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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 272/2024
promossa da rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. BIASETTI DAVID, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
1 , rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. GRÜNBERGER MICHAEL e dall'avv.
ROTTENSTEINER EWALD domiciliatari;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le
parti in Castel Baronia in data 3.4.99, ordinando le relative
annotazioni.
2. Confermare l'affidamento della figlia minore in Persona_1
forma condivisa tra i genitori, con collocazione prevalente e
residenza anagrafica presso la madre.
3. Confermare il diritto-dovere del ricorrente di avere con sé la figlia
minore tramite accordi diretti. In difetto a weekend alternati, nonché
per un pomeriggio infrasettimanale, e per almeno due settimane
spalmate nell'arco dell'anno durante le vacanze scolastiche di Natale
ed estive, per queste ultime con preavviso alla madre entro il mese di
maggio di ogni anno, in forma scritta anche via e-mail
4. Dichiarare tenuto il ricorrente ad una contribuzione in favore
della figlia minore nell'importo di € 300 mensili, o diverso di
2 giustizia, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni
mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ASTAT Provincia
di Bolzano, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale.
Oltre al 50% delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi
con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente
delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero,
delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal
corpo insegnante, viaggi studio o soggiorni studio e gite organizzate
a parte non limitate ad una giornata) e delle spese per corsi sportivi e
ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i
genitori (un corso sportivo o ricreativo culturale ogni anno potranno
prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché
comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità
economiche delle parti).
In caso di disaccordi, facendo riferimento al protocollo d'intesa
dell'osservatorio sul diritto di famiglia per la Provincia di Bolzano al
momento vigente.
Assegno unico universale e altre contribuzioni pubbliche in favore
della madre. Scarico fiscale per le spese straordinarie fiscalmente
deducibili o detraibili secondo la percentuale pagata.
3
5. Revocare ogni altro obbligo contributivo in favore della
convenuta.
6. Con rifusione delle spese“;
di parte convenuta:
“In merito
1. contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio
contratto tra le parti in Merano (BZ) il 25.5.1999, ordinando
le relative annotazioni;
2. confermare l'affidamento della figlia minore in Persona_1
forma condivisa tra i genitori, con collocazione prevalente e
residenza anagrafica presso la madre;
3. confermare il diritto-dovere del ricorrente di avere con sé la
figlia minore tramite accordi diretti. In difetto a weekend alternati,
nonché per un pomeriggio infrasettimanale, e per almeno due
settimane spalmate nell'arco dell'anno durante le vacanze
scolastiche di Natale ed estive, per queste ultime con preavviso alla
madre entro il mese di maggio di ogni anno, in forma scritta anche
via e-mail;
4. confermare l'obbligo del Sig. ad una Parte_1
contribuzione in favore della figlia minore nell'importo di € 300
mensili, o diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il
4 quinto giorno di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli
indici ASTAT Provincia di Bolzano, fino a sopravvenuta
autonomia patrimoniale con obbligo di sostenere le spese
straordinarie al 50%;
in ogni caso
con compensazione delle spese, e
in subordine
con condanna del ricorrente alle spese di lite”;
del Pubblico Ministero:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del
ricorso“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di divorzio, in particolare, scioglimento del matrimonio.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
Va rilevato come la richiesta di parte ricorrente di “…
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in
Castel Baronia in data 3.4.99, …” appare frutto di palese errore relativo al luogo e alla data del matrimonio, risultando per
5 contro documentato quanto riportato in dispositivo.
II.
Circa le condizioni di divorzio, in corso di causa le parti raggiungevano sostanzialmente accordo avente per oggetto l'affidamento dei figli, il loro collocamento presso la madre, il diritto di visita, il contributo di mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie.
Le condizioni, per come prospettate, possono venire accolte perché conformi a legge e rispondenti all'interesse filiale.
Va confermata la decorrenza del contributo di mantenimento per come offerto già all'udienza dd. 7.5.2024,
ovvero luglio 2024.
La rivalutazione annua sarà pertanto dovuta a partire da luglio 2025.
Unico elemento ostativo alla piena consensualità delle condizioni è costituito dalla ripartizione delle spese di lite, che parte ricorrente vorrebbe poste a carico di controparte,
quest'ultima compensate.
Sul punto rileva il Collegio come, in generale, non sempre procedimenti contenziosi in materia familiare che si
6 concludono a conclusioni concordi avrebbero potuto essere evitati e sostituiti ab origine da domanda congiunta.
Rileva inoltre come le condizioni patrimoniali e non proposte dalle parti ricalchino quelle della separazione, come chiesto da parte convenuta in comparsa di costituzione.
Per contro, l'ammontare del contributo di mantenimento per la figlia inizialmente offerto dal ricorrente risulta di un terzo inferiore a quello successivamente proposto.
Per tali ragioni, in considerazione del sostanziale accordo raggiunto in corso di causa – ove non sarebbe corretto ricorrere al concetto di soccombenza – e nell'ottica conciliativa
– che comporta solitamente la compensazione delle spese anche ove in origine siano state proposte domande inammissibili o probabilmente infondate - si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Merano (BZ) il
22/05/1999 da:
7 nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...]-POSILLIPO (NA) il CP_1
17/07/1962;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 39, Parte
I, Serie /, dell'anno 1999 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. la figlia minore viene affidata in forma Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. eserciterà il diritto-dovere di avere con Parte_1
sé la figlia minore tramite accordi diretti. In difetto a weekend alternati, nonché per un pomeriggio infrasettimanale, e per almeno due settimane spalmate nell'arco dell'anno durante le vacanze scolastiche di Natale ed estive, per queste ultime con preavviso alla madre entro il mese di maggio di ogni anno, in forma scritta anche via e-mail
8 3. è obbligato a pagare, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento in favore della figlia minore,
l'importo di € 300,00 mensili – con decorrenza luglio 2024 - da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese,
annualmente rivalutabile in base agli indici ASTAT Provincia
di Bolzano (prima rivalutazione a luglio 2025), fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale.
È obbligato inoltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie che necessitassero per la figlia minore, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi studio o soggiorni studio e gite organizzate a parte non limitate ad una giornata) e delle spese per corsi sportivi e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo culturale ogni anno potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti).
In caso di disaccordo, facendo riferimento al protocollo d'intesa dell'osservatorio sul diritto di famiglia per la
9 Provincia di Bolzano al momento vigente.
4. L'assegno unico universale e altre contribuzioni pubbliche andranno ad esclusivo favore della madre. Scarico fiscale per le spese straordinarie fiscalmente deducibili o detraibili secondo la percentuale pagata;
dichiara
la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, 11/10/2024
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 272/2024
promossa da rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. BIASETTI DAVID, domiciliatario;
- ricorrente -
contro
1 , rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1
atti, dall'avv. GRÜNBERGER MICHAEL e dall'avv.
ROTTENSTEINER EWALD domiciliatari;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le
parti in Castel Baronia in data 3.4.99, ordinando le relative
annotazioni.
2. Confermare l'affidamento della figlia minore in Persona_1
forma condivisa tra i genitori, con collocazione prevalente e
residenza anagrafica presso la madre.
3. Confermare il diritto-dovere del ricorrente di avere con sé la figlia
minore tramite accordi diretti. In difetto a weekend alternati, nonché
per un pomeriggio infrasettimanale, e per almeno due settimane
spalmate nell'arco dell'anno durante le vacanze scolastiche di Natale
ed estive, per queste ultime con preavviso alla madre entro il mese di
maggio di ogni anno, in forma scritta anche via e-mail
4. Dichiarare tenuto il ricorrente ad una contribuzione in favore
della figlia minore nell'importo di € 300 mensili, o diverso di
2 giustizia, da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni
mese, annualmente rivalutabile in base agli indici ASTAT Provincia
di Bolzano, fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale.
Oltre al 50% delle spese straordinarie, in ogni caso da comunicarsi
con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente
delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero,
delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal
corpo insegnante, viaggi studio o soggiorni studio e gite organizzate
a parte non limitate ad una giornata) e delle spese per corsi sportivi e
ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i
genitori (un corso sportivo o ricreativo culturale ogni anno potranno
prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché
comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità
economiche delle parti).
In caso di disaccordi, facendo riferimento al protocollo d'intesa
dell'osservatorio sul diritto di famiglia per la Provincia di Bolzano al
momento vigente.
Assegno unico universale e altre contribuzioni pubbliche in favore
della madre. Scarico fiscale per le spese straordinarie fiscalmente
deducibili o detraibili secondo la percentuale pagata.
3
5. Revocare ogni altro obbligo contributivo in favore della
convenuta.
6. Con rifusione delle spese“;
di parte convenuta:
“In merito
1. contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio
contratto tra le parti in Merano (BZ) il 25.5.1999, ordinando
le relative annotazioni;
2. confermare l'affidamento della figlia minore in Persona_1
forma condivisa tra i genitori, con collocazione prevalente e
residenza anagrafica presso la madre;
3. confermare il diritto-dovere del ricorrente di avere con sé la
figlia minore tramite accordi diretti. In difetto a weekend alternati,
nonché per un pomeriggio infrasettimanale, e per almeno due
settimane spalmate nell'arco dell'anno durante le vacanze
scolastiche di Natale ed estive, per queste ultime con preavviso alla
madre entro il mese di maggio di ogni anno, in forma scritta anche
via e-mail;
4. confermare l'obbligo del Sig. ad una Parte_1
contribuzione in favore della figlia minore nell'importo di € 300
mensili, o diverso di giustizia, da versarsi in via anticipata entro il
4 quinto giorno di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli
indici ASTAT Provincia di Bolzano, fino a sopravvenuta
autonomia patrimoniale con obbligo di sostenere le spese
straordinarie al 50%;
in ogni caso
con compensazione delle spese, e
in subordine
con condanna del ricorrente alle spese di lite”;
del Pubblico Ministero:
“il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del
ricorso“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di divorzio, in particolare, scioglimento del matrimonio.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
Va rilevato come la richiesta di parte ricorrente di “…
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in
Castel Baronia in data 3.4.99, …” appare frutto di palese errore relativo al luogo e alla data del matrimonio, risultando per
5 contro documentato quanto riportato in dispositivo.
II.
Circa le condizioni di divorzio, in corso di causa le parti raggiungevano sostanzialmente accordo avente per oggetto l'affidamento dei figli, il loro collocamento presso la madre, il diritto di visita, il contributo di mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie.
Le condizioni, per come prospettate, possono venire accolte perché conformi a legge e rispondenti all'interesse filiale.
Va confermata la decorrenza del contributo di mantenimento per come offerto già all'udienza dd. 7.5.2024,
ovvero luglio 2024.
La rivalutazione annua sarà pertanto dovuta a partire da luglio 2025.
Unico elemento ostativo alla piena consensualità delle condizioni è costituito dalla ripartizione delle spese di lite, che parte ricorrente vorrebbe poste a carico di controparte,
quest'ultima compensate.
Sul punto rileva il Collegio come, in generale, non sempre procedimenti contenziosi in materia familiare che si
6 concludono a conclusioni concordi avrebbero potuto essere evitati e sostituiti ab origine da domanda congiunta.
Rileva inoltre come le condizioni patrimoniali e non proposte dalle parti ricalchino quelle della separazione, come chiesto da parte convenuta in comparsa di costituzione.
Per contro, l'ammontare del contributo di mantenimento per la figlia inizialmente offerto dal ricorrente risulta di un terzo inferiore a quello successivamente proposto.
Per tali ragioni, in considerazione del sostanziale accordo raggiunto in corso di causa – ove non sarebbe corretto ricorrere al concetto di soccombenza – e nell'ottica conciliativa
– che comporta solitamente la compensazione delle spese anche ove in origine siano state proposte domande inammissibili o probabilmente infondate - si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto in Merano (BZ) il
22/05/1999 da:
7 nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...]-POSILLIPO (NA) il CP_1
17/07/1962;
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 39, Parte
I, Serie /, dell'anno 1999 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge,
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni:
1. la figlia minore viene affidata in forma Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. eserciterà il diritto-dovere di avere con Parte_1
sé la figlia minore tramite accordi diretti. In difetto a weekend alternati, nonché per un pomeriggio infrasettimanale, e per almeno due settimane spalmate nell'arco dell'anno durante le vacanze scolastiche di Natale ed estive, per queste ultime con preavviso alla madre entro il mese di maggio di ogni anno, in forma scritta anche via e-mail
8 3. è obbligato a pagare, a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento in favore della figlia minore,
l'importo di € 300,00 mensili – con decorrenza luglio 2024 - da versarsi in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese,
annualmente rivalutabile in base agli indici ASTAT Provincia
di Bolzano (prima rivalutazione a luglio 2025), fino a sopravvenuta autonomia patrimoniale.
È obbligato inoltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie che necessitassero per la figlia minore, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per la stessa necessitassero, delle spese scolastiche (libri di testo, lezioni private consigliate dal corpo insegnante, viaggi studio o soggiorni studio e gite organizzate a parte non limitate ad una giornata) e delle spese per corsi sportivi e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra i genitori (un corso sportivo o ricreativo culturale ogni anno potranno prescindere dall'obbligo della preventiva concertazione, purché comunicati con congruo anticipo e purché in linea con le possibilità economiche delle parti).
In caso di disaccordo, facendo riferimento al protocollo d'intesa dell'osservatorio sul diritto di famiglia per la
9 Provincia di Bolzano al momento vigente.
4. L'assegno unico universale e altre contribuzioni pubbliche andranno ad esclusivo favore della madre. Scarico fiscale per le spese straordinarie fiscalmente deducibili o detraibili secondo la percentuale pagata;
dichiara
la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, 11/10/2024
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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