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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/02/2024, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5046/2023 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Michele Boncristiano;
ricorrente contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Matteo Catalani;
resistente
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.02.2024, le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire le seguenti conclusioni congiunte, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto.
2. I figli saranno collocati principalmente presso l'abitazione materna ad Ancona, Piazza Via Fano n.19 dove avranno la sua residenza anagrafica;
1 3. nulla disporre in ordine al mantenimento del figlio poiché autosufficiente economicamente;
Per_1
4. Il figlio minorenne sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_2
provvederanno alla cura, educazione ed istruzione del figlio: i genitori si impegnano ad intervenire, ove possibile congiuntamente, alle varie ricorrenze (compleanno, cerimonie, saggi scolastici) e impegni sportivi che riguardano il figlio. Inoltre si impegnano a favorire i rapporti fra il figlio e le famiglie di origine di entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5. Il padre durante la settimana potrà vedere e stare con il figlio tutte le volte che lo vorrà, Per_2
previo accordo con il figlio e la madre, e a settimane alterne il sabato e la domenica.
6. Durante le festività natalizie, così come in ogni altra festività i genitori si accorderanno liberamente sui tempi e sulle modalità di visita del figlio con l'altro genitore durante i periodi di vacanza dalla scuola;
7. Per il periodo estivo il figlio potrà stare con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, in base alle ferie concordate col datore di lavoro;
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali eSIenze, necessità e/o impedimenti del figlio e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti fuori residenza e in ogni caso ad assicurare regolari contatti telefonici con l'altro genitore, nell'interesse esclusivo e prevalente del minore.
8. I genitori in ragione della paritetica frequentazione dei figli con entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli in maniera autonoma;
9. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50%.
I coniugi si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle elencate nel protocollo redatto dal Tribunale / Avvocati di Ancona approvato l'11/07/2013, che qui si riportano:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.;
- tickets sanitari.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.;
- farmaci particolari.
2 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale da corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
10. Tutte le predette spese dovranno essere affrontate congiuntamente dai genitori o altrimenti rimborsate al 50% al genitore che le ha anticipate;
ciò entro 7 giorni dall'effettuazione della spesa.
11. Gli oneri detraibili relativi alle spese sostenute per il figlio saranno sostenuti al 100% dalla madre.
12. Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile in favore della resistente essendo la medesima autosufficiente economicamente.
13. Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
14. I coniugi si impegnano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, il SI. si è rivolto a questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra
[...]
il 11.05.2002 ad Ancona. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.02.2024, si è costituita in giudizio la
3 SI.ra , non opponendosi al divorzio e aderendo alle condizioni formulate dalla ricorrente. CP_1
All'udienza dell'8.02.2024, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto del 15.12.2021, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario ad Ancona l'11.05.2022.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi del figlio minorenne e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed Per_2 all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Non si ravvisa l'opportunità di procedere all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate appaiono conformi ai suoi interessi, il clima appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona l'11.05.2002 da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 40, parte 2, serie A, dell'anno 2002; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 21.02.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5046/2023 promossa da:
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Michele Boncristiano;
ricorrente contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Matteo Catalani;
resistente
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8.02.2024, le parti hanno chiesto al Tribunale di recepire le seguenti conclusioni congiunte, rinunciando ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto.
2. I figli saranno collocati principalmente presso l'abitazione materna ad Ancona, Piazza Via Fano n.19 dove avranno la sua residenza anagrafica;
1 3. nulla disporre in ordine al mantenimento del figlio poiché autosufficiente economicamente;
Per_1
4. Il figlio minorenne sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_2
provvederanno alla cura, educazione ed istruzione del figlio: i genitori si impegnano ad intervenire, ove possibile congiuntamente, alle varie ricorrenze (compleanno, cerimonie, saggi scolastici) e impegni sportivi che riguardano il figlio. Inoltre si impegnano a favorire i rapporti fra il figlio e le famiglie di origine di entrambi i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
5. Il padre durante la settimana potrà vedere e stare con il figlio tutte le volte che lo vorrà, Per_2
previo accordo con il figlio e la madre, e a settimane alterne il sabato e la domenica.
6. Durante le festività natalizie, così come in ogni altra festività i genitori si accorderanno liberamente sui tempi e sulle modalità di visita del figlio con l'altro genitore durante i periodi di vacanza dalla scuola;
7. Per il periodo estivo il figlio potrà stare con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, in base alle ferie concordate col datore di lavoro;
Durante i predetti periodi, modificabili per eventuali eSIenze, necessità e/o impedimenti del figlio e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti fuori residenza e in ogni caso ad assicurare regolari contatti telefonici con l'altro genitore, nell'interesse esclusivo e prevalente del minore.
8. I genitori in ragione della paritetica frequentazione dei figli con entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli in maniera autonoma;
9. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50%.
I coniugi si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle elencate nel protocollo redatto dal Tribunale / Avvocati di Ancona approvato l'11/07/2013, che qui si riportano:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.;
- tickets sanitari.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.;
- farmaci particolari.
2 c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale da corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature;
- spese di custodia (baby sitter);
- viaggi e vacanze.
10. Tutte le predette spese dovranno essere affrontate congiuntamente dai genitori o altrimenti rimborsate al 50% al genitore che le ha anticipate;
ciò entro 7 giorni dall'effettuazione della spesa.
11. Gli oneri detraibili relativi alle spese sostenute per il figlio saranno sostenuti al 100% dalla madre.
12. Nulla disporre in ordine all'assegno divorzile in favore della resistente essendo la medesima autosufficiente economicamente.
13. Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
14. I coniugi si impegnano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.10.2023, il SI. si è rivolto a questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la SI.ra
[...]
il 11.05.2002 ad Ancona. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.02.2024, si è costituita in giudizio la
3 SI.ra , non opponendosi al divorzio e aderendo alle condizioni formulate dalla ricorrente. CP_1
All'udienza dell'8.02.2024, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
Risulta dagli atti di causa che, con decreto del 15.12.2021, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario ad Ancona l'11.05.2022.
È quindi ampiamente decorso il termine previsto dalla legge n. 898/1970.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti e rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi del figlio minorenne e che non si ravvisano profili di contrarietà alla legge ed Per_2 all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
Non si ravvisa l'opportunità di procedere all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate appaiono conformi ai suoi interessi, il clima appare collaborativo e non emergono profili di coazione.
Nulla con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona l'11.05.2002 da e , trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 40, parte 2, serie A, dell'anno 2002; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di conSIlio del 21.02.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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