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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1547/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...]nella Parte_1 C.F._1
Contrada Giarratana – Palazzo San Bernardo n. 1, e
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...]Parte_2 C.F._2 nella Contrada Mariano SS 190 s.n.c., entrambi rappresentati e difesi – giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo – dall'Avv. Rocco La Placa del foro di Gela, con studio legale sito in Gela nella Piazza
Roma n. 100.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.12.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Agrigento il 3.7.2018, atto iscritto agli atti del comune di Agrigento, anno 2018, n. 89, parte II, serie A, n. 89, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel procedimento di separazione consensuale, poi definito con sentenza resa da questo Tribunale in data 7.6.2024.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 10.4.2019, e il Per_1 Per_2
21.10.2020, rispetto ai quali le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse dei predetti, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre (come previsto in sede di separazione), con facoltà per il padre di incontrarli secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del Pt_2
l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore di entrambi i genitori, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come elencate in ricorso in via esemplificativa, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 3 luglio 2018, in Agrigento, tra , come sopra generalizzati, Parte_1 Parte_2 atto iscritto agli atti del comune di Agrigento, anno 2018, n. 89, parte II, serie A.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 12.9.2025.
2 Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1547/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ), residente a [...]nella Parte_1 C.F._1
Contrada Giarratana – Palazzo San Bernardo n. 1, e
, nato a [...] il [...] (C.F. e residente in [...]Parte_2 C.F._2 nella Contrada Mariano SS 190 s.n.c., entrambi rappresentati e difesi – giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo – dall'Avv. Rocco La Placa del foro di Gela, con studio legale sito in Gela nella Piazza
Roma n. 100.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.12.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Agrigento il 3.7.2018, atto iscritto agli atti del comune di Agrigento, anno 2018, n. 89, parte II, serie A, n. 89, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel procedimento di separazione consensuale, poi definito con sentenza resa da questo Tribunale in data 7.6.2024.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 10.4.2019, e il Per_1 Per_2
21.10.2020, rispetto ai quali le parti hanno concordato condizioni di affidamento e di mantenimento in linea con l'interesse dei predetti, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre (come previsto in sede di separazione), con facoltà per il padre di incontrarli secondo la tempistica ivi indicata, e ponendo a carico del Pt_2
l'impegno a corrispondere alla madre per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, e con l'assegno unico in favore di entrambi i genitori, ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, come elencate in ricorso in via esemplificativa, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 3 luglio 2018, in Agrigento, tra , come sopra generalizzati, Parte_1 Parte_2 atto iscritto agli atti del comune di Agrigento, anno 2018, n. 89, parte II, serie A.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 12.9.2025.
2 Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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