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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3828 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata nel Regno Unito (GBR) il 29/02/1964 (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato su foglio C.F._1
separato e allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. RA Tierno, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Arcangelo Rotunno, n. 14, presso lo studio del difensore,
nonché presso il domicilio digitale
PEC: Email_1
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dott. Notaio in Fiumicino, dall'avv. Per_1
1 RA OV, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno, al
Corso Garibaldi n.38, presso l'Ufficio Legale della Sede dell' di Salerno;
CP_1
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 12/07/2024, agiva nei confronti dell' dinanzi Parte_1 CP_1
al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale l'Ente accertava l'indebita percezione di somme sulla pensione cat. AS, numero 04010504, eliminata per decesso della titolare, sig.ra , Persona_2
per il periodo intercorrente dall'01/01/2001 al 31/08/2003 per un importo pari ad € 5.539,38.
In particolare, la ricorrente deduceva che:
- con comunicazione del 28/03/2024, l le chiedeva, nella qualità di erede della sig.ra CP_1
, il recupero delle somme indebitamente percepite sulla pensione cat. AS, Persona_2
numero 04010504, intestata a quest'ultima, per la somma di € 5.539,38, precisando che,
tale importo, sarebbe stato recuperato mediante trattenuta mensile di € 80,00 sulla pensione
IO n. 15039984 di cui la ricorrente era titolare;
- a seguito della presentazione di ricorso amministrativo, con provvedimento di rettifica in autotutela dell'11/06/2024, l le comunicava di aver provveduto all'abbandono degli CP_1
importi relativi al periodo 1999/2000, in applicazione della sanatoria di cui alla L. n.
488/2001, e, per quanto concerneva la somma relativa all'anno 2001, in quanto non era stato possibile reperire la prova dell'avvenuto recapito della comunicazione inviata alla in data 11/09/2003 e, pertanto, non erano più ripetibili € 1.681,18 relativi all'anno Per_2
2001, restando, così, esigibile, soltanto l'indebito riferito all'anno 2002.
2 In punto di diritto, la ricorrente eccepiva: la violazione dell'art. 13 della L. n. 412/1991, in quanto, nel caso di somme percepite dal pensionato in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell'Ente previdenziale, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non era dovuta;
la violazione dell'art. 13, comma 2, della L. n.
412/1991, essendo decorso il termine di decadenza di dodici mesi dall'accertamento per il recupero di quanto indebitamente corrisposto;
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'Ente resistente al recupero delle prestazioni oggetto di causa.
Sulla scorta di tali argomentazioni concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione
inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, di:
<<- nel merito, dichiarare illegittime e/o invalide e/o nulle le richieste economiche avanzate
dall' con disposizione numero 720000-24-0148 dell'11.06.2024 e con ogni altro CP_1
provvedimento richiamato e/o presupposto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa con
attribuzione all'antistatario avvocato>>.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con comparsa di costituzione CP_1
e risposta depositata il 04/02/2025 evidenziando l'infondatezza del ricorso e, quindi, la legittimità del provvedimento adottato, precisando che aveva ricevuto Persona_2
ratei pensionistici in misura superiore a quanto spettante, in virtù del fatto che sia lei che il suo coniuge nel periodo in considerazione avevano percepito contestualmente una pensione diretta estera.
Deduceva, altresì, la sussistenza del diritto dell' a ripetere la prestazione CP_1
assistenziale indebitamente percepita, considerato che la ricorrente non aveva provato i fatti costitutivi del diritto e che la madre, sig.ra , aveva omesso di comunicare Persona_2
all'Ente la percezione di una pensione diretta estera da parte sua e del proprio coniuge,
circostanza che, debitamente comunicata alla parte interessata che vi aveva prestato acquiescenza, aveva determinato l'attività di recupero della prestazione indebita mediante
3 trattenute mensili operate sul trattamento pensionistico di cui beneficiava fino al suo decesso avvenuto il mese di dicembre 2017.
Inoltre, nella fattispecie in esame, non sussisteva alcuna situazione idonea a generare affidamento da tutelare, né la buona fede dell'accipiens, in quanto la madre della ricorrente,
pur essendo consapevole degli obblighi imposti dalla normativa di settore, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi ovvero aveva omesso di comunicarli all'Istituto, ivi compresi quelli rilevanti del coniuge, e considerato che l'obbligazione era stata riconosciuta dal debitore originario il quale, essendo consapevole della illegittimità degli importi percepiti,
aveva inteso estinguere il proprio debito.
L'Ente resistente contestava, infine, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione,
applicandosi il termine ordinario decennale ed essendo stati posti in essere validi atti interruttivi.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<<…rigettare il ricorso inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
vittoria
di spese, diritti e onorari di causa.>>.
3. Si perveniva, quindi, all'udienza di discussione del 23/09/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive di udienza nelle quali si riportavano ai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In punto di diritto è utile, in via preliminare, ricostruire il quadro disciplinare attinente alla
4 questione della ripetibilità degli indebiti nella materia previdenziale ed assistenziale, per come ormai cristallizzatosi nell'elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
E' noto, difatti, che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche,
pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre
1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui “non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina,
atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22
luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
Le disposizioni che vengono in rilievo, e che costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute nella L. n. 88 del
1989, artt. 52 e nella L. n. 412 del 1991, 13, il cui perimetro applicativo è stato più volte oggetto di analisi ed esegesi da parte della Corte di Cassazione.
Va, in premessa, rammentata l'origine del principio ispiratore della soluti retentio per l'indebito pensionistico, a mente del R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80, comma 3, e la previsione secondo cui, decorso un anno dall'assegnazione della pensione liquidata dalla (l'attuale ), le rettifiche di eventuali Parte_2 CP_1
errori nella determinazione dell'importo “che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non
5 hanno effetto sui pagamenti già effettuati”.
Rispetto a tale disposizione, l'eccesso di tutela che poteva derivarne, nei casi di inesistenza del diritto alla pensione, indusse la giurisprudenza di legittimità a configurare un importante limite, consistente nel porre l'irripetibilità in relazione soltanto agli errori di liquidazione della pensione connessi alle operazioni di quantificazione della stessa
(Cass. n. 1898 del 1988 e altre conformi).
L'intera disciplina è stata, poi, ripensata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 che, abrogato,
per incompatibilità, il R.D.l. n. 1422 del 1924, art. 80, ha eliminato ogni distinguo derivante dall'epoca o dal motivo dell'intervento rettificatorio dell'ente previdenziale e ha fatto del dolo dell'accipiens la categoria cardine, diversificando, in modo accentuato,
l'indebito pensionistico dalla disciplina codicistica, in coerenza con i precetti costituzionali (Corte Cost. n. 383 del 1990). L'art. 52 della L. n. 88 cit., dunque,
costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Esso nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma 2, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore ed indebitamente riscossi
(a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e colini), salva l'imputabilità
dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens ha subito, tuttavia, una contrazione ad opera della legge n. 412 del 1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione della Cost., artt. 3 e 38) che ha subordinato l'irripetibilità a quattro condizioni:
“a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
6 b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o
incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non
siano già conosciuti dall'ente competente (v. Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra
le tante, Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020)”.
Orbene, in base ai principi più volte riaffermati dalla giurisprudenza di legittimità: “Dalla
combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito
pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione pensionistica CP_1
indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una
(qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera
riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre
l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 c.c.,
come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020 che richiama
Cass. n. 17417 del 2016 cit.” (cfr., da ultimo, Cass. sez. lav., 18/04/2023, n. 10337).
Si è precisato, altresì, che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di “fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già
conosciuti dall'ente competente”, da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. nn. 1919 del 2018
e 8731 del 2019).
La norma ha, infine, introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato nell'anno successivo al pagamento (L.
n. 412-1991, art. 13, comma 2), il cui rigore, in epoca successiva ai fatti di causa, è stato attenuato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 16 comma 8 (c.d. decreto semplificazioni), che ha
7 inserito un comma 2-bis all'art. 13 (“
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' CP_1
motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla
tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione
finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre
il secondo anno successivo a quello della verifica”).
La giurisprudenza di legittimità, poi, ha in molteplici occasioni affrontato il tema del dolo del pensionato ed ha da tempo chiarito che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva,
riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è
noto all'ente debitore, del quale si è detto, con proposizione ora rimessa in discussione nei termini anzidetti, che, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi, per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così, fra le prime, Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013, seguite da Cass. n. 27096 del 2018 ed altre successive che, a quel principio, hanno dato continuità).
Il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze, rilevanti ai fini della CP_1
sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del
1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Le dichiarazioni non conformi al vero, i fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerano una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla determinazione volitiva di
8 esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, e integrano gli elementi costitutivi del dolo causam dans, elemento soggettivo che rileva, nelle varie norme limitative della ripetibilità, ad escluderne l'applicazione e a consentire, per l'effetto, l'incondizionato recupero delle somme indebitamente erogate (Cass. n. 11498 del 1996 e,
successivamente, Cass. n. 22081 del 2021).
2. Orbene, nel caso in esame occorre, in primo luogo, rilevare come l abbia CP_1
debitamente documentato – e la circostanza non è stata in alcun modo negata o contrastata da parte attrice – che l'indebito in corso il recupero a carico della ricorrente
è scaturito dalla circostanza che la dante causa della medesima, sig.ra Per_2
, aveva percepito nel periodo 1999/2003 un importo maggiorato della
[...]
prestazione 078-720004010504 di cui era titolare in ragione della contestuale fruizione di pensione estera, di cui non aveva dato comunicazione all'Istituto erogante.
Non vi è dubbio, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche illustrate al paragrafo che precede, che l'erogazione della prestazione pensionistica indebita sia dipesa da dolo della percipiente, non avendo costei adempiuto all'obbligo di comunicare all la CP_1
fruizione coeva della pensione estera, la cui percezione avrebbe influito sull'entità della prestazione a carico dell' alla quale avrebbe avuto diritto. CP_1
Del resto tale aspetto era stato già reso noto alla originaria beneficiaria sin almeno dal
2012 (cfr. comunicazione di indebito n. 61031323146-8 del 13 febbraio 2012, ricevuta a mani dalla destinataria il 27.2.2012), tanto che ella aveva anche iniziato a procedere alla restituzione rateale delle somme indebitamente percepite mediante trattenute sulla sua pensione, regolarmente operate dall' sino alla data del decesso, sicché si può CP_1
affermare che si tratti di obbligazione restitutoria riconosciuta o quanto meno non opposta dalla debitrice che, come tale, è transitata nel patrimonio dell'erede ed avente causa, odierna ricorrente.
Ne deriva che nel caso di specie, per le ragioni testè rappresentate, appare erroneo ed
9 inconferente il richiamo all'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991.
3. Sicuramente, infine, non si configura la dedotta prescrizione delle somme in parola,
posto che – essendo pacifica la durata decennale della prescrizione in subiecta materia
– l ha dimostrato di aver effettuato, sin da febbraio 2012, molteplici atti di CP_1
interruzione del decorso della prescrizione e di esercizio del diritto di credito, sia nei confronti della de cuius – nei cui riguardi, si ripete, vi è stata attività di recupero rateale dell'indebito sulla prestazione pensionistica sino al momento del decesso nel 2017 – e sia nei confronti dell'erede (a partire dalla comunicazione n. 66482044444-4 dell'1 marzo
2023, ricevuta a mani il 22.3.2023).
A ciò va aggiunto, con specifico riferimento ai crediti dell' antecedenti all'anno 2002, CP_1
che l , in via amministrativa, nell'accogliere in parte il ricorso amministrativo CP_1
dell'odierna attrice – avendo riconosciuto di non avere la prova della comunicazione dell'indebito alla dante causa dell'odierna ricorrente prima del febbraio 2012 – ha sua sponte stralciato e dichiarato estinto, già prima dell'introduzione dell'odierno giudizio, il credito afferente all'anno 2001, sicché l'odierna domanda giudiziale deve essere ritenuta carente sotto il profilo dell'interesse ad agire in relazione a detta frazione dell'iniziale richiesta di indebito, per avvenuto annullamento dell'indebito in parte qua in sede amministrativa.
In definitiva il ricorso odierno non può che essere rigettato nella sua interezza.
4. Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte della ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c.,
sicché nulla va disposto in merito alle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3828 del ruolo generale dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
10 2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 6.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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