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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1309/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000972357000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100039548840000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110011670958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029815864000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120001391714000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120012156864000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022996321000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019993717000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1397/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, presentato ad Agenzia Entrate Riscossione ed alla Agenzia Entrate in data 18 settembre 2024 e depositato il 22 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n 03020259000972357/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Catanzaro il 10 marzo 2025 nonché delle cartelle ivi richiamate e precisamente:
- cartella n. 03020100039548840000 presumibilmente notificata il 24.01.2011 Ente Creditore
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020110011670958000 presumibilmente notificata il 13.04.2011 Ente Creditore Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020110029815864000 presumibilmente notificata il 2.01.2012 Ente Creditore Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020120001391714000 presumibilmente notificata il 20.01.2012 Ente Creditore
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020120012156864000 presumibilmente notificata il 13.06.2012 Ente Creditore
Camera di Commercio di Catanzaro;
- cartella n. 03020120022996321000 presumibilmente notificata il 28.12.2012 Ente Creditore Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020130019993717000 presumibilmente notificata il 27.06.2014 Ente Creditore
Camera di Commercio di Catanzaro per i seguenti., emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1. NULLITÀ PER MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRODROMICHE
E INTERVENUTA DECADENZA E/O PRESCRIZIONE DELLE PRETESE CREDITORIE.
2. NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L'Agenzia Entrate riscossione si è costituita in giudizio il 18 giugno 2025, presentando delle controdeduzioni con documenti, con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Chiede, comunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia Entrate si è costituita in giudizio il 25 giugno 2025, presentando delle controdeduzioni con documentazione, con le quali evidenzia che l'atto è immune da vizi. Chiede, comunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Circa la mancata notifica degli atti presupposti, tale censura è inconferente, atteso che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate, come dimostrato. Pertanto, destituita di fondamento è
l'eccezione di prescrizione unitamente a quella di decadenza per quanto riguarda gli atti impositivi, accertata l'esistenza degli atti interruttivi depositati. In ogni caso, sussiste l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddette cartelle, ivi comprese quella attinenti alla prescrizione e alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione.
Per quanto riguarda il prospettato vizio di motivazione, è da escludersene la sussistenza, in quanto, conformemente al disposto di cui all'art.1, comma 162 della L. n.296/2006, l'obbligo di allegazione di atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente può essere derogato dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto che lo richiama, com'è avvenuto nel caso di specie. Ancora, sempre in tema di motivazione, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'atto (art. 7, legge 27 luglio
2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo o esattivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto esattivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto, sia necessaria ad integrarne la motivazione: nella fattispecie, nemmeno l'onere di fornire tale prova è stato soddisfatto. (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del 18-12-2009). Infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (si cfr. S.C. sez. V
n. 18073/2008). Nel caso di specie, comunque, l'atto impugnato racchiude sufficienti informazioni e notizie relative all'accertamento eseguito (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del 18-12-2009).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro
7.000,00.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1309/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259000972357000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020100039548840000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110011670958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110029815864000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120001391714000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120012156864000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120022996321000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019993717000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1397/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, presentato ad Agenzia Entrate Riscossione ed alla Agenzia Entrate in data 18 settembre 2024 e depositato il 22 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n 03020259000972357/000 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Catanzaro il 10 marzo 2025 nonché delle cartelle ivi richiamate e precisamente:
- cartella n. 03020100039548840000 presumibilmente notificata il 24.01.2011 Ente Creditore
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020110011670958000 presumibilmente notificata il 13.04.2011 Ente Creditore Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020110029815864000 presumibilmente notificata il 2.01.2012 Ente Creditore Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020120001391714000 presumibilmente notificata il 20.01.2012 Ente Creditore
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020120012156864000 presumibilmente notificata il 13.06.2012 Ente Creditore
Camera di Commercio di Catanzaro;
- cartella n. 03020120022996321000 presumibilmente notificata il 28.12.2012 Ente Creditore Agenzia delle Entrate - Ufficio di Catanzaro;
- cartella n. 03020130019993717000 presumibilmente notificata il 27.06.2014 Ente Creditore
Camera di Commercio di Catanzaro per i seguenti., emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1. NULLITÀ PER MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRODROMICHE
E INTERVENUTA DECADENZA E/O PRESCRIZIONE DELLE PRETESE CREDITORIE.
2. NULLITÀ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L'Agenzia Entrate riscossione si è costituita in giudizio il 18 giugno 2025, presentando delle controdeduzioni con documenti, con le quali eccepisce l'inammissibilità del ricorso. Chiede, comunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
L'Agenzia Entrate si è costituita in giudizio il 25 giugno 2025, presentando delle controdeduzioni con documentazione, con le quali evidenzia che l'atto è immune da vizi. Chiede, comunque, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il giudizio è stato chiamato all'udienza del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Circa la mancata notifica degli atti presupposti, tale censura è inconferente, atteso che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate, come dimostrato. Pertanto, destituita di fondamento è
l'eccezione di prescrizione unitamente a quella di decadenza per quanto riguarda gli atti impositivi, accertata l'esistenza degli atti interruttivi depositati. In ogni caso, sussiste l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 D.lvo n. 546/1992, di censure che andavano proposte tempestivamente avverso suddette cartelle, ivi comprese quella attinenti alla prescrizione e alla decadenza che, quali questioni preliminari di merito non possono proporsi contro un atto della fase di riscossione.
Per quanto riguarda il prospettato vizio di motivazione, è da escludersene la sussistenza, in quanto, conformemente al disposto di cui all'art.1, comma 162 della L. n.296/2006, l'obbligo di allegazione di atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente può essere derogato dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto che lo richiama, com'è avvenuto nel caso di specie. Ancora, sempre in tema di motivazione, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'atto (art. 7, legge 27 luglio
2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo o esattivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto esattivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto, sia necessaria ad integrarne la motivazione: nella fattispecie, nemmeno l'onere di fornire tale prova è stato soddisfatto. (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del 18-12-2009). Infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli (si cfr. S.C. sez. V
n. 18073/2008). Nel caso di specie, comunque, l'atto impugnato racchiude sufficienti informazioni e notizie relative all'accertamento eseguito (si cfr. S.C. Sez. V, n. 26683 del 18-12-2009).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro
7.000,00.