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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/10/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. n. 157-3/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss. CCI iscritta all'R.G.P.U. n. 157-3/2023 promossa da
(C.F.: ), con sede in San Miniato (PI), Loc. Ponte a Parte_1 P.IVA_1
Egola, via della Spira, n. 21, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig. (C.F.: , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pagliai, presso il cui studio in Empoli, via G. Masini, n. 47 e domicilio digitale ha eletto domicilio ai fini del presente procedimento, PEC: Email_1
-ricorrente- nei confronti nei confronti della dei creditori della Società e del Procuratore CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
Premesso che
1. Con ricorso depositato il 21/11/2023 da (in seguito anche Parte_1
), avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 44 CCI, ha presentato Parte_1 ricorso di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale. Con il medesimo ricorso la Società ha chiesto anche l'applicazione delle misure protettive cd. tipiche ai sensi degli artt. 54 e 55 CCI - id est il divieto
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 1 di 15 di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio adibito all'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze ed il divieto medio tempore di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale – chiedendo che il Tribunale provvedesse alla relativa conferma.
Con decreto del 23/11/2023, il Tribunale, nel dichiarare aperta la procedura concordataria, ha assegnato al debitore il termine di sessanta giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha delegato alla procedura il dott. Marco Zinna e nominato, quale Commissario Giudiziale, il Dott. Persona_1
2. Il 20/1/2024, nel termine dei concessi 60 giorni, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato. La proposta si inquadra nel modello della continuità c.d. diretta di cui all'art.84, 2° co., in quanto prospetta, quale fonte principale delle poste attive da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività caratteristica da parte del medesimo debitore negli esercizi a venire per tutta la durata del cd. arco piano.
Con provvedimento del 16/2/2024 il Tribunale ha disposto la conferma delle misure protettive fissando il termine massimo inziale di quattro mesi per la loro durata, ulteriormente prorogate in data 18/4/2024, per la durata di sei mesi.
In data 12/3/2024 la debitrice ha depositato integrazione alla proposta ed al piano di concordato con allegato il relativo piano finanziario e integrazione della relazione del professionista ex art. 87 CCII.
Il 27/3/2024 è stato depositato il parere del Commissario Giudiziale, il quale dà atto innanzitutto della ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47, 1° co. lett. b) CCII ed esprime parere favorevole in ordine alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione del patrimonio aziendale.
Afferma il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCI.
2. In data 10/4/2024 ritenuta la propria competenza, la natura di imprenditore commerciale del ricorrente, la sussistenza dello stato di crisi e l'insussistenza di palesi cause di inammissibilità del progetto di concordato, il Tribunale ha confermato la nomina del Commissario Giudiziale e stabilito il dies a quo ed il dies ad quem per l'espressione del voto dei creditori, con le conseguenti comunicazioni e avvertimenti. Il Tribunale ha inoltre ordinato al ricorrente il deposito presso un istituto di credito della somma necessaria alla copertura delle spese di procedura e la consegna al Commissario Giudiziale delle sue scritture contabili.
3. In data 14/5/2024 il Commissario Giudiziale ha chiesto una proroga per il deposito della relazione ex art. 105 CCII con conseguente spostamento dell'inizio
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 2 di 15 delle operazioni di voto, viste le difficoltà tecniche riscontrate da parte di nel Pt_3 riesame dei conteggi dell'ammontare dei crediti dei dipendenti, per come eseguiti dagli advisor della società debitrice, relativamente al periodo antecedente la proposizione della domanda prenotativa di concordato preventivo, non potendo il parere espresso nella relazione ex art. 105 CCII prescindere dalla precisazione del credito da parte dei lavoratori.
In data 25/6/2024 il ricorrente, considerato che buona parte del periodo per l'espressione del voto sarebbe ricaduta nel mese di agosto, e paventando per questo una scarsa adesione alla proposta concordataria, ha domandato al Tribunale di differire il termine per le votazioni. Il Tribunale, pertanto, con provvedimento del 1/7/2024 ha fissato le date per l'esercizio del diritto di voto tra l'1/10/2024 e il 15/10/2024.
In data 6/8/2024, a seguito dell'accoglimento della suddetta proroga, è pervenuta la relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 105 CCI, con la quale, all'esito di una analitica descrizione delle cause del dissesto e della situazione economica del debitore, della condotta di quest'ultimo e della proposta di concordato e delle garanzie offerte ha confermato la valutazione tendenzialmente positiva sulla fattibilità del piano avanzato dalla società ed ai possibili esiti rivenienti dall'esecuzione del concordato in termini di percentuale di soddisfacimento dei creditori e attivo realizzabile.
4. In sintesi la proposta prevede: il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e di tutti i creditori il cui diritto di credito è assistito da legittimo diritto di prelazione;
il soddisfacimento parziale di quei creditori la cui soddisfazione non rientra interamente all'interno del “valore di liquidazione”; il pagamento dell'onere concordatario con il prodotto della continuità di esercizio d'azienda; l'impegno dell'amministratore e socio unico, Sig. ad Parte_2 intervenire qualora il prodotto della continuità non riesca a soddisfare il piano concordatario, tramite l'apporto di finanza esterna pari ad € 150.000, nonché mediante l'impegno a costituire un deposito cauzionale nella forma dell'escrow account di € 75.000 presso il Notaio di Fucecchio, entro il termine Persona_2 di almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 48, comma 1, CCII.; l'impegno di ad aprire la procedura competitiva per Parte_1
l'individuazione di un soggetto terzo, quale acquirente dell'azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, qualora il concordato preventivo soddisfi l'onere concordatario in misura inferiore al 60% di quanto previsto dal piano stesso al termine del periodo di 3 anni, dal provvedimento di omologa.
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 3 di 15 Il Commissario ha precisato al contempo (v. pagg. 35 della relazione) che
“Considerata l'impostazione della proposta concordataria, si conviene che il suo eventuale successo troverà fondamentale sostegno nei flussi finanziari futuri e, pertanto, nella capacità dell'azienda di realizzare i target di fatturato pronosticati e di contenere, al tempo stesso, i costi del ciclo di produttivo. L'attivo patrimoniale rappresenta pertanto un elemento di salvaguardia degli interessi del ceto creditorio, da liquidare solo nel caso in cui gli stessi flussi finanziari non dovessero permettere, al terzo anno, il soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 60%”.
Con la relazione il Commissario pertanto evidenzia che la realizzabilità concreta della proposta concordataria è indissolubilmente condizionata dalla capacità di di generare attraverso la continuità aziendale diretta i flussi di cassa Parte_1 nell'entità prevista dalla proposta e dal piano.
All'uopo la società in concordato ha allegato alla proposta il Piano industriale redatto dal consulente finanziario Dott. Tale piano industriale Persona_3
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 4 di 15 è stato successivamente aggiornato alla data del 29/3/2025 alla stregua della quale
“dall'analisi svolta, il Piano economico-finanziario della per il periodo Parte_1
2025-2029, aggiornato in base all'andamento societario manifestatosi nel 2024 e alle variazioni indicate nel precedente par. IV, appare sostenibile, anche in relazione gli impegni della proposta concordataria”.
Il Giudice Delegato, vista la documentazione depositata in data 6/12/2024 dalla società ricorrente, ha fissato udienza di discussione in data 6/3/2025 al fine di esaminare le reali prospettive di successo della proposta concordataria e la sua non manifesta inidoneità a soddisfare le obbligazioni nei confronti del ceto creditorio.
In data 19/4/2025, con il deposito della relazione ex art. 105 CCI aggiornata, il Commissario afferma che appaiono rilevanti “le integrazioni apportate all'originaria proposta concordataria e le riflessioni di seguito esposte.
Il Piano muovendo dalla rilevazione di un disallineamento dei risultati economici, patrimoniali e finanziari, rilevati quale conseguenza facilmente verificabile di un generale rallentamento del settore conciario nell'anno 2024, tiene conto della ripresa e dell'accelerazione registrata, anche dalla stessa nei primi Parte_1 mesi del 2025, confermata dagli ordinativi che al momento confermano ed anzi superano le proiezioni assunte per lo stesso esercizio.
Nondimeno si è posta in essere, nelle more, una discontinuità che potrà favorire l'esecuzione del Piano proposto da mediante l'interazione con il Parte_1
Gruppo di interesse economico riconducibile alle società e CP_2 [...]
CP_3
Quanto alla prima compagine industriale si è reso formalmente l'intento di un subentro della stessa società nel capitale di nella misura del 70%, Parte_1 ad esito dell'intervenuta omologa della presente proposta di concordato, in misura di euro 450.000,00 confermati da versamento di un deposito a garanzia degli impegni assunti presso il Notaio di Lastra a Signa (FI) nella Persona_4 misura di euro 200.000,00.
Quanto al secondo interlocutore, si è reso formalmente l'accordo di collaborazione commerciale che indirizzerà a favore di per Parte_4 circa 1.300.000,00 euro. Tale impegno è reso ancor più concreto dalla dichiarazione resa con pec dello scorso 15 aprile secondo cui, una volta intervenuta l'omologa della proposta concordataria, andrà a sottoscrivere un contratto di Controparte_3 durata equivalente al periodo di esecuzione del piano finanziario, oltre a versare la somma di euro 50.000 a titolo di acconto sulle future forniture.
Giova ricordare poi che la proposta concordataria, nella precedente versione,
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 5 di 15 prevedeva altre misure di salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio, secondo cui: i) in caso di rispetto degli obiettivi prefissati in misura inferiore al 60%, comprovati dalla mancata distribuzione a favore dei creditori di quanto previsto dal Piano, la ricorrente si era impegnata irrevocabilmente, alla fine del terzo anno dal provvedimento di omologa, a consentire la procedura competitiva di vendita dell'intera azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, dei beni mobili e delle rimanenze di magazzino;
ii) era previsto anche l'apporto di finanza esterna pari a euro 150.000,00, sicuramente aggiuntiva rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che l'Amministratore Unico e socio unico di aveva garantito Parte_1 personalmente l'apporto di finanza, qualora l'andamento della continuità aziendale lo rendesse necessario per sostenere eventuali esigenze di liquidità. Lo stesso Signor
si era impegnato anche a costituire un deposito cauzionale nella forma Pt_2 dell'escrow account di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) presso il Notaio di Fucecchio, entro il termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza Persona_2 fissata ai sensi dell'art. 48, comma 1, CCII.
Questi ultimi interventi compresi nell'integrazione della proposta concordataria unitamente a quelli già compresi nella precedente versione del Piano, senza dubbio, riescono a conferire maggiore robustezza e credibilità all'ipotesi di risanamento nonostante l'aleatorietà delle proiezioni dei ricavi caratteristici indotte dai perduranti scenari di crisi del settore conciario.
In conclusione, le attività svolte ed enucleate nei paragrafi precedenti, portano a concludere che il piano concordatario nei termini contenuti nella proposta, con gli elementi di criticità espressi, appare ad oggi realizzabile” (v. pag. 10 e ss. della relazione integrativa).
Sul piano comparativo, il Commissario, ha evidenziato che il ceto creditorio non troverebbe soddisfazione nell'eventuale liquidazione giudiziale (comportante la cessione delle attività e l'interruzione dei rapporti in essere) in misura superiore a quella realizzabile in caso di omologa del concordato affermando che “gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il più elevato valore di realizzo generato dalla procedura. Va considerato altresì il minor lasso temporale in cui gli stessi creditori potrebbero soddisfare le proprie ragioni di credito e il mantenimento del valore aziendale conseguito grazie alla continuazione dell'attività produttiva” (v. pag. 12 della relazione integrativa).
All'esito del periodo stabilito per l'espressione del voto da parte dei creditori, il quale è venuto a scadere il 29/7/2024 il CG ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni dando atto che “La maggioranza di voti favorevoli risulta raggiunta solo nelle classi 1 — 3 — 4 — 5 — 7 — 9 — 10 — 11 — 12, pertanto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII la proposta non risulta approvata da tutte le classi.”.
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 6 di 15 5. In data 6/12/2024, preso atto del risultato definitivo del voto, la Società concordataria ha presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art. 112, 2°co.
CCI.
Il Tribunale, pertanto, preso atto della mancata approvazione del concordato, ha fissato, ai sensi dell'art. 111 CCI, udienza in camera di consiglio, con il metodo della trattazione scritta, per il giorno 18/9/2025.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza, depositate il 15/09/2025, la ricorrente ha insistito nell'omologa forzosa del concordato preventivo alla stregua dell'art. 112, co. 2° bis CCI. Pertanto, il Tribunale, all'esito dell'udienza, si è riservato sull'omologa del piano.
Rilevato e Ritenuto che
4. Il progetto concordatario (per tale intendendosi il coacervo della regolamentazione risultante dal piano e dalla proposta di concordato) appare riconducibile alla species dei concordati con continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co., CCI in quanto prefigura la prosecuzione dell'attività aziendale da parte del medesimo imprenditore con destinazione dei flussi di cassa generati a soddisfazione della debitoria.
Nella versione oggetto del presente esame, la proposta prevede (v. pag. 51 e ss. della proposta integrata):
a. i costi prededucibili riguardanti i professionisti funzionali (advisor legale, advisor finanziario e professionista indipendente) e gli organi della procedura (Commissario Giudiziale, periti ed eventuali ausiliari), saranno sostenuti per €
108.050,00 per il 1° anno ed i restanti € 147.830,00 in 5 anni (il 25% in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 codice civile);
b. Classe 1, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 1 codice civile per complessivi
€ 223.353,60, che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, con riferimento agli arretrati, maturati prima dell'accesso al concordato con riserva. I creditori appartenenti a questa classe saranno pagati integralmente (100%), entro 180 giorni dall'omologa;
c. Classe 2, composta da e da Parte_5 [...] per complessivi € 383.522,51, Parte_6
a fronte del credito ipotecario di primo grado che sarà oggetto di pagamento integrale (100%) secondo il piano di ammortamento, contrattualmente previsto;
d. Classe 3, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 2 codice civile, comprensiva della quota parte del 25% del compenso dei professionisti “funzionali”, dai
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 7 di 15 creditori ex art. 2751-bis n. 3 codice civile e dai creditori ex art. 2751-bis n. 5, 5 bis e 5 ter codice civile per complessivi € 202.156,98. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 2 anni dall'omologa;
e. Classe 4, composta dai creditori ex art. 2758 codice civile, a fronte dell'IVA di rivalsa, per complessivi € 8.608,37. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 2 anni dall'omologa;
f. Classe 5, composta dai creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021), privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art.
8-bis co. 3 L. 33/2015, per l'importo di complessivi € 279.195,63. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 2 anni dall'omologa;
g. Classe 6, composta dai creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 codice civile - – per € 78.593,02. I creditori inseriti in questa classe CP_4 integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) in 12 rate trimestrali dal 24 mese successivo all'omologa;
h. Classe 7, composta dai creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter di cui all'art. 88 CCII per tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. CP_5
1 codice civile – , nonché per gli oneri di riscossione di cui Controparte_6 all'art. 17 del D.lgs. 112/99 - per € 136.977,52. I Controparte_7 creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) in 12 rate trimestrali dal 24 mese successivo all'omologa;
i. Classe 8, composta dai creditori per tributi locali (IMU, Regione Toscana, ecc.) per € 44.823,84. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) in 12 rate trimestrali dal 24 mese successivo all'omologa;
j. Classe 9, composta dai creditori ipotecari di 2° grado per € 47.201,96. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma, in deroga all'art. 109 co. 5 CCII, entro 5 anni dall'omologa;
k. Classe 10, composta dai creditori fornitori e diversi chirografari, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 25 (venticinque per cento) % del credito complessivamente vantato pari ad € 818.872,47 e, quindi, per € 204.700,34 entro 5 anni dall'omologa;
l. Classe 11, composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzia rilasciata da terzi, ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII, ai quali viene assicurato un
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 8 di 15 pagamento in percentuale pari al 25 (venticinque per cento) % a fronte d'un credito complessivo di € 290.793,45 e quindi per € 72.698,36 entro 5 anni dall'omologa;
m. Classe 12, composta da creditori chirografari bancari NON assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi e, quindi, non rientranti nelle classi precedenti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 25 (venticinque per cento) % a fronte d'un credito complessivo di € 966.002,30 e, quindi, per € 241.500,57 entro 5 anni dall'omologa;
n. Classe 13, composta dai soci creditori, non votanti;
o. Classe 14, composta dal socio che aderisce alla riduzione della Sua Parte_2 partecipazione al capitale sociale della sino al 30% (v. pag. 5 e Parte_1 ss. della proposta depositata con modifiche il 04/04/2025).
5. Il piano di concordato è presentato dal ricorrente come ascrivibile alla species dei concordati in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co. CCI.
Il concordato in continuità, infatti, si caratterizza per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività caratteristica – finalità, questa, riguardata con particolare favore dal legislatore (v. art. 84 CCI) che dedica ad essa una disciplina speciale - sia ad opera del medesimo imprenditore (cd. continuità diretta), sia mediante cessione dell'azienda in esercizio (cd. continuità indiretta). L'art. 84, 2° co. CCI infatti stabilisce che “La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato , ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”. E l'art. 87, 1° co., CCI, nel disciplinare il contenuto del piano di concordato, prevede che esso può contemplare “le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie”.
i è obbligata, in caso di rispetto degli obiettivi di piano in misura Parte_1 inferiore al 60% di quanto previsto dal piano, alla fine del terzo anno dalla definitività del provvedimento di omologa, a consentire la procedura competitiva di vendita dell'intera azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, partendo dai valori di perizia del bene immobile e dei beni mobili e delle rimanenze di magazzino. L'eventuale trasferimento dell'azienda al terzo acquirente comporterà la prosecuzione in capo ad esso dell'attività imprenditoriale e dei rapporti di lavoro dipendente e degli altri contratti pendenti. Da ciò deriva la
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 9 di 15 qualificazione come in parte in continuità indiretta del concordato.
6. Preliminarmente, in ordine al vaglio rimesso al Collegio circa la fattibilità del progetto di concordato occorre ribadire che non appaiono sussistere profili di inammissibilità.
Preme rimarcare che il Codice della Crisi di impresa, in punto di giudizio di fattibilità – superando un tralaticio distinguo tra fattibilità giuridica (che si traduce in giudizio di ammissibilità e ritualità della domanda, in cui il Tribunale può e deve esprimersi pienamente) ed economica –ha stigmatizzato i limiti del sindacato giudiziale consentito al Tribunale. Difatti l'art. 112 1° co. CCI afferma che il Tribunale omologa il concordato in continuità aziendale ove il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” e l'art. 47, 1° co. lett. b) CCI afferma che la domanda di concordato in continuità è inammissibile solo se il piano risulta manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, con le modalità e nella misura proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali. Il rinnovato impianto del Codice della Crisi sembra quindi confermare il trend già rassegnato dalla giurisprudenza di legittimità prima della sua entrata in vigore, alla stregua del quale, se al Tribunale non sono posti limiti nella valutazione del merito giuridico della domanda, esso deve arrestarsi ad un giudizio di non evidente inidoneità della proposta a raggiungere quello che rappresenta la causa concreta dello specifico progetto concordatario. Ciò nell'evidente convinzione che il vaglio relativo alla realizzabilità della proposta e del piano di concordato, sulla base dei presupposti economici ed aziendalistici che ne sono alla base – al pari del giudizio di convenienza – dev'essere rimesso nella sua piena e completa estensione al ceto dei creditori sui cui interessi economici viene ad incidere la falcidia concordataria, i quali l'esprimono mediante l'esercizio del voto. Il Tribunale, invece, dovrà arrestarsi ad un giudizio, più limitato, volto a stigmatizzare i soli casi di manifesta incapacità del piano a tradursi in realtà.
Nel caso di specie il Commissario Giudiziale aveva effettuato alcune puntualizzazioni, esprimendo delle riserve sulla fattibilità del piano e della proposta. Il C.G. aveva, infatti, ritenuto necessario notiziare il Tribunale sulle mutate condizioni di fattibilità del piano concordatario originariamente predisposto dagli advisor di e sull'insorgere di dubbi sulla capacità Parte_1 della debitrice di impedire o superare l'insolvenza. Ciò in ragione del fatto che i dati di bilancio unitamente alle tendenze del mercato della pelle dimostravano che la società debitrice sembrava non disporre delle capacità imprenditoriali necessarie ad assicurare la fattibilità della proposta concordataria in continuità diretta e, conseguentemente, il soddisfacimento della massa creditoria secondo le modalità descritte nel ricorso introduttivo.
Tuttavia, anche in considerazione della documentazione aggiuntiva prodotta dagli
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 10 di 15 advisor della società concordataria e della modifica del piano di concordato, il Commissario non ha evidenziato una patente inidoneità del piano a realizzare i suoi obiettivi, ed anzi ha concluso con un giudizio favorevole.
Gli advisor hanno, infatti, evidenziato come l'intervento della società e CP_8 della società consentano di ripristinare l'equilibrio economico e CP_3 finanziario e, quindi, la sostenibilità del piano del concordato preventivo della
Parte_1
Deve pertanto ritenersi che non sussistano i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda.
6.1 Ulteriormente appare necessario prendere posizione circa l'ammissibilità della proposta concordataria nella parte in cui prefigura l'attribuzione dei flussi generati dalla continuità aziendale in deroga ad una rigorosa interpretazione del principio di par condicio dei creditori e delle cause di prelazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.
Il tema era stato oggetto di dibattito nella giurisprudenza, nella quale si erano venuti affermando orientamenti contrastanti. Occorre però prendere atto che il Codice della crisi d'impresa all'art. 84, 6° co. (ratione temporis applicabile) ammette nel concordato in continuità aziendale che il valore eccedente quello di liquidazione, id est quello specificamente prodotto dalla continuazione dell'attività d'impresa, può essere destinato dal proponente ai creditori appartenenti ad una classe inferiore anche se quelli poziori non risultano interamente soddisfatti, a condizione che i creditori appartenenti a classi inferiori non ricevano in sede distributiva più di quanto la proposta riserva alla soddisfazione delle classi prevalenti. Si esplicita pertanto l'attenuazione dello stretto rigore del principio della responsabilità patrimoniale secondo l'ordine delle legittime cause di prelazione, nel segno della cd. relative priority rule.
7. Giungendo infine al tema dell'omologa del concordato preventivo, si rammenta che esso non ha conseguito l'unanimità dei consensi delle classi ammesse al voto, così come prescritto dall'art. 109, 5° co. CCI. Cionondimeno il ricorrente, con domanda del 29/5/2025, ha chiesto che il Tribunale, a dispetto della mancata approvazione, voglia comunque procedere all'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, 2° co. CCI.
7.1 Occorre quindi passare in disamina innanzitutto l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'istituto della cd. ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, 2° co. CCI. Tale norma stabilisce che il concordato in continuità aziendale può essere omologato dal Tribunale pur in mancanza del voto unanime dei creditori laddove ricorrano i presupposti stabiliti dalle lettere da a) a d).
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 11 di 15 Il ricorrente afferma, e tanto pare confermato dal Commissario Giudiziale, la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a), b) c) e d) ovvero: che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.
7.2 Per quanto attiene al requisito di cui all'art. 112, 2° co. lett. d), nella sua prima parte, esso stabilisce che il concordato è omologato, in presenza di classi dissenzienti (e quindi in mancanza dell'unanimità), allorquando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. L'opinione preferibile è che tale classe di privilegiati sia rappresentata da quei creditori che, anche ove soddisfatti integralmente, sono comunque chiamati ad esprimere il proprio voto, in quanto la proposta ne prevede la soddisfazione in tempi più lunghi di quelli cui il CCI riconnette l'esclusione dal voto ai sensi dell'art. 119, 3° co. CCI.
Nel caso di specie, come riferito dal CG all'esito del voto, su 12 classi votanti il concordato è stato approvato da 9 di queste (con l'eccezione delle classi 2, 6 e 8). Tra le classi che hanno espresso voto favorevole, la classe 1 è composta dai dipendenti, assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1, la classe 3 è composta professionisti con privilegio ex art. 2751-bis n. 2, la classe 4 è composta dai creditori dell'IVA di rivalsa privilegiati ex art. 2758 codice civile e la classe 9 è composta dai creditori ipotecari di secondo grado, tali sono classi assistite da privilegio e hanno votato favorevolmente.
Il requisito di cui al all'art. 112, 2° co. lett. d) appare quindi rispetto.
8. Quanto appena affermato consente di procedere direttamente all'omologa del concordato anche senza affrontare la questione relativa al voto sfavorevole espresso degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché dagli enti locali, riuniti nella sesta ed ottava classe di creditori ammessi al voto, relativamente alla parte del loro credito degradata a chirografo.
8.1 Cionondimeno, mette conto osservare che, quanto al rapporto con l'alternativa liquidatoria, come confermato anche dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105, 3° CCI (pag. 12 della relazione), gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, in quanto i creditori beneficerebbero di un più elevato valore di realizzo generato dalla procedura. Il concordato preventivo poi,
a differenza della liquidazione giudiziale, si apprezza positivamente per le migliori
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 12 di 15 tempistiche di soddisfazione, il maggior grado di certezza della soddisfazione conseguibile ed i benefits, anche non economicamente commisurabili, derivanti dalla continuità aziendale tra cui la preservazione del valore occupazionale dell'impresa. Nello specifico della presente fattispecie nell'eventualità della liquidazione giudiziale non vi sarebbe l'apporto promesso dal Socio né l'aumento di capitale da parte di condizionato all'omologa del concordato, non si CP_8 potrebbe poi beneficiare dei flussi rivenienti dalla continuità aziendale.
Alla luce di quanto esposto appare invero dimostrato che la liquidazione giudiziale non si presenterebbe maggiormente satisfattiva ed anzi il concordato preventivo appare più conveniente per i creditori istituzionali che hanno negato adesione al concordato.
Per le ragioni testé esposte la domanda di omologazione forzata ai sensi dell'art. 88, 4° co. CCI, pur non esplicitamente richiesta dal ricorrente potrebbe trovare accoglimento.
9. Conclusivamente, il Tribunale, disaminate e rigettate le opposizioni proposte, ritenuto che, pur mancando l'approvazione dei creditori ai sensi dell'art. 109 CCI, sussistano i presupposti per procedere all'omologazione forzosa
Omologa il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe
Conferma la nomina a Commissario Giudiziale con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, e riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale
Dispone
1. Il Commissario Giudiziale, previo interpello, acquisirà la disponibilità di almeno 3 creditori a comporre il comitato dei creditori, ottenuta la quale presenterà richiesta al GD per la nomina del Comitato. In mancanza di disponibilità da parte di almeno 3 creditori non si farà luogo alla nomina del Comitato.
2 Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.
2.1 Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato. In particolare, provvederà a raffrontare realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria;
dovrà inoltre informare
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 13 di 15 tempestivamente il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, in caso di sua formazione, od i creditori tutti ove assente il Comitato, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano. La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei Creditori o ai creditori, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
2.2 il Commissario Giudiziale dovrà curare che il debitore svolga con sollecitudine il proprio compito, informando il GD dell'eventuale ritardo da parte di quello nell'adempimento degli oneri concordatari.
2.3 Per gli eventuali atti di straordinaria amministrazione che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del piano di concordato ed in particolare per l'aumento di capitale di cui alla proposta, nonché per accettare le transazioni, il Commissario dovrà munirsi del parere del Comitato dei Creditori, notiziando nel contempo il Giudice Delegato;
nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del Giudice Delegato;
3. Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.
Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.
3.2 Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Comitato dei Creditori (ove costituito) dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al Giudice
Delegato.
Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.
4. Compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 14 di 15 conto e liquidati i compensi del Commissario Giudiziale dal Collegio il Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.
5. Il Commissario, nell'eventuale fase in continuità indiretta – in caso di significativo scostamento dagli obiettivi di piano – dovrà svolgere la procedura competitiva per l'individuare il cessionario ai fini del trasferimento dell'azienda a terzi.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 48, 5° co. CCI.
Così deciso in Pisa, 17/10/2025
Il Giudice estensore La Presidente dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Laura Pastacaldi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss. CCI iscritta all'R.G.P.U. n. 157-3/2023 promossa da
(C.F.: ), con sede in San Miniato (PI), Loc. Ponte a Parte_1 P.IVA_1
Egola, via della Spira, n. 21, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, sig. (C.F.: , rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Pagliai, presso il cui studio in Empoli, via G. Masini, n. 47 e domicilio digitale ha eletto domicilio ai fini del presente procedimento, PEC: Email_1
-ricorrente- nei confronti nei confronti della dei creditori della Società e del Procuratore CP_1 della Repubblica presso il Tribunale di Pisa
Premesso che
1. Con ricorso depositato il 21/11/2023 da (in seguito anche Parte_1
), avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 44 CCI, ha presentato Parte_1 ricorso di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione di cui agli artt. 40 e 87 CCI nel termine concesso dal Tribunale. Con il medesimo ricorso la Società ha chiesto anche l'applicazione delle misure protettive cd. tipiche ai sensi degli artt. 54 e 55 CCI - id est il divieto
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 1 di 15 di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio adibito all'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze ed il divieto medio tempore di pronunciare la sentenza di liquidazione giudiziale – chiedendo che il Tribunale provvedesse alla relativa conferma.
Con decreto del 23/11/2023, il Tribunale, nel dichiarare aperta la procedura concordataria, ha assegnato al debitore il termine di sessanta giorni per l'assolvimento dell'onere di deposito della domanda completa, disponendo contestualmente a suo carico gli obblighi informativi periodici ex art. 44, 1° co. lett. c) CCI ed ha delegato alla procedura il dott. Marco Zinna e nominato, quale Commissario Giudiziale, il Dott. Persona_1
2. Il 20/1/2024, nel termine dei concessi 60 giorni, il ricorrente ha presentato la proposta ed il piano di concordato. La proposta si inquadra nel modello della continuità c.d. diretta di cui all'art.84, 2° co., in quanto prospetta, quale fonte principale delle poste attive da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio, i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività caratteristica da parte del medesimo debitore negli esercizi a venire per tutta la durata del cd. arco piano.
Con provvedimento del 16/2/2024 il Tribunale ha disposto la conferma delle misure protettive fissando il termine massimo inziale di quattro mesi per la loro durata, ulteriormente prorogate in data 18/4/2024, per la durata di sei mesi.
In data 12/3/2024 la debitrice ha depositato integrazione alla proposta ed al piano di concordato con allegato il relativo piano finanziario e integrazione della relazione del professionista ex art. 87 CCII.
Il 27/3/2024 è stato depositato il parere del Commissario Giudiziale, il quale dà atto innanzitutto della ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47, 1° co. lett. b) CCII ed esprime parere favorevole in ordine alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione del patrimonio aziendale.
Afferma il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 87 CCI.
2. In data 10/4/2024 ritenuta la propria competenza, la natura di imprenditore commerciale del ricorrente, la sussistenza dello stato di crisi e l'insussistenza di palesi cause di inammissibilità del progetto di concordato, il Tribunale ha confermato la nomina del Commissario Giudiziale e stabilito il dies a quo ed il dies ad quem per l'espressione del voto dei creditori, con le conseguenti comunicazioni e avvertimenti. Il Tribunale ha inoltre ordinato al ricorrente il deposito presso un istituto di credito della somma necessaria alla copertura delle spese di procedura e la consegna al Commissario Giudiziale delle sue scritture contabili.
3. In data 14/5/2024 il Commissario Giudiziale ha chiesto una proroga per il deposito della relazione ex art. 105 CCII con conseguente spostamento dell'inizio
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 2 di 15 delle operazioni di voto, viste le difficoltà tecniche riscontrate da parte di nel Pt_3 riesame dei conteggi dell'ammontare dei crediti dei dipendenti, per come eseguiti dagli advisor della società debitrice, relativamente al periodo antecedente la proposizione della domanda prenotativa di concordato preventivo, non potendo il parere espresso nella relazione ex art. 105 CCII prescindere dalla precisazione del credito da parte dei lavoratori.
In data 25/6/2024 il ricorrente, considerato che buona parte del periodo per l'espressione del voto sarebbe ricaduta nel mese di agosto, e paventando per questo una scarsa adesione alla proposta concordataria, ha domandato al Tribunale di differire il termine per le votazioni. Il Tribunale, pertanto, con provvedimento del 1/7/2024 ha fissato le date per l'esercizio del diritto di voto tra l'1/10/2024 e il 15/10/2024.
In data 6/8/2024, a seguito dell'accoglimento della suddetta proroga, è pervenuta la relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 105 CCI, con la quale, all'esito di una analitica descrizione delle cause del dissesto e della situazione economica del debitore, della condotta di quest'ultimo e della proposta di concordato e delle garanzie offerte ha confermato la valutazione tendenzialmente positiva sulla fattibilità del piano avanzato dalla società ed ai possibili esiti rivenienti dall'esecuzione del concordato in termini di percentuale di soddisfacimento dei creditori e attivo realizzabile.
4. In sintesi la proposta prevede: il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e di tutti i creditori il cui diritto di credito è assistito da legittimo diritto di prelazione;
il soddisfacimento parziale di quei creditori la cui soddisfazione non rientra interamente all'interno del “valore di liquidazione”; il pagamento dell'onere concordatario con il prodotto della continuità di esercizio d'azienda; l'impegno dell'amministratore e socio unico, Sig. ad Parte_2 intervenire qualora il prodotto della continuità non riesca a soddisfare il piano concordatario, tramite l'apporto di finanza esterna pari ad € 150.000, nonché mediante l'impegno a costituire un deposito cauzionale nella forma dell'escrow account di € 75.000 presso il Notaio di Fucecchio, entro il termine Persona_2 di almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 48, comma 1, CCII.; l'impegno di ad aprire la procedura competitiva per Parte_1
l'individuazione di un soggetto terzo, quale acquirente dell'azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, qualora il concordato preventivo soddisfi l'onere concordatario in misura inferiore al 60% di quanto previsto dal piano stesso al termine del periodo di 3 anni, dal provvedimento di omologa.
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 3 di 15 Il Commissario ha precisato al contempo (v. pagg. 35 della relazione) che
“Considerata l'impostazione della proposta concordataria, si conviene che il suo eventuale successo troverà fondamentale sostegno nei flussi finanziari futuri e, pertanto, nella capacità dell'azienda di realizzare i target di fatturato pronosticati e di contenere, al tempo stesso, i costi del ciclo di produttivo. L'attivo patrimoniale rappresenta pertanto un elemento di salvaguardia degli interessi del ceto creditorio, da liquidare solo nel caso in cui gli stessi flussi finanziari non dovessero permettere, al terzo anno, il soddisfacimento dei creditori nella misura minima del 60%”.
Con la relazione il Commissario pertanto evidenzia che la realizzabilità concreta della proposta concordataria è indissolubilmente condizionata dalla capacità di di generare attraverso la continuità aziendale diretta i flussi di cassa Parte_1 nell'entità prevista dalla proposta e dal piano.
All'uopo la società in concordato ha allegato alla proposta il Piano industriale redatto dal consulente finanziario Dott. Tale piano industriale Persona_3
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 4 di 15 è stato successivamente aggiornato alla data del 29/3/2025 alla stregua della quale
“dall'analisi svolta, il Piano economico-finanziario della per il periodo Parte_1
2025-2029, aggiornato in base all'andamento societario manifestatosi nel 2024 e alle variazioni indicate nel precedente par. IV, appare sostenibile, anche in relazione gli impegni della proposta concordataria”.
Il Giudice Delegato, vista la documentazione depositata in data 6/12/2024 dalla società ricorrente, ha fissato udienza di discussione in data 6/3/2025 al fine di esaminare le reali prospettive di successo della proposta concordataria e la sua non manifesta inidoneità a soddisfare le obbligazioni nei confronti del ceto creditorio.
In data 19/4/2025, con il deposito della relazione ex art. 105 CCI aggiornata, il Commissario afferma che appaiono rilevanti “le integrazioni apportate all'originaria proposta concordataria e le riflessioni di seguito esposte.
Il Piano muovendo dalla rilevazione di un disallineamento dei risultati economici, patrimoniali e finanziari, rilevati quale conseguenza facilmente verificabile di un generale rallentamento del settore conciario nell'anno 2024, tiene conto della ripresa e dell'accelerazione registrata, anche dalla stessa nei primi Parte_1 mesi del 2025, confermata dagli ordinativi che al momento confermano ed anzi superano le proiezioni assunte per lo stesso esercizio.
Nondimeno si è posta in essere, nelle more, una discontinuità che potrà favorire l'esecuzione del Piano proposto da mediante l'interazione con il Parte_1
Gruppo di interesse economico riconducibile alle società e CP_2 [...]
CP_3
Quanto alla prima compagine industriale si è reso formalmente l'intento di un subentro della stessa società nel capitale di nella misura del 70%, Parte_1 ad esito dell'intervenuta omologa della presente proposta di concordato, in misura di euro 450.000,00 confermati da versamento di un deposito a garanzia degli impegni assunti presso il Notaio di Lastra a Signa (FI) nella Persona_4 misura di euro 200.000,00.
Quanto al secondo interlocutore, si è reso formalmente l'accordo di collaborazione commerciale che indirizzerà a favore di per Parte_4 circa 1.300.000,00 euro. Tale impegno è reso ancor più concreto dalla dichiarazione resa con pec dello scorso 15 aprile secondo cui, una volta intervenuta l'omologa della proposta concordataria, andrà a sottoscrivere un contratto di Controparte_3 durata equivalente al periodo di esecuzione del piano finanziario, oltre a versare la somma di euro 50.000 a titolo di acconto sulle future forniture.
Giova ricordare poi che la proposta concordataria, nella precedente versione,
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 5 di 15 prevedeva altre misure di salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio, secondo cui: i) in caso di rispetto degli obiettivi prefissati in misura inferiore al 60%, comprovati dalla mancata distribuzione a favore dei creditori di quanto previsto dal Piano, la ricorrente si era impegnata irrevocabilmente, alla fine del terzo anno dal provvedimento di omologa, a consentire la procedura competitiva di vendita dell'intera azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, dei beni mobili e delle rimanenze di magazzino;
ii) era previsto anche l'apporto di finanza esterna pari a euro 150.000,00, sicuramente aggiuntiva rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che l'Amministratore Unico e socio unico di aveva garantito Parte_1 personalmente l'apporto di finanza, qualora l'andamento della continuità aziendale lo rendesse necessario per sostenere eventuali esigenze di liquidità. Lo stesso Signor
si era impegnato anche a costituire un deposito cauzionale nella forma Pt_2 dell'escrow account di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) presso il Notaio di Fucecchio, entro il termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza Persona_2 fissata ai sensi dell'art. 48, comma 1, CCII.
Questi ultimi interventi compresi nell'integrazione della proposta concordataria unitamente a quelli già compresi nella precedente versione del Piano, senza dubbio, riescono a conferire maggiore robustezza e credibilità all'ipotesi di risanamento nonostante l'aleatorietà delle proiezioni dei ricavi caratteristici indotte dai perduranti scenari di crisi del settore conciario.
In conclusione, le attività svolte ed enucleate nei paragrafi precedenti, portano a concludere che il piano concordatario nei termini contenuti nella proposta, con gli elementi di criticità espressi, appare ad oggi realizzabile” (v. pag. 10 e ss. della relazione integrativa).
Sul piano comparativo, il Commissario, ha evidenziato che il ceto creditorio non troverebbe soddisfazione nell'eventuale liquidazione giudiziale (comportante la cessione delle attività e l'interruzione dei rapporti in essere) in misura superiore a quella realizzabile in caso di omologa del concordato affermando che “gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il più elevato valore di realizzo generato dalla procedura. Va considerato altresì il minor lasso temporale in cui gli stessi creditori potrebbero soddisfare le proprie ragioni di credito e il mantenimento del valore aziendale conseguito grazie alla continuazione dell'attività produttiva” (v. pag. 12 della relazione integrativa).
All'esito del periodo stabilito per l'espressione del voto da parte dei creditori, il quale è venuto a scadere il 29/7/2024 il CG ha depositato la relazione sull'esito delle votazioni dando atto che “La maggioranza di voti favorevoli risulta raggiunta solo nelle classi 1 — 3 — 4 — 5 — 7 — 9 — 10 — 11 — 12, pertanto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII la proposta non risulta approvata da tutte le classi.”.
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 6 di 15 5. In data 6/12/2024, preso atto del risultato definitivo del voto, la Società concordataria ha presentato istanza di omologazione ai sensi dell'art. 112, 2°co.
CCI.
Il Tribunale, pertanto, preso atto della mancata approvazione del concordato, ha fissato, ai sensi dell'art. 111 CCI, udienza in camera di consiglio, con il metodo della trattazione scritta, per il giorno 18/9/2025.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza, depositate il 15/09/2025, la ricorrente ha insistito nell'omologa forzosa del concordato preventivo alla stregua dell'art. 112, co. 2° bis CCI. Pertanto, il Tribunale, all'esito dell'udienza, si è riservato sull'omologa del piano.
Rilevato e Ritenuto che
4. Il progetto concordatario (per tale intendendosi il coacervo della regolamentazione risultante dal piano e dalla proposta di concordato) appare riconducibile alla species dei concordati con continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co., CCI in quanto prefigura la prosecuzione dell'attività aziendale da parte del medesimo imprenditore con destinazione dei flussi di cassa generati a soddisfazione della debitoria.
Nella versione oggetto del presente esame, la proposta prevede (v. pag. 51 e ss. della proposta integrata):
a. i costi prededucibili riguardanti i professionisti funzionali (advisor legale, advisor finanziario e professionista indipendente) e gli organi della procedura (Commissario Giudiziale, periti ed eventuali ausiliari), saranno sostenuti per €
108.050,00 per il 1° anno ed i restanti € 147.830,00 in 5 anni (il 25% in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 codice civile);
b. Classe 1, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 1 codice civile per complessivi
€ 223.353,60, che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, con riferimento agli arretrati, maturati prima dell'accesso al concordato con riserva. I creditori appartenenti a questa classe saranno pagati integralmente (100%), entro 180 giorni dall'omologa;
c. Classe 2, composta da e da Parte_5 [...] per complessivi € 383.522,51, Parte_6
a fronte del credito ipotecario di primo grado che sarà oggetto di pagamento integrale (100%) secondo il piano di ammortamento, contrattualmente previsto;
d. Classe 3, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 2 codice civile, comprensiva della quota parte del 25% del compenso dei professionisti “funzionali”, dai
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 7 di 15 creditori ex art. 2751-bis n. 3 codice civile e dai creditori ex art. 2751-bis n. 5, 5 bis e 5 ter codice civile per complessivi € 202.156,98. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 2 anni dall'omologa;
e. Classe 4, composta dai creditori ex art. 2758 codice civile, a fronte dell'IVA di rivalsa, per complessivi € 8.608,37. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 2 anni dall'omologa;
f. Classe 5, composta dai creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021), privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art.
8-bis co. 3 L. 33/2015, per l'importo di complessivi € 279.195,63. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 2 anni dall'omologa;
g. Classe 6, composta dai creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 codice civile - – per € 78.593,02. I creditori inseriti in questa classe CP_4 integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) in 12 rate trimestrali dal 24 mese successivo all'omologa;
h. Classe 7, composta dai creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter di cui all'art. 88 CCII per tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. CP_5
1 codice civile – , nonché per gli oneri di riscossione di cui Controparte_6 all'art. 17 del D.lgs. 112/99 - per € 136.977,52. I Controparte_7 creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) in 12 rate trimestrali dal 24 mese successivo all'omologa;
i. Classe 8, composta dai creditori per tributi locali (IMU, Regione Toscana, ecc.) per € 44.823,84. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) in 12 rate trimestrali dal 24 mese successivo all'omologa;
j. Classe 9, composta dai creditori ipotecari di 2° grado per € 47.201,96. I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma, in deroga all'art. 109 co. 5 CCII, entro 5 anni dall'omologa;
k. Classe 10, composta dai creditori fornitori e diversi chirografari, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 25 (venticinque per cento) % del credito complessivamente vantato pari ad € 818.872,47 e, quindi, per € 204.700,34 entro 5 anni dall'omologa;
l. Classe 11, composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzia rilasciata da terzi, ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII, ai quali viene assicurato un
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 8 di 15 pagamento in percentuale pari al 25 (venticinque per cento) % a fronte d'un credito complessivo di € 290.793,45 e quindi per € 72.698,36 entro 5 anni dall'omologa;
m. Classe 12, composta da creditori chirografari bancari NON assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi e, quindi, non rientranti nelle classi precedenti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 25 (venticinque per cento) % a fronte d'un credito complessivo di € 966.002,30 e, quindi, per € 241.500,57 entro 5 anni dall'omologa;
n. Classe 13, composta dai soci creditori, non votanti;
o. Classe 14, composta dal socio che aderisce alla riduzione della Sua Parte_2 partecipazione al capitale sociale della sino al 30% (v. pag. 5 e Parte_1 ss. della proposta depositata con modifiche il 04/04/2025).
5. Il piano di concordato è presentato dal ricorrente come ascrivibile alla species dei concordati in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, 2° co. CCI.
Il concordato in continuità, infatti, si caratterizza per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività caratteristica – finalità, questa, riguardata con particolare favore dal legislatore (v. art. 84 CCI) che dedica ad essa una disciplina speciale - sia ad opera del medesimo imprenditore (cd. continuità diretta), sia mediante cessione dell'azienda in esercizio (cd. continuità indiretta). L'art. 84, 2° co. CCI infatti stabilisce che “La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato , ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”. E l'art. 87, 1° co., CCI, nel disciplinare il contenuto del piano di concordato, prevede che esso può contemplare “le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie”.
i è obbligata, in caso di rispetto degli obiettivi di piano in misura Parte_1 inferiore al 60% di quanto previsto dal piano, alla fine del terzo anno dalla definitività del provvedimento di omologa, a consentire la procedura competitiva di vendita dell'intera azienda, comprensiva del bene immobile strumentale, partendo dai valori di perizia del bene immobile e dei beni mobili e delle rimanenze di magazzino. L'eventuale trasferimento dell'azienda al terzo acquirente comporterà la prosecuzione in capo ad esso dell'attività imprenditoriale e dei rapporti di lavoro dipendente e degli altri contratti pendenti. Da ciò deriva la
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 9 di 15 qualificazione come in parte in continuità indiretta del concordato.
6. Preliminarmente, in ordine al vaglio rimesso al Collegio circa la fattibilità del progetto di concordato occorre ribadire che non appaiono sussistere profili di inammissibilità.
Preme rimarcare che il Codice della Crisi di impresa, in punto di giudizio di fattibilità – superando un tralaticio distinguo tra fattibilità giuridica (che si traduce in giudizio di ammissibilità e ritualità della domanda, in cui il Tribunale può e deve esprimersi pienamente) ed economica –ha stigmatizzato i limiti del sindacato giudiziale consentito al Tribunale. Difatti l'art. 112 1° co. CCI afferma che il Tribunale omologa il concordato in continuità aziendale ove il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza” e l'art. 47, 1° co. lett. b) CCI afferma che la domanda di concordato in continuità è inammissibile solo se il piano risulta manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, con le modalità e nella misura proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali. Il rinnovato impianto del Codice della Crisi sembra quindi confermare il trend già rassegnato dalla giurisprudenza di legittimità prima della sua entrata in vigore, alla stregua del quale, se al Tribunale non sono posti limiti nella valutazione del merito giuridico della domanda, esso deve arrestarsi ad un giudizio di non evidente inidoneità della proposta a raggiungere quello che rappresenta la causa concreta dello specifico progetto concordatario. Ciò nell'evidente convinzione che il vaglio relativo alla realizzabilità della proposta e del piano di concordato, sulla base dei presupposti economici ed aziendalistici che ne sono alla base – al pari del giudizio di convenienza – dev'essere rimesso nella sua piena e completa estensione al ceto dei creditori sui cui interessi economici viene ad incidere la falcidia concordataria, i quali l'esprimono mediante l'esercizio del voto. Il Tribunale, invece, dovrà arrestarsi ad un giudizio, più limitato, volto a stigmatizzare i soli casi di manifesta incapacità del piano a tradursi in realtà.
Nel caso di specie il Commissario Giudiziale aveva effettuato alcune puntualizzazioni, esprimendo delle riserve sulla fattibilità del piano e della proposta. Il C.G. aveva, infatti, ritenuto necessario notiziare il Tribunale sulle mutate condizioni di fattibilità del piano concordatario originariamente predisposto dagli advisor di e sull'insorgere di dubbi sulla capacità Parte_1 della debitrice di impedire o superare l'insolvenza. Ciò in ragione del fatto che i dati di bilancio unitamente alle tendenze del mercato della pelle dimostravano che la società debitrice sembrava non disporre delle capacità imprenditoriali necessarie ad assicurare la fattibilità della proposta concordataria in continuità diretta e, conseguentemente, il soddisfacimento della massa creditoria secondo le modalità descritte nel ricorso introduttivo.
Tuttavia, anche in considerazione della documentazione aggiuntiva prodotta dagli
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 10 di 15 advisor della società concordataria e della modifica del piano di concordato, il Commissario non ha evidenziato una patente inidoneità del piano a realizzare i suoi obiettivi, ed anzi ha concluso con un giudizio favorevole.
Gli advisor hanno, infatti, evidenziato come l'intervento della società e CP_8 della società consentano di ripristinare l'equilibrio economico e CP_3 finanziario e, quindi, la sostenibilità del piano del concordato preventivo della
Parte_1
Deve pertanto ritenersi che non sussistano i presupposti per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda.
6.1 Ulteriormente appare necessario prendere posizione circa l'ammissibilità della proposta concordataria nella parte in cui prefigura l'attribuzione dei flussi generati dalla continuità aziendale in deroga ad una rigorosa interpretazione del principio di par condicio dei creditori e delle cause di prelazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2740 e 2741 c.c.
Il tema era stato oggetto di dibattito nella giurisprudenza, nella quale si erano venuti affermando orientamenti contrastanti. Occorre però prendere atto che il Codice della crisi d'impresa all'art. 84, 6° co. (ratione temporis applicabile) ammette nel concordato in continuità aziendale che il valore eccedente quello di liquidazione, id est quello specificamente prodotto dalla continuazione dell'attività d'impresa, può essere destinato dal proponente ai creditori appartenenti ad una classe inferiore anche se quelli poziori non risultano interamente soddisfatti, a condizione che i creditori appartenenti a classi inferiori non ricevano in sede distributiva più di quanto la proposta riserva alla soddisfazione delle classi prevalenti. Si esplicita pertanto l'attenuazione dello stretto rigore del principio della responsabilità patrimoniale secondo l'ordine delle legittime cause di prelazione, nel segno della cd. relative priority rule.
7. Giungendo infine al tema dell'omologa del concordato preventivo, si rammenta che esso non ha conseguito l'unanimità dei consensi delle classi ammesse al voto, così come prescritto dall'art. 109, 5° co. CCI. Cionondimeno il ricorrente, con domanda del 29/5/2025, ha chiesto che il Tribunale, a dispetto della mancata approvazione, voglia comunque procedere all'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, 2° co. CCI.
7.1 Occorre quindi passare in disamina innanzitutto l'applicabilità alla fattispecie concreta dell'istituto della cd. ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, 2° co. CCI. Tale norma stabilisce che il concordato in continuità aziendale può essere omologato dal Tribunale pur in mancanza del voto unanime dei creditori laddove ricorrano i presupposti stabiliti dalle lettere da a) a d).
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 11 di 15 Il ricorrente afferma, e tanto pare confermato dal Commissario Giudiziale, la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere da a), b) c) e d) ovvero: che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.
7.2 Per quanto attiene al requisito di cui all'art. 112, 2° co. lett. d), nella sua prima parte, esso stabilisce che il concordato è omologato, in presenza di classi dissenzienti (e quindi in mancanza dell'unanimità), allorquando la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. L'opinione preferibile è che tale classe di privilegiati sia rappresentata da quei creditori che, anche ove soddisfatti integralmente, sono comunque chiamati ad esprimere il proprio voto, in quanto la proposta ne prevede la soddisfazione in tempi più lunghi di quelli cui il CCI riconnette l'esclusione dal voto ai sensi dell'art. 119, 3° co. CCI.
Nel caso di specie, come riferito dal CG all'esito del voto, su 12 classi votanti il concordato è stato approvato da 9 di queste (con l'eccezione delle classi 2, 6 e 8). Tra le classi che hanno espresso voto favorevole, la classe 1 è composta dai dipendenti, assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1, la classe 3 è composta professionisti con privilegio ex art. 2751-bis n. 2, la classe 4 è composta dai creditori dell'IVA di rivalsa privilegiati ex art. 2758 codice civile e la classe 9 è composta dai creditori ipotecari di secondo grado, tali sono classi assistite da privilegio e hanno votato favorevolmente.
Il requisito di cui al all'art. 112, 2° co. lett. d) appare quindi rispetto.
8. Quanto appena affermato consente di procedere direttamente all'omologa del concordato anche senza affrontare la questione relativa al voto sfavorevole espresso degli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché dagli enti locali, riuniti nella sesta ed ottava classe di creditori ammessi al voto, relativamente alla parte del loro credito degradata a chirografo.
8.1 Cionondimeno, mette conto osservare che, quanto al rapporto con l'alternativa liquidatoria, come confermato anche dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 105, 3° CCI (pag. 12 della relazione), gli interessi dei creditori risultano maggiormente tutelati in ipotesi di concordato preventivo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, in quanto i creditori beneficerebbero di un più elevato valore di realizzo generato dalla procedura. Il concordato preventivo poi,
a differenza della liquidazione giudiziale, si apprezza positivamente per le migliori
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 12 di 15 tempistiche di soddisfazione, il maggior grado di certezza della soddisfazione conseguibile ed i benefits, anche non economicamente commisurabili, derivanti dalla continuità aziendale tra cui la preservazione del valore occupazionale dell'impresa. Nello specifico della presente fattispecie nell'eventualità della liquidazione giudiziale non vi sarebbe l'apporto promesso dal Socio né l'aumento di capitale da parte di condizionato all'omologa del concordato, non si CP_8 potrebbe poi beneficiare dei flussi rivenienti dalla continuità aziendale.
Alla luce di quanto esposto appare invero dimostrato che la liquidazione giudiziale non si presenterebbe maggiormente satisfattiva ed anzi il concordato preventivo appare più conveniente per i creditori istituzionali che hanno negato adesione al concordato.
Per le ragioni testé esposte la domanda di omologazione forzata ai sensi dell'art. 88, 4° co. CCI, pur non esplicitamente richiesta dal ricorrente potrebbe trovare accoglimento.
9. Conclusivamente, il Tribunale, disaminate e rigettate le opposizioni proposte, ritenuto che, pur mancando l'approvazione dei creditori ai sensi dell'art. 109 CCI, sussistano i presupposti per procedere all'omologazione forzosa
Omologa il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe
Conferma la nomina a Commissario Giudiziale con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato, e riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale
Dispone
1. Il Commissario Giudiziale, previo interpello, acquisirà la disponibilità di almeno 3 creditori a comporre il comitato dei creditori, ottenuta la quale presenterà richiesta al GD per la nomina del Comitato. In mancanza di disponibilità da parte di almeno 3 creditori non si farà luogo alla nomina del Comitato.
2 Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del Concordato secondo le modalità appresso stabilite.
2.1 Ogni sei mesi il Commissario Giudiziale predisporrà una relazione informativa sullo stato della procedura, sull'attività svolta dal debitore, e su ogni altra circostanza relativa all'esecuzione del Concordato. In particolare, provvederà a raffrontare realizzi e pagamenti per entità e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria;
dovrà inoltre informare
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 13 di 15 tempestivamente il Giudice Delegato ed il Comitato dei Creditori, in caso di sua formazione, od i creditori tutti ove assente il Comitato, di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano. La relazione verrà presentata al Giudice Delegato, con deposito in cancelleria, e comunicata al Comitato dei Creditori o ai creditori, i quali potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito.
2.2 il Commissario Giudiziale dovrà curare che il debitore svolga con sollecitudine il proprio compito, informando il GD dell'eventuale ritardo da parte di quello nell'adempimento degli oneri concordatari.
2.3 Per gli eventuali atti di straordinaria amministrazione che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del piano di concordato ed in particolare per l'aumento di capitale di cui alla proposta, nonché per accettare le transazioni, il Commissario dovrà munirsi del parere del Comitato dei Creditori, notiziando nel contempo il Giudice Delegato;
nel caso di parere contrario, anche di uno solo dei suddetti soggetti, dovrà munirsi della autorizzazione espressa del Giudice Delegato;
3. Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.
Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.
3.2 Prospetto e progetto, muniti del parere favorevole del Comitato dei Creditori (ove costituito) dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al Giudice
Delegato.
Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.
4. Compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il
R.G.P.U. N. 157-3/2023 Pagina 14 di 15 conto e liquidati i compensi del Commissario Giudiziale dal Collegio il Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.
5. Il Commissario, nell'eventuale fase in continuità indiretta – in caso di significativo scostamento dagli obiettivi di piano – dovrà svolgere la procedura competitiva per l'individuare il cessionario ai fini del trasferimento dell'azienda a terzi.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 48, 5° co. CCI.
Così deciso in Pisa, 17/10/2025
Il Giudice estensore La Presidente dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
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