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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott. Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483/2024 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza del
4 novembre 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto.
Tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MOSCATO GIUSEPPINA, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
- ricorrente -
e
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CAPO GIUSEPPE, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- ricorrente -
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/9/2024, e Parte_1
hanno chiesto di pronunciare alle concordate condizioni la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, contratto in data 15.12.2001 assumendo la ricorrenza dei presupposti ex lege previsti per la pronuncia;
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 15 del mese di Dicembre dell'anno 2001 (registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Agropoli al N. 94, Parte 2 – Serie A - anno 2001; vds. Estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
14/05/2024 allegato); dalla suddetta unione sono nati due figli, , nato in [...] Persona_1
(SA) il 18/03/2003 e nata ad [...] il [...], entrambi Persona_2 maggiorenni;
è economicamente autosufficiente, è studentessa. Per_1 Per_2
Con Decreto di Omologa cronol. n. 3906/2013 del 31/05/2013 reso a definizione di ricorso per separazione consensuale avente N.R.G. 2053/2012, il Tribunale di Vallo della Lucania ha omologato le condizioni di separazione concordate tra i coniugi, e Parte_1 CP_1
; la separazione tra i suddetti coniugi dura ininterrottamente dal 28/05/2013 a far data dalla
[...] comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine semestrale (separazione consensuale, anche trasformata) normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale
(28.5.2013), fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (3.9.2024).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 3.9.2024, così come richiamate nel verbale di udienza telematica del 22.10.2024, di seguito integralmente riportate: [“…
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra - Controparte_1 nato a [...] in data [...], C.F.: - e CodiceFiscale_3 Parte_1
- nata ad [...] in data [...], C.F.: -
[...] CodiceFiscale_4 celebrato in data 15/12/2001 in Agropoli (SA) registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Agropoli al N. 94, Parte 2 – Serie A - anno 2001 e, per l'effetto, ordinare al competente
Ufficiale di stato civile del Comune di Agropoli di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze ovvero alla trascrizione dell'emananda sentenza;
disporre che il Sig. Controparte_1 versi direttamente in favore della figlia maggiorenne , allo stato non Persona_2 autosufficiente economicamente, sul conto corrente alla medesima intestato e/o nelle mani della stessa, a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie concordate ed opportunamente documentate nella misura del 50%...”].
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Agropoli (Sa) il
15.12.2001 fra (C.F./P.IVA: , nata il Parte_1 C.F._1
07/04/1975 e (C.F./P.IVA: ), nato il [...], Controparte_1 C.F._2 alle condizioni di cui in parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
manda
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
dichiara
interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni