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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/10/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
2034/2025 R.G.
TRIBUNALE DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2034/2025, vertente
TRA
[..
(c.f. ), in persona dell'amministratore, nonché Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. tutti C.F._5 Parte_7 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. MARTINELLI DAVIDE , con domicilio eletto presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in Largo Marco Guerra,3;
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._7
LI MA CA, elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in via Samoggia, 5;
- PARTE RESISTENTE
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/10/2025.
PREMESSE DI FATTO pagina 1 di 3 I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio per chiedere al CP_1
Tribunale intestato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia al n°7257/2016 R.G. e definito con sentenza n°1698/2018 in data 5/12/2019 che ha rigettato la domanda di CP_1 confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n°2069/2023 del 19/10/2023, entrambe passate in giudicato, avente ad oggetto una servitù di passaggio, con condanna della convenuta alle spese di lite
Con comparsa in data 16/9/2025 si è costituita la quale non si è opposta alla CP_1 domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale esperita dai ricorrenti, instando per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 2 ottobre 2025, su precisazione delle conclusioni ed all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
L'art. 2668 c.c. stabilisce che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti. “
Parte ricorrente ha documentato che il giudizio 7257/16 si è concluso con un rigetto della domanda avente ad oggetto una servitù di passaggio gravante sul fondo degli odierni ricorrenti censito al catasto terreni di Cavriago, foglio 13, part. 454, ma la sentenza n°
1698/2019 non contiene l'ordine di cancellazione della domanda avanzata da e CP_1 così anche la successiva sentenza di appello del 19/10/2023 (doc.ti 2 e 3 ricorrente); parte convenuta non si è opposta alla cancellazione della trascrizione formulata dai ricorrenti della domanda giudiziale.
Di conseguenza preso atto di tale consenso la domanda deve essere accolta.
La mancanza di prova circa l'attribuibilità alla convenuta della mancata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale de qua, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia in data 07/02/2017, Trascrizione
R.G. n. 2580 e R.P. n. 1772.
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Emilia, il 02/10/2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2034/2025, vertente
TRA
[..
(c.f. ), in persona dell'amministratore, nonché Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. tutti C.F._5 Parte_7 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. MARTINELLI DAVIDE , con domicilio eletto presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in Largo Marco Guerra,3;
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._7
LI MA CA, elettivamente domiciliata presso la persona e lo studio del difensore a Reggio Emilia in via Samoggia, 5;
- PARTE RESISTENTE
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/10/2025.
PREMESSE DI FATTO pagina 1 di 3 I ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio per chiedere al CP_1
Tribunale intestato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio iscritto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia al n°7257/2016 R.G. e definito con sentenza n°1698/2018 in data 5/12/2019 che ha rigettato la domanda di CP_1 confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n°2069/2023 del 19/10/2023, entrambe passate in giudicato, avente ad oggetto una servitù di passaggio, con condanna della convenuta alle spese di lite
Con comparsa in data 16/9/2025 si è costituita la quale non si è opposta alla CP_1 domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale esperita dai ricorrenti, instando per la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 2 ottobre 2025, su precisazione delle conclusioni ed all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
L'art. 2668 c.c. stabilisce che “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti. “
Parte ricorrente ha documentato che il giudizio 7257/16 si è concluso con un rigetto della domanda avente ad oggetto una servitù di passaggio gravante sul fondo degli odierni ricorrenti censito al catasto terreni di Cavriago, foglio 13, part. 454, ma la sentenza n°
1698/2019 non contiene l'ordine di cancellazione della domanda avanzata da e CP_1 così anche la successiva sentenza di appello del 19/10/2023 (doc.ti 2 e 3 ricorrente); parte convenuta non si è opposta alla cancellazione della trascrizione formulata dai ricorrenti della domanda giudiziale.
Di conseguenza preso atto di tale consenso la domanda deve essere accolta.
La mancanza di prova circa l'attribuibilità alla convenuta della mancata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale de qua, costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ORDINA la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia in data 07/02/2017, Trascrizione
R.G. n. 2580 e R.P. n. 1772.
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi
Reggio Emilia, il 02/10/2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
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