progetto di graduale rientro familiare presso la mamma o altro familiare ritenuto idoneo, anche all'esito della CTU, valutando l'opportunità di autorizzare il Servizio Sociale Territorialmente competente ad attivare un progetto di affidamento etero-familiare
o una famiglia d'appoggio, che garantisca il mantenimento dei rapporti tra le minori e la sua famiglia d'origine, in un'ottica di ricongiungimento, con revoca della decadenza genitoriale e della disposta Contr apertura del procedimento autorizzando la ripresa dei rapporti madre/figli.
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione, si chiede alla Corte d'Appello adita di preservare nell'interesse superiore dei minori l'oggettivo e certificato legame affettivo esistente con la madre, mantenendo i rapporti della ricorrente con i suoi figli. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di una CTU sull'intero nucleo, per l'elaborazione del migliore progetto di tutela delle minori, nonché l'incarico al Servizio Sociale Territoriale competente di svolgere un'indagine socio ambientale sulla ricorrente”.
Con decreto del Presidente di questa Sezione del 24 luglio 2024 è stata disposta la riunione degli appelli ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14 gennaio 2025, con
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assegnazione dei termini per la notifica del ricorso introduttivo e di quelli per il deposito di memorie e repliche, ed è stato disposto il deposito, a cura del Servizio Sociale competente, di una relazione aggiornata sulla situazione delle minori e dei relativi nuclei familiari;
Il Curatore Speciale delle minori si è costituito in giudizio in data 15 dicembre 2024 relativamente a entrambi gli appelli, impugnando punto per punto tutti i singoli motivi di gravame distintamente formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto, alla luce delle numerose emergenze istruttorie poste a fondamento della decisione impugnata, specificamente richiamate nella memoria di costituzione.
Non si sono costituiti in giudizio né nonna paterna di né Controparte_2 ERona_1 [...]
, padre di e di , sebbene entrambi Controparte_1 ERona_2 Parte_3 ritualmente citati dagli appellanti.
In data 24 dicembre 2024 il Servizio Sociale del V Municipio del Comune di Roma Capitale ha inviato a questa Corte la relazione aggiornata in merito alle minori in oggetto, con la quale si riferiva che: - la madre delle minori, sentita dagli operatori, aveva dichiarato di essere stata dimessa dalla struttura ove era stata accolta per i suoi problemi di tossicodipendenza, a causa di una infestazione di cimici, di essere in attesa di inserimento in altra Comunità, la “Città della Pieve” di Perugia;
- La figlia Per_ maggiore della era stata collocata in Casa-Famiglia in seguito alla Parte_2 Per_5 commissione di alcuni reati;
- il si trovava agli arresti domiciliari in virtù di misura cautelare Per_1 che a suo dire sarebbe terminata nel mese di giugno del 2025; - da indagini effettuate dal S.S. era risultato che la aveva abbandonato per sua scelta il percorso terapeutico intrapreso, Parte_2 essendo stata comunque invitata a frequentare il centro diurno durante il periodo della disinfestazione;
e nel mese di settembre 2024 erano state collocate presso una coppia, Pt_3 Per_2 con la quale avevano instaurato un legame significativo.
Il PG in data 31 dicembre 2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
All'udienza del 14 gennaio 2025 i procuratori delle parti, il Curatore e il P.G. hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 questa Corte, ritenutane la necessità ai fini della decisione, anche in ragione delle specifiche doglianze articolate dagli appellanti in merito alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa relativamente dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ha disposto una consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare, con riferimento all'attuale situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa di ciascuno degli appellanti e tenuto conto dei percorsi da loro compiuti dall'epoca della nascita dei rispettivi figli, la idoneità di e di Parte_1 [...]
a garantire alle rispettive figlie minori un normale sviluppo psico-fisico all'interno Parte_2 del contesto familiare di ciascuno dei suddetti, oltre che al fine di valutare la eventuale possibilità di recupero della genitorialità del e della mediante eventuali interventi di sostegno Per_1 Parte_2 da attuarsi in tempi compatibili con le esigenze delle bambine. È stato nominato quale consulente il prof. il quale ha depositato la propria relazione in data 15 luglio 2025. Per_6
In data 11 giugno 2025 il Servizio Sociale ha trasmesso una relazione ulteriormente aggiornata sulle minori e sui relativi nuclei familiari, nella quale si legge che: - la convocata per un Parte_2 colloquio fissato per il 3 giugno 2025, non si era presentata, mentre il non aveva risposto alla Per_1 telefonata sull'utenza telefonica da lui fornita;
- il responsabile del Centro presso il quale la Pt_2 aveva iniziato il percorso di disintossicazione aveva detto che la donna, dopo aver abbandonato
[...] il percorso circa un anno prima, non era più tornata presso quella struttura;
- e erano Pt_3 Per_2
4 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
sempre collocate presso la stessa coppia e anche era stata collocata presso una coppia, con la Per_1 quale era subito entrata in armonia;
- l'eventuale ripresa dei rapporti tra le minori e i genitori e i parenti biologici non appariva necessaria e avrebbe potuto rivelarsi dannosa e destabilizzante per tutte le minori.
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno concluso come da verbale. Questa Corte si è quindi riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda in esame.
Il procedimento iscritto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma al n. 2646/21 era stato aperto a tutela dei minori , nata a [...] il [...] e nato a [...] il ERona_7 Parte_4
15 giugno 2011, figli di e di , e a tutela delle minori Parte_2 ERona_8 [...]
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_3 ERona_2 figlie di e di in seguito alla richiesta Parte_2 Controparte_1 formulata dal P.M.M. sulla base di quanto riportato nella relazione del Servizio Sociale del Municipio V di Roma Capitale sulla indagine socio-ambientale effettuata il 3 novembre 2011, senza preavviso, presso l'abitazione della in Via Giorgio Morandi n. 52 di Roma, all'esito della quale, in Parte_2 data 8 novembre 2021, era stato disposto, ai sensi dell'articolo 403 c.c., il collocamento temporaneo Per_ dei minori e presso il padre, e delle minori e presso la Casa-Famiglia “Il Pt_4 Pt_3 Per_2
Girasole”.
Nella relazione del Servizio Sociale si leggeva che l'abitazione ove la viveva con i suoi Parte_2 quattro figli e con la madre, occupata abusivamente dal nucleo, si trovava in condizioni igienico- sanitarie inadeguate, con intonaci cadenti, muri scrostati una trave pendente dal soffitto, pavimenti sporchi con residui di cibo, un pannolino sporco per terra, cumuli di panni sporchi da lavare che non permettevano neppure di aprire le porte, indumenti su tavoli, sedie e mobili, letti disfatti, disordine e sporcizia dappertutto. Le minori e erano in casa con la nonna materna, che aveva avuto Per_9 Per_2 tre infarti e non parlava italiano, le due bambine indossavano solo la maglietta ed erano scalze, Per_ sporche e spettinate. La minore aveva raccontato agli operatori del Servizio Sociale che suo padre, era andato via di casa e viveva con un'altra donna, mentre sua Controparte_1 madre, , era al lavoro, come domestica, non stava bene e faceva uso di Parte_2 Per_ sostanze stupefacenti. aveva detto di non frequentare la scuola e di non seguire alcun corso di formazione, e di trascorrere molto tempo presso la famiglia del suo fidanzato, mentre suo fratello trascorreva una settimana con il padre e una con la madre. Pt_4
Su ricorso del P.M.M. del 17 novembre 2021, in data 30 dicembre 2021 il Tribunale per i minorenni di Roma disponeva la sospensione del e della dalla responsabilità genitoriale sulle Per_2 Parte_2 loro figlie minori e ), nominava quale curatore speciale delle stesse l'avv. Niccolò Per_2 Pt_3 Per_ AS e quale Tutore il Sindaco di Roma, confermava il collocamento di e presso il padre Pt_4
e delle minori e presso la Casa-Famiglia “ il Girasole” , disponendo che a cura del Pt_3 Per_2 competente Servizio Sociale si provvedesse ad assicurare un sostegno ai minori e a regolamentare le visite dei genitori, e che a cura dei Servizi Specialistici dell'ASL si provvedesse all'avvio dei minori a una valutazione da parte del oltre che alla valutazione delle capacità genitoriali dei Pt_5 genitori e all'accertamento di eventuali dipendenze degli stessi.
5 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Dalla relazione del 3 gennaio 2022 della Casa-Famiglia “Il Girasole” emergeva che: - all'ingresso nella struttura e erano “visibilmente sporche, trasandate e affette da grave pediculosi”; Pt_3 Per_2
- la cura per la pediculosi era durata circa due mesi;
- le bambine avevano scarsa dimestichezza con l'acqua, si addormentavano a tarda ora e si svegliavano al mattino molto tardi;
- le stesse non erano munite dei certificati delle vaccinazioni e la madre aveva riferito che non erano state sottoposte a vaccinazioni;
- la madre si recava in visita presso la struttura, presentava un interesse spontaneo e autentico nei confronti delle figlie, ma evidenziava chiare difficoltà nel cogliere e nell'interpretare i segnali emotivi della più piccola e di strutturare con lei una relazione coinvolgente dal punto di vista emotivo, mentre nei confronti della più grande mostrava la tendenza a interagire con modalità eccessivamente caotiche e rumorose;
- il si era recato in visita dalle minori soltanto due volte, Per_2 adducendo problemi di lavoro;
egli aveva dimostrato un'interazione piuttosto caotica con le bambine, iniziando contemporaneamente tante attività, senza portarne nessuna a compimento.
Nella successiva relazione di aggiornamento, i Servizi Sociali riferivano che la era giunta Parte_2 in Italia dal Sud America ormai diciottenne, aveva iniziato da ragazza a fare uso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina), smettendo durante la sua relazione con il ma Per_5 ripretendendo l'assunzione di cocaina durante la relazione con il;
la madre della Per_2 Parte_2 si era trasferita in Italia per aiutare la figlia nella gestione della prole;
la fino al 9 settembre Parte_2
2022 non si era ancora recata al SERD, dicendo di aver contratto il COVID;
il aveva riferito Per_2 che la donna prima di riprendere l'uso degli stupefacenti era premurosa e attenta con i figli;
la Per_ condizione di e di era buona e la aveva un buon rapporto con la nuova Pt_4 Parte_2 compagna del Per_5
Alla udienza del 2 marzo 2022 la ammetteva di fare uso di sostanze stupefacenti (cocaina) Parte_2 con il , dichiarando “era la cosa che ci univa”; il aveva dichiarato di essersi allontanato Per_2 Per_2 dall'abitazione della compagna nel 2021 e di non fare uso di sostanze stupefacenti, di lavorare nel campo dell'edilizia e di avere altre due figlie (di 9 e di 17 anni) che vivevano in Sardegna con la madre.
Alla successiva udienza del 20 aprile 2022 il dichiarava di non essere a conoscenza dello Per_5 stile di vita della e di essere disposto a fare le analisi al SERD e a tenere con sé e con la Parte_2 Per_ sua nuova compagna i due figli avuti con la . Nel corso della stessa udienza, riferiva Parte_2 di avere il sospetto che il nuovo compagno della madre facesse uso di stupefacenti e di aver visto la madre, in stato di depressione, che usciva per andare ad acquistare la droga che poi consumava in bagno.
Con decreto del 10 maggio 2022 il TMM disponeva la sospensione della anche dalla Parte_2 responsabilità genitoriale su e affidati in via esclusiva al padre, ERona_7 Parte_4 sollecitando l'avvio della valutazione dei minori presso il la valutazione della competenze Pt_5 genitoriali degli interessati e l'avvio della preso il SERD. Con lo stesso provvedimento Parte_2 veniva disposto l'avvio dell'educativa domiciliare in favore di e la predisposizione di incontri Pt_4 protetti madre-figli.
Con relazione di aggiornamento depositata nel settembre del 2022, il Servizio Sociale del V Municipio evidenziava che la aveva trovato lavoro come domestica a ore, percepiva il Parte_2 Per_ reddito di cittadinanza e aveva ristrutturato l'appartamento da lei occupato, frequentava e Per_10 Per_ con un educatore;
il era in grado di contenere la figlia e i due ragazzi non Per_5 Per_5 venivano più notati in orari notturni nel quartiere;
le insegnanti di avevano segnalato che dopo Pt_4
l'allontanamento dalla madre e dalla sorella il ragazzo si mostrava più irrequieto e irascibile. Il
6 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Per_ Servizio Sociale concludeva chiedendo di valutare l'opportunità di mantenere il collocamento di e di presso il padre e di far rientrare e presso la madre, ma a condizione del Pt_4 Pt_3 Per_2 venir meno della dipendenza di quest'ultima dall'assunzione di stupefacenti. Il SERD dell' Parte_6
2 aveva segnalato al Servizio Sociale che la aveva disatteso l'appuntamento dell'8 luglio
[...] Parte_2
2022, dicendo che si sarebbe trattenuta fuori Roma fino al 21 luglio 2022, ragion per cui il percorso era stato considerato interrotto. Dalla relazione degli operatori del Servizio domiciliare per i minori era inoltre emerso che la era in stato di gravidanza al V mese, avendo concepito Per_5 Parte_2 il nascituro con un nuovo compagno, e che gli incontri madre-figli erano molto affettuosi.
Alla udienza del 5 ottobre 2022 l'Assistente Sociale dichiarava che il non si era presentato al Per_2
Servizio e non era andato al SERD, interrompendo anche le visite alle figlie in Casa-Famiglia per un asserito periodo di crisi;
che il Servizio SISMIF era stato interrotto perché gli interessati avevano eluso gli appuntamenti;
che la non era più andata al SERD perché in gravidanza con Parte_2 minacce di aborto.
La Casa-Famiglia aveva poi comunicato che e godevano di buona salute, che il Pt_3 Per_2
aveva interrotto le visite da aprile 2022 fino al 15 agosto 2022, che la madre spesso arrivava Per_2 in ritardo, che i genitori non erano in grado di interpretare i segnali della figlie, portavano tanti regali, ma senza regole;
che la madre si irritava alle richieste delle figlie, soprattutto di e dopo Per_2 un'ora di frequentazione era sfinita;
che piangeva e si lamentava quando non riusciva a carpire Pt_3
l'attenzione della genitrice, focalizzata prevalentemente su Per_2
L'Ospedale Sandro Pertini di Roma segnalava al TMM che in data 2 dicembre 2022 la Parte_2 aveva partorito risultata alla nascita positiva alla cocaina;
che nell'occasione, la madre ERona_1 aveva dichiarato al personale sanitario di aver fatto uso di cocaina pochi giorni prima del parto e di averla consumata solo un'altra volta durante la gravidanza;
che il padre della neonata, , Parte_1 aveva dichiarato di aver fatto in passato consumo di stupefacenti ma di essersene allontanato, di percepire il reddito di cittadinanza e una pensione di invalidità e di essere disposto a prendersi cura della neonata con l'aiuto della sua ex compagna o di sua madre, residente in [...].
Sulla base di quest'ultima segnalazione, in data 7 dicembre 2022 il PMM chiedeva di estendere il procedimento di volontaria giurisdizione a tutela anche della minore e di aprire il ERona_1 procedimento ex articolo 8 l. 184/83 per le minori . Per_2
Con decreto del 7 dicembre 2022 il TMM disponeva il collocamento della minore , ERona_1 dopo le dimissioni dall'Ospedale, presso una Casa-Famiglia e la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della e del , relativamente alla figlia minore Parte_2 Per_1 ERona_1 nominava quale Curatore Speciale l'avv. Niccolò AS e quale tutore il Sindaco di Roma, disponendo che l' di Roma procedesse alla valutazione delle capacità genitoriale anche relativamente a Pt_6
e che il competente Servizio Sociale svolgesse un'indagine socio-ambientale sul tenore Parte_1 di vita del . Per_1
La relazione dell' in data 16 dicembre 2022 Parte_7 evidenziava che la era stata nuovamente presa in carico dal SERD, che la donna, sebbene Parte_2 risultata negativa ai controlli urinari effettuati, si era sempre presentata in ritardo agli appuntamenti e aveva effettuato due soli colloqui con la psicologa. Relativamente alla valutazione del , l'ASL Per_2 metteva in rilievo la tendenza dell'uomo ad addossare alla ex compagna le responsabilità dell'accaduto, il ricorso a falsità per il controllo di realtà e relazioni, la mancanza di “insight”, la impulsività, la incapacità di tenere in mente la storia dello sviluppo dele figlie: Relativamente alla la valutazione dell'ASL ne metteva in rilievo il profondo senso di sfiducia rispetto alle Parte_2
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competenze cognitive in suo possesso, il sentimento di appartenenza a un mondo caratterizzato da marginalità sociale, l'uso di comportamenti manipolatori e menzogneri, un legame affettivo significativo con le figlie e al tempo stesso la mancata percezione del ruolo di genitore, fatta eccezione per i bisogni primari. Con riferimento al , la relazione dell'ASL metteva in luce il fatto che lo Per_1 stesso sin da minorenne aveva iniziato a commettere piccoli furti, tanto da essere stato arrestato già a quattordici anni, beneficiando poi del perdono giudiziale. Nel 2000 egli aveva iniziato a consumare eroina e cocaina, commettendo numerosi reati (furti e rapine) per procurarsi lo stupefacente. Nel 2010, in occasione di un ricovero ospedaliero, gli era stata diagnosticata una severa endocardite aggravata dall'uso di stupefacenti, e per questo motivo aveva subito un intervento chirurgico per la sostituzione della valvola e percepiva la pensione di invalidità. In carcere l'uomo aveva conseguito la licenza media. La valutazione dell'ASL evidenziava la difficoltà del Faretra di comprendere il significato delle domande postegli, la scarsa capacità di mentalizzare, lo scarso “insight” psicologico rispetto alle proprie motivazioni, la tendenza a interpretare le cose in modo troppo letterale, la tendenza a riconoscersi in un mondo caratterizzato da marginalità sociale.
Nella relazione del 30 gennaio 2023 il Servizio Sociale manifestava perplessità in ordine alla relazione del con la sua ex compagna e segnalava che la nonna paterna di era apparsa Per_1 Per_1 scarsamente autentica nel dichiarare di volersi prendere cura della nipotina precisando, tuttavia, “lo faccio per mio figlio”, “alla mia età”, il che evidenziava che la sua disponibilità era indotta dal figlio. Il Servizio evidenziava inoltre che la donna percepiva una pensione di € 510,00 e versava un canone di locazione di € 430,00 al mese;
che il suo attuale compagno, imbianchino, percepiva un reddito di
€ 1.500,00 al mese;
che la casa ove ella viveva con il compagno e con il figlio avuto da questa relazione era composta da due vani;
che la nonna e il compagno erano anziani (67 e 69 anni); che il Faretra al Servizio Sociale aveva dichiarato di poter aiutare economicamente sua madre per le spese relative alla minore, avendo egli disponibilità di danaro “grazie ai furti che ho fatto”.
Nella relazione della ove la piccola era stata collocata, si Controparte_4 Per_1 evidenziava che i genitori della minore erano stati sempre presenti agli incontri dimostrandosi collaborativi;
che Il mostrava qualche difficoltà nel maneggiare la piccola;
che la madre nel Per_1 cullare la figlioletta si muoveva a scatti e con un certo nervosismo.
Alla udienza del 1° febbraio 2023 l'Assistente Sociale del V Municipio confermava le proprie perplessità in ordine all'affidamento della piccola alla nonna paterna;
lo psicologo della Casa- Per_1
Famiglia confermava l'esistenza di una certa fragilità della genitrice e di una modalità prudente del padre di prendere in braccio la minore. Il dichiarava di essere invalido e di essere rimasto in Per_1 carcere per circa venti anni, di aver assunto sostanze stupefacenti fino all'età di diciassette anni e di aver smesso quando era entrato in prigione, di percepire una pensione di invalidità di € 300,00 al mese, di aver intrapreso un percorso al SERD, di fidarsi della madre della minore e di ritenere che la piccola potesse stare con la nonna paterna, ma anche con il padre o con la madre.
In data 31 marzo 2023 il P.M.M chiedeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono per la minore e con decreti dell'11 aprile e del 22 giugno 2023 il Tribunale ERona_1 per i Minorenni di Roma disponeva in tal senso per e e per ERona_2 Pt_3 ERona_1 confermando la nomina del Curatore Speciale e il collocamento di tutte le minori in Casa-famiglia.
La Casa-Famiglia Il Girotondo, nella relazione del 13 giugno 2023 riferiva che le due minori Per_2 avevano terminato il ciclo dei vaccini;
che i genitori erano irregolari nelle visite;
che la madre aveva con le bambine un'interazione caotica e disordinata e uno stile rumoroso intrusivo ed energico e con un tono verbale derisorio e rigido;
che il padre aveva modalità scarsamente interattive e Per_2
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mostrava difficoltà nel cogliere i segnali delle bambine, apparendo impaziente, frettoloso e poco interessato. Veniva pertanto consigliato il collocamento delle minori in ambiente familiare.
La relazione della evidenziava un ritardo psicomotorio e una Controparte_4 ipertonia della minore, nonché una certa irrequietezza durante il giorno e in fase di addormentamento, precisando, poi, che la aveva iniziato le visite dal 17 dicembre 2022, ma appariva sempre Parte_2 stanca, stravolta e affaticata, e che la donna iniziava gli incontri con tensione, per poi placarsi, non sempre mostrava attenzione e capacità di sincronizzarsi sui bisogni della minore, i suoi movimenti erano rigidi e a scatti.
Alla udienza del 20 settembre 2023 veniva disposta la riunione del giudizio n. 46/23/AB al n. 122/61/AB.
La nel corso dell'udienza dichiarava di abitare con sua madre nell'appartamento da lei Parte_2 occupato abusivamente, dove da qualche settimana era rientrato anche il , il qaule se ne era Per_1 allontanato subito dopo a nascita della piccola di lavorare autonomamente quale onicotecnica Per_1
e presso un bar per sostituzioni;
di essere consapevole della necessità di dover svolgere un percorso in comunità per superare la sua dipendenza da stupefacenti. Il confermava di essersi Per_1 nuovamente trasferito presso l'abitazione della dichiarando di non essersi accorto che Parte_2 quest'ultima faceva uso di stupefacenti durante la gravidanza e chiedendo di affidare la piccola Per_1 alla nonna paterna, in Aprilia. La nonna paterna dichiarava di non aver mai visto sua nipote, pur confermando di essere disposta ad occuparsene.
Nel corso della stessa udienza veniva disposto l'avvio dei genitori al SERD e di tutte le parti al Centro Fregosi per una valutazione delle capacità genitoriali e delle competenze vicarie della nonna.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 20 novembre 2023 emergeva che:
Per_
- il aveva accusato il di aver avuto una colluttazione con sua figlia e di continuare Per_2 Per_1
a svolgere attività di spaccio;
lo stesso e la sua compagna temevano le reazioni del , Per_2 Per_1 nella ipotesi in cui le due minori fossero state affidate a loro, sicché proponeva di trasferire e Pt_3 in Perù con sé, o di collocarle sempre in Perù, ma presso il nonno paterno. Per_2
- il aveva dichiarato che si era trasferito in Via Morandi, presso la ma continuava Per_1 Parte_2 ad appoggiarsi alla sua ex compagna, presso l'immobile di Via del Quarticciolo, per il qaule continuava a sopportare le spese di locazione e delle utenze;
- l'appartamento della era stato ristrutturato con materiali e mobili di pregio;
Parte_2
- la nonna paterna viveva ad Aprilia con il suo compagno e con il figlio nato nel ERona_11
1993, il quale aveva conseguito il diploma dell'Istituto Alberghiero e svolgeva lavori saltuari;
il ragazzo aveva dichiarato agli operatori di non potersi occupare della nipotina, avendo intenzione di lasciare la casa dei genitori per andare a vivere da solo;
la nonna paterna aveva detto di non essere munita di patente e il compagno di non poter accompagnare la piccola per le terapie, essendo impegnato per motivi di lavoro;
agli stessi operatori la nonna paterna aveva dichiarato di non potersi tirare indietro rispetto alla dichiarata sua disponibilità a occuparsi della nipotina, per non avere problemi con il figlio . Pt_1
All'udienza del 22 novembre 2023 la nonna paterna smentiva quanto riferito dai Servizi Sociali in ordine alla sua disponibilità “indotta” a prendersi cura della minore. Nella stessa occasione il compagno della nonna dichiarava di essere disponibile ad accompagnare la piccola per le terapie.
9 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Il SERD della riferiva che aveva preso contatti con la il 17 ottobre 2023; Parte_6 Parte_2 che i controlli urinari effettuati fino al 29 gennaio 2024 erano risultati positivi alla cocaina;
che la donna si era assentata dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 per motivi di salute non documentati;
che la si era mostrata “scarsamente collaborativa, non sempre educata con gli operatori Parte_2 del Servizio, assumendo comportamenti poco consoni al contesto, dimostrando scarsa consapevolezza della propria condizione”; che i controlli effettuati sul Faretra erano invece risultati negativi.
Il Centro Fregosi, nella valutazione effettuata sulla base di colloqui e somministrazione di test eseguiti da psicologi e da psicoterapeuti, evidenziava quanto segue: relativamente alla dalla somministrazione dei test erano emersi punteggi significativi Parte_2 nella dimensione Ossessivo-compulsiva, un elevato punteggio relativo alla dimensione della Depressione e, ai limiti del rilievo clinico, segni generali di ansia (quali nervosismo, tensione, tremori) e di ideazione paranoidea , con una modalità disturbata di pensiero proiettivo, ostilità, sospetto, grandiosità, coerenti con quanto emerso nel corso dei due colloqui relativamente al riferito stato di “confusione mentale” e la difficoltà nel ricordare le cose. Non era stata invece effettuata l'osservazione delle interazioni tra la madre e le figlie in quanto la aveva interrotto il Parte_2 percorso valutativo non presentandosi agli appuntamenti, sicché il Centro aveva concluso nel senso che “la non collaborazione della sig.ra rispetto al percorso di valutazione delle Parte_2 competenze genitoriali, nonostante il collocamento di tre dei cinque figli in Casa-famiglia senza di lei e l'affido degli altri due figli al padre, rende conto delle difficoltà della signora ad organizzare se stessa ed i propri impegni e costituisce un forte elemento di pregiudizio rispetto alla sua capacità di organizzarsi per rispondere adeguatamente ai bisogni dei suoi cinque figli” (v. pagg.
2-5 della relazione); relativamente al , dal complesso dei colloqui, “…è emerso un modello di genitorialità Per_2 disimpegnato ed intermittente, delegante alla figura femminile e più orientato a mantenere un legame affettivo con i figli che non a garantire loro una relazione costante nella quotidianità, stabile, strutturante e comprendente anche le aree di cure materiali e di gestione delle regole (la scuola, la disciplina, ecc.), oltre a quelle di divertimento”; lo stesso aveva ammesso di avere provato in passato sostanze (marijuana e cocaina) ma “sporadicamente e in occasioni sociali” ma aveva escluso di avere assunto sostanze dal settembre 2021, quando era avvenuto il collocamento delle figlie in casafamiglia, Part dichiarandosi comunque disponibile ad effettuare il percorso al D, avendo riottenuto il passaporto. Dalla somministrazione dei test, sono emerse scale con punteggio più elevato (sia pure inferiore al livello clinico) nel campo della Ossessività e della Depressione e, nel complesso, sono stati rilevati
“importanti fattori di rischio per l'esercizio delle competenze genitoriali nei confronti delle minori quali la tendenza all'evitamento delle situazioni spiacevoli senza valutare le conseguenze delle proprie azioni, una deresponsabilizzazione personale rispetto agli eventi, una minimizzazione del grave contesto di incuria nel quale il signore ha lasciato che vivessero le figlie…”con una reiterazione della transizione alla coppia e alla genitorialità “repentina e guidata dal momento contingente, attuata anche con la sua attuale relazione e nuova paternità, nonostante il collocamento di e in Casa famiglia, che rende difficile avere garanzie sulla stabilità nel tempo delle Pt_3 Per_2 sue condizioni di vita…” (v. pagg. 5-10). L'osservazione, poi, del rapporto con le figlie ha evidenziato, al di là del legame affettivo reciproco, la passività e la difficoltà di fornire alle figlie un contesto prevedibile (“al clima emotivo positivo ha, per lo più, contribuito la figlia , mentre Per_2 il sig. ha mostrato un'emotività piuttosto piatta”), delegando loro la gestione delle Parte_3 interazioni, con conseguente fattore di rischio per le minori (v. pagg. 20-24);
10 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
quanto alla , nonna paterna di la stessa aveva effettuato un unico colloquio, e CP_2 Per_1 successivamente aveva contattato il Centro riferendo di non poter realizzare i colloqui successivi per tutto il mese di dicembre perché impossibilitata, dovendosi occupare della “madre disabile”. Invitata a chiarire se avesse avanzato richiesta di affido della nipote, aveva risposto “boh” e aveva dichiarato di non avere incontrato la bambina in casa-famiglia perché doveva occuparsi della propria madre e comunque nel timore di affezionarsi alla nipote ove fosse ritenuta non idonea (“se in caso me la danno, poi ci vado a vedere la bambina, perché no?”). Aveva affermato di avere appreso le notizie sullo stato di salute della bambina in udienza, aggiungendo che, non avendo la patente, avrebbe potuto essere il suo compagno ad accompagnarla, riservandosi di operare delle migliorie in casa per dare uno spazio adeguato alla bambina eventualmente per il futuro (“ma non è che posso fa le cose prima…quando arriverà il momento…per una casa ci vogliono mesi, anni”). La stessa non era riuscita nemmeno a ricordare con precisione i periodi di carcerazione del figlio (indicandoli inizialmente in “3-4 anni” in luogo dei circa venti anni effettivi), ammettendo poi di avere fatto confusione con le date e di non ricordare che il figlio aveva iniziato a commettere reati già all'età di 14 anni (“l'ho proprio rimosso non me lo ricordavo”), sfilandosi comunque da ogni responsabilità (“io ho fatto la mamma normale, ma il DNA l'ha portato a fare questo”) ed attribuendo le ragioni dei comportamenti delinquenziali del figlio unicamente all'ex marito, padre del , conformemente Per_1 alla deresponsabilizzazione mostrata anche rispetto alla minore (v. pagg. 16-18); il Faretra aveva dichiarato di essere certo che la aveva capito lo sbaglio fatto e non si era Parte_2 più drogata, si era mostrato dubbioso circa i reali bisogni riabilitativi della bambina che a suo Per_1 avviso “sta benissimo e corre già”, dichiarandosi comunque disponibile a portare lui la bambina all'ospedale tre volte la settimana, qualora ce ne fosse stato bisogno, e ad apportare cambiamenti nella sua vita, qualora gli fossero stati richiesti. Aveva affermato che sua madre, in perfetta salute, si era resa disponibile a prendere in affido la nipote, sostenendo che quest'ultima ce l'avrebbe fatta e che lui era cresciuto dai nonni solo perché la madre lavorava a tempo pieno. Dalla valutazione testologica era emerso un punteggio che evidenziava una consistente difficoltà di ragionamento e comunque una
“generale minimizzazione delle problematiche anche più comuni”, compresa l'esperienza del carcere, dove aveva trascorso quasi la metà della propria vita, confermando la sua tendenza, rilevata anche durante i colloqui, “a sottovalutare o a minimizzare gli aspetti problematici propri, della compagna e dell'ambiente deputato alla cura di nonché i problemi di salute della bambina stessa rispetto Per_1 alla quale egli riferisce, in maniera parzialmente contraddittoria rispetto ai dati di realtà, che sta bene e non sembra avere bisogno di cure speciali” e che “la presunta disponibilità di sua madre a prendersi cura della piccola appare fortemente strumentale a mantenere il suo sé grandioso Per_1 con la netta convinzione di gestire comunque lui la situazione, con scacco delle istituzioni”, facendo ipotizzare la presenza di “un problema psicopatologico sul versante antisociale cronicizzato, come emerge dalla sua storia di vita”, non considerando che sia sua madre che la sua compagna, a suo avviso pronte ad occuparsi della bambina, avevano di fatto interrotto l'iter valutativo presso il Centro, mostrando quantomeno una instabilità degli intenti, sicché l'eventuale ricongiungimento con la bambina sembrava rispondere più che all'interesse della minore al bisogno del di fornire a sé Per_1 un ruolo e un posto nel mondo (che non sembra mai avere avuto). Dall'osservazione del rapporto con la bambina non era emersa una preferenzialità nella relazione padre-figlia. Il padre aveva mostrato, soprattutto nella fase iniziale della interazione, un comportamento piuttosto incalzante, fisicamente intrusivo e poco rispettoso dei tempi esplorativi e delle iniziative della figlia, la quale aveva risposto ai tentativi di ricerca di prossimità da parte del padre per lo più con comportamenti di evidente evitamento, come voltare o abbassare il capo, allontanarsi fisicamente, gattonando o camminando (v. pagg. 18-20) (v. relazione del Centro Fregosi in data 6-2-2024).
11 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Il Centro Fregosi aveva concluso la sua valutazione affermando che “nel complesso, il percorso valutativo ha fatto emergere fattori di rischio consistenti in tutti gli adulti del nucleo familiare allargato che, allo stato attuale, non sembrano poter garantire un contesto di vita adeguato alle rispettive figlie e connotato da stabilità…”, con un ulteriore elemento di pregiudizio caratterizzato dall'assenza di collaborazione da parte della madre delle bambine.
All'udienza del 21.2.2024 non si era presentato nessuno dei genitori, né la nonna paterna di Per_1
Il Curatore Speciale aveva concluso chiedendo l'accertamento dello stato di abbandono delle tre minori, l'apertura di un fascicolo per l'abbinamento delle stesse a una coppia e il divieto di rapporti con genitori e parenti. Il Tutore si era associato a tali conclusioni. I difensori delle parti costituite avevano quindi ribadito le proprie conclusioni.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale per i Minorenni di Roma, all'esito della svolta istruttoria, ha evidenziato: la gravissima condizione ambientale e personale descritta dagli operatori del Servizio Sociale in occasione dell'accesso presso l'abitazione della in data 3 Parte_2 novembre 2021; la incapacità della di porre rimedio all'allontanamento dei suoi quattro Parte_2 figli dall'abitazione familiare, disposto in data 8 novembre 2021; la incapacità della donna di portare a termine il percorso di sostegno alla genitorialità predisposto in suo favore e di affrancarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti;
l'avere la continuato a fare uso di sostanze Parte_2 stupefacenti anche durante la gravidanza, tanto che la piccola era nata positiva alla cocaina, Per_1 riportando danni consistenti (ritardo psicomotorio associato a ipertonia meritevole di valutazione nel tempo), con necessità di sedute riabilitative;
la incapacità della madre di adoperarsi per riottenere il collocamento dei figli presso di sé, avendo la donna offerto quale soluzione la permanenza delle due figlie in Casa-Famiglia e il collocamento della piccola presso la nonna paterna;
l'avere Per_2 Per_1 la preso contatti con la Comunità Terapeutica solo nel mese di febbraio del 2024; le Parte_2 criticità individuate durante l'osservazione del rapporto madre-figlie(modalità di interazione caotica e disordinata); la incapacità del di porre rimedio alla oggettiva situazione di disagio Per_2 ambientale e personale in cui vivevano le figlie e , della quale egli era perfettamente a Per_2 Pt_3 conoscenza;
la interruzione delle visite alle bambine presso la Casa-Famiglia, da parte del , Per_2 per un lungo arco temporale(da aprile ad agosto 2022); le competenze genitoriali scarsamente protettive per le figlie dimostrate dal , il quale aveva addirittura proposto di trasferire le minori Per_2 in Perù; per il , la sua complessa storia di vita e la sua tendenza a minimizzare le proprie Per_1 problematiche, il suo precario stato di salute, derivante anche dalla sua pregressa esperienza di tossicodipendenza;
la sostanziale indisponibilità della nonna paterna;
la impossibilità di ipotizzare un recupero dei genitori, in ragione del lungo tempo trascorso dall'inizio del procedimento e dei plurimi interventi predisposti dal Servizio Sociale, che non avevano determinato cambiamenti compatibili con le esigenze delle minori.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice aveva quindi dichiarato lo stato di adottabilità delle Contro tre minori, disponendo l'apertura del procedimento per il collocamento delle bambine presso coppie idonee a fini adottivi e disponendo il divieto di rapporti delle minori con i familiari biologici.
Ciò posto, giova rilevare che con i due distinti gravami proposti da e da Parte_2
, entrambi gli appellanti lamentano la mancanza dei presupposti per la dichiarazione Parte_1 dello stato di abbandono delle minori, la omessa valutazione della possibilità di margini di miglioramento per il recupero della genitorialità (entrambi gli appellanti dichiarano di avere un lavoro e di godore di un alloggio adeguato), la mancata valutazione della ipotesi di un affidamento etero- familiare (in grado di appello il ha suggerito per la prima volta l'affidamento un suo zio, Per_1
), la insufficienza degli accertamenti sulle capacità genitoriali effettuati dall'ASL ERona_3
12 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
dal Centro Fregosi, peraltro in totale assenza di contraddittorio e in violazione del diritto di Pt_6 difesa degli interessati.
Ritiene questa Corte che anche alla luce degli ulteriori accertamenti svolti nel presente grado, sugli specifici punti in contestazione la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada pienamente condivisa.
Ed invero, proprio al fine di colmare la lacuna segnalata da entrambi gli appellanti in merito alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa relativamente dell'attività istruttoria svolta in primo grado, con particolare riferimento alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti effettuata dall' e dal Centro Fregosi, questa Corte, con ordinanza del 14 febbraio 2025 Parte_6 ha disposto una consulenza tecnica di ufficio, nominando quale consulente il prof. al Per_6 fine di verificare, con riferimento all'attuale situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa degli odierni appellanti e tenuto conto dei percorsi da ciascuno di loro compiuti dall'epoca della nascita dei rispettivi figli, la idoneità di e di a garantire alle Parte_1 Parte_2 rispettive figlie minori un normale sviluppo psico-fisico all'interno del contesto familiare di ciascuno dei suddetti, oltre che al fine di valutare la eventuale possibilità di recupero della genitorialità del e della mediante eventuali interventi di sostegno da attuarsi in tempi compatibili Per_1 Parte_2 con le esigenze delle bambine.
Avendo quindi la Corte proceduto all'attività istruttoria della quale gli appellanti aveva lamentato l'omesso espletamento in primo grado, i relativi motivi di appello si rivelano privi di fondamento.
Il c.t.u. in data 15 luglio 2025 ha depositato la propria relazione, svolta nel pieno rispetto delle recenti linee guida sulle valutazioni attinenti alla genitorialità, mediante la seguente metodologia psicologico-giuridica: • Analisi del fascicolo processuale;
• Due colloqui congiunti con i signori e;
• Quattro colloqui individuali con la sig.ra ; • Due Per_1 Parte_2 Parte_2 colloqui individuali con il sig. ; • Un colloquio con il sig. (zio del sig. Parte_1 ERona_3
); • Due colloqui con la sig.ra (nonna materna dei minori) di cui Parte_1 Parte_9 uno alla presenza della mediatrice culturale dott.ssa ; • Un colloquio ERona_12 con i referenti istituzionali del caso (Tutore, Curatore Speciale e Assistente Sociale); • Analisi delle risultanze psicodiagnostiche della sig.ra • Analisi delle risultanze Parte_2 psicodiagnostiche del sig. ; • Analisi delle risultanze tossicologiche del sig. . • Un Per_1 Per_1 colloquio con la coppia collocataria di e;
• Un colloquio con la coppia Pt_3 ERona_2 collocataria di . ERona_1
Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il c.t.u. ha tenuto conto della seguente documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado:
- Relazione di valutazione delle competenze genitoriali dell'ASL Controparte_5
Bambino e Adolescente U.O.C Tutela Salute Donna e dell'Età
[...] Controparte_6
a firma della dott.ssa e della dott.ssa 25.01.2023);
[...] Per_13 Per_14
- Relazione sull'andamento della minore del Gruppo appartamento ERona_1 CP_4
(25.01.2023);
[...]
- Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale Municipio V a firma della dott.ssa e Per_15 della dott.ssa Elisa Mazzanti (30.01.2023);
-Lettera di dimissione di dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (08.06.2023); ERona_1
13 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
- Valutazione della minore da parte del Dipartimento di Salute ERona_1 Controparte_7 Per_1
a firma del dott. e del dott. (24.08.2023);
[...] CP_2
- Relazione sull'andamento minore del Gruppo Appartamento ERona_1 Controparte_4
(09.09.2023);
ER
- Relazione di aggiornamento delle assistenti sociali Municipio V a firma della dott.ssa e della dott.ssa Mazzanti (12.09.2023);
ER
- Relazione di aggiornamento delle assistenti sociali Municipio V a firma della dott.ssa e della dott.ssa Mazzanti (20.11.2023);
-Valutazione del Centro “Giorgio Fregosi” a firma della dott.ssa dott.ssa dott.ssa Per_17 Per_18
dott.ssa (06.02.2024); Per_19 Per_20
- Nota di aggiornamento della CF il “Girotondo” (18.04.2024);
- Sentenza del T.M., atti di appello e provvedimenti emessi da questa Corte nel corso del giudizio di secondo grado.
Nel rispondere ai quesiti formulati da questa Corte, il consulente ha in primo luogo effettuato una sintesi complessiva della storia familiare, evidenziando che (06.09.1983; Parte_2
41enne), donna di origine venezuelana, viveva un'infanzia difficile in cui veniva esposta alla relazione disfunzionale della madre con un uomo, . Proprio quest'ultimo, durante Per_21
l'adolescenza, faceva provare la cocaina per inalazione ad che, da quel momento, non Pt_2 riusciva ad interromperne l'assunzione. Nel 2002 – al tempo 19enne - cercando di evadere Pt_2 dall'assunzione di droghe, si trasferiva a Roma. Qui, tuttavia, la donna continuava ad assumere sostanze. Nel 2004 la donna iniziava la storia con trasferendosi presso l'abitazione ERona_8 dei suoceri. Dopo qualche mese, rimaneva in dolce attesa;
tuttavia, la e Pt_2 Parte_2 il suocero non andavano d'accordo e, pertanto, all'ottavo mese di gravidanza, ella lasciava Per_ l'abitazione accedendo alla CF “Il Giaccone”. nasceva il 29 gennaio 2007 (18enne). Dopo sei mesi, circa e la neonata si ricongiungevano con il che, intanto, trovava Pt_2 Per_5 un'occupazione lavorativa e una sistemazione abitativa. Nel 2011 dall'unione nasceva anche il Per_ secondogenito, (15.06.2011; 14enne). Da lì a poco la relazione tra e si Per_10 Pt_2 interrompeva e la donna, assieme ai figli, attraversava un'instabilità economica ed abitativa fino a quando non trovava lavoro come onicotecnica, pulitrice e occupava un appartamento nel quartiere di Tiburtina. I genitori tentavano di riorganizzare la vita familiare senza coinvolgere il Tribunale: la signora raccontava di non aver recepito il mantenimento del padre che tra l'altro non incontrava molto i figli. Nel 2016/2017 la avviava la storia con , Pt_2 Parte_2 Controparte_1 uomo di origine peruviana, e dall'unione nasceva (15.08.2017; 7 anni e 9 mesi). Intanto la Pt_3 genitrice occupava un appartamento nella borgata di Tor Sapienza (Viale Giorgio Morandi 52). La relazione di coppia, però, si incrinava: l'uomo non lavorava, intraprendeva una relazione con un'altra donna e i due continuavano ad assumere cocaina insieme. Nonostante ciò, rimaneva Pt_2 in dolce attesa di (23.02.2019; 6 anni e 3 mesi). Nello stesso anno arrivava in Italia la madre Per_2 della donna, sig.ra (1951; 54enne) per poter usufruire delle cure per la Parte_9 patologia cardiaca di cui soffriva. a causa della situazione familiare, aumentava l'uso di Pt_2 sostanze. Dall'indagine socio ambientale del SS (03.11.2021) emergeva una condizione fortemente inadeguata in cui e apparivano in uno stato di trascuratezza. Le figlie più piccole, Pt_3 Per_2 Per_ quindi, dopo qualche giorno (08.11.2021) venivano inserite nella CF “il Girotondo” mentre e venivano affidati al padre. Il TM con Decreto (30.12.2021-14.12.2022) disponeva la Per_10
14 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
sospensione della responsabilità genitoriale della e del , nominava CS Parte_2 Per_2 Per_ Avv. Niccolò AS, confermava il collocamento delle minori in CF e di e al padre con Per_10 diritto di visita della genitrice in incontri protetti. Nel febbrai/marzo 2022 e Pt_2 Parte_1
(05.02.1972; 53-enne) – uomo pluripregiudicato e con un trascorso di tossicodipendenza – si conoscevano a Quarticciolo avviando una storia. Intanto alla donna veniva sospesa la responsabilità Per_ genitoriale anche su e (10-5/11-7-2022). Dall'unione con , il 2 dicembre ERona_22 Pt_1
2022, nasceva (2 anni e 6 mesi) all'ospedale Sandro Pertini. Tuttavia, il nosocomio segnalava Per_1 che la piccola risultava positiva alla cocaina: nei giorni precedenti la donna fumava una sigaretta intinta della sostanza. Dopo qualche giorno, il TM con Decreto (7/9-12-2022) disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale della e del e il collocamento Parte_2 Per_1 della minore in struttura. La bambina, quindi, veniva allontanata e il 14 dicembre 2022 accedeva alla CF “ . I genitori, dal 17 dicembre 2022, incontravano la bambina presso Controparte_4 la struttura una volta a settimana: la madre non sempre riusciva a mantenere un'attenzione e una sintonizzazione sui bisogni di appariva stanca e affatica e il padre era marginale. La relazione Per_1 tra e si incrinava e, dopo un periodo di temporanea interruzione, essi riavviavano la Pt_2 Pt_1 convivenza. intanto, incontrava settimanalmente in modalità protetta anche e Pt_2 Pt_3 Per_2 così come la nonna materna: la madre mostrava difficoltà nel cogliere i segnali emotivi della figlia più piccola e con la più grande instaurava una relazione caotica, apparendo intrusiva;
la nonna materna appariva marginale alla relazione delle nipoti con la madre. Tra l'altro la genitrice Per_ frequentava e liberamente, nonostante il provvedimento lo vietasse. La donna, intanto, Per_10 avviava dei percorsi di recupero per la tossicodipendenza – sia presso il SERD che in comunità - che, tuttavia, non riusciva a frequentare con regolarità risultando anche positiva alla cocaina. Il TM con separati Decreti (1-4/22-6-2023) disponeva l'apertura del procedimento al fine di verificare lo stato di abbandono delle minori e confermando la sospensione della responsabilità Per_2 Per_1 genitoriale dei rispettivi caregiver, nominando Tutore e proseguendo nella nomina del CS Avv. AS. e si sottoponevano alla valutazione delle competenze genitoriali presso l'ASL RM2 Pt_2 Pt_1
(25.01.2023) e dopo qualche mese diagnosticavano un ritardo psicomotorio (ICD-10 F89) e ipertonia (ICD-10 P94.1) ad (24.08.2023). Nel febbraio 2024 i genitori si sottoponevano alla Per_1 valutazione presso il centro “Giorgio Fregosi” che, però, la sig.ra non portava a termine. A Pt_2 marzo 2024 la donna accedeva ad una comunità da cui si dimetteva il mese successivo (aprile 2024). Nello stesso mese e incontravano per l'ultima volta la figlia e il TM con Sentenza Pt_2 Pt_1
(24.04.2024) dichiarava lo stato di abbandono delle minori , e la decadenza Per_2 Pt_3 Per_1 della responsabilità genitoriale del , della e del confermando la Per_2 Parte_2 Per_1 nomina del Tutore. Si disponeva il divieto di rapporti delle minori con i familiari e l'apertura del Contr procedimento per il collocamento a fini adottivi confermando l'incarico del SS di fornire ogni supporto alle minori. I genitori, allora, impugnavano la Sentenza e adivano alla CdA (26.06.2024). A settembre/ottobre 2024 la donna iniziava un percorso di recupero presso la comunità residenziale
“Citta della pieve” che, tuttavia, abbandonava a dicembre. , intanto, iniziava gli arresti Pt_1 domiciliari che sarebbero terminati a luglio 2025. Intanto da fine agosto 2024 e erano Pt_3 Per_2 Per_ collocate presso una coppia adottiva così come da dicembre 2024. , dopo aver commesso Per_1 dei reati (tra cui vendita di sostanze stupefacenti) era collocata in una comunità e viveva con Per_10 il padre, comunque in prossimità dell'abitazione della genitrice.
In risposta al primo quesito [Accerti il CTU e descriva il profilo di personalità di e di Parte_1
, con riferimento alle loro attuali condizioni personali, familiari, Parte_2 lavorative e abitative (che saranno dettagliatamente verificate e descritte in relazione a ciascuno dei suddetti soggetti, anche con riferimento ai rispettivi rapporti con le loro rispettive famiglie di origine), valutandone eventuali dipendenze, patologie o condizioni di disagio fisico o psichico, con 15 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
individuazione delle relative cause, tenuto conto anche degli eventuali percorsi da ciascuno compiuti, singolarmente e nell'ambito del rapporto di coppia, dal momento della nascita delle rispettive figlie e sino ad oggi;] il c.t.u. , relativamente alla figura materna, ha evidenziato che Parte_2
, 41 anni, è una donna con una storia di vita caratterizzata da plurime esperienze traumatiche
[...] da cui, verosimilmente, ha cercato di evadere rifugiandosi nell'assunzione di sostanze psicotrope. La signora, infatti, ha un trascorso di tossicodipendenza (prevalentemente da cocaina), ancora ad oggi in remissione solo parziale e in trattamento presso SERD territoriale. La signora ha cinque figli da tre relazioni mostrando una maniera adesiva, impulsiva e poco controllata di stare nelle relazioni. Per_ La primogenita ( ad oggi è collocata in una comunità avendo commesso un reato;
ERona_7
e erano affidati al padre mentre e erano collocate in struttura. Il Per_10 Pt_3 Per_2 funzionamento cognitivo generale della signora si colloca in una fascia media. Nonostante ciò, mostra notevoli difficoltà di calcolo e mnesiche, presumibilmente ascrivibili a segni neurocognitivi del consumo di sostanze. La signora è caratterizzata da una struttura dipendente Parte_2 di personalità che la porta ad instaurare relazioni in modo intenso e veloce, assumendo un atteggiamento passivo e sottomesso fino a rinunciare al proprio vissuto emotivo pur di rimanere nel legame sentimentale. Ella ricerca nelle relazioni delle rassicurazioni, delegando all'altro il compito di fornirle una guida e un contenimento. Il nucleo di personalità della signora sembra ruotare attorno ad una forte componente depressiva che innesca una tendenza a sperimentare, in maniera intensa e pervasiva, sensi di colpa, di vuoto interiore, inadeguatezza e fallimento. Tali vissuti, inseriti in una struttura di personalità dipendente, hanno contribuito all'assunzione di sostanze e alla conseguente prolungata tossicodipendenza, volta ad alleviare la forte sofferenza che ella si è trovata a dover fronteggiare. La dipendenza dalle sostanze e le conseguenze annesse hanno alimentato un circolo vizioso al di fuori del controllo della signora: crescente vissuto di inadeguatezza, crescente tristezza e senso di colpa, crescente coinvolgimento in eventi di vita sgradevoli, indesiderati e non programmati. La donna, ancora oggi, appare caratterizzata da impulsività e forte emotività che non sempre riesce a regolare efficacemente e che manifesta con un vissuto ansioso anche accompagnato da correlati fisici di ansia e tensione. La reattività della signora si esplica con comportamenti dissociali, anche dettati dal soddisfacimento di bisogni preminenti che hanno reso, almeno in passato, la sua vita caotica e instabile. Nel raccontarsi la signora si rappresenta come una persona impotente, passiva e con difficoltà nell'intervenire attivamente sugli eventi della propria vita. Anche in ragione delle esperienze che si è trovata ad affrontare, ella è portata a pensare che gli altri hanno intenzioni volte a danneggiarla celando aspetti persecutori. Ciò si associa ad un atteggiamento sospettoso e vigile volto ad esplorare i reali desiderata dell'altro adottando anche modalità manipolative, più o meno consapevoli, che sono finalizzate e controllare le reazioni e l'immagine che l'altro si costruisce di lei. La signora appare ipersensibile quando viene messa in discussione o sente di essere criticata reagendo con manifestazioni di disappunto che celano oppositività e tendenza ad entrare in simmetria nella relazione con l'altro. La signora, allo stato, ha riavviato il percorso al SERD e riferisce di essere in fase di assunzione non attiva. L'ultima ricaduta risalirebbe a settembre/ottobre 2024. La signora, in un primo momento della CTU, riferiva di assumere terapia psicofarmacologica consistente in neurolettico, inibitori delle risposte impulsive, ansiolitici ed ipnoinducenti, come da indicazioni del piano terapeutico della Comunità Villa Maraini. A conclusione della CTU la signora asseriva di aver sospeso in proprio il trattamento farmacologico in quanto non attualmente controllato da medico psichiatra. Ad inizio CTU la signora asseriva di lavorare come onicotecnica e pulitrice. Alla fine della CTU dichiarava di aver una nuova occupazione come barista in zona Termini con contratto a tempo parziale e determinato. Rispetto al rapporto con la famiglia d'origine la signora è legata alla madre che è convivente con lei. Tale rapporto è di tipo assai ambivalente in quanto la capacità comunicativa tra le due signore appare solo superficiale e priva di effettiva
16 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
empatia. Complessivamente il quadro psichico della signora è Parte_2 compatibile con un Disturbo di ERonalità NAS con tratti Dipendenti e Borderline. La signora riconosce solo superficialmente le proprie problematiche psicologiche e, di conseguenza, comportamentali. Ella non ha mai sentito l'esigenza di effettuare un trattamento psicologico – psicoterapeutico, persistendo in comportamenti inadeguati senza soluzione di continuità.”. Il c.t.u. ha sottolineato che la sua valutazione risulta in linea con quanto già relazionato dalla valutazione delle competenze genitoriali eseguita dall'ASL RM2 (25.01.2023) a firma delle dott.sse e Per_13
n cui si legge quanto segue: “La struttura di personalità mette in campo difese proiettive per Per_14
l'evacuazione degli affetti negativi e per la gestione dell'inconscio senso di colpa di tipo persecutorio. Co
[…] Qui di seguito indichiamo altri aspetti del funzionamento della personalità di : l'agire in modo impulsivo senza riguardo per le conseguenze delle proprie azioni;
il manipolare le emozioni degli altri per averne vantaggi;
non essere preoccupato per le conseguenze delle proprie azioni;
pensiero concreto orientato su scelte materiali che legge la realtà in modo superficiale e generico;
essere incapace di descrivere gli altri importanti in modo da far comprendere che tipo di persone siano (descrizioni bidimensionali e povere)”; “Possiamo ipotizzare che per la sig.ra molto difficile rappresentare e immaginare il mondo infantile dei suoi figli come le è piuttosto inaccessibile quello personale. Non sembra avere chiaro il ruolo del genitore fatta eccezione per i bisogni primari dei bambini. Sicuramente ella trae beneficio dai legami effettuosi con i figli ma l'instabilità comportamentale della sig.ra sembra aver reso tutto molto precario rispetto all'obiettivo di costruire una famiglia.”
Relativamente a , il prof. Roma ha così risposto: , 53 anni, è un uomo che Parte_1 Parte_1 ha una storia di vita caratterizzata da tossicodipendenza e agiti delinquenziali che hanno determinato pluridetenzioni. Egli è alla prima esperienza di paternità. Il suo funzionamento cognitivo si colloca al di sotto della media verosimilmente sia per il basso livello di scolarizzazione che per l'assunzione prolungata (e ancora non in remissione in considerazione dell'esame tossicologico su matrice cheratinica presentato dal signore durante la CTU) di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina). Il signore è caratterizzato da una personalità in cui è predominante una modalità di pensiero povera ed eccessivamente orientata alla concretezza e alla praticità con annesse difficoltà ad accedere ad un livello astrattivo e simbolico. La rappresentazione del mondo interpersonale è misera e bidimensionale, incompatibile con la possibilità di cogliere le numerose sfumature che caratterizzato le relazioni. In linea con ciò, il signore, in maniera più o meno consapevole, minimizza e nega la portata affettiva delle emozioni annesse ad eventi anche salienti. Egli appare inibito e coartato non riuscendo a riconoscere la ricchezza e la profondità che, tipicamente, caratterizza il mondo emotivo. Il signore, quando sente di non essere validato o nelle circostanze in cui avverte di essere messo in discussione, reagisce adottando modalità sfidanti e competitive che nascondono nuclei profondi di irritabilità, ostilità, sospettosità e risentimento verso l'altro (di natura proiettiva). Egli non riesce a gestire la frustrazione a cui reagisce con difficoltà nel dilazionare gli impulsi aggressivi e scarsa capacità di assumere una posizione riflessiva e critica. Nel signore si riscontrano tratti narcisistici caratterizzati da fiducia, senso di efficacia e adeguatezza che poco si coniugano con il dato di realtà e che si associano a modalità manipolative volte a trasmettere a l'altro l'idea che ha di sé. Dal punto di vista interpersonale egli si percepisce con il ruolo di colui che guida, salva e orienta l'altro. Ciò non fa altro che alimentare la rappresentazione positiva che egli nutre verso sé stesso. Il signore mostra una storia prolungata di agiti sistematici e continuativi di violazione delle norme sociali suggerendo difficoltà a dilazionare gli impulsi aggressivi, tratti dissociali, perseveranza, rigidità e noncuranza per le conseguenze delle proprie azioni. Anche in ragione della storia di vita, il sig.
sembra essersi identificato con l'immagine rimandatagli dalla società e, proprio per questo, Per_1 ha sviluppato tratti persecutori che lo portano a dubitare e diffidare delle intenzioni dell'altro a cui 17 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
attribuisce un significato peculiare. Il signore è attualmente agli arresti domiciliari che dovrebbero terminare ad inizio luglio 2025. Egli percepisce una pensione di invalidità – conseguente a problematiche cardiache – e a maggio 2025 ha smesso di percepire la NASPI. Il signore riferisce di aver interloquito con il datore di lavoro della ditta di pulizia per cui lavorava, il quale sarebbe disposto ad assumerlo nuovamente a partire da settembre 2025 per 4 ore al giorno. Il signore dichiara di non fare uso di sostanze da circa 19 anni. Tuttavia, all'esame tossicologico attraverso ricerca della matrice cheratinica del bulbo pilifero egli è risultato positivo all'assunzione di cocaina nell'ultimo mese di vita. Egli si è sottoposto, senza consultare lo Scrivente, ad ulteriore prelievo urinario in cui è risultato negativo all'assunzione cocaina. Si intende specificare che le due analisi tossicologiche indagano periodi di tempo differenti. Rispetto alla famiglia d'origine, il signore mantiene una relazione con la madre e con il compagno della stessa. Egli non ha contatti con il fratellastro – nato dall'unione della madre con un altro uomo – e sente telefonicamente la sorellastra – nata dall'unione del padre con un'altra donna. Tra i parenti prossimi il sig. riferisce di avere relazione Per_1 significativa con il ramo paterno e, nello specifico, con lo IO , la zia e la cugina Per_3 CP_9
. Complessivamente il sig. risulta caratterizzato da una condizione di Disturbo di Per_23 Per_1
ERonalità NAS con tratti Narcisistici e Antisociali, associato ad una condizione di abuso di sostanze psicotrope almeno pregressa e, dal risultato tossicologico cheratinico, ancora attiva. Compatibilmente con le scarse capacità di insight, con l'irritabilità che lo caratterizza e con la struttura narcisistica di sostegno, egli non ha mai sentito la necessità di un supporto psicologico / psicoterapeutico finalizzato al recupero o allo sviluppo di una dimensione personologica più matura.
Il c.t.u. ha evidenziato che la valutazione da lui effettuata non è difforme da quanto relazionato dall'ASL RM2 e dal Centro Fregosi: nella prima (25.01.2023) si legge che Il sig. : “Sembra Per_1 essere immerso in un mondo fatto prevalentemente di materialità dove le emozioni sono primitive e spesso dicotomiche;
mostra scarsa capacità di mentalizzare (difficoltà nel comprendere il senso del comportamento altrui e nel descrivere le persone importanti in modo povero, bidimensionali); scarso insight psicologico rispetto alle proprie motivazioni, atteggiamenti e comportamenti;
tendenza a pensare in termini concreti e a interpretare le cose in modo troppo letterale;
scarso uso delle metafore.”; nella seconda (Centro Fregosi 06.02.2024) si legge che: “Dal percorso valutativo del sig.
sono stati rintracciati alcuni fattori di rischio che influenzano la funzione genitoriale. Se da Per_1 una parte egli sembra, a parole, attivarsi dichiarandosi disponibile a modificare le proprie condizioni ed abitudini di vita a favore della piccola egli risulta di contro focalizzato più sul proprio Per_1 bisogno che non su quello della bambina, che mostra di non conoscere a livello profondo e di cui di fatto non pare essere in grado di individuare i bisogni fase-specifici. Molteplici i fattori di rischio evidenziati, di cui alcuni strutturali, come ad esempio il basso livello di istruzione, la carenza di relazioni interpersonali, la carenza di reti e di integrazione sociale, le esperienze di rifiuto subite nell'infanzia, seppur fortemente negate […], sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni. A questi si aggiungono inoltre altri fattori di rischio, quali la devianza sociale del padre che sembra averlo fortemente contagiato, il pregresso abuso di sostanze sia suo che del padre, morto di AIDS, una quota di sindrome di risarcimento e una probabile scarsa tolleranza alle frustrazioni seppure mitigata dalla manipolazione. Inoltre, si segnala come fattore di rischio la relazione difficile con la propria famiglia di origine (vedi l'assenza di relazione con il fratellastro e il compagno della madre che pure dovrebbe avergli fatto da padre) oltre alle difficoltà della minore i cui problemi clinici richiedono un grosso impegno di cura. [...]. L'autostima sembra una copertura per la reale e più profonda sensazione di non essere invece capace, adeguato e in linea con le richieste sociali da lui sempre boicottate. La volontà dichiarata di migliorarsi sembra inoltre cozzare con la sua idea grandiosa di essere assolutamente a posto e capace di poter gestire il tutto contro ogni evidenza (non si era assolutamente accorto che la compagna aveva continuato a usare le sostanze alla fine della gravidanza, oppure non 18 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
affrontava seriamente la questione degli altri figli che erano stati da lei allontanati).” Le competenze genitoriali del sig. risentono del funzionamento semplice e pratico di cui egli è caratterizzato. Per_1
Con riferimento al secondo quesito (Verifichi il c.t.u., con riferimento alla attualità e tenuto conto di tutte le suddette condizioni, la idoneità di e di a ricostituire Parte_1 Parte_2 il rapporto genitoriale con le loro rispettive figlie minori e a garantire a queste ultime un normale sviluppo psico-fisico all'interno dell'attuale contesto personale e familiare di ciascuno dei suddetti genitori;), relativamente alla madre il c.t.u. ha rilevato che “Allo stato attuale, la sig.ra Parte_2
non appare idonea a ricostituire un rapporto genitoriale stabile e funzionale con le figlie
[...] minori , e né a garantire loro un adeguato sviluppo psico-fisico. Le principali Pt_3 Per_2 Per_1 evidenze in tal senso sono: • ERistenza di criticità personali: la signora presenta una storia di tossicodipendenza ancora attiva o mal gestita, con percorsi terapeutici avviati e poi interrotti. Il ricorso alla minimizzazione, la scarsa consapevolezza dei danni arrecati ai figli e l'instabilità emotiva restano elementi ricorrenti. La genitrice, sebbene esegua un percorso al SERD, non è ancora in condizione di remissione. Le numerose ricadute, inoltre, si pongono come fattore di rischio al percorso di recupero della signora. • Difficoltà organizzative e relazionali: i ripetuti ritardi o inadempienze nei contatti con i servizi e le figlie, la gestione caotica della quotidianità e la comunicazione svalutante descritta in atti dimostrano una persistente incapacità di garantire stabilità e un clima relazionale affettivamente contenitivo. • Contesto familiare fragile: la famiglia d'origine della signora (di fatto composta solo dalla madre) non costituisce una rete di supporto affidabile per la cura delle minori. Non sono peraltro presenti elementi che indichino un cambiamento strutturale del contesto abitativo o relazionale. • Immaturità delle competenze genitoriali (si veda risposta al punto precedente). Pertanto, i fattori di rischio non sembrano risolti e per questo il parere di questo consulente è per l'inidoneità della sig.ra alla Parte_2 ripresa della funzione genitoriale. Relativamente al , a giudizio del CTU lo stesso non appare Per_1 idoneo a riallacciare il rapporto genitoriale con la figlia né a garantirle un adeguato sviluppo Per_1 psico-fisico all'interno del proprio contesto personale e familiare a causa di: • ERistenza dei tratti personologici e minimizzazione delle condotte: nonostante le dichiarazioni di cambiamento, l'uomo è risultato positivo alla cocaina e continua a negare la gravità della sua storia pregressa e delle problematiche presenti. L'atteggiamento negazionista e difensivo compromette ogni reale presa in carico del ruolo genitoriale. • Limitazioni cognitive e affettive: il pensiero concreto e la scarsa introspezione impediscono una comprensione adeguata dei bisogni evolutivi della figlia. • Assenza di un progetto genitoriale credibile: l'uomo non dimostra di aver sviluppato un reale progetto educativo
o di cura. Le motivazioni sembrano principalmente autoreferenziali, mosse da bisogni di riscatto identitario piuttosto che dalla comprensione dei bisogni della minore. • Immaturità delle competenze genitoriali (si veda risposta al punto precedente) Alla luce di quanto sopra, anche il sig. non Per_1 risulta idoneo a parere dello scrivente CTU a garantire un contesto di crescita sano per la figlia. Quanto alla coppia genitoriale nel suo insieme, a parere del c.t.u. “Nessuno dei due genitori, allo stato attuale e tenuto conto delle condizioni personali, psicologiche, relazionali e ambientali è in grado di garantire un recupero della funzione genitoriale o di assicurare alle figlie un normale sviluppo psico-fisico. Permangono significativi fattori di rischio e una forte immaturità che rende poco sicuro un ricongiungimento familiare nelle condizioni attuali.”.
Sul terzo e sul quarto quesito ( 3) Valuti il c.t.u., nella ipotesi in cui venissero riscontrate con riferimento all'attualità significative carenze in capo all'uno o all'altro genitore, se esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali da parte del e della nei Per_1 Parte_2 confronti delle rispettive figlie e, in caso affermativo, indichi quali siano gli interventi di sostegno necessari a questo fine, individuando le strutture idonee ad assicurare tali interventi, nonché i tempi
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e le modalità con i quali gli stessi dovrebbero essere eseguiti;
4) dica il c.t.u. se il tempo prevedibilmente occorrente per il recupero dei suddetti appellanti sia o non sia compatibile con le esigenze evolutive delle rispettive figlie) il c.t.u. “… non ritiene che esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali. Ciò, infatti, potrebbe avvenire attraverso una ristrutturazione personologica profonda che richiederebbe un impegno e un coinvolgimento autentico dei signori. In particolare, per la sig.ra si rileva che i percorsi terapeutici intrapresi Parte_2 risultano discontinui, spesso interrotti senza motivazioni stabili, e motivati da pressioni esterne più che da consapevolezza autonoma;
permane una mancanza di insight, nello specifico di comprensione del danno inflitto ai figli e delle cause profonde del proprio comportamento;
è documentata una adesione agli impegni con le strutture che è stata irregolare, con frequenti ritardi, assenze, giustificazioni poco attendibili, e atteggiamenti manipolatori verso gli operatori;
la valutazione delle capacità relazionali con i figli depone per relazioni sbilanciate, spesso intrusive o disorganizzate, con incapacità a riconoscere i bisogni specifici di ciascuno;
nessun intervento psicologico attivato. Per il sig. si riscontra un funzionamento cognitivo marcatamente deficitario, con Parte_1 scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità e dei danni subiti dalla figlia con un atteggiamento centrato su rivendicazioni personali, su una rappresentazione idealizzata e su un progetto genitoriale illusorio e non ancorato alla realtà; nessun intervento psicologico attivato anche rispetto alla funzione genitoriali e al rapporto diretto con la figlia che lo vedeva incapace di adeguarsi ai suoi tempi. Sebbene interventi intensivi e a lungo termine potrebbero far maturare i signori, nel presente contesto è assente una motivazione interna di recupero psicologico strutturata e salda e gli interventi già tentati non sono stati portati avanti con continuità o efficacia. I tempi di recupero, quindi, sarebbero prolungati e di fatto incompatibili con le esigenze evolutive delle minori, anche considerando la prolungata istituzionalizzazione che hanno dovuto subire. Per quanto riguarda e – figlie della sig.ra –, infatti, a causa della situazione Pt_3 ERona_2 Pt_2 familiare a cui sono state esposte hanno già trascorso oltre due anni collocate in struttura;
– Per_1 figlia dei sig.ri e – riscontrata la positività alla cocaina alla nascita è Parte_2 Per_1 stata collocata fin da subito in struttura (dal dicembre 2022 a dicembre 2024). Si specifica che la sig.ra su un piano superficiale, sembra consapevole dell'immaturità e dell'irresponsabilità Pt_2 delle condotte del passato ma non presenta un riconoscimento autentico delle proprie fragilità e delle proprie condotte. Infine, i tratti persecutori, riscontrati in entrambi i genitori, si connotano come fattori prognostici negativi alla possibilità di affidarsi alle istituzioni che sarebbero coinvolte nell'attivazione di qualsiasi percorso.”.
Con riferimento al quinto quesito ( Accerti il CTU l'esistenza di parenti stretti degli odierni appellanti idonei a prendersi cura delle minori, anche in relazione alle condizioni personali, sociali, ambientali, economiche e abitative degli stessi e ai loro rapporti con le bambine e con gli appellanti) il prof. Roma ha effettuato colloquio con lo zio del sig. , sig. , e con la madre della Per_1 ERona_3 sig.ra sig.ra , indicati dagli appellanti come figure che si sarebbero Pt_2 Parte_9 potute occupare delle minori. Dagli accertamenti svolti è emerso che (sessantenne) ERona_3
è separato, ha una figlia di 30 anni, lavora come carrozziere e recepisce una pensione di invalidità conseguente ad un incidente che ha causato l'amputazione della gamba sx. Egli, tra l'altro, pratica molta attività sportiva a livello agonistico. Il signore non ha mai conosciuto , essendo ERona_1 stata allontanata sin dalla nascita. Il signore ha dichiarato di poter fornire un supporto economico per i genitori senza, però, richiedere l'affidamento e/o una funzione genitoriale vicariante su Per_1
La sig.ra (74enne) è un'imprenditrice che gestisce un'azienda nel suo paese Parte_9
d'origine. Dal colloquio con la signora emerge una forte carenza nella funzione protettiva, una spiccata immaturità e minimizzazione dei fattori di rischio: la signora ha esposto la figlia ad una relazione con un uomo tossicodipendente che le ha fatto provare le sostanze, non si è accorta della 20 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
gravità di assunzione di sostanze della figlia e, arrivata in Italia, non è riuscita a introdurre delle risorse idonee a tutelare la figlia e le nipoti. Ella ha convissuto più di un anno con le nipoti e Pt_3
ma non ha mai conosciuto La signora non parla in italiano e gli incontri si sono Per_2 Per_1 svolti con interprete. La signora soffre di aritmia cardiaca cronica, vive con la figlia – anche se riferisce di volersi trasferire – e dichiara di necessitare di un supporto nell'eventualità in cui le nipoti venissero affidate a lei. In ragione dei limiti sopra esposti (età avanzata, problemi di salute, difficoltà linguistiche significative, assenza di un ruolo educativo adeguato e stabile nel passato), lo scrivente CTU non ritiene che la stessa possa occuparsi delle nipoti, anche in considerazione dei loro particolari bisogni evolutivi. lo scrivente CTU non ritiene che la stessa possa occuparsi delle nipoti, anche in considerazione dei loro particolari bisogni evolutivi.
Infine, con riferimento all'ultimo quesito ( 6) valuti il c.t.u. la sussistenza dell'interesse delle minori, in caso di conferma della decisione del primo giudice, al mantenimento dei rapporti con gli odierni appellanti o con altri appartenenti alle rispettive famiglie biologiche) il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che alla luce degli approfondimenti svolti e delle valutazioni provenienti dai rappresentanti istituzionali interessati e intervenuti nel caso, non si ravvisa attualmente l'interesse delle minori al mantenimento di un rapporto continuativo con i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, sig.ra (Nonna materna) e sig. (zio del sig.
[...] Parte_9 ERona_3
) in caso di conferma della sentenza dichiarativa dello stato di abbandono. Si specifica che Per_1 la nonna materna e lo zio paterno non hanno mai incontrato Il padre, la madre e la nonna Per_1 materna - per tutti gli elementi personologici e genitoriali sopra esposti (e in particolare per l'assenza di una rappresentazione autentica dei bisogni evolutivi delle bambine, che risultino non subordinati a bisogni personali, identitari o difensivi) - non sono presenti fattori di resilienza tali da renderli idonei al difficile compito di essere discretamente presenti ma non interferenti nelle vite delle minori.
Riguardo a quest'ultimo punto, giova evidenziare che dal 30 agosto 2024 e sono Pt_3 Per_2 collocate presso una coppia con la quale hanno instaurato un buon rapporto. Le piccole sono attualmente iscritte ad una scuola privata in cui si sono inserite positivamente sin dalle prime settimane. frequenta nuoto bisettimanale;
è iscritta a nuoto mono-settimanale e a Pt_3 Per_2 basket. La secondogenita ha una conformazione cranica peculiare e viene descritta come una bambina con difficoltà fonologiche e iperattiva, motivo per cui sarebbe stata sottoposta a valutazione neuropsichiatrica anche in vista dell'inizio della scuola elementare. Hanno fatto saltuari riferimenti alla famiglia d'origine, non richiedono di vedere i genitori biologici. Chiedono della sorellina. Allo stato le bambine non eseguono nessun percorso psicologico. - è collocata presso una coppia da Per_1 dicembre 2024 con cui sembrerebbe aver instaurato un buon rapporto. La piccola è descritta come una bambina curiosa, solare e socievole che inizierà la scuola a settembre 2025. a cui già dal Per_1 collocamento in struttura era stato diagnosticato ritardo psicomotorio (ICD-10 F89) e ipertonia (ICD10 P94.1), ha effettuato terapia neuropsicomotoria fino a dicembre 2024. I professionisti hanno suggerito di eseguire una valutazione avendo rilevato la persistenza di elementi critici. La coppia, tuttavia, non riscontra più la sussistenza di detti elementi critici e non esegue, allo stato, nessun percorso. La bambina non ha reminiscenze sulla famiglia d'origine. Le tre minori non incontrano i rispettivi genitori dalla sentenza del TM (24.04.2024) e allo stato necessitano di un contesto di accudimento da cui possono trarre un senso di sicurezza e continuità.
Va poi rilevato che dalle due relazioni di aggiornamento svolte dal competente Servizio Sociale nel corso del presente grado del giudizio (24 dicembre 2024 e 11 giugno 2025) è emerso che la Pt_2 ha abbandonato il percorso intrapreso per il superamento dello stato di tossicodipendenza presso
[...] il centro clinico “Via Maraini” dopo che la struttura, rimasta chiusa solo per alcuni giorni per una 21 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
disinfestazione, le aveva proposto di partecipare almeno al percorso diurno. L'operatore del Centro, dott. ha precisato che la scelta della donna è stata assunta nonostante ella fosse stata contattata Per_24 sia dal responsabile che dalla psicoterapeuta della suddetta struttura, e che si era giustificata Pt_2 dicendo che voleva abbandonare il percorso perché voleva stare con il proprio compagno. Il responsabile del Centro ha evidenziato di avere l'impressione che il compagno le remi contro e non sia collaborativo. In data 3 giugno 2025 la è stata contattata dagli Assistenti Sociali per Parte_2 un appuntamento, ma non si è presentata, mentre il , agli arresti domiciliari anch'egli Per_1 contattato dal Servizio il 10 giugno 2025, non ha risposto al telefono, ragion per cui non è stato possibile convocare i genitori per un appuntamento.
Il responsabile del Centro Villa Maraini ha riferito al S.S, che la dopo aver abbandonato, Parte_2 circa un anno prima, il percorso intrapreso non aveva più fatto rientro in quella struttura.
In entrambe le relazioni si riferisce circa i buoni rapporti e l'ottimo ambientamento delle bambine presso le famiglie collocatarie.
Le Assistenti Sociali hanno evidenziato che le problematiche dei genitori, lungi dall'essere caratterizzate da transitorietà, si siano cronicizzate e che eventuali percorsi di recupero intrapresi dai genitori si rivelerebbero in contrasto con le esigenze delle bambine, le quali sono riuscite a costruire un'appartenenza affettiva stabile e sicura con le coppie affidatarie, in grado di soddisfare pienamente i bisogni emotivi, psicologici, evolutivi, concreti e relazionali delle minori. Gli operatori del Servizio hanno infine concluso nel senso che l'eventuale ripresa dei rapporti con la famiglia di origine non solo non appare necessaria per le minori, ma rischierebbe di essere dannosa, in quanto destabilizzerebbe le bambine, confondendole e mettendo a rischio la positiva evoluzione del percorso di attaccamento già avviato.
Ritiene questa Corte che dalle risultanze appena riportate emerge la chiara ed evidente persistenza di importanti elementi pregiudizievoli per un sano sviluppo psichico dei minori in questione, relativamente alle figure genitoriali in questione. Il nucleo familiare, composto da madre e quattro figli all'epoca in cui è stato disposto il collocamento delle due minori in Casa-Famiglia, Per_2 viveva una situazione fortemente deprivata e appariva gravemente deficitario e problematico, in un quadro connotato da disordine, sporcizia e trascuratezza, che fino a quel momento aveva caratterizzato la vita delle bambine, le quali in occasione dell'accesso domiciliare del Servizio Sociale, in data 3 novembre 2021, vivevano in un'abitazione occupata abusivamente in precarie condizioni igienico-sanitarie, erano scalze, vestite con le sole magliette in stagione autunnale, si presentavano sporche e pettinate, al momento del loro collocamento in Casa-Famiglia risultavano entrambe affette da una grave forma di pediculosi, avevano poca dimestichezza con l'acqua, non erano state vaccinate e non rispettavano regole negli orari di addormentamento e di risveglio.
Stante tale allarmante contesto, appare evidente che la madre non sia stata assolutamente in grado di tutelare la prole, esponendola a una situazione di estrema precarietà e a condizioni di assoluto disagio a causa della sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Significativo, ai fini della valutazione della personalità della è il fatto che a distanza di Parte_2 circa quattro anni dal collocamento delle figlie e in una struttura extra-familiare, la Per_2 Pt_3 donna non abbia ancora provveduto a sollevarsi dal suo stato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, avendo interrotto, nel luglio del 2022 e nel 2024, i percorsi di disintossicazione già avviati ed essendo risultata positiva all'assunzione di nel gennaio del 2024, e a procurarsi Per_25 una adeguata situazione abitativa (vive ancora nell'immobile da lei abusivamente occupato) e una stabile occupazione, né abbia mai dimostrato di aver correttamente percepito le proprie responsabilità
22 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
in relazione alla grave situazione in cui per anni ha fatto vivere i propri figli, mutando il suo regime di vita, cessando di assumere sostanze stupefacenti e, soprattutto, affidandosi alle competenti strutture di sostegno e portando a termine il programma di recupero da lei già avviato presso la casa di Cura Villa Maraini, dalla quale si è allontanata nel corso della terapia di disintossicazione, senza più farvi rientro. Significativo, in particolare, risulta essere il fatto che la donna, alla quale erano stati contemporaneamente sottratti i quattro figli minori, dei quali due collocati presso il padre e due presso una Casa-Famiglia, anziché seguire un percorso di sostegno e portare a termine il programma di recupero dalla tossicodipendenza, abbia intrapreso una nuova convivenza con un uomo dal quale ha avuto la sua quinta figlia, nata positiva alla cocaina a causa del consumo di tale sostanza fatto dalla madre durante la gravidanza e successivamente, avendo intrapreso nel febbraio del 2024 un percorso di recupero per affrancarsi dalla dipendenza, lo abbia volontariamente interrotto per ritornare dal suo compagno, senza tener conto della possibilità che le sarebbe stata offerta grazie a questo percorso, di recuperare le proprie capacità genitoriali e potere eventualmente riottenere la possibilità di frequentare la prole. Va rilevato, in particolare, che dalla relazione del c.t.u. è emerso che la Pt_2 Per_2
“ (3,25), , e , quest'ultimo su richiesta, prescritti
[...] ERona_26 Pt_10 Pt_11 dallo psichiatra della comunità di Villa Maraini. Ella, tuttavia, non era presa in carico da alcun psichiatra e continuava a procurarsi i farmaci con il piano terapeutico di Villa Marini o, da quanto riferito dalla stessa, tramite conoscenze nelle farmacie che le passavano i medicinali”.
L'atteggiamento complessivamente assunto dalla rispetto alla vicenda in esame, aggravato Parte_2 anche dalla sottrazione della donna alla valutazione del Centro Fregosi, denota la tendenza della donna a sottovalutare e a sminuire le situazioni pregiudizievoli che hanno interessato la sua vita e il suo nucleo familiare, oltre che la evidente incapacità della stessa a svolgere un'adeguata funzione protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situazione emergente dagli atti non sia stata tempestivamente percepita e adeguatamente arginata dalla genitrice, a tutela dei suoi figli. Al riguardo il Centro Fregosi, nel sottolineare la mancata sottoposizione della donna alla valutazione, ha rilevato che “la non collaborazione della sig.ra rispetto Parte_2 al percorso di valutazione delle competenze genitoriali, nonostante il collocamento di tre dei cinque figli in Casa-famiglia senza di lei e l'affido degli altri due figli al padre, rende conto delle difficoltà della signora ad organizzare se stessa ed i propri impegni e costituisce un forte elemento di pregiudizio rispetto alla sua capacità di organizzarsi per rispondere adeguatamente ai bisogni dei Part suoi cinque figli”. Il c.t.u., a sua volta, ha evidenziato che “per la sig.ra Parte_2 Parte_2 si rileva che i percorsi terapeutici intrapresi risultano discontinui, spesso interrotti senza motivazioni stabili, e motivati da pressioni esterne più che da consapevolezza autonoma;
permane una mancanza di insight, nello specifico di comprensione del danno inflitto ai figli e delle cause profonde del proprio comportamento;
è documentata una adesione agli impegni con le strutture che è stata irregolare, con frequenti ritardi, assenze, giustificazioni poco attendibili, e atteggiamenti manipolatori verso gli operatori;
la valutazione delle capacità relazionali con i figli depone per relazioni sbilanciate, spesso intrusive o disorganizzate, con incapacità a riconoscere i bisogni specifici di ciascuno;
nessun intervento psicologico attivato”.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità della donna di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi dei suoi figli e di entrare in sintonia con le loro esigenze. Le carenze in lei riscontrate appaiono significative e non vi sono possibilità di recupero della capacità genitoriale della stessa in tempi compatibili con le esigenze delle sue tre figlie minori, le quali proprio in relazione ai traumi e alle privazioni subiti nella loro famiglia di origine a causa delle disfunzioni materne, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarle, ad amarle e a stimolarle. Secondo il prof. Roma, “Il funzionamento di personalità sopradescritto, in particolare la
23 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
forte emotività della signora, inficia anche le competenze genitoriali (…) a riprova di una rigidità e una perseveranza nell'estrinsecare impulsivamente condotte pregiudizievoli prive di un pensiero riflessivo e predittivo. Le competenze genitoriali della signora, pertanto, a giudizio di questo CTU risultano fortemente impoverite (…) Allo stato attuale, la sig.ra non appare idonea Parte_2
a ricostituire un rapporto genitoriale stabile e funzionale con le figlie minori , e Pt_3 Per_2 Per_1 né a garantire loro un adeguato sviluppo psico-fisico (…) il parere di questo consulente è per l'inidoneità della sig.ra alla ripresa della funzione genitoriale”. Parte_2
Questa Corte ritiene di recepire integralmente le conclusioni del consulente, in quanto fondate su approfondita indagine condotta con criterio scientifico, e su considerazioni adeguatamente argomentate sulla base delle incontestabili cognizioni tecniche del perito, trattandosi di professionista dotato di notoria esperienza nello specifico settore. Inoltre, le conclusioni del c.t.u. risultano perfettamente in linea con tutte le altre risultanze istruttorie, e in particolare con gli accertamenti svolti in primo grado dal e dal Centro Fregosi. Parte_12
Avendo il consulente di ufficio risposto esaustivamente a tutti i quesiti formulati da questa Corte e alle osservazioni dei difensori degli odierni appellanti, non si ritiene di dover procedere ad una integrazione dell'indagine peritale.
A fronte dell'inequivocabile quadro negativo emergente dal complesso degli elementi acquisiti agli atti di causa, ritiene questa Corte che le doglianze del difensore della in merito alla Parte_2 mancata osservazione delle interazioni madre-figlie siano del tutto prive di fondamento, essendo chiare e inequivocabili le gravi inadeguatezze genitoriali della odierna appellante poste a fondamento della decisione del primo giudice, e non potendo certamente la valutazione delle capacità genitoriali fondarsi, ora, a fronte delle gravi situazioni innanzi illustrate, sull'osservazione diretta del rapporto della genitrice con la prole, sia per la difficoltà di poter ripristinare, sia pure per breve tempo e a solo scopo di osservazione, una relazione ormai interrotta da circa un anno e mezzo, relativamente ad e , e di fatto mai intrapresa, relativamente alla piccola sia perché ai fini Per_2 Pt_3 Per_1 dell'espletamento del proprio incarico, il c.t.u. ha tenuto conto anche del contenuto delle relazioni delle strutture ove le tre bambine erano state collocate, contenenti le osservazioni circa gli incontri madre-figlie.
Né può ritenersi che il giudizio sulla capacità genitoriale della , così come emergente dal Parte_2 complesso delle risultanze della svolta istruttoria, potrebbe subire modifiche o variazioni in relazione al legame affettivo della donna con le figlie, né in relazione alla capacità della donna di assicurare i bisogni primari dei figli, al carattere forte della stessa e alla sua voglia di lavorare, come da lei asserito nel ricorso introduttivo, non essendo tali caratteristiche idonee a superare le significative criticità dell'appellante emerse dal complesso delle risultanze istruttorie e mai superate dall'interessata, nonostante il notevole sostegno offertole nel corso degli anni da tutte le competenti strutture coinvolte nella vicenda.
Quanto alla capacità della donna di soddisfare i bisogni primari della prole, ritiene questa Corte che dall'istruttoria svolta è chiaramente emersa la incapacità della di percepire i bisogni e di Parte_2 soddisfare le esigenze della prole.
Inoltre, nel lungo periodo trascorso dal collocamento delle figlie in Casa-Famiglia la Santa Crus, nonostante la sua giovane età e la mancanza di impegni familiari, non si è affatto preoccupata di trovarsi una stabile occupazione, continuando a svolgere solo lavori precari, peraltro mai documentati neppure riguardo alle entrate mensili che la donna ricaverebbe dalle sue prestazioni, sicché non è neppure possibile verificare se il suo reddito sarebbe effettivamente sufficiente ad assicurare il
24 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
sostentamento dei figli. Anche con riferimento alle condizioni abitative, va rilevato che la Parte_2 continua a risiedere in un immobile da lei abusivamente occupato, che è stato anche sottoposto a ristrutturazione con materiali e mobili di pregio, senza mai essersi preoccupata di reperire una sistemazione stabile e soprattutto regolare.
In definitiva, nel complesso la ha dimostrato di non essere in grado di cogliere i bisogni Parte_2 dei propri figli, di età molto diverse tra loro, e di sapervi adeguatamente far fronte con propri mezzi.
Relativamente ai sostegni offerti alla suddetta e al suo nucleo familiare, va evidenziato che dagli atti di causa emerge incontrovertibilmente che le gravi criticità emerse in occasione dell'accesso del Servizio Sociale in data 3 novembre 2021 hanno dato luogo alla predisposizione di adeguati sostegni ai minori e alla loro genitrice, senza alcun concreto risultato, avendo la donna perseverato nella consumazione di sostanze stupefacenti, anche durante il periodo di osservazione immediatamente successivo al collocamento della prole al di fuori del suo nucleo familiare, ed essendosi la stessa sottratta alla valutazione del Centro Fregosi, dalla quale sarebbe potuta scaturire una idonea terapia di sostegno alla genitorialità. Si legge, al riguardo, che i percorsi terapeutici intrapresi risultano discontinui, spesso interrotti senza motivazioni stabili, e motivati da pressioni esterne più che da consapevolezza autonoma
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situazione attuale, la capacità della odierna appellante di rispondere adeguatamente alle esigenze delle minori in questione e di offrire alle stesse un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relazione all'età e al livello di maturazione psico-affettiva delle bambine. In tal senso si è chiaramente espresso il c.t.u., il quale ha concluso nel senso che “Il funzionamento di personalità sopradescritto, in particolare la forte emotività della signora, inficia anche le competenze genitoriali (…) a riprova di una rigidità e una perseveranza nell'estrinsecare impulsivamente condotte pregiudizievoli prive di un pensiero riflessivo e predittivo. Le competenze genitoriali della signora, pertanto, a giudizio di questo CTU risultano fortemente impoverite (…) Allo stato attuale, la sig.ra non appare idonea a ricostituire un rapporto Parte_2 genitoriale stabile e funzionale con le figlie minori , e né a garantire loro un Pt_3 Per_2 Per_1 adeguato sviluppo psico-fisico (…) il parere di questo consulente è per l'inidoneità della sig.ra
[...]
alla ripresa della funzione genitoriale”. Parte_2
La situazione delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità del rientro delle tre bambine nel contesto familiare materno, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della , sia per il tempo ormai trascorso dal momento del distacco Parte_2 madre-figlie, sia per l'età (otto, sei e tre anni) e per l'attuale situazione delle minori, già collocate da circa un anno presso due coppie che da quanto emerge chiaramente dalla svolta c.t.u. e dalle relazioni del Servizio Sociale stanno offrendo loro la sicurezza, la stabilità, la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire loro.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alle indifferibili esigenze delle minori, alle esperienze dalle stesse vissute all'interno del contesto familiare di origine e alla necessità di mantenere l'attuale equilibrio lentamente raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento delle bambine all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluzione certamente non idonea a garantire un loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
25 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Va poi anche evidenziato che la non gode di alcun supporto familiare che potrebbe Parte_2 coadiuvarla in caso di ricollocamento delle minori presso di lei, essendo sua madre, con lei convivente, gravemente cardiopatica e perciò non in grado di assicurare alla figlia idoneo sostegno.
In ogni caso, emerge dagli atti che la nonna materna, la quale non si è costituita in giudizio e non ha mai chiesto l'affidamento delle minori, né si è dichiarata disposta a supportare la figlia nella cura e nell'accudimento della prole, ha dimostrato una totale inconsapevolezza della situazione della figlia e dei nipoti e una tendenza alla minimizzazione della vicenda, il che, a parere di questa Corte, non la rende assolutamente idonea a svolgere un ruolo di supporto in favore delle nipotine.
Relativamente al padre delle minori , osserva questa Corte che lo stesso non si è costituito nel Per_2 corso del presente grado del giudizio. In primo grado il suddetto aveva dimostrato un certo disinteresse per le sorti delle sue due figliolette, essendosi allontanato dall'abitazione familiare lasciando e con la madre, in precarie condizioni ambientali e in uno stato di assoluta Per_2 Pt_3 trascuratezza, e mostrandosi non eccessivamente coinvolto in occasione degli incontri in Casa- Famiglia, che peraltro aveva spesso disertato e anche interrotto a lungo, senza alcun plausibile motivo. L'uomo in primo grado aveva inoltre offerto soluzioni assolutamente non praticabili, quali il trasferimento delle minori in Perù, ove egli stesso, oppure suo padre si sarebbero potuti prendere cura di loro, in tal modo dimostrando di non aver adeguatamente percepito la gravità della situazione e il pregiudizio che un così radicale cambiamento avrebbe arrecato alle piccole.
Relativamente al , il c.t.u. ha evidenziato che: “Le competenze genitoriali del sig. Per_1 Per_1 risentono del funzionamento semplice e pratico di cui egli è caratterizzato. Dalla valutazione astratta delle capacità genitoriali (…) si rilevano difficoltà riconducibili ad una scarsa empatia, flessibilità e riflessività. Il signore, tra l'altro, sembra non tenere conto dell'impatto che alcuni fattori di rischio possono avere sulla traiettoria evolutiva di un bambino essendo centrato sul proprio senso del sé e sul soddisfacimento dei propri bisogni, più o meno inconsapevoli (…) Anche il sig. , a giudizio Per_1 dello scrivente CTU, non appare idoneo a riallacciare il rapporto genitoriale con la figlia né Per_1
a garantirle un adeguato sviluppo psico-fisico (…)”; - “Per le ragioni sopra esposte, in particolare per i limiti riscontrati nelle competenze genitoriali e nel funzionamento di personalità, lo Scrivente non ritiene che esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali.”. In sostanza, secondo la valutazione operata dal prof. Roma, il , il quale, peraltro, nel corso della svolta Per_1
c.t.u. dall'esame tricologico è risultato positivo all'uso di cannabinoidi (3 aprile 2025) e nel corso degli accertamenti peritali è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non appare assolutamente in grado di garantire un livello minimo di responsabilità genitoriale. Anche il suo precario stato di salute, l'atteggiamento assunto nei confronti della sua compagna (della quale diceva di non aver percepito l'assunzione di stupefacenti durante la gravidanza), la soluzione da lui suggerita in primo grado (di affidare la piccola alla nonna paterna, la quale non aveva mai visto la Per_1 bambina e si era dichiarata disponibile solo per non contrariare il figlio e non mettersi in urto con lui), e la soluzione individuata nel secondo grado (di affidare la bambina a un suo zio sessantenne, privo di una gamba, il quale interpellato si è dichiarato disponibile eventualmente solo a supportare il nipote, ma non ha chiesto l'affidamento della minore), confermano che il Faretra non sia assolutamente in grado di percepire la effettiva gravità della situazione e di farvi adeguatamente fronte, né, tantomeno, sia in grado di occuparsi della minore. Rilevante, al riguardo, è la valutazione fatta dal c.t.u., secondo cui il tende “a sottovalutare o a minimizzare gli aspetti problematici Per_1 propri, della compagna e dell'ambiente deputato alla cura di nonché i problemi di salute della Per_1 bambina stessa rispetto alla quale egli riferisce, in maniera parzialmente contraddittoria rispetto ai dati di realtà, che sta bene e non sembra avere bisogno di cure speciali”; “Per il sig. Parte_1 si riscontra un funzionamento cognitivo marcatamente deficitario, con scarsa consapevolezza delle 26 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
proprie responsabilità e dei danni subiti dalla figlia con un atteggiamento centrato su rivendicazioni personali, su una rappresentazione idealizzata e su un progetto genitoriale illusorio e non ancorato alla realtà; nessun intervento psicologico attivato anche rispetto alla funzione genitoriali e al rapporto diretto con la figlia che lo vedeva incapace di adeguarsi ai suoi tempi”.
Va esclusa la possibilità che la nonna paterna o lo zio paterno possano occuparsi della minore o possano coadiuvare il Faretra nella cura della minore, sia perché nessuno dei suddetti ha formulato domanda di affidamento, sia per l'età anagrafica e le condizioni di salute e di vita degli stessi.
In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista incontrovertibilmente lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice, posto che in relazione ai limiti riscontrati nelle competenze genitoriali e nel funzionamento di personalità, il c.t.u., rispondendo ad uno specifico quesito, ha escluso che esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali di entrambi gli appellanti. Ciò, infatti, potrebbe avvenire attraverso una ristrutturazione personologica profonda che richiederebbe un impegno e un coinvolgimento autentico dei signori, ma nel presente contesto, come sottolineato dal consulente, è assente una motivazione interna di recupero psicologico strutturata e salda e gli interventi già tentati non sono stati portati avanti con continuità
o efficacia. I tempi di recupero, quindi, sarebbero prolungati e di fatto incompatibili con le esigenze evolutive delle minori, anche considerando la prolungata istituzionalizzazione che hanno dovuto subire.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Non si ritiene, infine, di dover procedere all'audizione delle minori, in considerazione della loro tenerissima età (nove, sette e tre anni) e del turbamento che le stesse verrebbero a subire a causa dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla loro esperienza.
Non si ritiene, inoltre, di dover disporre il mantenimento dei rapporti delle minori con la madre biologica e, per la sola anche con il padre biologico, come richiesto in via subordinata da Per_1 entrambi gli appellanti, posto che alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, e sulla scorta delle recenti relazioni del competente Servizio Sociale, una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse delle bambine, le quali hanno ora bisogno di consolidare il percorso di attaccamento già avviato con le coppie collocatarie, senza subire confusione e destabilizzazione per effetto di una eventuale ripresa dei rapporti con la famiglia di origine. Va rilevato che le due più grandi, e , non hanno mai chiesto dei loro genitori biologici, Per_2 Pt_3 mentre la piccola non ha mai avuto alcun significativo rapporto con loro. Per_1
Gli appelli devono essere, pertanto, rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
27 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Le spese del presente grado devono essere compensare per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e della speciale rilevanza degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...]
e da con distinti ricorsi depositati il 26 giugno 2024, avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 277/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 24 aprile 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere On. dott. Massimiliano Mazzotta Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 51003/2024 e 51004/2024
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. ), padre della minore Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Riccardi, ERona_1 presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Costantino Morin n. 45
APPELLANTE nel proc n. 51003/2024 R.G.
, nata in [...] il [...] (c.f. ), madre Parte_2 C.F._2 delle minori , nata a [...] il [...], , nata a [...] il ERona_1 ERona_2
23.02.2019 e , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_3 dall'avv. Niccolò Miceli Picardi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Costantino Morin n. 45
APPELLANTE nel proc. n. 51004/2024
E
padre delle minori e Controparte_1 ERona_2 Parte_3
, non costituito in appello
[...]
, nonna paterna della minore , non costituita in appello Controparte_2 ERona_1
Avv. Avv. Niccolò AS (cod. fisc. ), in qualità di Curatore speciale delle CodiceFiscale_3 minori , nata a [...] il [...], , nata a [...] il ERona_1 ERona_2
23.02.2019 e , nata a Roma il [...], in [...] nomina Parte_3 del Tribunale per i Minorenni di Roma n. cronologico 6805/2023 e n. cronologico 6803/2023 del
1 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
22.06.2023, rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Ulpiano n. 29
SINDACO del Comune di Roma, quale Tutore provvisorio delle minori , nata a ERona_1
Roma il 02.12.2022, , nata a [...] il [...] e ERona_2 Parte_3
, nata a [...] il [...], non costituito in appello
[...]
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI
nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 277/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di abbandono delle minori , nata a ERona_1
Roma il 02.12.2022, , nata a [...] il [...] e ERona_2 Parte_3
, nata a [...] il [...]
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 277/2024 del 24 aprile 2024, ha dichiarato lo stato di abbandono delle minori , nata a [...] il [...], ERona_1 Per_2
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] Parte_3 con divieto di contatti e rapporti con i genitori e con i familiari, nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale di , di e di Parte_1 Parte_2 [...]
e ha disposto il collocamento delle suddette minori presso coppie idonee, a fini Controparte_1 adottivi. In particolare, il TMM, sulla base dell'istruttoria svolta, ha ritenuto i genitori delle minori inidonei a garantire lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico delle stesse;
ha segnalato l'incapacità dei genitori di avviare percorsi di sostegno tali da consentire l'acquisizione delle risorse necessarie all'esercizio della genitorialità, in tempi compatibili con il superiore interesse delle figlie;
ha riscontrato la mancanza di parenti idonei a farsi carico della situazione e ad offrire un adeguato sostegno ai genitori.
Avverso la pronuncia di primo grado hanno proposto impugnazione innanzi a questa Corte, Pt_1
(proc n. 51003/2024), padre di e madre delle tre
[...] ERona_1 Parte_2 minori (proc. n. 51003/2024), e i due distinti appelli, entrambi proposti in data 26 giugno 2024, sono stati riuniti con decreto del Presidente di questa Sezione in data 24 luglio 2024.
A sostegno della proposta impugnazione, gli appellanti hanno entrambi dedotto:
- l'assenza di presupposti per la declaratoria dello stato di abbandono;
- la omessa valutazione del legame affettivo padre/figlia, per il , e madre-figlie, per la Per_1
Parte_2
- la non configurabilità di condotte “abbandoniche” poste in essere dagli appellanti;
- il mancato ricorso a soluzioni alternative, quali l'affidamento etero-familiare delle minori;
2 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
- la omessa predisposizione di idonei sostegni in favore dei genitori;
- l'esistenza di una nuova “figura familiare” disponibile all'affido (lo zio paterno Per_3
);
[...]
- il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli appellanti durante l'espletamento dell'istruttoria, interamente svolta dal Servizio Sociale e dal Centro Fregosi senza alcuna partecipazione delle parti costituite in giudizio;
- La omessa valutazione dell'avvenuto miglioramento delle condizioni personali, abitative ed economiche degli appellanti;
- L'omesso espletamento di una consulenza tecnica di ufficio diretta alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti e alla individuazione di soluzioni meno drastiche di quella assunta dal primo giudice.
Il ha concluso chiedendo di: “dichiarare il non luogo a provvedere rispetto all'accertamento Per_1 dello stato di abbandono della minore , con ogni pronuncia consequenziale rispetto ad ERona_1 un progetto di graduale rientro familiare presso il padre o altro familiare ritenuto idoneo, anche all'esito della CTU, valutando l'opportunità di autorizzare il Servizio Sociale Territorialmente competente ad attivare un progetto di affidamento familiare o etero-familiare o riferito all'individuazione di una famiglia d'appoggio, che garantisca il mantenimento dei rapporti tra la minore ed il padre, in un'ottica di ricongiungimento familiare, con revoca della decadenza Contr genitoriale e della disposta apertura del procedimento autorizzando la ripresa dei rapporti padre/figlia
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione, si chiede alla Corte d'Appello adita di mantenere i rapporti del ricorrente con la figlia nell'interesse Per_1 superiore della minore a preservare il legame affettivo esistente con il padre. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di una CTU sull'intero nucleo, per l'elaborazione del migliore progetto di tutela delle minori, l'ascolto dello zio paterno , nonché l'incarico al Servizio Sociale ERona_3
Territoriale competente di svolgere un'indagine di aggiornamento socio ambientale sul ricorrente.”.
La ha chiesto di “dichiarare il non luogo a provvedere rispetto all'accertamento dello Parte_2 stato di abbandono delle minori , e , con ogni Parte_3 ERona_2 ERona_1 pronuncia consequenziale rispetto ad un progetto di graduale rientro familiare presso la mamma o altro familiare ritenuto idoneo, anche all'esito della CTU, valutando l'opportunità di autorizzare il Servizio Sociale Territorialmente competente ad attivare un progetto di affidamento etero-familiare
o una famiglia d'appoggio, che garantisca il mantenimento dei rapporti tra le minori e la sua famiglia d'origine, in un'ottica di ricongiungimento, con revoca della decadenza genitoriale e della disposta Contr apertura del procedimento autorizzando la ripresa dei rapporti madre/figli.
In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'impugnazione, si chiede alla Corte d'Appello adita di preservare nell'interesse superiore dei minori l'oggettivo e certificato legame affettivo esistente con la madre, mantenendo i rapporti della ricorrente con i suoi figli. In via istruttoria, si chiede l'ammissione di una CTU sull'intero nucleo, per l'elaborazione del migliore progetto di tutela delle minori, nonché l'incarico al Servizio Sociale Territoriale competente di svolgere un'indagine socio ambientale sulla ricorrente”.
Con decreto del Presidente di questa Sezione del 24 luglio 2024 è stata disposta la riunione degli appelli ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 14 gennaio 2025, con
3 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
assegnazione dei termini per la notifica del ricorso introduttivo e di quelli per il deposito di memorie e repliche, ed è stato disposto il deposito, a cura del Servizio Sociale competente, di una relazione aggiornata sulla situazione delle minori e dei relativi nuclei familiari;
Il Curatore Speciale delle minori si è costituito in giudizio in data 15 dicembre 2024 relativamente a entrambi gli appelli, impugnando punto per punto tutti i singoli motivi di gravame distintamente formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto, alla luce delle numerose emergenze istruttorie poste a fondamento della decisione impugnata, specificamente richiamate nella memoria di costituzione.
Non si sono costituiti in giudizio né nonna paterna di né Controparte_2 ERona_1 [...]
, padre di e di , sebbene entrambi Controparte_1 ERona_2 Parte_3 ritualmente citati dagli appellanti.
In data 24 dicembre 2024 il Servizio Sociale del V Municipio del Comune di Roma Capitale ha inviato a questa Corte la relazione aggiornata in merito alle minori in oggetto, con la quale si riferiva che: - la madre delle minori, sentita dagli operatori, aveva dichiarato di essere stata dimessa dalla struttura ove era stata accolta per i suoi problemi di tossicodipendenza, a causa di una infestazione di cimici, di essere in attesa di inserimento in altra Comunità, la “Città della Pieve” di Perugia;
- La figlia Per_ maggiore della era stata collocata in Casa-Famiglia in seguito alla Parte_2 Per_5 commissione di alcuni reati;
- il si trovava agli arresti domiciliari in virtù di misura cautelare Per_1 che a suo dire sarebbe terminata nel mese di giugno del 2025; - da indagini effettuate dal S.S. era risultato che la aveva abbandonato per sua scelta il percorso terapeutico intrapreso, Parte_2 essendo stata comunque invitata a frequentare il centro diurno durante il periodo della disinfestazione;
e nel mese di settembre 2024 erano state collocate presso una coppia, Pt_3 Per_2 con la quale avevano instaurato un legame significativo.
Il PG in data 31 dicembre 2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
All'udienza del 14 gennaio 2025 i procuratori delle parti, il Curatore e il P.G. hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 questa Corte, ritenutane la necessità ai fini della decisione, anche in ragione delle specifiche doglianze articolate dagli appellanti in merito alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa relativamente dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ha disposto una consulenza tecnica di ufficio al fine di valutare, con riferimento all'attuale situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa di ciascuno degli appellanti e tenuto conto dei percorsi da loro compiuti dall'epoca della nascita dei rispettivi figli, la idoneità di e di Parte_1 [...]
a garantire alle rispettive figlie minori un normale sviluppo psico-fisico all'interno Parte_2 del contesto familiare di ciascuno dei suddetti, oltre che al fine di valutare la eventuale possibilità di recupero della genitorialità del e della mediante eventuali interventi di sostegno Per_1 Parte_2 da attuarsi in tempi compatibili con le esigenze delle bambine. È stato nominato quale consulente il prof. il quale ha depositato la propria relazione in data 15 luglio 2025. Per_6
In data 11 giugno 2025 il Servizio Sociale ha trasmesso una relazione ulteriormente aggiornata sulle minori e sui relativi nuclei familiari, nella quale si legge che: - la convocata per un Parte_2 colloquio fissato per il 3 giugno 2025, non si era presentata, mentre il non aveva risposto alla Per_1 telefonata sull'utenza telefonica da lui fornita;
- il responsabile del Centro presso il quale la Pt_2 aveva iniziato il percorso di disintossicazione aveva detto che la donna, dopo aver abbandonato
[...] il percorso circa un anno prima, non era più tornata presso quella struttura;
- e erano Pt_3 Per_2
4 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
sempre collocate presso la stessa coppia e anche era stata collocata presso una coppia, con la Per_1 quale era subito entrata in armonia;
- l'eventuale ripresa dei rapporti tra le minori e i genitori e i parenti biologici non appariva necessaria e avrebbe potuto rivelarsi dannosa e destabilizzante per tutte le minori.
All'udienza del 9 settembre 2025 le parti hanno concluso come da verbale. Questa Corte si è quindi riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda in esame.
Il procedimento iscritto presso il Tribunale per i Minorenni di Roma al n. 2646/21 era stato aperto a tutela dei minori , nata a [...] il [...] e nato a [...] il ERona_7 Parte_4
15 giugno 2011, figli di e di , e a tutela delle minori Parte_2 ERona_8 [...]
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_3 ERona_2 figlie di e di in seguito alla richiesta Parte_2 Controparte_1 formulata dal P.M.M. sulla base di quanto riportato nella relazione del Servizio Sociale del Municipio V di Roma Capitale sulla indagine socio-ambientale effettuata il 3 novembre 2011, senza preavviso, presso l'abitazione della in Via Giorgio Morandi n. 52 di Roma, all'esito della quale, in Parte_2 data 8 novembre 2021, era stato disposto, ai sensi dell'articolo 403 c.c., il collocamento temporaneo Per_ dei minori e presso il padre, e delle minori e presso la Casa-Famiglia “Il Pt_4 Pt_3 Per_2
Girasole”.
Nella relazione del Servizio Sociale si leggeva che l'abitazione ove la viveva con i suoi Parte_2 quattro figli e con la madre, occupata abusivamente dal nucleo, si trovava in condizioni igienico- sanitarie inadeguate, con intonaci cadenti, muri scrostati una trave pendente dal soffitto, pavimenti sporchi con residui di cibo, un pannolino sporco per terra, cumuli di panni sporchi da lavare che non permettevano neppure di aprire le porte, indumenti su tavoli, sedie e mobili, letti disfatti, disordine e sporcizia dappertutto. Le minori e erano in casa con la nonna materna, che aveva avuto Per_9 Per_2 tre infarti e non parlava italiano, le due bambine indossavano solo la maglietta ed erano scalze, Per_ sporche e spettinate. La minore aveva raccontato agli operatori del Servizio Sociale che suo padre, era andato via di casa e viveva con un'altra donna, mentre sua Controparte_1 madre, , era al lavoro, come domestica, non stava bene e faceva uso di Parte_2 Per_ sostanze stupefacenti. aveva detto di non frequentare la scuola e di non seguire alcun corso di formazione, e di trascorrere molto tempo presso la famiglia del suo fidanzato, mentre suo fratello trascorreva una settimana con il padre e una con la madre. Pt_4
Su ricorso del P.M.M. del 17 novembre 2021, in data 30 dicembre 2021 il Tribunale per i minorenni di Roma disponeva la sospensione del e della dalla responsabilità genitoriale sulle Per_2 Parte_2 loro figlie minori e ), nominava quale curatore speciale delle stesse l'avv. Niccolò Per_2 Pt_3 Per_ AS e quale Tutore il Sindaco di Roma, confermava il collocamento di e presso il padre Pt_4
e delle minori e presso la Casa-Famiglia “ il Girasole” , disponendo che a cura del Pt_3 Per_2 competente Servizio Sociale si provvedesse ad assicurare un sostegno ai minori e a regolamentare le visite dei genitori, e che a cura dei Servizi Specialistici dell'ASL si provvedesse all'avvio dei minori a una valutazione da parte del oltre che alla valutazione delle capacità genitoriali dei Pt_5 genitori e all'accertamento di eventuali dipendenze degli stessi.
5 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Dalla relazione del 3 gennaio 2022 della Casa-Famiglia “Il Girasole” emergeva che: - all'ingresso nella struttura e erano “visibilmente sporche, trasandate e affette da grave pediculosi”; Pt_3 Per_2
- la cura per la pediculosi era durata circa due mesi;
- le bambine avevano scarsa dimestichezza con l'acqua, si addormentavano a tarda ora e si svegliavano al mattino molto tardi;
- le stesse non erano munite dei certificati delle vaccinazioni e la madre aveva riferito che non erano state sottoposte a vaccinazioni;
- la madre si recava in visita presso la struttura, presentava un interesse spontaneo e autentico nei confronti delle figlie, ma evidenziava chiare difficoltà nel cogliere e nell'interpretare i segnali emotivi della più piccola e di strutturare con lei una relazione coinvolgente dal punto di vista emotivo, mentre nei confronti della più grande mostrava la tendenza a interagire con modalità eccessivamente caotiche e rumorose;
- il si era recato in visita dalle minori soltanto due volte, Per_2 adducendo problemi di lavoro;
egli aveva dimostrato un'interazione piuttosto caotica con le bambine, iniziando contemporaneamente tante attività, senza portarne nessuna a compimento.
Nella successiva relazione di aggiornamento, i Servizi Sociali riferivano che la era giunta Parte_2 in Italia dal Sud America ormai diciottenne, aveva iniziato da ragazza a fare uso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina), smettendo durante la sua relazione con il ma Per_5 ripretendendo l'assunzione di cocaina durante la relazione con il;
la madre della Per_2 Parte_2 si era trasferita in Italia per aiutare la figlia nella gestione della prole;
la fino al 9 settembre Parte_2
2022 non si era ancora recata al SERD, dicendo di aver contratto il COVID;
il aveva riferito Per_2 che la donna prima di riprendere l'uso degli stupefacenti era premurosa e attenta con i figli;
la Per_ condizione di e di era buona e la aveva un buon rapporto con la nuova Pt_4 Parte_2 compagna del Per_5
Alla udienza del 2 marzo 2022 la ammetteva di fare uso di sostanze stupefacenti (cocaina) Parte_2 con il , dichiarando “era la cosa che ci univa”; il aveva dichiarato di essersi allontanato Per_2 Per_2 dall'abitazione della compagna nel 2021 e di non fare uso di sostanze stupefacenti, di lavorare nel campo dell'edilizia e di avere altre due figlie (di 9 e di 17 anni) che vivevano in Sardegna con la madre.
Alla successiva udienza del 20 aprile 2022 il dichiarava di non essere a conoscenza dello Per_5 stile di vita della e di essere disposto a fare le analisi al SERD e a tenere con sé e con la Parte_2 Per_ sua nuova compagna i due figli avuti con la . Nel corso della stessa udienza, riferiva Parte_2 di avere il sospetto che il nuovo compagno della madre facesse uso di stupefacenti e di aver visto la madre, in stato di depressione, che usciva per andare ad acquistare la droga che poi consumava in bagno.
Con decreto del 10 maggio 2022 il TMM disponeva la sospensione della anche dalla Parte_2 responsabilità genitoriale su e affidati in via esclusiva al padre, ERona_7 Parte_4 sollecitando l'avvio della valutazione dei minori presso il la valutazione della competenze Pt_5 genitoriali degli interessati e l'avvio della preso il SERD. Con lo stesso provvedimento Parte_2 veniva disposto l'avvio dell'educativa domiciliare in favore di e la predisposizione di incontri Pt_4 protetti madre-figli.
Con relazione di aggiornamento depositata nel settembre del 2022, il Servizio Sociale del V Municipio evidenziava che la aveva trovato lavoro come domestica a ore, percepiva il Parte_2 Per_ reddito di cittadinanza e aveva ristrutturato l'appartamento da lei occupato, frequentava e Per_10 Per_ con un educatore;
il era in grado di contenere la figlia e i due ragazzi non Per_5 Per_5 venivano più notati in orari notturni nel quartiere;
le insegnanti di avevano segnalato che dopo Pt_4
l'allontanamento dalla madre e dalla sorella il ragazzo si mostrava più irrequieto e irascibile. Il
6 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Per_ Servizio Sociale concludeva chiedendo di valutare l'opportunità di mantenere il collocamento di e di presso il padre e di far rientrare e presso la madre, ma a condizione del Pt_4 Pt_3 Per_2 venir meno della dipendenza di quest'ultima dall'assunzione di stupefacenti. Il SERD dell' Parte_6
2 aveva segnalato al Servizio Sociale che la aveva disatteso l'appuntamento dell'8 luglio
[...] Parte_2
2022, dicendo che si sarebbe trattenuta fuori Roma fino al 21 luglio 2022, ragion per cui il percorso era stato considerato interrotto. Dalla relazione degli operatori del Servizio domiciliare per i minori era inoltre emerso che la era in stato di gravidanza al V mese, avendo concepito Per_5 Parte_2 il nascituro con un nuovo compagno, e che gli incontri madre-figli erano molto affettuosi.
Alla udienza del 5 ottobre 2022 l'Assistente Sociale dichiarava che il non si era presentato al Per_2
Servizio e non era andato al SERD, interrompendo anche le visite alle figlie in Casa-Famiglia per un asserito periodo di crisi;
che il Servizio SISMIF era stato interrotto perché gli interessati avevano eluso gli appuntamenti;
che la non era più andata al SERD perché in gravidanza con Parte_2 minacce di aborto.
La Casa-Famiglia aveva poi comunicato che e godevano di buona salute, che il Pt_3 Per_2
aveva interrotto le visite da aprile 2022 fino al 15 agosto 2022, che la madre spesso arrivava Per_2 in ritardo, che i genitori non erano in grado di interpretare i segnali della figlie, portavano tanti regali, ma senza regole;
che la madre si irritava alle richieste delle figlie, soprattutto di e dopo Per_2 un'ora di frequentazione era sfinita;
che piangeva e si lamentava quando non riusciva a carpire Pt_3
l'attenzione della genitrice, focalizzata prevalentemente su Per_2
L'Ospedale Sandro Pertini di Roma segnalava al TMM che in data 2 dicembre 2022 la Parte_2 aveva partorito risultata alla nascita positiva alla cocaina;
che nell'occasione, la madre ERona_1 aveva dichiarato al personale sanitario di aver fatto uso di cocaina pochi giorni prima del parto e di averla consumata solo un'altra volta durante la gravidanza;
che il padre della neonata, , Parte_1 aveva dichiarato di aver fatto in passato consumo di stupefacenti ma di essersene allontanato, di percepire il reddito di cittadinanza e una pensione di invalidità e di essere disposto a prendersi cura della neonata con l'aiuto della sua ex compagna o di sua madre, residente in [...].
Sulla base di quest'ultima segnalazione, in data 7 dicembre 2022 il PMM chiedeva di estendere il procedimento di volontaria giurisdizione a tutela anche della minore e di aprire il ERona_1 procedimento ex articolo 8 l. 184/83 per le minori . Per_2
Con decreto del 7 dicembre 2022 il TMM disponeva il collocamento della minore , ERona_1 dopo le dimissioni dall'Ospedale, presso una Casa-Famiglia e la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della e del , relativamente alla figlia minore Parte_2 Per_1 ERona_1 nominava quale Curatore Speciale l'avv. Niccolò AS e quale tutore il Sindaco di Roma, disponendo che l' di Roma procedesse alla valutazione delle capacità genitoriale anche relativamente a Pt_6
e che il competente Servizio Sociale svolgesse un'indagine socio-ambientale sul tenore Parte_1 di vita del . Per_1
La relazione dell' in data 16 dicembre 2022 Parte_7 evidenziava che la era stata nuovamente presa in carico dal SERD, che la donna, sebbene Parte_2 risultata negativa ai controlli urinari effettuati, si era sempre presentata in ritardo agli appuntamenti e aveva effettuato due soli colloqui con la psicologa. Relativamente alla valutazione del , l'ASL Per_2 metteva in rilievo la tendenza dell'uomo ad addossare alla ex compagna le responsabilità dell'accaduto, il ricorso a falsità per il controllo di realtà e relazioni, la mancanza di “insight”, la impulsività, la incapacità di tenere in mente la storia dello sviluppo dele figlie: Relativamente alla la valutazione dell'ASL ne metteva in rilievo il profondo senso di sfiducia rispetto alle Parte_2
7 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
competenze cognitive in suo possesso, il sentimento di appartenenza a un mondo caratterizzato da marginalità sociale, l'uso di comportamenti manipolatori e menzogneri, un legame affettivo significativo con le figlie e al tempo stesso la mancata percezione del ruolo di genitore, fatta eccezione per i bisogni primari. Con riferimento al , la relazione dell'ASL metteva in luce il fatto che lo Per_1 stesso sin da minorenne aveva iniziato a commettere piccoli furti, tanto da essere stato arrestato già a quattordici anni, beneficiando poi del perdono giudiziale. Nel 2000 egli aveva iniziato a consumare eroina e cocaina, commettendo numerosi reati (furti e rapine) per procurarsi lo stupefacente. Nel 2010, in occasione di un ricovero ospedaliero, gli era stata diagnosticata una severa endocardite aggravata dall'uso di stupefacenti, e per questo motivo aveva subito un intervento chirurgico per la sostituzione della valvola e percepiva la pensione di invalidità. In carcere l'uomo aveva conseguito la licenza media. La valutazione dell'ASL evidenziava la difficoltà del Faretra di comprendere il significato delle domande postegli, la scarsa capacità di mentalizzare, lo scarso “insight” psicologico rispetto alle proprie motivazioni, la tendenza a interpretare le cose in modo troppo letterale, la tendenza a riconoscersi in un mondo caratterizzato da marginalità sociale.
Nella relazione del 30 gennaio 2023 il Servizio Sociale manifestava perplessità in ordine alla relazione del con la sua ex compagna e segnalava che la nonna paterna di era apparsa Per_1 Per_1 scarsamente autentica nel dichiarare di volersi prendere cura della nipotina precisando, tuttavia, “lo faccio per mio figlio”, “alla mia età”, il che evidenziava che la sua disponibilità era indotta dal figlio. Il Servizio evidenziava inoltre che la donna percepiva una pensione di € 510,00 e versava un canone di locazione di € 430,00 al mese;
che il suo attuale compagno, imbianchino, percepiva un reddito di
€ 1.500,00 al mese;
che la casa ove ella viveva con il compagno e con il figlio avuto da questa relazione era composta da due vani;
che la nonna e il compagno erano anziani (67 e 69 anni); che il Faretra al Servizio Sociale aveva dichiarato di poter aiutare economicamente sua madre per le spese relative alla minore, avendo egli disponibilità di danaro “grazie ai furti che ho fatto”.
Nella relazione della ove la piccola era stata collocata, si Controparte_4 Per_1 evidenziava che i genitori della minore erano stati sempre presenti agli incontri dimostrandosi collaborativi;
che Il mostrava qualche difficoltà nel maneggiare la piccola;
che la madre nel Per_1 cullare la figlioletta si muoveva a scatti e con un certo nervosismo.
Alla udienza del 1° febbraio 2023 l'Assistente Sociale del V Municipio confermava le proprie perplessità in ordine all'affidamento della piccola alla nonna paterna;
lo psicologo della Casa- Per_1
Famiglia confermava l'esistenza di una certa fragilità della genitrice e di una modalità prudente del padre di prendere in braccio la minore. Il dichiarava di essere invalido e di essere rimasto in Per_1 carcere per circa venti anni, di aver assunto sostanze stupefacenti fino all'età di diciassette anni e di aver smesso quando era entrato in prigione, di percepire una pensione di invalidità di € 300,00 al mese, di aver intrapreso un percorso al SERD, di fidarsi della madre della minore e di ritenere che la piccola potesse stare con la nonna paterna, ma anche con il padre o con la madre.
In data 31 marzo 2023 il P.M.M chiedeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono per la minore e con decreti dell'11 aprile e del 22 giugno 2023 il Tribunale ERona_1 per i Minorenni di Roma disponeva in tal senso per e e per ERona_2 Pt_3 ERona_1 confermando la nomina del Curatore Speciale e il collocamento di tutte le minori in Casa-famiglia.
La Casa-Famiglia Il Girotondo, nella relazione del 13 giugno 2023 riferiva che le due minori Per_2 avevano terminato il ciclo dei vaccini;
che i genitori erano irregolari nelle visite;
che la madre aveva con le bambine un'interazione caotica e disordinata e uno stile rumoroso intrusivo ed energico e con un tono verbale derisorio e rigido;
che il padre aveva modalità scarsamente interattive e Per_2
8 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
mostrava difficoltà nel cogliere i segnali delle bambine, apparendo impaziente, frettoloso e poco interessato. Veniva pertanto consigliato il collocamento delle minori in ambiente familiare.
La relazione della evidenziava un ritardo psicomotorio e una Controparte_4 ipertonia della minore, nonché una certa irrequietezza durante il giorno e in fase di addormentamento, precisando, poi, che la aveva iniziato le visite dal 17 dicembre 2022, ma appariva sempre Parte_2 stanca, stravolta e affaticata, e che la donna iniziava gli incontri con tensione, per poi placarsi, non sempre mostrava attenzione e capacità di sincronizzarsi sui bisogni della minore, i suoi movimenti erano rigidi e a scatti.
Alla udienza del 20 settembre 2023 veniva disposta la riunione del giudizio n. 46/23/AB al n. 122/61/AB.
La nel corso dell'udienza dichiarava di abitare con sua madre nell'appartamento da lei Parte_2 occupato abusivamente, dove da qualche settimana era rientrato anche il , il qaule se ne era Per_1 allontanato subito dopo a nascita della piccola di lavorare autonomamente quale onicotecnica Per_1
e presso un bar per sostituzioni;
di essere consapevole della necessità di dover svolgere un percorso in comunità per superare la sua dipendenza da stupefacenti. Il confermava di essersi Per_1 nuovamente trasferito presso l'abitazione della dichiarando di non essersi accorto che Parte_2 quest'ultima faceva uso di stupefacenti durante la gravidanza e chiedendo di affidare la piccola Per_1 alla nonna paterna, in Aprilia. La nonna paterna dichiarava di non aver mai visto sua nipote, pur confermando di essere disposta ad occuparsene.
Nel corso della stessa udienza veniva disposto l'avvio dei genitori al SERD e di tutte le parti al Centro Fregosi per una valutazione delle capacità genitoriali e delle competenze vicarie della nonna.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 20 novembre 2023 emergeva che:
Per_
- il aveva accusato il di aver avuto una colluttazione con sua figlia e di continuare Per_2 Per_1
a svolgere attività di spaccio;
lo stesso e la sua compagna temevano le reazioni del , Per_2 Per_1 nella ipotesi in cui le due minori fossero state affidate a loro, sicché proponeva di trasferire e Pt_3 in Perù con sé, o di collocarle sempre in Perù, ma presso il nonno paterno. Per_2
- il aveva dichiarato che si era trasferito in Via Morandi, presso la ma continuava Per_1 Parte_2 ad appoggiarsi alla sua ex compagna, presso l'immobile di Via del Quarticciolo, per il qaule continuava a sopportare le spese di locazione e delle utenze;
- l'appartamento della era stato ristrutturato con materiali e mobili di pregio;
Parte_2
- la nonna paterna viveva ad Aprilia con il suo compagno e con il figlio nato nel ERona_11
1993, il quale aveva conseguito il diploma dell'Istituto Alberghiero e svolgeva lavori saltuari;
il ragazzo aveva dichiarato agli operatori di non potersi occupare della nipotina, avendo intenzione di lasciare la casa dei genitori per andare a vivere da solo;
la nonna paterna aveva detto di non essere munita di patente e il compagno di non poter accompagnare la piccola per le terapie, essendo impegnato per motivi di lavoro;
agli stessi operatori la nonna paterna aveva dichiarato di non potersi tirare indietro rispetto alla dichiarata sua disponibilità a occuparsi della nipotina, per non avere problemi con il figlio . Pt_1
All'udienza del 22 novembre 2023 la nonna paterna smentiva quanto riferito dai Servizi Sociali in ordine alla sua disponibilità “indotta” a prendersi cura della minore. Nella stessa occasione il compagno della nonna dichiarava di essere disponibile ad accompagnare la piccola per le terapie.
9 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Il SERD della riferiva che aveva preso contatti con la il 17 ottobre 2023; Parte_6 Parte_2 che i controlli urinari effettuati fino al 29 gennaio 2024 erano risultati positivi alla cocaina;
che la donna si era assentata dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 per motivi di salute non documentati;
che la si era mostrata “scarsamente collaborativa, non sempre educata con gli operatori Parte_2 del Servizio, assumendo comportamenti poco consoni al contesto, dimostrando scarsa consapevolezza della propria condizione”; che i controlli effettuati sul Faretra erano invece risultati negativi.
Il Centro Fregosi, nella valutazione effettuata sulla base di colloqui e somministrazione di test eseguiti da psicologi e da psicoterapeuti, evidenziava quanto segue: relativamente alla dalla somministrazione dei test erano emersi punteggi significativi Parte_2 nella dimensione Ossessivo-compulsiva, un elevato punteggio relativo alla dimensione della Depressione e, ai limiti del rilievo clinico, segni generali di ansia (quali nervosismo, tensione, tremori) e di ideazione paranoidea , con una modalità disturbata di pensiero proiettivo, ostilità, sospetto, grandiosità, coerenti con quanto emerso nel corso dei due colloqui relativamente al riferito stato di “confusione mentale” e la difficoltà nel ricordare le cose. Non era stata invece effettuata l'osservazione delle interazioni tra la madre e le figlie in quanto la aveva interrotto il Parte_2 percorso valutativo non presentandosi agli appuntamenti, sicché il Centro aveva concluso nel senso che “la non collaborazione della sig.ra rispetto al percorso di valutazione delle Parte_2 competenze genitoriali, nonostante il collocamento di tre dei cinque figli in Casa-famiglia senza di lei e l'affido degli altri due figli al padre, rende conto delle difficoltà della signora ad organizzare se stessa ed i propri impegni e costituisce un forte elemento di pregiudizio rispetto alla sua capacità di organizzarsi per rispondere adeguatamente ai bisogni dei suoi cinque figli” (v. pagg.
2-5 della relazione); relativamente al , dal complesso dei colloqui, “…è emerso un modello di genitorialità Per_2 disimpegnato ed intermittente, delegante alla figura femminile e più orientato a mantenere un legame affettivo con i figli che non a garantire loro una relazione costante nella quotidianità, stabile, strutturante e comprendente anche le aree di cure materiali e di gestione delle regole (la scuola, la disciplina, ecc.), oltre a quelle di divertimento”; lo stesso aveva ammesso di avere provato in passato sostanze (marijuana e cocaina) ma “sporadicamente e in occasioni sociali” ma aveva escluso di avere assunto sostanze dal settembre 2021, quando era avvenuto il collocamento delle figlie in casafamiglia, Part dichiarandosi comunque disponibile ad effettuare il percorso al D, avendo riottenuto il passaporto. Dalla somministrazione dei test, sono emerse scale con punteggio più elevato (sia pure inferiore al livello clinico) nel campo della Ossessività e della Depressione e, nel complesso, sono stati rilevati
“importanti fattori di rischio per l'esercizio delle competenze genitoriali nei confronti delle minori quali la tendenza all'evitamento delle situazioni spiacevoli senza valutare le conseguenze delle proprie azioni, una deresponsabilizzazione personale rispetto agli eventi, una minimizzazione del grave contesto di incuria nel quale il signore ha lasciato che vivessero le figlie…”con una reiterazione della transizione alla coppia e alla genitorialità “repentina e guidata dal momento contingente, attuata anche con la sua attuale relazione e nuova paternità, nonostante il collocamento di e in Casa famiglia, che rende difficile avere garanzie sulla stabilità nel tempo delle Pt_3 Per_2 sue condizioni di vita…” (v. pagg. 5-10). L'osservazione, poi, del rapporto con le figlie ha evidenziato, al di là del legame affettivo reciproco, la passività e la difficoltà di fornire alle figlie un contesto prevedibile (“al clima emotivo positivo ha, per lo più, contribuito la figlia , mentre Per_2 il sig. ha mostrato un'emotività piuttosto piatta”), delegando loro la gestione delle Parte_3 interazioni, con conseguente fattore di rischio per le minori (v. pagg. 20-24);
10 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
quanto alla , nonna paterna di la stessa aveva effettuato un unico colloquio, e CP_2 Per_1 successivamente aveva contattato il Centro riferendo di non poter realizzare i colloqui successivi per tutto il mese di dicembre perché impossibilitata, dovendosi occupare della “madre disabile”. Invitata a chiarire se avesse avanzato richiesta di affido della nipote, aveva risposto “boh” e aveva dichiarato di non avere incontrato la bambina in casa-famiglia perché doveva occuparsi della propria madre e comunque nel timore di affezionarsi alla nipote ove fosse ritenuta non idonea (“se in caso me la danno, poi ci vado a vedere la bambina, perché no?”). Aveva affermato di avere appreso le notizie sullo stato di salute della bambina in udienza, aggiungendo che, non avendo la patente, avrebbe potuto essere il suo compagno ad accompagnarla, riservandosi di operare delle migliorie in casa per dare uno spazio adeguato alla bambina eventualmente per il futuro (“ma non è che posso fa le cose prima…quando arriverà il momento…per una casa ci vogliono mesi, anni”). La stessa non era riuscita nemmeno a ricordare con precisione i periodi di carcerazione del figlio (indicandoli inizialmente in “3-4 anni” in luogo dei circa venti anni effettivi), ammettendo poi di avere fatto confusione con le date e di non ricordare che il figlio aveva iniziato a commettere reati già all'età di 14 anni (“l'ho proprio rimosso non me lo ricordavo”), sfilandosi comunque da ogni responsabilità (“io ho fatto la mamma normale, ma il DNA l'ha portato a fare questo”) ed attribuendo le ragioni dei comportamenti delinquenziali del figlio unicamente all'ex marito, padre del , conformemente Per_1 alla deresponsabilizzazione mostrata anche rispetto alla minore (v. pagg. 16-18); il Faretra aveva dichiarato di essere certo che la aveva capito lo sbaglio fatto e non si era Parte_2 più drogata, si era mostrato dubbioso circa i reali bisogni riabilitativi della bambina che a suo Per_1 avviso “sta benissimo e corre già”, dichiarandosi comunque disponibile a portare lui la bambina all'ospedale tre volte la settimana, qualora ce ne fosse stato bisogno, e ad apportare cambiamenti nella sua vita, qualora gli fossero stati richiesti. Aveva affermato che sua madre, in perfetta salute, si era resa disponibile a prendere in affido la nipote, sostenendo che quest'ultima ce l'avrebbe fatta e che lui era cresciuto dai nonni solo perché la madre lavorava a tempo pieno. Dalla valutazione testologica era emerso un punteggio che evidenziava una consistente difficoltà di ragionamento e comunque una
“generale minimizzazione delle problematiche anche più comuni”, compresa l'esperienza del carcere, dove aveva trascorso quasi la metà della propria vita, confermando la sua tendenza, rilevata anche durante i colloqui, “a sottovalutare o a minimizzare gli aspetti problematici propri, della compagna e dell'ambiente deputato alla cura di nonché i problemi di salute della bambina stessa rispetto Per_1 alla quale egli riferisce, in maniera parzialmente contraddittoria rispetto ai dati di realtà, che sta bene e non sembra avere bisogno di cure speciali” e che “la presunta disponibilità di sua madre a prendersi cura della piccola appare fortemente strumentale a mantenere il suo sé grandioso Per_1 con la netta convinzione di gestire comunque lui la situazione, con scacco delle istituzioni”, facendo ipotizzare la presenza di “un problema psicopatologico sul versante antisociale cronicizzato, come emerge dalla sua storia di vita”, non considerando che sia sua madre che la sua compagna, a suo avviso pronte ad occuparsi della bambina, avevano di fatto interrotto l'iter valutativo presso il Centro, mostrando quantomeno una instabilità degli intenti, sicché l'eventuale ricongiungimento con la bambina sembrava rispondere più che all'interesse della minore al bisogno del di fornire a sé Per_1 un ruolo e un posto nel mondo (che non sembra mai avere avuto). Dall'osservazione del rapporto con la bambina non era emersa una preferenzialità nella relazione padre-figlia. Il padre aveva mostrato, soprattutto nella fase iniziale della interazione, un comportamento piuttosto incalzante, fisicamente intrusivo e poco rispettoso dei tempi esplorativi e delle iniziative della figlia, la quale aveva risposto ai tentativi di ricerca di prossimità da parte del padre per lo più con comportamenti di evidente evitamento, come voltare o abbassare il capo, allontanarsi fisicamente, gattonando o camminando (v. pagg. 18-20) (v. relazione del Centro Fregosi in data 6-2-2024).
11 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Il Centro Fregosi aveva concluso la sua valutazione affermando che “nel complesso, il percorso valutativo ha fatto emergere fattori di rischio consistenti in tutti gli adulti del nucleo familiare allargato che, allo stato attuale, non sembrano poter garantire un contesto di vita adeguato alle rispettive figlie e connotato da stabilità…”, con un ulteriore elemento di pregiudizio caratterizzato dall'assenza di collaborazione da parte della madre delle bambine.
All'udienza del 21.2.2024 non si era presentato nessuno dei genitori, né la nonna paterna di Per_1
Il Curatore Speciale aveva concluso chiedendo l'accertamento dello stato di abbandono delle tre minori, l'apertura di un fascicolo per l'abbinamento delle stesse a una coppia e il divieto di rapporti con genitori e parenti. Il Tutore si era associato a tali conclusioni. I difensori delle parti costituite avevano quindi ribadito le proprie conclusioni.
Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale per i Minorenni di Roma, all'esito della svolta istruttoria, ha evidenziato: la gravissima condizione ambientale e personale descritta dagli operatori del Servizio Sociale in occasione dell'accesso presso l'abitazione della in data 3 Parte_2 novembre 2021; la incapacità della di porre rimedio all'allontanamento dei suoi quattro Parte_2 figli dall'abitazione familiare, disposto in data 8 novembre 2021; la incapacità della donna di portare a termine il percorso di sostegno alla genitorialità predisposto in suo favore e di affrancarsi dalla dipendenza da sostanze stupefacenti;
l'avere la continuato a fare uso di sostanze Parte_2 stupefacenti anche durante la gravidanza, tanto che la piccola era nata positiva alla cocaina, Per_1 riportando danni consistenti (ritardo psicomotorio associato a ipertonia meritevole di valutazione nel tempo), con necessità di sedute riabilitative;
la incapacità della madre di adoperarsi per riottenere il collocamento dei figli presso di sé, avendo la donna offerto quale soluzione la permanenza delle due figlie in Casa-Famiglia e il collocamento della piccola presso la nonna paterna;
l'avere Per_2 Per_1 la preso contatti con la Comunità Terapeutica solo nel mese di febbraio del 2024; le Parte_2 criticità individuate durante l'osservazione del rapporto madre-figlie(modalità di interazione caotica e disordinata); la incapacità del di porre rimedio alla oggettiva situazione di disagio Per_2 ambientale e personale in cui vivevano le figlie e , della quale egli era perfettamente a Per_2 Pt_3 conoscenza;
la interruzione delle visite alle bambine presso la Casa-Famiglia, da parte del , Per_2 per un lungo arco temporale(da aprile ad agosto 2022); le competenze genitoriali scarsamente protettive per le figlie dimostrate dal , il quale aveva addirittura proposto di trasferire le minori Per_2 in Perù; per il , la sua complessa storia di vita e la sua tendenza a minimizzare le proprie Per_1 problematiche, il suo precario stato di salute, derivante anche dalla sua pregressa esperienza di tossicodipendenza;
la sostanziale indisponibilità della nonna paterna;
la impossibilità di ipotizzare un recupero dei genitori, in ragione del lungo tempo trascorso dall'inizio del procedimento e dei plurimi interventi predisposti dal Servizio Sociale, che non avevano determinato cambiamenti compatibili con le esigenze delle minori.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice aveva quindi dichiarato lo stato di adottabilità delle Contro tre minori, disponendo l'apertura del procedimento per il collocamento delle bambine presso coppie idonee a fini adottivi e disponendo il divieto di rapporti delle minori con i familiari biologici.
Ciò posto, giova rilevare che con i due distinti gravami proposti da e da Parte_2
, entrambi gli appellanti lamentano la mancanza dei presupposti per la dichiarazione Parte_1 dello stato di abbandono delle minori, la omessa valutazione della possibilità di margini di miglioramento per il recupero della genitorialità (entrambi gli appellanti dichiarano di avere un lavoro e di godore di un alloggio adeguato), la mancata valutazione della ipotesi di un affidamento etero- familiare (in grado di appello il ha suggerito per la prima volta l'affidamento un suo zio, Per_1
), la insufficienza degli accertamenti sulle capacità genitoriali effettuati dall'ASL ERona_3
12 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
dal Centro Fregosi, peraltro in totale assenza di contraddittorio e in violazione del diritto di Pt_6 difesa degli interessati.
Ritiene questa Corte che anche alla luce degli ulteriori accertamenti svolti nel presente grado, sugli specifici punti in contestazione la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada pienamente condivisa.
Ed invero, proprio al fine di colmare la lacuna segnalata da entrambi gli appellanti in merito alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa relativamente dell'attività istruttoria svolta in primo grado, con particolare riferimento alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti effettuata dall' e dal Centro Fregosi, questa Corte, con ordinanza del 14 febbraio 2025 Parte_6 ha disposto una consulenza tecnica di ufficio, nominando quale consulente il prof. al Per_6 fine di verificare, con riferimento all'attuale situazione personale, familiare, lavorativa e abitativa degli odierni appellanti e tenuto conto dei percorsi da ciascuno di loro compiuti dall'epoca della nascita dei rispettivi figli, la idoneità di e di a garantire alle Parte_1 Parte_2 rispettive figlie minori un normale sviluppo psico-fisico all'interno del contesto familiare di ciascuno dei suddetti, oltre che al fine di valutare la eventuale possibilità di recupero della genitorialità del e della mediante eventuali interventi di sostegno da attuarsi in tempi compatibili Per_1 Parte_2 con le esigenze delle bambine.
Avendo quindi la Corte proceduto all'attività istruttoria della quale gli appellanti aveva lamentato l'omesso espletamento in primo grado, i relativi motivi di appello si rivelano privi di fondamento.
Il c.t.u. in data 15 luglio 2025 ha depositato la propria relazione, svolta nel pieno rispetto delle recenti linee guida sulle valutazioni attinenti alla genitorialità, mediante la seguente metodologia psicologico-giuridica: • Analisi del fascicolo processuale;
• Due colloqui congiunti con i signori e;
• Quattro colloqui individuali con la sig.ra ; • Due Per_1 Parte_2 Parte_2 colloqui individuali con il sig. ; • Un colloquio con il sig. (zio del sig. Parte_1 ERona_3
); • Due colloqui con la sig.ra (nonna materna dei minori) di cui Parte_1 Parte_9 uno alla presenza della mediatrice culturale dott.ssa ; • Un colloquio ERona_12 con i referenti istituzionali del caso (Tutore, Curatore Speciale e Assistente Sociale); • Analisi delle risultanze psicodiagnostiche della sig.ra • Analisi delle risultanze Parte_2 psicodiagnostiche del sig. ; • Analisi delle risultanze tossicologiche del sig. . • Un Per_1 Per_1 colloquio con la coppia collocataria di e;
• Un colloquio con la coppia Pt_3 ERona_2 collocataria di . ERona_1
Ai fini dell'espletamento dell'incarico, il c.t.u. ha tenuto conto della seguente documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado:
- Relazione di valutazione delle competenze genitoriali dell'ASL Controparte_5
Bambino e Adolescente U.O.C Tutela Salute Donna e dell'Età
[...] Controparte_6
a firma della dott.ssa e della dott.ssa 25.01.2023);
[...] Per_13 Per_14
- Relazione sull'andamento della minore del Gruppo appartamento ERona_1 CP_4
(25.01.2023);
[...]
- Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale Municipio V a firma della dott.ssa e Per_15 della dott.ssa Elisa Mazzanti (30.01.2023);
-Lettera di dimissione di dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (08.06.2023); ERona_1
13 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
- Valutazione della minore da parte del Dipartimento di Salute ERona_1 Controparte_7 Per_1
a firma del dott. e del dott. (24.08.2023);
[...] CP_2
- Relazione sull'andamento minore del Gruppo Appartamento ERona_1 Controparte_4
(09.09.2023);
ER
- Relazione di aggiornamento delle assistenti sociali Municipio V a firma della dott.ssa e della dott.ssa Mazzanti (12.09.2023);
ER
- Relazione di aggiornamento delle assistenti sociali Municipio V a firma della dott.ssa e della dott.ssa Mazzanti (20.11.2023);
-Valutazione del Centro “Giorgio Fregosi” a firma della dott.ssa dott.ssa dott.ssa Per_17 Per_18
dott.ssa (06.02.2024); Per_19 Per_20
- Nota di aggiornamento della CF il “Girotondo” (18.04.2024);
- Sentenza del T.M., atti di appello e provvedimenti emessi da questa Corte nel corso del giudizio di secondo grado.
Nel rispondere ai quesiti formulati da questa Corte, il consulente ha in primo luogo effettuato una sintesi complessiva della storia familiare, evidenziando che (06.09.1983; Parte_2
41enne), donna di origine venezuelana, viveva un'infanzia difficile in cui veniva esposta alla relazione disfunzionale della madre con un uomo, . Proprio quest'ultimo, durante Per_21
l'adolescenza, faceva provare la cocaina per inalazione ad che, da quel momento, non Pt_2 riusciva ad interromperne l'assunzione. Nel 2002 – al tempo 19enne - cercando di evadere Pt_2 dall'assunzione di droghe, si trasferiva a Roma. Qui, tuttavia, la donna continuava ad assumere sostanze. Nel 2004 la donna iniziava la storia con trasferendosi presso l'abitazione ERona_8 dei suoceri. Dopo qualche mese, rimaneva in dolce attesa;
tuttavia, la e Pt_2 Parte_2 il suocero non andavano d'accordo e, pertanto, all'ottavo mese di gravidanza, ella lasciava Per_ l'abitazione accedendo alla CF “Il Giaccone”. nasceva il 29 gennaio 2007 (18enne). Dopo sei mesi, circa e la neonata si ricongiungevano con il che, intanto, trovava Pt_2 Per_5 un'occupazione lavorativa e una sistemazione abitativa. Nel 2011 dall'unione nasceva anche il Per_ secondogenito, (15.06.2011; 14enne). Da lì a poco la relazione tra e si Per_10 Pt_2 interrompeva e la donna, assieme ai figli, attraversava un'instabilità economica ed abitativa fino a quando non trovava lavoro come onicotecnica, pulitrice e occupava un appartamento nel quartiere di Tiburtina. I genitori tentavano di riorganizzare la vita familiare senza coinvolgere il Tribunale: la signora raccontava di non aver recepito il mantenimento del padre che tra l'altro non incontrava molto i figli. Nel 2016/2017 la avviava la storia con , Pt_2 Parte_2 Controparte_1 uomo di origine peruviana, e dall'unione nasceva (15.08.2017; 7 anni e 9 mesi). Intanto la Pt_3 genitrice occupava un appartamento nella borgata di Tor Sapienza (Viale Giorgio Morandi 52). La relazione di coppia, però, si incrinava: l'uomo non lavorava, intraprendeva una relazione con un'altra donna e i due continuavano ad assumere cocaina insieme. Nonostante ciò, rimaneva Pt_2 in dolce attesa di (23.02.2019; 6 anni e 3 mesi). Nello stesso anno arrivava in Italia la madre Per_2 della donna, sig.ra (1951; 54enne) per poter usufruire delle cure per la Parte_9 patologia cardiaca di cui soffriva. a causa della situazione familiare, aumentava l'uso di Pt_2 sostanze. Dall'indagine socio ambientale del SS (03.11.2021) emergeva una condizione fortemente inadeguata in cui e apparivano in uno stato di trascuratezza. Le figlie più piccole, Pt_3 Per_2 Per_ quindi, dopo qualche giorno (08.11.2021) venivano inserite nella CF “il Girotondo” mentre e venivano affidati al padre. Il TM con Decreto (30.12.2021-14.12.2022) disponeva la Per_10
14 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
sospensione della responsabilità genitoriale della e del , nominava CS Parte_2 Per_2 Per_ Avv. Niccolò AS, confermava il collocamento delle minori in CF e di e al padre con Per_10 diritto di visita della genitrice in incontri protetti. Nel febbrai/marzo 2022 e Pt_2 Parte_1
(05.02.1972; 53-enne) – uomo pluripregiudicato e con un trascorso di tossicodipendenza – si conoscevano a Quarticciolo avviando una storia. Intanto alla donna veniva sospesa la responsabilità Per_ genitoriale anche su e (10-5/11-7-2022). Dall'unione con , il 2 dicembre ERona_22 Pt_1
2022, nasceva (2 anni e 6 mesi) all'ospedale Sandro Pertini. Tuttavia, il nosocomio segnalava Per_1 che la piccola risultava positiva alla cocaina: nei giorni precedenti la donna fumava una sigaretta intinta della sostanza. Dopo qualche giorno, il TM con Decreto (7/9-12-2022) disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale della e del e il collocamento Parte_2 Per_1 della minore in struttura. La bambina, quindi, veniva allontanata e il 14 dicembre 2022 accedeva alla CF “ . I genitori, dal 17 dicembre 2022, incontravano la bambina presso Controparte_4 la struttura una volta a settimana: la madre non sempre riusciva a mantenere un'attenzione e una sintonizzazione sui bisogni di appariva stanca e affatica e il padre era marginale. La relazione Per_1 tra e si incrinava e, dopo un periodo di temporanea interruzione, essi riavviavano la Pt_2 Pt_1 convivenza. intanto, incontrava settimanalmente in modalità protetta anche e Pt_2 Pt_3 Per_2 così come la nonna materna: la madre mostrava difficoltà nel cogliere i segnali emotivi della figlia più piccola e con la più grande instaurava una relazione caotica, apparendo intrusiva;
la nonna materna appariva marginale alla relazione delle nipoti con la madre. Tra l'altro la genitrice Per_ frequentava e liberamente, nonostante il provvedimento lo vietasse. La donna, intanto, Per_10 avviava dei percorsi di recupero per la tossicodipendenza – sia presso il SERD che in comunità - che, tuttavia, non riusciva a frequentare con regolarità risultando anche positiva alla cocaina. Il TM con separati Decreti (1-4/22-6-2023) disponeva l'apertura del procedimento al fine di verificare lo stato di abbandono delle minori e confermando la sospensione della responsabilità Per_2 Per_1 genitoriale dei rispettivi caregiver, nominando Tutore e proseguendo nella nomina del CS Avv. AS. e si sottoponevano alla valutazione delle competenze genitoriali presso l'ASL RM2 Pt_2 Pt_1
(25.01.2023) e dopo qualche mese diagnosticavano un ritardo psicomotorio (ICD-10 F89) e ipertonia (ICD-10 P94.1) ad (24.08.2023). Nel febbraio 2024 i genitori si sottoponevano alla Per_1 valutazione presso il centro “Giorgio Fregosi” che, però, la sig.ra non portava a termine. A Pt_2 marzo 2024 la donna accedeva ad una comunità da cui si dimetteva il mese successivo (aprile 2024). Nello stesso mese e incontravano per l'ultima volta la figlia e il TM con Sentenza Pt_2 Pt_1
(24.04.2024) dichiarava lo stato di abbandono delle minori , e la decadenza Per_2 Pt_3 Per_1 della responsabilità genitoriale del , della e del confermando la Per_2 Parte_2 Per_1 nomina del Tutore. Si disponeva il divieto di rapporti delle minori con i familiari e l'apertura del Contr procedimento per il collocamento a fini adottivi confermando l'incarico del SS di fornire ogni supporto alle minori. I genitori, allora, impugnavano la Sentenza e adivano alla CdA (26.06.2024). A settembre/ottobre 2024 la donna iniziava un percorso di recupero presso la comunità residenziale
“Citta della pieve” che, tuttavia, abbandonava a dicembre. , intanto, iniziava gli arresti Pt_1 domiciliari che sarebbero terminati a luglio 2025. Intanto da fine agosto 2024 e erano Pt_3 Per_2 Per_ collocate presso una coppia adottiva così come da dicembre 2024. , dopo aver commesso Per_1 dei reati (tra cui vendita di sostanze stupefacenti) era collocata in una comunità e viveva con Per_10 il padre, comunque in prossimità dell'abitazione della genitrice.
In risposta al primo quesito [Accerti il CTU e descriva il profilo di personalità di e di Parte_1
, con riferimento alle loro attuali condizioni personali, familiari, Parte_2 lavorative e abitative (che saranno dettagliatamente verificate e descritte in relazione a ciascuno dei suddetti soggetti, anche con riferimento ai rispettivi rapporti con le loro rispettive famiglie di origine), valutandone eventuali dipendenze, patologie o condizioni di disagio fisico o psichico, con 15 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
individuazione delle relative cause, tenuto conto anche degli eventuali percorsi da ciascuno compiuti, singolarmente e nell'ambito del rapporto di coppia, dal momento della nascita delle rispettive figlie e sino ad oggi;] il c.t.u. , relativamente alla figura materna, ha evidenziato che Parte_2
, 41 anni, è una donna con una storia di vita caratterizzata da plurime esperienze traumatiche
[...] da cui, verosimilmente, ha cercato di evadere rifugiandosi nell'assunzione di sostanze psicotrope. La signora, infatti, ha un trascorso di tossicodipendenza (prevalentemente da cocaina), ancora ad oggi in remissione solo parziale e in trattamento presso SERD territoriale. La signora ha cinque figli da tre relazioni mostrando una maniera adesiva, impulsiva e poco controllata di stare nelle relazioni. Per_ La primogenita ( ad oggi è collocata in una comunità avendo commesso un reato;
ERona_7
e erano affidati al padre mentre e erano collocate in struttura. Il Per_10 Pt_3 Per_2 funzionamento cognitivo generale della signora si colloca in una fascia media. Nonostante ciò, mostra notevoli difficoltà di calcolo e mnesiche, presumibilmente ascrivibili a segni neurocognitivi del consumo di sostanze. La signora è caratterizzata da una struttura dipendente Parte_2 di personalità che la porta ad instaurare relazioni in modo intenso e veloce, assumendo un atteggiamento passivo e sottomesso fino a rinunciare al proprio vissuto emotivo pur di rimanere nel legame sentimentale. Ella ricerca nelle relazioni delle rassicurazioni, delegando all'altro il compito di fornirle una guida e un contenimento. Il nucleo di personalità della signora sembra ruotare attorno ad una forte componente depressiva che innesca una tendenza a sperimentare, in maniera intensa e pervasiva, sensi di colpa, di vuoto interiore, inadeguatezza e fallimento. Tali vissuti, inseriti in una struttura di personalità dipendente, hanno contribuito all'assunzione di sostanze e alla conseguente prolungata tossicodipendenza, volta ad alleviare la forte sofferenza che ella si è trovata a dover fronteggiare. La dipendenza dalle sostanze e le conseguenze annesse hanno alimentato un circolo vizioso al di fuori del controllo della signora: crescente vissuto di inadeguatezza, crescente tristezza e senso di colpa, crescente coinvolgimento in eventi di vita sgradevoli, indesiderati e non programmati. La donna, ancora oggi, appare caratterizzata da impulsività e forte emotività che non sempre riesce a regolare efficacemente e che manifesta con un vissuto ansioso anche accompagnato da correlati fisici di ansia e tensione. La reattività della signora si esplica con comportamenti dissociali, anche dettati dal soddisfacimento di bisogni preminenti che hanno reso, almeno in passato, la sua vita caotica e instabile. Nel raccontarsi la signora si rappresenta come una persona impotente, passiva e con difficoltà nell'intervenire attivamente sugli eventi della propria vita. Anche in ragione delle esperienze che si è trovata ad affrontare, ella è portata a pensare che gli altri hanno intenzioni volte a danneggiarla celando aspetti persecutori. Ciò si associa ad un atteggiamento sospettoso e vigile volto ad esplorare i reali desiderata dell'altro adottando anche modalità manipolative, più o meno consapevoli, che sono finalizzate e controllare le reazioni e l'immagine che l'altro si costruisce di lei. La signora appare ipersensibile quando viene messa in discussione o sente di essere criticata reagendo con manifestazioni di disappunto che celano oppositività e tendenza ad entrare in simmetria nella relazione con l'altro. La signora, allo stato, ha riavviato il percorso al SERD e riferisce di essere in fase di assunzione non attiva. L'ultima ricaduta risalirebbe a settembre/ottobre 2024. La signora, in un primo momento della CTU, riferiva di assumere terapia psicofarmacologica consistente in neurolettico, inibitori delle risposte impulsive, ansiolitici ed ipnoinducenti, come da indicazioni del piano terapeutico della Comunità Villa Maraini. A conclusione della CTU la signora asseriva di aver sospeso in proprio il trattamento farmacologico in quanto non attualmente controllato da medico psichiatra. Ad inizio CTU la signora asseriva di lavorare come onicotecnica e pulitrice. Alla fine della CTU dichiarava di aver una nuova occupazione come barista in zona Termini con contratto a tempo parziale e determinato. Rispetto al rapporto con la famiglia d'origine la signora è legata alla madre che è convivente con lei. Tale rapporto è di tipo assai ambivalente in quanto la capacità comunicativa tra le due signore appare solo superficiale e priva di effettiva
16 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
empatia. Complessivamente il quadro psichico della signora è Parte_2 compatibile con un Disturbo di ERonalità NAS con tratti Dipendenti e Borderline. La signora riconosce solo superficialmente le proprie problematiche psicologiche e, di conseguenza, comportamentali. Ella non ha mai sentito l'esigenza di effettuare un trattamento psicologico – psicoterapeutico, persistendo in comportamenti inadeguati senza soluzione di continuità.”. Il c.t.u. ha sottolineato che la sua valutazione risulta in linea con quanto già relazionato dalla valutazione delle competenze genitoriali eseguita dall'ASL RM2 (25.01.2023) a firma delle dott.sse e Per_13
n cui si legge quanto segue: “La struttura di personalità mette in campo difese proiettive per Per_14
l'evacuazione degli affetti negativi e per la gestione dell'inconscio senso di colpa di tipo persecutorio. Co
[…] Qui di seguito indichiamo altri aspetti del funzionamento della personalità di : l'agire in modo impulsivo senza riguardo per le conseguenze delle proprie azioni;
il manipolare le emozioni degli altri per averne vantaggi;
non essere preoccupato per le conseguenze delle proprie azioni;
pensiero concreto orientato su scelte materiali che legge la realtà in modo superficiale e generico;
essere incapace di descrivere gli altri importanti in modo da far comprendere che tipo di persone siano (descrizioni bidimensionali e povere)”; “Possiamo ipotizzare che per la sig.ra molto difficile rappresentare e immaginare il mondo infantile dei suoi figli come le è piuttosto inaccessibile quello personale. Non sembra avere chiaro il ruolo del genitore fatta eccezione per i bisogni primari dei bambini. Sicuramente ella trae beneficio dai legami effettuosi con i figli ma l'instabilità comportamentale della sig.ra sembra aver reso tutto molto precario rispetto all'obiettivo di costruire una famiglia.”
Relativamente a , il prof. Roma ha così risposto: , 53 anni, è un uomo che Parte_1 Parte_1 ha una storia di vita caratterizzata da tossicodipendenza e agiti delinquenziali che hanno determinato pluridetenzioni. Egli è alla prima esperienza di paternità. Il suo funzionamento cognitivo si colloca al di sotto della media verosimilmente sia per il basso livello di scolarizzazione che per l'assunzione prolungata (e ancora non in remissione in considerazione dell'esame tossicologico su matrice cheratinica presentato dal signore durante la CTU) di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina). Il signore è caratterizzato da una personalità in cui è predominante una modalità di pensiero povera ed eccessivamente orientata alla concretezza e alla praticità con annesse difficoltà ad accedere ad un livello astrattivo e simbolico. La rappresentazione del mondo interpersonale è misera e bidimensionale, incompatibile con la possibilità di cogliere le numerose sfumature che caratterizzato le relazioni. In linea con ciò, il signore, in maniera più o meno consapevole, minimizza e nega la portata affettiva delle emozioni annesse ad eventi anche salienti. Egli appare inibito e coartato non riuscendo a riconoscere la ricchezza e la profondità che, tipicamente, caratterizza il mondo emotivo. Il signore, quando sente di non essere validato o nelle circostanze in cui avverte di essere messo in discussione, reagisce adottando modalità sfidanti e competitive che nascondono nuclei profondi di irritabilità, ostilità, sospettosità e risentimento verso l'altro (di natura proiettiva). Egli non riesce a gestire la frustrazione a cui reagisce con difficoltà nel dilazionare gli impulsi aggressivi e scarsa capacità di assumere una posizione riflessiva e critica. Nel signore si riscontrano tratti narcisistici caratterizzati da fiducia, senso di efficacia e adeguatezza che poco si coniugano con il dato di realtà e che si associano a modalità manipolative volte a trasmettere a l'altro l'idea che ha di sé. Dal punto di vista interpersonale egli si percepisce con il ruolo di colui che guida, salva e orienta l'altro. Ciò non fa altro che alimentare la rappresentazione positiva che egli nutre verso sé stesso. Il signore mostra una storia prolungata di agiti sistematici e continuativi di violazione delle norme sociali suggerendo difficoltà a dilazionare gli impulsi aggressivi, tratti dissociali, perseveranza, rigidità e noncuranza per le conseguenze delle proprie azioni. Anche in ragione della storia di vita, il sig.
sembra essersi identificato con l'immagine rimandatagli dalla società e, proprio per questo, Per_1 ha sviluppato tratti persecutori che lo portano a dubitare e diffidare delle intenzioni dell'altro a cui 17 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
attribuisce un significato peculiare. Il signore è attualmente agli arresti domiciliari che dovrebbero terminare ad inizio luglio 2025. Egli percepisce una pensione di invalidità – conseguente a problematiche cardiache – e a maggio 2025 ha smesso di percepire la NASPI. Il signore riferisce di aver interloquito con il datore di lavoro della ditta di pulizia per cui lavorava, il quale sarebbe disposto ad assumerlo nuovamente a partire da settembre 2025 per 4 ore al giorno. Il signore dichiara di non fare uso di sostanze da circa 19 anni. Tuttavia, all'esame tossicologico attraverso ricerca della matrice cheratinica del bulbo pilifero egli è risultato positivo all'assunzione di cocaina nell'ultimo mese di vita. Egli si è sottoposto, senza consultare lo Scrivente, ad ulteriore prelievo urinario in cui è risultato negativo all'assunzione cocaina. Si intende specificare che le due analisi tossicologiche indagano periodi di tempo differenti. Rispetto alla famiglia d'origine, il signore mantiene una relazione con la madre e con il compagno della stessa. Egli non ha contatti con il fratellastro – nato dall'unione della madre con un altro uomo – e sente telefonicamente la sorellastra – nata dall'unione del padre con un'altra donna. Tra i parenti prossimi il sig. riferisce di avere relazione Per_1 significativa con il ramo paterno e, nello specifico, con lo IO , la zia e la cugina Per_3 CP_9
. Complessivamente il sig. risulta caratterizzato da una condizione di Disturbo di Per_23 Per_1
ERonalità NAS con tratti Narcisistici e Antisociali, associato ad una condizione di abuso di sostanze psicotrope almeno pregressa e, dal risultato tossicologico cheratinico, ancora attiva. Compatibilmente con le scarse capacità di insight, con l'irritabilità che lo caratterizza e con la struttura narcisistica di sostegno, egli non ha mai sentito la necessità di un supporto psicologico / psicoterapeutico finalizzato al recupero o allo sviluppo di una dimensione personologica più matura.
Il c.t.u. ha evidenziato che la valutazione da lui effettuata non è difforme da quanto relazionato dall'ASL RM2 e dal Centro Fregosi: nella prima (25.01.2023) si legge che Il sig. : “Sembra Per_1 essere immerso in un mondo fatto prevalentemente di materialità dove le emozioni sono primitive e spesso dicotomiche;
mostra scarsa capacità di mentalizzare (difficoltà nel comprendere il senso del comportamento altrui e nel descrivere le persone importanti in modo povero, bidimensionali); scarso insight psicologico rispetto alle proprie motivazioni, atteggiamenti e comportamenti;
tendenza a pensare in termini concreti e a interpretare le cose in modo troppo letterale;
scarso uso delle metafore.”; nella seconda (Centro Fregosi 06.02.2024) si legge che: “Dal percorso valutativo del sig.
sono stati rintracciati alcuni fattori di rischio che influenzano la funzione genitoriale. Se da Per_1 una parte egli sembra, a parole, attivarsi dichiarandosi disponibile a modificare le proprie condizioni ed abitudini di vita a favore della piccola egli risulta di contro focalizzato più sul proprio Per_1 bisogno che non su quello della bambina, che mostra di non conoscere a livello profondo e di cui di fatto non pare essere in grado di individuare i bisogni fase-specifici. Molteplici i fattori di rischio evidenziati, di cui alcuni strutturali, come ad esempio il basso livello di istruzione, la carenza di relazioni interpersonali, la carenza di reti e di integrazione sociale, le esperienze di rifiuto subite nell'infanzia, seppur fortemente negate […], sfiducia verso le norme sociali e le istituzioni. A questi si aggiungono inoltre altri fattori di rischio, quali la devianza sociale del padre che sembra averlo fortemente contagiato, il pregresso abuso di sostanze sia suo che del padre, morto di AIDS, una quota di sindrome di risarcimento e una probabile scarsa tolleranza alle frustrazioni seppure mitigata dalla manipolazione. Inoltre, si segnala come fattore di rischio la relazione difficile con la propria famiglia di origine (vedi l'assenza di relazione con il fratellastro e il compagno della madre che pure dovrebbe avergli fatto da padre) oltre alle difficoltà della minore i cui problemi clinici richiedono un grosso impegno di cura. [...]. L'autostima sembra una copertura per la reale e più profonda sensazione di non essere invece capace, adeguato e in linea con le richieste sociali da lui sempre boicottate. La volontà dichiarata di migliorarsi sembra inoltre cozzare con la sua idea grandiosa di essere assolutamente a posto e capace di poter gestire il tutto contro ogni evidenza (non si era assolutamente accorto che la compagna aveva continuato a usare le sostanze alla fine della gravidanza, oppure non 18 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
affrontava seriamente la questione degli altri figli che erano stati da lei allontanati).” Le competenze genitoriali del sig. risentono del funzionamento semplice e pratico di cui egli è caratterizzato. Per_1
Con riferimento al secondo quesito (Verifichi il c.t.u., con riferimento alla attualità e tenuto conto di tutte le suddette condizioni, la idoneità di e di a ricostituire Parte_1 Parte_2 il rapporto genitoriale con le loro rispettive figlie minori e a garantire a queste ultime un normale sviluppo psico-fisico all'interno dell'attuale contesto personale e familiare di ciascuno dei suddetti genitori;), relativamente alla madre il c.t.u. ha rilevato che “Allo stato attuale, la sig.ra Parte_2
non appare idonea a ricostituire un rapporto genitoriale stabile e funzionale con le figlie
[...] minori , e né a garantire loro un adeguato sviluppo psico-fisico. Le principali Pt_3 Per_2 Per_1 evidenze in tal senso sono: • ERistenza di criticità personali: la signora presenta una storia di tossicodipendenza ancora attiva o mal gestita, con percorsi terapeutici avviati e poi interrotti. Il ricorso alla minimizzazione, la scarsa consapevolezza dei danni arrecati ai figli e l'instabilità emotiva restano elementi ricorrenti. La genitrice, sebbene esegua un percorso al SERD, non è ancora in condizione di remissione. Le numerose ricadute, inoltre, si pongono come fattore di rischio al percorso di recupero della signora. • Difficoltà organizzative e relazionali: i ripetuti ritardi o inadempienze nei contatti con i servizi e le figlie, la gestione caotica della quotidianità e la comunicazione svalutante descritta in atti dimostrano una persistente incapacità di garantire stabilità e un clima relazionale affettivamente contenitivo. • Contesto familiare fragile: la famiglia d'origine della signora (di fatto composta solo dalla madre) non costituisce una rete di supporto affidabile per la cura delle minori. Non sono peraltro presenti elementi che indichino un cambiamento strutturale del contesto abitativo o relazionale. • Immaturità delle competenze genitoriali (si veda risposta al punto precedente). Pertanto, i fattori di rischio non sembrano risolti e per questo il parere di questo consulente è per l'inidoneità della sig.ra alla Parte_2 ripresa della funzione genitoriale. Relativamente al , a giudizio del CTU lo stesso non appare Per_1 idoneo a riallacciare il rapporto genitoriale con la figlia né a garantirle un adeguato sviluppo Per_1 psico-fisico all'interno del proprio contesto personale e familiare a causa di: • ERistenza dei tratti personologici e minimizzazione delle condotte: nonostante le dichiarazioni di cambiamento, l'uomo è risultato positivo alla cocaina e continua a negare la gravità della sua storia pregressa e delle problematiche presenti. L'atteggiamento negazionista e difensivo compromette ogni reale presa in carico del ruolo genitoriale. • Limitazioni cognitive e affettive: il pensiero concreto e la scarsa introspezione impediscono una comprensione adeguata dei bisogni evolutivi della figlia. • Assenza di un progetto genitoriale credibile: l'uomo non dimostra di aver sviluppato un reale progetto educativo
o di cura. Le motivazioni sembrano principalmente autoreferenziali, mosse da bisogni di riscatto identitario piuttosto che dalla comprensione dei bisogni della minore. • Immaturità delle competenze genitoriali (si veda risposta al punto precedente) Alla luce di quanto sopra, anche il sig. non Per_1 risulta idoneo a parere dello scrivente CTU a garantire un contesto di crescita sano per la figlia. Quanto alla coppia genitoriale nel suo insieme, a parere del c.t.u. “Nessuno dei due genitori, allo stato attuale e tenuto conto delle condizioni personali, psicologiche, relazionali e ambientali è in grado di garantire un recupero della funzione genitoriale o di assicurare alle figlie un normale sviluppo psico-fisico. Permangono significativi fattori di rischio e una forte immaturità che rende poco sicuro un ricongiungimento familiare nelle condizioni attuali.”.
Sul terzo e sul quarto quesito ( 3) Valuti il c.t.u., nella ipotesi in cui venissero riscontrate con riferimento all'attualità significative carenze in capo all'uno o all'altro genitore, se esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali da parte del e della nei Per_1 Parte_2 confronti delle rispettive figlie e, in caso affermativo, indichi quali siano gli interventi di sostegno necessari a questo fine, individuando le strutture idonee ad assicurare tali interventi, nonché i tempi
19 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
e le modalità con i quali gli stessi dovrebbero essere eseguiti;
4) dica il c.t.u. se il tempo prevedibilmente occorrente per il recupero dei suddetti appellanti sia o non sia compatibile con le esigenze evolutive delle rispettive figlie) il c.t.u. “… non ritiene che esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali. Ciò, infatti, potrebbe avvenire attraverso una ristrutturazione personologica profonda che richiederebbe un impegno e un coinvolgimento autentico dei signori. In particolare, per la sig.ra si rileva che i percorsi terapeutici intrapresi Parte_2 risultano discontinui, spesso interrotti senza motivazioni stabili, e motivati da pressioni esterne più che da consapevolezza autonoma;
permane una mancanza di insight, nello specifico di comprensione del danno inflitto ai figli e delle cause profonde del proprio comportamento;
è documentata una adesione agli impegni con le strutture che è stata irregolare, con frequenti ritardi, assenze, giustificazioni poco attendibili, e atteggiamenti manipolatori verso gli operatori;
la valutazione delle capacità relazionali con i figli depone per relazioni sbilanciate, spesso intrusive o disorganizzate, con incapacità a riconoscere i bisogni specifici di ciascuno;
nessun intervento psicologico attivato. Per il sig. si riscontra un funzionamento cognitivo marcatamente deficitario, con Parte_1 scarsa consapevolezza delle proprie responsabilità e dei danni subiti dalla figlia con un atteggiamento centrato su rivendicazioni personali, su una rappresentazione idealizzata e su un progetto genitoriale illusorio e non ancorato alla realtà; nessun intervento psicologico attivato anche rispetto alla funzione genitoriali e al rapporto diretto con la figlia che lo vedeva incapace di adeguarsi ai suoi tempi. Sebbene interventi intensivi e a lungo termine potrebbero far maturare i signori, nel presente contesto è assente una motivazione interna di recupero psicologico strutturata e salda e gli interventi già tentati non sono stati portati avanti con continuità o efficacia. I tempi di recupero, quindi, sarebbero prolungati e di fatto incompatibili con le esigenze evolutive delle minori, anche considerando la prolungata istituzionalizzazione che hanno dovuto subire. Per quanto riguarda e – figlie della sig.ra –, infatti, a causa della situazione Pt_3 ERona_2 Pt_2 familiare a cui sono state esposte hanno già trascorso oltre due anni collocate in struttura;
– Per_1 figlia dei sig.ri e – riscontrata la positività alla cocaina alla nascita è Parte_2 Per_1 stata collocata fin da subito in struttura (dal dicembre 2022 a dicembre 2024). Si specifica che la sig.ra su un piano superficiale, sembra consapevole dell'immaturità e dell'irresponsabilità Pt_2 delle condotte del passato ma non presenta un riconoscimento autentico delle proprie fragilità e delle proprie condotte. Infine, i tratti persecutori, riscontrati in entrambi i genitori, si connotano come fattori prognostici negativi alla possibilità di affidarsi alle istituzioni che sarebbero coinvolte nell'attivazione di qualsiasi percorso.”.
Con riferimento al quinto quesito ( Accerti il CTU l'esistenza di parenti stretti degli odierni appellanti idonei a prendersi cura delle minori, anche in relazione alle condizioni personali, sociali, ambientali, economiche e abitative degli stessi e ai loro rapporti con le bambine e con gli appellanti) il prof. Roma ha effettuato colloquio con lo zio del sig. , sig. , e con la madre della Per_1 ERona_3 sig.ra sig.ra , indicati dagli appellanti come figure che si sarebbero Pt_2 Parte_9 potute occupare delle minori. Dagli accertamenti svolti è emerso che (sessantenne) ERona_3
è separato, ha una figlia di 30 anni, lavora come carrozziere e recepisce una pensione di invalidità conseguente ad un incidente che ha causato l'amputazione della gamba sx. Egli, tra l'altro, pratica molta attività sportiva a livello agonistico. Il signore non ha mai conosciuto , essendo ERona_1 stata allontanata sin dalla nascita. Il signore ha dichiarato di poter fornire un supporto economico per i genitori senza, però, richiedere l'affidamento e/o una funzione genitoriale vicariante su Per_1
La sig.ra (74enne) è un'imprenditrice che gestisce un'azienda nel suo paese Parte_9
d'origine. Dal colloquio con la signora emerge una forte carenza nella funzione protettiva, una spiccata immaturità e minimizzazione dei fattori di rischio: la signora ha esposto la figlia ad una relazione con un uomo tossicodipendente che le ha fatto provare le sostanze, non si è accorta della 20 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
gravità di assunzione di sostanze della figlia e, arrivata in Italia, non è riuscita a introdurre delle risorse idonee a tutelare la figlia e le nipoti. Ella ha convissuto più di un anno con le nipoti e Pt_3
ma non ha mai conosciuto La signora non parla in italiano e gli incontri si sono Per_2 Per_1 svolti con interprete. La signora soffre di aritmia cardiaca cronica, vive con la figlia – anche se riferisce di volersi trasferire – e dichiara di necessitare di un supporto nell'eventualità in cui le nipoti venissero affidate a lei. In ragione dei limiti sopra esposti (età avanzata, problemi di salute, difficoltà linguistiche significative, assenza di un ruolo educativo adeguato e stabile nel passato), lo scrivente CTU non ritiene che la stessa possa occuparsi delle nipoti, anche in considerazione dei loro particolari bisogni evolutivi. lo scrivente CTU non ritiene che la stessa possa occuparsi delle nipoti, anche in considerazione dei loro particolari bisogni evolutivi.
Infine, con riferimento all'ultimo quesito ( 6) valuti il c.t.u. la sussistenza dell'interesse delle minori, in caso di conferma della decisione del primo giudice, al mantenimento dei rapporti con gli odierni appellanti o con altri appartenenti alle rispettive famiglie biologiche) il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che alla luce degli approfondimenti svolti e delle valutazioni provenienti dai rappresentanti istituzionali interessati e intervenuti nel caso, non si ravvisa attualmente l'interesse delle minori al mantenimento di un rapporto continuativo con i sig.ri , Parte_1 Parte_2
, sig.ra (Nonna materna) e sig. (zio del sig.
[...] Parte_9 ERona_3
) in caso di conferma della sentenza dichiarativa dello stato di abbandono. Si specifica che Per_1 la nonna materna e lo zio paterno non hanno mai incontrato Il padre, la madre e la nonna Per_1 materna - per tutti gli elementi personologici e genitoriali sopra esposti (e in particolare per l'assenza di una rappresentazione autentica dei bisogni evolutivi delle bambine, che risultino non subordinati a bisogni personali, identitari o difensivi) - non sono presenti fattori di resilienza tali da renderli idonei al difficile compito di essere discretamente presenti ma non interferenti nelle vite delle minori.
Riguardo a quest'ultimo punto, giova evidenziare che dal 30 agosto 2024 e sono Pt_3 Per_2 collocate presso una coppia con la quale hanno instaurato un buon rapporto. Le piccole sono attualmente iscritte ad una scuola privata in cui si sono inserite positivamente sin dalle prime settimane. frequenta nuoto bisettimanale;
è iscritta a nuoto mono-settimanale e a Pt_3 Per_2 basket. La secondogenita ha una conformazione cranica peculiare e viene descritta come una bambina con difficoltà fonologiche e iperattiva, motivo per cui sarebbe stata sottoposta a valutazione neuropsichiatrica anche in vista dell'inizio della scuola elementare. Hanno fatto saltuari riferimenti alla famiglia d'origine, non richiedono di vedere i genitori biologici. Chiedono della sorellina. Allo stato le bambine non eseguono nessun percorso psicologico. - è collocata presso una coppia da Per_1 dicembre 2024 con cui sembrerebbe aver instaurato un buon rapporto. La piccola è descritta come una bambina curiosa, solare e socievole che inizierà la scuola a settembre 2025. a cui già dal Per_1 collocamento in struttura era stato diagnosticato ritardo psicomotorio (ICD-10 F89) e ipertonia (ICD10 P94.1), ha effettuato terapia neuropsicomotoria fino a dicembre 2024. I professionisti hanno suggerito di eseguire una valutazione avendo rilevato la persistenza di elementi critici. La coppia, tuttavia, non riscontra più la sussistenza di detti elementi critici e non esegue, allo stato, nessun percorso. La bambina non ha reminiscenze sulla famiglia d'origine. Le tre minori non incontrano i rispettivi genitori dalla sentenza del TM (24.04.2024) e allo stato necessitano di un contesto di accudimento da cui possono trarre un senso di sicurezza e continuità.
Va poi rilevato che dalle due relazioni di aggiornamento svolte dal competente Servizio Sociale nel corso del presente grado del giudizio (24 dicembre 2024 e 11 giugno 2025) è emerso che la Pt_2 ha abbandonato il percorso intrapreso per il superamento dello stato di tossicodipendenza presso
[...] il centro clinico “Via Maraini” dopo che la struttura, rimasta chiusa solo per alcuni giorni per una 21 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
disinfestazione, le aveva proposto di partecipare almeno al percorso diurno. L'operatore del Centro, dott. ha precisato che la scelta della donna è stata assunta nonostante ella fosse stata contattata Per_24 sia dal responsabile che dalla psicoterapeuta della suddetta struttura, e che si era giustificata Pt_2 dicendo che voleva abbandonare il percorso perché voleva stare con il proprio compagno. Il responsabile del Centro ha evidenziato di avere l'impressione che il compagno le remi contro e non sia collaborativo. In data 3 giugno 2025 la è stata contattata dagli Assistenti Sociali per Parte_2 un appuntamento, ma non si è presentata, mentre il , agli arresti domiciliari anch'egli Per_1 contattato dal Servizio il 10 giugno 2025, non ha risposto al telefono, ragion per cui non è stato possibile convocare i genitori per un appuntamento.
Il responsabile del Centro Villa Maraini ha riferito al S.S, che la dopo aver abbandonato, Parte_2 circa un anno prima, il percorso intrapreso non aveva più fatto rientro in quella struttura.
In entrambe le relazioni si riferisce circa i buoni rapporti e l'ottimo ambientamento delle bambine presso le famiglie collocatarie.
Le Assistenti Sociali hanno evidenziato che le problematiche dei genitori, lungi dall'essere caratterizzate da transitorietà, si siano cronicizzate e che eventuali percorsi di recupero intrapresi dai genitori si rivelerebbero in contrasto con le esigenze delle bambine, le quali sono riuscite a costruire un'appartenenza affettiva stabile e sicura con le coppie affidatarie, in grado di soddisfare pienamente i bisogni emotivi, psicologici, evolutivi, concreti e relazionali delle minori. Gli operatori del Servizio hanno infine concluso nel senso che l'eventuale ripresa dei rapporti con la famiglia di origine non solo non appare necessaria per le minori, ma rischierebbe di essere dannosa, in quanto destabilizzerebbe le bambine, confondendole e mettendo a rischio la positiva evoluzione del percorso di attaccamento già avviato.
Ritiene questa Corte che dalle risultanze appena riportate emerge la chiara ed evidente persistenza di importanti elementi pregiudizievoli per un sano sviluppo psichico dei minori in questione, relativamente alle figure genitoriali in questione. Il nucleo familiare, composto da madre e quattro figli all'epoca in cui è stato disposto il collocamento delle due minori in Casa-Famiglia, Per_2 viveva una situazione fortemente deprivata e appariva gravemente deficitario e problematico, in un quadro connotato da disordine, sporcizia e trascuratezza, che fino a quel momento aveva caratterizzato la vita delle bambine, le quali in occasione dell'accesso domiciliare del Servizio Sociale, in data 3 novembre 2021, vivevano in un'abitazione occupata abusivamente in precarie condizioni igienico-sanitarie, erano scalze, vestite con le sole magliette in stagione autunnale, si presentavano sporche e pettinate, al momento del loro collocamento in Casa-Famiglia risultavano entrambe affette da una grave forma di pediculosi, avevano poca dimestichezza con l'acqua, non erano state vaccinate e non rispettavano regole negli orari di addormentamento e di risveglio.
Stante tale allarmante contesto, appare evidente che la madre non sia stata assolutamente in grado di tutelare la prole, esponendola a una situazione di estrema precarietà e a condizioni di assoluto disagio a causa della sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Significativo, ai fini della valutazione della personalità della è il fatto che a distanza di Parte_2 circa quattro anni dal collocamento delle figlie e in una struttura extra-familiare, la Per_2 Pt_3 donna non abbia ancora provveduto a sollevarsi dal suo stato di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, avendo interrotto, nel luglio del 2022 e nel 2024, i percorsi di disintossicazione già avviati ed essendo risultata positiva all'assunzione di nel gennaio del 2024, e a procurarsi Per_25 una adeguata situazione abitativa (vive ancora nell'immobile da lei abusivamente occupato) e una stabile occupazione, né abbia mai dimostrato di aver correttamente percepito le proprie responsabilità
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in relazione alla grave situazione in cui per anni ha fatto vivere i propri figli, mutando il suo regime di vita, cessando di assumere sostanze stupefacenti e, soprattutto, affidandosi alle competenti strutture di sostegno e portando a termine il programma di recupero da lei già avviato presso la casa di Cura Villa Maraini, dalla quale si è allontanata nel corso della terapia di disintossicazione, senza più farvi rientro. Significativo, in particolare, risulta essere il fatto che la donna, alla quale erano stati contemporaneamente sottratti i quattro figli minori, dei quali due collocati presso il padre e due presso una Casa-Famiglia, anziché seguire un percorso di sostegno e portare a termine il programma di recupero dalla tossicodipendenza, abbia intrapreso una nuova convivenza con un uomo dal quale ha avuto la sua quinta figlia, nata positiva alla cocaina a causa del consumo di tale sostanza fatto dalla madre durante la gravidanza e successivamente, avendo intrapreso nel febbraio del 2024 un percorso di recupero per affrancarsi dalla dipendenza, lo abbia volontariamente interrotto per ritornare dal suo compagno, senza tener conto della possibilità che le sarebbe stata offerta grazie a questo percorso, di recuperare le proprie capacità genitoriali e potere eventualmente riottenere la possibilità di frequentare la prole. Va rilevato, in particolare, che dalla relazione del c.t.u. è emerso che la Pt_2 Per_2
“ (3,25), , e , quest'ultimo su richiesta, prescritti
[...] ERona_26 Pt_10 Pt_11 dallo psichiatra della comunità di Villa Maraini. Ella, tuttavia, non era presa in carico da alcun psichiatra e continuava a procurarsi i farmaci con il piano terapeutico di Villa Marini o, da quanto riferito dalla stessa, tramite conoscenze nelle farmacie che le passavano i medicinali”.
L'atteggiamento complessivamente assunto dalla rispetto alla vicenda in esame, aggravato Parte_2 anche dalla sottrazione della donna alla valutazione del Centro Fregosi, denota la tendenza della donna a sottovalutare e a sminuire le situazioni pregiudizievoli che hanno interessato la sua vita e il suo nucleo familiare, oltre che la evidente incapacità della stessa a svolgere un'adeguata funzione protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situazione emergente dagli atti non sia stata tempestivamente percepita e adeguatamente arginata dalla genitrice, a tutela dei suoi figli. Al riguardo il Centro Fregosi, nel sottolineare la mancata sottoposizione della donna alla valutazione, ha rilevato che “la non collaborazione della sig.ra rispetto Parte_2 al percorso di valutazione delle competenze genitoriali, nonostante il collocamento di tre dei cinque figli in Casa-famiglia senza di lei e l'affido degli altri due figli al padre, rende conto delle difficoltà della signora ad organizzare se stessa ed i propri impegni e costituisce un forte elemento di pregiudizio rispetto alla sua capacità di organizzarsi per rispondere adeguatamente ai bisogni dei Part suoi cinque figli”. Il c.t.u., a sua volta, ha evidenziato che “per la sig.ra Parte_2 Parte_2 si rileva che i percorsi terapeutici intrapresi risultano discontinui, spesso interrotti senza motivazioni stabili, e motivati da pressioni esterne più che da consapevolezza autonoma;
permane una mancanza di insight, nello specifico di comprensione del danno inflitto ai figli e delle cause profonde del proprio comportamento;
è documentata una adesione agli impegni con le strutture che è stata irregolare, con frequenti ritardi, assenze, giustificazioni poco attendibili, e atteggiamenti manipolatori verso gli operatori;
la valutazione delle capacità relazionali con i figli depone per relazioni sbilanciate, spesso intrusive o disorganizzate, con incapacità a riconoscere i bisogni specifici di ciascuno;
nessun intervento psicologico attivato”.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità della donna di riconoscere i bisogni emotivi/affettivi dei suoi figli e di entrare in sintonia con le loro esigenze. Le carenze in lei riscontrate appaiono significative e non vi sono possibilità di recupero della capacità genitoriale della stessa in tempi compatibili con le esigenze delle sue tre figlie minori, le quali proprio in relazione ai traumi e alle privazioni subiti nella loro famiglia di origine a causa delle disfunzioni materne, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarle, ad amarle e a stimolarle. Secondo il prof. Roma, “Il funzionamento di personalità sopradescritto, in particolare la
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forte emotività della signora, inficia anche le competenze genitoriali (…) a riprova di una rigidità e una perseveranza nell'estrinsecare impulsivamente condotte pregiudizievoli prive di un pensiero riflessivo e predittivo. Le competenze genitoriali della signora, pertanto, a giudizio di questo CTU risultano fortemente impoverite (…) Allo stato attuale, la sig.ra non appare idonea Parte_2
a ricostituire un rapporto genitoriale stabile e funzionale con le figlie minori , e Pt_3 Per_2 Per_1 né a garantire loro un adeguato sviluppo psico-fisico (…) il parere di questo consulente è per l'inidoneità della sig.ra alla ripresa della funzione genitoriale”. Parte_2
Questa Corte ritiene di recepire integralmente le conclusioni del consulente, in quanto fondate su approfondita indagine condotta con criterio scientifico, e su considerazioni adeguatamente argomentate sulla base delle incontestabili cognizioni tecniche del perito, trattandosi di professionista dotato di notoria esperienza nello specifico settore. Inoltre, le conclusioni del c.t.u. risultano perfettamente in linea con tutte le altre risultanze istruttorie, e in particolare con gli accertamenti svolti in primo grado dal e dal Centro Fregosi. Parte_12
Avendo il consulente di ufficio risposto esaustivamente a tutti i quesiti formulati da questa Corte e alle osservazioni dei difensori degli odierni appellanti, non si ritiene di dover procedere ad una integrazione dell'indagine peritale.
A fronte dell'inequivocabile quadro negativo emergente dal complesso degli elementi acquisiti agli atti di causa, ritiene questa Corte che le doglianze del difensore della in merito alla Parte_2 mancata osservazione delle interazioni madre-figlie siano del tutto prive di fondamento, essendo chiare e inequivocabili le gravi inadeguatezze genitoriali della odierna appellante poste a fondamento della decisione del primo giudice, e non potendo certamente la valutazione delle capacità genitoriali fondarsi, ora, a fronte delle gravi situazioni innanzi illustrate, sull'osservazione diretta del rapporto della genitrice con la prole, sia per la difficoltà di poter ripristinare, sia pure per breve tempo e a solo scopo di osservazione, una relazione ormai interrotta da circa un anno e mezzo, relativamente ad e , e di fatto mai intrapresa, relativamente alla piccola sia perché ai fini Per_2 Pt_3 Per_1 dell'espletamento del proprio incarico, il c.t.u. ha tenuto conto anche del contenuto delle relazioni delle strutture ove le tre bambine erano state collocate, contenenti le osservazioni circa gli incontri madre-figlie.
Né può ritenersi che il giudizio sulla capacità genitoriale della , così come emergente dal Parte_2 complesso delle risultanze della svolta istruttoria, potrebbe subire modifiche o variazioni in relazione al legame affettivo della donna con le figlie, né in relazione alla capacità della donna di assicurare i bisogni primari dei figli, al carattere forte della stessa e alla sua voglia di lavorare, come da lei asserito nel ricorso introduttivo, non essendo tali caratteristiche idonee a superare le significative criticità dell'appellante emerse dal complesso delle risultanze istruttorie e mai superate dall'interessata, nonostante il notevole sostegno offertole nel corso degli anni da tutte le competenti strutture coinvolte nella vicenda.
Quanto alla capacità della donna di soddisfare i bisogni primari della prole, ritiene questa Corte che dall'istruttoria svolta è chiaramente emersa la incapacità della di percepire i bisogni e di Parte_2 soddisfare le esigenze della prole.
Inoltre, nel lungo periodo trascorso dal collocamento delle figlie in Casa-Famiglia la Santa Crus, nonostante la sua giovane età e la mancanza di impegni familiari, non si è affatto preoccupata di trovarsi una stabile occupazione, continuando a svolgere solo lavori precari, peraltro mai documentati neppure riguardo alle entrate mensili che la donna ricaverebbe dalle sue prestazioni, sicché non è neppure possibile verificare se il suo reddito sarebbe effettivamente sufficiente ad assicurare il
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sostentamento dei figli. Anche con riferimento alle condizioni abitative, va rilevato che la Parte_2 continua a risiedere in un immobile da lei abusivamente occupato, che è stato anche sottoposto a ristrutturazione con materiali e mobili di pregio, senza mai essersi preoccupata di reperire una sistemazione stabile e soprattutto regolare.
In definitiva, nel complesso la ha dimostrato di non essere in grado di cogliere i bisogni Parte_2 dei propri figli, di età molto diverse tra loro, e di sapervi adeguatamente far fronte con propri mezzi.
Relativamente ai sostegni offerti alla suddetta e al suo nucleo familiare, va evidenziato che dagli atti di causa emerge incontrovertibilmente che le gravi criticità emerse in occasione dell'accesso del Servizio Sociale in data 3 novembre 2021 hanno dato luogo alla predisposizione di adeguati sostegni ai minori e alla loro genitrice, senza alcun concreto risultato, avendo la donna perseverato nella consumazione di sostanze stupefacenti, anche durante il periodo di osservazione immediatamente successivo al collocamento della prole al di fuori del suo nucleo familiare, ed essendosi la stessa sottratta alla valutazione del Centro Fregosi, dalla quale sarebbe potuta scaturire una idonea terapia di sostegno alla genitorialità. Si legge, al riguardo, che i percorsi terapeutici intrapresi risultano discontinui, spesso interrotti senza motivazioni stabili, e motivati da pressioni esterne più che da consapevolezza autonoma
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situazione attuale, la capacità della odierna appellante di rispondere adeguatamente alle esigenze delle minori in questione e di offrire alle stesse un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relazione all'età e al livello di maturazione psico-affettiva delle bambine. In tal senso si è chiaramente espresso il c.t.u., il quale ha concluso nel senso che “Il funzionamento di personalità sopradescritto, in particolare la forte emotività della signora, inficia anche le competenze genitoriali (…) a riprova di una rigidità e una perseveranza nell'estrinsecare impulsivamente condotte pregiudizievoli prive di un pensiero riflessivo e predittivo. Le competenze genitoriali della signora, pertanto, a giudizio di questo CTU risultano fortemente impoverite (…) Allo stato attuale, la sig.ra non appare idonea a ricostituire un rapporto Parte_2 genitoriale stabile e funzionale con le figlie minori , e né a garantire loro un Pt_3 Per_2 Per_1 adeguato sviluppo psico-fisico (…) il parere di questo consulente è per l'inidoneità della sig.ra
[...]
alla ripresa della funzione genitoriale”. Parte_2
La situazione delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità del rientro delle tre bambine nel contesto familiare materno, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della , sia per il tempo ormai trascorso dal momento del distacco Parte_2 madre-figlie, sia per l'età (otto, sei e tre anni) e per l'attuale situazione delle minori, già collocate da circa un anno presso due coppie che da quanto emerge chiaramente dalla svolta c.t.u. e dalle relazioni del Servizio Sociale stanno offrendo loro la sicurezza, la stabilità, la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire loro.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alle indifferibili esigenze delle minori, alle esperienze dalle stesse vissute all'interno del contesto familiare di origine e alla necessità di mantenere l'attuale equilibrio lentamente raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento delle bambine all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluzione certamente non idonea a garantire un loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
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Va poi anche evidenziato che la non gode di alcun supporto familiare che potrebbe Parte_2 coadiuvarla in caso di ricollocamento delle minori presso di lei, essendo sua madre, con lei convivente, gravemente cardiopatica e perciò non in grado di assicurare alla figlia idoneo sostegno.
In ogni caso, emerge dagli atti che la nonna materna, la quale non si è costituita in giudizio e non ha mai chiesto l'affidamento delle minori, né si è dichiarata disposta a supportare la figlia nella cura e nell'accudimento della prole, ha dimostrato una totale inconsapevolezza della situazione della figlia e dei nipoti e una tendenza alla minimizzazione della vicenda, il che, a parere di questa Corte, non la rende assolutamente idonea a svolgere un ruolo di supporto in favore delle nipotine.
Relativamente al padre delle minori , osserva questa Corte che lo stesso non si è costituito nel Per_2 corso del presente grado del giudizio. In primo grado il suddetto aveva dimostrato un certo disinteresse per le sorti delle sue due figliolette, essendosi allontanato dall'abitazione familiare lasciando e con la madre, in precarie condizioni ambientali e in uno stato di assoluta Per_2 Pt_3 trascuratezza, e mostrandosi non eccessivamente coinvolto in occasione degli incontri in Casa- Famiglia, che peraltro aveva spesso disertato e anche interrotto a lungo, senza alcun plausibile motivo. L'uomo in primo grado aveva inoltre offerto soluzioni assolutamente non praticabili, quali il trasferimento delle minori in Perù, ove egli stesso, oppure suo padre si sarebbero potuti prendere cura di loro, in tal modo dimostrando di non aver adeguatamente percepito la gravità della situazione e il pregiudizio che un così radicale cambiamento avrebbe arrecato alle piccole.
Relativamente al , il c.t.u. ha evidenziato che: “Le competenze genitoriali del sig. Per_1 Per_1 risentono del funzionamento semplice e pratico di cui egli è caratterizzato. Dalla valutazione astratta delle capacità genitoriali (…) si rilevano difficoltà riconducibili ad una scarsa empatia, flessibilità e riflessività. Il signore, tra l'altro, sembra non tenere conto dell'impatto che alcuni fattori di rischio possono avere sulla traiettoria evolutiva di un bambino essendo centrato sul proprio senso del sé e sul soddisfacimento dei propri bisogni, più o meno inconsapevoli (…) Anche il sig. , a giudizio Per_1 dello scrivente CTU, non appare idoneo a riallacciare il rapporto genitoriale con la figlia né Per_1
a garantirle un adeguato sviluppo psico-fisico (…)”; - “Per le ragioni sopra esposte, in particolare per i limiti riscontrati nelle competenze genitoriali e nel funzionamento di personalità, lo Scrivente non ritiene che esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali.”. In sostanza, secondo la valutazione operata dal prof. Roma, il , il quale, peraltro, nel corso della svolta Per_1
c.t.u. dall'esame tricologico è risultato positivo all'uso di cannabinoidi (3 aprile 2025) e nel corso degli accertamenti peritali è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non appare assolutamente in grado di garantire un livello minimo di responsabilità genitoriale. Anche il suo precario stato di salute, l'atteggiamento assunto nei confronti della sua compagna (della quale diceva di non aver percepito l'assunzione di stupefacenti durante la gravidanza), la soluzione da lui suggerita in primo grado (di affidare la piccola alla nonna paterna, la quale non aveva mai visto la Per_1 bambina e si era dichiarata disponibile solo per non contrariare il figlio e non mettersi in urto con lui), e la soluzione individuata nel secondo grado (di affidare la bambina a un suo zio sessantenne, privo di una gamba, il quale interpellato si è dichiarato disponibile eventualmente solo a supportare il nipote, ma non ha chiesto l'affidamento della minore), confermano che il Faretra non sia assolutamente in grado di percepire la effettiva gravità della situazione e di farvi adeguatamente fronte, né, tantomeno, sia in grado di occuparsi della minore. Rilevante, al riguardo, è la valutazione fatta dal c.t.u., secondo cui il tende “a sottovalutare o a minimizzare gli aspetti problematici Per_1 propri, della compagna e dell'ambiente deputato alla cura di nonché i problemi di salute della Per_1 bambina stessa rispetto alla quale egli riferisce, in maniera parzialmente contraddittoria rispetto ai dati di realtà, che sta bene e non sembra avere bisogno di cure speciali”; “Per il sig. Parte_1 si riscontra un funzionamento cognitivo marcatamente deficitario, con scarsa consapevolezza delle 26 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
proprie responsabilità e dei danni subiti dalla figlia con un atteggiamento centrato su rivendicazioni personali, su una rappresentazione idealizzata e su un progetto genitoriale illusorio e non ancorato alla realtà; nessun intervento psicologico attivato anche rispetto alla funzione genitoriali e al rapporto diretto con la figlia che lo vedeva incapace di adeguarsi ai suoi tempi”.
Va esclusa la possibilità che la nonna paterna o lo zio paterno possano occuparsi della minore o possano coadiuvare il Faretra nella cura della minore, sia perché nessuno dei suddetti ha formulato domanda di affidamento, sia per l'età anagrafica e le condizioni di salute e di vita degli stessi.
In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista incontrovertibilmente lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice, posto che in relazione ai limiti riscontrati nelle competenze genitoriali e nel funzionamento di personalità, il c.t.u., rispondendo ad uno specifico quesito, ha escluso che esistano concrete possibilità di recupero delle competenze genitoriali di entrambi gli appellanti. Ciò, infatti, potrebbe avvenire attraverso una ristrutturazione personologica profonda che richiederebbe un impegno e un coinvolgimento autentico dei signori, ma nel presente contesto, come sottolineato dal consulente, è assente una motivazione interna di recupero psicologico strutturata e salda e gli interventi già tentati non sono stati portati avanti con continuità
o efficacia. I tempi di recupero, quindi, sarebbero prolungati e di fatto incompatibili con le esigenze evolutive delle minori, anche considerando la prolungata istituzionalizzazione che hanno dovuto subire.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Non si ritiene, infine, di dover procedere all'audizione delle minori, in considerazione della loro tenerissima età (nove, sette e tre anni) e del turbamento che le stesse verrebbero a subire a causa dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla loro esperienza.
Non si ritiene, inoltre, di dover disporre il mantenimento dei rapporti delle minori con la madre biologica e, per la sola anche con il padre biologico, come richiesto in via subordinata da Per_1 entrambi gli appellanti, posto che alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, e sulla scorta delle recenti relazioni del competente Servizio Sociale, una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse delle bambine, le quali hanno ora bisogno di consolidare il percorso di attaccamento già avviato con le coppie collocatarie, senza subire confusione e destabilizzazione per effetto di una eventuale ripresa dei rapporti con la famiglia di origine. Va rilevato che le due più grandi, e , non hanno mai chiesto dei loro genitori biologici, Per_2 Pt_3 mentre la piccola non ha mai avuto alcun significativo rapporto con loro. Per_1
Gli appelli devono essere, pertanto, rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
27 V.G. 51003/2004 e V.G. 51004/2024
Le spese del presente grado devono essere compensare per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e della speciale rilevanza degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da
[...]
e da con distinti ricorsi depositati il 26 giugno 2024, avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 277/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 24 aprile 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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