Art. 2. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonche' a stabilire la data di inizio del loro funzionamento.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30.
Nota all' art. 2:
La legge n. 30/1989 reca: "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate". La tabella A riguarda le sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica; la tabella B concerne le sezioni distaccate delle preture circondariali; la tabella C concerne le sezioni distaccate gia' comprese nei mandamenti preesistenti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge 1 febbraio 1989, n. 30.
Nota all' art. 2:
La legge n. 30/1989 reca: "Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate". La tabella A riguarda le sedi delle corti di appello, dei tribunali e delle preture della Repubblica; la tabella B concerne le sezioni distaccate delle preture circondariali; la tabella C concerne le sezioni distaccate gia' comprese nei mandamenti preesistenti.